12.2017.37
Contratto di lavoro - convenzione di uscita - intepretazione
5 settembre 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.37
Lugano
5 settembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2014.210
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 24
ottobre 2014 da
AO
1AO 1 __________
rappr. dall’
contro
AP
1 (ora AP 1, __________)
rappr. dagli ti RA 1 e RA
2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 250'000.- oltre interessi al 5%
dal 1° aprile 2012, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
pretesa avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione integrale della petizione, con
riconoscimento della nullità del doc. 7 e con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
domande sulle quali ha
statuito il Pretore con sentenza del 25 gennaio 2017, accogliendo la petizione
e condannando la convenuta a pagare all’attore l’importo di fr. 250’000.- oltre
interessi al 5% dal 1° aprile 2012;
appellante la convenuta
con atto di appello del 27 febbraio 2017, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con
protesta di tasse, spese e ripetibili, di entrambe le sedi;
mentre l’attore con osservazioni
(recte: risposta) del 21 aprile 2017 postula la reiezione del gravame,
irricevibile in ordine e da respingere nel merito, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili;
riconfermatesi le parti nei
loro allegati di replica spontanea e duplica spontanea;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. In data 10
dicembre 2009 AO 1 ha concluso con AP 1, di cui era alle dipendenze sin dal
1990 (doc. M), un contratto di lavoro in base al quale avrebbe assunto il ruolo
di Chief Operating Officer (CO) della succursale di __________ a partire dal 1°
gennaio 2010, con uno stipendio base annuale di lordi fr. 285'000.-, oltre a
fr. 15'000.- annui di spese di rappresentanza e un’indennità di residenza di
fr. 36'000.- (doc. 2).
Il 25 agosto 2011, __________
ha proposto a AO 1 di sottoscrivere una “Convenzione d’uscita” (doc. 3) che
prevedeva, per quanto qui d’interesse, che egli avrebbe continuato a svolgere
il suo lavoro a __________ sino al 31 agosto 2011, per poi essere esonerato dal
presentarvisi a partire dal 1° settembre 2011; che con l’ultimo stipendio il
datore di lavoro avrebbe proceduto alla liquidazione totale di ogni pretesa
contrattuale del dipendente con il versamento di un’indennità di fr. 250'000.-,
comprensiva della liquidazione di vacanze ed eventuali ore supplementari; che
tale indennità sarebbe stata soggetta alle deduzioni di legge ma non sarebbe
stata tenuta in conto nell’ambito della previdenza professionale del 2°
pilastro; che la banca si impegnava a proporre al dipendente un contratto di
consulenza della durata di un anno, a partire dal 1° ottobre 2011 nell’ambito
dell’attività amministrativa dell’affiliata AP 1, con un’indennità mensile di
fr. 23'000.- e un’indennità di alloggio mensile di fr. 6'000.-. La proposta di
accordo si concludeva con la precisazione che con la sua firma e il relativo
versamento le parti avrebbero considerato espressamente e tacitamente regolata
ogni pretesa presente e futura del dipendente nei confronti dell’istituto
bancario.
Questa proposta di
convenzione non è stata sottoscritta da RA 2.
In esito alle
contrattazioni che hanno fatto seguito, il 31 agosto 2011 le parti hanno firmato
una nuova “Convenzione d’uscita”, dal contenuto in parte diverso rispetto a
quella sopra descritta, nella quale il versamento dell’indennità di fr.
250'000.- non era stato più inserito e l’impegno a concludere un contratto di
consulenza annuale con la filiale di Hong Kong dell’istituto bancario convenuto,
con inizio al 1° ottobre seguente, risultava descritto solo nel principio, ma
senza dettagli sul salario e indennità (doc. 4).
Questo contratto di
consulenza (“advisory mandate”, doc. 5, non datato), è stato concluso
come previsto, ma con effetto a far tempo dal 1° novembre 2011. Il salario
mensile è stato fissato in fr. 25'000.- , cui sono stati aggiunti HKD 80'000.-
al mese per spese, oltre ad altri benefici. L’accordo prevedeva espressamente
che il consulente sarebbe stato personalmente responsabile di dichiarare e
pagare le tasse sul reddito in Svizzera (doc. 5, pto n. 6, pag. 4).
