12.2017.64
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17 ottobre 2018Italiano39 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.64
Lugano
17 ottobre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Walser
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.43 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 18
novembre 2014 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l'attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 198'227.-
oltre interessi del
5% dal 20 settembre 2012;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione
integrale della
petizione e che il Pretore, con Decisione 17 marzo 2017, ha
parzialmente accolto,
condannando la convenuta al pagamento di fr. 189'998.-, oltre
interessi al 5% dal 20
settembre 2012, ponendo le spese processuali integralmente a carico
della convenuta,
con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 16'000.- a titolo
di ripetibili;
appellante la convenuta con appello 3 maggio 2017, con cui
chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la
petizione, protestando le
spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 16 giugno 2017 l’attrice postula la reiezione
del gravame, con
protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. In data 19 gennaio 2010 L__________
ha acquistato dalla __________ SA una Maserati GranTurismo
S (qui di seguito “la Maserati”). Dal contratto risultava un prezzo base
di fr. 199'600.- oltre a fr. 34'100.- di accessori. Da questo importo totale,
ammontante a fr. 233'700.-, venivano dedotti due “sconti” pari a fr.
42'665.45 rispettivamente fr. 7'289.05.-, per un totale netto di fr.
184'185.50, cui veniva dedotto un ulteriore importo di fr. 152'256.- “versato
da __________ SA per Quattroporte Bruciata” (doc. F/U), così che l’importo
finale da pagare risultava di fr. 31'929.50. In data 6 maggio 2010 veniva
emessa la relativa fattura di cui ai doc. Q/5, che invece, a giustificazione
della summenzionata deduzione di fr. 42'665.45, indicava la dicitura “ripresa
veicolo”.
B. Conformemente al contratto prodotto agli atti quale doc. G, in data 5
maggio 2010 L__________ ha venduto la vettura di cui trattasi al fratello gemello
D__________ “tramite la ditta __________” per un importo di fr.
210'000.- IVA compresa.
C. D__________ ha stipulato con Z__________ SA una polizza
assicurativa per la vettura in questione, comprendente in particolare anche la
collisione (casco totale), con copertura anche in caso di colpa grave e
franchigia di fr. 2'000.-, come pure la copertura casco parziale senza
franchigia, comprendente anche la collisione con animali (doc. 15), le cui
condizioni sono esposte nelle Condizioni generali di assicurazione (qui di
seguito “CGA”) di cui al doc. A.
D. Il 20 settembre 2012, verso le ore 21:15, L__________ si trovava alla
guida della vettura assicurata in località __________, in zona boschiva, e si
stava dirigendo verso __________, seguito in moto dal fratello D__________,
detentore della vettura, quando ha avuto un incidente. Secondo quanto da lui
dichiarato nel verbale di Polizia (doc. D), l’incidente sarebbe stato causato
da un cervo che, balzando in strada sulla destra, urtava contro la vettura e
costringeva il conducente a una brusca sterzata e al successivo impatto contro
la parete rocciosa.
E. Il 2 ottobre 2012, D__________ ha trasmesso a S__________, perito assicurativo,
la fattura d’acquisto del 6 maggio 2010 (doc. Q/5), indicante un prezzo di
listino di fr. 233'700.- complessivi e una deduzione di fr. 42'665.45 per una “ripresa
veicolo”, avvertendolo altresì di avere lasciato, nella vettura incidentata
stazionata presso il garage __________, “le gomme posteriori supplementari e
le flange del veicolo Maserati” del valore di fr. 4’922.- (doc. N). Nel
frattempo, trasmetteva all’assicurazione anche una lista degli oggetti danneggiati
durante il sinistro (doc. M).
F. Il
9 ottobre 2012, S__________ comunicava all’attore che il
veicolo
incidentato aveva subito un danno totale ammontante, in
base
al valore venale maggiorato dello stesso, a fr. 189'998.-
(ovvero
l’81.3% del prezzo di listino pari a fr. 233'700.-, cfr. doc.
6),
e gli chiedeva di sottoscrivere l’accordo di cessione del relitto,
ciò
che è avvenuto il 19 ottobre 2012 (doc. I, cfr. anche la
relazione
finale 25 ottobre 2012 -“Schlussbericht”- di cui al doc.
E).
In seguito, l’assicurazione proponeva all’attore un indennizzo
totale
di fr. 194'088.-, comprendente altresì i danni per gli effetti
personali
danneggiati a causa del sinistro, le fatture mediche e il
valore
di gomme e flange, ma con deduzione della franchigia di
fr.
2'000.- (collisione), in quanto non riteneva comprovato
l’urto
con un animale selvatico (doc. 7 e doc. 16), che avrebbe
giustificato
l’applicazione della copertura casco parziale e
dunque
l’esclusione della franchigia (art. 202.2 lett. e CGA, doc.
A).
Detta proposta di liquidazione non è stata accettata da
D__________,
che ha ribadito la collisione con animale
(interrogatorio
di D__________, verbale di udienza del 3 ottobre
2016,
pag. 4); una nuova ispezione del veicolo non ha potuto
tuttavia
avere luogo, in quanto il relitto della vettura incidentata
era
nel frattempo già stato venduto dall’assicurazione (cfr. teste
G__________,
verbale di udienza del 23 maggio 2016, pag.
3,
teste S__________, verbale di udienza del 3 maggio 2016, pag. 5).
G. In data 8 marzo 2013 G__________,
dipendente dell’assicurazione, chiedeva al garage __________ informazioni
aggiuntive sul veicolo oggetto della “ripresa” per fr. 42'665.45 risultante dal
doc. Q/5, apprendendo che in realtà non si trattava di una ripresa di veicolo,
bensì di un risarcimento in favore di L__________ per un precedente veicolo
Maserati andato distrutto (doc. 9, teste G__________, verbale di udienza del 23
maggio 2016, pag. 2, teste C__________, verbale di udienza del 23 maggio 2016,
pag. 4-5).
H.
