12.2017.45
Diritto di essere sentito: esigenze di motivazione della sentenza
29 ottobre 2019Italiano12 min
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con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'634'893.-, oltre
interessi al 5% dal 16 novembre 2011, a titolo di risarcimento del danno
cagionato da un incidente sul lavoro;
domanda avversata dalla
convenuta con la risposta, con cui ha pure denunciato la lite a LI 1 e a LI 2,
le quali non hanno dato seguito alle relative denunce;
richiesta sulla quale il
Pretore ha statuito con sentenza 16 febbraio 2017, con cui ha respinto
integralmente la petizione, ponendo le spese giudiziarie a carico dell’attore;
appellante l’attore
con appello 21 marzo 2017, con cui ha chiesto, previa ammissione al beneficio
del gratuito patrocinio, in via principale, di annullare il giudizio impugnato
e rinviare la causa ad altra autorità giudiziaria di primo grado per
l'emanazione di una nuova decisione e, in via subordinata, la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 16
ottobre 2017 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
richiamate la decisione 14
giugno 2017 con cui questa Camera ha respinto la domanda di ammissione al
gratuito patrocinio (inc. 12.2017.46), la decisione del Tribunale federale del
20 luglio 2017 inc.4A_367/2017 che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato
dall’appellante e la decisione 31 agosto 2017, con cui questa Camera ha ritenuto
irricevibile la nuova domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata
dall’appellante (inc. n. 12.2017.129);
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Contestualmente ai lavori
per la realizzazione del tunnel di base del San Gottardo la A__________ AG, con
contratto d’appalto 4 aprile 2000, ha assegnato l’esecuzione dei lavori del
“lotto 552” al Consorzio “__________” formato originariamente dalle ditte B__________
AG (rilevata in seguito dalla AO 1), LI 1 e B__________ + B__________ B__________
AG (poi ripresa dalla ditta LI 2) (doc. richiamato XVIII). A sua volta
quest’ultimo Consorzio ha subappaltato le opere di impermeabilizzazione
preliminare (Vorabdichtung) e di esecuzione del calcestruzzo spruzzato (Ausgleichspritzbeton)
alla ditta L__________ SA, nel frattempo fallita (doc. 4).
Fatti
B. Il 6 dicembre 2001 AP
1, dipendente della ditta L__________ SA, ha subito un infortunio sul cantiere
del “__________”. Egli è caduto da un ponteggio mobile da un’altezza di 4 – 5
metri mentre stava spruzzando il cemento con una lancia contro la parete del
tunnel. L’incidente gli ha provocato diverse fratture e comportato un’incapacità
lavorativa in ragione del 100% dal 9 dicembre 2001, del 50% dal 1° dicembre
2003 e del 41% dal 1° febbraio 2006. Dal 1° dicembre 2002 l’AI ha riconosciuto
a AP 1 il diritto a una rendita invalidità intera e dal 1° aprile 2004 una
rendita del 75% con grado AI del 60% (doc. C).
C. Con petizione 25
aprile 2012 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
A), ha chiesto la condanna di AO 1 al versamento dell’importo di fr.
1'634'893.-, oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2011, a titolo di
risarcimento del danno subito a seguito dell’infortunio. A suo dire, la
convenuta avrebbe violato il suo dovere di diligenza e l’obbligo di garantire
la sicurezza sul cantiere, in particolare non avrebbe controllato se il
ponteggio su cui stava lavorando l’attore era conforme alle norme di sicurezza.
Con risposta 8 ottobre 2012 la convenuta si è integralmente opposta alla
petizione, rilevando come l’attore avrebbe dovuto chiamare in causa tutti i
membri del Consorzio “__________”. Essa contesta una sua responsabilità,
evidenziando come l’attore fosse legato contrattualmente alla __________ SA, a
cui incombeva pertanto l’obbligo di protezione dei suoi lavoratori, e
contestando un suo obbligo di sorveglianza sull’operato della ditta __________
SA, essendo legata alla stessa da un contratto di subappalto. Essa ha rilevato
come non le incombesse nemmeno la direzione lavori, delegata dal Consorzio alla
L__________ SA __________. La convenuta ha ad ogni modo contestato una qualsiasi
violazione delle norme di sicurezza e rilevato come l’infortunio sarebbe
accaduto a causa di un comportamento negligente dell’attore. Con la replica e
la duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche
posizioni.
