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Decisione

12.2017.34

Regresso del fideiussore

19 ottobre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi esposti in prima sede a sostegno della sua tesi e ripropone la sua soggettiva

valutazione delle risultanze istruttorie, limitandosi perlopiù alla

testuale trascrizione di quanto già esposto con le conclusioni 14 ottobre 2016

(act. XXXII, in particolare consid. 8 corrispondente in gran parte al consid.

10.2.3, pag. 9 e 10 e al consid. 10.3 dell’appello; consid. 7 delle conclusioni

corrispondente al consid. 11.3 e 12 dell’appello), ciò che rende queste parti

dell’appello irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC). Nel seguito saranno esaminate

unicamente quelle censure che hanno una valenza autonoma rispetto alla parte

ricopiata dalle conclusioni.

5. L’appellante

contesta l’accertamento pretorile secondo cui essa, nonostante la diffida,

sarebbe stata in ritardo nella prestazione. A suo dire sarebbe invece stata la

committente ad avere rifiutato gli interventi di riparazione da lei debitamente

offerti.

5.1 Dall’istruttoria è emerso

come a seguito di diversi difetti notificati dalla committente, rispettivamente

da AO 1 a AP 1 nel corso del 2010/2011, quest’ultima sia intervenuta, nella

prima metà del 2011, per sistemare diverse problematiche coperte dalla garanzia

oggetto della fideiussione (doc. 3 e doc. E). Per quanto riguarda i difetti al

tetto, la convenuta e qui appellante, con scritto 5 maggio 2011, ha informato

la compagnia d’assicurazione che lo stesso era “stato eseguito a regola d’arte,

attribuendo “il problema della formazione del ghiaccio… allo sfogo di umidità

residua rimasta all’interno dei muri perimetrali”, problema che “dovrebbe

esaurirsi in 1-2 anni” e segnalando di avere “comunque provveduto ad aumentare

l’aereazione del colmo” (doc. 3 e doc. E). Dall’istruttoria emerge poi come in

seguito la problematica al tetto (condensa e formazione di ghiaccioli) sia

stata oggetto di numerosi scambi epistolari tra le parti (doc. F, F1, G),

rispettivamente tra la committente e AP 1 (doc. H). Preso atto che i difetti al

tetto non erano stati eliminati, con scritto 16 ottobre 2012 AO 1 ha quindi fissato

un termine di 15 giorni all’appellante per sistemarli, in caso contrario

avrebbe provveduto al pagamento della garanzia (“considerato che finora,

nonostante le precedenti richieste di presa di posizione o sistemazione dei

difetti, nessun intervento da parte vostra è stato intrapreso”: doc. K). A

fronte della dichiarata intenzione di AP 1, formulata con scritto 31 ottobre

2012, di volere “provvedere alla sistemazione dei difetti” (doc. L), AO

1, con scritto 2 novembre 2012, le ha chiesto espressamente di comunicargli la

data prevista per l’eliminazione dei medesimi (“quando intendete procedere”:

doc. M), prorogando il termine fino al 12 novembre 2012, con l’avvertenza che

scaduto infruttuoso il termine avrebbe pagato la garanzia. Con scritto 9

novembre 2012 (doc. N) AP 1 ha chiesto un incontro “per pianificare le

modalità e le tempistiche degli interventi da eseguire”, senza tuttavia

indicare una data concreta entro la quale si sarebbe impegnata a eliminare i

difetti del tetto. Con scritto 20 novembre 2012 AP 1, tramite il suo legale, ha

ripetuto la sua disponibilità a intervenire per sistemare le problematiche del

tetto, invitando la committente a prendere contatto per pianificare e

coordinare i lavori (doc. 10), offerta che a questo punto è stata rifiutata

dalla committente (teste __________ C__________, verbale 10 novembre 2015, pag.

