12.2017.62
Compravendita - garanzia per difetti - inesistenza del debito
21 agosto 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.62
Lugano
21 agosto 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.240
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22
giugno 2015 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto di accertare
l’inesistenza del debito di fr. 16'395.- oltre accessori di cui al PE n. __________
dell’UE di Lugano e di annullare l’esecuzione;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 17 marzo 2017 ha accolto;
appellante la convenuta con appello 3 maggio 2017, con cui ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 9 luglio 2017 ha postulato
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra il 19 agosto e
il 29 settembre 2014 AO 1 ha fornito dei fiori freschi a AP 1 per un importo di
fr. 40'530.15 (doc. B1-L14 inc. n. OR.2015.160 rich.), a fronte del quale le
sono stati sinora versati solo tre acconti per fr. 6'500.- (cfr. doc. M, O e P inc.
n. OR.2015.160 rich.).
Sulla base di queste circostanze,
essa, dopo aver escusso il 20 marzo 2015 la controparte con il PE n. __________
dell’UE di Lugano per fr. 34'030.15 oltre interessi al 5% dall’11 novembre 2014
(doc. Q inc. n. OR.2015.160 rich.), l’8 giugno 2015 (doc. F), ha ottenuto dalla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta al PE.
2. Nel frattempo, il 2
gennaio 2015, AP 1 ha a sua volta fatto spiccare nei confronti di AO 1 il PE n.
__________ dell’UE di Lugano per fr. 16’395.- oltre interessi al 5% dal 22 dicembre
2014, indicando come titolo di credito: “fattura 1257 del 24.11.2014,
mancato pagamento” (cfr. doc. A).
Al PE non è stata
interposta opposizione.
3. Con petizione 22
giugno 2015 AO 1, alla quale il 24 aprile 2015 era stata notificata la
comminatoria di fallimento (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, allo scopo di accertare giusta
l’art. 85a cpv. 1 LEF l’inesistenza del debito di fr. 16'395.- oltre accessori
di cui al PE e di annullare l’esecuzione. Essa, in estrema sintesi, ha contestato
che le forniture di fiori fossero risultate difettose e che gli eventuali
difetti fossero stati notificati tempestivamente, concludendo che la fattura n.
1257 indirizzatale dalla controparte e volta allo storno della merce difettosa era
così del tutto infondata.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
4. Con la decisione 17
marzo 2017 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto la petizione,
ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- (oltre a
quelle della procedura cautelare di fr. 250.-) a carico della convenuta, tenuta
altresì a rifondere alla controparte fr. 2’500.- a titolo di ripetibili. Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la convenuta, gravata
dell’onere della prova, oltre a non aver versato agli atti la fattura n. 1257
finalizzata allo storno della merce difettosa, neppure avesse dimostrato di
aver notificato tempestivamente, secondo le condizioni previste
contrattualmente, la difettosità delle forniture di fiori, ciò che vanificava
ogni sua eventuale pretesa, poco importando se la controparte avesse a suo
tempo omesso di interporre opposizione al PE.
5. Con l’appello 3
maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 9 luglio
2017, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha
ribadito di aver senz’altro provato di aver notificato tempestivamente la
difettosità delle forniture, tanto più che il buon fondamento della fattura
oggetto dell’esecuzione era già stato implicitamente riconosciuto dalla
controparte.
6. Nella sua decisione
il Pretore ha innanzitutto respinto la tesi della convenuta, secondo cui dal
fatto che l’attrice non avesse a suo tempo interposto opposizione al PE si doveva
concludere che avesse riconosciuto il debito. A suo giudizio la mancata
opposizione a un PE aveva effetti solo di diritto esecutivo, nel senso che
permetteva al creditore di chiedere il proseguimento dell’esecuzione giusta
l’art. 88 LEF, ma non di diritto materiale.
6.1. In questa sede la
convenuta ha contestato che la mancata opposizione al PE avesse effetti solo di
diritto esecutivo ma non di diritto materiale, ribadendo che “appare poi
evidente come la mancata opposizione al PE in oggetto … potesse essere
frutto unicamente della consapevolezza che l’importo fosse dovuto a seguito dei
gravi difetti riscontrati nelle forniture dei fiori. In sostanza il debito è
stato di fatto riconosciuto integralmente da un legale rappresentante di AO 1,”
diversamente sarebbe stata interposta l’opposizione.
6.2. La censura è manifestamente
infondata. È in effetti a ragione che il giudice di prime cure ha stabilito che
dalla mancata interposizione dell’opposizione al PE non si poteva ancora
concludere che il presunto debitore avesse implicitamente riconosciuto il
debito. Del resto, se così non fosse, il legislatore non avrebbe previsto,
all’art. 85a cpv. 1 LEF, la facoltà per il presunto debitore di inoltrare in
tal caso un’azione volta ad accertare l’inesistenza del debito (cfr. Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, 2ª
ed., n. 1 ad art. 85a LEF; Vock/Aepli-Wirz,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4ª ed., n.
