12.2017.55
Lavoro - inabilità al lavoro - liberazione dall'obbligo di presenza nel periodo di disdetta
31 luglio 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.55
Lugano
31 luglio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.340
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 18
settembre 2014 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'744.- netti, somma ridotta
in replica a fr. 25'344.55, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013 con
l’obbligo di corrispondere agli istituti assicurativi competenti le trattenute
sociali (AVS/AI/IPG, AD, LPP fisso) per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31
marzo 2013;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 16 marzo 2017 ha respinto;
appellante l'attore
con appello 19 aprile 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta
16 maggio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese
e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AP 1 ha lavorato per
AO 1 in qualità di addetto alla sicurezza, dal 20 novembre 2006 in forza di un
contratto su chiamata a remunerazione oraria (doc. 2) e dal 1° febbraio 2007 in
virtù di un contratto con salario mensile inizialmente di fr. 4'680.- lordi, che
nel corso del 2012 è poi aumentato a fr. 5'517.- lordi, dovuti per 13 mensilità
(doc. 3), ritenuto che l’art. 5.2 del regolamento aziendale e del personale
(doc. 7, identico all’art. 31.1 del CCL dei Casinò della Svizzera Italiana [doc.
X]) prevedeva, in caso di malattia del lavoratore, il pagamento del 100% del
salario, dal primo giorno di malattia, nel primo anno di servizio durante 1
mese, dal secondo al quinto anno di servizio durante 3 mesi e dal sesto anno in
poi durante 6 mesi, nonché la corresponsione di prestazioni assicurative pari
all’80% durante i 23, i 21 rispettivamente i 18 mesi seguenti.
2. Il 7 settembre 2012,
nel corso di un colloquio (cfr. doc. 23), AO 1 ha comunicato a AP 1
l’intenzione di disdire il contratto per il 30 novembre 2012, al che questi ha
immediatamente presentato un certificato medico del suo medico curante dr. med.
R__________ __________ attestante una sua incapacità lavorativa al 100% dal
giorno precedente (doc. 8), in seguito rinnovato a diverse riprese (doc. 9-15).
Il 27 dicembre 2012 (doc.
36), dopo aver effettuato le opportune verifiche, l’assicuratore d’indennità
giornaliera in caso di malattia C__________ __________, a cui il caso era stato
annunciato dalla datrice di lavoro, ha comunicato al lavoratore di non
riconoscere una sua inabilità lavorativa a partire dal 1° ottobre 2012.
Alla luce di tali
sviluppi, con scritto 22 gennaio 2013 (doc. 22) la datrice di lavoro ha provveduto
a disdire il contratto con effetto al 31 marzo 2013, dispensando il lavoratore
dall’obbligo di prestare servizio durante il periodo di disdetta, all’interno
del quale sarebbe stato computato il saldo vacanze residue.
3. Con petizione 18
settembre 2014 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire
(doc. 5), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 29'744.-
netti, somma ridotta in replica a fr. 25'344.55, oltre interessi al 5% dal 1°
aprile 2013 ed alla corresponsione agli istituti assicurativi competenti delle
trattenute sociali (AVS/AI/IPG, AD, LPP fisso) per il periodo dal 1° settembre
2012 al 31 marzo 2013. Egli, rilevando di essere stato inabile al lavoro per
malattia dal 7 settembre 2012, ha in estrema sintesi preteso la differenza tra
la remunerazione di fr. 44'104.55 dovutagli dal 1° settembre 2012 al 31 marzo
2013 (fr. 36'815.45 per salario, comprensivo degli assegni familiari, da
settembre 2012 a fine marzo 2013; fr. 4'859.40 per tredicesima 2012; fr.
1'214.85 per tredicesima pro rata 2013; fr. 1'214.85 per ferie pro
rata 2013) e la somma di fr. 14'360.55 che gli era stata sinora corrisposta
dalla controparte (fr. 3'742.20 per settembre 2012; fr. 1'121.60 per ottobre
2012; fr. 1'121.60 per novembre 2012; fr. 6'891.85 per dicembre 2012; fr.
741.65 per gennaio 2013; fr. 741.65 per febbraio 2013), dedotta l’indennità di
fr. 4'933.45 da lui frattanto percepita dall’assicuratore disoccupazione U__________
(fr. 1'042.05 per febbraio 2013 e fr. 3'357.40 per marzo 2013).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
4. Con decisione 16 marzo
2017 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), senza prelevare
spese processuali e obbligando l’attore a rifondere alla convenuta fr. 2’500.-
per ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure, fondandosi sulla
dottrina e sulla giurisprudenza (Wyler/Heinzer,
Droit du travail, 3ª ed., p. 230 seg.; TF 4 settembre 2013 8C_760/2012 consid.
