12.2017.52
Atto illecito - prescrizione - atti interruttivi della prescrizione - costituzione di parte civile nel procedimento penale
22 ottobre 2018Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.52
Lugano
22 ottobre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.33 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 settembre 2014
da
AO
1
rappr.
da RA 2
contro
AP
1
rappr.
da RA 1
con cui l'attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 89'786.75, somma aumentata in
replica a fr. 125'326.-, oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta,
che ha postulato la reiezione della petizione;
e ora sull'eccezione di
carenza di legittimazione attiva per le pretese di fr. 65'455.- cedute all'attore
e sull'eccezione di prescrizione di tutte le pretese attoree, entrambe
sollevate dalla convenuta e avversate dall'attore, e sulle quali il Pretore
aggiunto si è pronunciato, con decisione 3 marzo 2017, con cui ha respinto
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le pretese di fr. 65'455.-
cedute all'attore ed ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 64'675.40 dei
predetti fr. 65'455.-, l'eccezione di prescrizione di tutte le pretese attoree,
caricando le spese processuali di complessivi fr. 1'500.- alle parti in ragione
di metà ciascuna, compensate le ripetibili;
appellante la convenuta
con appello 4 aprile 2017, con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato
in via principale nel senso di respingere la petizione e in via subordinata nel
senso di dare formalmente atto del ritiro dell'azione per la pretesa attorea di
fr. 29'915.75 e con ciò di caricare le spese processuali di complessivi fr.
1'500.- per 2/5 a lei e per 3/5 all'attore, tenuto altresì a rifonderle fr.
3'500.- per ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre l'attore con
risposta 23 maggio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 6 giugno 2017 della convenuta e della duplica spontanea 13 giugno
2017 dell'attore;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 3 ottobre 2006,
tra le 19.00 e le 21.00, violente e intense precipitazioni hanno provocato nel
territorio di __________ vari franamenti e lo straripamento di diversi
torrenti, tra i quali il riale __________, che, debordando, ha trasportato a
valle del materiale proveniente dal Monte __________, travolgendo un'automobile
in transito sulla sottostante strada __________ __________, in località __________,
guidata da L__________ __________, ritrovata priva di vita il giorno successivo.
2. Decaduto infruttuoso
il 1° settembre 2014 il tentativo di conciliazione, con petizione 21 settembre
2014 AO 1, figlio di L__________ __________, ha convenuto davanti al Pretore
del Distretto di Bellinzona, la AP 1, ritenuta
responsabile in base all'art. 58 CO in quanto proprietaria della strada in cui
era avvenuta la tragedia, al fine di ottenerne il pagamento di fr. 89'786.75
oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni (fr. 3'142.- per spese
funerarie, fr. 1'729.- per affitti e traslochi dei beni della madre, fr.
5'000.- per spese e costi vari di trasferta, fr. 29'915.75 per spese legali) e
per la riparazione del torto morale (fr. 50'000.-). Nella sua risposta del 28
novembre 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione sollevando
l'eccezione di prescrizione delle pretese attoree. Replicando il 16 marzo 2015
l'attore ha aumentato la sua domanda a fr. 125'326.- oltre interessi, evidenziando
come l'assicuratore di protezione giuridica A__________ __________, che si era
assunto tutte le spese legali, tra cui quelle di fr. 29'915.75 da lui già
azionate con la petizione ed altre di fr. 35'539.25 fatturate dall'__________,
avesse nel frattempo provveduto a cedergli quelle pretese di complessivi fr.
65'455.-. Nella duplica del 22 giugno 2015 la convenuta ha sollevato inoltre
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le pretese di fr. 65'455.-
cedute all'attore.
3. Limitata
l'istruttoria all'esame delle due eccezioni e raccolti gli allegati conclusivi
delle parti su tali questioni, il Pretore aggiunto con decisione 3 marzo 2017
ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le pretese di
fr. 65'455.- cedute all'attore (dispositivo n. 2) e ha parzialmente accolto,
limitatamente a fr. 64'675.40 dei predetti fr. 65'455.-, l'eccezione di
prescrizione di tutte le pretese attoree (dispositivo n. 1), ponendo a carico
delle parti in ragione di metà ciascuna le tasse e le spese per complessivi fr.
1'500.-, compensate le ripetibili (dispositivo n. 3).
