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Decisione

12.2017.56

Provvedimento supercautelare non rispettato, reclamo contro multa disciplinare

12 giugno 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Una volta proceduto

alla fase di scambio degli scritti introduttivi, con decisione supercautelare inter

partes (decisione intermedia) 7 aprile 2017 il Pretore ha revocato con

effetto immediato il provvedimento ex parte menzionato sopra. Constatato

che RE 1 aveva violato l’ordine supercautelare 16 dicembre 2016, egli ha inflitto

a quest’ultima una multa disciplinare di fr. 5'000.-.

C. Con reclamo 20 aprile

2017 RE 1 ha querelato il giudizio testé menzionato limitatamente alla multa

disciplinare inflittale, chiedendone la riforma nel senso di respingere la

domanda di esecuzione 16 gennaio 2017 della controparte, in via subordinata di

ridurre il suo importo ad al massimo fr. 250.- e, in via ancor più subordinata,

di annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto all’istanza inferiore

per nuova decisione. Con osservazioni (correttamente: risposta) 9 maggio 2017

la controparte postula invece la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Nel presente caso è

impugnata unicamente la misura di attuazione (multa disciplinare) contenuta

nella decisione intermedia 7 aprile 2017. Il giudice che ordina il

provvedimento cautelare (anche supercautelare) prende anche le necessarie

misure d’esecuzione (art. 267). Giusta l’art. 309 lit. a) CPC l’appello è

improponibile contro le decisioni del giudice dell’esecuzione. È quindi data la

via del reclamo (art. 319 lit. a). Il termine di impugnazione e per inoltrare

la risposta è di dieci giorni (art. 339 cpv. 2, 321 cpv. 2 e 322 cpv. 2).

Assodata la tempestività del reclamo e della risposta, nulla osta alla

trattazione dei medesimi.

2. Il Pretore ha

spiegato, in sintesi, che dal “Contrat de cession d’actions” 12 gennaio

2017 (doc. C allegato all’istanza denominata “domanda di esecuzione” 16 gennaio

2017) emerge che le azioni di __________ sono state cedute in data 12 gennaio

2017 da RE 1 a __________. Constatata la violazione dell’ordine impartito il 16

dicembre 2016, egli ha emesso la misura di attuazione qui criticata.

3. Il documento testé menzionato

è, come detto, un “Contrat de cession d’actions” stipulato il 12 gennaio

2017 tra RE 1 in qualità di “Cédant” e __________ come “Acquéreur”.

A titolo preliminare è indicato che sono cedute 2'219 azioni ordinarie di __________

(lit. E). È inoltre evidenziato che “Une injonction rendue

par le magistrat du district de Lugano (Pretore del Distretto di Lugano) en

date du 16 décembre 2016, à la demande de Madame CO 1, a cependant ordonné au

Cédant (et a toute personne membre de celui-ci) de s’abstenir de n’importe quel

acte qui pourrait modifier l’actionnariat de la Société” (lit. C). Alla

clausola n. 6 le parti hanno pattuito quanto segue: “Le Cédant s’engage à

faire ses meilleurs effort en vue de l’obtention, dans les meilleurs délais,

d’une décision du Tribunal de Lugano, ou d’une juridiction compétente,

prononçant la rétraction ou la réformation de l’Injonction. En tout état de

cause, le Cédant s’engage à faire ses meilleurs efforts en vue de minimiser le

montant de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son

encontre (ou à l’encontre de Monsieur __________ __________) au titre de la

Réalisation et de ses conséquences directes ou indirectes” (n. 6.1); “l’Acquéreur

s’engage à indemniser le Cédant de toute condamnation pécuniaire qui serait

prononcée à son encontre ou à l’encontre de Monsieur __________ __________ per

le Tribunal de Lugano au titre de la Réalisation, dans la limite globale,

forfaitaire et définitive de 30'000.- francs suisses. Pour ce faire, le Cédant

produira à l’Acquéreur tout document de nature à attester de ladite

condamnation pécuniaire devenue définitive et du paiement par ses soins de

celle-ci” (n. 6.2).

4. La

reclamante afferma, in primo luogo, che il contratto menzionato sopra non è

manifestamente incluso nella lettera del dispositivo supercautelare (gravame,

pag. 5). A suo dire, le azioni non rientrerebbero, infatti, nel patrimonio

della società (memoriale, pag. 6). La censura non può essere condivisa. Il

capitale azionario è composto da azioni e fa parte proprio del patrimonio

aziendale, tant’è che a bilancio – che rappresenta la situazione patrimoniale

della società in un determinato momento – figura tra i passivi. Inoltre, è

Considerandi

evidente che con il doc. C la convenuta ha modificato l’assetto societario di __________.

Essa riferisce che, come risulterebbe dalla consultazione online del dizionario

Garzanti, con “assetto” è inteso “ordinamento e/o struttura”, non azionariato.

Tale argomentazione risulta perfino temeraria, dato che in ogni caso è chiaro

che con la cessione delle azioni è sopraggiunta una modifica dell’assetto in

questione. Ciò anche volendolo chiamare “ordinamento” o “struttura” societaria.

