12.2017.63
Compravendita - garanzia per difetti - disconoscimento del debito
21 agosto 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.63
Lugano
21 agosto 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.160
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8
luglio 2015 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del
debito di fr. 34'030.15 oltre interessi e spese di cui al PE n. __________
dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 17 marzo 2017 ha respinto;
appellante l'attrice con appello 3 maggio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 9 luglio 2017 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra il 19 agosto e
il 29 settembre 2014 AO 1 ha fornito dei fiori freschi a AP 1 per un importo di
fr. 40'530.15 (doc. B1-L14), a fronte del quale le sono stati sinora versati solo
tre acconti per complessivi fr. 6'500.- (cfr. doc. M, O e P).
Sulla base di queste
circostanze, essa, dopo aver escusso il 20 marzo 2015 la controparte con il PE
n. __________ dell’UE di Lugano per fr. 34'030.15 oltre interessi al 5% dall’11
novembre 2014 (doc. Q), l’8 giugno 2015 (doc. 2), ha ottenuto dalla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta al PE.
2. Con petizione 8
luglio 2015 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, allo scopo di ottenere giusta l’art. 83 cpv. 2
LEF il disconoscimento del debito di fr. 34'030.15 oltre interessi e spese di
cui al PE. Essa, in estrema sintesi, ha sostenuto che le forniture di fiori erano
risultate difettose e che ciò, oltre ad azzerare ogni eventuale credito residuo
della controparte, le aveva pure causato un danno d’immagine nei confronti dei
suoi clienti di almeno fr. 40'000.-.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Con la decisione 17
marzo 2017 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese a carico dell’attrice,
tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 3’500.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che, pacifica l’esistenza e
l’entità delle forniture di fiori eseguite dalla convenuta ed oggetto della
procedura esecutiva, l’attrice, gravata dell’onere della prova, non avesse dimostrato
di aver notificato tempestivamente, secondo le condizioni previste
contrattualmente, la loro difettosità e fosse pertanto tenuta a pagarne il
saldo, tanto più che nemmeno il presunto danno d’immagine di fr. 40'000.- era
stato da lei provato.
4. Con l’appello 3
maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 9 luglio
2017, l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa
ha ribadito di aver senz’altro provato di aver notificato tempestivamente la
difettosità delle forniture.
5. Nella sua decisione
il Pretore ha evidenziato che l’attrice, a comprova della tempestività della
notifica dei difetti, aveva rilevato come la sua responsabile O__________ __________
avesse sempre informato telefonicamente e tramite messaggi via facebook (doc.
4) il dipendente della convenuta __________ M__________, deputato alla consegna
della merce, che i fiori forniti erano difettosi, come risultava poi dagli
scritti ricapitolativi del 16 e 19 settembre 2014 sottoscritti “per presa
visione e ricevuta” da quest’ultimo (doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich.).
Sennonché, a suo giudizio, lo scambio di messaggi di cui al doc. 4 non poteva
costituire la prova di una regolare e tempestiva notifica dei difetti dato che,
oltre a non riportare alcuna data, non faceva alcun riferimento ad una
contestazione della merce fornita dalla convenuta; e lo stesso valeva per le
asserite telefonate intercorse tra __________ M__________ e O__________ __________,
ritenuto che la dichiarazione resa da quest’ultima, a cui l’attrice si era
limitata a rinviare (conclusioni p. 4), risultava contraddetta dalla testimonianza
di __________ M__________ (p. 2), che aveva affermato che solo in un’occasione
l’attrice aveva mosso delle contestazioni a seguito delle quali la merce era
stata ritirata ed era stato allestito un bollettino di resa, circostanza questa
che era stata confermata anche dal teste __________ Mo__________ (p. 5),
dipendente della convenuta addetto anche lui alla consegna della merce, e
dall’amministratrice della stessa G__________ __________ sentita in sede di
interrogatorio (p. 10). Del resto, sempre a giudizio del primo giudice, l’attrice
pareva misconoscere che tutti i bollettini di consegna da lei sottoscritti
(doc. B1-L13) recavano in calce la clausola secondo cui “eventuali reclami devono
pervenire entro 24 ore dal ricevimento della merce con riconsegna della stessa.
