12.2017.3
Appalto - onerosità - onere della prova
6 giugno 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.3
Lugano
6 giugno 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.491 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 18 dicembre
2013 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 20'187.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre
2010 e spese di precetto di fr. 103.- nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 25 novembre 2016 ha parzialmente
accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 20'187.50 oltre interessi
al 5% dal 14 maggio 2013 e spese di precetto di fr. 103.-, somma per cui ha
pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;
appellante la convenuta con appello 12 gennaio 2017, con cui ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 8 marzo 2017 ha postulato
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella primavera del
2010 AP 1 ha incaricato AO 1, società attiva nel settore dei riscaldamenti e
dell’impiantistica (cfr. doc. B), di eseguire il rinnovamento dell’impianto di
riscaldamento e del bagno nell’appartamento no. __________ della residenza “__________R__________”
a __________, di sua proprietà. Per i lavori svolti a quel momento AO 1 ha
esposto una fattura di fr. 20'187.50 (doc. I e L) e, preso atto che la stessa
era rimasta insoluta, ha in seguito fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE
n. __________ dell’UE di Lugano (doc. M), a cui è poi stata interposta
opposizione.
2. Con petizione 18
dicembre 2013 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire
(doc. N), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 20'187.50
oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010 e spese di precetto di fr. 103.-
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con la decisione 25 novembre 2016 ora impugnata, ha accolto la
petizione, salvo aver modificato la data di decorrenza degli interessi, dovuti
dal 14 maggio 2013, ponendo la tassa di giustizia e le spese, complessivamente di
fr. 4'500.-, a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla
controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha dapprima
accertato la correttezza delle somme oggetto di fatturazione. Ritenuto non
provato che le parti avessero concordato la gratuità dei lavori in esame a
seguito del conferimento all’attrice di un appalto ben più importante e meglio
quello relativo alla ristrutturazione dell’immobile denominato “C__________ __________”
a __________, egli ha quindi rilevato che il diritto dell’attrice ad essere
remunerata per i lavori in discussione, contestato dalla convenuta anche per
l’assenza di una pattuizione esplicita sul tema, doveva essere chiaramente riconosciuto
sulla base di un loro accordo almeno implicito: l’onerosità era in effetti
presunta quando, come nella presente fattispecie, non si trattava di un
lavoretto minore e l’artigiano aveva svolto quell’attività a titolo
professionale, tanto più che da una parte, contrariamente a quanto preteso dalla
convenuta, non era vero che tutti gli artigiani che avevano ricevuto l’appalto
per l’immobile denominato “C__________ __________” avrebbero poi lavorato
gratuitamente anche per l’appartamento nella residenza “__________R__________”
e che dall’altra il direttore dei lavori arch. __________ aveva dichiarato che
l’amministratore della convenuta non aveva mai contestato l’entità della
fattura.
4. Con l’appello 12
gennaio 2017 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 8 marzo
2017, la convenuta ha chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa,
in estrema sintesi, ha sostenuto che l’attrice, a cui incombeva l’onere della
prova, non aveva dimostrato l’onerosità delle prestazioni da lei svolte:
ammesso - ma non concesso - che nel caso di specie fossero date le condizioni
per riconoscere l’esistenza di una presunzione naturale in tal senso, restava
il fatto che la circostanza, da lei debitamente provata, secondo cui le parti
avevano concordato la gratuità dei lavori in esame a seguito del conferimento
all’attrice dell’appalto relativo alla ristrutturazione dell’immobile
denominato “C__________ __________”, bastava ampiamente a ribaltare quell’eventuale
presunzione.
5. Affinché si possa
ammettere la venuta in essere di un contratto d’appalto (art. 363 CO) occorre,
oltre beninteso all’accordo tra le parti sull’opera da eseguire, che esse si
siano pure accordate sul principio dell’onerosità della prestazione da fornire
(Zindel/Pulver/Schott, Basler
Kommentar, 6ª ed., n. 2 segg. ad art. 363 CO;
Chaix, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 2 seg. ad art. 363 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 7 e
380 segg.; Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5ª ed., n. 3618; DTF 122 III 10 consid. 3, 127 III 519
consid. 2b; II CCA 16 marzo 2006 inc. n. 12.2005.28, 30 aprile 2007 inc. n.
12.2006.107, 8 maggio 2009 inc. n. 12.2008.52, 2 dicembre 2013 inc. n.
12.2012.54, 26 luglio 2013 inc. n. 12.2011.171).
In applicazione dell’art.