In data 16 aprile 2013, su richiesta
dell’assicurazione, l’attore le trasmetteva “il contratto d’acquisto della
Maserati” stipulato fra L__________ e __________ SA (doc. V e doc. 8). In
tale documento, agli atti altresì quale doc. F/U, a differenza della fattura
inizialmente trasmessa (doc. Q/5) la deduzione di fr. 42'665.45 era
semplicemente designata quale “sconto”. In data 6 maggio 2013,
l’assicurazione negava qualsiasi indennizzo per il sinistro in questione e dichiarava
di recedere dal contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 40 LCA per
asserita frode nei giustificativi, e meglio in quanto D__________ le avrebbe
fornito una fattura più elevata rispetto al reale prezzo del veicolo (a suo
dire ammontante a soli fr. 184'185.50) allo scopo di ottenere un indennizzo più
elevato (doc. 4). In data 9 luglio 2013, tramite il proprio avvocato, D__________
forniva all’assicurazione fra l’altro anche il contratto di acquisto tra lui e
il fratello per un importo di fr. 210'000.- (doc. G e doc. 10).
Fatti
I. Non avendo
trovato un accordo con l’assicurazione in merito all’indennizzo, D__________,
previa rinuncia al tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 199 cpv. 1 CPC,
cui la controparte ha acconsentito, l’ha convenuta in giudizio con petizione 18
novembre 2014, chiedendo il pagamento di fr. 198'227.- complessivi oltre
interessi del 5% a partire dal 20 settembre 2012, e meglio fr. 189'998.- per il
veicolo, fr. 3'307.- per effetti personali danneggiati e fr. 4'922.- per gli
accessori supplementari (gomme e flange), sostenendo in particolare che il
sinistro doveva essere considerato una collisione con animale.
L. Con risposta 3 marzo 2015, la convenuta si è integralmente opposta alla
petizione, menzionando una serie di comportamenti dell’attore che
configurerebbero gli estremi dell’art. 40 LCA (frode nelle giustificazioni) e che
quindi escluderebbero qualsiasi prestazione assicurativa per il sinistro in
questione. Per ottenere un indennizzo maggiore a quanto a lui spettante,
l’attore avrebbe segnatamente fornito indicazioni inveritiere sul prezzo da lui
pagato per la vettura, avrebbe sottaciuto informazioni necessarie al calcolo
dell’indennizzo rispettivamente le avrebbe fornito un contratto simulato.
L’attore avrebbe altresì mentito in merito alla dinamica dell’incidente, in
quanto non vi sarebbe mai stata una collisione con un cervo.
M. Con la replica 17 aprile 2015, la duplica 2 giugno 2015 e le rispettive
conclusioni scritte, le parti hanno ulteriormente ribadito e sostanziato i
propri antitetici punti di vista, mentre con decisione 17 marzo 2017 il Pretore
ha parzialmente accolto la petizione, ritenendo dimostrata la collisione con
animale rispettivamente non dimostrata una frode nelle giustificazioni da parte
dell’attore, condannando conseguentemente la convenuta al pagamento di fr.
189'998.- oltre interessi del 5% dal 20 settembre 2012 per il danno totale
subito dalla Maserati, negando tuttavia il richiesto risarcimento per gli
effetti personali danneggiati, per le gomme e per le flange, e ponendo le spese
processuali integralmente a carico della convenuta, condannandola altresì a
versare all’attore fr. 16'000.- per ripetibili.
N. Con appello
3 maggio 2017 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 16 giugno 2017, D__________ si è
opposto integralmente all'appello, protestando spese e ripetibili di secondo
grado. Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto
necessario, nei considerandi in diritto che seguono.
Considerato
in diritto: 1. A norma dell’art. 308 cpv.
1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di
prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.
308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione
finale di prima istanza, ai sensi della citata norma, in una
controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio, che è stato impugnato entro il termine di trenta
giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).
Considerandi
2.
La vertenza ha quale oggetto la pretesa di indennizzo della parte
assicurata per l’incidente stradale del 20 settembre 2012 sulla base
dell’assicurazione casco conclusa con l’appellante, e le contestazioni di
quest’ultima relative alla mancata dimostrazione dei presupposti di un
indennizzo come pure al comportamento fraudolento della sua controparte.
Nei
litigi derivanti da contratto d'assicurazione e in applicazione dell'art. 8 CC,
l'onere della prova in merito all'esistenza del sinistro e delle circostanze in
cui esso si è verificato, nonché al verificarsi dell’evento assicurato e alle
sue conseguenze, incombe all'assicurato, mentre l'assicuratore deve provare i
fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale (ad
esempio perché il sinistro è stato cagionato da colpa, art. 14 LCA) oppure di
ritenersi non vincolato al contratto (ad esempio per frode nelle
giustificazioni, art. 40 LCA). Avente diritto e assicurazione hanno ognuno il
proprio onere probatorio: l'esistenza del sinistro, delle circostanze in cui
esso si è verificato e il verificarsi dell’evento assicurato, la cui prova
incombe all'avente diritto, non possono essere dedotti semplicemente dalla
mancanza di prove in merito all'esistenza di una circostanza che esclude la
copertura assicurativa (ad esempio la frode nelle giustificazioni), il cui
onere spetta all'assicurazione (DTF 130 III 321, consid. 3.1). Con riferimento
al verificarsi dell'evento assicurato, una prova rigorosa non può di regola
essere apportata. La giurisprudenza e la dottrina ammettono pertanto una
facilitazione della prova: il grado della prova richiesto all'avente diritto è
ridotto alla verosimiglianza preponderante. Quest'ultima, che non deve essere
confusa con la semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un
fatto si sia realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto
prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non deve
entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 130 III 321, consid. 3.2, 3.3).
Il Tribunale federale ha pure rilevato che l'art. 8 CC include anche il diritto
alla controprova dell'assicuratore: a quest'ultimo deve essere permesso di
apportare prove su circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione
fornita dall'avente diritto, in modo da impedire che tale versione sia
considerata come preponderantemente verosimile (DTF 130 III 321, consid. 3.4).
Anche per quanto attiene il grado della prova richiesto circa l'esistenza di
dichiarazioni fraudolente volte a indurre in errore l'assicuratore (art. 40
LCA) o di un sinistro cagionato per colpa dall'avente diritto (art. 14 LCA), il
cui onere spetta all'assicuratore, la giurisprudenza e la dottrina ritengono
giustificata una facilitazione della prova, riducendone il grado alla
verosimiglianza preponderate (DTF 4A_194/2016 dell'8 agosto 2016, consid. 3.1;
DTF 4A_432/2015 dell'8 febbraio 2016, consid. 2.2).
3.
