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Decisione

12.2017.47

Reclamo contro il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili

14 agosto 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2017.47

Lugano

14 agosto 2017/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.124

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26

maggio 2015 da

CO

1

rappr. dallo RA 1

contro

RE

1

con cui l’attore ha

chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 169'314.- e

l’annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

domande avversate dal

convenuto, che ha postulato la reiezione integrale della petizione e, con

azione riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di €

200'205.-, e formulato due domande subordinate;

nell’ambito della quale

il Pretore aggiunto, preso atto dello scritto 4 gennaio 2016 sottoscritto da

entrambe le parti, con il quale hanno comunicato di avere raggiunto un accordo

extragiudiziario e chiesto lo stralcio della procedura (principale e

riconvenzionale) con compensazione delle ripetibili, con decisione 12 gennaio

2017 ha stralciato la causa dai ruoli, caricando le spese processuali già

corrisposte alla parte che le ha anticipate, compensando le ripetibili;

reclamante il

convenuto con reclamo 15 febbraio 2017, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di ridurre di almeno fr. 3'500.- le spese

processuali poste a suo carico;

preso atto che il

reclamo non è stato notificato all’attore;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 26

maggio 2015 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano,

sezione 2, RE 1 per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 169'314.-

oltre interessi di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di __________ e il conseguente annullamento dell’esecuzione;

che il convenuto con

risposta 28 giugno 2012 si è opposto alla petizione e con azione riconvenzionale

di medesima data ha chiesto, in via principale, la condanna dell’attore al

pagamento di € 200'205.- oltre interessi e il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo menzionato, formulando inoltre

altre due domande subordinate;

che l’attore con replica

22 dicembre 2015 ha riproposto la propria posizione e con contestuale risposta

riconvenzionale si è opposto alla pretesa; nel successivo scambio di allegati

introduttivi le parti hanno confermato i loro argomenti e le loro domande;

che al dibattimento del 16

maggio 2016 le parti hanno ribadito le loro antitetiche posizioni e notificato

le prove; quelle non contestate sono state ammesse dal Pretore aggiunto seduta

stante e il 13 luglio successivo sono stati escussi due testi;

che, nel frattempo, il

convenuto ha versato i due anticipi richiesti in base al valore di causa a

copertura delle presumibili spese processuali per l’azione riconvenzionale di

complessivi fr. 6'000.- (fr. 2'500.-, rispettivamente fr. 3'500.-), mentre l’attore

ha versato un primo acconto di fr. 1'500.- e con scritto 27 giugno 2016 ha

chiesto una proroga del termine di 30 giorni fissato dal Pretore aggiunto il 25

maggio 2016 per il pagamento del secondo anticipo di fr. 2'500.-, ritenuta

l’intenzione delle parti di trovare una soluzione bonale della vertenza;

che il Pretore aggiunto il

28 giugno 2016 ha prorogato di 30 giorni il termine per il versamento del

secondo anticipo richiesto all’attore;

che il 5 settembre 2016,

su richiesta congiunta delle parti, il Pretore aggiunto ha sospeso la causa ai

sensi dell’art. 126 CPC;

che, con scritto 4 gennaio

2017, entrambe le parti hanno comunicato di avere trovato un accordo

extragiudiziale e chiesto lo stralcio dell’azione principale e di quella

riconvenzionale, con compensazione delle ripetibili;

che il Pretore aggiunto

con decisione 12 gennaio 2017 ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo le

spese processuali già corrisposte a carico della parte che le aveva anticipate,

compensate le ripetibili;

che, con reclamo 15

febbraio 2017, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel

senso di ridurre le spese processuali a suo carico di almeno fr. 3'500.- (pari

al secondo anticipo da lui versato), adducendo che l’importo da lui corrisposto

a tale titolo, pari a fr. 6'000.-, sarebbe sproporzionato rispetto agli atti

compiuti e iniquo rispetto a quanto versato dalla controparte per l’azione

principale;

che il reclamo non è stato

notificato all’attore per la presentazione della risposta;

che la decisione sulle

spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e

assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.