Sempre in occasione
della riunione del 31 agosto 2011, concretizzando quanto pattuito, AP 1 ha
allestito e poi consegnato a AO 1 uno scritto con il quale gli confermava che
nel mese di marzo 2012 gli avrebbe corrisposto, come convenuto, un importo di
fr. 250'000.- (doc. 7). Poco dopo, prima del termine dell’incontro, AP 1 ha allestito
e consegnato a AO 1 un secondo scritto, perfettamente identico al primo in ogni
punto, nello stile, nell’impaginazione e nella data, ma con l’aggiunta della
frase “Le imposte relative all’importo percepito saranno a suo carico”
(doc. 8).
Il
4 aprile 2012 AP 1 ha accreditato sul conto di AO 1 presso __________ la somma
di fr. 250'000.-.
2. In data 3
dicembre 2012, AO 1, sostenendo che la convenuta si fosse impegnata a versargli
fr. 500'000.-, non solo fr. 250'000.-, ha fatto spiccare un precetto esecutivo
nei suoi confronti per i restanti fr. 250'000.-, oltre interessi al 5% dal 1°
aprile 2012 e spese (PE n. __________, doc. E dell’incarto del tentativo di
conciliazione CM.2014.320), al quale la banca ha interposto opposizione.
La procedura di
rigetto provvisorio dell’opposizione che ne è scaturita (SO.2013.1054) è
sfociata nella reiezione dell’istanza, confermata dalla CEF, adita con reclamo
dal dipendente, con decisione 2 ottobre 2013.
3. Con
petizione 24 ottobre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire, ha così convenuto in giudizio AP 1, __________, innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr.
250'000.- oltre interessi di mora dal 1° aprile 2012, con protesta di spese e
ripetibili.
Egli ha sostenuto che
tra le parti era stata concordata la fine consensuale del rapporto di lavoro,
con un indennizzo di liquidazione al lavoratore di fr. 500'000.-. Per metà di
questo importo le imposte sarebbero state assunte dalla banca, mentre che di
quelle relative all’altra metà si sarebbe fatto carico il lavoratore. Questo
impegno sarebbe stato formalizzato quindi dalla banca con i due scritti del 31
agosto 2011, che sarebbero pertanto complementari.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
Con decisione 25
gennaio 2017 il Pretore ha accolto la petizione, condannando AP 1 a pagare a AO
1 fr. 250'000.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2012, caricando gli oneri
processuali di primo grado di fr. 5'200.-, nonché le spese della procedura di
conciliazione di fr. 300.- alla convenuta, condannata pure a pagare all’attore
fr. 18'500.- di ripetibili.
4. Con
l’appello 27 febbraio 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attore con
risposta del 20 aprile 2017, la convenuta chiede che la decisione di primo
grado venga riformata nel senso di respingere integralmente la petizione, con
accollamento degli oneri processuali a AO 1, nonché la sua condanna a
rifonderle fr. 18'500.- a titolo di ripetibili, il tutto con protesta di tasse,
spese e ripetibili della procedura d’appello.
L’attore si è opposto
all’appello postulando che venga dichiarato irricevibile in ordine e che venga
respinto nel merito.
Delle argomentazioni
delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
5. L’appellante
critica la decisione del Pretore poiché viziata da un errato accertamento dei
fatti e da un’errata applicazione del diritto consistente nel riconoscimento
dell’esistenza di un contratto tra le parti comportante, complessivamente, il
versamento da AP 1 a AO 1 di un’indennità di partenza di fr. 500'000.-,
suddivisa in due tranches da fr. 250'000.- l’una, in modo tale da poter
accollare al dipendente gli oneri fiscali su una di esse ed all’istituto di
credito quelli sull’altra.
6. Con il
giudizio, il Pretore ha anzitutto stabilito che gli appunti manoscritti
dell’attore, nei quali sono indicati, in forma di “checklist”, vari
aspetti dello scioglimento del rapporto contrattuale (doc. 6), sono antecedenti
sia al contratto “advisory mandate” sottoscritto tra l’attore e AP 1 Ltd
(Hong Kong) il 31 agosto 2011 (doc. 5), sia alla convenzione d’uscita di
medesima data (doc. 4) conclusa e siglata dall’attore e da AP 1.
