12.2017.41
Nomina di arbitro - competenza per territorio
27 luglio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.41
Lugano
27 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48
lett. b n. 7 LOG)
sedente
per statuire, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. c CPC,
sull’istanza di nomina di arbitro promossa il 14 marzo 2017 da
IS
1
rappr. da RA 1
contro
CO
1
rappr. da RA 2
domanda avversata dalla convenuta, che con
osservazioni 1° maggio 2017 ha postulato la reiezione in ordine dell’istanza,
protestando spese e ripetibili;
preso atto della replica 15 maggio 2017 dell’istante e
della duplica 26 maggio 2017 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
il 7 / 13 dicembre 2011 la società zurighese CO 1 e la società ticinese IS 1 hanno
sottoscritto due contratti di appalto, uno in lingua italiana (doc. B) e uno in
lingua tedesca, quest’ultimo denominato “Übersetzung vom Italienisch” (doc.
F), ritenuto che la versione giuridicamente vincolante era la prima (cfr. doc.
F);
che,
per quanto qui interessa, il punto 8 del contratto in lingua italiana disponeva,
in materia di “competenza giudiziaria”, che “per il giudizio
su controversie di qualsiasi natura in merito a questo contratto, le parti
convengono di dare competenza a
tribunale
ordinario
un
tribunale arbitrale secondo le direttive SIA 150
se
in questo contesto le parti non trovano intesa, le parti si accordano sulla
scelta del foro giudiziario, rispettivamente della sede del tribunale, secondo
art. 10”;
che
tra le parti è successivamente sorto un contenzioso a seguito del quale esse,
rappresentate dai rispettivi patrocinatori, hanno designato ciascuna il proprio
arbitro, nelle persone dell’avv. __________ (cfr. doc. C) rispettivamente dell’avv.
__________ (cfr. doc. 5);
che
con istanza 14 marzo 2017 IS 1 si è rivolta alla seconda Camera civile del
Tribunale d’appello del Cantone Ticino, chiedendo di designare il presidente del
tribunale arbitrale;
che
con osservazioni 1° maggio 2017 CO 1 si è opposta all’istanza con protesta di spese
e ripetibili, obiettando che la competenza territoriale a statuire sull’istanza
spettasse all’Obergericht del Canton Zurigo;
che
le parti si sono confermate nelle loro antitetiche domande con replica 15
maggio 2017 e duplica 26 maggio 2017;
che
ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. c CPC la designazione
del presidente del tribunale arbitrale è di competenza di un altro tribunale superiore
o di un tribunale superiore composto in altro modo, agente quale istanza unica,
designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, ritenuto che giusta
l’art. 355 cpv. 1 e 2 CPC la sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti
o dall’ente da esse designato, in subordine è stabilita dal tribunale stesso e
in via ancor più subordinata si trova nel luogo del tribunale statale che
sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di
arbitrato;
che
nel caso di specie il punto 8 del contratto in lingua italiana permette di
chiarire quale debba essere la sede del tribunale arbitrale competente a
dirimere le controversie tra le parti: in effetti l’indicazione secondo cui “le
parti convengono di dare competenza a un tribunale arbitrale secondo le
direttive SIA 150” rinvia per l’appunto a quelle direttive (prodotte quali
doc. E), che, al loro art. 10, prevedono, nel caso in cui le parti non abbiano
stabilito altrimenti, che la sede del tribunale arbitrale è situata alla sede
svizzera (o alla succursale svizzera) della parte convenuta, in subordine alla sede
svizzera (o alla succursale svizzera) della parte attrice e in via ancor più
subordinata nella città di Basilea; tale conclusione è per altro corroborata
dalla successiva aggiunta contrattuale in grassetto, prevista per il caso in
cui le parti non si fossero accordate sulla competenza del tribunale ordinario
piuttosto che di quello arbitrale giusta le direttive SIA 150 - risolto, come
detto, con la barratura del primo a favore del secondo -, secondo cui “se
in questo contesto le parti non trovano intesa, le parti si accordano sulla
scelta del foro giudiziario, rispettivamente della sede del tribunale, secondo
art. 10”, tanto più che l’accenno a quest’ultimo articolo non può che
essere riferito proprio alle direttive SIA 150, dato che il contratto non
contemplava alcun punto 10;
che
il fatto che nel punto 8 del contratto in lingua tedesca sia invece stato
indicato, al titolo “Gerichtsbarkeit”, che “Die Parteien
erklären für die gerichtliche Beurteilung von Streitigkeiten aus diesem Vertrag
als zuständigen
Gerichtsstand,
bzw. Sitz des Schiedrichter
von
Locarno”,
non
modifica quanto si è detto, ritenuto che le parti avevano pacificamente
stabilito la preminenza della versione italiana rispetto a quella tedesca (cfr.
doc. F); stante la chiarezza del punto 8 del contratto in lingua italiana,
nemmeno può essere considerato rilevante il fatto che i due contratti possano
essere stati allestiti dalla convenuta;
che
nella presente fattispecie, dovendosi così applicare l’art. 10 delle direttive
SIA 150, la sede del tribunale arbitrale va pertanto situata alla sede svizzera
della parte convenuta, ovvero nel Canton Zurigo, di modo che la competenza
territoriale a statuire sull’istanza di nomina del presidente del tribunale
arbitrale spetta all’Obergericht del Canton Zurigo e non alla seconda Camera
civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino;
che
quindi la Camera, statuendo nella composizione a giudice unico giusta l’art. 48
lett. b n. 7 LOG, non può che respingere in ordine l’istanza in esame;
che
le spese processuali e le ripetibili, calcolate sulla base di un valore di fr.
620'047.45 (pari alla pretesa litigiosa tra le parti, cfr. doc. C), seguono la
soccombenza (art. 106 CPC).
per questi motivi
visti,
per le spese, l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L'istanza
di nomina di arbitro 14 marzo 2017 di IS 1 è respinta in ordine.
2. Le
spese processuali di fr. 500.- sono a carico dell’istante, che rifonderà alla
controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
Fatti
A.
Fiscalini
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
Considerandi
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).