In
concreto, l’appello contiene per buona parte un riassunto delle tesi e della
versione dei fatti della convenuta già addotte in prima sede ed è dunque privo
di confronti sufficientemente puntuali con la decisione impugnata, risultando piuttosto
caratterizzato da considerazioni di carattere soggettivo e di ordine
generale, ciò che è inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appello in esame viene
quindi esaminato nella misura in cui espone critiche circostanziate al giudizio
pretorile. In sostanza, l’appellante nega qualsivoglia obbligo di indennizzo, criticando
innanzitutto il Pretore per non avere ammesso un comportamento fraudolendo
dell’attore ai sensi dell’art. 40 LCA (sia in relazione alle informazioni da
lui fornite sul prezzo della vettura incidentata, sia in relazione alla
descrizione del sinistro), rispettivamente per aver concluso che l’attore aveva
adempiuto i propri obblighi informativi ai sensi dell’art. 39 LCA. Contesta
inoltre che l’attore abbia ossequiato l’onere probatorio a lui incombente per
la dimostrazione della dinamica del sinistro come pure del prezzo pagato per la
Maserati, il decorso degli interessi moratori e la ripartizione delle spese
giudiziarie. D’altra parte, la legittimazione attiva dell’attore
rispettivamente il fatto che egli, al momento del sinistro, fosse proprietario
della vettura incidentata, non sono più contestati in questa sede (cfr. pag. 5
appello). È opportuno analizzare innanzitutto la censura relativa alla frode
nelle giustificazioni (art. 40 LCA) rispettivamente al mancato ossequio dei
doveri di informazione previsti dall’art. 39 LCA, entrambe in relazione al
prezzo pagato per la vettura in questione (censure che giustificherebbero il
rifiuto della prestazione assicurativa), ritenuto che, qualora esse dovessero
essere ammesse, non vi sarebbe necessità di esaminare la dinamica del sinistro.
4.
Prezzo
d’acquisto della Maserati
4.1
Secondo le CGA,
l’indennizzo per danno totale del veicolo si calcola applicando una determinata
percentuale, a dipendenza degli anni di utilizzo del veicolo, al prezzo di catalogo
dello stesso oltre ai suoi accessori, ma non può superare il relativo prezzo di
acquisto/sostituzione (doc. A, art. 203.2).
4.2
L'art. 40 LCA prevede
che l'assicuratore non è vincolato dal contratto se l'assicurato o il suo
rappresentante, nell'intento di indurlo in errore, ha dichiarato in modo
inesatto o ha taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo
dell'assicuratore o se, nel medesimo intento, egli non ha fatto o
ha fatto tardivamente le comunicazioni che gli incombono ai sensi dell’art. 39
LCA. Dal profilo soggettivo occorre che il richiedente abbia avuto
l'intenzione di fornire indicazioni errate o incomplete allo scopo di trarne un
vantaggio economico (Nef, in: Honsell/Vogt/Schnyder, Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001,
n. 23 ad art. 40 LCA). In base a dottrina e giurisprudenza non è necessario che
il richiedente crei un vero e proprio inganno, ma è sufficiente che egli sia a
conoscenza del fatto che l'assicuratore si stia sbagliando e ne sfrutti
l'errore. Ciò non è il caso però quando l'assicurato ha fornito
informazioni errate o incomplete per sbaglio, distrazione o negligenza (Nef, op. cit., n. 23 ad art. 40; DTF 4A_382/2014 del 3 marzo 2015, consid. 5.1). Dal
profilo oggettivo, è invece necessario che la dissimulazione oppure la
dichiarazione inesatta dei fatti sia obbiettivamente idonea a influenzare
l’esistenza o la portata della prestazione assicurativa cosicché
l’assicuratore, in base a una corretta esposizione dei fatti, avrebbe potuto
rifiutarla o quantomeno limitarla (DTF 4A_680/2014 del 29 aprile 2015, consid. 4.3; DTF 4A_382/2014 del 3 marzo 2015, consid. 5.1; Nef, op. cit., n. 16 ad art. 40 VVG). L’onere della prova in
relazione a una frode nelle giustificazioni da parte dell’assicurato incombe all’assicurazione
(cfr. DTF 130 III 321, consid. 3.1).
4.3
L’art. 39 LCA prevede
che l’assicurato, su richiesta dell'assicuratore, debba fornirgli
ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le
circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze
di questo. Esclusa la frode, in caso di mancato ossequio al dovere di
informazione, la legge prevede un’unica conseguenza, e meglio la non
esigibilità (scadenza) del credito nei confronti dell’assicurazione (art. 41
LCA). Nel contratto può tuttavia essere prevista la perdita di tale credito, se
l’avente diritto non effettua le richieste comunicazioni entro un determinato
termine, previa diffida scritta con comminatoria delle conseguenze della mora
(art. 39 cpv. 2 cifra 2 LCA; cfr. anche Nef,
op. cit., n. 15 seg. ad art. 39 LCA).
4.4
L’appellante
rimprovera innanzitutto al Pretore di non avere considerato fraudolento il
fatto che l’attore abbia dapprima fornito all’assicurazione, per attestare il
prezzo della Maserati, la fattura di cui al doc. Q/5, intestata al fratello, L__________,
da cui risulterebbe un prezzo d’acquisto di fr. 226'410.95 (fr. 233'700 di
listino – fr. 7'289.05 di sconto), rispettivamente da cui risulterebbe che
l’importo di fr. 42'665.45 corrisponde a una “ripresa veicolo”, mentre
dal contratto d’acquisto successivamente trasmesso (doc. F/U) risulterebbe il
reale prezzo d’acquisto, pari a soli fr. 184'185.50, a fronte di uno “sconto”
di fr. 42'665.45 (pag. 3-4 appello). Detta censura è tuttavia irricevibile, in
quanto si limita a ripetere una tesi soggettiva senza confrontarsi con quanto
rilevato dal Pretore sulla base delle risultanze istruttorie (pag. 2 e 11 del
querelato giudizio), e meglio che l’importo di fr. 42'665.45 non costituisce un
vero e proprio sconto, bensì un risarcimento danni in favore di L__________ in
relazione a una fattispecie ben diversa, ovvero l’incendio, per un difetto di fabbricazione,
della sua precedente vettura Maserati (teste L__________, verbale di udienza
del 3 ottobre 2016, pag. 7-8, teste G__________, verbale di udienza del 23
maggio 2016, pag. 2, teste C__________, verbale di udienza del 23 maggio 2016,
pag. 4-5, doc. 9), riconosciutogli unitamente all’ulteriore importo di fr.