3; teste __________ Z__________, verbale 10 novembre 2015, pag. 2 e 3 in

fondo). L’appellante è dunque intervenuta nella prima metà del 2011 per

sistemare alcuni difetti notificati dalla committente e oggetto della garanzia,

limitandosi, per quanto attiene al tetto, a “aumentare l’aereazione del colmo”

(doc. 3 e doc. E). Successivamente e fino allo scadere del termine notificato

dalla compagnia di assicurazione (12 novembre 2012), le problematiche al tetto

(formazione di condensa e perdite di acqua, formazione di ghiaccio) non sono

state risolte da AP 1.

5.2 A mente dell’appellante, ciò

non sarebbe avvenuto poiché la committente avrebbe rifiutato la sua offerta d’intervento.

A sostegno della sua tesi, essa rinvia all’audizione dei testi __________ A__________,

__________ C__________ e __________ M__________ nonché ai doc. 3 - 5. L’affermazione

del teste __________ A__________, secondo cui la committente ha rifiutato

l’intervento di AP 1 per sistemare i difetti al tetto (verbale rogatoria,

risposta 6), non dà alcuna indicazione di tempo, in particolare non precisa se

il rifiuto è avvenuto prima o dopo lo scadere del termine impartito

dall’attrice per procedere con il ripristino (12 novembre 2012), rifiuto questo

non contestato dalle parti. Nulla di concreto in merito si evince neppure dai

testi __________ M__________ e __________ C__________, i quali riferiscono in

merito agli interventi di AP 1 avvenuti nel corso del 2011, ma nulla dicono in

merito alla riparazione dei difetti del tetto riscontrati in epoca successiva

(doc. F, F1, G, K e M), rispettivamente in merito all’asserita opposizione

della committente ai lavori di ripristino. Contrariamente a quanto ritiene

l’appellante anche dai doc. 3 – 5 nulla si evince in merito: i doc. 3 e 5 si

riferiscono all’intervento di eliminazione dei difetti eseguito da AP 1 nella

Considerandi

prima metà del 2011 (e non contestato), mentre nei doc. 4 e 4bis (rispettivamente

di aprile e maggio 2012) l’appellante si limita a richiedere alla committente

la disponibilità per effettuare un sopralluogo e a comunicarle in seguito la

data fissata per esperirlo. Ciò non è tuttavia sufficiente per ammettere che AP

1.

ha adempiuto il suo onere di eliminare i difetti, rispettivamente che la

committente ha rifiutato la riparazione del difetto.

5.3

A sostegno della sua volontà

di intervenire per ripristinare i difetti, l’appellante rinvia poi ai doc. 8,

9,10, 11, L,N, M, limitandosi a una soggettiva e personale interpretazione del

loro contenuto, e trascrivendo ampi passaggi delle conclusioni, di modo che le

critiche sono irricevibili poiché in contrasto con i presupposti di motivazione

ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (cfr. in particolare consid. 4). Contrariamente

a quanto sostenuto dall’appellante, l’istruttoria ha in ogni caso permesso di

accertare che i difetti al tetto, segnalati dalla committente già nel corso del

2010, non sono stati eliminati. Gli scritti di AP 1 (doc. 8, L, N), con i quali

essa ha comunicato la sua intenzione di provvedere a eliminare i difetti, senza

alcuna ulteriore indicazione concreta in merito al quando e al come, non sono

certo sufficienti per riconoscerle di avere adempiuto ai propri obblighi di riparazione,

a maggior ragione tenuto conto del fatto che essi sono successivi alla diffida

del 16 ottobre 2012 e fino a quel momento nulla era stato da lei intrapreso.

5.4

In tali circostanze,

l’apprezzamento del Pretore, il quale sulla base del contenuto della

corrispondenza intercorsa tra le parti e tra la committente e l’appellante, delle

dichiarazioni di diversi testi, nonché in considerazione del tempo trascorso

dalla segnalazione dei problemi nel 2010/2011, ha accertato un ritardo di AP 1

nell’esecuzione della riparazione dei difetti riscontrati al tetto, risulta

corretto. Ritenuto che il termine per provvedere alla sua sistemazione, fissato

al 12 novembre 2012, è scaduto infruttuoso, gli scritti 20, rispettivamente 22

novembre 2012 dell’appellante (doc. 10 e 11), non possono valere quale valida

messa in mora del creditore, atteso che, come rettamente ritenuto dal Pretore, alla

pretesa di ripristino era subentrata quella di pagamento in denaro.