1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello

se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di

quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv.

Considerandi

2.

CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a

quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il

Dispositivo

dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia

dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la

decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi,

Commentario CPC, p. 447);

che nel caso concreto è

stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia

di spese e ripetibili e il reclamo, inoltrato tempestivamente, è senz’altro

ricevibile;

che, per giurisprudenza

invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il

Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo

in caso di eccesso o di abuso (II CCA dell’11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57,

14 maggio 2013 inc. 12.2012.181);

che il ritiro della causa

configura desistenza a norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai

motivi che hanno indotto l’interessato a recedere dalla lite; che in tali

circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la

causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); in tal caso le spese processuali vanno a

carico di chi le ha provocate (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono stabilite in base

alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base ai dettami della

Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG);

che il convenuto procedeva

in causa per un importo di € 200'205.- (pari a fr. 228'233.- al cambio odierno di 1 € = fr. 1.14);

che l’art. 7 cpv. 1 LTG

prevede per una causa con un valore tra i fr. 200'000.- e i fr. 500'000.- una

tassa di giustizia tra fr. 8'000.- e fr. 12'000.-;

che in applicazione

dell’art. 2 cpv. 2 LTG il giudice può derogare ai limiti imposti dalla legge

nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità

della causa e la tariffa prevista;

che questo principio è

concretizzato dall’art. 21 LTG, secondo cui in caso di transazione,

acquiescenza o desistenza la tassa di giustizia è fissata in proporzione degli

atti compiuti;

che, in concreto, il

Pretore aggiunto con decisione 12 gennaio 2017, qui oggetto d’impugnativa,

preso atto della richiesta di stralcio formulata da entrambe le parti per

l’azione principale e per quella riconvenzionale, ha stralciato la causa dai

ruoli, caricando le spese processuali “già corrisposte … alla parte che le ha

anticipate” (dispositivo n. 2), senza motivare la sua decisione in merito alla determinazione

delle stesse;

che la causa potrebbe

essergli rinviata per nuovo giudizio in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 lett.

c CPC, ma motivi di economia processuale inducono questa Camera a statuire essa

stessa;

che l’importo anticipato

dal convenuto a copertura delle presumibili spese processuali, pari a fr.

6'000.-, pur rientrando nei limiti dell’art. 7 cpv. 1 LTG, è sproporzionato

tenuto conto che in concreto la causa è stata stralciata dai ruoli all’inizio

della fase di assunzione delle prove, dopo aver proceduto all’udienza di prime

arringhe e aver proceduto all’audizione di due testi;

che,

già per questo motivo, in applicazione dell’art. 21 LTG, si giustifica di ridurre

l’importo delle spese processuali da porre a carico del reclamante di fr.

3'500.-, fissandole così a fr. 2'500.-,

così

come richiesto;

che questa soluzione si

impone anche per motivi di parità di trattamento, non essendoci motivo di

applicare una proporzione diversa da quella applicata dal Pretore aggiunto alla

controparte sulla base del rispettivo valore di causa;

che il reclamo deve

pertanto essere accolto;

che motivi di equità impongono

che le spese processuali di questa sede, pari a fr. 100.-, siano poste a carico

dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non vengono assegnate ripetibili all’attore,

che non è stato invitato a presentare una risposta al reclamo.

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 95, 96, 106, 107 CPC, la LTG,

decide: 1. Il reclamo 15

febbraio 2017 di RE 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 12 gennaio

2017 della Pretura di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è

così riformata:

2. Le spese processuali dell’azione principale di fr. 1'500.-,

già anticipate da CO 1, restano a suo carico. Le spese processuali dell’azione

riconvenzionale di fr. 2'500.- sono poste a carico di RE 1, a cui viene

restituita la differenza con quanto anticipato. Le ripetibili sono compensate.

2. Le spese processuali

di fr. 100.- sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).