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Decisione

12.2017.51

Lavoro - procedura semplificata - massima inquisitoria a carattere sociale - onere di allegazione e di contestazione

9 agosto 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Esperito

infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con azione semplificata ai

sensi dell’art. 244 CPC, AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura del

Distretto di Vallemaggia chiedendone la condanna al versamento di fr. 23'033.05

netti, oltre interessi, a titolo di salario e di un’ulteriore somma, non

quantificata, quale indennità per lavori di sgombero neve svolti negli anni

precedenti. Il dipendente ha indicato nella petizione di aver firmato il 21

gennaio 2016 un accordo di disdetta del rapporto di lavoro in preda a timore e

in un momento di impeto, invocando le disposizioni dell’art. 337d CO e i doveri

che ne deriverebbero per il datore di lavoro intenzionato a disdire il rapporto

di lavoro per abbandono ingiustificato da parte del dipendente, rispettivamente

le esigenze poste alla relativa dichiarazione di volontà del lavoratore, che

deve risultare chiara, inequivocabile, intenzionale e definitiva. A mente

dell’attore non sarebbe pertanto stato giustificato un licenziamento immediato.

Sulla base delle ore complessivamente lavorate nel 2015 (totali 1’704.75), del

diritto ai supplementi per festività e vacanze, nonché delle ore di assenza per

malattia (totali 355.5), l’attore ha chiesto al convenuto il pagamento di fr.

3'650.15 netti.

A mente dell’attore, sarebbe inoltre dovuta una somma, non quantificata ma deducibile

dalla differenza rispetto alla pretesa complessiva, a titolo di spettanza

salariale per il 2016, per le ore effettivamente svolte (totali 24) e per i

giorni di lavoro dal 21 gennaio fino a fine aprile 2016, ovvero per il periodo

in cui il datore sarebbe stato in mora nell’accettazione della prestazione

lavorativa, tenuto conto del termine di disdetta di tre mesi previsto dall’art.

19 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia (in seguito: CNM) per un

lavoratore al 10° anno di impiego.

Senza quantificare la relativa pretesa, l’attore si è infine lamentato per il

fatto che il convenuto non avrebbe mai dato seguito alle domande di chiarimento

in merito alle ore straordinarie per il servzio sgombero neve (asseritamente

svolto nel corso dei precedenti tre anni) e ha formulato di conseguenza una

generica richiesta di quantificazione delle ore lavorate a tale titolo.

C. Il convenuto ha contestato

le pretese con osservazioni (correttamente: risposta) 18 agosto 2016, con le

quali ha dapprima esposto una diversa versione dei fatti accaduti in occasione

della stipulazione dell’accordo di cessazione del rapporto di impiego, a suo

parere da considerare validamente sottoscritto e vincolante.

Con riferimento alle richieste salariali, il convenuto ha rilevato che “le

cifre indicate e pretese dall’attore sono contestate in quanto non documentate”

dichiarando che “le 355.5 ore di malattia non risultano” (risposta pag. 4 ad

2.2.), riconoscendo “se del caso” un diritto al salario solo fino al 21 gennaio

2016, ovvero al giorno della disdetta consensuale (risposta pag. 4 ad 2.3.). Il

convenuto ha altresì integralmente contestato lo svolgimento di ore

straordinarie per il servizio di sgombero neve.

D. Sentito un teste e

interrogato l’attore (ai sensi dell’art. 191 CPC) in occasione dell’udienza del

30 novembre 2016, le parti hanno rinunciato a comparire per le arringhe finali

(atto IV) e prodotto le rispettive conclusioni scritte.

Con memoriale conclusivo 22 dicembre 2016 l’attore ha ribadito le proprie tesi

e domande, limitando la pretesa alla somma di fr. 23'033.05 netti, oltre

interessi, esponendo per esteso nell’allegato i conteggi prodotti con la

petizione quale doc. E. L’attore ha invece rinunciato a riproporre le pretese a

titolo di indennità per le asserite ore straordinarie dedicate allo sgombero

della neve.

Con memoriale 31 gennaio 2017 il convenuto si è riconfermato nella sua domanda,

rilevando come l’attore non abbia dato seguito all’onere della prova che gli

incombeva in merito alle circostanze invocate a sostegno delle pretese

salariali.

E. Statuendo con decisione

3 marzo 2017 il Pretore ha respinto la petizione, condannando l’attore

soccombente alla rifusione alla controparte di un’indennità per ripetibili.

Con appello 4 aprile 2017 l’attore è insorto contro il giudizio pretorile,

chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione,

protestando ripetibili di entrambe le sedi.