6.

L’appellante rimprovera

il Pretore per non avere considerato che agli atti non vi era alcuna

interpellazione formale della committente nei confronti di AP 1 (appello, pag.

13). A torto. Il primo giudice, sulla base degli atti, ha infatti accertato che

la convenuta era stata più volte sollecitata dalla committente a eliminare i

difetti attinenti al tetto, sia nella fase iniziale nel corso dell’inverno

2010/2011, sia successivamente nell’aprile 2012 (decisione impugnata, consid.

11). La censura, irricevibile, l’appellante non confrontandosi minimamente con

l’accertamento pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC), è pertanto infondata.

7.

L’appellante rimprovera

infine il Pretore per avere riconosciuto all’attrice il diritto di regresso per

l’importo di fr. 53'494.65, contestando l’accertamento del primo giudice,

secondo cui essa non avrebbe formulato alcuna riserva ai costi di ripristino

del tetto stabiliti dalla ditta __________, e invocando una violazione

dell’art. 502 cpv. 3 CO.

7.1

In merito al preteso errato

accertamento, l’appellante sostiene che “il doc. L non può essere letto come

indicato in primo grado”. A suo dire “il fatto di segnalare che si riterrà un

addebito come arbitrario reca l’implicita contestazione di ogni validità della

quantificazione” (appello pag. 15/16). La censura è infondata, non essendo

oggettivamente deducibile da tale scritto alcuna contestazione in merito

all’importo preventivato dalla ditta __________ per il rifacimento del tetto,

espressamente comunicato a AP 1 con scritto 16 ottobre 2012 (doc. K). Fosse

anche da considerare riferita al costo dell’intervento, la sua opposizione

sarebbe del resto insufficientemente specificata per soddisfare l’obbligo di diligenza

che grava sull’appellante (sotto consid. 7.2).

7.2

L’appellante ravvisa inoltre

una violazione dell’art. 502 cpv. 3 CO poiché l’attrice non avrebbe dimostrato

di ignorare senza sua colpa le eccezioni da sollevare nei confronti del

creditore. A suo dire, il fideiussore, violando il suo obbligo di diligenza,

avrebbe omesso di farsi parte attiva, chiedendo al debitore le informazioni

necessarie. La censura deve essere respinta. Dall’istruttoria è infatti emerso

come la AO 1 ha esplicitamente comunicato all’appellante, con scritto 16 ottobre

2012.

(doc. K), l’entità dell’importo preventivato dalla ditta __________ per il

rifacimento del tetto. A fronte della mancata reazione di AP 1 rispetto al

valore delle opere necessarie per l’eliminazione dei difetti al tetto, AO 1

poteva in buona fede dedurre che l’appellante ritenesse il preventivo corretto

e l’importo esposto proporzionato alla natura dei difetti. Giova rammentare

all’appellante che all’obbligo di diligenza del fideiussore corrisponde

l’obbligo per il debitore principale di portare a sua conoscenza le eccezioni

liberatorie e tutte le indicazioni necessarie a tal fine (Meier, Commentaire romand, CO I, 2a

ed., n. 18 ad art. 502 CO e riferimenti), ciò che in concreto non è avvenuto.

8.

Si rileva infine che

la censura formulata dall’appellata in sede di risposta all’appello, secondo

cui la presente fattispecie andava esaminata in base alle “Condizioni generali

Assicurazione Cauzione”, non merita ulteriore esame, l’appello dovendo già

essere respinto per i motivi esposti ai considerandi precedenti.

9.

Ne discende che

l’appello 21 febbraio 2017 presentato da AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile, con conferma del primo giudizio.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Per la quantificazione delle ripetibili, in applicazione dell’art.

13.

cpv. 1 Regolamento sulle ripetibili, si è tenuto conto del fatto che

l’appellata ha inoltrato una risposta identica a quella concernente la procedura

d’appello di cui all’inc. 12.2017.35.

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 21

febbraio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 23 gennaio 2017 del Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 1'200.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).