Egli ha poi stabilito che
dal fatto che le note manoscritte facciano riferimento unicamente all’importo
di fr. 250'000.- non si poteva desumere che l’accordo tra le parti verteva solo
su quella cifra e non su fr. 500'000.-. Il doc. 6 non lo indica e i due scritti
emessi dalla banca il 31 agosto 2011, contenenti l’impegno a pagare fr.
250'000.- , identici nel loro tenore ad eccezione dell’aggiunta, in uno, della
specificazione circa l’assunzione delle imposte, dimostrerebbero il contrario.
Inoltre, per il primo giudice la nota iscritta nel doc. 6 “all other taxes
paid by the BK” attesterebbe che, oltre ai fr. 250'000.- per i quali il dipendente
si era assunto l’onere fiscale, vi era un altro versamento che generava delle
imposte che in questo caso avrebbero dovuto essere accollate alla banca.
Ad ulteriore comprova,
almeno indiziaria, della fondatezza delle rivendicazioni attoree, il Pretore ha
considerato il comportamento dei due funzionari della banca che il 31 agosto
2011 non avevano chiesto all’attore, una volta consegnato quello che secondo
loro era lo scritto con il testo corretto, di restituire la dichiarazione
precedente. Trattandosi di un atto elementare, se l’accordo fosse stato
realmente limitato ai fr. 250'000.-, sarebbe stato sicuramente effettuato senza
difficoltà dai due esperti collaboratori.
Per il Pretore, poi, i
due testimoni __________ M__________ e __________ S__________, non hanno un
peso probatorio sufficiente a “sottomurare l’argomentazione di parte
convenuta”.
Infine, il primo
giudice ha considerato non provato il vizio di volontà consistente nell’errore
di base della convenuta.
7. In primo
luogo, l’appellante considera errata la conclusione del Pretore secondo la
quale il fatto che l’attore non abbia firmato la convenzione 25 agosto 2011, ma
abbia poi sottoscritto quella del 31 agosto 2011, costituirebbe una “dimostrazione
perlomeno indiziaria che l’attore non fosse d’accordo con la stessa”
(sentenza impugnata pag. 3) e che tale indizio risulterebbe rafforzato “dal
fatto che effettivamente, quel giorno 31 agosto 2011 (data del doc. 4) la banca
convenuta ha rilasciato due riconoscimenti di debito, per fr. 250'000.- ciascuno”
(ibidem).
A suo dire, la
convenzione ratificata il 31 agosto 2011 dall’attore costituiva un
significativo miglioramento rispetto alla proposta di convenzione del 25 agosto
2011, quantificato in un maggior importo a suo favore di fr. 100'000.-. E’ dunque
perfettamente comprensibile che AO 1 abbia firmato la versione finale, poiché
questa gli ha consentito di trarre notevoli vantaggi.
Inoltre, l’accordo
concluso tra le parti contiene esattamente tutti gli elementi che si trovano
nella nota manoscritta di cui al doc. 6, prova del fatto che tutte le richieste
migliorative formulate dall’attore rispetto alla bozza sottopostagli
inizialmente sono state accolte.
Essendo, quindi,
l’accordo di cui al doc. 4 effettivamente migliorativo per il dipendente, nulla
si può dedurre, nemmeno a titolo indiziario, in relazione al suo asserito
diritto di beneficiare di due importi di liquidazione da fr. 250'000.-
ciascuno.
L’attore, nelle sue
osservazioni, ha contestato recisamente queste critiche, illustrando come la
conclusione del Pretore sia del tutto corretta.
