Lexipedia

Decisione

12.2017.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2018Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I. Non avendo

trovato un accordo con l’assicurazione in merito all’indennizzo, D__________,

previa rinuncia al tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 199 cpv. 1 CPC,

cui la controparte ha acconsentito, l’ha convenuta in giudizio con petizione 18

novembre 2014, chiedendo il pagamento di fr. 198'227.- complessivi oltre

interessi del 5% a partire dal 20 settembre 2012, e meglio fr. 189'998.- per il

veicolo, fr. 3'307.- per effetti personali danneggiati e fr. 4'922.- per gli

accessori supplementari (gomme e flange), sostenendo in particolare che il

sinistro doveva essere considerato una collisione con animale.

L. Con risposta 3 marzo 2015, la convenuta si è integralmente opposta alla

petizione, menzionando una serie di comportamenti dell’attore che

configurerebbero gli estremi dell’art. 40 LCA (frode nelle giustificazioni) e che

quindi escluderebbero qualsiasi prestazione assicurativa per il sinistro in

questione. Per ottenere un indennizzo maggiore a quanto a lui spettante,

l’attore avrebbe segnatamente fornito indicazioni inveritiere sul prezzo da lui

pagato per la vettura, avrebbe sottaciuto informazioni necessarie al calcolo

dell’indennizzo rispettivamente le avrebbe fornito un contratto simulato.

L’attore avrebbe altresì mentito in merito alla dinamica dell’incidente, in

quanto non vi sarebbe mai stata una collisione con un cervo.

M. Con la replica 17 aprile 2015, la duplica 2 giugno 2015 e le rispettive

conclusioni scritte, le parti hanno ulteriormente ribadito e sostanziato i

propri antitetici punti di vista, mentre con decisione 17 marzo 2017 il Pretore

ha parzialmente accolto la petizione, ritenendo dimostrata la collisione con

animale rispettivamente non dimostrata una frode nelle giustificazioni da parte

dell’attore, condannando conseguentemente la convenuta al pagamento di fr.

189'998.- oltre interessi del 5% dal 20 settembre 2012 per il danno totale

subito dalla Maserati, negando tuttavia il richiesto risarcimento per gli

effetti personali danneggiati, per le gomme e per le flange, e ponendo le spese

processuali integralmente a carico della convenuta, condannandola altresì a

versare all’attore fr. 16'000.- per ripetibili.

N. Con appello

3 maggio 2017 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato

nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 16 giugno 2017, D__________ si è

opposto integralmente all'appello, protestando spese e ripetibili di secondo

grado. Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto

necessario, nei considerandi in diritto che seguono.

Considerato

in diritto: 1. A norma dell’art. 308 cpv.

1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.

308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione

finale di prima istanza, ai sensi della citata norma, in una

controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio, che è stato impugnato entro il termine di trenta

giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).

Considerandi

2.

La vertenza ha quale oggetto la pretesa di indennizzo della parte

assicurata per l’incidente stradale del 20 settembre 2012 sulla base

dell’assicurazione casco conclusa con l’appellante, e le contestazioni di

quest’ultima relative alla mancata dimostrazione dei presupposti di un

indennizzo come pure al comportamento fraudolento della sua controparte.

Nei

litigi derivanti da contratto d'assicurazione e in applicazione dell'art. 8 CC,

l'onere della prova in merito all'esistenza del sinistro e delle circostanze in

cui esso si è verificato, nonché al verificarsi dell’evento assicurato e alle

sue conseguenze, incombe all'assicurato, mentre l'assicuratore deve provare i

fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale (ad

esempio perché il sinistro è stato cagionato da colpa, art. 14 LCA) oppure di

ritenersi non vincolato al contratto (ad esempio per frode nelle

giustificazioni, art. 40 LCA). Avente diritto e assicurazione hanno ognuno il

proprio onere probatorio: l'esistenza del sinistro, delle circostanze in cui

esso si è verificato e il verificarsi dell’evento assicurato, la cui prova

incombe all'avente diritto, non possono essere dedotti semplicemente dalla

mancanza di prove in merito all'esistenza di una circostanza che esclude la

copertura assicurativa (ad esempio la frode nelle giustificazioni), il cui

onere spetta all'assicurazione (DTF 130 III 321, consid. 3.1). Con riferimento

al verificarsi dell'evento assicurato, una prova rigorosa non può di regola

essere apportata. La giurisprudenza e la dottrina ammettono pertanto una

facilitazione della prova: il grado della prova richiesto all'avente diritto è

ridotto alla verosimiglianza preponderante. Quest'ultima, che non deve essere

confusa con la semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un

fatto si sia realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto

prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non deve

entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 130 III 321, consid. 3.2, 3.3).

Il Tribunale federale ha pure rilevato che l'art. 8 CC include anche il diritto

alla controprova dell'assicuratore: a quest'ultimo deve essere permesso di

apportare prove su circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione

fornita dall'avente diritto, in modo da impedire che tale versione sia

considerata come preponderantemente verosimile (DTF 130 III 321, consid. 3.4).

Anche per quanto attiene il grado della prova richiesto circa l'esistenza di

dichiarazioni fraudolente volte a indurre in errore l'assicuratore (art. 40

LCA) o di un sinistro cagionato per colpa dall'avente diritto (art. 14 LCA), il

cui onere spetta all'assicuratore, la giurisprudenza e la dottrina ritengono

giustificata una facilitazione della prova, riducendone il grado alla

verosimiglianza preponderate (DTF 4A_194/2016 dell'8 agosto 2016, consid. 3.1;

DTF 4A_432/2015 dell'8 febbraio 2016, consid. 2.2).

