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Decisione

12.2017.65

Società inglese - carenza di capacità di essere parte - appello

30 gennaio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2017.65

Lugano

30 gennaio 2018/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.170

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21

luglio 2015 da

AP

1

rappr. da RA 1

contro

AO

1

rappr. da RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di € 57'250.- oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2015;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 16 marzo

2017 ha dichiarato inammissibile per carenza di capacità di essere parte

dell’attrice;

appellante l'attrice con appello 4 maggio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio in via principale nel senso di ammettere la sua capacità di essere

parte con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la continuazione della

causa e in via subordinata nel senso di assegnarle un termine di 90 giorni per

chiarire la propria capacità di essere parte con rinvio dell’incarto al Pretore

aggiunto per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 9 giugno 2017 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con petizione 21 luglio 2015 la società inglese AP 1, al beneficio della

necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio la società

svizzera AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per

ottenerne la condanna al pagamento di € 57'250.- oltre interessi al 5% dal 26

maggio 2015 a titolo di risarcimento del danno contrattuale (e meglio per la

tardiva presentazione dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo di € 48'800.-

oltre interessi e spese inoltratole nel gennaio 2012 dalla ditta italiana B__________

__________); la convenuta si è integralmente opposta alla petizione;

che

con scritto 30 agosto 2016 la convenuta ha segnalato come il 19 aprile 2016 l’attrice,

a seguito della sua radiazione dal registro delle società (risultante dalla

consultazione del sito https://b,

di cui ha prodotto un estratto), avesse perso la sua personalità giuridica e la

sua capacità di essere parte, ed ha pertanto chiesto di stralciare la causa dai

ruoli; con osservazioni 3 ottobre 2016 l’attrice, ammesso ma non concesso che

la sua radiazione dal registro delle società fosse vera, dopo aver rilevato che

la stessa era imputabile alla malafede della controparte oppure ad un malinteso

o ad un problema amministrativo, ha postulato, in applicazione analogica

dell’art. 67 CPC, l’assegnazione di un termine per ottenere la sua reinscrizione;

con scritto 16 novembre 2016 la convenuta ha ribadito le sue richieste,

rilevando come la radiazione della controparte fosse stata comprovata pure dal

“Current Appointments Report for: AP 1 __________” debitamente legalizzato

(prodotto in originale); con osservazioni 6 dicembre 2016 l’attrice, dopo aver

auspicato la sospensione della causa in attesa della definizione della causa frattanto

inoltrata dal suo detentore economico G__________ __________ nei confronti

della convenuta (inc. n. CA.2016.417/418), ha ribadito la sua richiesta di

assegnazione di un termine per la sua reinscrizione; con ulteriore scritto 16

Considerandi

dicembre 2016 la convenuta ha nuovamente ribadito le sue richieste, versando

agli atti il “Certificate of Dissolution” debitamente legalizzato (prodotto in

originale);

che

con disposizione ordinatoria 22 dicembre 2016 il Pretore aggiunto ha disposto

che il procedimento fosse limitato all’accertamento del presupposto processuale

della capacità di essere parte dell’attrice ed ha citato le parti all’udienza

del 31 gennaio 2017, respingendo nel contempo la domanda di sospensione della

causa;

che

in occasione dell’udienza del 31 gennaio 2017 le parti si sono riconfermate

nelle loro precedenti domande;

che

con la decisione 16 marzo 2017 qui impugnata il Pretore aggiunto ha dichiarato

inammissibile la petizione per carenza di capacità di essere parte dell’attrice

ed ha posto le spese processuali di complessivi fr. 3'000.- a carico della

stessa, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili:

egli ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie la capacità di essere parte

dell’attrice, presupposto processuale giusta l’art. 59 cpv. 2 lett. c CPC,

fosse stata seriamente messa in dubbio dalla documentazione presentata dalla

convenuta il 16 novembre e il 16 dicembre 2016 e che ciononostante l’attrice,

gravata del relativo onere della prova, non avesse fornito alcuna prova a

suffragio della sua sussistenza, ciò che impediva al giudice di entrare nel

merito dell’azione (art. 59 cpv. 1 CPC);

che

con l’appello 4 maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta

9.

giugno 2017, l’attrice, ritenendo che la menzione “this certificate

records the result of a search of the information registered by the Registrar.