5 ad art. 85a LEF).
7. Il Pretore ha in
seguito appurato - come detto - che la convenuta non aveva versato agli atti la
fattura n. 1257 finalizzata allo storno della merce difettosa.
7.1. In questa sede la
convenuta ha ritenuto erronea tale conclusione, rilevando che “in realtà
essa è figlia di un cambio di corrispondenza tra le parti” e meglio di
quello di cui al plico doc. H, che “la stessa controparte dichiara di aver
ricevuto la fattura 24 novembre 2014 e che la stessa discende da diverse
contestazioni sulle forniture così come risulta dagli atti” e ancora che “trattasi
pertanto di documentazione regolarmente inviata a AO 1 dall’appellante
concernente lo storno della merce difettosa fornita da quest’ultima ed inspiegabilmente
non presa in considerazione dal giudice di prima istanza”.
7.2. La censura, invero non
decisiva (e ciò siccome il Pretore non aveva ritenuto che la circostanza fosse
di per sé tale da imporre l’accoglimento della petizione), può tutto sommato
essere accolta. Il tenore della fattura n. 1257 era in effetti evincibile dal plico
di cui al doc. H e del resto l’attrice non aveva mai preteso di non aver in
precedenza ricevuto lo scritto di cui al doc. G che pure menzionava il credito di
quella fattura (cfr. anzi doc. 3).
8. Nella sua decisione
il Pretore ha infine evidenziato, in merito alla tempestività della notifica
dei difetti ed alla restituzione della merce difettosa, che dai bollettini di
consegna debitamente sottoscritti dalla convenuta si evinceva come le
contestazioni della merce fornita dovevano avvenire entro 24 ore dal loro
ricevimento con restituzione della stessa (doc. A1-L14 inc. n. SO.2015.1518
rich.). Sennonché, a suo giudizio, dai documenti versati agli atti (doc. 1-4
inc. n. SO.2015.1518 rich.) non risultava che fossero stati fatti reclami entro
24 ore dal ricevimento della merce contestata e ancor meno che la stessa fosse
stata restituita. E, sempre a suo giudizio, anche l’asserzione della convenuta
secondo cui le contestazioni sarebbero avvenute oralmente tramite colloqui
telefonici intercorsi tra il dipendente dell’attrice __________ M__________,
deputato alla consegna della merce, e la sua responsabile O__________ __________
non aveva trovato riscontro nelle prove orali amministrate in fase dibattimentale,
ed anzi la dichiarazione resa da quest’ultima al riguardo (p. 6) risultava
contraddetta dalla testimonianza di __________ M__________ (p. 2), che aveva
affermato che solo in un’occasione la convenuta aveva mosso delle contestazioni
a seguito delle quali la merce era stata ritirata ed era stato allestito un
bollettino di resa, circostanza questa che era stata confermata anche
dall’amministratrice dell’attrice G__________ __________ sentita in sede di
interrogatorio (p. 10).
8.1. Nel suo appello la
convenuta ha innanzitutto dichiarato che “in vero AP 1 fonda la propria tesi
relativa al riconoscimento di debito di fr. 16'395.- tramite la documentazione
agli atti (tramite il richiamo dell’inc. n. SO.2015.1518), nonché tramite le varie
e tempestive contestazioni telefoniche confermate dai comportamenti e
rassicurazioni di M__________ e Mo__________”. Ha in seguito affermato che
“inspiegabilmente il Pretore non solo non si china sull’obbligo di tenere una
condotta improntata alla buona fede che regge i rapporti contrattuali, ma
nemmeno evidenzia la falsa dichiarazione rilasciata dal Mo__________ in sede
dibattimentale”, laddove quest’ultimo aveva “negato di aver ritirato
alcun atto relativo alla esecuzione fatta spiccare da AP 1” quando invece “proprio
il citato PE sembrerebbe essere stato notificato nelle mani del Mo__________
dalla Polizia deputata. Situazione che, oltre alle opportune sussunzioni di
legge, fa di per sé crollare qualsiasi credibilità del teste”. Ha poi
rilevato che “sia Mo__________ sia M__________ erano perfettamente a conoscenza
delle contestazioni avvenute tramite messaggi, telefonate, facebook, scritti”,
aggiungendo che “diversamente non poteva essere, ritenuto che le
contestazioni scritte del 16 rispettivamente 19 settembre 2014 riportavano le
firme di ricevuta”. Ed ha infine evidenziato che “il ritiro della merce
non era di competenza di AP 1 bensì della ditta fornitrice. Ritiro mai
richiesto da AO 1 e di conseguenza non effettuato per decisioni imputabili unicamente
a quest’ultima”.
8.2. La censura della
convenuta è chiaramente irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv.
