12.2017.32
Contratto di architetto - risarcimento del danno futuro ipotetico
11 maggio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.32
Lugano
11 maggio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.750
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 19
ottobre 2010 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 48'600.- e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 30 dicembre 2016 / 19 gennaio 2017 ha accolto in ragione di fr.
20'968.85, somma per cui ha pure rigettato l’opposizione al PE;
appellante l'attore con
appello 20 febbraio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 48'600.- oltre
accessori e di rigettare in via definitiva, limitatamente a tale somma oltre
interessi al 5% dal 10 marzo 2009, l’opposizione al PE, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con
risposta 31 marzo 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto dell’ulteriore
scritto (replica spontanea) 21 aprile 2017 dell’attore;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che AP 1 è proprietario
della part. n. __________ RFD di A__________, su cui sorge una casa di vacanza:
questo fondo è circondato su tre lati dalla part. n. __________ RFD di A__________,
di proprietà di B__________ __________, e confina sul quarto lato (a sud) con
altre proprietà di quest’ultima site in territorio di S__________ (cfr.
planimetria allegata al doc. F);
che nella seconda metà del
2007 AP 1 ha incaricato AO 1, titolare di uno studio di architettura, di
occuparsi tra le altre cose del rifacimento dell’esistente recinzione
(costituita da una rete metallica sostenuta da pali di legno) che delimitava il
complesso di fondi - tutti in zona non edificabile, perlopiù in area forestale
- di proprietà di B__________ __________, segnatamente mediante la posa di una rete
metallica sostenuta da pali metallici fissati nel terreno con del beton;
che, rilevando come gli
interventi in corso sul suo territorio non fossero al beneficio dei necessari
permessi edilizi, il Comune di A__________ ha dapprima intimato la sospensione
dei lavori con l’invito ad inoltrare la necessaria domanda di costruzione (cfr.
decisione 27 settembre 2007, doc. D); successivamente, preso atto che la
domanda di costruzione a posteriori presentata non era conforme alle
disposizioni legali, l’ha respinta (cfr. decisione 28 ottobre 2008 poi
confermata il 10 marzo 2009 dal Consiglio di Stato, entrambe nel plico doc.
rich. II°) ed ha quindi notificato il relativo ordine di demolizione (cfr.
decisione 21 settembre 2009, nel plico doc. rich. II°), a cui è stato
prontamente dato seguito;
che con petizione 19
ottobre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento di
fr. 48'600.- e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE
n. __________ dell’UE di __________ (doc. CC): egli, in estrema sintesi, ha preteso
il risarcimento delle spese di fornitura e di sgombero dell’intera recinzione;
che il convenuto si è
integralmente opposto alla petizione;
che con la sentenza 30
dicembre 2016 / 19 gennaio 2017 qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento
della petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 20'968.85,
somma per cui ha pure rigettato l’opposizione al PE, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 2'200.- e le spese di fr. 300.- a carico delle parti in
ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili: egli ha ammesso solo il
risarcimento, per l’importo riconosciuto da entrambe le parti (di fr. 20'018.45
per la fornitura e di fr. 950.40 per lo sgombero), per la parte di recinzione
che era stata oggetto dell’ordine di demolizione ed era poi stata
effettivamente sgomberata, ossia quella sita in territorio di A__________;
che con l’appello 20
febbraio 2017 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 31 marzo
2017 (a cui ha fatto seguito una replica spontanea datata 21 aprile 2017),
l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare la
controparte al pagamento di fr. 48'600.- oltre accessori e di rigettare in via
definitiva, limitatamente a tale somma oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2009,
l’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: egli ha
in sostanza preteso il risarcimento anche delle spese di fornitura e di
sgombero della parte di recinzione, ancorché non oggetto di un ordine di
demolizione e neppure sgomberata, sita in territorio di S__________;
che, come si dirà qui di
