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Decisione

12.2017.5

Lavoro - assenza per malattia - certificato medico

20 aprile 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i dati anamnestici considerati né una motivazione della diagnosi non si può a

sua volta concludere, per dottrina e giurisprudenza invalsa (cfr. Portmann / Rudolph, Basler Kommentar, 6ª

ed., n. 25 ad art. 324a CO con rif. a JAR 1997 p. 132 consid. 3b/bb), per la

sua inattendibilità; ed infine nemmeno il fatto che quel certificato potesse

essere stato allestito in un momento “sospetto”, e meglio a soli 6 giorni dalla

scadenza del periodo di disdetta dell’attrice, è di per sé sufficiente, pur

potendo beninteso costituire un ancorché labile indizio tale da metterne in

dubbio l’attendibilità (cfr. Streiff / Von

Kaenel / Rudolph, op. cit., n. 12 ad art. 324a/b CO con rif. a TF 27

aprile 2011 4A_89/2011 consid. 3), per concludere in tal senso, e ciò anche laddove,

come nel caso concreto, il professionista che aveva reso il certificato era il

medico curante di lunga data dell’attrice (cfr. Streiff

/ Von Kaenel / Rudolph, op. cit., n. 12 ad art. 324a/b CO con rif. a DTF

125 V 351 consid. 3b/cc, giurisprudenza poi relativizzata da JAR 2006 p. 396

consid. 4.2).

Del tutto infondato è

invece l’assunto della convenuta, per altro addotto per la prima volta e con

ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, secondo cui essa,

subito dopo aver ricevuto il certificato medico, avrebbe invitato l’attrice a

visitare un medico FMH per l’accertamento della fondatezza della sua incapacità

lavorativa, senza che quest’ultima avesse poi ritenuto di agire in tal senso:

lo scritto di cui al doc. 5 di cui essa si è prevalsa nell’occasione è in

effetti ben lungi dal dimostrare la circostanza, non contenendo, anche perché inviato

alla controparte non immediatamente ma solo dopo che la contestata incapacità

lavorativa era ormai terminata (e meglio il 9 dicembre 2015), un invito in tal

senso all’indirizzo dell’attrice.

7. Nella sua decisione

il Pretore aggiunto ha in seguito ritenuto che in base al Contratto normale di

lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) (pubbl. in:

BU 19/2014 p. 182 seg.) la retribuzione mensile lorda minima dell’attrice dovesse

essere di fr. 2’996.35 (fr. 17.30 orari x 40 ore settimanali x 4.33 settimane

al mese) per 12 mensilità e fosse di conseguenza inferiore a quella

attribuitale dalla convenuta nel contratto di cui al doc. B: l’attrice non

aveva provato di essere in possesso di attestati di tirocinio o di capacità

conseguiti quale venditrice e doveva pertanto essere retribuita come personale

non qualificato (in misura di fr. 17.30 orari), mentre l’affermazione della

convenuta secondo cui costei aveva sempre lavorato 40 ore alla settimana non

era stata contestata e dunque era considerarsi come ammessa; quanto alla

tredicesima mensilità, la stessa, oltre a non essere prevista dal Contratto

normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti),

neppure risultava essere stata concordata nel contratto di cui al doc. B.

7.1. In questa sede l’attrice,

in merito alle considerazioni rese dal Pretore aggiunto, si è espressa nei

seguenti termini: “il giudice di prime cure non ha speso una parola in

merito al fatto che la AO 1 ha assunto la sig.ra AP 1 con un contratto in cui

si invoca l’accordo collettivo per parrucchieri 2010 (cfr. doc. B incarto

Pretura). Ora, nel giudizio di primo grado è rimasto incontestato il fatto che

Considerandi

l’appellante non ha mai svolto mansioni di parrucchiera, bensì di venditrice

presso il negozio “Atelier __________” di __________, Via __________, che

tratta la vendita di abbigliamento femminile. Ne discende pertanto

l’irregolarità, già all’origine, del contratto di lavoro subordinato stipulato

fra le parti. Va poi contestata con fermezza l’affermazione del Pretore

riferita alla presunta mancata contestazione di quanto sostenuto dalla AO 1,

che allude a un orario settimanale di 40 ore, invece delle 42 pattuite con il

contratto. La scrivente difesa, replicando alle osservazioni presentate in

udienza dalla convenuta, ne ha contestato l’integrale contenuto (cfr. p. 2

verbale di dibattimento dell’8.11.2016), riferendosi evidentemente anche

all’asserita minor durata dell’orario di lavoro”.