3.

In

concreto, l’appello contiene per buona parte un riassunto delle tesi e della

versione dei fatti della convenuta già addotte in prima sede ed è dunque privo

di confronti sufficientemente puntuali con la decisione impugnata, risultando piuttosto

caratterizzato da considerazioni di carattere soggettivo e di ordine

generale, ciò che è inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appello in esame viene

quindi esaminato nella misura in cui espone critiche circostanziate al giudizio

pretorile. In sostanza, l’appellante nega qualsivoglia obbligo di indennizzo, criticando

innanzitutto il Pretore per non avere ammesso un comportamento fraudolendo

dell’attore ai sensi dell’art. 40 LCA (sia in relazione alle informazioni da

lui fornite sul prezzo della vettura incidentata, sia in relazione alla

descrizione del sinistro), rispettivamente per aver concluso che l’attore aveva

adempiuto i propri obblighi informativi ai sensi dell’art. 39 LCA. Contesta

inoltre che l’attore abbia ossequiato l’onere probatorio a lui incombente per

la dimostrazione della dinamica del sinistro come pure del prezzo pagato per la

Maserati, il decorso degli interessi moratori e la ripartizione delle spese

giudiziarie. D’altra parte, la legittimazione attiva dell’attore

rispettivamente il fatto che egli, al momento del sinistro, fosse proprietario

della vettura incidentata, non sono più contestati in questa sede (cfr. pag. 5

appello). È opportuno analizzare innanzitutto la censura relativa alla frode

nelle giustificazioni (art. 40 LCA) rispettivamente al mancato ossequio dei

doveri di informazione previsti dall’art. 39 LCA, entrambe in relazione al

prezzo pagato per la vettura in questione (censure che giustificherebbero il

rifiuto della prestazione assicurativa), ritenuto che, qualora esse dovessero

essere ammesse, non vi sarebbe necessità di esaminare la dinamica del sinistro.

4.

Prezzo

d’acquisto della Maserati

4.1

Secondo le CGA,

l’indennizzo per danno totale del veicolo si calcola applicando una determinata

percentuale, a dipendenza degli anni di utilizzo del veicolo, al prezzo di catalogo

dello stesso oltre ai suoi accessori, ma non può superare il relativo prezzo di

acquisto/sostituzione (doc. A, art. 203.2).

4.2

L'art. 40 LCA prevede

che l'assicuratore non è vincolato dal contratto se l'assicurato o il suo

rappresentante, nell'intento di indurlo in errore, ha dichiarato in modo

inesatto o ha taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo

dell'assicuratore o se, nel medesimo intento, egli non ha fatto o

ha fatto tardivamente le comunicazioni che gli incombono ai sensi dell’art. 39

LCA. Dal profilo soggettivo occorre che il richiedente abbia avuto

l'intenzione di fornire indicazioni errate o incomplete allo scopo di trarne un

vantaggio economico (Nef, in: Honsell/Vogt/Schnyder, Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001,

n. 23 ad art. 40 LCA). In base a dottrina e giurisprudenza non è necessario che

il richiedente crei un vero e proprio inganno, ma è sufficiente che egli sia a

conoscenza del fatto che l'assicuratore si stia sbagliando e ne sfrutti

l'errore. Ciò non è il caso però quando l'assicurato ha fornito

informazioni errate o incomplete per sbaglio, distrazione o negligenza (Nef, op. cit., n. 23 ad art. 40; DTF 4A_382/2014 del 3 marzo 2015, consid. 5.1). Dal

profilo oggettivo, è invece necessario che la dissimulazione oppure la

dichiarazione inesatta dei fatti sia obbiettivamente idonea a influenzare

l’esistenza o la portata della prestazione assicurativa cosicché

l’assicuratore, in base a una corretta esposizione dei fatti, avrebbe potuto

rifiutarla o quantomeno limitarla (DTF 4A_680/2014 del 29 aprile 2015, consid. 4.3; DTF 4A_382/2014 del 3 marzo 2015, consid. 5.1; Nef, op. cit., n. 16 ad art. 40 VVG). L’onere della prova in

relazione a una frode nelle giustificazioni da parte dell’assicurato incombe all’assicurazione

(cfr. DTF 130 III 321, consid. 3.1).

4.3

L’art. 39 LCA prevede

che l’assicurato, su richiesta dell'assicuratore, debba fornirgli

ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le

circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze

di questo. Esclusa la frode, in caso di mancato ossequio al dovere di

informazione, la legge prevede un’unica conseguenza, e meglio la non

esigibilità (scadenza) del credito nei confronti dell’assicurazione (art. 41

LCA). Nel contratto può tuttavia essere prevista la perdita di tale credito, se

l’avente diritto non effettua le richieste comunicazioni entro un determinato

termine, previa diffida scritta con comminatoria delle conseguenze della mora

(art. 39 cpv. 2 cifra 2 LCA; cfr. anche Nef,

op. cit., n. 15 seg. ad art. 39 LCA).