152'256.-, corrispondente al valore della summenzionata vettura andata
distrutta (cfr. consid. A), e dunque da non dedurre dal prezzo di listino per
determinare il prezzo di acquisto della Maserati, pari a fr. 226'410.95 (a tal
proposito, si osserva che il Pretore ha calcolato detto importo considerando
fr. 34'100.- di accessori, mentre l’indicazione di fr. 45'000.- di accessori di
cui al consid. C, pag. 3 della decisione, è una semplice svista altresì
contenuta nel doc. 15). La teste C__________, nel suo verbale di udienza del 23
maggio 2016 (pag. 4), ha del resto spiegato il motivo per cui il suddetto
importo, nella fattura di cui al doc. Q/5, è stato indicato quale “ripresa
veicolo”: “L’importo di fr. 42'000.- circa che compare nella fattura a pag.
2, era un contributo che la Maserati aveva riconosciuto a favore del signor __________
per un danno che lui aveva subito. Siccome il sistema di fatturazione non
permetteva di inserire come motivo della deduzione “bonus Maserati” o simili
locuzioni, è stata inserita la dicitura “ripresa veicolo”. Ciò non può
certamente costituire un comportamento fraudolento del qui attore, cui non era
nemmeno intestata la suddetta fattura, ritenuto abbondanzialmente che il doc.
Q/5 non era oggettivamente atto a trarre in inganno l’assicurazione: non solo
il suddetto importo di fr. 42'665.45.-, in effetti fatturato impropriamente,
non era in ogni caso determinante per il calcolo dell’indennizzo, ma nemmeno il
prezzo di acquisto pagato da L__________ lo era: come correttamente rilevato
dal Pretore (querelato giudizio, pag. 11, consid. 3), secondo le CGA di cui al
doc. A, l’indennizzo andava calcolato in base al prezzo di listino (e infatti
l’importo di fr. 189'998.-, determinato dal perito assicurativo quale valore
venale maggiorato, è stato calcolato sulla base del prezzo di listino di fr.
233'700.-, cfr. doc. E, pag. 15 e doc. 6), per poi essere eventualmente ridotto
a dipendenza del prezzo d’acquisto pagato dalla persona assicurata, ovvero D__________
Di transenna si evidenzia
che, secondo le CGA (doc. A, art. 203.2), il prezzo di acquisto è determinante
per il calcolo dell’indennizzo solo se inferiore a detto importo ma comunque
superiore al valore di sostituzione, osservato che, qualora fosse inferiore,
l’indennizzo va ridotto solo fino a tale valore (mai quantificato nella
presente causa).
4.5
Per quanto riguarda il
prezzo pagato dall’attore per la vettura in questione, l’appellante ritiene che
questi, contrariamente a quanto concluso dal Pretore, le abbia fornito un contratto
simulato. Il suddetto contratto, trasmesso alla convenuta in data 9 luglio 2013
(cfr. doc. 10 e doc. G) e indicante l’acquisto della vettura da parte di D__________, per il tramite della __________ Sagl per un
prezzo di fr. 210'000.- in data 5 maggio 2010, sarebbe simulato in quanto
recherebbe una data improbabile e un’errata indicazione dell’IVA,
rispettivamente in quanto l’attore non avrebbe mai dimostrato di avere
acquistato e pagato l’auto in questione.
4.5.1
Per quanto riguarda la
censura relativa alla data del suddetto documento, essa è palesemente
irricevibile in quanto priva di motivazione.
4.5.2
In merito alla contestazione
relativa all’IVA, si osserva che in effetti il doc. G, essendo datato 5 maggio
2010, avrebbe dovuto indicare il corretto tasso IVA vigente in quel periodo,
ovvero il 7.6% (cfr. doc. 11), invece dell’8% (tasso in vigore dal 1. gennaio
2011). La censura dell’appellante è tuttavia irricevibile nella misura in cui
non si confronta con quanto concluso dal Pretore nel querelato giudizio (pag.
3), e meglio che in base alle risultanze istruttorie la __________ Sagl ha effettivamente
conteggiato, nel proprio rendiconto IVA dal 1. luglio 2010 al 30 settembre 2010
(doc. Z), un importo di fr. 14'832.70, ovvero il 7.6% di fr. 195'167.30, per un
importo totale pari a fr. 210'000.- (cfr anche doc. 10 e doc.
rich. IIc), per cui l’indicazione nel doc. G di un tasso IVA dell’8 %
può essere considerata come una semplice svista. Peraltro, come pure già
rilevato dal Pretore (pag. 12 del querelato giudizio), il fatto che l’Amministrazione federale delle contribuzioni abbia negato il diritto
di __________ Sagl al recupero dell’IVA (doc. Z,
doc. richiamato IIc e verbale di udienza di M__________ del 23 novembre 2016,
pag. 2) è del tutto ininfluente nel caso di specie, e anzi conferma che il
prezzo complessivo per la vettura ammontava a fr. 210'000.-. Abbondanzialmente
si evidenzia che detto importo, anche dedotta l’IVA (cfr. doc. A, art. 203.2),
ammonterebbe a fr. 195'167.30, sarebbe pertanto superiore al valore venale
maggiorato calcolato dal perito, ovvero fr. 189'998.-, e non avrebbe pertanto
influito sulla quantificazione dell’indennizzo.
