12.2017.56
Provvedimento supercautelare non rispettato, reclamo contro multa disciplinare
12 giugno 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.56
Lugano
12 giugno 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. CA.2016.479
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza supercautelare
e cautelare 16 dicembre 2016 da
CO
1
rappr. dagli avv. RA 2
contro
RE
1
tutti rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto di vietare
a RE 1 e ai suoi organi (__________) a titolo personale e con effetto immediato
di partecipare all’assemblea generale prevista per il 19 dicembre 2016 a __________,
nonché di ordinare a RE 1 e ai suoi organi, a titolo personale, di astenersi
con effetto immediato da qualsiasi atto di straordinaria amministrazione
riguardante l’esistenza, la struttura, l’organizzazione e il patrimonio di __________,
così come da qualsiasi atto di dissoluzione e/o messa in liquidazione e/o
modifica dell’assetto societario di __________, nonché da qualsiasi atto di
disposizione pregiudizievole dei diritti di CO 1; il tutto con la comminatoria
dell’azione penale (art. 292 CP) e della multa disciplinare di fr. 5'000.- e di
fr. 1'000.- al giorno;
domande che con decisione
supercautelare ex parte 16 dicembre 2016 il Pretore ha parzialmente
accolto, ordinando provvisoriamente l’astensione, con effetto immediato, da qualsiasi
atto di straordinaria amministrazione riguardante l’esistenza, la struttura,
l’organizzazione e il patrimonio di __________, nonché da qualsiasi atto di
dissoluzione e/o messa in liquidazione e/o modifica dell’assetto societario di __________,
il tutto con la comminatoria dell’azione penale (art. 292 CP) e della multa
disciplinare di fr. 5'000.-;
decisione supercautelare
revocata con effetto immediato con decisione supercautelare inter partes (decisione
intermedia) 7 aprile 2017, in occasione della quale il primo giudice ha altresì
ordinato il pagamento immediato della multa disciplinare di fr. 5'000.- da
parte di __________ per violazione dell’ordine impartito nella supercautelare;
AP1 che con
reclamo 20 aprile 2017 chiede la riforma del dispositivo sulla multa
disciplinare, nel senso di respingere la domanda di esecuzione 16 gennaio 2017
formulata dalla controparte e intesa a infliggere la sanzione in questione, in
via subordinata di ridurre il suo importo ad al massimo fr. 250.- e, in via
ancor più subordinata, di annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto
all’istanza inferiore per nuova decisione;
mentre con osservazioni
(correttamente: risposta) 9 maggio 2017 la controparte postula la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto:
in fatto: A. Con decisione
supercautelare ex parte 16 dicembre 2016 il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza di medesima data di CO 1, nel senso che ha, per quanto qui di
rilevanza, ordinato provvisoriamente a RE 1, __________, e ai suoi
amministratori, a titolo personale, di astenersi con effetto immediato da
qualsiasi atto di straordinaria amministrazione riguardante l’esistenza, la
struttura, l’organizzazione e il patrimonio di __________ (dispositivo n. 2),
nonché da qualsiasi atto di dissoluzione e/o messa in liquidazione e/o modifica
dell’assetto societario di __________ (dispositivo n. 3). Il primo giudice ha
avvertito i convenuti che in caso di violazione dei suddetti ordini sarebbero stati
passibili di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- (dispositivo n. 5).
Fatti
B. Una volta proceduto
alla fase di scambio degli scritti introduttivi, con decisione supercautelare inter
partes (decisione intermedia) 7 aprile 2017 il Pretore ha revocato con
effetto immediato il provvedimento ex parte menzionato sopra. Constatato
che RE 1 aveva violato l’ordine supercautelare 16 dicembre 2016, egli ha inflitto
a quest’ultima una multa disciplinare di fr. 5'000.-.
C. Con reclamo 20 aprile
2017 RE 1 ha querelato il giudizio testé menzionato limitatamente alla multa
disciplinare inflittale, chiedendone la riforma nel senso di respingere la
domanda di esecuzione 16 gennaio 2017 della controparte, in via subordinata di
ridurre il suo importo ad al massimo fr. 250.- e, in via ancor più subordinata,
di annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto all’istanza inferiore
per nuova decisione. Con osservazioni (correttamente: risposta) 9 maggio 2017
la controparte postula invece la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Nel presente caso è
impugnata unicamente la misura di attuazione (multa disciplinare) contenuta
nella decisione intermedia 7 aprile 2017. Il giudice che ordina il
provvedimento cautelare (anche supercautelare) prende anche le necessarie
misure d’esecuzione (art. 267). Giusta l’art. 309 lit. a) CPC l’appello è
improponibile contro le decisioni del giudice dell’esecuzione. È quindi data la
via del reclamo (art. 319 lit. a). Il termine di impugnazione e per inoltrare
la risposta è di dieci giorni (art. 339 cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2).