seguito, l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile;
che, a titolo preliminare,
va rilevato che la pretesa risarcitoria per la fornitura e lo sgombero della
parte di recinzione sita in territorio di S__________, alla quale per altro -
contrariamente a quanto preteso dal convenuto - l’attore non ha mai rinunciato nelle
more della causa (cfr. il suo scritto 28 giugno 2006 e la conseguente ordinanza
21 luglio 2016), sarebbe di gran lunga inferiore a quella di fr. 27'631.15 qui
rivendicata: dalla fattura per tutti i lavori svolti (doc. M) si evince in
effetti che le spese per la fornitura di quella parte di recinzione ammontavano
a fr. 18'224.30 (pos. 5: fr. 16'724.30 [= fattura di cui al doc. 17 “epurata”
dalle posizioni relative alla parte di recinzione sita in territorio di A__________:
pos. 1: fr. 12'450.- + pos. 2: fr. 2'600.- + pos. 6.1: fr. 470.- + pos. 6.2:
fr. 1'175.- ./. ribasso 5% ./. sconto 2% + IVA 7.6%] + pos. 7: fr. 1'500.-),
mentre che le spese per il suo sgombero, quantificate in petizione in
complessivi fr. 800.- per l’intera recinzione, non sono state provate e
comunque erano già state riconosciute dal convenuto (e poi già considerate nel
giudizio pretorile), per la sola parte di recinzione sita in territorio di A__________,
in ragione di fr. 950.40 (importo pacificamente ammesso dalle parti);
che, ciò premesso, si
osserva che in questa sede l’attore, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha innanzitutto censurato l’accertamento
pretorile, secondo cui né il Comune di S__________ né la proprietaria dei fondi
B__________ __________ avrebbero chiesto la rimozione della parte di recinzione
sita in quel territorio, ma si è limitato ad osservare che la stessa era
“destinata ad essere estirpata” e doveva “essere rimossa per motivi di ordine
pubblico”: in tali circostanze, quand’anche si volesse ammettere che anche
quella parte di recinzione, analogamente a quella sita in territorio di A__________,
fosse stata oggetto di interventi contrari alla legislazione edilizia,
resterebbe il fatto che nessuno ne ha sinora preteso o imposto la demolizione,
che al momento non entra dunque in linea di conto e neppure è avvenuta, di modo
che l’attore, potendo tuttora beneficiare di quell’opera, non ha ancora subito
alcun pregiudizio da quella situazione (cfr. Brehm,
Berner Kommentar, 4ª ed., n. 70g ad art. 41 CO, che, con riferimento a TF 23
agosto 2007 4A_166/2007 consid. 3 e 30 agosto 2006 4C.114/2006 consid. 5.2 e 5.3.2,
rileva che un danno patrimoniale futuro ipotetico o semplicemente “possibile”
non è di per sé ancora risarcibile);
che l’attore non può
essere seguito nemmeno laddove ha ribadito che la recinzione dei soli fondi in
territorio di S__________, senza cioè quella dei fondi siti in territorio di A__________,
sarebbe inutile nonché priva di valore, di interesse e di logica, non essendovi
più in tal modo un “recinto” da delimitare: egli pare in effetti misconoscere
che quella parte di recinzione è pur sempre atta ad impedire eventuali accessi
da sud di persone o di animali ed è con ciò senz’altro idonea allo scopo per
cui era stata pensata (cfr. doc. 15) e realizzata;
che la richiesta
dell’attore volta a farsi attribuire, in aggiunta al capitale riconosciutogli
dal Pretore, degli “accessori”, per altro non meglio definiti ma verosimilmente
corrispondenti agli interessi al 5% dal 10 marzo 2009 (cfr. la motivazione a p.
6 dell’appello), è irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta
solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC);
che l’altra sua richiesta
(insita nella domanda, qui riproposta in esteso, di rigettare in via definitiva
l’opposizione interposta al PE di cui al doc. CC, che era stato da lui fatto
spiccare per l’importo di fr. 80'000.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2009),
e meglio quella di farsi attribuire, nell’ambito del giudizio accessorio di
rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE, anche gli interessi così
indicati, è invece infondata: atteso che la sentenza di merito, che in questo
caso costituisce il titolo di rigetto, non ha riconosciuto accanto al capitale quegli
interessi, non è in effetti possibile rigettare l’opposizione al PE per gli
stessi;
che le spese giudiziarie
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora
litigioso di fr. 27'631.15, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 20 febbraio 2017 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).