4.5.3
L’appellante ritiene che
non vi sarebbero agli atti né evidenze in merito al pagamento del prezzo della
vettura da parte dell’attore, né un contratto fra D__________ e __________ Sagl;
tuttavia, egli misconosce quanto appurato in sede istruttoria a suffragio della
pattuizione di cui al doc. G. In primo luogo, come correttamente rilevato dal Pretore
(pag. 2, consid. B, e pag. 12, consid. 3), dai documenti agli atti emerge
chiaramente che la __________ Sagl è essenzialmente controllata da D__________
(che detiene una quota di fr. 19'000.- su un capitale di fr. 20'000.-, ed è
unico gerente con diritto di firma individuale, doc. H), che essa, nella propria
contabilità, ha indicato l’acquisto della vettura tramite la concessione di un
credito in data 5 maggio 2010, per un importo di fr. 210'000.- (doc. T, doc. Z,
doc. 10, pag. 3, doc. richiamati IIa e IIb e meglio posizioni “1530 Veicoli” e
“2850 Privato”), ciò che corrisponde a quanto pattuito nel contratto di cui al
doc. G, e che essa ha segnalato all’Amministrazione federale delle
contribuzioni il suddetto acquisto e l’IVA relativa (doc. Z, doc. richiamato
IIc). Dette circostanze sono state suffragate dal teste M__________, che ha
confermato l’acquisto del veicolo da parte di D__________ per fr. 210'000.-, la
contabilizzazione di detto veicolo quale attivo della società tramite
concessione di un corrispondente credito correntista da parte dell’attore e la
successiva ripresa del veicolo da parte di D__________ con conseguente
cancellazione del suddetto credito, verosimilmente nel 2011 (cfr. verbale di
udienza del 23 novembre 2016, pag. 1-3). D’altra parte, le risultanze in
relazione all’effettivo versamento del prezzo pattuito da parte di D__________
in favore del fratello L__________ sono effettivamente poco chiare. L’attore,
tramite il proprio legale, aveva inizialmente fornito all’appellante un
estratto conto (doc. 10) che evidenziava tre versamenti da lui effettuati in
favore di una società denominata “__________ SA” (peraltro per un importo
complessivo maggiore a fr. 210'000.-), spiegando poi in corso di causa che “invece
di versare l’importo in questione su un conto personale del fratello L__________,
D__________ lo ha versato, in nome e per conto di L__________ direttamente a __________
SA per l’acquisto di un fondo” (replica 17 aprile 2015, pag. 13). In
seguito, nel suo verbale di udienza 23 novembre 2016 (pag. 2-3), M__________
dichiarava che “a L__________ D__________ ha pagato una parte del prezzo
d’acquisto, non ricordo più se in ragione di fr. 50'000.- o fr. 70'000.- e per
la rimanenza restava un credito di L__________ nei confronti del fratello. Non
mi ricordo poi come sia stato saldato questo debito, se mediante compensazione
con un credito di D__________ nei confronti di L__________ che già esisteva o
altrimenti in seguito. In ogni caso fra i due non vi è più questo debito”. Tuttavia,
nemmeno ciò è sufficiente per inficiare il doc. G, in quanto le citate
discrepanze non riguardano tanto la validità della relativa pattuizione, che ha
trovato riscontro nell’istruttoria, quanto piuttosto le modalità di pagamento
del prezzo di fr. 210'000.-, che i fratelli __________ potevano scegliere
liberamente in funzione dei loro rapporti di affari, e sono pertanto irrilevanti
a questo riguardo.
4.5.4
Da tutto ciò ne
consegue che l’appellante non ha dimostrato una simulazione del contratto di
cui al doc. G, e la relativa censura, nella misura in cui ricevibile, non può
essere accolta, stante la conferma del giudizio pretorile su questo aspetto.
4.6
L’appellante critica
altresì il Pretore per non aver ritenuto rilevante il fatto che, secondo il
teste S__________ D__________ avrebbe dichiarato in modo inveritiero di aver
pagato personalmente la fattura di cui al doc. Q/5. Ciò è stato contestato
dall’attore sia negli allegati di causa sia nel suo verbale di interrogatorio
del 3 ottobre 2016 (pag. 6). A tal riguardo si osserva che S__________ ha
dapprima fornito una dichiarazione testimoniale scritta (doc. 18) e in seguito
ha di nuovo dichiarato in sede di audizione testimoniale di avere annotato su
detta fattura la frase “fattura pagata da PA” (cfr. doc. 5), ovvero dalla
Parte Assicurata, D__________, in base a un’indicazione fornita da quest’ultimo
(verbale di udienza del 30 maggio 2016, pag. 5); in seguito, durante la
medesima audizione, egli ha tuttavia dichiarato: “Io non sono più sicuro
dopo tre anni se ho incontrato o no il signor D__________. Mi sono stati
consegnati dei documenti ma non so più dire se da lui personalmente o da
persone da lui incaricate” (verbale del 30 maggio 2016, pag. 5); è dunque
possibile che il teste si sia confuso sull’identità della persona che ha pagato
rispettivamente che ha dichiarato di avere pagato la fattura, ritenuto altresì
che D__________ e L__________ __________ sono fratelli gemelli e che in più
occasioni, nel corso dell’istruttoria, altri testi hanno sottolineato la propria
difficoltà nel distinguerli (teste C__________, verbale di udienza del 23
maggio 2016, pag. 4-5, teste G__________, verbale di udienza del 23 maggio
2016, pag. 2). In altre parole, non si può ritenere dimostrato, perlomeno con
verosimiglianza preponderante, che D__________ abbia mentito a tal riguardo, considerando
altresì che agli atti non figura alcun ulteriore elemento che possa comprovare
dichiarazioni false dell’attore. Sia come sia, a livello oggettivo, una tale
falsa dichiarazione non avrebbe influito sull’ammontare dell’indennizzo da
corrispondere, in quanto il valore venale maggiorato determinato dal perito è
inferiore sia al prezzo risultante dai doc. Q/5 e F/U, sia al prezzo risultante
dal doc. G.
4.7
L’appellante intravede
altresì una violazione dell’art. 39 LCA da parte dell’attore, in quanto egli
non avrebbe prodotto tempestivamente i documenti richiesti rispettivamente
avrebbe prodotto documenti diversi da quelli richiesti (appello, pag. 8). Detta
censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 CPC), in quanto non
si confronta con quanto esposto dal Pretore al consid. G (pag. 6) e al consid.
3.
(pag. 11-12). Secondo quanto appurato in sede istruttoria, le richieste
dell’assicurazione riguardavano infatti la fattura “dove fossero elencati
gli accessori del veicolo” (interrogatorio di D__________ verbale di
udienza del 3 ottobre 2016, pag. 3, cfr. anche doc. 5), rispettivamente,
secondo S__________, “la fattura” (verbale di udienza del 30 maggio 2016,
pag. 4) e in seguito “il contratto d’acquisto della Maserati” (doc. 8 e
doc. V, p. 3, interrogatorio di D__________ verbale di udienza del 3 ottobre
2016, pag. 4). Il fatto che l’attore abbia trasmesso dapprima la fattura doc.
Q/5 e in seguito il contratto di acquisto di suo fratello L__________ (doc.