4.4

L’appellante

rimprovera innanzitutto al Pretore di non avere considerato fraudolento il

fatto che l’attore abbia dapprima fornito all’assicurazione, per attestare il

prezzo della Maserati, la fattura di cui al doc. Q/5, intestata al fratello, L__________,

da cui risulterebbe un prezzo d’acquisto di fr. 226'410.95 (fr. 233'700 di

listino – fr. 7'289.05 di sconto), rispettivamente da cui risulterebbe che

l’importo di fr. 42'665.45 corrisponde a una “ripresa veicolo”, mentre

dal contratto d’acquisto successivamente trasmesso (doc. F/U) risulterebbe il

reale prezzo d’acquisto, pari a soli fr. 184'185.50, a fronte di uno “sconto”

di fr. 42'665.45 (pag. 3-4 appello). Detta censura è tuttavia irricevibile, in

quanto si limita a ripetere una tesi soggettiva senza confrontarsi con quanto

rilevato dal Pretore sulla base delle risultanze istruttorie (pag. 2 e 11 del

querelato giudizio), e meglio che l’importo di fr. 42'665.45 non costituisce un

vero e proprio sconto, bensì un risarcimento danni in favore di L__________ in

relazione a una fattispecie ben diversa, ovvero l’incendio, per un difetto di fabbricazione,

della sua precedente vettura Maserati (teste L__________, verbale di udienza

del 3 ottobre 2016, pag. 7-8, teste G__________, verbale di udienza del 23

maggio 2016, pag. 2, teste C__________, verbale di udienza del 23 maggio 2016,

pag. 4-5, doc. 9), riconosciutogli unitamente all’ulteriore importo di fr.

152'256.-, corrispondente al valore della summenzionata vettura andata

distrutta (cfr. consid. A), e dunque da non dedurre dal prezzo di listino per

determinare il prezzo di acquisto della Maserati, pari a fr. 226'410.95 (a tal

proposito, si osserva che il Pretore ha calcolato detto importo considerando

fr. 34'100.- di accessori, mentre l’indicazione di fr. 45'000.- di accessori di

cui al consid. C, pag. 3 della decisione, è una semplice svista altresì

contenuta nel doc. 15). La teste C__________, nel suo verbale di udienza del 23

maggio 2016 (pag. 4), ha del resto spiegato il motivo per cui il suddetto

importo, nella fattura di cui al doc. Q/5, è stato indicato quale “ripresa

veicolo”: “L’importo di fr. 42'000.- circa che compare nella fattura a pag.

2, era un contributo che la Maserati aveva riconosciuto a favore del signor __________

per un danno che lui aveva subito. Siccome il sistema di fatturazione non

permetteva di inserire come motivo della deduzione “bonus Maserati” o simili

locuzioni, è stata inserita la dicitura “ripresa veicolo”. Ciò non può

certamente costituire un comportamento fraudolento del qui attore, cui non era

nemmeno intestata la suddetta fattura, ritenuto abbondanzialmente che il doc.

Q/5 non era oggettivamente atto a trarre in inganno l’assicurazione: non solo

il suddetto importo di fr. 42'665.45.-, in effetti fatturato impropriamente,

non era in ogni caso determinante per il calcolo dell’indennizzo, ma nemmeno il

prezzo di acquisto pagato da L__________ lo era: come correttamente rilevato

dal Pretore (querelato giudizio, pag. 11, consid. 3), secondo le CGA di cui al

doc. A, l’indennizzo andava calcolato in base al prezzo di listino (e infatti

l’importo di fr. 189'998.-, determinato dal perito assicurativo quale valore

venale maggiorato, è stato calcolato sulla base del prezzo di listino di fr.

233'700.-, cfr. doc. E, pag. 15 e doc. 6), per poi essere eventualmente ridotto

a dipendenza del prezzo d’acquisto pagato dalla persona assicurata, ovvero D__________

Di transenna si evidenzia

che, secondo le CGA (doc. A, art. 203.2), il prezzo di acquisto è determinante

per il calcolo dell’indennizzo solo se inferiore a detto importo ma comunque

superiore al valore di sostituzione, osservato che, qualora fosse inferiore,

l’indennizzo va ridotto solo fino a tale valore (mai quantificato nella

presente causa).

4.5

Per quanto riguarda il

prezzo pagato dall’attore per la vettura in questione, l’appellante ritiene che

questi, contrariamente a quanto concluso dal Pretore, le abbia fornito un contratto

simulato. Il suddetto contratto, trasmesso alla convenuta in data 9 luglio 2013

(cfr. doc. 10 e doc. G) e indicante l’acquisto della vettura da parte di D__________, per il tramite della __________ Sagl per un

prezzo di fr. 210'000.- in data 5 maggio 2010, sarebbe simulato in quanto

recherebbe una data improbabile e un’errata indicazione dell’IVA,

rispettivamente in quanto l’attore non avrebbe mai dimostrato di avere

acquistato e pagato l’auto in questione.

4.5.1

Per quanto riguarda la

censura relativa alla data del suddetto documento, essa è palesemente

irricevibile in quanto priva di motivazione.

4.5.2

In merito alla contestazione

relativa all’IVA, si osserva che in effetti il doc. G, essendo datato 5 maggio

2010, avrebbe dovuto indicare il corretto tasso IVA vigente in quel periodo,

ovvero il 7.6% (cfr. doc. 11), invece dell’8% (tasso in vigore dal 1. gennaio

2011). La censura dell’appellante è tuttavia irricevibile nella misura in cui

non si confronta con quanto concluso dal Pretore nel querelato giudizio (pag.

