12.2017.47
Reclamo contro il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili
14 agosto 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2017.47
Lugano
14 agosto 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.124
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26
maggio 2015 da
CO
1
rappr. dallo RA 1
contro
RE
1
con cui l’attore ha
chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 169'314.- e
l’annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
domande avversate dal
convenuto, che ha postulato la reiezione integrale della petizione e, con
azione riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di €
200'205.-, e formulato due domande subordinate;
nell’ambito della quale
il Pretore aggiunto, preso atto dello scritto 4 gennaio 2016 sottoscritto da
entrambe le parti, con il quale hanno comunicato di avere raggiunto un accordo
extragiudiziario e chiesto lo stralcio della procedura (principale e
riconvenzionale) con compensazione delle ripetibili, con decisione 12 gennaio
2017 ha stralciato la causa dai ruoli, caricando le spese processuali già
corrisposte alla parte che le ha anticipate, compensando le ripetibili;
reclamante il
convenuto con reclamo 15 febbraio 2017, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ridurre di almeno fr. 3'500.- le spese
processuali poste a suo carico;
preso atto che il
reclamo non è stato notificato all’attore;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 26
maggio 2015 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano,
sezione 2, RE 1 per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 169'314.-
oltre interessi di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di __________ e il conseguente annullamento dell’esecuzione;
che il convenuto con
risposta 28 giugno 2012 si è opposto alla petizione e con azione riconvenzionale
di medesima data ha chiesto, in via principale, la condanna dell’attore al
pagamento di € 200'205.- oltre interessi e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo menzionato, formulando inoltre
altre due domande subordinate;
che l’attore con replica
22 dicembre 2015 ha riproposto la propria posizione e con contestuale risposta
riconvenzionale si è opposto alla pretesa; nel successivo scambio di allegati
introduttivi le parti hanno confermato i loro argomenti e le loro domande;
che al dibattimento del 16
maggio 2016 le parti hanno ribadito le loro antitetiche posizioni e notificato
le prove; quelle non contestate sono state ammesse dal Pretore aggiunto seduta
stante e il 13 luglio successivo sono stati escussi due testi;
che, nel frattempo, il
convenuto ha versato i due anticipi richiesti in base al valore di causa a
copertura delle presumibili spese processuali per l’azione riconvenzionale di
complessivi fr. 6'000.- (fr. 2'500.-, rispettivamente fr. 3'500.-), mentre l’attore
ha versato un primo acconto di fr. 1'500.- e con scritto 27 giugno 2016 ha
chiesto una proroga del termine di 30 giorni fissato dal Pretore aggiunto il 25
maggio 2016 per il pagamento del secondo anticipo di fr. 2'500.-, ritenuta
l’intenzione delle parti di trovare una soluzione bonale della vertenza;
che il Pretore aggiunto il
28 giugno 2016 ha prorogato di 30 giorni il termine per il versamento del
secondo anticipo richiesto all’attore;
che il 5 settembre 2016,
su richiesta congiunta delle parti, il Pretore aggiunto ha sospeso la causa ai
sensi dell’art. 126 CPC;
che, con scritto 4 gennaio
2017, entrambe le parti hanno comunicato di avere trovato un accordo
extragiudiziale e chiesto lo stralcio dell’azione principale e di quella
riconvenzionale, con compensazione delle ripetibili;
che il Pretore aggiunto
con decisione 12 gennaio 2017 ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo le
spese processuali già corrisposte a carico della parte che le aveva anticipate,
compensate le ripetibili;
che, con reclamo 15
febbraio 2017, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di ridurre le spese processuali a suo carico di almeno fr. 3'500.- (pari
al secondo anticipo da lui versato), adducendo che l’importo da lui corrisposto
a tale titolo, pari a fr. 6'000.-, sarebbe sproporzionato rispetto agli atti
compiuti e iniquo rispetto a quanto versato dalla controparte per l’azione
principale;
che il reclamo non è stato
notificato all’attore per la presentazione della risposta;
che la decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv.