Con risposta 23 maggio 2017 l’appellato ne ha postulato la reiezione.

Considerato

in diritto: 1. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Nella fattispecie il valore litigioso secondo l’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata è di fr. 23'033.05 netti, sicché supera

ampiamente la soglia minima menzionata. L’atto di appello, così come la

risposta dell’appellato, sono tempestivi.

2. Il Pretore,

riepilogate le circostanze e riproposto il tenore del documento sottoscritto

dalle parti il 21 gennaio 2016, denominato “rescissione rapporto di lavoro”

(doc. A), ha anzitutto esaminato alla luce delle circostanze concrete la portata

di tale atto, concludendo essersi trattato di un valido accordo con il quale le

parti hanno stabilito di porre fine al rapporto contrattuale in corso.

Il primo giudice ha anzitutto escluso che la stipulazione in questione fosse da

ritenere nulla per un vizio di volontà, non ravvisando gli estremi di un errore

da parte dell’attore, che avrebbe anzi aderito all’accordo ben cosciente della

situazione, previa discussione con la controparte sui motivi della rescissione,

salvo poi avere avuto un ripensamento il giorno successivo, come da lui stesso ammesso

in causa.

Il giudizio pretorile ha inoltre esaminato la portata dell’accordo in questione

dal profilo della disposizione dell’art. 341 CO, concludendo che non potesse

essere ravvisata alcuna illegittima rinuncia a crediti o vantaggi derivanti dal

contratto di lavoro da parte del dipendente tale da comportarne la nullità. In

particolare nessuna rinuncia è intervenuta a proposito di stipendi o di altre

contropartite per l’attività lavorativa svolta. Con riferimento al salario

futuro, il Pretore ha ritenuto che questo non potesse rientrare nelle pretese

già maturate e neppure costituire una rinuncia unilaterale, la mancata

corresponsione essendo una semplice conseguenza dell’esonero del dipendente

dall’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa a seguito dell’interruzione

immediata del rapporto di impiego.

Con riferimento alle pretese avanzate per asserite ore supplementari non

remunerate, il primo giudice ha ritenuto che l’attore sia venuto meno all’onere

della prova, mancando agli atti elementi atti ad attestare le ore effettivamente

svolte.

Con specifico riferimento alle ore impiegate per lavori di sgombero della neve,

il Pretore ha poi rilevato come l’attore non abbia neppure saputo quantificare

la pretesa, prima ancora di non averla provata.

In merito alla pretesa a titolo di conguaglio salariale per l’anno 2016 (recte:

2015) il Pretore ha invece rilevato come la riduzione del salario rispetto

all’anno precedente fosse da ricondurre al lungo periodo di incapacità

lavorativa per malattia, durante il quale il datore di lavoro era tenuto a

versare al dipendente unicamente un’indennità pari all’80% del salario.

Le pretese dell’attore sono pertanto state integralmente respinte.

3. L’appellante propone

in entrata del suo allegato una serie di considerazioni (appello da pag. 3 a

pag. 5) che risultano essere una semplice ricapitolazione dei fatti, secondo la

versione sostenuta in causa, e una breve descrizione riassuntiva della

conclusione pretorile. Questa parte, irricevibile quale censura di appello

(art. 311 cpv. 1 CPC), può essere ritenuta una premessa di ordine generale a

supporto delle successive censure.

4. L’appellante premette

altresì come la questione delle ore supplementari da lui svolte per l’attività

di sgombero della neve non sia oggetto dell’azione risarcitoria, contrariamente

a quanto ritenuto dal primo giudice che ha rilevato la carenza probatoria al

riguardo (giudizio impugnato, pag. 8 n. 15 secondo e terzo paragrafo).

Effettivamente una pretesa a questo titolo era stata appena menzionata al

momento dell’introduzione della causa, ma non è stata più accennata

nell’allegato conclusivo, né quale motivazione, né come pretesa pecuniaria ed

esula quindi dall’oggetto della lite.