4. Contro la decisione
appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con appello del 4 aprile
2017 in cui, in riforma del giudizio impugnato, chiede in via principale di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di prima (esposte in
ragione di fr. 11'250.-) e di seconda sede, e in via subordinata di dare formalmente
atto del ritiro dell'azione per la pretesa di fr. 29'915.75 e con ciò di caricare
le spese processuali di complessivi fr. 1'500.- per 2/5 a lei e per 3/5
all'attore, tenuto altresì a rifonderle fr. 3'500.- per ripetibili, con
protesta delle spese e delle ripetibili di secondo grado. Nella sua risposta
del 23 maggio 2017 l'attore ha concluso per la reiezione dell'appello. In una replica
spontanea del 6 giugno 2017 e in una duplica spontanea 13 giugno 2017 le parti
hanno confermato il loro punto di vista.
5. Nella decisione impugnata
il Pretore aggiunto, esprimendosi anzitutto sulla prescrizione di tutte le
pretese attoree salvo di quelle di fr. 65'455.- cedute all'attore (di cui si
dirà in seguito) – ovvero quella di fr. 59'871.- (fr. 3'142.- per spese funerarie,
fr. 1'729.- per affitti e traslochi dei beni della madre, fr. 50'000.- per
torto morale, a suo giudizio tutte risalenti alla fine del 2006, e fr. 5'000.-
per spese e costi vari di trasferta, a suo giudizio maturate invece nei 7 anni
successivi alla tragedia) - ha evidenziato, in fatto, che secondo l'attore,
l'ing. C__________ __________, capo della __________ del AP 1, avrebbe
colpevolmente rallentato, tra il 1994 e il 2001, la realizzazione delle opere
di sistemazione del riale __________ per cui sarebbe stato responsabile penalmente
di quanto avvenuto il 3 ottobre 2006, essendo in tal caso ipotizzabili i reati
di inondazione/franamento e di omicidio colposo. Egli ha in seguito accertato
che l'attore si era costituito parte civile nel procedimento penale aperto
contro ignoti, indicando quale fondamento giuridico delle proprie pretese
l'art. 58 CO, che la sua qualità di parte civile era stata ammessa dal
Ministero Pubblico, e che il procedimento penale si era concluso con la decisione
17 settembre 2013 con cui la Corte dei reclami penali aveva respinto il reclamo
interposto dall'attore contro il decreto di abbandono 7 agosto 2013 del Ministero
Pubblico. Il primo giudice ha poi appurato che la convenuta aveva rinunciato,
per sua stessa ammissione, a prevalersi dell'eccezione di prescrizione fino al
31 dicembre 2010, mentre l'attore, prima di introdurre, il 24 giugno 2014,
l'istanza di conciliazione nei confronti della convenuta, le aveva inviato tre precetti
esecutivi, il primo il 23 agosto 2011, il secondo il 7 agosto 2012 e il terzo
il 14 agosto 2013. Premesso ciò, in diritto, il Pretore aggiunto ha ritenuto che,
siccome tra il momento in cui il procedimento penale, nel quale l'attore si era
validamente costituito parte civile, era terminato (il 17 settembre 2013) e la
data d'inoltro dell'istanza di conciliazione (il 24 giugno 2014) non era ancora
decorso il termine annuale di cui all'art. 60 cpv. 1 CO, le pretese in esame,
per le quali valeva oltretutto il principio dell'unità del danno, non erano
ancora prescritte, poco importando se tra il secondo (inviato il 7 agosto 2012)
e il terzo PE (inviato il 14 agosto 2013) fosse trascorso più di un anno.
Il primo giudice ha poi
esaminato se le pretese dell'attore, senza la sua costituzione di parte civile,
potessero non essere prescritte nel caso in cui entrassero in linea di conto i
reati di commissione o di omissione. Al riguardo, dopo aver fatto proprie le motivazioni
della Corte dei reclami penali, per la quale entrava in considerare solo
l'ipotesi di un reato di commissione - e non di un reato di omissione - egli ha
ritenuto che la prescrizione più lunga dell'azione penale, applicabile con ciò
anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO), decorreva dal giorno in cui l'autore
aveva terminato di perpetrare la sua eventuale attività illecita, ossia in concreto
dal 4 luglio 2001 quando cioè l'ing. C__________ __________ aveva cambiato idea
sul progetto di sistemazione del riale __________, e sarebbe con ciò
intervenuta già ad inizio 2009, in base al diritto penale in vigore fino al 30
settembre 2002, rispettivamente già nel corso del 2008, in base a quello attuale.