3), e meglio che in base alle risultanze istruttorie la __________ Sagl ha effettivamente

conteggiato, nel proprio rendiconto IVA dal 1. luglio 2010 al 30 settembre 2010

(doc. Z), un importo di fr. 14'832.70, ovvero il 7.6% di fr. 195'167.30, per un

importo totale pari a fr. 210'000.- (cfr anche doc. 10 e doc.

rich. IIc), per cui l’indicazione nel doc. G di un tasso IVA dell’8 %

può essere considerata come una semplice svista. Peraltro, come pure già

rilevato dal Pretore (pag. 12 del querelato giudizio), il fatto che l’Amministrazione federale delle contribuzioni abbia negato il diritto

di __________ Sagl al recupero dell’IVA (doc. Z,

doc. richiamato IIc e verbale di udienza di M__________ del 23 novembre 2016,

pag. 2) è del tutto ininfluente nel caso di specie, e anzi conferma che il

prezzo complessivo per la vettura ammontava a fr. 210'000.-. Abbondanzialmente

si evidenzia che detto importo, anche dedotta l’IVA (cfr. doc. A, art. 203.2),

ammonterebbe a fr. 195'167.30, sarebbe pertanto superiore al valore venale

maggiorato calcolato dal perito, ovvero fr. 189'998.-, e non avrebbe pertanto

influito sulla quantificazione dell’indennizzo.

4.5.3

L’appellante ritiene che

non vi sarebbero agli atti né evidenze in merito al pagamento del prezzo della

vettura da parte dell’attore, né un contratto fra D__________ e __________ Sagl;

tuttavia, egli misconosce quanto appurato in sede istruttoria a suffragio della

pattuizione di cui al doc. G. In primo luogo, come correttamente rilevato dal Pretore

(pag. 2, consid. B, e pag. 12, consid. 3), dai documenti agli atti emerge

chiaramente che la __________ Sagl è essenzialmente controllata da D__________

(che detiene una quota di fr. 19'000.- su un capitale di fr. 20'000.-, ed è

unico gerente con diritto di firma individuale, doc. H), che essa, nella propria

contabilità, ha indicato l’acquisto della vettura tramite la concessione di un

credito in data 5 maggio 2010, per un importo di fr. 210'000.- (doc. T, doc. Z,

doc. 10, pag. 3, doc. richiamati IIa e IIb e meglio posizioni “1530 Veicoli” e

“2850 Privato”), ciò che corrisponde a quanto pattuito nel contratto di cui al

doc. G, e che essa ha segnalato all’Amministrazione federale delle

contribuzioni il suddetto acquisto e l’IVA relativa (doc. Z, doc. richiamato

IIc). Dette circostanze sono state suffragate dal teste M__________, che ha

confermato l’acquisto del veicolo da parte di D__________ per fr. 210'000.-, la

contabilizzazione di detto veicolo quale attivo della società tramite

concessione di un corrispondente credito correntista da parte dell’attore e la

successiva ripresa del veicolo da parte di D__________ con conseguente

cancellazione del suddetto credito, verosimilmente nel 2011 (cfr. verbale di

udienza del 23 novembre 2016, pag. 1-3). D’altra parte, le risultanze in

relazione all’effettivo versamento del prezzo pattuito da parte di D__________

in favore del fratello L__________ sono effettivamente poco chiare. L’attore,

tramite il proprio legale, aveva inizialmente fornito all’appellante un

estratto conto (doc. 10) che evidenziava tre versamenti da lui effettuati in

favore di una società denominata “__________ SA” (peraltro per un importo

complessivo maggiore a fr. 210'000.-), spiegando poi in corso di causa che “invece

di versare l’importo in questione su un conto personale del fratello L__________,

D__________ lo ha versato, in nome e per conto di L__________ direttamente a __________

SA per l’acquisto di un fondo” (replica 17 aprile 2015, pag. 13). In

seguito, nel suo verbale di udienza 23 novembre 2016 (pag. 2-3), M__________

dichiarava che “a L__________ D__________ ha pagato una parte del prezzo

d’acquisto, non ricordo più se in ragione di fr. 50'000.- o fr. 70'000.- e per

la rimanenza restava un credito di L__________ nei confronti del fratello. Non

mi ricordo poi come sia stato saldato questo debito, se mediante compensazione

con un credito di D__________ nei confronti di L__________ che già esisteva o

altrimenti in seguito. In ogni caso fra i due non vi è più questo debito”. Tuttavia,

nemmeno ciò è sufficiente per inficiare il doc. G, in quanto le citate

discrepanze non riguardano tanto la validità della relativa pattuizione, che ha

trovato riscontro nell’istruttoria, quanto piuttosto le modalità di pagamento

del prezzo di fr. 210'000.-, che i fratelli __________ potevano scegliere

liberamente in funzione dei loro rapporti di affari, e sono pertanto irrilevanti

a questo riguardo.

4.5.4

Da tutto ciò ne

consegue che l’appellante non ha dimostrato una simulazione del contratto di

cui al doc. G, e la relativa censura, nella misura in cui ricevibile, non può

essere accolta, stante la conferma del giudizio pretorile su questo aspetto.