8 CC, l’onere di dimostrare che la prestazione fornita debba essere remunerata
incombe all’appaltatore (DTF 127 III 519 consid. 2a; TF 4 aprile 2007 4C.421/2006
consid. 2.1, 29 luglio 2015 4A_9/2015 consid. 4.3). L’onerosità
può ovviamente essere pattuita anche in modo tacito. Ciò è segnatamente il caso
laddove dalle circostanze si possa dedurre - ciò che costituisce una
semplice presunzione naturale, che può così essere invalidata dalla controparte
fornendo la prova contraria del fatto che essa fa presumere (TF 5 febbraio 2015
4A_435/2014 consid. 5.1) - che l’effettuazione di una tale prestazione possa abitualmente
essere attesa solo dietro remunerazione, ad esempio laddove l’appaltatore agisca
nell’ambito dell’esercizio della sua attività commerciale o della sua
professione (Zindel/Pulver/Schott,
op. cit., n. 5 ad art. 363 CO; Chaix,
op. cit., n. 4 ad art. 363 CO; Gauch,
op. cit., n. 111b seg.; TF 9 novembre 2005 4C.261/2005 consid. 2.1, 4 aprile 2007 4C.421/2006
consid. 2.1; II CCA 3 giugno 2008 inc. n. 12.2007.105), specie poi
se si tratta di una prestazione di una certa entità (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3964; TF 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1).
6. In questa sede la
convenuta, riferendosi all’assunto del Pretore secondo cui l’attrice aveva ossequiato
le condizioni per potersi prevalere della presunzione di onerosità delle
prestazioni da lei fornite, si è limitata ad osservare come l’applicabilità di
quella presunzione, da lei contestata, fosse solo “eventuale”.
6.1. La sua censura dev’essere
dichiarata irricevibile già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
dalla stessa non essendo possibile evincere le ragioni per cui l’assunto
pretorile sarebbe stato errato ed avrebbe con ciò dovuto essere riformato.
6.2. Essa sarebbe stata comunque
destinata all’insuccesso, visto e considerato che le circostanze che a detta
del Pretore giustificavano l’applicazione della presunzione (ovvero il fatto
che non si trattava di un lavoretto minore e che l’attrice aveva svolto
quell’attività a titolo professionale, tant’è che - si aggiunga qui - l’amministratore
della convenuta aveva ammesso di sapere che l’attrice “era l’idraulico del
condominio __________ R__________” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 6])
erano per l’appunto quelle ritenute rilevanti dalla dottrina e dalla giurisprudenza
menzionate sopra. Non va del resto neppure dimenticato che nell’occasione
l’attrice non si era limitata a prestare il suo lavoro, ma aveva anche fornito
un notevole quantitativo di materiale (cfr. doc. I e L).
7. Nel prosieguo del
suo esposto la convenuta ha ribadito che la circostanza, a suo dire debitamente
provata, secondo cui le parti avevano concordato la gratuità dei lavori in
esame a seguito del conferimento all’attrice dell’appalto relativo alla
ristrutturazione dell’immobile denominato “C__________ __________”, era in ogni
caso sufficiente a ribaltare la presunzione di onerosità. A torto.
7.1. Essa, nell’occasione,
si è in effetti limitata ad osservare che l’esistenza di un accordo tra le
parti in tal senso era stata riferita da __________ G__________, sentito in
sede di interrogatorio, sennonché, pur avendo evidenziato che a detta del Pretore
quell’accordo “non è stato provato dalla convenuta”, non si è poi confrontata,
in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), con la principale
ragione che lo aveva indotto a decidere in tal modo, e meglio con la
circostanza che era stato solo costui, suo amministratore unico, ad averlo
sostenuto.
Essa - nella misura
in cui ciò possa ancora essere rilevante - parrebbe invero essersi confrontata,
almeno in parte, con le ulteriori ragioni che per il giudice di prime cure
erano tali da indebolire la deposizione di __________ G__________, quella
secondo cui costui aveva fatto dei riferimenti al teste arch. __________, poi non
confermati da quest’ultimo e quella secondo cui neppure era vero quanto da lui
dichiarato circa il fatto che tutti gli artigiani che avevano ricevuto
l’appalto per l’immobile denominato “C__________ __________”, si pensi alla
ditta __________ (cfr. doc. O), avrebbero poi lavorato gratuitamente per
l’appartamento nella residenza “__________R__________”: sennonché, con riferimento
alla prima, si osserva che la stessa, come si dirà qui di seguito, non è affatto
stata smentita dall’istruttoria, e il medesimo discorso può essere fatto per la
seconda, ritenuto che, diversamente da quanto preteso dalla convenuta, la
produzione del doc. O era stata giustamente richiesta, e poi ammessa dal primo
giudice, subito dopo aver preso conoscenza del tenore di quella deposizione
(art. 229 cpv. 1 lett. a e b CPC).