5.1. Giusta l'art. 60 CO,
l'azione di risarcimento o di riparazione del danno si prescrive in un anno
decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che
ha causato il danno (cpv. 1), fermo restando però che, se l'azione deriva da un
atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione
più lunga, questa si applica anche all'azione civile (cpv. 2).
5.2. L'appellante contesta,
non ritenendo sufficienti le prove e le allegazioni offerte dalla controparte
poi fatte proprie dal Pretore aggiunto, che l'attore si sia validamente costituito
parte civile nel procedimento penale e soprattutto che a quel momento potesse
aver formulato un'azione di risarcimento cifrata o un'azione di accertamento
dell'obbligo di risarcimento sulla base di una determinata base legale, cioè un
atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 135 n. 2 CO.
5.2.1. Con l'appellante si
conviene che l'essere figlio della vittima, o il di lei erede non è sufficiente
per dimostrare una regolare costituzione di parte civile, così come non lo è il
solo fatto di riservarsi l'inoltro di una denuncia penale. Resta il fatto che tale
qualifica è stata ammessa dal Ministero pubblico (doc. G n. 130). Che ciò possa
essere ricondotto a una svista, come allude l'appellante, non è serio appena si
pensi che la Corte dei reclami penali ha riconosciuto la legittimazione di AO 1
e M__________ nel presentare l'istanza di promozione dell'accusa del 23 aprile
2008 in applicazione dell'art. 186 cpv. 1 CPP ticinese proprio perché “parte
lesa che si è costituita parte civile” (doc. G n. 59 consid. 1; v. Salvioni, Codice di procedura penale,
Locarno 1999, n. 2 ad art 186).
5.2.2. La costituzione di
parte civile in un procedimento penale, tuttavia, interrompe la prescrizione
giusta l'art. 135 n. 2 CO solo quando essa interviene con la necessaria
precisione. Essa, infatti, non è ancora interrotta al momento in cui il leso
nel corso dell'inchiesta penale dichiara che farà valere le sue pretese civili
davanti al tribunale o quando si riserva di far valere le sue pretese al di fuori
del dibattimento. Questi è al contrario tenuto a cifrare davanti alle autorità
penali il risarcimento che pretende gli sia pagato oppure chiedere di far
constatare il fondamento giuridico di quel risarcimento (DTF 101 II 77 consid.
2a; TF 8 febbraio 2011 8C_699/2010 consid. 5.1 e 9 gennaio 2007 5C.184/2006
consid. 3; II CCA 29 agosto 2008, inc. 12.2006.214 consid. 1.2.1 con rinvio in
particolare a Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ª
edizione, pag. 660 n. 1037). Nella fattispecie, a ben vedere, gli atti non permettono
di sapere il contenuto della dichiarazione di parte civile sicché non è dato di
sapere se essa adempisse i requisiti testé riassunti. Né si può ritenere che il
vago invito rivolto l'8 ottobre 2007 dall'__________, patrocinatore della parte
civile, al procuratore pubblico di riprendere le informazioni preliminari e di “passare
alla sveglia di chi ha dormito e può essere chiamato a rispondere per omicidio
colposo e, civilmente, secondo gli art. 58 e relativi del CO” (doc. G n. 39) potesse
costituire una formale richiesta all'autorità penale di far constatare il
fondamento giuridico del risarcimento preteso, ovvero di procedere sul piano
civile.
5.2.3. Certo, contrariamente
al previgente codice di procedura penale ticinese, secondo cui la parte civile
doveva presentare un'istanza scritta contenente le sue pretese motivate al più
tardi al termine dell'istruzione dibattimentale (art. 77 cpv. 2 CPP ticinese; Salvioni, op. cit., nota 67 R92 ad art.
77), con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del codice di procedura
penale federale la dichiarazione di costituzione di parte civile fatta a
un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura
preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP) interrompe la prescrizione anche se la
pretesa non è quantificata né motivata nel senso dell'art. 123 cpv. 1 CPP. Tali
esigenze possono avvenire nel corso del procedimento, ma al più tardi in sede
di arringa (art. 123 cpv. 2 CPP), di modo che la prescrizione è interrotta, per
l'importo indicato, con effetto retroattivo dall'introduzione della dichiarazione
di azione civile (art. 122 cpv. 3 CPP; Däppen
in: Basler Kommentar, 6ª edizione, n. 9 ad art. 135 CO; Pichonnaz in; Commentaire Romand, CO I, n. 18 ad art. 135).
