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Decisione

12.2017.6

Contratto d'architetto, appalto, dovere di diligenza, consegna dell'opera

11 maggio 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con decisione 2

dicembre 2016 il Pretore ha respinto integralmente la petizione e accolto la

domanda riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento dell’importo di fr.

14'717.25 oltre interessi e ponendo la tassa di giustizia e le spese della petizione

e dell’azione riconvenzionale a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere

alla controparte le ripetibili.

L. Con appello 18

gennaio 2017 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando

spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 12 aprile 2017

AO 1 si è opposta integralmente al gravame, protestando spese processuali e ripetibili

di appello. Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto necessario,

nei considerandi in diritto.

Considerato

in diritto: 1. La procedura innanzi al

Pretore è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Codice di procedura

civile svizzero, di conseguenza la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il

medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello,

presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, tenuto

conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta,

inoltrata nel termine fissato da questa Camera il 6 marzo 2017. Ciò posto,

nulla osta alla trattazione del gravame.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore ha accertato che l’attore è stato incaricato da AO 1 di

eseguire la progettazione e di allestire la domanda di costruzione per

l’edificazione di una casa monofamiliare sul fondo n. __________ RFD __________

che essa intendeva acquistare, tenendo conto del piano di quartiere esistente,

qualificando il contratto come appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO. Il

primo giudice, sulla base degli atti, ha rilevato come le prime due domande di

costruzione presentate dall’attore fossero in contrasto con il piano di

quartiere e come la successiva domanda, unitamente alla variante di piano di

quartiere, fosse stata da lui ritirata a fronte delle diverse opposizioni

interposte. Egli ha altresì considerato che quest’ultima domanda di costruzione

era risultata pure in contrasto con i contenuti di una variante generale del piano

di quartiere (PQ) nel frattempo inoltrata all’Autorità comunale dal

pianificatore originario. Il Pretore ha pertanto ritenuto l’opera eseguita

totalmente difettosa e inutilizzabile, imputandone la responsabilità all’attore,

e respingendo integralmente la sua richiesta di pagamento della mercede. Il primo

giudice ha inoltre rilevato che la pretesa non avrebbe comunque potuto essere

accolta, sia perché l’onorario era stato calcolato in base alle norme SIA 102,

la cui applicazione non era stata pattuita dalle parti, sia perché l’ammontare

dell’onorario, da calcolare secondo i parametri del CO, non era stato provato.

Sull’azione riconvenzionale il primo giudice ha per contro ritenuto fondate e

sufficientemente comprovate tutte le pretese, riconoscendo alla convenuta

l’importo complessivo di fr. 14'717.25 a titolo di risarcimento del danno.

3. Pacifico a questo

stadio della lite che l’appellante è stato incaricato dalla convenuta di

eseguire la progettazione e di allestire la domanda di costruzione per l’edificazione

di una casa monofamiliare sul fondo n. __________ RFD __________, tenendo conto

del piano di quartiere esistente, e che al contratto trovano applicazione le

norme sull’appalto.

4. Con la prima censura

l’appellante critica il Pretore per non avere considerato che fra le parti

sarebbero sorti tre distinti incarichi: il primo riguardava l’allestimento del

progetto di massima relativo alla possibilità di traslare il progetto di via C__________

sul fondo n. __________ RFD __________, il secondo l’esecuzione del progetto

definitivo e il terzo la preparazione e l’inoltro delle domande di costruzione

e della variante del piano di quartiere (PQ). La censura, fondata su fatti e

argomentazioni mai addotti innanzi al Pretore, e con ciò irriti, è irricevibile

(art. 317 cpv. 1 CPC). In prima sede l’appellante ha infatti basato la sua pretesa

sull’esistenza di un rapporto contrattuale finalizzato alla progettazione di

una casa unifamiliare sul fondo n. __________ RFD __________ e alla

presentazione della relativa domanda di costruzione. La critica è ad ogni modo

irrilevante ai fini del giudizio per i motivi esposti di seguito.

5. L’appellante

sostiene che il progetto di massima da lui allestito (doc. C) non sarebbe

difettoso e pertanto avrebbe diritto all’onorario per questa prestazione. La

censura è manifestamente infondata, ritenuto che anche tale progetto di massima

prevede una costruzione a “L” e risulta pertanto palesemente in contrasto con i

vincoli imposti dal Piano di quartiere (doc. C, O).

6. In merito al

progetto di variante a “L” (doc. C - F) e all’allestimento della domanda di

costruzione (doc. G), l’appellante lamenta una violazione degli artt. 367, 368

e 370 CO. A suo dire, il progetto con la variante a “L” sarebbe stato accettato

dalla convenuta che era a conoscenza del piano di quartiere e delle difficoltà

di realizzazione connesse. La stessa non avrebbe mai notificato alcun difetto

di modo che l’opera sarebbe stata accettata tacitamente dalla convenuta e le

prestazioni dovrebbero pertanto essere remunerate.

6.1 Preliminarmente si rileva che

le censure, irricevibili poiché si fondano su una nuova argomentazione (art.