F/U) non denota dunque un agire fraudolento da parte sua, siccome i dati ivi
contenuti (prezzo di listino della Maserati e relativi accessori) erano
effettivamente necessari per il calcolo dell’indennizzo, considerato altresì che
agli atti non si trovano richieste di informazione più dettagliate da parte
dell’assicurazione, se non nel momento in cui questa ha contestato i documenti
trasmessi dall’attore (doc. 4), cui è seguita, da parte di quest’ultimo, la
trasmissione del doc. G (cfr. doc. Z). La violazione degli obblighi di
informazione che possano giustificare un rifiuto della prestazione ai sensi dell’art.
39.
cpv. 2 cifra 2 LCA non risulta dunque dimostrata, e l’appellante nemmeno
allega l’esistenza di una diffida scritta destinata all’attore con la
comminatoria delle conseguenze della mora (cfr. consid. 5.2).
4.8
In sintesi, il fatto
che l’attore abbia inizialmente trasmesso all’assicurazione solo la fattura
doc. Q/5 rispettivamente in seguito il contratto doc. F/U, e solo in un secondo
momento il contratto doc. G, la circostanza che detti documenti indicassero in
maniera impropria e discordante la natura dell’importo di fr. 42'665.45 e che
il contratto doc. G contenesse un tasso IVA errato, come pure il mancato
chiarimento definitivo delle modalità di pagamento dei fr. 210'000.- dovuti al
fratello, costituiscono certamente circostanze poco chiare, tuttavia non ancora
sufficienti per ritenere una frode nei giustificativi, né dal profilo
soggettivo, né dal profilo oggettivo. Non sono altresì adempiuti i requisiti
posti dall’art. 39 cpv. 2 cifra 2 LCA per rifiutare la prestazione
assicurativa. Anche da questo punto di vista, la conclusione del Pretore merita
pertanto conferma.
5.
Dimostrazione del prezzo
d’acquisto
Giusta l’art. 203.2
delle CGA (doc. A), l’indennità in caso di danno totale, determinata in base al
prezzo di catalogo, può essere ridotta nel caso essa fosse superiore al prezzo
di acquisto, e meglio: “qualora l’indennità fosse superiore al prezzo pagato
per l’acquisto del veicolo, viene rimborsato soltanto il prezzo d’acquisto,
tuttavia almeno il valore di sostituzione”. Alla parte assicurata incombe
pertanto l’onere di informare, su richiesta, l’assicurazione circa il prezzo di
acquisto, mentre l’assicuratore deve dimostrare che detto prezzo giustifica una
riduzione dell’indennità calcolata sulla base del prezzo di catalogo,
rispettivamente che il prezzo d’acquisto dichiarato non corrisponde alla realtà
(cfr. consid. 3). A tal riguardo, si rileva che il prezzo di acquisto di fr. 210'000.-,
dichiarato dall’attore, ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie e
dev’essere dunque confermato. L’indennizzo assicurativo di fr. 189'998.-,
inferiore al prezzo d’acquisto accertato, non può per questo motivo essere
negato né ridotto, contrariamente a quanto sostiene l’appellante.
6.
Dinamica del sinistro
6.1
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere applicato in modo errato le regole probatorie in
merito al verificarsi dell’evento assicurato, in particolare per avere ritenuto
dimostrata con verosimiglianza preponderante la dinamica del sinistro sostenuta
in causa dall’attore, che avrebbe del resto fornito informazioni inveritiere e
dunque fraudolente (art. 40 LCA). Rinviando alla giurisprudenza già riassunta
al consid. 3, si ribadisce che a D__________ incombeva di dimostrare il
verificarsi dell’evento assicurato e le sue conseguenze, mentre l’assicurazione
doveva dimostrare eventuali motivi di esclusione o riduzione della prestazione.
Secondo la dinamica dell’incidente fornita da D__________, il 20 settembre 2012
la Maserati, procedendo da __________ in direzione di __________, avrebbe
urtato contro un cervo balzato sulla strada dalla destra rispetto alla
direzione di marcia, per poi finire contro una parete rocciosa, subendo un danno
totale (cfr. consid. D). Nel caso concreto, l’appellante non contesta che un
sinistro sia effettivamente avvenuto (collisione dell’auto contro la roccia),
né il danno totale, bensì la collisione con il cervo. A tal proposito si
osserva che i periti assicurativi, nelle due ispezioni effettuate, non hanno
trovato alcuna traccia dell’urto con l’animale sulla vettura incidentata (cfr. doc.
BB, teste S__________ verbale di udienza del 30 maggio 2016, pag. 4, teste G__________,
verbale di udienza del 23 maggio 2016, pag. 2-3), né l’Ufficio della caccia e della
pesca ha costatato la morte o il ferimento di cervi nella zona in questione
(cfr. doc. richiamato I). In effetti, non vi è agli atti un solo elemento che
dimostri con verosimiglianza preponderane detta collisione. Non si può infatti concordare
con il Pretore quando questi afferma che “la macchina è completamente
distrutta sulla parte destra ma riporta anche dei segni sulla parte sinistra
(doc. L e FF), incompatibili con il solo impatto a destra con la roccia. Sicché
può ritenersi verosimile che abbia colpito, magari anche solo di striscio sulla
sinistra, un animale selvatico improvvisamente balzato sulla carreggiata”
(querelato giudizio, pag. 10 in fondo). La semplice verosimiglianza, infatti,
non basta a suffragare la versione dell’attore, considerando oltretutto che,
secondo le dichiarazioni di L__________ (doc. D), l’animale selvatico sarebbe
balzato sulla strada da destra rispetto alla direzione di marcia (ciò che
risulta consistente con le foto doc. CC e doc. 17, che evidenziano il pendio
boscoso sulla destra della carreggiata), per cui la presenza di eventuali segni
sul lato sinistro della macchina sarebbe inconcludente.
