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Decisione

12.2017.4

Competenza territoriale. Fattispecie internazionale

8 agosto 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i doc. AH, AI, AJ, AK da lui prodotti all’udienza di prime arringhe, con protesta

di spese processuali e ripetibili di appello;

mentre con risposta 23

marzo 2017 i convenuti postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese giudiziarie di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 19 agosto

2015 AP 1, __________, ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, AO 1, AO 2 e AO 3 – il primo domiciliato a __________ (__________),

il secondo a __________ (__________) e il terzo a __________ – chiedendo la

loro condanna in solido al pagamento di fr. 401'000.- e di € 37'500.- oltre

interessi in relazione con le vendite di due bronzi di epoca romana. Con

risposta 2 novembre 2015 i convenuti hanno postulato, in via principale, di

dichiarare irricevibile la petizione, in via subordinata di respingerla. Essi

hanno chiesto di evadere in via pregiudiziale la questione della competenza

territoriale del giudice adito, a loro dire non data nei confronti del

convenuto AO 3. Con replica 20 gennaio 2016 l’attore si è confermato nella

propria domanda, soggiungendo in via subordinata di condannare in solido i

convenuti al versamento di fr. 450'000.- oltre interessi. Con duplica 13 aprile

2016 i convenuti hanno ribadito la loro posizione. In occasione del

dibattimento 10 giugno 2016 le parti si sono confermate nelle rispettive

antitetiche domande. L’attore ha chiesto peraltro l’ammissione dei doc. AH, AI,

AJ e AK quali nuovi mezzi di prova. Per quanto di pertinenza del presente

giudizio, con decisione 24 novembre 2016 il Pretore ha deciso in primo luogo,

in applicazione dell’art. 125 lit. a) CPC, sull’eccezione di incompetenza

territoriale, ammettendola per quanto concerne il convenuto AO 3 e, quindi,

dichiarando irricevibile la petizione nei suoi confronti. Nel medesimo giudizio

il primo giudice ha altresì non ammesso i nuovi documenti prodotti dall’attore

in occasione delle prime arringhe.

B. Con appello 13

gennaio 2017 l’attore è insorto contro la decisione testé menzionata,

chiedendone la riforma nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza

territoriale e di ammettere i doc. AH, AI, AJ, AK da lui prodotti all’udienza

di prime arringhe. Con risposta 23 marzo 2017 i convenuti postulano invece la

reiezione del gravame.

e considerato

in diritto: 1. Il Pretore ha rilevato che

la “scrittura privata” di cui al doc. B non era stata sottoscritta da AO 3 e

che l’attore non aveva dimostrato che quest’ultimo avesse comunque

separatamente firmato una proroga di foro al tribunale di Lugano. Posto che la

Convenzione di Lugano (in seguito: CLug) prescrive la forma scritta di una simile

clausola, il primo giudice ha reputato che non era stata pattuita alcuna valida

proroga di foro tra l’attore e il convenuto in questione. Di conseguenza ha

dichiarato inammissibile la petizione nei suoi confronti.

2. L’appellante

sostiene di aver “esposto e documentato un ben preciso scenario” dinanzi al

primo giudice, secondo cui AO 3 era al corrente della cosiddetta “operazione in

essere” e degli impegni risultanti dal doc. B. Egli avrebbe, al riguardo,

assunto l’esplicito impegno di corrispondergli una parte dei relativi proventi,

a suo dire in base a un piano di riparto prestabilito e condiviso in dettaglio.

L’attore rinvia al contenuto degli allegati introduttivi, “segnatamente alle

allegazioni riportate a pag. 8-10 di replica, nonché alle ulteriori dichiarazioni

rese in udienza” e a quanto risulterebbe dai documenti E, I, J, K, M e R, così

come dalle dichiarazioni scritte di tale convenuto, indicando dei precisi

Considerandi

passaggi contenuti nei doc. AA e AB. L’appellante conclude affermando che risulta

quindi indubbio che vi fosse un rapporto contrattuale anche con il convenuto in

questione, rispettivamente che quest’ultimo fosse l’esecutore nell’operazione

in essere e in quella che avrebbe dovuto essere la spartizione dell’incasso.

Secondo l’attore la competenza del tribunale adito sarebbe di conseguenza data

in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 CLug, alla luce del suo domicilio nel

Distretto di Lugano e della natura dell’obbligazione dedotta in giudizio, da

adempiersi tramite pagamento in denaro.