La merce bonificata sarà esclusivamente quella restituita. Non saranno ammesse
restituzioni”, di modo che, anche volendo ammettere che con la
sottoscrizione dei succitati scritti del 16 e 19 settembre 2014 da parte di __________
M__________ la convenuta avesse potuto sapere delle contestazioni mosse
dall’attrice, le stesse risultavano irrimediabilmente tardive, ritenuto come la
prima consegna risaliva al mese di agosto 2014 (doc. B1).
5.1. Nel suo appello l’attrice
ha innanzitutto dichiarato, sul tema in discussione, che “invero AP 1
comprova tale tempestiva contestazione con la documentazione prodotta agli
atti, nonché con le contestazioni telefoniche confermate dai comportamenti e
rassicurazioni di M__________ e Mo__________”. Ha in seguito affermato che
“appare oltremodo grave dover prendere atto come il signor Mo__________ … in
sede dibattimentale abbia negato di aver ritirato alcun atto relativo alla
esecuzione fatta spiccare da AP 1” (testimonianza p. 5) e che “tuttavia
anche in questo frangente, inspiegabilmente il Pretore non solo non si china
sull’obbligo di tenere una condotta improntata alla buona fede che regge i
rapporti contrattuali, ma nemmeno evidenzia la falsa dichiarazione rilasciata
dal Mo__________ in sede dibattimentale”. Ha poi rilevato che “sia Mo__________
sia M__________ erano perfettamente a conoscenza delle contestazioni avvenute
tramite messaggi, telefonate, facebook, scritti”, aggiungendo che “diversamente
non poteva essere, ritenuto che le contestazioni scritte del 16 rispettivamente
19 settembre 2014 riportavano le firme di ricevuta”. Ed ha infine
evidenziato che “AP 1 ha comprovato la tempestività della notifica dei
difetti tramite la sua responsabile O__________ __________. Ella ha sempre
informato telefonicamente e tramite messaggi via facebook (doc. 4), poche ore
dopo la consegna, … __________ M__________ … che i fiori forniti erano
difettosi, come risulta poi dagli scritti ricapitolativi del 16 e 19 settembre
2014 sottoscritti per presa visione e ricevuta da quest’ultimo”, concludendo
che la “sottoscrizione di tali scritti, non contestata, sorpassa il tenore
dei bollettini di consegna prodotti agli atti da controparte e le condizioni generali
di fornitura, in quanto attesta chiaramente come le contestazioni fossero state
recepite come tempestive da AO 1”.
5.2. La censura
dell’attrice è chiaramente irricevibile per carenza di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC). L’attrice non si è in effetti assolutamente confrontata con le
argomentazioni rese dal Pretore (secondo cui - come detto - la tempestività
della notifica dei difetti non era stata provata né dallo scambio di messaggi
via facebook [doc. 4], che non riportava alcuna data e non faceva alcun
riferimento ad una contestazione della merce fornita dalla convenuta, né dalle
asserite telefonate intercorse tra __________ M__________ e O__________ __________,
quanto dichiarato da quest’ultima teste essendo stato contraddetto dalle
testimonianze di __________ M__________ e di __________ Mo__________ nonché
dall’interrogatorio di G__________ __________, fermo restando poi che la
sottoscrizione “per presa visione e ricevuta” da parte di __________ M__________
degli scritti del 16 e 19 settembre 2014 [doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich.]
dimostrava unicamente che la convenuta era stata a quel momento informata delle
contestazioni mosse dall’attrice) e non ha minimamente spiegato per quali
motivi di fatto e di diritto le stesse sarebbero errate e dovrebbero con ciò
essere modificate (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011
4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo
2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).
5.3. Ma, quand’anche, per
mera ipotesi, la censura non fosse stata irricevibile per le ragioni appena esposte,
la stessa sarebbe stata comunque destinata all’insuccesso, atteso che le
motivazioni addotte in questa sede dall’attrice, nella misura in cui sono risultate
comprensibili, non erano in ogni caso tali da rimettere in discussione la
conclusione a cui era giunto il Pretore.