6.2
Se da una parte
l’attore non ha dimostrato la collisione con il cervo, d’altra parte nemmeno
l’appellante ha dimostrato, con verosimiglianza preponderante, che questi abbia
mentito a tal riguardo, comportandosi in modo fraudolento ai sensi dell’art. 40
LCA. In primis, il perito S__________ non ha potuto infatti escludere
questa versione dei fatti (doc. BB): “per quanto riguarda la dinamica del
sinistro sul veicolo non ho trovato tracce di peli di animali, ma non posso
escludere che prima della collisione con la roccia il veicolo abbia potuto
collidere con un animale”. Pure l’Ufficio della caccia e della pesca ha
evidenziato che l’assenza di una segnalazione non esclude che qualcuno possa
avere rinvenuto un cervo ferito o ucciso (doc. richiamato I). In secondo luogo,
l’incidente si è verificato di sera (21:15) in una zona boschiva (cfr. doc. 17,
doc. CC e doc. DD), per cui la presenza di selvatici e il loro attraversamento
della carreggiata non è da escludere, né sono emerse contraddizioni nella
versione dei fatti fornita dall’attore rispettivamente da suo fratello L__________
(doc. D, doc. 14, teste M__________, verbale di udienza del 30
maggio 2016, pag. 1-2). Non si può nemmeno escludere che un lieve
impatto con un cervo non abbia lasciato tracce sul veicolo, o che la sterzata
effettuata dall’attore abbia evitato l’impatto. Aggiungasi che un nuovo esame
della vettura non ha potuto avere luogo, in quanto l’assicurazione ha alienato
il relitto (cfr. teste G__________, verbale di udienza del 23 maggio 2016, pag.
3, teste S__________, verbale di udienza del 30 maggio 2016, pag. 5). In sostanza,
la collisione con il cervo non è dimostrata, ma nemmeno può essere considerata
una possibilità così remota da non entrare ragionevolmente in linea di conto,
per cui nemmeno può essere ritenuta una verosimiglianza di segno opposto,
ovvero che detto urto non sia mai avvenuto e che dunque l’attore abbia fornito
una versione inveritiera dei fatti. Del resto, la stessa appellante riconosce
che vi è una verosimiglianza, seppure semplice, che la collisione con l’animale
sia avvenuta (appello, pag. 9 in fondo). Pur ribadendo che l'esistenza del
sinistro non può essere dedotta semplicemente dalla mancanza di prove in merito
a una circostanza che esclude la copertura assicurativa, allo stesso modo il
fatto di non riuscire a dimostrare con verosimiglianza preponderante la propria
versione dei fatti ancora non dimostra una dichiarazione fraudolenta ai sensi
dell’art. 40 LCA, mentre nel caso concreto è pacifico che sia avvenuto un
sinistro (urto dell’auto contro la roccia) e un danno totale, che rientra nella
copertura assicurativa “collisione” (casco totale) sottoscritta dell’attore.
Aggiungasi che, in base alle CGA (doc. A, art. 202.3.1, doc. 15), la copertura
assicurativa per la collisione è garantita anche per i sinistri cagionati da
colpa grave (uniche eccezioni: influsso di alcol, droghe, medicamenti e dolo,
in ogni caso neppure allegati). Di transenna si sottolinea pure che, secondo
l’art. 14.3.2 delle CGA (doc. A), in caso di danni causati da animali, se non
si annuncia l’accaduto alla competente autorità per la stesura di un
protocollo, l’assicurazione risponde del danno secondo le regole della
collisione.
6.3
Ne discende che il
sopraggiungere di un evento assicurato è stato dimostrato. Al contrario, non è
stata dimostrata la collisione con un animale selvatico, ma nemmeno un
comportamento fraudolendo dell’attore (art. 40 LCA), per cui il sinistro
rientra nella copertura casco totale (collisione), soggetta a franchigia. Su questo punto l’appello va pertanto accolto e la decisione del
Pretore aggiunto riformata di conseguenza, mediante sottrazione della
franchigia (fr. 2'000.-) dall’importo riconosciuto all’attore.
7.
Risarcimento per gli
indumenti danneggiati
L’appellante
sostiene che il Pretore avrebbe dovuto respingere il risarcimento richiesto
dall’attore per gli effetti personali danneggiati non tanto per colpa grave del
medesimo, quanto piuttosto per frode ex art. 40 LCA. Questa censura è
palesemente irricevibile già per carente motivazione (art. 311 CPC), oltre che per
mancanza di un interesse degno di protezione siccome, avendo il Pretore
comunque deciso di rifiutare il risarcimento, seppure con argomenti diversi da
quelli invocati, detta censura non è atta a influenzare l’esito del giudizio di
seconda sede (DTF 5A_916/2016 del 7 luglio 2017, consid. 2.3; DTF 106 II 117,
consid. 1; Verda Chiocchetti in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 2, n. 56 ad Osservazioni preliminari agli art. 308-334).
8.
Interessi moratori
8.1
Il Pretore, nel
querelato giudizio, ha fatto decorrere gli interessi di mora dal 20 settembre
2012, giorno dell’incidente. Ciò è contestato dall’appellante, secondo cui gli
interessi al massimo decorrerebbero dalla crescita in giudicato della sentenza
pretorile, che ha chiarito gli elementi rilevanti per la quantificazione della
pretesa attorea.
8.2
Giusta l’art. 41 LCA,
il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro
settimane (termine di deliberazione) dopo che l'assicuratore abbia ricevuto le
informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa. Detto
momento deve essere determinato mediante interpretazione. Le informazioni di
regola vanno fornite dalla persona assicurata e riguardano il contratto di
assicurazione, l’evento assicurato e l’avente diritto alla prestazione,
ritenuto altresì che l’assicurazione, in ossequio al principio della buona
fede, non può rimanere passiva, bensì deve chiedere le necessarie infomazioni (Nef, op. cit., n. 4 ad art. 41; DTF
129.
III 510, consid. 3). Alla scadenza delle quattro settimane,
la prestazione diventa esigibile. La pretesa diventa invece immediatamente
esigibile, senza attendere la scadenza del suddetto termine, se
l’assicurazione, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie, contesta il suo
obbligo di prestazione (Nef, op.
cit., n. 16 ad art. 41). Per quanto concerne invece l’inizio della mora
dell’assicurazione, è applicabile il Codice delle obbligazioni (art. 100 LCA); una
prima opinione dottrinale ritiene che ciò avvenga automaticamente con l’esigibilità
della prestazione, in analogia all’art. 102 cpv. 2 CO. Siccome tuttavia il
giorno dell’adempimento, in ambito assicurativo, non è di regola pattuito fra
le parti né è determinato in anticipo, bensì dipende dalla scadenza da un termine
legale di deliberazione (art. 41 LCA) ed è il risultato di un’interpretazione, dottrina
dominante e Tribunale federale ritengono necessaria, in assenza di una diversa
pattuizione fra le parti, la costituzione in mora (Nef, op. cit., n. 20 ad art. 41; DTF 82 II 460,
consid. 2; DTF 88 II 111, consid. 6; DTF 64 II 294, consid. 2;
IICCA del 24 febbraio 2000, inc. 12.2000.5, consid. 3).