In concreto, quand'anche si volesse per avventura applicare tale facoltà, una
volta di più non risulta, né è preteso, che in un qualsiasi stadio del procedimento
penale l'accusatore privato abbia cifrato la sua pretesa. Ne segue che la costituzione
di parte civile non adempiva i requisiti minimi per interrompere la prescrizione
in virtù dell'art. 135 n. 2 CO. In tali circostanze l'appello si rivela fondato
e il termine di prescrizione non è iniziato a decorrere con la fine del procedimento
penale.
5.3. L'appellante censura
la conclusione del Pretore aggiunto secondo cui l'attore avrebbe potuto
sostanziare le sue pretese solo al termine del procedimento penale per cui il
termine di prescrizione sarebbe ad ogni modo iniziato a decorrere solo al
momento in cui si era prodotta l'ultima posizione del danno. Essa ha in particolare
evidenziato che quel danno si era in realtà prodotto al più tardi nel 2010,
tant'è che lo stesso aveva poi fatto oggetto di tre precetti esecutivi,
notificati ben prima della conclusione del procedimento penale. Per di più, essa
soggiunge, in seguito non vi erano stati né erano stati previsti altri atti
istruttori che imponessero l'intervento o la partecipazione dell'attore.
5.3.1. Per giurisprudenza
invalsa, ha sufficiente conoscenza il creditore che apprende la realizzazione
dell'evento pregiudizievole nonché la natura e l'entità approssimativa del
danno subito, e viene così messo nella situazione di poter adeguatamente
fondare e motivare un'azione in giudizio (DTF 136 III 322 consid. 4.1, 131 III
61 consid. 3.1.1) – in parole semplici – quando sono noti gli elementi essenziali
del danno (TF 13 giugno 2018 5A_86/2017 consid. 2.3). Se da un lato, considerata
la brevità del termine, il suo rispetto non deve essere esaminato in modo eccessivamente
restrittivo, d'altro lato la sicurezza del diritto richiede che la parte lesa
non tardi ad agire in giudizio, rischiando in tal modo di farsi rimproverare un
comportamento in mala fede (TF 13 giugno 2018 5A_86/2017 consid. 2.3). In particolare
non è necessaria una determinazione assolutamente esatta dell'ammontare del
danno, tanto più che può essere richiesto anche il risarcimento di un danno
futuro, e che quest'ultimo può essere stimato in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (DTF, 131 III 61 consid. 3.1.1;111 II 55
consid. 3a; TF 13 giugno 2018 5A_86/2017 consid. 2.3). Fa nondimeno stato il
momento in cui la parte lesa viene a effettiva conoscenza del danno subito, non
il momento in cui essa, adoperando l'attenzione richiesta dalle circostanze,
avrebbe potuto avere conoscenza sufficiente (DTF 136 III 322 consid. 4.1; 111
II 55 consid. 3a; v. anche DTF 131 III 61 consid. 3.1.2).
5.3.2. Ora in caso di decesso
di una persona la conoscenza del danno interviene di regola già dal giorno
della morte, ritenuto che da quel momento sono noti i suoi elementi essenziali (Brehm, Berner Kommentar, 4ª
ed., n. 50 e 50a ad art. 60 CO con rinvii), fermo restando che, come si
è detto, nulla impedisce di fissare approssimativamente le spese future. In
concreto già dal 3 ottobre 2006 l'attore poteva conoscere, foss'anche
approssimativamente, l'ammontare delle spese funerarie, delle eventuali spese
per affitti e traslochi, così come per il risarcimento del torto morale, che
costituiscono gli elementi essenziali del danno, sicché non vi sono ragioni per
non ritenere che il termine di prescrizione non potesse decorrere già dal quel
momento. Comunque sia, fino al 31 dicembre 2010 lo Stato aveva rinunciato a far
valere la prescrizione. Dopo di allora, la prima interruzione del termine risale
al precetto esecutivo del 23 agosto 2011. Il termine di prescrizione è stato
poi interrotto il 7 agosto 2012 e poi nuovamente il 14 agosto 2013 (doc. 3). Se
non che tra il secondo e il terzo precetto esecutivo è pacificamente trascorso
più di un anno. Sotto questo profilo le pretese in esame sono quindi prescritte.
