12.2017.44
Espulsione - appello irricevibile
7 aprile 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.44
Lugano
7 aprile 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2017.26 (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura del Distretto di Blenio,
promossa con istanza 15 febbraio 2017 da
AO
1
RA 1
contro
AP
1
chiedente l’espulsione immediata del convenuto,
domanda ribadita in occasione dell’udienza di discussione alla quale questi non
è comparso e che il Pretore ha accolto con decisione 7 marzo 2017;
appellante il convenuto con scritto del 20 marzo 2017 preannunciando
ulteriori spiegazioni;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che a
partire dal 1° novembre 2013 AP 1 conduce in locazione il fondo mapp. RF di A,
sezione D, per una pigione mensile di fr. 1’000.- (doc. A);
che il locatore AO 1 ha notificato al
conduttore in data 5 settembre 2016, con modulo ufficiale,
la disdetta straordinaria del contratto per il 15 dicembre 2016 (doc. D);
che, dopo
vicissitudini che qui non occorre riepilogare, non avendo il conduttore
provveduto alla riconsegna dell’ente locato, con istanza 15 febbraio 2017 nella
procedura sommaria a tutela nei casi manifesti il locatore ha chiesto alla
Pretura di ordinarne l’espulsione, postulando di assortire la decisione con una
serie di comminatorie e ordini atti a garantirne l’esecuzione e in particolare
lo sgombero dei luoghi;
che con giudizio 7 marzo 2017 il Pretore ha sostanzialmente accolto l’istanza e
ordinato l’espulsione del conduttore entro cinque giorni, con le comminatorie
di rito;
che con invio
postale 20 marzo 2017 il convenuto ha trasmesso a questa Camera una copia del
giudizio apponendovi a mano in calce la seguente dicitura: “Reclamo contro questi decisioni in tutti i punti! Spiegazioni seguono
tramite avvocato”, con l’aggiunta della data e della
firma;
che l’atto non è stato intimato alla controparte e la procedura, terminando con
una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile,
può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260);
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e
l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere
Fatti
i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310
e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni
siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del
Pretore;
che nel caso concreto l’appellante ha ritenuto di poter censurare la decisione
pretorile nella forma sopra indicata, senza peraltro poi neppure dar seguito a
quanto preannunciato a proposito delle ulteriori spiegazioni;
che, a ben vedere, ci si potrebbe porre il quesito a sapere se tale modo
sbrigativo di manifestare il disaccordo contro un giudizio di primo grado possa
Considerandi
essere qualificato quale atto di appello, a prescindere dalla questione dei
vizi di forma che lo rendono palesemente irrito;
che la questione non merita di essere ulteriormente discussa siccome l’art. 311
CPC sanziona comunque un tale modo di procedere imponendo di considerare la
censura come manifestamente inammissibile per carente motivazione, mancando
ogni confronto con il giudizio impugnato;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi
validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della
procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, ammonta a fr. 36’000.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla
controparte alla quale l'appello non è stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 20 marzo 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente
D.
Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).