Assodata la tempestività del reclamo e della risposta, nulla osta alla
trattazione dei medesimi.
2. Il Pretore ha
spiegato, in sintesi, che dal “Contrat de cession d’actions” 12 gennaio
2017 (doc. C allegato all’istanza denominata “domanda di esecuzione” 16 gennaio
2017) emerge che le azioni di __________ sono state cedute in data 12 gennaio
2017 da RE 1 a __________. Constatata la violazione dell’ordine impartito il 16
dicembre 2016, egli ha emesso la misura di attuazione qui criticata.
3. Il documento testé menzionato
è, come detto, un “Contrat de cession d’actions” stipulato il 12 gennaio
2017 tra RE 1 in qualità di “Cédant” e __________ come “Acquéreur”.
A titolo preliminare è indicato che sono cedute 2'219 azioni ordinarie di __________
(lit. E). È inoltre evidenziato che “Une injonction rendue
par le magistrat du district de Lugano (Pretore del Distretto di Lugano) en
date du 16 décembre 2016, à la demande de Madame CO 1, a cependant ordonné au
Cédant (et a toute personne membre de celui-ci) de s’abstenir de n’importe quel
acte qui pourrait modifier l’actionnariat de la Société” (lit. C). Alla
clausola n. 6 le parti hanno pattuito quanto segue: “Le Cédant s’engage à
faire ses meilleurs effort en vue de l’obtention, dans les meilleurs délais,
d’une décision du Tribunal de Lugano, ou d’une juridiction compétente,
prononçant la rétraction ou la réformation de l’Injonction. En tout état de
cause, le Cédant s’engage à faire ses meilleurs efforts en vue de minimiser le
montant de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son
encontre (ou à l’encontre de Monsieur __________ __________) au titre de la
Réalisation et de ses conséquences directes ou indirectes” (n. 6.1); “l’Acquéreur
s’engage à indemniser le Cédant de toute condamnation pécuniaire qui serait
prononcée à son encontre ou à l’encontre de Monsieur __________ __________ per
le Tribunal de Lugano au titre de la Réalisation, dans la limite globale,
forfaitaire et définitive de 30'000.- francs suisses. Pour ce faire, le Cédant
produira à l’Acquéreur tout document de nature à attester de ladite
condamnation pécuniaire devenue définitive et du paiement par ses soins de
celle-ci” (n. 6.2).
4. La
reclamante afferma, in primo luogo, che il contratto menzionato sopra non è
manifestamente incluso nella lettera del dispositivo supercautelare (gravame,
pag. 5). A suo dire, le azioni non rientrerebbero, infatti, nel patrimonio
della società (memoriale, pag. 6). La censura non può essere condivisa. Il
capitale azionario è composto da azioni e fa parte proprio del patrimonio
aziendale, tant’è che a bilancio – che rappresenta la situazione patrimoniale
della società in un determinato momento – figura tra i passivi. Inoltre, è
Considerandi
evidente che con il doc. C la convenuta ha modificato l’assetto societario di __________.
Essa riferisce che, come risulterebbe dalla consultazione online del dizionario
Garzanti, con “assetto” è inteso “ordinamento e/o struttura”, non azionariato.
Tale argomentazione risulta perfino temeraria, dato che in ogni caso è chiaro
che con la cessione delle azioni è sopraggiunta una modifica dell’assetto in
questione. Ciò anche volendolo chiamare “ordinamento” o “struttura” societaria.
Si aggiunga che la temerarietà della sua affermazione emerge anche dalla
lettura del doc. C. Infatti, con riferimento al decreto supercautelare 16
dicembre 2016 è indicato che la convenuta doveva “s’abstenir de n’importe
quel acte qui pourrait modifier l’actionnariat de la Société” (lit. C).
Alla convenuta era quindi chiaro che il negozio in questione contravvenisse
all’ordine impartito dal Pretore.
5.
