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Decisione

12.2017.59

Ricorso contro un'ammenda dell'Ufficio del registro di commercio

5 ottobre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La PI 1 è stata iscritta

a registro di commercio il 23 dicembre 2011. Ha la sua sede a __________ ed il

recapito in Via dei __________ a __________. Mediante decisione dell'assemblea

generale straordinaria del 14 dicembre 2016 la società è stata sciolta e messa

in liquidazione. RI 1 è stato amministratore unico e, in seguito, liquidatore della

società sino alle dimissioni, pubblicate sul FUSC del 17 maggio 2017.

B. a. A seguito della segnalazione

di un creditore, secondo cui la società non aveva più domicilio legale nella

sede statutaria, il 25 gennaio 2017 l'URC ha avviato una procedura di

iscrizione d'ufficio a tenore dell'art. 153a ORC, fissando alla PI 1 un termine

di 30 giorni per procedere alla notifica del nuovo domicilio legale e

comminando le conseguenze di una disattenzione di tale obbligo, tra cui

figurava la possibilità di infliggere un'ammenda sino a fr. 500.- a tenore dell'art.

943 CO. La diffida, che è stata notificata mediante invio raccomandato

all'indirizzo della società in Via dei __________ a __________, è stata

ritornata il 6 febbraio successivo all'Ufficio mittente dalla Posta Svizzera

con la specifica "non ritirata". In assenza di un qualsiasi

riscontro, l'URC ha successivamente fatto pubblicare la diffida sul FUSC del 24

febbraio 2017, che è tuttavia rimasta inascoltata.

b. L'8 aprile 2017 l'URC

ha quindi decretato lo scioglimento della società a norma dell'art. 153b ORC ed

ha altresì inflitto a RI 1 un'ammenda di fr. 500.- giusta l'art. 943 cpv. 1 CO.

La decisione, intimata come invio raccomandato al domicilio del liquidatore RI

1, è stata ritornata all'autorità mittente siccome non ritirata, il 21 aprile

successivo. Il giorno stesso l'URC l'ha quindi rispedita per posta A allo

stesso indirizzo.

C. a. Con ricorso 24

aprile 2017, RI 1 ha impugnato la decisione suddetta dinanzi a questa Camera

limitatamente all'ammenda di fr. 500.-, di cui ha domandato l'annullamento. L'insorgente

ha affermato di aver subito un infortunio sul lavoro il 20 febbraio 2017, che aveva

anche comportato il suo ricovero in ospedale; l'inabilità lavorativa (al 100%)

perdurava ancora al momento della presentazione dell'impugnativa. Il ricorrente

ha prodotto i certificati medici attestanti le sue dichiarazioni.

b. Con risposta 30 giugno

2017, l'URC ha riconfermato la bontà del proprio operato, adducendo in particolare

che il ricorrente aveva assunto un comportamento negligente già prima della

data dell'infortunio, non avendo dato seguito alla diffida scritta; tanto più

che, dalle informazioni in suo possesso (e versate agli atti), la società aveva

lasciato i magazzini e gli uffici di __________ già dal 1° agosto 2016. L'URC

ha anche rimproverato al ricorrente di essersi dimesso dalla carica di

liquidatore per tentare di sfuggire alla sanzione.

c. Con replica 28 luglio

2017, il ricorrente ha ribadito e precisato i propri argomenti, contestando

quelli dell'URC.

d. Con scritto 21 agosto

2017 l'URC ha comunicato al Tribunale di rinunciare a duplicare, riconfermandosi

nella risposta.

Considerato

Considerandi

1.

La competenza di

questa Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della

legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3;

inoltre art. 165 cpv. 2 e 4 ORC); pure data è la legittimazione dell'insorgente,

colpito dal provvedimento. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

2.

Giusta l'art. 943

cpv. 1 CO, qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per

l'iscrizione, l'autorità del registro procederà d'ufficio contro i contravventori,

applicando un'ammenda da dieci a cinquecento franchi.

L'ammenda in oggetto

costituisce una multa (amministrativa) d'ordine; non ha, per contro, carattere

penale. Essa è difatti volta a sanzionare le violazioni delle disposizioni

amministrative del registro di commercio che prevedono l'obbligo di

un'iscrizione nello stesso. Più precisamente, essa punisce la disobbedienza a

un'ingiunzione dell'URC a procedere in tal senso (cosiddetta Beugestrafe);

per questo motivo la sua inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria che

prospetti questa conseguenza giuridica (cfr. Martin

K. Eckert, BSK, OR II, n. 1-3 ad art. 943; Guillaume Vianin, CR, CO II, n. 1-3 ad ad art. 943; inoltre,

nella fattispecie, art. 153a cpv. 1 e 3 ORC).

La determinazione dell'importo

della multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'URC; al riguardo

dev'essere tenuto conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della gravità

della violazione (sentenze del Tribunale cantonale amministrativo del Canton

Zurigo 19.03.2014 negli inc. VB.2014.00084 consid. 2.2 e VB.2014.00102 consid.

5.

; Adrian Tagmann, SHK-HRegV, n.

47.

ad art. 152). La sanzione e il suo importo devono inoltre essere brevemente

motivati (cfr. oltre alla giurisprudenza citata, la sentenza del Tribunale cantonale

amministrativo del Canton Zurigo 18.11.2015 nell'inc. VB.2015.00572 consid. 2.5).

3.

