12.2017.4
Competenza territoriale. Fattispecie internazionale
8 agosto 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.4
Lugano
8 agosto 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OR.2015.195
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 19
agosto 2015 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1,
AO 2 e
AO 3
tutti
rappr. dall’ RA 2
con cui ha chiesto di
condannare i convenuti in solido al pagamento di fr. 401'000.- e di € 37'500.-
oltre interessi, domanda confermata in sede di replica 20 gennaio 2016, con
l’aggiunta della richiesta formulata in via subordinata di obbligare i
convenuti, con il vincolo della solidarietà, al versamento di fr. 450'000.-
oltre interessi;
e ora sull’eccezione di
incompetenza territoriale del giudice adito a statuire sulle pretese nei
confronti di AO 3, che il Pretore ha accolto con decisione 24 novembre 2016
dichiarando irricevibile la petizione nei confronti di tale convenuto;
così come sulla non
ammissione di nuovi documenti presentati dall’attore in occasione delle prime
arringhe, decisa dal primo giudice nel medesimo giudizio testé menzionato;
appellante l’attore
con appello 13 gennaio 2017, con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza territoriale e di ammettere
Fatti
i doc. AH, AI, AJ, AK da lui prodotti all’udienza di prime arringhe, con protesta
di spese processuali e ripetibili di appello;
mentre con risposta 23
marzo 2017 i convenuti postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese giudiziarie di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 19 agosto
2015 AP 1, __________, ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, AO 1, AO 2 e AO 3 – il primo domiciliato a __________ (__________),
il secondo a __________ (__________) e il terzo a __________ – chiedendo la
loro condanna in solido al pagamento di fr. 401'000.- e di € 37'500.- oltre
interessi in relazione con le vendite di due bronzi di epoca romana. Con
risposta 2 novembre 2015 i convenuti hanno postulato, in via principale, di
dichiarare irricevibile la petizione, in via subordinata di respingerla. Essi
hanno chiesto di evadere in via pregiudiziale la questione della competenza
territoriale del giudice adito, a loro dire non data nei confronti del
convenuto AO 3. Con replica 20 gennaio 2016 l’attore si è confermato nella
propria domanda, soggiungendo in via subordinata di condannare in solido i
convenuti al versamento di fr. 450'000.- oltre interessi. Con duplica 13 aprile
2016 i convenuti hanno ribadito la loro posizione. In occasione del
dibattimento 10 giugno 2016 le parti si sono confermate nelle rispettive
antitetiche domande. L’attore ha chiesto peraltro l’ammissione dei doc. AH, AI,
AJ e AK quali nuovi mezzi di prova. Per quanto di pertinenza del presente
giudizio, con decisione 24 novembre 2016 il Pretore ha deciso in primo luogo,
in applicazione dell’art. 125 lit. a) CPC, sull’eccezione di incompetenza
territoriale, ammettendola per quanto concerne il convenuto AO 3 e, quindi,
dichiarando irricevibile la petizione nei suoi confronti. Nel medesimo giudizio
il primo giudice ha altresì non ammesso i nuovi documenti prodotti dall’attore
in occasione delle prime arringhe.
B. Con appello 13
gennaio 2017 l’attore è insorto contro la decisione testé menzionata,
chiedendone la riforma nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza
territoriale e di ammettere i doc. AH, AI, AJ, AK da lui prodotti all’udienza
di prime arringhe. Con risposta 23 marzo 2017 i convenuti postulano invece la
reiezione del gravame.
e considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha rilevato che
la “scrittura privata” di cui al doc. B non era stata sottoscritta da AO 3 e
che l’attore non aveva dimostrato che quest’ultimo avesse comunque
separatamente firmato una proroga di foro al tribunale di Lugano. Posto che la
Convenzione di Lugano (in seguito: CLug) prescrive la forma scritta di una simile
clausola, il primo giudice ha reputato che non era stata pattuita alcuna valida
proroga di foro tra l’attore e il convenuto in questione. Di conseguenza ha
dichiarato inammissibile la petizione nei suoi confronti.
2. L’appellante
sostiene di aver “esposto e documentato un ben preciso scenario” dinanzi al
primo giudice, secondo cui AO 3 era al corrente della cosiddetta “operazione in
essere” e degli impegni risultanti dal doc. B. Egli avrebbe, al riguardo,
assunto l’esplicito impegno di corrispondergli una parte dei relativi proventi,
a suo dire in base a un piano di riparto prestabilito e condiviso in dettaglio.
L’attore rinvia al contenuto degli allegati introduttivi, “segnatamente alle
allegazioni riportate a pag. 8-10 di replica, nonché alle ulteriori dichiarazioni
rese in udienza” e a quanto risulterebbe dai documenti E, I, J, K, M e R, così
come dalle dichiarazioni scritte di tale convenuto, indicando dei precisi
Considerandi
passaggi contenuti nei doc. AA e AB. L’appellante conclude affermando che risulta
quindi indubbio che vi fosse un rapporto contrattuale anche con il convenuto in
questione, rispettivamente che quest’ultimo fosse l’esecutore nell’operazione
in essere e in quella che avrebbe dovuto essere la spartizione dell’incasso.
