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Decisione

12.2017.37

Contratto di lavoro - convenzione di uscita - intepretazione

5 settembre 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi documenti sono

irricevibili ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, poiché l’attore avrebbe

potuto senza difficoltà (con una semplice ricerca) addurli già davanti al

Pretore, trattandosi di e-mail estrapolate dal suo indirizzo “AO 1@gmail.com”,

al quale ha fatto capo, ad esempio, per farsi trasmettere il parere dell’avv. __________

prodotto come doc. P. A prescindere da questo, i loro contenuti risultano,

comunque sia, irrilevanti per valutare la tematica, trattandosi di

corrispondenza tra il dipendente e il suo precedente patrocinatore, nella quale

il primo espone la sua versione dei fatti come mera allegazione di parte.

Ciò posto, a ragione

l’appellante ritiene che, a titolo di ulteriore indizio a favore

dell’inconsistenza della tesi per la quale l’indennità d’uscita era stata

concordata in fr. 500'000.-, debba essere considerato il lungo tempo intercorso

tra i termini di pagamento stabiliti e le azioni avviate dal dipendente per

ottenere i fr. 250'000.- a suo dire dovutigli. In effetti, il saldo di solo una

parte del dovuto, a fronte di un chiaro accordo in merito e di due

riconoscimenti di debito, avrebbe dovuto indurre chiunque a rivendicare in

tempi ragionevolmente brevi l’adempimento degli impegni assunti dalla banca,

Considerandi

dapprima informalmente, ma poi anche formalmente. Inoltre, se gli accordi

fossero realmente stati quelli, l’attore non avrebbe avuto nulla da temere,

poiché avrebbe semplicemente preteso quanto promessogli e dovutogli, sicché la

banca non avrebbe avuto alcun motivo per avviare ritorsioni nei suoi confronti.

Il fatto che egli

abbia atteso così tanto tempo e la fine di ogni rapporto contrattuale è indizio

dell’infondatezza delle sue pretese.

Non giova al

dipendente l’essersi rivolto ad un legale prima di avanzare le pretese. Anzi,

visti i contenuti del parere, ciò è indizio della volontà di sondare il terreno

per verificare se dall’errore commesso dalla banca fosse possibile trarre

qualche beneficio.

Anche su questo punto,

l’appello risulta dunque fondato.

11.

Per tutto quanto

precede, l’appello deve quindi essere accolto e la decisione 25 gennaio 2017

del Pretore riformata nel senso che la petizione 24 ottobre 2014 introdotta da AO

1.

è integralmente respinta, le spese processuali sono poste a carico

dell’attore e questi deve essere condannato a pagare alla convenuta fr.

18'500.- a titolo di ripetibili.

Le spese processuali e

le ripetibili d’appello seguono la soccombenza e sono calcolate sulla base del

valore litigioso pari a fr. 250'000.-, importo determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106

CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

I.

L’appello 27 febbraio 2017 di AP

1 (ora AP 1) è accolto.

Di conseguenza la decisione 25 gennaio 2017, inc. OR.2014.210, del Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1.

La petizione 24 ottobre

2014 di AO 1 è respinta.

2.

La tassa di giustizia e le

spese di fr. 5'200.-, nonché le spese della procedura di conciliazione di fr. 300.-,

sono poste a carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 1 (ora AP 1) fr. 18’500.-

a titolo di ripetibili.

II. Le spese processuali di appello, pari a fr. 9’000.-, anticipate

dall’appellante, sono poste a carico di AO 1, con l’obbligo di rifondere a AP 1

(ora AP 1) fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).