This information derives from filings accepted in good faith without

verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the

information on the register is accurate or complete” apposta sul

“Certificate of Dissolution” versato agli atti dalla controparte fosse tale da

limitare o da far venir meno l’affidabilità di quell’attestazione, ha chiesto in

via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di ammettere la sua

capacità di essere parte con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore

aggiunto per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi; in via subordinata, ribadito che la perdita della sua

capacità di essere parte, se effettivamente avvenuta, era riconducibile alla

malafede della controparte o comunque ad un malinteso o ad un problema amministrativo

a cui il suo detentore economico stava nel frattempo cercando di porre rimedio,

ha chiesto di modificare la decisione pretorile nel senso di assegnarle un

termine di 90 giorni per chiarire la propria capacità di essere parte sempre con

conseguente rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la continuazione della

causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

che

la domanda d’appello formulata in via principale deve senz’altro essere

disattesa: in effetti quand’anche si volesse ammettere, per denegata e remotissima

ipotesi, che la menzione di cui si è appena detto apposta sul “Certificate of

Dissolution” prodotto dalla convenuta il 16 dicembre 2016 era effettivamente tale

da limitare o da far venir meno l’affidabilità di quel documento, resterebbe pur

sempre il fatto che l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), non ha però censurato in questa sede l’assunto pretorile

secondo cui anche il documento “Current Appointments Report for: AP 1 __________”

presentato dalla convenuta il 16 novembre 2016, la cui attendibilità non è da

lei stata qui contestata, era tale da mettere seriamente in dubbio la sua capacità

di essere parte, tanto più che anche la consultazione in data odierna del sito internet

indicato a suo tempo dalla convenuta ha confermato la sua avvenuta radiazione il

19.

aprile 2016; e in ogni caso l’attrice, venendo nuovamente meno al suo

obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con

l’argomentazione del Pretore aggiunto, per altro pertinente e condivisibile,

secondo cui essa, gravata così dell’onere della prova della sussistenza della

sua capacità di essere parte, non avesse fornito alcuna prova in tal senso;

che

la domanda d’appello formulata in via subordinata non ha miglior sorte: essa è

innanzitutto irricevibile siccome nuova (art. 317 cpv. 2 CPC), visto e

considerato che la richiesta di assegnazione di un termine per la sua reinscrizione

nel registro delle società da lei avanzata in prima sede è diversa dalla

richiesta di assegnazione di un termine per “chiarire la propria capacità di

essere parte” da lei ora auspicata; l’assegnazione di un termine in tal senso

(così come del resto l’assegnazione di un termine per la sua reinscrizione) non

poteva in ogni caso entrare in considerazione, atteso come l’attrice,

confrontata sin dal 30 agosto 2016 con l’eccezione di carenza di capacità di essere

parte a seguito della sua radiazione, non ha a tutt’oggi allegato ancor prima

di averlo dimostrato, dopo quasi un anno mezzo, se e in che modo si sia

adoperata per cercare di risolvere la questione nel Regno Unito e comunque ha

di fatto già beneficiato del tempo necessario per potervi provvedere; contrariamente

a quanto ritenuto dall’attrice, l’eventuale malafede della convenuta nella

perdita della sua capacità di essere parte, per altro da negare stante che l’incarico

affidatole era pacificamente giunto a scadenza già prima dell’avvenuta

radiazione (cfr. osservazioni 6 dicembre 2016 p. 2), non sarebbe oltretutto

stata tale da modificare l’esito della causa, come del resto già ammesso dalla

stessa attrice nelle sue osservazioni 3 ottobre 2016 (p. 3), e lo stesso vale

anche nell’ipotesi in cui la perdita della sua capacità di essere parte fosse

riconducibile ad un eventuale malinteso o ad un problema amministrativo;

che

l’appello dell’attrice deve pertanto essere respinto nella limitata misura in

cui è ricevibile;

che

le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di

un valore litigioso di € 57'250.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 4 maggio

2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 2’500.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).