4.6

L’appellante critica

altresì il Pretore per non aver ritenuto rilevante il fatto che, secondo il

teste S__________ D__________ avrebbe dichiarato in modo inveritiero di aver

pagato personalmente la fattura di cui al doc. Q/5. Ciò è stato contestato

dall’attore sia negli allegati di causa sia nel suo verbale di interrogatorio

del 3 ottobre 2016 (pag. 6). A tal riguardo si osserva che S__________ ha

dapprima fornito una dichiarazione testimoniale scritta (doc. 18) e in seguito

ha di nuovo dichiarato in sede di audizione testimoniale di avere annotato su

detta fattura la frase “fattura pagata da PA” (cfr. doc. 5), ovvero dalla

Parte Assicurata, D__________, in base a un’indicazione fornita da quest’ultimo

(verbale di udienza del 30 maggio 2016, pag. 5); in seguito, durante la

medesima audizione, egli ha tuttavia dichiarato: “Io non sono più sicuro

dopo tre anni se ho incontrato o no il signor D__________. Mi sono stati

consegnati dei documenti ma non so più dire se da lui personalmente o da

persone da lui incaricate” (verbale del 30 maggio 2016, pag. 5); è dunque

possibile che il teste si sia confuso sull’identità della persona che ha pagato

rispettivamente che ha dichiarato di avere pagato la fattura, ritenuto altresì

che D__________ e L__________ __________ sono fratelli gemelli e che in più

occasioni, nel corso dell’istruttoria, altri testi hanno sottolineato la propria

difficoltà nel distinguerli (teste C__________, verbale di udienza del 23

maggio 2016, pag. 4-5, teste G__________, verbale di udienza del 23 maggio

2016, pag. 2). In altre parole, non si può ritenere dimostrato, perlomeno con

verosimiglianza preponderante, che D__________ abbia mentito a tal riguardo, considerando

altresì che agli atti non figura alcun ulteriore elemento che possa comprovare

dichiarazioni false dell’attore. Sia come sia, a livello oggettivo, una tale

falsa dichiarazione non avrebbe influito sull’ammontare dell’indennizzo da

corrispondere, in quanto il valore venale maggiorato determinato dal perito è

inferiore sia al prezzo risultante dai doc. Q/5 e F/U, sia al prezzo risultante

dal doc. G.

4.7

L’appellante intravede

altresì una violazione dell’art. 39 LCA da parte dell’attore, in quanto egli

non avrebbe prodotto tempestivamente i documenti richiesti rispettivamente

avrebbe prodotto documenti diversi da quelli richiesti (appello, pag. 8). Detta

censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 CPC), in quanto non

si confronta con quanto esposto dal Pretore al consid. G (pag. 6) e al consid.

3.

(pag. 11-12). Secondo quanto appurato in sede istruttoria, le richieste

dell’assicurazione riguardavano infatti la fattura “dove fossero elencati

gli accessori del veicolo” (interrogatorio di D__________ verbale di

udienza del 3 ottobre 2016, pag. 3, cfr. anche doc. 5), rispettivamente,

secondo S__________, “la fattura” (verbale di udienza del 30 maggio 2016,

pag. 4) e in seguito “il contratto d’acquisto della Maserati” (doc. 8 e

doc. V, p. 3, interrogatorio di D__________ verbale di udienza del 3 ottobre

2016, pag. 4). Il fatto che l’attore abbia trasmesso dapprima la fattura doc.

Q/5 e in seguito il contratto di acquisto di suo fratello L__________ (doc.

F/U) non denota dunque un agire fraudolento da parte sua, siccome i dati ivi

contenuti (prezzo di listino della Maserati e relativi accessori) erano

effettivamente necessari per il calcolo dell’indennizzo, considerato altresì che

agli atti non si trovano richieste di informazione più dettagliate da parte

dell’assicurazione, se non nel momento in cui questa ha contestato i documenti

trasmessi dall’attore (doc. 4), cui è seguita, da parte di quest’ultimo, la

trasmissione del doc. G (cfr. doc. Z). La violazione degli obblighi di

informazione che possano giustificare un rifiuto della prestazione ai sensi dell’art.

39.

cpv. 2 cifra 2 LCA non risulta dunque dimostrata, e l’appellante nemmeno

allega l’esistenza di una diffida scritta destinata all’attore con la

comminatoria delle conseguenze della mora (cfr. consid. 5.2).

4.8

In sintesi, il fatto

che l’attore abbia inizialmente trasmesso all’assicurazione solo la fattura

doc. Q/5 rispettivamente in seguito il contratto doc. F/U, e solo in un secondo

momento il contratto doc. G, la circostanza che detti documenti indicassero in

maniera impropria e discordante la natura dell’importo di fr. 42'665.45 e che

il contratto doc. G contenesse un tasso IVA errato, come pure il mancato

chiarimento definitivo delle modalità di pagamento dei fr. 210'000.- dovuti al

fratello, costituiscono certamente circostanze poco chiare, tuttavia non ancora

sufficienti per ritenere una frode nei giustificativi, né dal profilo

soggettivo, né dal profilo oggettivo. Non sono altresì adempiuti i requisiti

posti dall’art. 39 cpv. 2 cifra 2 LCA per rifiutare la prestazione

assicurativa. Anche da questo punto di vista, la conclusione del Pretore merita

pertanto conferma.

5.

Dimostrazione del prezzo

d’acquisto

Giusta l’art. 203.2

delle CGA (doc. A), l’indennità in caso di danno totale, determinata in base al

prezzo di catalogo, può essere ridotta nel caso essa fosse superiore al prezzo

di acquisto, e meglio: “qualora l’indennità fosse superiore al prezzo pagato

per l’acquisto del veicolo, viene rimborsato soltanto il prezzo d’acquisto,

tuttavia almeno il valore di sostituzione”. Alla parte assicurata incombe

pertanto l’onere di informare, su richiesta, l’assicurazione circa il prezzo di

acquisto, mentre l’assicuratore deve dimostrare che detto prezzo giustifica una

riduzione dell’indennità calcolata sulla base del prezzo di catalogo,

rispettivamente che il prezzo d’acquisto dichiarato non corrisponde alla realtà

(cfr. consid. 3). A tal riguardo, si rileva che il prezzo di acquisto di fr. 210'000.-,

dichiarato dall’attore, ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie e

dev’essere dunque confermato. L’indennizzo assicurativo di fr. 189'998.-,

inferiore al prezzo d’acquisto accertato, non può per questo motivo essere

negato né ridotto, contrariamente a quanto sostiene l’appellante.

