12.2017.43
Locazione - risarcimento danni - appello irricevibile
26 aprile 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.43
Lugano
26 aprile 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2016.396 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 9 novembre
2016 da
AP 1
AP 2
contro
AO
1
rappr. da RA 1
chiedente la condanna della
convenuta al pagamento della somma di fr. 14'000.- a titolo di risarcimento
danni, alla quale questa si è opposta e che il Pretore ha respinto con
decisione 23 febbraio 2017;
appellanti
gli attori che con scritto 6 marzo 2017 dichiarano di opporsi al primo
giudizio;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che a partire dal 1° agosto 2013 AP
1 e AP 2 hanno condotto in locazione 5 locali a uso abitativo e un posteggio
coperto nello stabile in Via __________ S__________, per una pigione mensile di
fr. 2'130,55;
che il 18 novembre 2015 il
locatore, tramite il suo rappresentante, ha diffidato i conduttori a voler
versare il saldo scoperto per le pigioni, prospettando la disdetta del
contratto per mora;
che il locatore, nuovamente tramite
il suo rappresentante, ha notificato ai conduttori in data 21 dicembre 2015,
con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 gennaio
2016 per mora nel pagamento delle pigioni;
che la riconsegna
dell’appartamento è avvenuta il 15 aprile 2016 in esito alla pronuncia della
decisione di sfratto 9 marzo 2016 (inc. n. SO.2016.770);
che con petizione 9 novembre 2016
AP 1 e AP 2 hanno postulato la condanna della AO 1 al risarcimento dei danni di
fr. 14'000.-, causati a loro dire dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento;
che la parte convenuta si è
integralmente opposta alla petizione, chiedendone la reiezione e adducendo che
agli ex conduttori era già stato riconosciuto un importo di fr. 3'000.- per i
disagi subiti a causa dei lavori di ristrutturazione;
che con sentenza 23 febbraio 2017
il Pretore ha respinto la petizione, concludendo in sostanza che la parte
attrice non aveva fornito nessun mezzo di prova al riguardo del danno nella
misura di fr. 14'000.-;
che con scritto 6 marzo 2017 AP 1
e AP 2 hanno dichiarato di opporsi al giudizio pretorile;
che con l’appello possono essere
censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti
(art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto
sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che nel caso concreto l’atto presentato
non presenta alcuna motivazione critica al riguardo della sentenza del Pretore;
che tale modo di procedere è
inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione,
non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC;
che in ogni modo si può precisare
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice appaiono corrette,
avendo egli preso in considerazione che la pigione era già stata ridotta dal locatore
in misura del 35,3% per il periodo durante il quale si sono svolti i lavori di
ristrutturazione;
che inoltre il Pretore ha
giustamente ricordato che spetta al conduttore di dimostrare di aver subito un
danno mentre nella fattispecie nessun mezzo di prova è stato prodotto al
riguardo del presunto danno di fr. 14'000.-;
che anche per questi motivi la
sentenza impugnata merita conferma;
che le spese processuali seguono
la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 8 cpv. 2
LTG; il valore litigioso della procedura di appello ammonta a fr. 14'000.-, come
indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale
l’appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 6 marzo 2017 di AP
1 e AP 2 è irricevibile.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 50.- sono poste a carico degli appellanti in solido. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
A. Fiscalini
Rimedi giuridici: pagina seguente
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un
valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).