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Decisione

12.2017.30

Reclamo contro dispositivo sulle spese e ripetibili - stralcio per perenzione

4 maggio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 3 settembre

2009 CO 1 ha convenuto in giudizio la sorella RE 1 e chiesto al Pretore di

revocare le disposizioni con le quali l’attrice aveva in precedenza donato un

immobile e costituito un diritto di abitazione su di un fondo a favore della

convenuta, con contestuale richiesta al primo giudice di ordinare le relative

modifiche a Registro Fondiario;

che la convenuta si è opposta

alla petizione e la procedura, retta dal previgente codice processuale

cantonale, si è svolta fino all’udienza d’interrogatorio formale della

convenuta, con l’intimazione alle parti del relativo verbale in data 21 gennaio

2013;

che con decisione 28 dicembre

2016, qui oggetto d’impugnativa, il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa

per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 351 cpv. 2 vCPC-TI, norma che

codificava la presunzione di mancanza d’interesse delle parti qualora alcun

atto processuale fosse compiuto nel corso di due anni;

che il primo giudice, nell’ordinare lo stralcio della procedura, ha posto la tassa

di giustizia a carico della parte attrice, ritenendo altresì di poter

eccezionalmente prescindere dall’attribuzione di ripetibili potendosi a suo

parere “presumere che il lungo tempo trascorso abbia riconciliato le due

sorelle”;

che con il reclamo 10 febbraio

2017 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 6 aprile 2017, la

convenuta ha censurato il giudizio pretorile, lamentata la violazione del

diritto di essere sentita e chiesto di riconoscerle fr. 40'920.- a titolo di

ripetibili di

primo grado, protestando spese e

ripetibili per la procedura di reclamo;

che il 1° gennaio 2011 è entrato

in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art.

404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione

adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo

codice si applica il diritto procedurale previgente;

che il procedimento dinnanzi al

Pretore è stato avviato con petizione 3 settembre 2009: in applicazione del

diritto transitorio del CPC, allo stesso è pertanto da applicare il vecchio

codice di procedura cantonale (vCPC-TI);

che giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle

impugnazioni di decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2011, come è il caso per

il decreto pretorile impugnato, si applica il nuovo codice di rito federale;

che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa

le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione

finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza

finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il

valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1

lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è

Considerandi

inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC,

laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è

tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto

che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi,

Commentario CPC, p. 447);

che nel caso di specie, potendo,

in considerazione della natura della decisione, essere impugnato a titolo

indipendente solo il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili, il

reclamo inoltrato dalla convenuta, presentato tempestivamente, è senz’altro

ricevibile;

che, per giurisprudenza invalsa,

nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di

apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò

che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e

i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115,

11.

marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto

2014.

inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015

inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3);

che, in forza del rinvio di cui

all’art. 150 vCPC-TI (analogamente a quanto prevede l’art. 105 cpv. 2 CPC), le

ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali, in Ticino dunque,

a valere dal 1° gennaio 2008, in base al Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (in seguito: RTar);

che gli art. 11 e segg. RTar codificano

i parametri di calcolo applicabili sulla base del valore di causa, mentre l’art.

13.

cpv. 1 RTar prevede la possibilità di derogare a tali disposizioni nel caso

di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e

l’onorario dovuto in base alla tariffa, rispettivamente nel caso in cui le

particolarità del caso o gli interessi delle parti lo giustifichino; in

particolare, ai sensi dell’art 13 cpv. 2 RTar, il giudice può ridurre le

ripetibili risultanti dalla tariffa qualora la causa non sia terminata con un

giudizio di merito, segnatamente in caso di ritiro del rimedio giuridico, di

desistenza e di irricevibilità;

che,

nel caso di specie, in ragione dello stralcio per perenzione ai sensi dell’art.

351.

cpv. 2 vCPC-TI, il Pretore non si è limitato a operare una riduzione dell’importo

minimo riconoscibile a titolo di ripetibili, ma ha ritenuto di potervi

soprassedere, deducendo dalle circostanze una intervenuta riconciliazione tra

le parti in causa;

che la conclusione non può trovare conferma, siccome non risultano agli atti elementi

che permettano di dedurre una riconciliazione tra le parti nel procedimento,

ciò che rende il giudizio pretorile sulle ripetibili viziato da un erroneo apprezzamento

delle circostanze, oltre che dalla violazione del diritto di essere sentito

delle parti che non hanno avuto modo di esprimersi a questo riguardo;

che,

nel caso in esame, lo stralcio è sostanzialmente da ricondurre all'inattività

dell'attrice, rispettivamente alla sua carente volontà di continuare il

processo da lei a suo tempo avviato, almeno a far tempo dall'ultimo atto preso

in considerazione; ciò può essere considerato alla stregua di una desistenza,

di modo che all’attrice vengono accollate la tassa di giustizia, le spese e le

indennità per ripetibili (art. 151 vCPC-TI) corrispondenti all'effettivo onere

di patrocinio (IICCA 13 marzo 2006, inc. 10.2001.2);

che, in concreto, non vi sono pertanto motivi per negare alla parte convenuta

in giudizio adeguate ripetibili, sulla base del principio di soccombenza, commisurate

allo stadio in cui si è conclusa la causa, tenuto conto del lavoro necessario

al suo legale per prendere posizione sulla petizione inoltrata e

successivamente patrocinarla fino al momento dell’udienza del 21 gennaio 2013;

che la censura della reclamante

deve pertanto essere accolta, seppure limitatamente alla domanda (implicita) di

annullare la decisione pretorile relativa alle ripetibili, ovvero il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della stessa, mentre non può essere accolta la richiesta di

veder riconosciute direttamente da questa Corte la pretesa avanzata a questo

titolo, quantificata in fr. 40'920.-;

che l’incarto va pertanto ritornato al Pretore affinché, facendo uso dell’ampio

margine di apprezzamento che la legge gli concede, abbia a decidere la somma da

riconoscere alla convenuta a titolo di ripetibili, nel rispetto del diritto

delle parti a essere sentite e del loro diritto a un doppio grado di giudizio;

che il reclamo può quindi essere

accolto parzialmente, ovvero limitatamente al principio dell’annullamento del

giudizio pretorile, la reclamante risultando invece soccombente in merito alla

richiesta di vedersi attribuire fr. 40'920.- direttamente in questa sede;

le spese della procedura di secondo grado, calcolate in applicazione dell’art.

14 LTG, sono ripartite tra le parti secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e

sono ridotte tenuto conto delle particolari circostanze; sono compensate le

ripetibili d’appello;

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG

e il RTar,

decide:

I. Il

reclamo 10 febbraio 2017 di RE 1 è parzialmente accolto. Il dispositivo

n. 2 della decisione 28 dicembre 2016 della Pretura d Lugano, sezione 2, è annullato.

L’incarto OA.2009.538 della medesima Pretura è ritornato al giudice di prime

cure per una nuova decisione sulle ripetibili.

II. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.- sono poste a carico di CO 1 e RE 1

in parti uguali e sono compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

-,

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-

negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i

ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).