3), ha da una parte ritenuto che l’attore, dopo che C__________ __________,
sulla base della perizia da lei fatta allestire al dr. med. H__________ __________,
gli aveva comunicato in più occasioni (doc. 36, 38 e 40) di non potergli
riconoscere un’inabilità lavorativa dal 1° ottobre 2012 a meno che le fosse
stata fornita ulteriore documentazione medica specialistica atta ad inficiare o
contrastare quell’accertamento peritale, non avesse mai fornito tale documentazione
(teste __________ p. 7) e anche nella corrispondenza con la convenuta (doc.
31-34), pur avendo contestato la decisione di C__________ __________, non
avesse prodotto alcuna attestazione medica più dettagliata in merito al suo
stato di salute; dall’altra ha rilevato che la passività che aveva
caratterizzato l’agire preprocessuale dell’attore non era stata superata
nemmeno in sede processuale, ritenuto che nei certificati da lui versati agli
atti il dr. med. R__________ __________ non aveva indicato il motivo
dell’incapacità lavorativa né aveva preso posizione sulla perizia del dr. med.
H__________ __________, atteso che neppure era stata chiesta l’audizione
testimoniale del suo medico curante e considerato che in punto all’edizione
della documentazione medica da parte di C__________ __________ non aveva dato
il suo assenso lasciando così trascorrere infruttuosamente il termine
assegnatogli, ciò che aveva fatto decadere la relativa prova.
5. Con l’appello 19 aprile
2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 16 maggio 2017,
l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Egli ha ribadito di
aver sempre dato seguito alle richieste volte ad accertare il suo effettivo
stato di salute, ritenuto che l’impossibilità di fornire ulteriore
documentazione medica specialistica atta ad inficiare o contrastare
l’accertamento peritale fatto allestire da C__________ __________ non poteva
essere equiparata a una violazione dell’obbligo di collaborazione; oltretutto
il fatto che quell’assicuratore avesse sospeso il versamento delle indennità
giornaliere, senza per altro che la convenuta lo avesse richiamato a riprendere
il lavoro, non era tale da far venire meno l’obbligo di pagamento del salario da
parte di quest’ultima. E in ogni caso ha aggiunto di essere stato dispensato, con
lo scritto 22 gennaio 2013, dall’obbligo di prestare servizio durante il
periodo di disdetta.
6. Le censure
dell’attore in merito all’esistenza di una sua inabilità lavorativa a partire
dal 1° ottobre 2012 (la sua inabilità lavorativa dal 7 al 30 settembre 2012 è
invece stata __________ C__________ __________, che ha provveduto a pagare alla
convenuta le relative indennità giornaliere, nel doc. 36) vanno disattese.
Esse sono innanzitutto irricevibili
in ordine, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l’attore non essendosi
confrontato con la precisa e dettagliata motivazione resa dal Pretore,
spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto essa sarebbe errata e con ciò
da riformare (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2). In
particolare egli non ha per nulla spiegato da quali risultanze istruttorie si
dovesse evincere che egli aveva sempre dato seguito alle richieste volte ad
accertare il suo effettivo stato di salute.
Le stesse sarebbero
comunque state da respingere anche nel merito, visto e considerato che il
giudice di prime cure, alla luce dei fatti da lui accertati, qui - come detto -
non validamente censurati, ha applicato con pertinenza la dottrina e soprattutto
la giurisprudenza da lui menzionate. Si aggiunga, per completezza di
motivazione, che nell’occasione all’attore non era stato rimproverato di aver
violato il suo obbligo di collaborazione, ma di non aver in tal modo provato che
la sua presunta inabilità lavorativa fosse dovuta a una malattia o a un
infortunio, ciò che egli avrebbe invece dovuto provare. Sempre per completezza
di motivazione, va pure rilevato che, siccome C__________ __________, sulla
base della perizia del dr. med. Hernan Jaime, aveva rifiutato, e non invece
solo sospeso, il versamento delle ulteriori indennità giornaliere, l’altra tesi
dell’attore (fondata verosimilmente, come da lui indicato in prima sede, su Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, 5ª
ed., n. 58 ad art. 324a CO) secondo cui la convenuta, non avendolo richiamato a
riprendere il lavoro, rimanesse tenuta a versargli il salario, risultava
infondata; tanto più che, visto l’atteggiamento da lui tenuto (che fino alla
data del suo successivo licenziamento aveva preteso, fondandosi sui certificati
del suo medico curante di cui al doc. 8-15, di essere inabile al lavoro), un eventuale
richiamo in tal senso della convenuta sarebbe stato verosimilmente inutile
(art. 108 n. 1 CO).
7. L’attore ha invece
ragione laddove, con un implicito rimprovero al Pretore per non aver tenuto
conto della circostanza, ha evidenziato di essere stato dispensato, con lo
scritto 22 gennaio 2013 (doc. 22), dall’obbligo di prestare servizio durante il
periodo di disdetta, ciò che imponeva di riconoscergli la remunerazione - tranne
quella delle vacanze pro rata (le stesse dovendo essere usufruite
durante il periodo di disdetta, cfr. doc. 22) - in quel periodo (Streiff/Von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 13 ad art. 324 CO), ossia dal 22 gennaio al 31 marzo
2013.