5.4. Da
parte sua, l'attore sostiene che anche senza la costituzione di parte civile,
le sue pretese non sarebbero prescritte poiché il primo giudice avrebbe dovuto
accertare l'esistenza di reati penali. Egli, rinviando a suoi precedenti
allegati, ritiene che il Pretore aggiunto non era vincolato alle motivazioni espresse
il 17 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali, che per altro aveva
lasciato aperta la questione di sapere se si fosse in presenza di un reato di
commissione o di un reato di omissione, e avrebbe così dovuto considerare, vista
la posizione di garante dell'ente pubblico convenuto, proprio l'ipotesi di un
reato di omissione, ciò che faceva sì, alla luce delle considerazioni esposte
il 17 settembre 2013 dalla stessa Corte dei reclami penali, che la prescrizione
più lunga dell'azione penale, applicabile con ciò anche all'azione civile (art.
60 cpv. 2 CO), veniva a cadere solo il 3 ottobre 2013 e non era con ciò scaduta
al momento dell'inoltro dell'istanza di conciliazione.
5.4.1. Come
questa Camera ha già avuto modo di stabilire (II CCA 2 ottobre 2015 inc. n.
12.2013.193) affinché si possa applicare l'art. 60 cpv. 2 CO, occorre che le
pretese civili si lascino effettivamente ricondurre, da un punto di vista
oggettivo e soggettivo, ad un illecito penale (Brehm, op. cit., n. 69 ad art. 60 CO; Werro, Commentaire Romand, op. cit., n.
31 ad art. 60 CO), ritenuto che se non vi sono accertamenti da parte
dell'autorità penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit., n.
71 ad art. 60 CO), che si pronuncerà in merito a titolo pregiudiziale, con la
stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225 consid. 4; Werro, op. cit., n. 32 ad art.
60 CO; RtiD I-2007 40c p. 796, II CCA 23 novembre 2007 inc. n. 12.2006.204, 29
agosto 2008 inc. n. 12.2006.214). Nel caso in cui il giudice penale abbia in
precedenza già reso il suo giudizio, il giudice civile è di principio vincolato
dalla decisione di condanna (Brehm, op. cit., n. 73 ad art. 60 CO; Werro,
op. cit., ibidem) o di proscioglimento
(Brehm, op. cit., n. 79 segg. ad art.
60 CO; Werro, op. cit., ibidem;
RtiD I-2011 42c p. 730), sempre però che la stessa sia stata resa previo esame
degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (DTF 136 III 502 consid. 6.3.1,
106 II 213 consid. 3 e 4). Una decisione di abbandono o di proscioglimento
fondata sull'estinzione dell'azione penale per intervenuta prescrizione non
impedisce invece al giudice civile di esaminare liberamente se esista un atto
punibile (Werro, op. cit., ibidem;
DTF 136 III 502 consid. 6.3.1, 101 II 321 consid. 3, 93 II 498 consid. 1).
5.4.2. Nella
fattispecie dalla motivazione del giudizio impugnato non risulta che il Pretore
aggiunto abbia fatto proprie le motivazioni della Corte dei reclami
penali proprio per il fatto che quella decisione sarebbe stata per lui
vincolante. In ogni caso, dato che tale autorità aveva di fatto
deciso l'estinzione dell'azione penale per intervenuta prescrizione,
nulla impediva al primo giudice di far proprie le motivazioni esposte in quella
decisione, sempre che le ritenesse convincenti, ciò che implicitamente sembra
aver ritenuto essere il caso. Ciò premesso, nemmeno è vero che in
quella decisione la Corte dei reclami penali abbia lasciato
aperta la questione di sapere se si fosse in presenza di un reato di commissione
o di un reato di omissione, per cui il Pretore aggiunto avrebbe dovuto
considerare, visto la posizione di garante dell'ente pubblico convenuto,
proprio l'ipotesi di quest'ultimo reato. Sulla prima questione è in effetti
chiaro che la Corte dei reclami penali, pur avendo a titolo abbondanziale
ritenuto prescritta l'azione penale anche in caso di esistenza di un reato di
omissione (cfr. pag. 13 seg.), aveva deciso per l'esistenza di un reato di commissione
(cfr. pag. 12: “i menzionati comportamenti [quelli che l'attore aveva
evidenziato nel reclamo 19/20 agosto 2013, ora prodotto sub doc. D] devono
dunque essere esaminati nella fattispecie concreta quali reati di commissione:
il fatto che gli atti degli imputati abbiano, nel risultato, a mente di AO 1,
indotto a ritardare, ovvero omettere, lavori che avrebbero potuto evitare
quanto occorso il 3.10.2006 non può evidentemente tramutare i reati di commissione
in reati di omissione, in considerazione del già ricordato principio di sussidiarietà.
