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Decisione

12.2017.45

Diritto di essere sentito: esigenze di motivazione della sentenza

29 ottobre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 6 dicembre 2001 AP

1, dipendente della ditta L__________ SA, ha subito un infortunio sul cantiere

del “__________”. Egli è caduto da un ponteggio mobile da un’altezza di 4 – 5

metri mentre stava spruzzando il cemento con una lancia contro la parete del

tunnel. L’incidente gli ha provocato diverse fratture e comportato un’incapacità

lavorativa in ragione del 100% dal 9 dicembre 2001, del 50% dal 1° dicembre

2003 e del 41% dal 1° febbraio 2006. Dal 1° dicembre 2002 l’AI ha riconosciuto

a AP 1 il diritto a una rendita invalidità intera e dal 1° aprile 2004 una

rendita del 75% con grado AI del 60% (doc. C).

C. Con petizione 25

aprile 2012 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

A), ha chiesto la condanna di AO 1 al versamento dell’importo di fr.

1'634'893.-, oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2011, a titolo di

risarcimento del danno subito a seguito dell’infortunio. A suo dire, la

convenuta avrebbe violato il suo dovere di diligenza e l’obbligo di garantire

la sicurezza sul cantiere, in particolare non avrebbe controllato se il

ponteggio su cui stava lavorando l’attore era conforme alle norme di sicurezza.

Con risposta 8 ottobre 2012 la convenuta si è integralmente opposta alla

petizione, rilevando come l’attore avrebbe dovuto chiamare in causa tutti i

membri del Consorzio “__________”. Essa contesta una sua responsabilità,

evidenziando come l’attore fosse legato contrattualmente alla __________ SA, a

cui incombeva pertanto l’obbligo di protezione dei suoi lavoratori, e

contestando un suo obbligo di sorveglianza sull’operato della ditta __________

SA, essendo legata alla stessa da un contratto di subappalto. Essa ha rilevato

come non le incombesse nemmeno la direzione lavori, delegata dal Consorzio alla

L__________ SA __________. La convenuta ha ad ogni modo contestato una qualsiasi

violazione delle norme di sicurezza e rilevato come l’infortunio sarebbe

accaduto a causa di un comportamento negligente dell’attore. Con la replica e

la duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche

posizioni.

D. Esperita

l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta

una perizia giudiziaria con relativo complemento, e raccolti gli allegati

conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 16 febbraio 2017, ha

integralmente respinto la petizione, ritenendo, in sintesi, che non fosse

ravvisabile una violazione delle norme di sicurezza in vigore al momento

dell’incidente.

E. Con appello 21 marzo

2017 AP 1 ha chiesto, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e

rinviare la causa ad altra autorità giudiziaria di primo grado per l'emanazione

di una nuova decisione e, in via subordinata, la riforma del giudizio impugnato

nel senso di accogliere la petizione, il tutto con protesta delle spese

giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. In sintesi, egli rimprovera al

Pretore una carenza di motivazione della sentenza, oltre a un errato

accertamento dei fatti, un apprezzamento arbitrario delle prove e una

violazione del diritto, per avere escluso una responsabilità della convenuta unicamente

fondandosi sulla perizia giudiziaria, che sarebbe inconcludente e lacunosa.

Con risposta 16

ottobre 2017 AO 1 si è opposta integralmente al gravame, protestando spese

processuali e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 21 marzo 2017 è tempestivo.

Si può quindi procedere all’esame del gravame.

2. Nella sentenza

impugnata il Pretore, senza esaminare la questione del ruolo avuto dalla

convenuta rispetto alle altre imprese presenti sul cantiere “Alptransit __________”

in relazione alla garanzia delle norme di sicurezza, ha escluso una sua

responsabilità sulla base di alcune conclusioni peritali, parzialmente

riprodotte nel giudizio impugnato, secondo cui “i macchinari impiegati e le

misure di protezione” potevano “essere considerati adeguati nel periodo

di riferimento”, i controlli degli stessi potevano essere considerati “accettabili”

e la protezione del ponteggio da cui è caduto l’attore “era rispettosa delle

normative del momento” (sentenza impugnata ad 9, pag. 5 con riferimento al

Considerandi

referto peritale, pag. 14). Il primo giudice ha pertanto concluso che AO 1

aveva “rispettato le norme di sicurezza all’epoca in vigore (SUVA, OLCostr e

altri)” e respinto la petizione.

3.

L’appellante rimprovera

al Pretore una carenza di motivazione della sentenza, rilevando come egli non

abbia spiegato in maniera sufficientemente chiara per quali ragioni di fatto e

di diritto ha escluso una responsabilità della convenuta in merito al

pregiudizio subito dall’attore, evidenziando in particolare come nella

decisione impugnata non vi sia alcuna considerazione in merito alle norme di

sicurezza applicabili alla fattispecie.

3.1

L’obbligo del giudice

di motivare la sua decisione rappresenta una componente del diritto di essere

sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC. Esso esige che l’autorità

giudicante indichi le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portata

a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al

destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi

adeguati con cognizione di causa (DTF 141 III 28 consid. 3.2.4; 134 I 83

consid. 4.1; II CCA 20 novembre 2015 inc. n. 12.2014.28, 3 marzo 2015 inc. n.