A questo proposito poco
importa se la liberazione dell’attore dall’obbligo di presenza fosse stata eventualmente
decisa per la sua precedente e non dimostrata inabilità al lavoro oppure a
seguito dei comportamenti asseritamente gravi e inaccettabili da lui tenuti in
precedenza (atteso in particolare che, dopo alcuni richiami, egli l’8 agosto
2012 era venuto alle mani con un collega [doc. E, F] e, il 28 agosto 2012 [doc.
K], ed era stato scoperto svolgere, nonostante l’esplicito divieto a poterlo
fare [doc. J], l’attività accessoria di gerente dell’Hotel __________ a __________),
nulla permettendo per altro di ritenere che alla luce di questi episodi costui
non disponesse più dei requisiti per svolgere la funzione di addetto alla
sicurezza di una sala da gioco. Irricevibile, siccome nuova (art. 317 cpv. 1
CPC), è invece l’altra tesi della convenuta, a sua volta pure irrilevante,
secondo cui la liberazione dell’attore dall’obbligo di presenza sarebbe stata da
lei decisa nella convinzione che quest’ultimo non si sarebbe comunque più presentato
al lavoro asserendo di essere malato; oltretutto la circostanza non è stata minimamente
provata, nulla agli atti confermando una tale versione dei fatti, neppure
evincibile dallo scritto di cui al doc. 22.
8. Appurato così che
l’attore, che ha pacificamente lavorato dal 1° al 6 settembre 2012, deve pure essere
remunerato dal 7 al 30 settembre 2012, siccome inabile al lavoro per malattia
(cfr. supra consid. 6), e dal 22 gennaio al 31 marzo 2013, in quanto
liberato dall’obbligo di prestare servizio durante il periodo di disdetta (cfr.
supra consid. 7), allo stesso spettano, sulla base dei conteggi paga di
cui ai doc. 16-21 - corretti per quanto necessario - complessivamente fr. 22'427.35
netti (fr. 5'259.35 per settembre 2012 [fr. 5'517.- stipendio lordo + fr. 400.-
assegno figli ./. contributo AVS/AI/IPG fr. 284.15 ./. contributo AD fr. 60.70
./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 87.20 per ottobre 2012 [fr. 400.-
assegno figli ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 87.20 per novembre 2012
[fr. 400.- assegno figli ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 3'966.35 per
dicembre 2012 [fr. 4'137.75 tredicesima lorda {fr. 5'517.- x 9 mesi : 12 mesi}
+ fr. 400.- assegno figli ./. contributo AVS/AI/IPG fr. 213.10 ./. contributo
AD fr. 45.50 ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 1'466.45 per gennaio
2013 [fr. 1'471.20 stipendio lordo {fr. 5'517.- x 8 giorni : 30 giorni} + fr.
400.- assegno figli ./. contributo AVS/AI/IPG fr. 75.75 ./. contributo AD fr.
16.20 ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 5'259.35 per febbraio 2013 [fr.
5'517.- stipendio lordo + fr. 400.- assegno figli ./. contributo AVS/AI/IPG fr.
284.15 ./. contributo AD fr. 60.70 ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr.
5'259.35 per marzo 2013 [fr. 5'517.- stipendio lordo + fr. 400.- assegno figli
./. contributo AVS/AI/IPG fr. 284.15 ./. contributo AD fr. 60.70 ./. contributo
LPP fisso fr. 312.80]; fr. 1'042.10 per tredicesima pro rata 2013 [fr.
5'517.- x 2 mesi e 8 giorni : 12 mesi]), somma da cui vanno dedotti i fr.
14'360.55 già versati dalla controparte e i fr. 4'933.45 corrisposti
dall’assicuratore disoccupazione U__________.
La convenuta, in
parziale accoglimento della petizione, va pertanto condannata a pagare all’attore
fr. 3'133.35 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013 e a corrispondere agli
istituti assicurativi competenti, nella misura in cui non vi ha già provveduto,
le relative trattenute sociali (AVS/AI/IPG, AD, LPP fisso) per il periodo dal
1° settembre 2012 al 31 marzo 2013.
9. Ne discende che
l’appello dell’attore dev’essere parzialmente accolto nel senso dei
considerandi che precedono.
Per il presente giudizio
non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante
da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art.
114 lett. c CPC). Le ripetibili, calcolate su un valore di fr. 29'744.- per la
procedura pretorile e di fr. 25'344.55 per la procedura d’appello, seguono la
soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello
19 aprile 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 16 marzo 2017 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
§ AO
1 è condannata a pagare a AP 1 la somma di fr. 3'133.35 oltre interessi al 5%
dal 1° aprile 2013.
§§ AO
1 è condannata a corrispondere agli istituti
assicurativi competenti le trattenute sociali (AVS/AI/IPG, AD, LPP fisso) per
il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 marzo 2013 nel senso dei considerandi.
2. Non
si prelevano spese processuali. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-
per ripetibili parziali.
Considerandi
II. Non
si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1’000.-
per ripetibili parziali di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).