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Decisione

12.2017.27

Competenza materiale, determinazione del valore litigioso di un'azione di accertamento dell'assoggettamento al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza del 4 sett

26 febbraio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con appello 1°

febbraio 2017 l’attrice è insorta contro il giudizio testé menzionato,

chiedendone la riforma nel senso: I) in via principale, di fissare il valore

litigioso in almeno fr. 31'113.- e, di conseguenza, rinviare gli atti

all’istanza inferiore affinché si pronunci sul merito; II) in via subordinata,

di accogliere integralmente la petizione. Con risposta 30 marzo 2017 la

controparte postula la reiezione del gravame.

e considerato

in diritto: 1. Il Pretore ha stabilito il

valore di causa in fr. 750.-. In relazione all’azione di accertamento ha spiegato

che nella fattispecie la costatazione giudiziaria dell’assoggettamento al CCL

Sicurezza ha, per l’attrice, il valore da essa rivendicato per costi di

applicazione e formazione continua, ossia quello di cui all’azione

condannatoria. Di conseguenza, ha dichiarato irricevibile la petizione per difetto

di competenza.

2. L’appellante critica,

anzitutto, il primo giudice per non aver tenuto conto che la controparte ha

riconosciuto un valore litigioso di almeno fr. 31'113.- (gravame, pag. 3 e 7

segg.).

2.1 Effettivamente, il Pretore non

si è pronunciato sulla questione. Il suo riferimento al valore di causa è, invero,

limitato all’aspetto del parziale riconoscimento in sede di conclusioni da

parte della convenuta. Al riguardo, il primo giudice ha evidenziato che esso non

è di alcuna rilevanza ai fini di causa. A sostegno della sua argomentazione, ha

affermato che la competenza per materia è di natura imperativa (decisione

impugnata, pag. 4 in fondo) e ha rinviato alla sentenza del Tribunale federale

4A_100/2016 del 13 luglio 2016, pubblicata in DTF 142 III 515. Val la pena

evidenziare che, tuttavia, in tale giudizio l’Alta Corte si è confrontata con

la questione della delimitazione di competenza fra tribunale commerciale e

tribunale competente in materia di locazione e non specificatamente sulla

competenza determinata in funzione del valore litigioso.

2.2 L’art. 91 cpv. 2 CPC prevede

che se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non

si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono

manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice. Malgrado,

quindi, il giudice debba compiere d’ufficio l’analisi del valore di causa, l’accordo

delle parti rappresenta un elemento di facilitazione, riserva fatta

d’indicazioni manifestamente inesatte. Tale consenso può anche assumere forma

tacita, segnatamente laddove la parte convenuta nulla eccepisce sulle

argomentazioni attoree relative alla determinazione del valore litigioso.

Considerandi

Infatti, secondo l’art. 221 cpv. 1 lit. c) CPC l’attore deve, in petizione,

indicare il valore litigioso. Di conseguenza, se non è d’accordo il convenuto

deve contestare in modo sostanziato quel valore. Qualora non si esprima o si

limiti a formulare una generica contestazione, occorre concludere che il valore

litigioso esposto in petizione è stato riconosciuto e si è perfezionato un

accordo in forma tacita (TF 4A_83/2016 del 22.9.2016 consid. 4.4; Trezzini in. Trezzini e al., Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ͣ ediz.

2017, N 27 seg. ad art. 91).

2.3

Nel caso concreto, nella

petizione l’attrice ha indicato un valore di causa di almeno fr. 31'113.-,

stimando la differenza tra gli importi effettivi e dovuti dei collaboratori

accertati durante l’ispezione contabile 2 settembre 2013 (doc. K) (pag. 3). Su

questo punto nella risposta di prima istanza la convenuta ha affermato: “agli

atti” (pag. 2 in alto). Se ne conclude che il valore litigioso esposto in

petizione è stato riconosciuto e si è perfezionato, al riguardo, un accordo. A titolo

meramente abbondanziale si aggiunga che all’indicazione, contenuta nella

replica, seguente: “agli atti l’acquiescenza di parte convenuta concernente la

competenza e il valore litigioso” (pag. 2 in alto), con la duplica la convenuta

nulla ha più indicato in relazione a tale aspetto.

2.4

Resta da esaminare se il

valore in questione è manifestamente errato (art. 91 cpv. 2 CPC). Tenuto conto

che nella fattispecie sussiste un interesse autonomo all’accertamento

giudiziale, che impone il venir meno della condizione di sussidiarietà

all’azione condannatoria, occorre determinare il valore litigioso dell’azione

di accertamento. Nel caso concreto esso corrisponde all’interesse della

convenuta (datrice di lavoro) a non essere assoggettata al CCL Sicurezza, ossia

al costo supplementare che sarebbe cagionato da tale applicazione (cfr. TF

4A_283/2008 del 12 settembre 2008, consid. 2 non pubblicato in DTF 134 III 541;

118.

II 528 consid. 2c). Sulla base delle indicazioni fornite dall’attrice (petizione,

pag. 3), fondate sul doc. K (pag. 17), il costo derivante dall’assoggettamento

alla CCL Sicurezza ammonta, per l’appunto, ad almeno fr. 31'113.-. Anche al

riguardo, la convenuta non ha contestato alcunché (risposta, pag. 3). Non vi è

quindi alcun elemento che faccia apparire manifestamente errata la cifra in

questione. Stante il valore testé indicato, il Pretore ha a torto dichiarato

irricevibile la petizione per difetto di competenza.

3.

Alla luce di quanto

suesposto, non occorre chinarsi sulle ulteriori argomentazioni formulate

dall’appellante. Siccome il valore dell’azione di accertamento supera

ampiamente la soglia di competenza del primo giudice, nemmeno vi è motivo di approfondire

la questione di sapere se la domanda condannatoria volta al pagamento dei costi

di applicazione e formazione continua concerne, in definitiva, l'obbligo esteso

dall'art. 60 cpv. 3 LFPr a tutte le aziende di un ramo di versare contributi di

formazione al fondo a favore della formazione. In tal caso, infatti,

limitatamente a questa azione verrebbe meno la competenza del giudice civile

(DTF 137 III 556 consid. 3).

4.

In definitiva, la

decisione impugnata è annullata e la causa rinviata alla giurisdizione

inferiore per nuovo giudizio (art. 318 cpv. 1 lit. c CPC; TF 4A_425/2011 del

12.12.2011

consid. 1.2). Le spese giudiziarie di appello seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il RTar,

decide: 1. L’appello 1° febbraio 2017

della AP 1, __________, è integralmente accolto. Di conseguenza la

decisione 10 gennaio 2017 inc. OR.2015.29 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio nord è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

2. Le spese processuali

di appello, di fr. 2'500.-, sono poste a carico di AO 1, __________, tenuta a

rifondere all’appellante fr. 2'500.- per ripetibili di questa sede.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Impugnabile è anche una

decisione pregiudiziale e incidentale notificata separatamente e concernente la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).