In via subordinata la
reclamante si lagna dell’entità della multa, affermando che si giustificherebbe
un importo di massimo fr. 250.-. A suo dire, la multa sarebbe sproporzionata a
fronte di una violazione “estremamente lieve”. Essa reputa, al riguardo, che il
primo giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che si è trovata nella
necessità di procedere alla vendita in questione. La reclamante rileva che
posteriormente all’ordine supercautelare ex parte 16 dicembre 2016,
ossia in data 21 dicembre 2016, il Tribunale commerciale di __________
(Francia) ha chiuso una procedura di risanamento giudiziario riguardante la
società __________, accettando la proposta di finanziamento formulata dal
signor __________. Essa precisa di aver indicato tale aspetto al Pretore in
occasione delle sue osservazioni 30 dicembre 2016 e di aver prodotto, sempre in
tale sede, copia di tale giudizio (doc. 3). Secondo la reclamante, a seguito
della sentenza in questione, all’assemblea successiva (agendata per il 17
gennaio 2017) avrebbe dovuto votare a favore del piano di risanamento proposto
dal signor __________ e, quindi, di fatto accettare la riduzione del capitale
sociale con contestuale annullamento delle azioni, senza alcuna indennità, ed
emissione di nuove a favore di quest’ultimo o società a lui riconducibili. Ciò
comportava a suo dire il rischio concreto di essere espropriata delle sue
azioni senza indennità. Di conseguenza, afferma di non aver avuto altra scelta che
accettare la vendita al signor __________/__________ __________, salvaguardando
il valore economico intrinseco alla sua proprietà, seppur correndo il rischio
di violare l’ordine supercautelare emesso dal Pretore in data 16 dicembre 2016
(reclamo, pag. 8). Infine, con riferimento all’art. 52 cpv. 3 CO la reclamante sostiene
che si trattava di una situazione di necessità/legittima difesa, sicché a sua
mente, nell’“urgenza del dubbio, confrontata con un ordine non chiaro (…)”, non
le si può rimproverare alcunché (gravame, pag. 9).
6.
Indipendentemente
dalla questione di sapere se sia corretta l’interpretazione data dalla
reclamante alla sentenza del Tribunale di __________, la critica del giudizio
querelato cade nel vuoto già solo per il motivo che essa non sostiene che la
decisione del tribunale estero sia definitiva. La convenuta rinvia all’email 12
gennaio 2017 di __________ __________ (indicata come administrateur
judiciaire associée; doc. 4 allegato alle osservazioni 6 febbraio 2017),
affermando che la decisione testé menzionata sarebbe esecutiva, cosa che la
controparte non avrebbe contestato. Tuttavia, anche se così fosse non significa
ancora che non avrebbe potuto impugnare la decisione francese chiedendone al
contempo la sospensione dell’esecuzione. D’altronde, la controparte ha
contestato che la sentenza francese fosse esecutiva, rilevando per l’appunto che
avverso la medesima sarebbero stati inoltrati due appelli (risposta, pag. 5,
con riferimento ai doc. FF e GG), mentre la reclamante non ha preso posizione
su questo aspetto (sebbene avrebbe potuto farlo mediante l’introduzione di una
replica spontanea). Dallo scritto citato emerge peraltro che l’esecuzione in
questione è provvisoria (“assorti de droit de l’exécution provisoire”). Per
il resto, come evidenziato dal Pretore la violazione dell’ordine è grave, dato
che esso è stato totalmente violato. Ne consegue che l’ammontare stabilito dal
primo giudice dev’essere confermato.
7.
La reclamante
afferma che il Pretore non avrebbe motivato la sua decisione per quanto
concerne l’ammontare della multa, sicché essa dovrebbe essere annullata e
rinviata all’istanza inferiore per nuovo giudizio. In realtà, egli ha
correttamente spiegato che la violazione in questione è grave. Anche su questo
punto il reclamo è quindi respinto.
8.
Alla luce del
presente giudizio la richiesta di rinviare l’esecuzione della decisione
querelata è senza oggetto. Va rilevato che essa sarebbe comunque stata
disattesa. Infatti, la reclamante non ha spiegato il motivo per cui l’assenza
di effetto sospensivo le avrebbe arrecato un pregiudizio, limitandosi a sostenere
che il pagamento della multa andava a beneficio dello Stato (gravame, pag. 4
seg.).
9.
In definitiva, il
reclamo dev’essere respinto integralmente. Le spese giudiziarie sono poste a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore di causa
rilevante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di
fr. 5'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Rtar
decide: 1. Il reclamo 20 aprile 2017
di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, con l’obbligo di rifondere
alla controparte identico importo per ripetibili della procedura di reclamo.
3. Notificazione:
- ;
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).