7.2. Ad ogni buon conto la
deposizione di __________ G__________, quand’anche fosse stata da considerare, sarebbe
stata ben lungi dal provare l’esistenza dell’accordo preteso dalla convenuta: nella
stessa egli si è in effetti limitato a riportare l’impressione soggettiva da
lui avuta a suo tempo (“… non mi sono mai preoccupato di quantificare i
lavori del progetto R__________ poiché ritenevo che fossero compresi
nell’appalto C__________ __________ …” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 6]; “…
come detto in precedenza io ritenevo che questi lavori fossero compresi nell’appalto
relativo al progetto C__________ __________ …” [cfr. verbale 30 giugno 2014
p. 7]; “… per quanto riguarda il progetto C__________ __________ io ho
firmato il contratto con l’attrice per l’importo indicato nello stesso che l’arch.
__________ mi aveva assicurato essere un buon prezzo tenendo conto del fatto
che in quel prezzo erano compresi anche i lavori del progetto __________ R__________
…” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 7], circostanza quest’ultima in realtà
mai confermata dal teste arch. __________), ma non ha riferito di eventuali
dichiarazioni o comportamenti della controparte da cui potesse oggettivamente averlo
dedotto, ciò che non è sufficiente. L’esistenza dell’accordo preteso dalla
convenuta appariva del resto assai poco verosimile già per il solo fatto che
l’appalto relativo alla ristrutturazione dell’immobile denominato “C__________ __________”
neppure era stato conferito da lei all’attrice bensì da una terza società, tale
__________ (doc. 2), poco importando se __________ G__________ fosse pure
amministratore di quest’ultima (cfr. doc. 3).
8. Ma, a prescindere
dalle considerazioni che precedono, si osserva che l’esistenza di un accordo
implicito sull’onerosità delle prestazioni fornite dall’attrice avrebbe potuto
essere desunto già solo dal fatto che il teste arch. __________, la cui
attendibilità per il fatto di essere il cugino dell’amministratore dell’attrice
è stata messa in dubbio dalla convenuta per la prima volta e con ciò in modo
irrito solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), aveva dichiarato che per i
lavori in questione erano stati allestiti dei preventivi (“… ho partecipato
anche a discussioni tra le parti in merito ai costi di rinnovamento
dell’appartamento no. __________, per i quali ricordo che sono stati fatti dei preventivi
che sono poi stati adeguati in corso d’opera …” [cfr. verbale 30 giugno
2014 p. 2]) e che ad un certo momento __________ G__________, a cui era stata
inizialmente inviata la relativa fattura, aveva chiesto di trasmetterla alla
convenuta (“… ricordo che inizialmente l’attrice ha emesso la fattura per i
lavori dell’appartamento no. __________ a nome del sig. __________ G__________,
il quale però mi chiese che la fattura fosse intestata alla AP 1, ciò che fu
fatto …” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 2]). In effetti, sul tema
dell’eventuale allestimento dei preventivi, le versioni degli amministratori
delle parti __________ G__________ (“… non ho mai ricevuto dall’attrice un
preventivo scritto riguardo ai lavori del progetto __________ R__________ … [cfr.
verbale 30 giugno 2014 p. 6]; “… confermo che per quanto riguarda il
progetto __________ R__________, né io personalmente, né la AP 1 abbiamo mai
ricevuto un preventivo dei lavori svolti dalla AO 1 …” [cfr. verbale 30
giugno 2014 p. 7]) e __________ (“… ricordo che per questi lavori ho
allestito io un preventivo di ca. fr. 25'000.- … il sig. G__________ reagì con
disinteresse quando gli comunicai l’ammontare del preventivo…” [cfr.
verbale 30 giugno 2014 p. 4]), erano divergenti e di fatto - come rilevato
anche nella decisione pretorile - si elidevano, lasciando con ciò intatta la validità
della versione resa dal teste arch. __________; per contro, sul tema
dell’eventuale richiesta di intestazione della fattura all’attrice, l’amministratore
della convenuta neppure si era espresso, limitandosi a riferire di non aver mai
ricevuto personalmente una tale fattura (“… mi sono accorto della pretesa
vantata dall’attrice quando l’UE di Lugano mi ha comunicato che era stato
emesso un precetto esecutivo su di me personalmente e su domanda dell’attrice.
Successivamente mi è stata recapitata a casa una fattura dell’attrice per i
lavori nel progetto __________ R__________ intestata alla AP 1. È questa
l’unica fattura che io ho visto per questi lavori nel progetto __________ R__________
… Non ho mai ricevuto una fattura dell’attrice intestata a me personalmente per
Fatti
i lavori del progetto __________ R__________” [cfr. verbale 30 giugno 2014
p. 7]), con il che, neanche in questo caso, vi è motivo per non prendere in
considerazione la versione resa dal teste arch. __________, che, sulla
particolare questione, era per altro stata confermata dall’amministratore
dell’attrice (“… La prima fattura emessa dall’attrice è stata intestata
personalmente al sig. G__________ … È stato successivamente su richiesta
Considerandi
dell’arch. __________ che ho reintestato la fattura alla AP 1 …” [cfr.
verbale 30 giugno 2014 p. 4]).
9.
Ne
discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella limitata misura
in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr.
20'187.50, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 12
gennaio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).