317 cpv. 1 CPC, vedi supra consid. 4), risultano inammissibili anche perché non

si confrontano con la motivazione del Pretore (art. 311 cpv. 1 CPC), il quale

ha fondato la propria decisione sulla responsabilità dell’architetto, in

particolare sul suo obbligo di diligenza nell’adempimento del contratto,

rilevando come in concreto l’attore aveva fin dall’inizio disatteso le norme vincolanti

del piano di quartiere. Il primo giudice ha al riguardo accertato che l’idea

della variante di progetto a “L” era attribuibile all’attore, il quale, malgrado

fosse stato informato da subito dalla competente autorità comunale della

manifesta incompatibilità di tale progetto con le norme pianificatorie, invece

di adeguarlo, ha persistito nel suo concetto, sprecando risorse ed energie nel

vano tentativo di modificare il piano di quartiere (sentenza, pag. 5 e 6). In

questa sede l’appellante si limita a ribadire la tesi secondo cui la convenuta

era conoscenza del piano di quartiere e del fatto che il progetto a “L” non era

conforme a tale piano, senza confrontarsi con la motivazione del Pretore, il

quale ha tra l’altro ricordato che è l’architetto che allestisce i piani che

deve rispettare le regole dell’arte e conoscere le norme pianificatorie, escludendo

Considerandi

una responsabilità del committente giusta l’art. 369 CO.

6.2

Anche volendo seguire per

ipotesi il ragionamento dell’appellante in merito alla mancata notifica del

difetto e alla tacita accettazione dell’opera, le sue argomentazioni sono manifestamente

infondate. Egli sostiene dapprima che il progetto di variante a “L” sarebbe

stato consegnato alla convenuta il 14 maggio 2004 ed essa non gli avrebbe mai

notificato che lo stesso non era conforme al piano di quartiere (PQ). La

circostanza, oltre che irricevibile poiché nuova (art. 317 cpv. 1 CPC), non

trova riscontro agli atti.

La consegna dell’opera

consiste nella rimessa da parte dell’appaltatore al committente di un’opera

finita e realizzata conformemente al contratto in ogni sua parte; poco importa

che l’opera sia difettosa o meno (DTF 129 III 738). La consegna dell’opera

avviene tramite comunicazione espressa o tacita dell’appaltatore al committente

secondo cui l’opera è ultimata. L’invio di una fattura finale relativa

all’opera eseguita può valere quale comunicazione tacita del termine dei lavori

(TF 4C.301/2003 del 4 febbraio 2004 consid. 4.1 e riferimenti;4C.34/2005

consid. 5.1).

In concreto,

contrariamente a quanto pretende l’appellante, lo scritto 14 maggio 2004

dell’attore non può valere quale comunicazione di consegna dell’opera. Esso si

riferisce infatti a una stima dei costi di un progetto, che era ancora “in via

di sviluppo e, quindi, senza dettagli costruttivi, dimensionamento statico e

quant’altro ben definito” (doc. D), di modo che a quel momento l’opera non poteva

ancora essere consegnata. Il primo riscontro agli atti in merito alla consegna

dell’opera è costituito dalla fattura 28 settembre 2004, con la quale

l’architetto ha chiesto alla committente il versamento di un acconto per la

progettazione e l’inoltro della domanda di costruzione (doc. I), di modo che lo

scritto 8 ottobre 2004 della convenuta costituisce una valida notifica del

difetto (doc. J).

A ciò aggiungasi che, come

ammesso dallo stesso attore e accertato dal Pretore, a seguito dello scritto

dell’autorità comunale del 5 luglio 2004 (doc. O) le parti, il 13 luglio 2004,

hanno concordato una pausa della collaborazione “dovuta …all’assenza dei vari

proprietari delle particelle inserite nel piano di quartiere, che dovevano

essere contattati per ottenere il loro consenso alla variante puntuale del

piano di quartiere” (replica, pag. 5), a comprova che già a quel momento tra le

parti erano in corso delle discussioni in merito alla conformità del progetto

(doc. G) con il piano di quartiere e della necessità di un’eventuale modifica

dello stesso. Tant’è che l’attore ha poi provveduto a introdurre una seconda

domanda di costruzione (doc. 9) seguita da un’ulteriore inoltro con contestuale

richiesta di modifica del piano di quartiere (doc. L), di modo che l’appellante

è malvenuto a sollevare ora una mancata notifica del difetto.

6.3

L’appellante ritiene poi che

la convenuta, essendo a conoscenza dell’esistenza del piano di quartiere (PQ) e

della non conformità del progetto a “L” e avendo omesso di “esaminare se tale

progetto fosse fattibile mediante l’ausilio di esperti” (appello, pag. 8),

avrebbe accettato l’opera per atti concludenti. La censura è manifestamente

infondata. Contrariamente a quanto pretende l’appeIlante infatti, il

committente non deve fare verificare i progetti o i piani da un altro

architetto o da un esperto (Schumacher,

Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das

Architektenrecht, 3a ed., n. 627, pag. 202 seg. con riferimenti), a

maggior ragione se ha incaricato un professionista del ramo come in concreto. Per

costante dottrina e giurisprudenza è infatti l’architetto che allestisce dei

piani a dovere rispettare le regole dell’arte, fra le quali rientrano le norme

di diritto pubblico, in particolare quelle concernenti il diritto della costruzione

(Schumacher,op. cit., n. 486, pag.

