Lexipedia

Decisione

12.2017.66

Locazione - liberazione delle pigioni depositate

15 gennaio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 30 marzo 2017: la censura, per altro fondata su fatti mai addotti innanzi al

Pretore e con ciò irriti (art. 317 cpv. 1 CPC), rispettivamente su mezzi di

prova - la lettera 31 marzo 2017 ed il decreto di accusa 13 marzo 2017 - già

disponibili prima dell’emanazione del giudizio pretorile ma versati agli atti irritualmente

solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), sarebbe stata in ogni caso destinata

all’insuccesso, oltre che per le ragioni già addotte dal Pretore, siccome ai

sensi degli art. 259g e 259h CO le somme depositate presso l’Ufficio potevano

essere liberate a favore della conduttrice solo a fronte dell’accertata

difettosità dell’ente locato (cfr. Aubert,

Droit du bail à loyer et à ferme, 2ª ed., n. 21 ad art. 259h-259i CO), qui neppure

pretesa dalla convenuta, e non invece a fronte di eventuali danni non in

relazione con quella difettosità causati oltretutto solo in parte dall’attrice

Considerandi

- non essendo tali quelli imputati al __________ RA 1, che non è stato qui preteso

si identifichi con la stessa -, che neppure legittimavano il mantenimento, a

mo’ di garanzia, del blocco delle somme depositate;

che la convenuta ha infine

dichiarato di contestare le spese processuali di fr. 200.- e le ripetibili di

fr. 300.- poste a suo carico in prima sede: la censura, del tutto priva di

motivazione, è però irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC);

che, in definitiva, l’appello

della convenuta deve essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile;

che le spese processuali della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

21'797.51, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono

ripetibili all’attrice, che non è stata invitata a presentare eventuali

osservazioni all’appello e per altro neppure si è qui avvalsa di un

patrocinatore professionista.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. Il ricorso (recte:

appello) 5 maggio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).