12.2017.27
Competenza materiale, determinazione del valore litigioso di un'azione di accertamento dell'assoggettamento al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza del 4 sett
26 febbraio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.27
Lugano
26 febbraio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa - inc. OR.2015.29 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 30
novembre 2015 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui ha chiesto di
accertare l’assoggettamento della convenuta, dal 27 settembre 2013, alle
disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei
servizi di sicurezza 4 settembre 2003, reso di obbligatorietà generale dal
Consiglio federale con decreto 19 gennaio 2004 e successive modifiche, nonché
di condannare la convenuta al pagamento dei costi di applicazione e formazione
continua di fr. 750.-, oltre interessi al 5% su fr. 250.- dal 1° luglio 2013,
su fr. 250.- dal 1°luglio 2014 e su fr. 250.- dal 1° luglio 2015;
domande avversate dalla
convenuta, che con la risposta ne ha chiesto la reiezione integrale e con le
conclusioni, invece, solo parzialmente, nel senso di accogliere la petizione solo
per il periodo dal 30 novembre 2015 (data di introduzione della medesima) al 30
settembre 2016 (data di cessazione da parte dell’attrice dell’attività di
trasporto valori);
sulle quali il Pretore ha
deciso il 10 gennaio 2017, dichiarando irricevibile la petizione per difetto di
competenza;
appellante l’attrice che
con appello 1° febbraio 2017 chiede la riforma del giudizio testé menzionato,
nel senso: I) in via principale di fissare il valore litigioso in almeno fr.
31'113.- e, di conseguenza, rinviare gli atti all’istanza inferiore affinché si
pronunci sul merito; II) in via subordinata, di accogliere integralmente la
petizione;
mentre con risposta 30
marzo 2017 la controparte postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti
di causa,
ritenuto
in fatto: A. Esperito il necessario
esperimento di conciliazione, con petizione 30 novembre 2015 la AP 1 ha chiesto
di accertare l’assoggettamento di AO 1, dal 27 settembre 2013, alle
disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei
servizi di sicurezza 4 settembre 2003 (in seguito: CCL Sicurezza), reso di
obbligatorietà generale dal Consiglio federale con decreto 19 gennaio 2004 e
successive modifiche, nonché di condannare la medesima al pagamento dei costi
di applicazione e formazione continua di fr. 750.-, oltre interessi al 5% su
fr. 250.- dal 1° luglio 2013, su fr. 250.- dal 1°luglio 2014 e su fr. 250.- dal
1° luglio 2015. Con risposta 18 febbraio 2016 la convenuta ha postulato la
reiezione della petizione. Con il secondo scambio di scritti preliminari le
parti hanno ribadito i loro antitetici punti di vista. Esperita l’istruttoria esse
hanno rinunciato alle arringhe finali, inoltrando dei memoriali scritti.
L’attrice si è confermata nelle proprie domande, mentre la convenuta ha postulato
di accogliere la petizione limitatamente al periodo dal 30 novembre 2015 al 30
settembre 2016. Statuendo con decisione 10 gennaio 2017 il Pretore ha dichiarato
irricevibile la petizione per difetto di competenza.
Fatti
B. Con appello 1°
febbraio 2017 l’attrice è insorta contro il giudizio testé menzionato,
chiedendone la riforma nel senso: I) in via principale, di fissare il valore
litigioso in almeno fr. 31'113.- e, di conseguenza, rinviare gli atti
all’istanza inferiore affinché si pronunci sul merito; II) in via subordinata,
di accogliere integralmente la petizione. Con risposta 30 marzo 2017 la
controparte postula la reiezione del gravame.
e considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha stabilito il
valore di causa in fr. 750.-. In relazione all’azione di accertamento ha spiegato
che nella fattispecie la costatazione giudiziaria dell’assoggettamento al CCL
Sicurezza ha, per l’attrice, il valore da essa rivendicato per costi di
applicazione e formazione continua, ossia quello di cui all’azione
condannatoria. Di conseguenza, ha dichiarato irricevibile la petizione per difetto
di competenza.
2. L’appellante critica,
anzitutto, il primo giudice per non aver tenuto conto che la controparte ha
riconosciuto un valore litigioso di almeno fr. 31'113.- (gravame, pag. 3 e 7
segg.).
2.1 Effettivamente, il Pretore non
si è pronunciato sulla questione. Il suo riferimento al valore di causa è, invero,
limitato all’aspetto del parziale riconoscimento in sede di conclusioni da
parte della convenuta. Al riguardo, il primo giudice ha evidenziato che esso non
è di alcuna rilevanza ai fini di causa. A sostegno della sua argomentazione, ha
affermato che la competenza per materia è di natura imperativa (decisione
impugnata, pag. 4 in fondo) e ha rinviato alla sentenza del Tribunale federale
4A_100/2016 del 13 luglio 2016, pubblicata in DTF 142 III 515. Val la pena
evidenziare che, tuttavia, in tale giudizio l’Alta Corte si è confrontata con
la questione della delimitazione di competenza fra tribunale commerciale e
tribunale competente in materia di locazione e non specificatamente sulla
competenza determinata in funzione del valore litigioso.