7.2

L’unica censura che

può essere intravista in quell’esposizione è quella con cui l’attrice ha

dichiarato di aver a suo tempo contestato (a p. 2 del verbale di dibattimento),

e di non aver con ciò mai ammesso, l’affermazione della controparte secondo cui

essa avrebbe sempre lavorato 40 ore alla settimana. La censura è infondata.

Confrontata con l’affermazione della convenuta secondo cui l’attrice aveva

sempre svolto 40 ore settimanali invece delle 42 prescritte (osservazioni di

risposta p. 3), quest’ultima, in replica, si era in effetti limitata a una

contestazione generica (“quanto al resto si contesta in ogni caso

l’integrale contenuto delle osservazioni e si insiste per l’accoglimento delle

conclusioni già rassegnate nella petizione 6 settembre 2016”, cfr. verbale

8.

novembre 2016 p. 2), con il che è a ragione che il Pretore aggiunto ha

concluso, sul tema, per l’assenza di una valida contestazione (cfr. Guyan, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 4 ad

art. 150 CPC; Willisegger, Basler

Kommentar, 3ª ed., n. 21 seg. ad art. 222 CPC; DTF 141 III 433 consid. 2.6; II

CCA 25 novembre 2014 inc. n. 12.2013.111, 26 maggio 2015 inc. n. 12.2014.60, 6

dicembre 2016 inc. n. 12.2016.163, 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66, 23 ottobre

2017.

inc. n. 12.2016.92, 22 novembre 2017 inc. n. 12.2016.119).

8.

In questa sede la

convenuta non ha più preteso che dalle eventuali spettanze della controparte

dovesse essere dedotto un importo di fr. 300.- mensili per il fatto che essa, quando

aveva lavorato per lei, aveva beneficiato di un posteggio, questione questa che

il Pretore aggiunto non aveva ritenuto di dover esaminare in considerazione

dell’esito della lite. La deduzione sarebbe comunque stata da respingere, atteso

che l’attrice, pur avendo ammesso di aver beneficiato di quel posteggio, aveva

contestato che tra le parti fosse stato concluso un accordo sul corrispettivo (cfr.

verbale 8 novembre 2016 p. 2) e la convenuta, cui incombeva l’onere di

dimostrare la circostanza, non ha fornito alcuna prova al riguardo.

9.

Appurato così che

l’attrice era stata inabile al lavoro dal 24 settembre al 27 ottobre 2015 (cfr.

supra consid. 6) e che la sua retribuzione mensile lorda era di fr.

3'000.- per 12 mensilità (cfr. supra consid. 7; senza per altro che essa

potesse pretendere un’indennità per vacanze e per giorni festivi, avendone

pacificamente beneficiato in natura, cfr. doc. B e 5), alla stessa devono

essere riconosciuti, sulla base dei conteggi paga di cui al doc. D e della tabella

- corretta per quanto necessario - di cui al doc. G, complessivi fr. 4'500.80 netti

(dal 24 al 30 settembre 2015: fr. 485.25 IPG malattia (80%) ./. fr. 606.55 già percepiti;

dal 1° al 26 ottobre 2015: fr. 1'802.40 IPG malattia (80%); dal 27 al 30

ottobre 2015: fr. 283.35; dal 1° al 30 novembre 2015: fr. 2'536.35) oltre

interessi al 5% dal 30 novembre 2015.

10.

Ne discende che

l’appello dell’attrice dev’essere parzialmente accolto nel senso dei

considerandi che precedono.

Per il presente giudizio

non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante

da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art.

113.

cpv. 2 lett. d CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un

valore di fr. 10'118.12, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I. L’appello

17 gennaio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 6 dicembre 2016 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 la somma di fr. 4'500.80 oltre

interessi al 5% dal 30 novembre 2015.

2. Non

si prelevano spese processuali. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 160.-

per ripetibili parziali.

II. Non

si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla controparte fr.

100.- per ripetibili parziali di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).