Secondo l’attore la competenza del tribunale adito sarebbe di conseguenza data
in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 CLug, alla luce del suo domicilio nel
Distretto di Lugano e della natura dell’obbligazione dedotta in giudizio, da
adempiersi tramite pagamento in denaro.
3.
L’appellante non
contesta, quindi, l’assenza di una proroga di foro scritta pattuita tra
l’attore e AO 3, bensì critica il Pretore per non aver applicato alla
fattispecie l’art. 5 cpv. 1 CLug. La censura non può essere seguita già per il
fatto che AO 3 è domiciliato a __________, ossia nel territorio di uno Stato non
vincolato dalla Convenzione in questione. Lo stesso attore ha indicato tale
domicilio negli allegati di prima istanza. In appello fa riferimento a un
domicilio in __________ (__________), che però non trova riscontro agli atti ed
è sconfessato dal doc. 2 prodotto dagli appellati (ammissibile in questa sede
senza formalità poiché inerente al presupposto processuale della competenza
territoriale, da esaminare d’ufficio dal giudice: art. 59 seg. CPC). Giusta
l’art. 4 cpv. 1 CLug se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno
Stato vincolato dalla presente convenzione, la competenza è disciplinata, in
ciascuno Stato vincolato dalla presente convenzione, dalla legge di quello
Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23. La fattispecie non rientra
nell’elenco di cui all’art. 22 testé menzionato. Sulla proroga di competenza
(art. 23), già si è detto.
4.
Nemmeno soccorre
alla tesi dell’appellante l’applicazione degli art. 112 seg. LDIP. Invero, l’art.
112.
cpv. 1 LDIP non è applicabile già per il fatto che il convenuto non è
domiciliato e non ha la dimora abituale in Svizzera. L’art. 113 LDIP prevede
che se la prestazione caratteristica del contratto dev'essere eseguita in
Svizzera, l'azione può essere proposta anche al tribunale svizzero del luogo di
adempimento di tale prestazione. L’appellante afferma che AO 3 rivestiva il
ruolo di esecutore, a titolo fiduciario, dell’operazione di vendita all’asta
dei due bronzi romani, con l’impegno di voler poi corrispondergli, in base a un
piano di riparto prestabilito e condiviso in dettaglio, una parte dei proventi
derivanti da tale vendita (gravame, pag. 3 in alto e in fondo). Nella petizione
egli ha asserito che la vendita all’asta delle statue sarebbe dovuta avvenire
per mano di AO 3 e il relativo incasso per il tramite di una società che lo
stesso avrebbe appositamente fatto costituire a __________ (pag. 4 in basso). Quand’anche
una simile ipotesi fosse vera (ossia che esistesse un contratto tra l’attore e AO
3), si sarebbe quindi in presenza di un rapporto di mandato, con la conseguenza
che la prestazione caratteristica era quella, asserita proprio dall’appellante,
di procedere alla vendita all’asta degli oggetti in questione. In tal caso il
luogo di adempimento coincide con il domicilio del debitore quando l’asserita
obbligazione ebbe inizio (art. 74 cpv. 2 cifra 3 CO), che non risulta essere
Lugano. In definitiva, la decisione del Pretore sul presupposto processuale
della competenza territoriale resiste alla critica.
5.
Alla luce di quanto
suesposto non vi è motivo di chinarsi sulle ulteriori censure formulate al
punto 3, pag. 3 seg., del proprio gravame. Da un lato, come indicato
dall’appellante medesimo sono subordinate all’esistenza della competenza
territoriale, che nella fattispecie difetta. Dall’altro, il Pretore ha motivato
il rifiuto di assunzione di tali documenti poiché il tema della cosiddetta
“operazione in essere”, in particolare il suo buono o cattivo esito, non incide
in alcun modo sulla pretesa creditoria in sé, bensì sul tema delle garanzie,
che esula dal presente contendere, che ha natura prettamente creditoria
(decisione impugnata, pag. 2). L’attore afferma che essi andrebbero ammessi
poiché contrastano determinate allegazioni e documenti di parte convenuta,
segnatamente per quanto attiene all’origine e alla proprietà delle statue
(gravame, pag. 4 in alto). In tale maniera l’appellante non si confronta in
alcun modo con la motivazione pretorile, sicché al riguardo il gravame è irricevibile
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
6.
L’appello è respinto
nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC) e sono determinate in funzione degli art. 7 e 11 Rtar
rispettivamente degli art. 2 cpv. 2, 7 e 10 LTG. Il valore di causa
determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L’appello 13 gennaio 2017
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 2'000, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere alla controparte identico importo a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali
notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione
(art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).