Non si pone quindi la questione a sapere, trattandosi di reati di commissione,
se gli indagati avevano una posizione di garante”).
Sulla
questione di sapere se lo Stato ha assunto una posizione di garante, atteso che
l'attore aveva sostanzialmente riproposto in sede civile gli stessi argomenti
già esposti nel reclamo 19/20 agosto 2013 (cfr. la sua “premessa” a pag. 3
della replica e la ricostruzione dei fatti da p. 3 a pag. 23 della replica, che
è sostanzialmente identica a quella da p. 8 a 26 del doc. D), a ragione il
Pretore aggiunto ha deciso per l'esistenza di un reato di commissione, tanto
più che da una parte in questa sede l'attore, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha contestato l'assunto pretorile
secondo cui l'esistenza di un reato di omissione non era mai stata da lui
argomentata e che dall'altra la presunta posizione di garante dell'ente pubblico
convenuto, per altro nemmeno dimostrata, era stata da lui addotta per la prima
volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC).
5.4.3. Si
aggiunga che l'attore nemmeno ha spiegato, né tanto meno dimostrato, se e
perché quelle sue pretese civili si lasciassero effettivamente ricondurre, da
un punto di vista oggettivo e soggettivo, a un illecito penale, il semplice
rinvio ai suoi precedenti allegati (ed in particolare il fatto che “l'attore
non intende qui riprendere le lunghe enunciazioni dei fatti di controparte come
già ampiamente esposti negli allegati di causa e contestati in quell'ambito a
cui si rinvia. Unicamente l'istruttoria potrà meglio indicare l'esatta dinamica
dei fatti e le responsabilità che ne conseguono”, cfr. risposta all'appello
p. 4) non costituendo una sufficiente motivazione ricorsuale circa l'avvenuto
adempimento degli elementi soggettivi e oggettivi dei reati da lui ipotizzati
(DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 3, 27
settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 14 maggio 2013 4D_103/2012),
questione su cui il Pretore aggiunto non si era allora pronunciato (limitandosi
a un laconico “quand'anche i reati ipotizzati fossero entrati in linea di
conto”).
Oltretutto egli non
ha censurato la conclusione del primo giudice, che deve con ciò essere
considerata assodata, secondo cui, per l'attore sarebbe stato l'ing. C__________
__________ ad aver colpevolmente rallentato, tra il 1994 e il 2001, la
realizzazione delle opere di sistemazione del riale __________ e ad essere responsabile
penalmente di quanto avvenuto il 3 ottobre 2006, essendo in tal caso
ipotizzabili i reati di inondazione/franamento e di omicidio colposo. In questa
sede l'attore non ha comunque (più) preteso, ancor prima di averlo provato, che
quei reati sarebbero stati commessi da un organo della convenuta, segnatamente
da un c__________, premessa quest'ultima in realtà indispensabile per poter
opporre a quest'ultima l'art. 60 cpv. 2 CO (DTF 122 III 225 consid. 4a e 5).
5.5. Ne
segue che l'attore non ha dimostrato che nella fattispecie potesse entrare in
considerazione l'art. 60 cpv. 2 CO. Ma se anche, per ipotesi, così fosse,
dovendosi in tal caso considerare solo l'ipotesi di un reato di commissione, la
prescrizione più lunga dell'azione penale, applicabile con ciò anche all'azione
civile, sarebbe decorsa dal giorno in cui l'autore aveva terminato di perpetrare
la sua eventuale attività illecita, ossia in concreto dal 4 luglio 2001, e
sarebbe con ciò intervenuta, in base al diritto in vigore fino al 30 settembre
2002 qui applicabile (essendo quello in vigore al momento della commissione dei
reati e costituendo oltretutto la “lex mitior”, cfr. decisione 17 settembre 2013 della Corte dei reclami penali p. 12), già il
4 luglio 2006 ossia, non essendovi stati nel frattempo atti interruttivi giusta
l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP, alla scadenza del termine di prescrizione relativo
di cinque anni di cui all'art. 70 cpv. 3 vCP (cfr. decisione 17 settembre 2013 della Corte dei reclami penali p. 12 seg.). In
tali circostanze, quand'anche si volesse ammettere che dalla fine del termine
di rinuncia alla prescrizione, il 31 dicembre 2010, iniziava a decorrere un
nuovo termine di prescrizione, lo stesso sarebbe stato in tal caso quello di
cui all'art. 60 cpv. 1 CO (DTF 131 III 430 consid. 1.4). E, come si è visto, la
prescrizione è per finire intervenuta poiché inspiegabilmente tra il secondo
precetto esecutivo (inviato il 7 agosto 2012) e il terzo (inviato il 14 agosto
2013) era pacificamente trascorso un anno e una settimana. Che dallo Stato, in
tale evenienza e alla luce delle circostanze che hanno condotto all'abbandono
del procedimento penale, l'attore potesse aspettarsi un comportamento più
nobile è possibile, ma valersi della prescrizione non costituisce una condotta
moralmente riprovevole, tale da essere sanzionata.
6. Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha in seguito ammesso la legittimazione attiva
dell'attore a far valere le rimanenti pretese da lui azionate o meglio quelle di
fr. 65'455.-, fondate sul diritto di regresso. Esprimendosi sulla loro prescrizione,
egli ha però ritenuto che le stesse, cedute all'attore dall'A__________ __________
– titolare di quel diritto – non prima del marzo 2015, fossero prescritte in
ragione di fr. 64'675.40, siccome le somme così fatturatele erano state da
quest'ultima pagate più di un anno prima della data di cessione, mentre non lo
fossero in ragione di fr. 779.60, in quanto quest'ultima somma era stata ceduta
entro un anno dalla data del suo pagamento, risalente al 14 aprile 2014.
6.1. A fronte
dell'inequivocabile dichiarazione resa dalla convenuta nel suo appello (pag.
18), secondo cui “si osserva che il primo giudice ha stabilito nel contempo
che le medesime pretese [quelle di regresso] sono in gran parte, cioè
salvo fr. 779.60, prescritte” e secondo cui “il AP 1 non contesta questa
decisione”, è incontestabile che il giudizio impugnato sul tema della
prescrizione non debba più essere ridiscusso.
6.2. L'appellante rimprovera
nondimeno al Pretore aggiunto di non aver rilevato che tutte le pretese di
regresso, compresa dunque quella di fr. 779.60 (doc. B), erano inammissibili,
essendo state formulate solo con la replica, nell'ambito di un'irrita mutazione
dell'azione e senza essere state oggetto di una preventiva conciliazione,
rispettivamente siccome A__________ __________, e per essa l'attore
cessionario, in applicazione dell'art. 51 cpv. 2 CO non poteva far valere una
pretesa di regresso nei suoi confronti, in quanto essa era stata chiamata in
causa in virtù di una responsabilità causale oggettiva. L'argomentazione, oltre
a essere inelegante, è manifestamente irricevibile. Dal verbale d'udienza di
dibattimento del 6 ottobre 2015 si evince che “a questo punto le parti d'accordo
chiedono al Giudice che la presente procedura venga limitata a dirimere: - l'eccezione
di prescrizione sollevata dalla parte convenuta relativamente a tutte le
pretese creditorie vantate dall'attrice (duplica da pag. 17-19); - l'eccezione
processuale sollevata da parte convenuta relativamente alla legittimazione
attiva della parte attrice in merito alle pretese ora fatte valere quale
cessionaria così come indicate in replica e meglio di complessivi fr. 65'455.-
(cfr. replica, pag. 2 e doc. F, duplica Ad2 pag. 2-6). Visto quanto sopra il Giudice
in applicazione dell'art. 125 CPC limita il procedimento alla questione sopra
indicata” (cfr. verbale pag. 6). Dovendosi ritenere, in base al principio
della buona fede, che a quel momento il Pretore aggiunto avesse così limitato
l'istruttoria e la sua decisione all'esame delle sole eccezioni testé menzionate
in modo esplicito e comprensibile, è chiaro che egli poteva e doveva unicamente
pronunciarsi su queste due questioni. Egli non era stato chiamato né tanto meno
era tenuto a esprimersi sull'ammissibilità o meno delle pretese di fr. 65'455.-
cedute all'attore, e ciò nonostante tale questione fosse pure stata eccepita
dalla convenuta nel punto Ad2 pag. 2-6 della duplica a cui il verbale 6 ottobre
2015 aveva fatto accenno. Poco importa se il Pretore aggiunto, che per questa
medesima ragione non ha ritenuto di doversi esprimere sull'applicazione
dell'art. 51 cpv. 2 CO, abbia invece deciso, nei considerandi della decisione,
che la mutazione dell'azione sarebbe stata ammissibile, quella sua pronuncia dovendo
essere considerata chiaramente prematura.