5. Con l’appello

l’attore ripropone il conteggio delle ore di lavoro per l’anno 2015 e 2016 di

cui al doc. E prodotto nella petizione e con riferimento alle spiegazioni esposte

nell’allegato conclusivo, rimproverando al primo giudice di non essersi

confrontato con l’argomento. A mente dell’appellante il suo calcolo non sarebbe

un’elaborazione astratta di parte, ma “una rivalutazione matematica delle ore

di lavoro effettivamente prestate” che il sindacato avrebbe allestito in base

ai conteggi paga resi dallo stesso datore di lavoro. Nessun dubbio

sussisterebbe quindi sul fatto di aver lavorato per totali 1'704.75 ore

nell’anno 2015 (conteggio doc. F del 31 dicembre 2015 elaborato dal convenuto),

mentre la divergenza risulterebbe per le ore di assenza per malattia e per

l’indennità d’inconvenienza (ai sensi dell’art. 25 CCL Ticino). Il convenuto

avrebbe conteggiato nella ricapitolazione finale solo 273.75 ore di malattia a

fronte delle 355.50 effettive e documentate dai conteggi mensili da lui stesso

elaborati, tralasciando per errore 81.75 ore. Stessa incongruenza tra conteggi

mensili e ricapitolazione finale elaborati dal convenuto sussisterebbe per

l’indennità d’inconvenienza di fr. 1.50 per ogni ora di lavoro sul cantiere,

per complessivi fr. 2'386.65.

Al Pretore viene pertanto rimproverato di non aver perlomeno riconosciuto la

pretesa dell’attore a questo titolo, risultata fondata e provata.

6. La censura non può

essere accolta. La decisione pretorile su questo aspetto merita infatti conferma,

non avendo l’attore adeguatamente allegato e dimostrato le circostanze

rilevanti che avrebbero permesso al primo giudice di ritenere errato il

Considerandi

conteggio salariale allestito dal datore di lavoro.

La domanda di causa relativa alle pretese salariali è stata infatti formulata

senza esporre il calcolo dettagliato nella petizione (atto I), l’attore

essendosi limitato a esporre la somma complessiva e a produrre quali documenti la

lettera doc. E (con allegati due conteggi in formato tabella) e i conteggi paga

mensili 2015 e 2016 (doc. F e G).

Il convenuto si è opposto con la risposta (atto II), senza esprimersi sui

conteggi prodotti (doc. E), limitando la sua allegazione alla contestazione

delle cifre indicate e delle pretese dell’attore in quanto a suo dire non

documentate, specificando comunque che non risultavano le asserite 355.5 ore di

assenza per malattia.

7.

Preliminarmente va

rammentato come la facoltà di promuovere

un’azione semplificata ai

sensi dell’art. 244 CPC conceda all’attore un certo alleggerimento dell’onere

di allegazione e motivazione, senza per questo trascurare l’esigenza del

convenuto di essere messo in condizione di comprendere l’oggetto della

vertenza, ovvero le circostanze invocate e le conseguenti pretese alle quali è chiamato

a rispondere, pena la violazione del suo diritto costituzionale ad essere

sentito e l’illusorietà della sua facoltà di difesa in causa (art. 29 cpv. 2 Cost).

Nell’ambito di un’azione ai sensi dell’art. 244 CPC una certa assenza di

specificazione da parte dell’attore non può certo esonerare il convenuto, in

applicazione del principio di buona fede processuale, dall’onere di esporre

adeguate allegazioni sulla fattispecie litigiosa. Non può d’altro canto neppure

trovare tutela l’atteggiamento dell’attore che, nel caso specifico, ha ritenuto

di esporre con un buon grado di dettaglio una serie di specifiche circostanze (sulle

questioni della validità della disdetta consensuale e delle pretese salariali

per mora del datore di lavoro), senza usare analoga cura nell’esporre le

circostanze poste alla base di una pretesa salariale per asseriti errori,

incongruenze o dimenticanze nei conteggi degli stipendi allestiti dal

convenuto, limitandosi a questo proposito ad indicare le ore complessivamente

lavorate, ad accennare genericamente al diritto a supplementi per festività e

vacanze, e a menzionare le ore totali di assenza per malattia, chiedendo di

conseguenza il pagamento di fr. 3'650.15 netti.

Con analoghe modalità è stata pure avanzata una pretesa, peraltro non quantificata

e deducibile solo per differenza aritmetica, per le 24 ore lavorative svolte nel

2016.

e per i giorni di lavoro fino al termine del periodo dell’invocata mora

del datore di lavoro.

Solo con l’allegato conclusivo l’attore ha cercato di porre rimedio a tale

mancanza di allegazione e specificazione ed è ora in appello che egli,

tardivamente, si esprime adeguatamente in merito con l’obiettivo di

rimproverare al Pretore di non essersi chinato sulla questione. Questo modo di

procedere non può trovare tutela. Spettava infatti all’attore, a fronte di

contestazioni del convenuto, reagire nella successiva comparsa per colmare le

lacune alle sue allegazioni iniziali e apportare conseguentemente le necessarie

prove. In tali circostanze, non può quindi essere rimproverato al Pretore di

non aver sopperito alle negligenze della parte attrice a questo proposito.