Sicuramente corretta è la
spiegazione dell’appellante, secondo la quale, a differenza di quella che era
la situazione delle trattative al 25 agosto 2011 (doc. 3), la convenzione
d’uscita del 31 agosto 2011 (doc. 4) e l’”advisory mandate” (doc. 5)
contengono esattamente tutti gli elementi che si trovano nelle note manoscritte
allestite dall’attore in vista della discussione con la banca e riportanti le
sue rivendicazioni (doc. 6), per cui la mancata sottoscrizione della prima
bozza in atti del 25 agosto 2011 e la firma dei contratti del 31 agosto 2011 si
inseriscono nella logica evoluzione delle discussioni tra le parti e non
consentono di desumere alcun indizio di un disaccordo di AO 1 nei confronti di
un’indennità di partenza di fr. 250'000.-.
In particolare l’affiancamento
alla finca dell’elenco manoscritto “departure allowance” del riquadro in
cui si trova la dicitura “CHF 250'000 with tax optimisation on HK for max
20%” , il cui significato non può che essere tradotto con “indennità di
partenza CHF 250'000.- con ottimizzazione fiscale su Hong Kong per al massimo
20%”, permette di comprendere perché dal progetto di convenzione iniziale è
stata completamente tolta la clausola relativa al pagamento dell’indennità di
fr. 250'000.- al dipendente unitamente all’ultimo stipendio, con
l’assoggettamento dell’importo alle deduzioni di legge (doc. 3), cioè alla
tassazione elvetica. Clausola che è stata poi concretizzata proprio con lo
scritto del 31 agosto 2011 (doc. 7 e 8), che, prevedendo il versamento
dell’importo “nell’ambito della sua attività di consulenza presso
l’Affiliata AP 1 (Hong Kong)”, consentiva di sottrarre la liquidazione
dall’imposizione fiscale in Svizzera, assoggettandola a quella del dipendente a
Hong Kong, molto più vantaggiosa.
D’altronde, sempre sul
doc. 6, proprio sotto all’annotazione relativa all’ottimizzazione fiscale
dell’indennità d’uscita, l’attore ha scritto “(incomprensibile)
bonus”, parole che consentono di intendere che il pagamento sarebbe dovuto
avvenire come una forma di bonus.
Lo stesso dicasi della
nota “all other taxes paid by the BK” (“tutte le altre tasse pagate
dalla banca”), che si trova realizzata nella clausola n. 6 dell’”advisory
mandate” (doc. 5, pag. 4), con la quale è stato stabilito che tutte le
tasse sul reddito conseguito a Hong Kong sarebbero state a carico della
convenuta.
E’ dunque errato arguire,
come fatto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4, 1 paragrafo), che questa
nota attesta che oltre ai fr. 250'000.-, per i quali l’attore si assumeva
l’onere fiscale, era stato definito un altro versamento d’uscita di pari
importo che generava delle imposte a carico della banca. In effetti “all
other taxes” non è stato scritto accanto al punto dedicato alla “departure
allowance” ma costituisce un punto a sé: segno che si tratta di due questioni
ben distinte e che queste “ulteriori tasse” non concernevano l’indennità
di partenza, ma altri importi, quali, appunto, quelli relativi ai salari pagati
per la consulenza a Hong Kong ed alle relative prestazioni accessorie (vitto,
alloggio, ecc.). Del resto, l’uso del termine “all” è indicativo di una
pluralità di redditi/capitali imponibili.
8. L’appellante
sostiene, poi, che il primo giudice ha sbagliato pure nel concludere che il
fatto che nel doc. 6 si parli unicamente di fr. 250'000.- non è un motivo per
ritenere che l’accordo verteva su quella cifra e non su fr. 500'000.-. Per il
Pretore, il documento allestito da AO 1 non lo afferma mentre i doc. 7 ed 8
attestano il contrario (sentenza impugnata, pag. 1, 1. paragrafo).
Come pacificamente
riconosciuto anche dall’attore, il doc. 6 contiene le sue note autografe “che
riassumono gli aspetti in discussione nell’ambito della formalizzazione
dell’accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro” (cfr. per
tutti risposta all’appello del 20 aprile 2017, pag. 8 ad. 3.1).
Questo manoscritto è stato
consegnato dall’attore ai rappresentanti della convenuta, a discussione
avvenuta e prima dell’allestimento della versione definitiva della convenzione
d’uscita e del contratto di mandato di consulenza. E’ evidente - e altrimenti
non potrebbe essere - che se ciò è stato fatto è affinché la banca avesse a
disposizione un riassunto di tutti i punti dell’accordo per preparare la
documentazione necessaria alla sua attuazione.