Si aggiunga che la temerarietà della sua affermazione emerge anche dalla

lettura del doc. C. Infatti, con riferimento al decreto supercautelare 16

dicembre 2016 è indicato che la convenuta doveva “s’abstenir de n’importe

quel acte qui pourrait modifier l’actionnariat de la Société” (lit. C).

Alla convenuta era quindi chiaro che il negozio in questione contravvenisse

all’ordine impartito dal Pretore.

5.

In via subordinata la

reclamante si lagna dell’entità della multa, affermando che si giustificherebbe

un importo di massimo fr. 250.-. A suo dire, la multa sarebbe sproporzionata a

fronte di una violazione “estremamente lieve”. Essa reputa, al riguardo, che il

primo giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che si è trovata nella

necessità di procedere alla vendita in questione. La reclamante rileva che

posteriormente all’ordine supercautelare ex parte 16 dicembre 2016,

ossia in data 21 dicembre 2016, il Tribunale commerciale di __________

(Francia) ha chiuso una procedura di risanamento giudiziario riguardante la

società __________, accettando la proposta di finanziamento formulata dal

signor __________. Essa precisa di aver indicato tale aspetto al Pretore in

occasione delle sue osservazioni 30 dicembre 2016 e di aver prodotto, sempre in

tale sede, copia di tale giudizio (doc. 3). Secondo la reclamante, a seguito

della sentenza in questione, all’assemblea successiva (agendata per il 17

gennaio 2017) avrebbe dovuto votare a favore del piano di risanamento proposto

dal signor __________ e, quindi, di fatto accettare la riduzione del capitale

sociale con contestuale annullamento delle azioni, senza alcuna indennità, ed

emissione di nuove a favore di quest’ultimo o società a lui riconducibili. Ciò

comportava a suo dire il rischio concreto di essere espropriata delle sue

azioni senza indennità. Di conseguenza, afferma di non aver avuto altra scelta che

accettare la vendita al signor __________/__________ __________, salvaguardando

il valore economico intrinseco alla sua proprietà, seppur correndo il rischio

di violare l’ordine supercautelare emesso dal Pretore in data 16 dicembre 2016

(reclamo, pag. 8). Infine, con riferimento all’art. 52 cpv. 3 CO la reclamante sostiene

che si trattava di una situazione di necessità/legittima difesa, sicché a sua

mente, nell’“urgenza del dubbio, confrontata con un ordine non chiaro (…)”, non

le si può rimproverare alcunché (gravame, pag. 9).

6.

Indipendentemente

dalla questione di sapere se sia corretta l’interpretazione data dalla

reclamante alla sentenza del Tribunale di __________, la critica del giudizio

querelato cade nel vuoto già solo per il motivo che essa non sostiene che la

decisione del tribunale estero sia definitiva. La convenuta rinvia all’email 12

gennaio 2017 di __________ __________ (indicata come administrateur

judiciaire associée; doc. 4 allegato alle osservazioni 6 febbraio 2017),

affermando che la decisione testé menzionata sarebbe esecutiva, cosa che la

controparte non avrebbe contestato. Tuttavia, anche se così fosse non significa

ancora che non avrebbe potuto impugnare la decisione francese chiedendone al

contempo la sospensione dell’esecuzione. D’altronde, la controparte ha

contestato che la sentenza francese fosse esecutiva, rilevando per l’appunto che

avverso la medesima sarebbero stati inoltrati due appelli (risposta, pag. 5,

con riferimento ai doc. FF e GG), mentre la reclamante non ha preso posizione

su questo aspetto (sebbene avrebbe potuto farlo mediante l’introduzione di una

replica spontanea). Dallo scritto citato emerge peraltro che l’esecuzione in

questione è provvisoria (“assorti de droit de l’exécution provisoire”). Per

il resto, come evidenziato dal Pretore la violazione dell’ordine è grave, dato

che esso è stato totalmente violato. Ne consegue che l’ammontare stabilito dal

primo giudice dev’essere confermato.

7.

La reclamante

afferma che il Pretore non avrebbe motivato la sua decisione per quanto

concerne l’ammontare della multa, sicché essa dovrebbe essere annullata e

rinviata all’istanza inferiore per nuovo giudizio. In realtà, egli ha

correttamente spiegato che la violazione in questione è grave. Anche su questo

punto il reclamo è quindi respinto.

8.

Alla luce del

presente giudizio la richiesta di rinviare l’esecuzione della decisione

querelata è senza oggetto. Va rilevato che essa sarebbe comunque stata

disattesa. Infatti, la reclamante non ha spiegato il motivo per cui l’assenza

di effetto sospensivo le avrebbe arrecato un pregiudizio, limitandosi a sostenere

che il pagamento della multa andava a beneficio dello Stato (gravame, pag. 4

seg.).

9.

In definitiva, il

reclamo dev’essere respinto integralmente. Le spese giudiziarie sono poste a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore di causa

rilevante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di

fr. 5'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Rtar

decide: 1. Il reclamo 20 aprile 2017

di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 500.- sono poste a carico della reclamante, con l’obbligo di rifondere

alla controparte identico importo per ripetibili della procedura di reclamo.

3. Notificazione:

- ;

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).