D. Esperita
l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta
una perizia giudiziaria con relativo complemento, e raccolti gli allegati
conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 16 febbraio 2017, ha
integralmente respinto la petizione, ritenendo, in sintesi, che non fosse
ravvisabile una violazione delle norme di sicurezza in vigore al momento
dell’incidente.
E. Con appello 21 marzo
2017 AP 1 ha chiesto, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e
rinviare la causa ad altra autorità giudiziaria di primo grado per l'emanazione
di una nuova decisione e, in via subordinata, la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere la petizione, il tutto con protesta delle spese
giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. In sintesi, egli rimprovera al
Pretore una carenza di motivazione della sentenza, oltre a un errato
accertamento dei fatti, un apprezzamento arbitrario delle prove e una
violazione del diritto, per avere escluso una responsabilità della convenuta unicamente
fondandosi sulla perizia giudiziaria, che sarebbe inconcludente e lacunosa.
Con risposta 16
ottobre 2017 AO 1 si è opposta integralmente al gravame, protestando spese
processuali e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art.
308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 21 marzo 2017 è tempestivo.
Si può quindi procedere all’esame del gravame.
2. Nella sentenza
impugnata il Pretore, senza esaminare la questione del ruolo avuto dalla
convenuta rispetto alle altre imprese presenti sul cantiere “Alptransit __________”
in relazione alla garanzia delle norme di sicurezza, ha escluso una sua
responsabilità sulla base di alcune conclusioni peritali, parzialmente
riprodotte nel giudizio impugnato, secondo cui “i macchinari impiegati e le
misure di protezione” potevano “essere considerati adeguati nel periodo
di riferimento”, i controlli degli stessi potevano essere considerati “accettabili”
e la protezione del ponteggio da cui è caduto l’attore “era rispettosa delle
normative del momento” (sentenza impugnata ad 9, pag. 5 con riferimento al
Considerandi
referto peritale, pag. 14). Il primo giudice ha pertanto concluso che AO 1
aveva “rispettato le norme di sicurezza all’epoca in vigore (SUVA, OLCostr e
altri)” e respinto la petizione.
3.
L’appellante rimprovera
al Pretore una carenza di motivazione della sentenza, rilevando come egli non
abbia spiegato in maniera sufficientemente chiara per quali ragioni di fatto e
di diritto ha escluso una responsabilità della convenuta in merito al
pregiudizio subito dall’attore, evidenziando in particolare come nella
decisione impugnata non vi sia alcuna considerazione in merito alle norme di
sicurezza applicabili alla fattispecie.
3.1
L’obbligo del giudice
di motivare la sua decisione rappresenta una componente del diritto di essere
sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC. Esso esige che l’autorità
giudicante indichi le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portata
a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al
destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi
adeguati con cognizione di causa (DTF 141 III 28 consid. 3.2.4; 134 I 83
consid. 4.1; II CCA 20 novembre 2015 inc. n. 12.2014.28, 3 marzo 2015 inc. n.
12.2013
). Il giudice non deve necessariamente pronunciarsi su tutte le
questioni e le prove proposte dalle parti: è sufficiente che esamini i temi rilevanti
per il giudizio. Entro questo perimetro la motivazione della sentenza deve
tuttavia considerare le norme di diritto e la massima applicabile al singolo
procedimento, i fatti allegati e risultanti dal procedimento, il risultato
dell’amministrazione dei mezzi di prova, da eseguire alla luce dell’onere
probatorio e del libero apprezzamento (DTF 123 I 31 consid. 2c; Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIa
ed., Vol. 2, n. 42 ad art. 238 CPC con riferimenti).