6.

Dinamica del sinistro

6.1

L'appellante

rimprovera al Pretore di avere applicato in modo errato le regole probatorie in

merito al verificarsi dell’evento assicurato, in particolare per avere ritenuto

dimostrata con verosimiglianza preponderante la dinamica del sinistro sostenuta

in causa dall’attore, che avrebbe del resto fornito informazioni inveritiere e

dunque fraudolente (art. 40 LCA). Rinviando alla giurisprudenza già riassunta

al consid. 3, si ribadisce che a D__________ incombeva di dimostrare il

verificarsi dell’evento assicurato e le sue conseguenze, mentre l’assicurazione

doveva dimostrare eventuali motivi di esclusione o riduzione della prestazione.

Secondo la dinamica dell’incidente fornita da D__________, il 20 settembre 2012

la Maserati, procedendo da __________ in direzione di __________, avrebbe

urtato contro un cervo balzato sulla strada dalla destra rispetto alla

direzione di marcia, per poi finire contro una parete rocciosa, subendo un danno

totale (cfr. consid. D). Nel caso concreto, l’appellante non contesta che un

sinistro sia effettivamente avvenuto (collisione dell’auto contro la roccia),

né il danno totale, bensì la collisione con il cervo. A tal proposito si

osserva che i periti assicurativi, nelle due ispezioni effettuate, non hanno

trovato alcuna traccia dell’urto con l’animale sulla vettura incidentata (cfr. doc.

BB, teste S__________ verbale di udienza del 30 maggio 2016, pag. 4, teste G__________,

verbale di udienza del 23 maggio 2016, pag. 2-3), né l’Ufficio della caccia e della

pesca ha costatato la morte o il ferimento di cervi nella zona in questione

(cfr. doc. richiamato I). In effetti, non vi è agli atti un solo elemento che

dimostri con verosimiglianza preponderane detta collisione. Non si può infatti concordare

con il Pretore quando questi afferma che “la macchina è completamente

distrutta sulla parte destra ma riporta anche dei segni sulla parte sinistra

(doc. L e FF), incompatibili con il solo impatto a destra con la roccia. Sicché

può ritenersi verosimile che abbia colpito, magari anche solo di striscio sulla

sinistra, un animale selvatico improvvisamente balzato sulla carreggiata”

(querelato giudizio, pag. 10 in fondo). La semplice verosimiglianza, infatti,

non basta a suffragare la versione dell’attore, considerando oltretutto che,

secondo le dichiarazioni di L__________ (doc. D), l’animale selvatico sarebbe

balzato sulla strada da destra rispetto alla direzione di marcia (ciò che

risulta consistente con le foto doc. CC e doc. 17, che evidenziano il pendio

boscoso sulla destra della carreggiata), per cui la presenza di eventuali segni

sul lato sinistro della macchina sarebbe inconcludente.

6.2

Se da una parte

l’attore non ha dimostrato la collisione con il cervo, d’altra parte nemmeno

l’appellante ha dimostrato, con verosimiglianza preponderante, che questi abbia

mentito a tal riguardo, comportandosi in modo fraudolento ai sensi dell’art. 40

LCA. In primis, il perito S__________ non ha potuto infatti escludere

questa versione dei fatti (doc. BB): “per quanto riguarda la dinamica del

sinistro sul veicolo non ho trovato tracce di peli di animali, ma non posso

escludere che prima della collisione con la roccia il veicolo abbia potuto

collidere con un animale”. Pure l’Ufficio della caccia e della pesca ha

evidenziato che l’assenza di una segnalazione non esclude che qualcuno possa

avere rinvenuto un cervo ferito o ucciso (doc. richiamato I). In secondo luogo,

l’incidente si è verificato di sera (21:15) in una zona boschiva (cfr. doc. 17,

doc. CC e doc. DD), per cui la presenza di selvatici e il loro attraversamento

della carreggiata non è da escludere, né sono emerse contraddizioni nella

versione dei fatti fornita dall’attore rispettivamente da suo fratello L__________

(doc. D, doc. 14, teste M__________, verbale di udienza del 30

maggio 2016, pag. 1-2). Non si può nemmeno escludere che un lieve

impatto con un cervo non abbia lasciato tracce sul veicolo, o che la sterzata

effettuata dall’attore abbia evitato l’impatto. Aggiungasi che un nuovo esame

della vettura non ha potuto avere luogo, in quanto l’assicurazione ha alienato

il relitto (cfr. teste G__________, verbale di udienza del 23 maggio 2016, pag.

3, teste S__________, verbale di udienza del 30 maggio 2016, pag. 5). In sostanza,

la collisione con il cervo non è dimostrata, ma nemmeno può essere considerata

una possibilità così remota da non entrare ragionevolmente in linea di conto,

per cui nemmeno può essere ritenuta una verosimiglianza di segno opposto,

ovvero che detto urto non sia mai avvenuto e che dunque l’attore abbia fornito

una versione inveritiera dei fatti. Del resto, la stessa appellante riconosce

che vi è una verosimiglianza, seppure semplice, che la collisione con l’animale

sia avvenuta (appello, pag. 9 in fondo). Pur ribadendo che l'esistenza del

sinistro non può essere dedotta semplicemente dalla mancanza di prove in merito

a una circostanza che esclude la copertura assicurativa, allo stesso modo il

fatto di non riuscire a dimostrare con verosimiglianza preponderante la propria

versione dei fatti ancora non dimostra una dichiarazione fraudolenta ai sensi

dell’art. 40 LCA, mentre nel caso concreto è pacifico che sia avvenuto un

sinistro (urto dell’auto contro la roccia) e un danno totale, che rientra nella

copertura assicurativa “collisione” (casco totale) sottoscritta dell’attore.