Il fatto che si faccia
cenno esclusivamente all’importo di fr. 250'000.-, in un simile contesto, è
espressione evidente che la volontà delle parti verteva soltanto su tale cifra.
D’altro canto, il documento data del 31 agosto 2011, sicché non è per nulla
irragionevole considerare che riprenda - visto anche e proprio perché è stato
lasciato alla controparte (fosse stato superato da nuovi accordi non avrebbe
avuto alcun senso consegnarlo alla convenuta) - l’esito finale delle
negoziazioni.
Che la checklist, oltre
alla data, riporti pure la firma dell’attore è indicativo della sua valenza, se
non quale offerta vera e propria ai sensi dell’art. 4 CO (questione che può
rimanere aperta visto l’esito dell’appello), quantomeno come riassunto dei
punti del patto d’uscita.
Di conseguenza, anche su
questo punto le contestazioni dell’appellante sono valide e la sentenza
impugnata errata: l’assenza di qualsiasi riferimento alla somma di fr.
500'000.- (della quale, d’altronde, non si trova accenno in nessuno dei
documenti agli atti) non può che essere intesa come espressione del fatto che le
parti non hanno mai definito un’indennità a favore del dipendente di tale
ammontare.
9. AP 1
sostiene altresì che il Pretore ha erroneamente considerato le due promesse di
pagamento di cui ai doc. 7 e 8 attestazione di un accordo delle parti per un
indennizzo di fr. 500'000.-, fondandosi soprattutto sulla costatazione che il
doc. 8 riporta una specifica fiscale in linea con i desiderata dell’attore che
si ritrovano sulla sua checklist. In effetti, a mente dell’appellante, il doc.
8 è il risultato di una specifica richiesta di AO 1 di assoggettare l’indennità
di liquidazione di fr. 250'000.- al regime fiscale di Hong Kong, come detto decisamente
più favorevole di quello elvetico. Inoltre, il fatto che nemmeno il secondo
impegno al pagamento di fr. 250'000.- rinvii a un altro versamento, come ci si
potrebbe aspettare in situazioni del genere, sconfessa le conclusioni
pretorili.
Il primo giudice
sbaglia quindi, secondo l’istituto di credito, anche quando definisce risibili
le giustificazioni addotte e non credibili i testi __________ M__________ e __________
S__________.
9.1. La spiegazione fornita dalla
convenuta per giustificare l’esistenza dei due documenti è del tutto convincente.
In effetti è perfettamente conciliabile con le prove in atti il fatto che la
banca abbia dapprima allestito e consegnato all’attore una lettera con
l’impegno al versamento nel corso del mese di marzo 2012 di fr. 250'000.- e che
poi, una volta ricordatasi che andava anche regolata la problematica
dell’assunzione degli oneri fiscali, ha allestito una seconda versione dello
stesso scritto, con la dovuta precisazione in tal senso. Pure credibile è che,
per una grave leggerezza, i due funzionari dirigenti della banca non abbiano
inserito una clausola d’annullamento della precedente versione, rispettivamente
non si siano fatti consegnare lo scritto ormai divenuto superato.
9.2. Il Pretore ha, come accennato
in precedenza, misconosciuto alle dichiarazioni dei due testimoni __________ M__________
e __________ S__________ il valore probatorio necessario per poter giudicare
valida l’argomentazione della parte convenuta, in ragione del fatto che essi
sono dipendenti della banca e che la causa in disamina è direttamente
funzionale al loro agire (essendo gli estensori dei due scritti del 31 agosto
2011 di cui ai doc. 7 e 8), così che la loro neutralità sarebbe compromessa.
Ciò, a maggior ragione, considerato che a suo dire, le prove indiziarie sono di
segno perfettamente contrario a quanto da loro asserito.
Per l’appellante, invece,
le affermazioni dei due funzionari trovano pieno conforto nelle risultanze
istruttorie e nella documentazione in atti.