3.

L’appellante non

contesta, quindi, l’assenza di una proroga di foro scritta pattuita tra

l’attore e AO 3, bensì critica il Pretore per non aver applicato alla

fattispecie l’art. 5 cpv. 1 CLug. La censura non può essere seguita già per il

fatto che AO 3 è domiciliato a __________, ossia nel territorio di uno Stato non

vincolato dalla Convenzione in questione. Lo stesso attore ha indicato tale

domicilio negli allegati di prima istanza. In appello fa riferimento a un

domicilio in __________ (__________), che però non trova riscontro agli atti ed

è sconfessato dal doc. 2 prodotto dagli appellati (ammissibile in questa sede

senza formalità poiché inerente al presupposto processuale della competenza

territoriale, da esaminare d’ufficio dal giudice: art. 59 seg. CPC). Giusta

l’art. 4 cpv. 1 CLug se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno

Stato vincolato dalla presente convenzione, la competenza è disciplinata, in

ciascuno Stato vincolato dalla presente convenzione, dalla legge di quello

Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23. La fattispecie non rientra

nell’elenco di cui all’art. 22 testé menzionato. Sulla proroga di competenza

(art. 23), già si è detto.

4.

Nemmeno soccorre

alla tesi dell’appellante l’applicazione degli art. 112 seg. LDIP. Invero, l’art.

112.

cpv. 1 LDIP non è applicabile già per il fatto che il convenuto non è

domiciliato e non ha la dimora abituale in Svizzera. L’art. 113 LDIP prevede

che se la prestazione caratteristica del contratto dev'essere eseguita in

Svizzera, l'azione può essere proposta anche al tribunale svizzero del luogo di

adempimento di tale prestazione. L’appellante afferma che AO 3 rivestiva il

ruolo di esecutore, a titolo fiduciario, dell’operazione di vendita all’asta

dei due bronzi romani, con l’impegno di voler poi corrispondergli, in base a un

piano di riparto prestabilito e condiviso in dettaglio, una parte dei proventi

derivanti da tale vendita (gravame, pag. 3 in alto e in fondo). Nella petizione

egli ha asserito che la vendita all’asta delle statue sarebbe dovuta avvenire

per mano di AO 3 e il relativo incasso per il tramite di una società che lo

stesso avrebbe appositamente fatto costituire a __________ (pag. 4 in basso). Quand’anche

una simile ipotesi fosse vera (ossia che esistesse un contratto tra l’attore e AO

3), si sarebbe quindi in presenza di un rapporto di mandato, con la conseguenza

che la prestazione caratteristica era quella, asserita proprio dall’appellante,

di procedere alla vendita all’asta degli oggetti in questione. In tal caso il

luogo di adempimento coincide con il domicilio del debitore quando l’asserita

obbligazione ebbe inizio (art. 74 cpv. 2 cifra 3 CO), che non risulta essere

Lugano. In definitiva, la decisione del Pretore sul presupposto processuale

della competenza territoriale resiste alla critica.

5.

Alla luce di quanto

suesposto non vi è motivo di chinarsi sulle ulteriori censure formulate al

punto 3, pag. 3 seg., del proprio gravame. Da un lato, come indicato

dall’appellante medesimo sono subordinate all’esistenza della competenza

territoriale, che nella fattispecie difetta. Dall’altro, il Pretore ha motivato

il rifiuto di assunzione di tali documenti poiché il tema della cosiddetta

“operazione in essere”, in particolare il suo buono o cattivo esito, non incide

in alcun modo sulla pretesa creditoria in sé, bensì sul tema delle garanzie,

che esula dal presente contendere, che ha natura prettamente creditoria

(decisione impugnata, pag. 2). L’attore afferma che essi andrebbero ammessi

poiché contrastano determinate allegazioni e documenti di parte convenuta,

segnatamente per quanto attiene all’origine e alla proprietà delle statue

(gravame, pag. 4 in alto). In tale maniera l’appellante non si confronta in

alcun modo con la motivazione pretorile, sicché al riguardo il gravame è irricevibile

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

6.

L’appello è respinto

nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC) e sono determinate in funzione degli art. 7 e 11 Rtar

rispettivamente degli art. 2 cpv. 2, 7 e 10 LTG. Il valore di causa

determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L’appello 13 gennaio 2017

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 2'000, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con

l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali

notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione

(art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).