Aggiungasi che, in base alle CGA (doc. A, art. 202.3.1, doc. 15), la copertura

assicurativa per la collisione è garantita anche per i sinistri cagionati da

colpa grave (uniche eccezioni: influsso di alcol, droghe, medicamenti e dolo,

in ogni caso neppure allegati). Di transenna si sottolinea pure che, secondo

l’art. 14.3.2 delle CGA (doc. A), in caso di danni causati da animali, se non

si annuncia l’accaduto alla competente autorità per la stesura di un

protocollo, l’assicurazione risponde del danno secondo le regole della

collisione.

6.3

Ne discende che il

sopraggiungere di un evento assicurato è stato dimostrato. Al contrario, non è

stata dimostrata la collisione con un animale selvatico, ma nemmeno un

comportamento fraudolendo dell’attore (art. 40 LCA), per cui il sinistro

rientra nella copertura casco totale (collisione), soggetta a franchigia. Su questo punto l’appello va pertanto accolto e la decisione del

Pretore aggiunto riformata di conseguenza, mediante sottrazione della

franchigia (fr. 2'000.-) dall’importo riconosciuto all’attore.

7.

Risarcimento per gli

indumenti danneggiati

L’appellante

sostiene che il Pretore avrebbe dovuto respingere il risarcimento richiesto

dall’attore per gli effetti personali danneggiati non tanto per colpa grave del

medesimo, quanto piuttosto per frode ex art. 40 LCA. Questa censura è

palesemente irricevibile già per carente motivazione (art. 311 CPC), oltre che per

mancanza di un interesse degno di protezione siccome, avendo il Pretore

comunque deciso di rifiutare il risarcimento, seppure con argomenti diversi da

quelli invocati, detta censura non è atta a influenzare l’esito del giudizio di

seconda sede (DTF 5A_916/2016 del 7 luglio 2017, consid. 2.3; DTF 106 II 117,

consid. 1; Verda Chiocchetti in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 2, n. 56 ad Osservazioni preliminari agli art. 308-334).

8.

Interessi moratori

8.1

Il Pretore, nel

querelato giudizio, ha fatto decorrere gli interessi di mora dal 20 settembre

2012, giorno dell’incidente. Ciò è contestato dall’appellante, secondo cui gli

interessi al massimo decorrerebbero dalla crescita in giudicato della sentenza

pretorile, che ha chiarito gli elementi rilevanti per la quantificazione della

pretesa attorea.

8.2

Giusta l’art. 41 LCA,

il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro

settimane (termine di deliberazione) dopo che l'assicuratore abbia ricevuto le

informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa. Detto

momento deve essere determinato mediante interpretazione. Le informazioni di

regola vanno fornite dalla persona assicurata e riguardano il contratto di

assicurazione, l’evento assicurato e l’avente diritto alla prestazione,

ritenuto altresì che l’assicurazione, in ossequio al principio della buona

fede, non può rimanere passiva, bensì deve chiedere le necessarie infomazioni (Nef, op. cit., n. 4 ad art. 41; DTF

129.

III 510, consid. 3). Alla scadenza delle quattro settimane,

la prestazione diventa esigibile. La pretesa diventa invece immediatamente

esigibile, senza attendere la scadenza del suddetto termine, se

l’assicurazione, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie, contesta il suo

obbligo di prestazione (Nef, op.

cit., n. 16 ad art. 41). Per quanto concerne invece l’inizio della mora

dell’assicurazione, è applicabile il Codice delle obbligazioni (art. 100 LCA); una

prima opinione dottrinale ritiene che ciò avvenga automaticamente con l’esigibilità

della prestazione, in analogia all’art. 102 cpv. 2 CO. Siccome tuttavia il

giorno dell’adempimento, in ambito assicurativo, non è di regola pattuito fra

le parti né è determinato in anticipo, bensì dipende dalla scadenza da un termine

legale di deliberazione (art. 41 LCA) ed è il risultato di un’interpretazione, dottrina

dominante e Tribunale federale ritengono necessaria, in assenza di una diversa

pattuizione fra le parti, la costituzione in mora (Nef, op. cit., n. 20 ad art. 41; DTF 82 II 460,

consid. 2; DTF 88 II 111, consid. 6; DTF 64 II 294, consid. 2;

IICCA del 24 febbraio 2000, inc. 12.2000.5, consid. 3).

8.3

Nel caso

concreto l’attore ha dapprima fornito all’assicurazione la fattura doc. Q/5 e

il contratto doc. F/U, necessari per la determinazione del prezzo di listino

della vettura; i relativi danni hanno potuto essere verificati dai periti

assicurativi nel mese di ottobre 2012 (doc. E e doc. I), ma è solo in data 9

luglio 2013, dopo che l’assicurazione, il 6 maggio 2013, aveva espresso dei

dubbi in merito al prezzo della vettura e aveva rifiutato ogni prestazione

(doc. 4), che l’attore ha fornito alla medesima informazioni sui rapporti di

proprietà della Maserati e sul relativo prezzo di acquisto (doc. 10). Siccome

il rifiuto della prestazione, da parte dell’assicurazione, è avvenuto quando

ancora non disponeva di tutte le informazioni (doc. 4), esso non è atto a

determinare l’inizio dell’esigibilità, che pertanto non dovrebbe essere

subentrata prima dello scadere delle 4 settimane di deliberazione decorrenti dal

9.

luglio 2013 (ovvero il 6 agosto 2013). Tuttavia, detta questione può rimanere

irrisolta: non risultando dagli atti che l'attore abbia posto la

convenuta in mora per il pagamento dell’indennizzo (contenendo il doc. V solo

un accenno a non meglio precisati interessi di mora senza riferirsi tuttavia a

un determinato importo), gli interessi decorrono solo dal 18 novembre 2014,

data di inoltro della petizione. Anche su questo punto, la sentenza pretorile

deve pertanto essere riformata.