Detto che gli indizi in
atti sono a favore della tesi della convenuta, come testé illustrato, anche la
conclusione pretorile in merito all’attendibilità dei testi non può essere
condivisa.
Indubbiamente i due
testimoni in questione, non solo sono dipendenti della convenuta, ma hanno avuto
un ruolo attivo nelle trattative per l’uscita dalla banca dell’attore. Alle
loro deposizioni non può quindi essere a priori accreditata la stessa
attendibilità e concludenza probatoria di un mezzo di prova oggettivato, non
avendo essi il medesimo distacco di un comune testimone. Pur dovendo il loro
dire essere valutato con prudenza, non si può ritenere il loro coinvolgimento
tuttavia sufficiente a considerarle, come vorrebbe il Pretore, prive di
sufficiente valore probatorio.
Lette nel contesto della ricostruzione dei fatti resasi possibile sulla
scorta degli altri indizi, esse appaiono credibili e convergenti. In effetti, a
quasi quattro anni di distanza dagli eventi, i due funzionari hanno
univocamente spiegato che gli accordi d’uscita vertevano sul pagamento a
contanti di un importo di fr. 250'000.- e sull’impiego in qualità di consulente
a Hong Kong, che mai si era parlato di una cifra di fr. 500'000.-, che i due
scritti del 31 agosto 2011 di cui ai doc. 7 e 8 sono stati allestiti a breve
distanza temporale uno dall’altro e che il secondo costituiva la versione
completata del primo (che andava a sostituire), nonché che entrambi hanno
commesso un grave errore, a loro dire inspiegabile, non chiedendo all’attore di
restituire o distruggere la prima versione di cui al doc. 7. Infine, essi hanno
fornito una giustificazione del tutto razionale sul motivo per cui si era reso
necessario riscrivere l’impegno di pagamento aggiungendo la frase relativa
all’assunzione dell’onere fiscale: ossia perché la banca non voleva sorgessero
malintesi in merito al fatto che le imposte sui fr. 250'000.- venivano assunte
dal dipendente (v. verbali d’interrogatorio 7 luglio 2015 di __________ S__________,
pag. 3 seg., e __________ M__________, pag. 8).
Questa versione dei
fatti è compatibile con gli altri elementi che si ritrovano negli atti di causa.
Inoltre essa è avvalorata
indirettamente da un terzo teste, __________ M__________, che non era presente
quando è stato perfezionato l’accordo tra le parti, ma che ha confermato di
essere stato informato dei suoi contenuti (in special modo dell’ammontare
dell’indennità d’uscita e del contratto di consulenza presso la filiale
asiatica della banca) da __________ M__________ e che a Hong Kong, dove egli
era capo del personale, aveva discusso della questione con l’attore, che si era
inizialmente lamentato del mancato pagamento (poi sollecitato e effettuato) ma mai
che questo, una volta effettuato, non era stato completamente corrisposto (v.
verbale d’interrogatorio 7 luglio 2015 di __________ M__________, pag. 2).
Nonostante il peso probatorio di questa deposizione sia molto limitato, non è
nullo, così che essa costituisce un tassello in più a favore dell’affidabilità
degli altri testi.
Infine, che i
dipendenti possano aver agito con troppa leggerezza è confermato dal fatto che
l’”adivsory mandate” nemmeno riporta una data di sottoscrizione (doc.
5).
In conclusione, dalle
audizioni testimoniali di __________ S__________ e di __________ M__________ è
dunque possibile desumere ulteriori indizi a favore della tesi della convenuta,
per la quale la cifra dell’indennità d’uscita da corrispondere al dipendente a
contanti era di fr. 250'000.- e non di fr. 500'000.- (suddivisa in due tranches
da fr. 250'000.-).
La tesi attorea, che
costituisce mera allegazione di parte, non può godere di maggior peso a
discapito delle deposizioni di due testi, benché questi siano dipendenti della
convenuta.
10. L’appellante ha, come
detto in precedenza, eccepito anche il fatto che il giudice di prime cure abbia
completamente omesso di considerare il comportamento dell’attore che,
nonostante si aspettasse di ricevere fr. 500'000.- entro la fine di marzo 2012
e ne abbia ricevuto solo la metà a inizio aprile 2012, è rimasto silente fino
al dicembre 2012 quando ha fatto spiccare il menzionato precetto esecutivo.