A fronte della stringata esposizione di cui si è detto, nel caso in questione il

convenuto non è stato posto nella condizione di comprendere la portata delle

richieste dell’attore, in particolare non ha potuto immediatamente dedurre

quale fosse l’errore imputatogli nei conteggi salariali dell’azienda, al fine

di adeguatamente allegare circostanze di fatto contrarie e, se del caso, fornire

le relative prove. La sua contestazione, per quanto rimasta anch’essa assai generica,

deve pertanto essere ritenuta sufficiente.

8.

Contrariamente a

quanto pretende l’appellante, il primo giudice non ha omesso di considerare la

questione dei conteggi salariali asseritamente errati, per ore di assenza per

malattia. Il Pretore ha però ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, delle

allegazioni e del comportamento processuale delle parti, che l’attore fosse

venuto meno all’onere probatorio al riguardo. Infatti, a fronte di pretesi

errori nei conteggi paga allestiti dal convenuto, spettava all’attore indicare

con adeguato grado di specificazione quali elementi permettevano di concludere

nel senso da lui auspicato, non potendo bastare a tal riguardo un semplice

calcolo ricapitolativo e la produzione di rielaborazioni di calcoli tutt’altro

che eloquenti (doc. E), senza aggiunta di particolari riferimenti o

spiegazioni.

Non è infatti compito del Pretore indagare e trarre deduzioni da elaborati di

questo tipo o cercare autonomamente riscontri nella documentazione prodotta per

scovare eventuali incongruenze.

Giova ricordare come non possa soccorrere l’attore neppure l’applicazione della

massima inquisitoria sociale, che riguarda la raccolta del materiale probatorio

dinanzi al giudice di prima istanza, ovvero l’accertamento dei fatti rilevanti

per il giudizio, ma non concerne l’oggetto della controversia, che resta nella

libera disposizione delle parti, le quali sono tenute ad esporre e sostanziare,

nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili, le

circostanze all’origine delle loro pretese e ad indicare i mezzi di prova

disponibili (TF 3 settembre 2009 4A_522/2008 consid. 3.1, IICCA 23 maggio 2018

inc. n. 12.2016.117 cosid. n. 6).

Analogamente a quanto dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di stabilire

in merito alla prova del danno, anche per una pretesa salariale non può bastare

un’indicazione dell’ammontare complessivo, il credito dovendo essere

sostanziato nelle sue singole componenti, così da permettere alla parte di

offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e far

assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i

fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (Brehm,

Berner Kommentar, 4ª ed., n. 9d ad art. 42 CO; TF 31 gennaio 2000 4C.340/1999

consid. 2b, 18 luglio 2013 4A_73/2013 consid. 6.1.3). In presenza di una

contestazione della controparte, l’onere di sostanziare la pretesa deve essere

a maggior ragione ossequiato, ritenuto che un rinvio globale alla

documentazione prodotta non adempie ancora a questa esigenza (TF 17 ottobre

2016.

4A_252/2016 consid. 2.2).

Il giudizio pretorile, che ha respinto la pretesa salariale poiché non provata,

merita pertanto conferma.

9.

Abbondanzialmente si

rileva come la conclusione del Pretore in merito al salario 2015, oltre a far

sopportare all’attore la mancata prova, si esprime pure nel merito del motivo

della riduzione salariale intervenuta. A mente del primo giudice la riduzione

del salario sarebbe imputabile al versamento al dipendente di un’indennità per

malattia pari all’80% del salario (art. 64 e 65 CNM, con riferimento agli art.

324a e 324b CO) durante il lungo periodo di incapacità lavorativa. L’appellante

neppure si confronta con questa deduzione pretorile, ciò che rende le sue

censure carenti dal punto di vista delle argomentazioni e quindi irricevibili,

prima ancora che infondate (art. 311 cpv. 1 CPC).

10.

Nella seconda parte

dell’appello (pag. 7 e seg.) l’attore si duole delle conclusioni tratte dal

Pretore in merito al cosiddetto ”Accordo consensuale del 21 gennaio 2016

(contratto di annullamento)”, riprendendo gli argomenti caratterizzanti le

prime comparse.

Accennate alcune considerazioni di ordine generale sulla nozione di contratto

di annullamento ai sensi dell’art. 115 CO, sul divieto di aggiramento delle

norme imperative a tutela del lavoratore dalla disdetta, sul preteso onere

probatorio incombente al datore di lavoro a proposito del grado di

consapevolezza del lavoratore al momento della rinuncia a prestazioni,

sull’obbligo di informazione (in analogia con il disposto dell’art. 337d CO per

il caso di abbandono immediato del lavoro paragonabile alla cessazione immediata

consensuale), l’appellante invoca i motivi di nullità dell’accordo previsti

dall’art. 341 CO.