1 CPC). La convenuta non si è in effetti assolutamente confrontata con le
argomentazioni rese dal Pretore (secondo cui - come detto - la tempestività
della notifica dei difetti non era stata provata né dai documenti versati agli
atti [doc. 1-4 inc. n. SO.2015.1518 rich.], non risultando che fossero stati
fatti reclami entro 24 ore dal ricevimento della merce contestata, né dalle
asserite telefonate intercorse tra __________ M__________ e O__________ __________,
quanto dichiarato da quest’ultima teste essendo stato contraddetto dalla
testimonianza di __________ M__________ e dall’interrogatorio di G__________ __________,
fermo restando poi che nemmeno risultava che la merce fosse stata restituita) e
non ha minimamente spiegato per quali motivi di fatto e di diritto le stesse
sarebbero errate e dovrebbero con ciò essere modificate (cfr. DTF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).
8.3. Ma, quand’anche, per
mera ipotesi, la censura non fosse stata irricevibile per le ragioni appena
esposte, la stessa sarebbe stata comunque destinata all’insuccesso, atteso che
le motivazioni addotte in questa sede dalla convenuta, nella misura in cui sono
risultate comprensibili, non erano in ogni caso tali da rimettere in
discussione la conclusione a cui era giunto il Pretore.
La convenuta ha
innanzitutto lamentato che il teste __________ Mo__________ avesse reso una
falsa testimonianza laddove, a p. 5 della sua deposizione, aveva “negato di
aver ritirato alcun atto relativo alla esecuzione fatta spiccare da AP 1” quando
invece “proprio il citato PE sembrerebbe essere stato notificato nelle mani
del Mo__________ dalla Polizia deputata”. La censura è irricevibile, per
carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto la convenuta non ha
indicato da quale risultanza istruttoria risulterebbe quest’ultima circostanza
(DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1). Essa sarebbe stata
comunque priva di rilevanza, atteso che il Pretore - come si è visto - non
aveva posto quella testimonianza alla base del suo giudizio.
La convenuta ha in seguito
preteso di aver comprovato la tempestiva notifica dei difetti “tramite la
documentazione agli atti (tramite il richiamo dell’inc. n. SO.2015.1518),
nonché tramite le varie e tempestive contestazioni telefoniche confermate dai
comportamenti e rassicurazioni di M__________ e Mo__________”: sennonché
essa non ha spiegato e dimostrato per quali ragioni a questi presunti
documenti, per altro neppure indicati (salvo forse per quanto riguardava gli scritti
del 16 e 19 settembre 2014 di cui al doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich. e
di cui si dirà al prossimo considerando), avrebbe dovuto essere riconosciuta
una valenza diversa da quella attribuita loro dal Pretore; e nemmeno ha
spiegato e dimostrato quali sarebbero state queste presunte contestazioni
telefoniche ed i comportamenti e le rassicurazioni fornite da __________ M__________
e da __________ Mo__________ che le avrebbero eventualmente confermate, per
quali motivi queste circostanze sarebbero state costitutive di una notifica
tempestiva dei difetti, rispettivamente ancora per quali ragioni il Pretore,
dopo aver rilevato che il contenuto delle asserite telefonate intercorse tra le
parti non aveva potuto essere accertato a seguito della contraddittorietà delle
versioni rese dalle persone sentite nel corso dell’istruttoria, avrebbe poi sbagliato
a non prenderle in considerazione.
Infine, contrariamente a
quanto preteso dalla convenuta, che per altro in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) neppure ha indicato quali fossero le
eventuali risultanze istruttorie a sostegno di quella sua tesi, nulla agli atti
ha permesso di confermare che “il ritiro della merce non era di competenza
di AP 1 bensì della ditta fornitrice. Ritiro mai richiesto da AO 1 e di
conseguenza non effettuato per decisioni imputabili unicamente a quest’ultima”.
8.4. Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che con giudizio di data odierna (inc. n.
12.2017.63), a cui si può senz’altro rinviare per analogia, questa Camera ha
respinto nella misura in cui era ricevibile l’identica censura della qui convenuta
che, nell’ambito di un’altra causa tra le parti (inc. n. OR.2015.160) e meglio
di quella volta ad ottenere il disconoscimento del debito di fr. 34'030.15
oltre interessi e spese di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano, aveva
parimenti contestato di non aver provato di aver notificato tempestivamente la
difettosità delle forniture in parola. In quella pronuncia, tra le altre cose,
era stato rammentato che la sottoscrizione “per presa visione e ricevuta”
da parte di __________ M__________ degli scritti del 16 e 19 settembre 2014 (doc.
2 inc. n. SO.2015.1518 rich.) non era tale da migliorare la posizione della qui
convenuta, dimostrando unicamente che la controparte era stata a quel momento
informata delle contestazioni da lei mosse.
9. Ne
discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui
è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 16'395.-,
seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 3 maggio
2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).