8.3
Nel caso
concreto l’attore ha dapprima fornito all’assicurazione la fattura doc. Q/5 e
il contratto doc. F/U, necessari per la determinazione del prezzo di listino
della vettura; i relativi danni hanno potuto essere verificati dai periti
assicurativi nel mese di ottobre 2012 (doc. E e doc. I), ma è solo in data 9
luglio 2013, dopo che l’assicurazione, il 6 maggio 2013, aveva espresso dei
dubbi in merito al prezzo della vettura e aveva rifiutato ogni prestazione
(doc. 4), che l’attore ha fornito alla medesima informazioni sui rapporti di
proprietà della Maserati e sul relativo prezzo di acquisto (doc. 10). Siccome
il rifiuto della prestazione, da parte dell’assicurazione, è avvenuto quando
ancora non disponeva di tutte le informazioni (doc. 4), esso non è atto a
determinare l’inizio dell’esigibilità, che pertanto non dovrebbe essere
subentrata prima dello scadere delle 4 settimane di deliberazione decorrenti dal
9.
luglio 2013 (ovvero il 6 agosto 2013). Tuttavia, detta questione può rimanere
irrisolta: non risultando dagli atti che l'attore abbia posto la
convenuta in mora per il pagamento dell’indennizzo (contenendo il doc. V solo
un accenno a non meglio precisati interessi di mora senza riferirsi tuttavia a
un determinato importo), gli interessi decorrono solo dal 18 novembre 2014,
data di inoltro della petizione. Anche su questo punto, la sentenza pretorile
deve pertanto essere riformata.
9.
Ripartizione delle spese
giudiziarie
9.1
Il Pretore, nel
querelato giudizio, ha posto le spese processuali (fr. 10'695.- complessivi)
integralmente a carico della convenuta, condannandola a versare all’attore fr.
16'000 di ripetibili. L’appellante contesta detta ripartizione, rilevando che
il Pretore non avrebbe tenuto conto di una parziale, seppur minima, soccombenza
avversa (fr. 3'307.- e fr. 4'922.-, per complessivi fr. 8'229.-, relativi al negato
risarcimento dei danni agli effetti personali, alle gomme e alle flange). L’appellante
ritiene altresì che nella ripartizione delle spese si dovrebbero considerare le
“dicotomiche allegazioni avverse” (appello, pag. 12 in fondo) dell’attore che
l’hanno costretta a contestare la sua pretesa.
9.2
Nella fissazione delle
ripetibili, il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in
appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se
gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa
applicabile (cfr. IICCA del 5 marzo 2018, inc. n. 12.2015.215, consid. 9.3). Nella
quantificazione delle ripetibili, il giudice deve far capo alle tariffe
cantonali (art. 105 cpv. 2 CPC, che rinvia all’art. 96 CPC), e poi ripartirle
in capo alle parti secondo i principi degli art. 106-109 CPC; giusta
l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte
soccombente. Detto principio non è però assoluto, prevedendo gli art. 107 e 108
CPC delle eccezioni allo stesso. In particolare, l’art. 107 CPC conferisce al
giudice un margine di apprezzamento in merito alla ripartizione delle spese,
che questi può decidere di ripartire secondo equità, quando il criterio di
ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e ingiusto. Questo
è in particolare il caso quando una parte aveva in buona fede motivo di agire
in giudizio, oppure circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione
secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. b e f CPC).
In particolare, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, il
giudice può decidere di discostarsi da una ripartizione matematica delle spese
per tenere conto del comportamento delle parti (DTF 139 III 33, consid.
4.
). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
questa latitudine di equità va intesa quale moderazione del principio di
soccombenza e, fatto salvo casi eccezionali, non deve avere per conseguenza di
svuotare detto principio del suo contenuto permettendo di fare completa
astrazione dall’esito del processo (cfr. DTF 139 III 358 consid 3; DTF
5A_657/2015 del 14 marzo 2017 consid. 4.2.5).
9.3
Nel presente caso, visto
il parziale accoglimento dell’appello, la soccombenza dell’attore (fr. 8'229.-
+ fr. 2'000.- di franchigia, per complessivi fr. 10'229.-, più una decurtazione
degli interessi di mora, decorrenti non dal 20 settembre 2012, ma dal 18
novembre 2014, a fronte di un importo riconosciuto pari a fr. 187'998.-) non
può più essere considerata così minima da non pesare nella determinazione della
chiave di ripartizione. Oltretutto, in effetti, vi sono circostanze imputabili
all’attore che hanno contribuito alla poca chiarezza della fattispecie (cfr.
consid. 4.8), imponendo all’appellante una serie di contestazioni, con
conseguente aggravio della procedura istruttoria: trattasi in particolare dei
dubbi in merito al pagamento della fattura doc. Q/5 e ai rapporti di proprietà
sul veicolo in questione, delle incongruenze sulle modalità del pagamento del
prezzo di cui al doc. G e sulla relativa erronea indicazione dell’IVA, della
mancata dimostrazione di una collisione con un animale selvatico, e pure
dell’impropria fatturazione dell’importo di fr. 42'665.45, che non possono
essere certo imputati all’appellante. Dette circostanze hanno indubbiamente
generato una certa confusione ed erano atte a far sorgere all’appellante dei
dubbi sul proprio obbligo di prestazione. In considerazione di queste
circostanze, si giustifica di porre le spese per 1/4 a carico dell’attore, con
relativa parziale compensazione delle ripetibili. La decisione pretorile su
questo punto va pertanto altresì riformata.
10.
Le spese giudiziarie
di seconda sede, calcolate in base al valore qui ancora litigioso di fr. 189'998.-,
seguono la soccombenza, moderata in base al principio dell’equità sancito
dall’art. 107 CPC, per i medesimi motivi qui sopra esposti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106, 107 cpv. 1 lett. f CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 3 maggio
2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 17
marzo 2017 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna è così
riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta. Di conseguenza, la AP 1, __________, è tenuta a versare a
D__________, __________, l’importo di fr. 187'998.-, oltre interessi al 5% dal
18 novembre 2014.
2. La tassa di
giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 695.- sono poste a carico dell’attore
per 1/4 e a carico della convenuta per 3/4, che rifonderà all’attore fr. 8’000.-
per ripetibili.
II. Le spese
processuali di fr. 8’000.- sono poste a carico dell’appellato per 1/4 e per 3/4
a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 3’000.- per
ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).