La censura risulta anzitutto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) perché non si

confronta adeguatamente con le conclusioni pretorili alle quali contrappone

ragionamenti generici e semplici accenni a dottrina e giurisprudenza.

Le lamentele sono peraltro infondate nel merito poiché cercano, senza

riuscirci, di dare una diversa qualifica giuridica alle circostanze emerse

dall’istruttoria. Il Pretore ha infatti correttamente esaminato la fattispecie

alla luce dei fatti appurati e del tenore dell’accordo del 21 gennaio 2016

(doc. A), concludendo che le parti hanno validamente concordato di porre fine

al rapporto contrattuale in corso, non rilevando alcuna nullità per vizio di

volontà. Dalle stesse dichiarazioni dell’attore emerge infatti come egli abbia

aderito all’accordo cosciente della situazione, dopo aver discusso con la

controparte sui motivi della rescissione, e che un ripensamento è sopraggiunto solo

il giorno successivo.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’accordo in questione non

contiene neppure una rinuncia a indennità per il lavoro svolto o per quello

futuro. Non rientra evidentemente in tale definizione, come giustamente

rilevato dal primo giudice, il mancato pagamento del salario per il periodo

posteriore alla cessazione consensuale del rapporto di impiego, non potendo

sorgere pretesa a questo titolo a fronte dell’assenza di una corrispondente controprestazione

lavorativa.

11.

Irrilevante ai fini

del giudizio risulta poi la questione, riproposta in questa sede dall’appellante,

dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 337d CO, con riferimento ai

doveri del datore di lavoro intenzionato a disdire il rapporto di lavoro a

seguito dell’abbandono ingiustificato da parte del dipendente, nonché alla relativa

dichiarazione di volontà del lavoratore. A prescindere dalle carenze

allegatorie e probatorie al riguardo, appare evidente che nel caso in questione

non si è verificato alcun abbandono ingiustificato del posto di lavoro, il

dipendente avendo lasciato la ditta solo dopo aver sottoscritto un accordo di

cessazione del rapporto di impiego e nella convinzione di essere libero da

obblighi contrattuali, come dimostra la ricerca di un nuovo impiego messa in

atto il giorno stesso.

Non sono in grado di sovvertire la conclusione del primo giudice neppure le

considerazioni esposte dall’appellante che, in modo peraltro poco coerente,

vorrebbe poter mettere in discussione la validità dell’accordo di rescissione

contrattuale stipulato dalle parti alla luce di un esame a posteriori dei

contrapposti interessi, ovvero di quanto si sarebbe poi concretamente verificato

nelle settimane successive, segnatamente delle difficoltà riscontrate nel

trovare un lavoro e a percepire l’indennità di disoccupazione, o ancora della

pretesa assenza di un interesse del datore di lavoro ad interrompere il

rapporto di impiego.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, non bastano a mettere in

discussione la validità dell’accordo i motivi, peraltro neppure adeguatamente

chiariti, alla base della discussione sorta tra le parti e asseritamente causa del

dissidio che ha indotto il giorno stesso il dipendente a concordare lo

scioglimento del rapporto lavorativo. Fosse anche corretta la tesi secondo la quale

il segretario della ditta avesse in quel frangente presentato un conteggio salariale

errato e di conseguenza indebitamente prospettato l’esigenza di restituire un

determinato importo, è l’appellante stesso a riconoscere che nulla è poi stato

intrapreso in tal senso dal datore di lavoro, a dimostrazione che la questione

poteva concludersi con un chiarimento e non era quindi tale da imporre una

rescissione del contratto.

12.

Ne discende che la

conclusione pretorile a riguardo della validità dell’accordo stipulato dalle

parti il 21 gennaio 2016 per un’interruzione immediata consensuale del rapporto

di impiego merita conferma.

13.

Ritenuto come la

vertenza riguarda una pretesa derivante dal rapporto di lavoro con un valore

inferiore a fr. 30'000.-, all’appellante soccombente non può essere addossata

alcuna spesa processuale (art. 114 lett. c CPC).

Si assegna per contro un’indennità per ripetibili all’appellato.

Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale è pari a fr. 23'033.05 e supera pertanto la soglia di fr.

15'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati la LTG e il RTar,

decide: 1. L’appello 4 aprile 2017 di AP

1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali. AP 1 è tenuto a rifondere all’appellato fr. 1'000.- quale

indennità per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).