12.2017.66
Locazione - liberazione delle pigioni depositate
15 gennaio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.66
Lugano
15 gennaio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2016.67 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con scritto (recte:
petizione) 9 dicembre 2016 da
AO
1
rappr. dal RA 1
contro
AP
1
volta ad ottenere lo
sblocco immediato delle pigioni depositate presso l’Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di __________, pari a circa fr. 26'000.-;
domanda sulla quale la
convenuta non si è espressa e che il Pretore con decisione 12 aprile 2017 ha accolto,
ordinando la liberazione di tutte le pigioni depositate presso l’Ufficio,
ammontanti al 31 dicembre 2016 a fr. 21'797.51;
appellante la convenuta con
ricorso (recte: appello) 5 maggio 2017, con cui ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di liberare a suo
favore tutte le pigioni depositate o di mantenerne il deposito fino ad evasione
di un’altra causa pendente tra le parti, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
preso atto delle
osservazioni 15 luglio 2017 dell’attrice nonché del suo ulteriore scritto
datato 16 dicembre 2017;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con contratto 22
settembre 2009 V__________ __________ ha concesso in locazione a RE 1 i locali
adibiti a studio medico dentistico al __________, __________ dello stabile
denominato “__________”, in __________ a __________: il contratto prevedeva tra
le altre cose il pagamento di una pigione mensile di fr. 2'333.35 nonché di un
acconto mensile per spese accessorie di fr. 400.-;
che nell’aprile 2015
l’immobile in questione è stato ceduto alla CO 1, persona giuridica di diritto __________,
che è dunque subentrata nel contratto di locazione;
che, a far tempo dal dicembre
2015, RE 1 ha provveduto, mensilmente e fino al mese di luglio 2016 (cfr. doc.
E), a depositare presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________
le pigioni e le spese accessorie che giungevano a scadenza;
che con scritto (recte:
petizione) 9 dicembre 2016 la CO 1, al beneficio della necessaria
autorizzazione ad agire (doc. C), ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud per ottenere lo sblocco immediato
delle somme depositate presso l’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione, a suo dire assommanti a circa fr. 26'000.-;
che all’udienza del 6
aprile 2017 la convenuta non è comparsa;
che con decisione 12 aprile
2017 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha ordinato la liberazione di
tutte le pigioni depositate presso l’Ufficio, ammontanti al 31 dicembre 2016 a
fr. 21'797.51 (cfr. doc. D), ponendo a carico della convenuta le spese
processuali di fr. 200.- e le ripetibili di fr. 300.-;
che con il ricorso (recte:
appello) 5 maggio 2017 che qui ci occupa la convenuta ha chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di liberare a suo
favore tutte le pigioni depositate o di mantenerne il deposito fino ad evasione
di un’altra causa pendente tra le parti, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
che l’attrice con
osservazioni 15 luglio 2017 ha postulato la reiezione del gravame e con un
ulteriore scritto datato 16 dicembre 2017 ha comunicato di aver inoltrato una
denuncia penale nei confronti dell’amministratore della convenuta;
che in questa sede la
convenuta non si è assolutamente confrontata con le due argomentazioni
alternative e indipendenti che avevano indotto il Pretore ad accogliere la
petizione (quella secondo cui essa, preclusa in causa, non aveva contestato e
con ciò ammesso i fatti addotti dalla controparte e quella secondo cui la sua
istanza di eliminazione dei difetti rispettivamente di riduzione della pigione,
inoltrata tempestivamente entro 30 giorni dal deposito della prima pigione, era
poi stata stralciata, al pari della sua successiva istanza volta alla
liberazione delle pigioni, ritenuto che la sua ulteriore istanza in quel senso
datata 30 marzo 2017, tuttora pendente, era invece tardiva ed era comunque
destinata all’insuccesso siccome non era fondata sulla difettosità dell’ente
locato) e non ha in tal modo spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto
le stesse sarebbero errate e avrebbero dovuto essere riformate: l’appello deve così
essere dichiarato irricevibile già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC);
che nel suo gravame la
convenuta, dopo aver rilevato come la controparte non avesse dato seguito alla
sua lettera 31 marzo 2017 volta alla restituzione delle costose attrezzature di
sua proprietà ancora presenti nell’ente locato, rispettivamente come il
Procuratore pubblico, con decreto di accusa 13 marzo 2017, avesse messo in
stato di accusa il __________ RA 1 siccome ritenuto colpevole di furto, di danneggiamento
aggravato e di violazione di domicilio e ne avesse proposto la condanna ad una
pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna sospesa
condizionalmente, ad una multa di fr. 500.- ed al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-, rinviando la qui
convenuta al competente foro per le eventuali pretese di natura civile, ha invero
chiesto che le somme depositate presso l’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione fossero liberate a suo favore quale primo parziale risarcimento del
danno a lei causato o comunque rimanessero in garanzia per la causa da lei inoltrata
Fatti
il 30 marzo 2017: la censura, per altro fondata su fatti mai addotti innanzi al
Pretore e con ciò irriti (art. 317 cpv. 1 CPC), rispettivamente su mezzi di
prova - la lettera 31 marzo 2017 ed il decreto di accusa 13 marzo 2017 - già
disponibili prima dell’emanazione del giudizio pretorile ma versati agli atti irritualmente
solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), sarebbe stata in ogni caso destinata
all’insuccesso, oltre che per le ragioni già addotte dal Pretore, siccome ai
sensi degli art. 259g e 259h CO le somme depositate presso l’Ufficio potevano
essere liberate a favore della conduttrice solo a fronte dell’accertata
difettosità dell’ente locato (cfr. Aubert,
Droit du bail à loyer et à ferme, 2ª ed., n. 21 ad art. 259h-259i CO), qui neppure
pretesa dalla convenuta, e non invece a fronte di eventuali danni non in
relazione con quella difettosità causati oltretutto solo in parte dall’attrice
Considerandi
- non essendo tali quelli imputati al __________ RA 1, che non è stato qui preteso
si identifichi con la stessa -, che neppure legittimavano il mantenimento, a
mo’ di garanzia, del blocco delle somme depositate;
che la convenuta ha infine
dichiarato di contestare le spese processuali di fr. 200.- e le ripetibili di
fr. 300.- poste a suo carico in prima sede: la censura, del tutto priva di
motivazione, è però irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC);
che, in definitiva, l’appello
della convenuta deve essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile;
che le spese processuali della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
21'797.51, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono
ripetibili all’attrice, che non è stata invitata a presentare eventuali
osservazioni all’appello e per altro neppure si è qui avvalsa di un
patrocinatore professionista.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. Il ricorso (recte:
appello) 5 maggio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).