7. L'appellante chiede infine
di voler dare formalmente atto del ritiro dell'azione per la pretesa di fr.
29'915.75, che in petizione sarebbe stata azionata dall'attore a titolo
personale e che in replica sarebbe poi stata ritirata e sostituita da un'equivalente
pretesa ora azionata in qualità di cessionario di A__________ __________. La
richiesta, a questo stadio della lite, è manifestamente irricevibile, visto e
considerato che il Pretore aggiunto, avendo limitato l'istruttoria e la sua
decisione all'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le
pretese di fr. 65'455.- cedute all'attore e dell'eccezione di prescrizione di
tutte le pretese attoree, poteva e doveva unicamente pronunciarsi su queste due
questioni, ma non era assolutamente autorizzato e tanto meno obbligato ad
esprimersi su altre tematiche, segnatamente sull'avvenuto ritiro o meno
dell'azione per la pretesa di fr. 29'915.75 azionata in petizione dall'attore a
titolo personale, questione oltretutto addotta dalla convenuta, per sua stessa
ammissione, per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in sede
conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 14
aprile 2016 inc. n. 12.2013.134, 12 giugno 2017 inc. n. 12.2016.11, 12 settembre
2017 inc. n. 12.2016.103, 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96).
8. L'appellante censura
infine la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, rilevando che le
stesse non avrebbero dovuto essere calcolate sul valore litigioso di fr.
125'326.- considerato dal Pretore aggiunto ma su quello di fr. 155'241.75, e
ciò per il fatto che l'attore con la petizione aveva formulato una pretesa di
fr. 29'915.75 a titolo personale poi ritirata e sostituita in replica da
un'equivalente pretesa azionata in qualità di cessionario di A__________ __________.
La censura, al limite della temerarietà, è palesemente infondata. A parte il
fatto che la pretesa di fr. 29'915.75, azionata in petizione a titolo personale
e azionata in replica in qualità di cessionario di A__________ __________, era
in definitiva sempre la medesima, si osserva che le somme complessivamente
rivendicate in petizione erano state di fr. 89'786.75 e quelle complessivamente
rivendicate in replica erano state di fr. 125'326.-. Ciò posto, quand'anche,
per denegata ipotesi, in replica vi fosse effettivamente stato il ritiro di
quella pretesa e l'inoltro di un'equivalente pretesa, non si vede come il
valore litigioso possa essere aumentato a fr. 155'241.75, l'attore, come detto,
non avendo in realtà mai preteso dalla controparte tale somma, ma sempre e solo
fr. 125'326.-. Ne discende che l'appello dev'essere parzialmente accolto nel
senso che tutte le pretese attoree sono prescritte, salvo quella
di fr. 779.60 cedutagli da A__________ __________ e relativa alla fattura 14 aprile 2014 di cui al doc. B.
9. Le spese giudiziarie
di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106
cpv. 2 CPC), ritenuto che nell'occasione si è altresì tenuto conto, in parte,
del fatto che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per le pretese di
fr. 65'455.- cedute all'attore era stata respinta e del fatto che le censure volte
ad accertare l'irricevibilità delle stesse e l'avvenuto ritiro dell'azione per
la pretesa attorea di fr. 29'915.75 nonché quelle sul tema del valore litigioso
sono state disattese. Per la procedura di secondo grado le spese giudiziarie
sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 60'650.60
(fr. 125'326.- ./. fr. 64'675.40). Quanto all'importo di fr. 11'250.–
rivendicato a titolo di ripetibili di prima sede, esso corrisponde
sostanzialmente all'onorario che la parte avrebbe avuto diritto ove la causa
fosse stata completa. Sostanzialmente terminata senza un pronunciato di merito,
l'indennità va ridotta in misura adeguata (art. 13 cpv. 2 RTar).
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L'appello
4 aprile 2017 della AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 3 marzo 2017 della Pretura del
Distretto di Bellinzona,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza le pretese attoree sono prescritte, salvo quella di fr. 779.60
relativa alla fattura 14 aprile 2014 di cui al doc. B.
3. Le
tasse e le spese per complessivi fr. 1'500.-, da anticipare come di
rito, sono a carico della convenuta per 1/20 e per 19/20 sono a carico dall'attore,
che rifonderà alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Le
spese processuali di appello di fr. 3'000.- sono poste per 1/10 a carico dell'appellante
e per 9/10 a carico dell'appellato, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile
contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile
solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).