155; Gauch, Der Werkvertrag, 5a

ed., n. 839, pag. 339 seg.; II CCA dell’8 novembre 2011 inc. n. 12.2009.214),

norme che in concreto sono sempre state disattese dall’attore, nonostante la

convenuta avesse da subito espresso le proprie perplessità in merito (doc. J,

GG, HH1, 11). Dagli atti non risulta inoltre che l’attore abbia mai avvertito

formalmente e in modo chiaro la committente della necessità di adeguare il

progetto al piano di quartiere, come avrebbe invece dovuto (Schumacher, op. cit., n. 449 segg.).

Anzi, come accertato dal Pretore e non contestato in questa sede, la convenuta

ha chiesto fin dall’inizio il rispetto delle norme pianificatorie mentre

l’attore, sebbene fosse stato informato dall’autorità comunale, ancora prima

dell’inoltro della domanda di costruzione del 30 giugno 2004, dell’esistenza di

un piano di quartiere e della non conformità di un progetto a “L”, invece di

adeguarlo ha persistito nel suo concetto, presentando una seconda domanda di

costruzione, analoga alla precedente e che ha avuto la stessa sorte della

prima, e un’ulteriore domanda con modifica del piano di quartiere, a cui sono

state interposte diverse opposizioni, tra cui quella vincolante dell’autorità

cantonale (doc. M, N) che ha definito le domande “deturpanti”, e che sono pure

risultate in contrasto con i contenuti di una variante generale del piano di

quartiere nel frattempo inoltrata dal pianificatore originario (doc. Q, P).

Ne discende che la

decisione del Pretore di non riconoscere alcunché all’attore a titolo di

mercede deve essere confermata. Ciò rende l’esame della censura inerente

l’entità della mercede superflua.

7.

L’appellante critica

infine il Pretore per avere riconosciuto la pretesa della convenuta di fr. 14’717.25

a titolo di risarcimento del danno fatta valere in via riconvenzionale. A suo

dire difetterebbe la condizione del nesso causale fra la responsabilità

dell’appaltatore e il danno.

7.1

In merito alla richiesta di

rifusione a titolo di onorario e spese per l’allestimento degli atti di

costituzione, rispettivamente proroga del diritto di compera per fr. 4'899.95

(doc. 27 e 28), nonché a quella riguardo le spese legali preprocessuali per fr.

1'275.40, la censura è irricevibile, poiché si fonda su una serie di argomentazioni

sollevate per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art.

317.

cpv. 1 CPC).

7.2

Riguardo alla pretesa

riferita alle spese locative, l’appellante sostiene che esse sarebbero occorse

in ogni caso, visto che il contratto di locazione stipulato da AO 1 quale

conduttrice nel 2001 era di durata determinata e sarebbe scaduto il 30 giugno

2004, di modo che la convenuta avrebbe dovuto comunque chiedere delle proroghe

e rinegoziare i termini del contratto, indipendentemente dall’esito della

domanda di costruzione. La censura è infondata. E’ vero che il contratto di locazione

del 2001 sarebbe scaduto in ogni caso al 30 giugno 2004. Dagli atti emerge tuttavia

che esso è stato prorogato una prima volta alle medesime condizioni fino al 30

giugno 2005, data entro la quale l’appellante aveva promesso di consegnare la

casa (doc. 6). Il 10 maggio 2005 la proprietaria ha concesso una seconda

proroga fino al 30 giugno 2006. A differenza del contratto precedente e della

prima proroga, il nuovo contratto prevedeva l’assunzione da parte del conduttore

delle spese di giardinaggio e la rinuncia del deposito di garanzia al termine

della locazione (doc. 30). Contrariamente a quanto reputa l’appellante, i maggiori

costi per spese locative sono pertanto da ricondurre alle manchevolezze e al

comportamento del convenuto riconvenzionale, il quale, malgrado fosse stato informato

già il 5 luglio 2004 della non conformità del suo progetto a “L” con il piano

di quartiere (doc. O), ha persistito nel suo erroneo concetto senza

modificarlo, spendendo tempo inutilmente, nel vano tentativo di modificare il

piano di quartiere e rassicurando in tal senso la committente (doc. J, GG, HH1,

11). Il ritardo nell’ottenimento della licenza edilizia e conseguente mancata

realizzazione di quanto promesso (doc. 6) è pertanto da ricondurre alle

manchevolezze dell’architetto. La pretesa, non contestata nella sua entità,

deve quindi essere riconosciuta integralmente.

8.

Ne discende la

reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1

lett. a CPC). Le spese processuali per la procedura d’appello, calcolate sulla

base di un valore litigioso complessivo di fr. 49'366.55 (art. 94 cpv. 2 CPC) sono

poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per

ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

Il valore litigioso

determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr.

30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese le art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 18 gennaio

2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 2 dicembre 2016 della Pretura di Lugano, sezione 2, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-,;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).