12.2013

). Il giudice non deve necessariamente pronunciarsi su tutte le

questioni e le prove proposte dalle parti: è sufficiente che esamini i temi rilevanti

per il giudizio. Entro questo perimetro la motivazione della sentenza deve

tuttavia considerare le norme di diritto e la massima applicabile al singolo

procedimento, i fatti allegati e risultanti dal procedimento, il risultato

dell’amministrazione dei mezzi di prova, da eseguire alla luce dell’onere

probatorio e del libero apprezzamento (DTF 123 I 31 consid. 2c; Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIa

ed., Vol. 2, n. 42 ad art. 238 CPC con riferimenti).

3.2

In concreto la

motivazione contenuta nella sentenza impugnata non adempie le condizioni minime

poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza sul tema. Essa è largamente

insufficiente laddove, sulla base di alcuni passaggi del referto peritale,

parzialmente riprodotti dal giudice di prime cure senza contestualizzarli, ha

concluso che la convenuta aveva “rispettato le norme di sicurezza all’epoca in

vigore (SUVA, OLCostr e altri)” (sentenza impugnata, ad 9, pag. 6). Non è in

effetti dato a sapere a quali norme egli faccia riferimento e per quali ragioni

di fatto abbia ritenuto che la convenuta le avesse rispettate. La decisione è infatti

silente in merito a quali prescrizioni di sicurezza si imponevano in concreto

con riferimento al tipo di lavoro svolto dall’attore, quali misure erano state

adottate sul cantiere, rispettivamente se il particolare lavoro svolto dall’attore

comportava un rischio accresciuto tale da imporre provvedimenti più incisivi di

protezione dei lavoratori rispetto alle usuali norme di sicurezza.

3.3

Ma, soprattutto, il

Pretore non ha preso posizione in merito alle critiche sollevate dall’attore (istanza

16.

febbraio 2016, act. 81, conclusioni, pag. 4) sulle conclusioni del perito. A

suo dire, le emergenze peritali risultavano dubbie su dei punti essenziali, in

particolare in merito alle norme di sicurezza in vigore all’epoca

dell’infortunio, ritenuto che quanto espresso dal perito era in contraddizione

con quanto contenuto nella presa di posizione del 2003 della SUVA in merito

all’incidente (documentazione acquisita agli atti dal perito stesso: perizia

pag. 29, ordinanza prove 8 giugno 2015, act. XXVII) e che il perito si era

riferito a delle disposizioni non ancora in vigore. A fronte di una perizia

giudiziaria le cui risultanze sono state parzialmente criticate da una parte, il

primo giudice non poteva esimersi dal procedere con un apprezzamento

complessivo del referto e delle altre risultanze istruttorie, esprimendo i

motivi che l’avevano indotto a riconoscergli forza probatoria.

3.4

Si osserva infine che

il giudice di prime cure non ha espresso alcuna considerazione in fatto e in

diritto sul ruolo della convenuta, rispettivamente delle altre imprese presenti

sul cantiere, in relazione all’obbligo di protezione dei lavoratori malgrado le

esplicite contestazioni della parte convenuta formulate in sede di risposta. Tale

questione è infatti rilevante per determinare il titolo giuridico su cui

fondare la responsabilità civile (art. 41 CO, 55 CO) e conseguentemente per stabilire

a chi incombeva l’onere della prova in merito alle circostanze rilevanti.

4.

La decisione

impugnata, insufficientemente motivata rispettivamente priva di motivazione in

tutta una serie di punti e con ciò resa in manifesta violazione del diritto di

essere sentito, deve pertanto essere annullata e la causa va rinviata al primo

giudice (cfr. Reetz / Hilber, in

Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 37 ad art.

318; in tal senso pure I CCA 29 gennaio 2014 inc. n. 11.2011.181, 11 giugno

2015.

inc. n. 11.2013.31, secondo cui non è possibile un giudizio diretto ad

opera di questa Camera che sottrarrebbe le parti al loro giudice naturale e

toglierebbe loro un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo

nell’accertamento dei fatti) affinché, previo accertamento dei fatti rilevanti,

provveda all’emanazione di un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi precedenti

(art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; II CCA 1° settembre 2014 inc. n.

12.2012

, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116). Tenuto conto delle critiche

formulate dall’appellante già in prima sede e degli altri mezzi di prova, il

Pretore, nel suo apprezzamento, dovrà in particolare spiegare i motivi per i

quali aderisce o no alle conclusioni contenute nel referto peritale e nel relativo

complemento, verificando se alle stesse può essere riconosciuta forza

probatoria.

5.

L’appello

dell’attore deve così essere evaso nel senso dei considerandi. Le spese

giudiziarie di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'634'893.-,

sono da commisurarsi in considerazione dell’esito della lite (art. 2 LTG, art.

11.

cpv. 3 e 5 RTar) e seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello

21 marzo 2017 di AP 1 è evaso nel senso che la sentenza 16

febbraio 2017 è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per

nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

II. Gli oneri

processuali della procedura di appello di complessivi fr. 3’000.- sono posti a

carico dell’appellata che rifonderà all’appellante fr. 3’000.- per ripetibili

d’appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).