12.2017.39
Scioglimento società per lacune organizzative
24 maggio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.39
Lugano
24 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.99 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza 31 gennaio
2017 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. da RA 1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva
dell’organo di amministrazione (art. 707 CO);
nell’ambito
della quale il Pretore, con decisione 20 febbraio 2017, ha pronunciato lo
scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
appellante
la convenuta con ricorso (recte:
appello) 2 marzo 2017, con cui ha dichiarato di opporsi alla decisione
impugnata;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 31
gennaio 2017 l’Ufficio del registro di commercio (URC) ha convenuto in giudizio
dinanzi alla Pretura di Distretto di Mendrisio-Sud la società AP 1, chiedendo
che nei confronti della stessa, priva dell’organo di amministrazione a seguito
del decesso del suo amministratore unico D__________ __________ __________ __________
e invano diffidata con raccomandata del 22 novembre 2016 a ripristinare entro
30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le
misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e art. 941 cpv. 1 CO);
che il 1° febbraio 2017
il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare
eventuali osservazioni scritte all’istanza 31 gennaio 2017, con l’avvertenza
che in caso di silenzio il Giudice avrebbe proceduto nella lite giudicando in
base all’istanza e agli atti;
che, preso atto che la
convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione
20 febbraio 2017 il Pretore ha pronunciato lo scioglimento della società AP 1 e
ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento
(art. 731b cpv. 1 cfr. 3 CO);
che con appello 2
marzo 2017 la convenuta ha dichiarato di opporsi alla decisione impugnata,
rilevando che la situazione legale era stata nel frattempo, cioè dopo la
sentenza pretorile, ripristinata con la nomina di __________ F__________, __________,
come amministratore unico, il quale vincolerà la società con diritto di firma
individuale;
che occorre esaminare se
la convenuta abbia effettivamente provveduto a ripristinare la situazione di
legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che
in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo a evitare lo
scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung .Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP
11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206; 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.120);
che questa ipotesi si è
effettivamente realizzata, visto e considerato, come risulta dalle prove
allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo
l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai
sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), che nel corso dell’assemblea generale
straordinaria della società AP 1 di data 3 marzo 2017 è stato nominato il nuovo
amministratore unico nella persona di __________ F__________, che aveva
accettato la carica e che la necessaria istanza è stata trasmessa il 3 marzo
2017 all’Ufficio del registro di commercio;
che in tali circostanze
l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della
convenuta priva dell’organo di amministrazione (art. 707 CO) deve ora essere
respinta, come rileva anche l’URC nelle osservazioni 22 marzo 2017;
che le spese giudiziarie
della procedura di appello (per il giudizio di primo grado non sono state
assegnate) vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-,
pari al capitale sociale dell’appellante (TF 4A_315/2010 consid. 2 del 19
agosto 2010;4A_278/2010 consid. 6 dell’8 luglio 2010;4A_106/2010 consid. 6
del 22 giugno 2010; SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc.
n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106
CPC);
che nel caso concreto
ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura
– come del resto già quella dinanzi al Pretore – avrebbe in effetti potuto
essere evitata se la società qui appellante avesse ripristinato tempestivamente
la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che
ha ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di
porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non
riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012 consid. 3 del 22
novembre 2014;4A_560/2012 consid. 4 del 1° marzo 2013; II CCA 24 giugno 2013
inc. n. 12.2013.57; 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62; 27 novembre 2013 inc. n.
12.2013.165; 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197; 29 gennaio 2015 inc. n.
12.2014.221; 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189). Inoltre, anche se le spese
fossero contestate dall’appellante, essa non riporta alcuna motivazione al
riguardo;
che in definitiva
l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che
precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG
decide;
Fatti
I.
L’appello 2 marzo 2017 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, invariati gli altri dispositivi, i dispositivi 1 e 2 della decisione
20 febbraio 2017 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud sono
annullati e riformati come segue:
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 1'000.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo
carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).