L’attrice ha innanzitutto
lamentato che il teste __________ Mo__________ avesse reso una falsa
testimonianza laddove, a p. 5 della sua deposizione, aveva “negato di aver
ritirato alcun atto relativo alla esecuzione fatta spiccare da AP 1”.
Orbene, a parte che essa, in violazione del suo obbligo di motivazione (art.
311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha spiegato in questa sede da quali eventuali risultanze
istruttorie si potesse e dovesse concludere per la falsità di quella
dichiarazione (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1), si osserva
che il fatto di dover far astrazione da quella testimonianza, che in tal caso si
sarebbe imposto, non sarebbe comunque ancora stato tale da far ritenere errato
l’assunto, qui non censurato, con cui il Pretore aveva ritenuto che la versione
resa dalla teste O__________ __________ fosse stata contraddetta dalle
testimonianze di __________ M__________ e dall’interrogatorio di G__________ __________.
L’attrice ha in seguito preteso
di aver comprovato la tempestiva notifica dei difetti “tramite la sua
responsabile O__________ __________”, la quale aveva “sempre informato
telefonicamente e tramite messaggi via facebook (doc. 4), poche ore dopo la
consegna, … __________ M__________ … che i fiori forniti erano difettosi, come
risulta poi dagli scritti ricapitolativi del 16 e 19 settembre 2014
sottoscritti per presa visione e ricevuta da quest’ultimo”, rispettivamente
e più in generale di averlo fatto “con la documentazione prodotta agli atti,
nonché con le contestazioni telefoniche confermate dai comportamenti e
rassicurazioni di M__________ e Mo__________”: sennonché essa
non ha spiegato e dimostrato per quali ragioni a questi presunti documenti
(da individuarsi così nel doc. 4 e nel doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich.)
avrebbe dovuto essere riconosciuta una valenza diversa da quella attribuita
loro dal Pretore; e nemmeno ha spiegato e dimostrato quali sarebbero state queste
presunte contestazioni telefoniche riferite da O__________ __________ ed i
comportamenti e le rassicurazioni fornite da __________ M__________ e da __________
Mo__________ che le avrebbero eventualmente confermate, per quali motivi queste
circostanze sarebbero state costitutive di una notifica tempestiva dei difetti,
rispettivamente ancora per quali ragioni il Pretore, dopo aver rilevato che il
contenuto delle asserite telefonate intercorse tra le parti non aveva potuto
essere accertato a seguito della contraddittorietà delle versioni rese dalle
persone sentite nel corso dell’istruttoria, avrebbe poi sbagliato a non prenderle
in considerazione.
Infine, contrariamente
a quanto preteso dall’attrice, nulla ha permesso di confermare che la sottoscrizione
da parte di __________ M__________ degli scritti ricapitolativi del 16 e 19
settembre 2014 (doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich.) “sorpassa il tenore dei
bollettini di consegna prodotti agli atti da controparte e le condizioni generali
di fornitura, in quanto attesta chiaramente come le contestazioni fossero state
recepite come tempestive da AO 1”, la loro pacifica sottoscrizione “per
presa visione e ricevuta” dimostrando solo, come rilevato con pertinenza dal
giudice di prime cure, che la convenuta era stata a quel momento informata
delle contestazioni mosse dall’attrice e non che quelle contestazioni erano
state tempestive.
6. In questa sede
l’attrice non ha invece censurato l’assunto pretorile in merito alla pretesa
risarcitoria per asseriti danni conseguenti ai difetti, quantificata in almeno fr.
40'000.- e posta in compensazione al credito rivendicato dalla convenuta,
ritenuta dal primo giudice non fondata, oltre per non essere stata minimamente provata,
per il fatto che l’azione in risarcimento del danno poteva essere esercitata
solo se l’attrice avesse ossequiato il dovere di tempestivo avviso dei difetti,
ciò che - come detto - non era stato il caso. La questione non necessita
pertanto di essere ulteriormente riesaminata.
7. Ne
discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella limitata misura
in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr.
34'030.15, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 3 maggio
2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).