3.2
In concreto la
motivazione contenuta nella sentenza impugnata non adempie le condizioni minime
poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza sul tema. Essa è largamente
insufficiente laddove, sulla base di alcuni passaggi del referto peritale,
parzialmente riprodotti dal giudice di prime cure senza contestualizzarli, ha
concluso che la convenuta aveva “rispettato le norme di sicurezza all’epoca in
vigore (SUVA, OLCostr e altri)” (sentenza impugnata, ad 9, pag. 6). Non è in
effetti dato a sapere a quali norme egli faccia riferimento e per quali ragioni
di fatto abbia ritenuto che la convenuta le avesse rispettate. La decisione è infatti
silente in merito a quali prescrizioni di sicurezza si imponevano in concreto
con riferimento al tipo di lavoro svolto dall’attore, quali misure erano state
adottate sul cantiere, rispettivamente se il particolare lavoro svolto dall’attore
comportava un rischio accresciuto tale da imporre provvedimenti più incisivi di
protezione dei lavoratori rispetto alle usuali norme di sicurezza.
3.3
Ma, soprattutto, il
Pretore non ha preso posizione in merito alle critiche sollevate dall’attore (istanza
16.
febbraio 2016, act. 81, conclusioni, pag. 4) sulle conclusioni del perito. A
suo dire, le emergenze peritali risultavano dubbie su dei punti essenziali, in
particolare in merito alle norme di sicurezza in vigore all’epoca
dell’infortunio, ritenuto che quanto espresso dal perito era in contraddizione
con quanto contenuto nella presa di posizione del 2003 della SUVA in merito
all’incidente (documentazione acquisita agli atti dal perito stesso: perizia
pag. 29, ordinanza prove 8 giugno 2015, act. XXVII) e che il perito si era
riferito a delle disposizioni non ancora in vigore. A fronte di una perizia
giudiziaria le cui risultanze sono state parzialmente criticate da una parte, il
primo giudice non poteva esimersi dal procedere con un apprezzamento
complessivo del referto e delle altre risultanze istruttorie, esprimendo i
motivi che l’avevano indotto a riconoscergli forza probatoria.
3.4
Si osserva infine che
il giudice di prime cure non ha espresso alcuna considerazione in fatto e in
diritto sul ruolo della convenuta, rispettivamente delle altre imprese presenti
sul cantiere, in relazione all’obbligo di protezione dei lavoratori malgrado le
esplicite contestazioni della parte convenuta formulate in sede di risposta. Tale
questione è infatti rilevante per determinare il titolo giuridico su cui
fondare la responsabilità civile (art. 41 CO, 55 CO) e conseguentemente per stabilire
a chi incombeva l’onere della prova in merito alle circostanze rilevanti.
4.
La decisione
impugnata, insufficientemente motivata rispettivamente priva di motivazione in
tutta una serie di punti e con ciò resa in manifesta violazione del diritto di
essere sentito, deve pertanto essere annullata e la causa va rinviata al primo
giudice (cfr. Reetz / Hilber, in
Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 37 ad art.
318; in tal senso pure I CCA 29 gennaio 2014 inc. n. 11.2011.181, 11 giugno
2015.
inc. n. 11.2013.31, secondo cui non è possibile un giudizio diretto ad
opera di questa Camera che sottrarrebbe le parti al loro giudice naturale e
toglierebbe loro un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo
nell’accertamento dei fatti) affinché, previo accertamento dei fatti rilevanti,
provveda all’emanazione di un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi precedenti
(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; II CCA 1° settembre 2014 inc. n.
12.2012
, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116). Tenuto conto delle critiche
formulate dall’appellante già in prima sede e degli altri mezzi di prova, il
Pretore, nel suo apprezzamento, dovrà in particolare spiegare i motivi per i
quali aderisce o no alle conclusioni contenute nel referto peritale e nel relativo
complemento, verificando se alle stesse può essere riconosciuta forza
probatoria.
5.
L’appello
dell’attore deve così essere evaso nel senso dei considerandi. Le spese
giudiziarie di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'634'893.-,
sono da commisurarsi in considerazione dell’esito della lite (art. 2 LTG, art.
11.
cpv. 3 e 5 RTar) e seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello
21 marzo 2017 di AP 1 è evaso nel senso che la sentenza 16
febbraio 2017 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per
nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
II. Gli oneri
processuali della procedura di appello di complessivi fr. 3’000.- sono posti a
carico dell’appellata che rifonderà all’appellante fr. 3’000.- per ripetibili
d’appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).