Nella fattispecie l'URC,

dopo aver ossequiato le procedure previste dagli art. 153a e 153b ORC, ha

inflitto all'insorgente il massimo dell'ammenda fissato dalla legge, ovvero fr.

500.

-, senza addure alcuna motivazione. Solo in sede di risposta, di rimando

alle giustificazioni addotte dal ricorrente, esso ha confermato la bontà della

sanzione, avuto riguardo sia alla negligenza dell'interessato sia alla gravità dei

fatti (abbandono della sede e del recapito già dal 1° agosto 2016),

rimproverando altresì a controparte il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità

mediante le dimissioni dalla carica.

Ora, da un canto, va

subito detto che le dimissioni del ricorrente dalla carica di liquidatore, che

egli ha giustificato con motivi di salute, non permettono di annullare la multa,

non trattandosi - come giustamente evidenzia la dottrina citata al consid. 2 - di

una sanzione disciplinare. Né, del resto, questo evento ha potuto influenzare

in qualche modo la determinazione della multa, essendo posteriore alla data

della sua inflizione.

D'altro canto, ha

certamente ragione l'URC quando rimprovera una negligenza che si protraeva nel

tempo del ricorrente, il quale non aveva notificato, in quanto amministratore

unico e, successivamente, liquidatore della PI 1, il nuovo domicilio legale della

stessa. Sennonché, com'è stato spiegato, la multa in oggetto può essere

inflitta solo a seguito della disobbedienza all'ingiunzione emanata

dall'autorità a procedere a tanto. In più, in caso di passività

dell'interessato, la legge prevede una doppia diffida, dapprima in forma

scritta e, in seguito, mediante pubblicazione; e questo addirittura nei casi in

cui la comminatoria scritta venga ritirata (ciò che non è il caso nella

fattispecie). Attraverso la pubblicazione della diffida, il legislatore ha

infatti voluto offrire agli interessati un'ultimissima possibilità di ripristinare

una situazione conforme al diritto prima di pronunciare lo scioglimento della

società e infliggere l'ammenda (Christian

Champeau, SHK-HRegV, art. 153a n. 9). Concretamente, quindi, è

determinante, in primo luogo, il comportamento assunto dal ricorrente nei

confronti della seconda diffida, pubblicata sul FUSC il 24 febbraio 2017. Ora, come

risulta dagli atti, il predetto si era infortunato il 22 febbraio precedente ed

era anche stato ricoverato 4 giorni in ospedale. Egli è risultato inabile al

lavoro dal 3 marzo 2017 e sino al 15 maggio 2017 al 100%, tranne che per un

breve periodo al 50%, secondo i certificati medici prodotti, mentre che

l'assicurazione infortuni gli ha versato l'indennità giornaliera per incapacità

lavorativa al 100% già dal 22 febbraio 2017. L'infortunio riguardava una gamba,

che ha impedito di camminare al ricorrente per un certo periodo. L'evento ha quindi

potuto incidere sulla possibilità, per il ricorrente, di attendere ai suoi

obblighi professionali e legali nei 30 giorni successivi alla pubblicazione

della diffida 24 febbraio 2017; è tuttavia impossibile determinare in che precisa

misura l'incidente abbia giocato un ruolo, perché l'insorgente non spiega in

che cosa consista esattamente la sua attività, come sia organizzata e come sia

stata realmente ostacolata dall'evento. Avuto riguardo al genere di infortunio,

è comunque da escludere che l'interessato fosse totalmente incapace di far

fronte ai suoi doveri. D'altra parte, l'insorgente individua, piuttosto, nell'infortunio

la causa dell'impossibilità di ritirare gli invii postali raccomandati (cfr. in

particolare la replica, pag. 1); non mette invece minimamente in discussione

l'obbligo che gli incombeva - e che ha sicuramente disatteso - di procedere alle

necessarie notifiche concernenti il domicilio legale della società nel termine

fissato tramite la pubblicazione sul FUSC del 24 febbraio u.s.: un periodo, oltretutto,

in cui non era avvenuto alcun invio postale raccomandato alla società che

dovesse essere ritirato. Egli non può quindi sottrarsi alla sanzione, ancorché

questa dev'essere necessariamente ragguagliata alla (oggettivamente presumibile)

maggior difficoltà, rispetto ad un obbligato sano, a dar seguito

all'ingiunzione in quel preciso lasso di tempo.

Ferme queste premesse, appare

totalmente escluso che il ricorrente potesse essere colpito d'acchito con il

massimo della sanzione; procedendo in questo modo l'URC ha senz'altro abusato

del potere d'apprezzamento di cui disponeva a questo scopo, posto che lo avesse

effettivamente esercitato sino all'insinuazione della risposta di causa. Tenuto

conto di tutte le circostanze del caso, una riduzione a fr. 100.- dell'importo dell'ammenda

appare più consono al principio di proporzionalità.

4.

Sulla scorta di

quanto precede, l'impugnativa dev'essere accolta parzialmente.

5.

Visto l'esito, la

Camera non preleva una tassa di giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso 24 aprile 2017 di RI

1 è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. L'ammenda inflitta dall'Ufficio del registro di

commercio a carico di RI 1 con decisione 8 aprile 2017 (dispositivo n. 6) è ridotta

a fr. 100.-.

2. Non si

preleva una tassa di giudizio. Al ricorrente viene restituito l'anticipo delle

spese processuali, di fr. 100.-.

3. Notificazione:

-;

-,.

Comunicazione all'Ufficio

federale del registro di commercio, Berna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedio

giuridico:

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).