2.2 L’art. 91 cpv. 2 CPC prevede
che se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non
si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono
manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice. Malgrado,
quindi, il giudice debba compiere d’ufficio l’analisi del valore di causa, l’accordo
delle parti rappresenta un elemento di facilitazione, riserva fatta
d’indicazioni manifestamente inesatte. Tale consenso può anche assumere forma
tacita, segnatamente laddove la parte convenuta nulla eccepisce sulle
argomentazioni attoree relative alla determinazione del valore litigioso.
Considerandi
Infatti, secondo l’art. 221 cpv. 1 lit. c) CPC l’attore deve, in petizione,
indicare il valore litigioso. Di conseguenza, se non è d’accordo il convenuto
deve contestare in modo sostanziato quel valore. Qualora non si esprima o si
limiti a formulare una generica contestazione, occorre concludere che il valore
litigioso esposto in petizione è stato riconosciuto e si è perfezionato un
accordo in forma tacita (TF 4A_83/2016 del 22.9.2016 consid. 4.4; Trezzini in. Trezzini e al., Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ͣ ediz.
2017, N 27 seg. ad art. 91).
2.3
Nel caso concreto, nella
petizione l’attrice ha indicato un valore di causa di almeno fr. 31'113.-,
stimando la differenza tra gli importi effettivi e dovuti dei collaboratori
accertati durante l’ispezione contabile 2 settembre 2013 (doc. K) (pag. 3). Su
questo punto nella risposta di prima istanza la convenuta ha affermato: “agli
atti” (pag. 2 in alto). Se ne conclude che il valore litigioso esposto in
petizione è stato riconosciuto e si è perfezionato, al riguardo, un accordo. A titolo
meramente abbondanziale si aggiunga che all’indicazione, contenuta nella
replica, seguente: “agli atti l’acquiescenza di parte convenuta concernente la
competenza e il valore litigioso” (pag. 2 in alto), con la duplica la convenuta
nulla ha più indicato in relazione a tale aspetto.
2.4
Resta da esaminare se il
valore in questione è manifestamente errato (art. 91 cpv. 2 CPC). Tenuto conto
che nella fattispecie sussiste un interesse autonomo all’accertamento
giudiziale, che impone il venir meno della condizione di sussidiarietà
all’azione condannatoria, occorre determinare il valore litigioso dell’azione
di accertamento. Nel caso concreto esso corrisponde all’interesse della
convenuta (datrice di lavoro) a non essere assoggettata al CCL Sicurezza, ossia
al costo supplementare che sarebbe cagionato da tale applicazione (cfr. TF
4A_283/2008 del 12 settembre 2008, consid. 2 non pubblicato in DTF 134 III 541;
118.
II 528 consid. 2c). Sulla base delle indicazioni fornite dall’attrice (petizione,
pag. 3), fondate sul doc. K (pag. 17), il costo derivante dall’assoggettamento
alla CCL Sicurezza ammonta, per l’appunto, ad almeno fr. 31'113.-. Anche al
riguardo, la convenuta non ha contestato alcunché (risposta, pag. 3). Non vi è
quindi alcun elemento che faccia apparire manifestamente errata la cifra in
questione. Stante il valore testé indicato, il Pretore ha a torto dichiarato
irricevibile la petizione per difetto di competenza.
3.
Alla luce di quanto
suesposto, non occorre chinarsi sulle ulteriori argomentazioni formulate
dall’appellante. Siccome il valore dell’azione di accertamento supera
ampiamente la soglia di competenza del primo giudice, nemmeno vi è motivo di approfondire
la questione di sapere se la domanda condannatoria volta al pagamento dei costi
di applicazione e formazione continua concerne, in definitiva, l'obbligo esteso
dall'art. 60 cpv. 3 LFPr a tutte le aziende di un ramo di versare contributi di
formazione al fondo a favore della formazione. In tal caso, infatti,
limitatamente a questa azione verrebbe meno la competenza del giudice civile
(DTF 137 III 556 consid. 3).
4.
In definitiva, la
decisione impugnata è annullata e la causa rinviata alla giurisdizione
inferiore per nuovo giudizio (art. 318 cpv. 1 lit. c CPC; TF 4A_425/2011 del
12.12.2011
consid. 1.2). Le spese giudiziarie di appello seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide: 1. L’appello 1° febbraio 2017
della AP 1, __________, è integralmente accolto. Di conseguenza la
decisione 10 gennaio 2017 inc. OR.2015.29 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali
di appello, di fr. 2'500.-, sono poste a carico di AO 1, __________, tenuta a
rifondere all’appellante fr. 2'500.- per ripetibili di questa sede.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Impugnabile è anche una
decisione pregiudiziale e incidentale notificata separatamente e concernente la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).