Considerandi
2.
CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il
Dispositivo
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la
decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi,
Commentario CPC, p. 447);
che nel caso concreto è
stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia
di spese e ripetibili e il reclamo, inoltrato tempestivamente, è senz’altro
ricevibile;
che, per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il
Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo
in caso di eccesso o di abuso (II CCA dell’11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57,
14 maggio 2013 inc. 12.2012.181);
che il ritiro della causa
configura desistenza a norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai
motivi che hanno indotto l’interessato a recedere dalla lite; che in tali
circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la
causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); in tal caso le spese processuali vanno a
carico di chi le ha provocate (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono stabilite in base
alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base ai dettami della
Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG);
che il convenuto procedeva
in causa per un importo di € 200'205.- (pari a fr. 228'233.- al cambio odierno di 1 € = fr. 1.14);
che l’art. 7 cpv. 1 LTG
prevede per una causa con un valore tra i fr. 200'000.- e i fr. 500'000.- una
tassa di giustizia tra fr. 8'000.- e fr. 12'000.-;
che in applicazione
dell’art. 2 cpv. 2 LTG il giudice può derogare ai limiti imposti dalla legge
nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità
della causa e la tariffa prevista;
che questo principio è
concretizzato dall’art. 21 LTG, secondo cui in caso di transazione,
acquiescenza o desistenza la tassa di giustizia è fissata in proporzione degli
atti compiuti;
che, in concreto, il
Pretore aggiunto con decisione 12 gennaio 2017, qui oggetto d’impugnativa,
preso atto della richiesta di stralcio formulata da entrambe le parti per
l’azione principale e per quella riconvenzionale, ha stralciato la causa dai
ruoli, caricando le spese processuali “già corrisposte … alla parte che le ha
anticipate” (dispositivo n. 2), senza motivare la sua decisione in merito alla determinazione
delle stesse;
che la causa potrebbe
essergli rinviata per nuovo giudizio in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 lett.
c CPC, ma motivi di economia processuale inducono questa Camera a statuire essa
stessa;
che l’importo anticipato
dal convenuto a copertura delle presumibili spese processuali, pari a fr.
6'000.-, pur rientrando nei limiti dell’art. 7 cpv. 1 LTG, è sproporzionato
tenuto conto che in concreto la causa è stata stralciata dai ruoli all’inizio
della fase di assunzione delle prove, dopo aver proceduto all’udienza di prime
arringhe e aver proceduto all’audizione di due testi;
che,
già per questo motivo, in applicazione dell’art. 21 LTG, si giustifica di ridurre
l’importo delle spese processuali da porre a carico del reclamante di fr.
3'500.-, fissandole così a fr. 2'500.-,
così
come richiesto;
che questa soluzione si
impone anche per motivi di parità di trattamento, non essendoci motivo di
applicare una proporzione diversa da quella applicata dal Pretore aggiunto alla
controparte sulla base del rispettivo valore di causa;
che il reclamo deve
pertanto essere accolto;
che motivi di equità impongono
che le spese processuali di questa sede, pari a fr. 100.-, siano poste a carico
dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non vengono assegnate ripetibili all’attore,
che non è stato invitato a presentare una risposta al reclamo.
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 95, 96, 106, 107 CPC, la LTG,
decide: 1. Il reclamo 15
febbraio 2017 di RE 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 12 gennaio
2017 della Pretura di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è
così riformata:
2. Le spese processuali dell’azione principale di fr. 1'500.-,
già anticipate da CO 1, restano a suo carico. Le spese processuali dell’azione
riconvenzionale di fr. 2'500.- sono poste a carico di RE 1, a cui viene
restituita la differenza con quanto anticipato. Le ripetibili sono compensate.
2. Le spese processuali
di fr. 100.- sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).