9.

Ripartizione delle spese

giudiziarie

9.1

Il Pretore, nel

querelato giudizio, ha posto le spese processuali (fr. 10'695.- complessivi)

integralmente a carico della convenuta, condannandola a versare all’attore fr.

16'000 di ripetibili. L’appellante contesta detta ripartizione, rilevando che

il Pretore non avrebbe tenuto conto di una parziale, seppur minima, soccombenza

avversa (fr. 3'307.- e fr. 4'922.-, per complessivi fr. 8'229.-, relativi al negato

risarcimento dei danni agli effetti personali, alle gomme e alle flange). L’appellante

ritiene altresì che nella ripartizione delle spese si dovrebbero considerare le

“dicotomiche allegazioni avverse” (appello, pag. 12 in fondo) dell’attore che

l’hanno costretta a contestare la sua pretesa.

9.2

Nella fissazione delle

ripetibili, il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in

appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se

gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa

applicabile (cfr. IICCA del 5 marzo 2018, inc. n. 12.2015.215, consid. 9.3). Nella

quantificazione delle ripetibili, il giudice deve far capo alle tariffe

cantonali (art. 105 cpv. 2 CPC, che rinvia all’art. 96 CPC), e poi ripartirle

in capo alle parti secondo i principi degli art. 106-109 CPC; giusta

l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte

soccombente. Detto principio non è però assoluto, prevedendo gli art. 107 e 108

CPC delle eccezioni allo stesso. In particolare, l’art. 107 CPC conferisce al

giudice un margine di apprezzamento in merito alla ripartizione delle spese,

che questi può decidere di ripartire secondo equità, quando il criterio di

ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e ingiusto. Questo

è in particolare il caso quando una parte aveva in buona fede motivo di agire

in giudizio, oppure circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione

secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. b e f CPC).

In particolare, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, il

giudice può decidere di discostarsi da una ripartizione matematica delle spese

per tenere conto del comportamento delle parti (DTF 139 III 33, consid.

4.

). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

questa latitudine di equità va intesa quale moderazione del principio di

soccombenza e, fatto salvo casi eccezionali, non deve avere per conseguenza di

svuotare detto principio del suo contenuto permettendo di fare completa

astrazione dall’esito del processo (cfr. DTF 139 III 358 consid 3; DTF

5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5).

9.3

Nel presente caso, visto

il parziale accoglimento dell’appello, la soccombenza dell’attore (fr. 8'229.-

+ fr. 2'000.- di franchigia, per complessivi fr. 10'229.-, più una decurtazione

degli interessi di mora, decorrenti non dal 20 settembre 2012, ma dal 18

novembre 2014, a fronte di un importo riconosciuto pari a fr. 187'998.-) non

può più essere considerata così minima da non pesare nella determinazione della

chiave di ripartizione. Oltretutto, in effetti, vi sono circostanze imputabili

all’attore che hanno contribuito alla poca chiarezza della fattispecie (cfr.

consid. 4.8), imponendo all’appellante una serie di contestazioni, con

conseguente aggravio della procedura istruttoria: trattasi in particolare dei

dubbi in merito al pagamento della fattura doc. Q/5 e ai rapporti di proprietà

sul veicolo in questione, delle incongruenze sulle modalità del pagamento del

prezzo di cui al doc. G e sulla relativa erronea indicazione dell’IVA, della

mancata dimostrazione di una collisione con un animale selvatico, e pure

dell’impropria fatturazione dell’importo di fr. 42'665.45, che non possono

essere certo imputati all’appellante. Dette circostanze hanno indubbiamente

generato una certa confusione ed erano atte a far sorgere all’appellante dei

dubbi sul proprio obbligo di prestazione. In considerazione di queste

circostanze, si giustifica di porre le spese per 1/4 a carico dell’attore, con

relativa parziale compensazione delle ripetibili. La decisione pretorile su

questo punto va pertanto altresì riformata.

10.

Le spese giudiziarie

di seconda sede, calcolate in base al valore qui ancora litigioso di fr. 189'998.-,

seguono la soccombenza, moderata in base al principio dell’equità sancito

dall’art. 107 CPC, per i medesimi motivi qui sopra esposti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106, 107 cpv. 1 lett. f CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello 3 maggio

2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 17

marzo 2017 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così

riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta. Di conseguenza, la AP 1, __________, è tenuta a versare a

D__________, __________, l’importo di fr. 187'998.-, oltre interessi al 5% dal

18 novembre 2014.

2. La tassa di

giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 695.- sono poste a carico dell’attore

per 1/4 e a carico della convenuta per 3/4, che rifonderà all’attore fr. 8’000.-

per ripetibili.

II. Le spese

processuali di fr. 8’000.- sono poste a carico dell’appellato per 1/4 e per 3/4

a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 3’000.- per

ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).