12.2017.49
Scioglimento Sagl per mancanza dell'organo di revisione
6 giugno 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.49
Lugano
6 giugno 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.5016
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 19
ottobre 2016 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. da RA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione
ai sensi dell’art. 727 CO e mancante di una regolamentazione relativa alla
presidenza della gerenza (art. 809 cpv. 3 CO);
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 21 marzo 2017, ha accolto l'istanza, ha pronunciato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta
con atto di appello 3 aprile 2017, con cui chiede di annullare il querelato
giudizio;
preso atto delle
osservazioni (correttamente: risposta) 24 agosto 2016 dell’AO 1;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che, con istanza 19 ottobre 2016,
l'AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 2, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva di
un organo di revisione ex art. 727 CO e senza una regolamentazione sulla
presidenza della gerenza ex art. 809 cpv. 3 CO, invano diffidata sia per
raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a
ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate
le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC);
che, scaduto infruttuosamente il
termine assegnato alla convenuta per prendere posizione in merito alle domande,
con decisione 10 maggio 2016 il Pretore, fondandosi sull’art. 731b cpv. 1 n. 3
CO, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, ponendo a suo
carico la tassa di giustizia;
che con l’appello 3 aprile 2017
la convenuta chiede di annullare il querelato giudizio siccome la società
avrebbe provveduto a ripristinare la situazione legale designando l’ufficio di
revisione e il presidente della gerenza;
che l’Ufficio del registro di commercio con osservazioni (correttamente:
risposta) 4 maggio 2017 si è rimesso al giudizio di questa Camera, pur
sottolineando come l’asserito ripristino della situazione di legalità non
sarebbe intervenuto siccome nessuna istanza in tal senso era stata a quel
momento introdotta nelle forme previste, non potendo sopperire a tale mancanza
la produzione dei documenti avvenuta con l’appello;
che a seguito dell’avvenuto inoltro dell’istanza in questione il 10 maggio
2017, con scritto 11 maggio 2017 l’Ufficio del registro di commercio ha
comunicato di aver ricevuto la documentazione necessaria, ritenuta sufficiente
al ripristino della situazione legale, e che avrebbe potuto procedere alla
pubblicazione della modifica non appena pronunciata la revoca della decisione
di scioglimento pronunciata dal Pretore;
che la domanda dell’appellante, malgrado la formulazione usata, può essere
considerata quale domanda di riforma del giudizio pretorile nel senso di
respingere l'istanza dell'AO 1, revocando di conseguenza il suo scioglimento e
la sua liquidazione in via di fallimento;
che l'appellante, pur erroneamente convinta di avere ripristinato la situazione
legale, producendo a comprova di tale asserita circostanza la dichiarazione e
l’istanza doc. C, accortasi dell’esigenza di inoltrare una formale istanza
all’Ufficio del registro di commercio vi ha provveduto senza indugio, ottenendo
l’effetto giuridico sperato;
che, giusta l'art. 317 cpv. 1
CPC, in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto
se:
a. vengono immediatamente
addotti, e
b. dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile, tenuto conto delle circostanze;
che, nel caso di specie, la
nomina di un nuovo organo di revisione e la designazione del presidente della
gerenza, debitamente comprovate dal documento prodotto (doc. C) e dalle
successive comunicazioni, costituiscono un vero e proprio novum,
trattandosi di fatti che si sono verificati dopo l’emanazione della pronunzia
pretorile, di modo che le stesse possono e devono essere tenute in
considerazione senza restrizioni in questa sede in applicazione dell'art. 317
cpv. 1 CPC (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747);
che, ferma questa premessa, il
ripristino della situazione di legalità nelle more della procedura ricorsuale è
idoneo a evitare lo scioglimento di una società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III
369; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.142; 29 gennaio 2015 inc. 12.2014.221);
che la presa in considerazione di
questo fatto nuovo implica, dunque, la reiezione dell'istanza 19 ottobre 2016
dell'AO 1 e, di conseguenza, anche l'annullamento della pronuncia pretorile,
che l'accoglieva (in tal senso Lorandi,
in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado,
Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22
juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III
369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin,
nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133,
28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142);
che, per quanto riguarda le spese
e le ripetibili, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-,
pari al capitale nominale della società appellante (cfr. doc. A allegato
all'istanza dell'AO 1; TF 22
giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19
agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc.
n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142; 29 gennaio 2015 inc.
12.2014.221), non vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede, visto
che il ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello; del
resto l'appellante nulla ha indicato a proposito dei motivi che
giustificherebbero di cambiare questo aspetto del giudizio di prima istanza,
con cui il Pretore ha posto a suo carico la tassa di giustizia, rimettendosi
anzi espressamente alla prassi di questa Camera;
che, per quanto attiene invece a
questa sede, all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere
caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);
inoltre, per quanto concerne la convenuta, qui appellante, essa è risultata,
alla fin fine, vincente, ma avrebbe potuto risparmiare la presente procedura - come
già quella dinnanzi al Pretore - se avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che
aveva ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica
di porre a suo carico le spese processuali di questa sede, dalla stessa
inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid.
3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n.
12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n.
12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197); l'appellante, che al
momento della presentazione dell’appello non aveva ancora provveduto al
ripristino della situazione legale, non indica peraltro i motivi per i quali la
tassa di giustizia dovrebbe essere posta a carico dell’istante e questo
dovrebbe pure essere condannato al versamento di ripetibili, rimettendosi anche
a questo proposito alla prassi di questa Camera.
Per questi motivi
decide:
Fatti
I. L’appello 3 aprile 2017 è
Considerandi
parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
21.
marzo 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, annullato il
Dispositivo
dispositivo n. 3, è così riformata:
1.
L’istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia
di fr. 300.-, le spese di fr. 50.-, nonché le spese di pubblicazione sono poste
a carico della convenuta.
II. Le spese processuali di
appello, di complessivi fr. 800.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo
carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).