AO 1 ha giustificato
la sua inattività verso la controparte con l’intenzione di attendere la fine
del mandato di consulenza a Hong Kong prima di intraprendere i passi nei
confronti della Banca per ottenere quanto da lui ritenuto spettargli, al fine di
evitare attriti con la controparte durante tale periodo, che avrebbero potuto
comportare per lui delle pesanti ripercussioni negative, quali la rottura dei
contratti ancora in essere. Ciononostante, a suo dire, il tema è stato sin da
subito affrontato, come comprovato da alcune e-mail prodotte con le
osservazioni d’appello.
Fatti
I nuovi documenti sono
irricevibili ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, poiché l’attore avrebbe
potuto senza difficoltà (con una semplice ricerca) addurli già davanti al
Pretore, trattandosi di e-mail estrapolate dal suo indirizzo “AO 1@gmail.com”,
al quale ha fatto capo, ad esempio, per farsi trasmettere il parere dell’avv. __________
prodotto come doc. P. A prescindere da questo, i loro contenuti risultano,
comunque sia, irrilevanti per valutare la tematica, trattandosi di
corrispondenza tra il dipendente e il suo precedente patrocinatore, nella quale
il primo espone la sua versione dei fatti come mera allegazione di parte.
Ciò posto, a ragione
l’appellante ritiene che, a titolo di ulteriore indizio a favore
dell’inconsistenza della tesi per la quale l’indennità d’uscita era stata
concordata in fr. 500'000.-, debba essere considerato il lungo tempo intercorso
tra i termini di pagamento stabiliti e le azioni avviate dal dipendente per
ottenere i fr. 250'000.- a suo dire dovutigli. In effetti, il saldo di solo una
parte del dovuto, a fronte di un chiaro accordo in merito e di due
riconoscimenti di debito, avrebbe dovuto indurre chiunque a rivendicare in
tempi ragionevolmente brevi l’adempimento degli impegni assunti dalla banca,
Considerandi
dapprima informalmente, ma poi anche formalmente. Inoltre, se gli accordi
fossero realmente stati quelli, l’attore non avrebbe avuto nulla da temere,
poiché avrebbe semplicemente preteso quanto promessogli e dovutogli, sicché la
banca non avrebbe avuto alcun motivo per avviare ritorsioni nei suoi confronti.
Il fatto che egli
abbia atteso così tanto tempo e la fine di ogni rapporto contrattuale è indizio
dell’infondatezza delle sue pretese.
Non giova al
dipendente l’essersi rivolto ad un legale prima di avanzare le pretese. Anzi,
visti i contenuti del parere, ciò è indizio della volontà di sondare il terreno
per verificare se dall’errore commesso dalla banca fosse possibile trarre
qualche beneficio.
Anche su questo punto,
l’appello risulta dunque fondato.
11.
Per tutto quanto
precede, l’appello deve quindi essere accolto e la decisione 25 gennaio 2017
del Pretore riformata nel senso che la petizione 24 ottobre 2014 introdotta da AO
1.
è integralmente respinta, le spese processuali sono poste a carico
dell’attore e questi deve essere condannato a pagare alla convenuta fr.
18'500.- a titolo di ripetibili.
Le spese processuali e
le ripetibili d’appello seguono la soccombenza e sono calcolate sulla base del
valore litigioso pari a fr. 250'000.-, importo determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 106
CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
I.
L’appello 27 febbraio 2017 di AP
1 (ora AP 1) è accolto.
Di conseguenza la decisione 25 gennaio 2017, inc. OR.2014.210, del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1.
La petizione 24 ottobre
2014 di AO 1 è respinta.
2.
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 5'200.-, nonché le spese della procedura di conciliazione di fr. 300.-,
sono poste a carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 1 (ora AP 1) fr. 18’500.-
a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali di appello, pari a fr. 9’000.-, anticipate
dall’appellante, sono poste a carico di AO 1, con l’obbligo di rifondere a AP 1
(ora AP 1) fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).