12.2017.67
Nomina di arbitro
27 luglio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.67
Lugano
27 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice
unico (art. 48 lett. b n. 7 LOG)
sedente
per statuire, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. a CPC,
sull’istanza di nomina di arbitro promossa il 10 maggio 2017 da
IS
1
rappr. da RA 1
contro
CO
1
rappr. da RA 2
domanda avversata dalla convenuta, che con
osservazioni 9 giugno 2017 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestando
spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 21 giugno 2017
dell’istante e della duplica spontanea 23 giugno 2017 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con decisione 14 ottobre 2016 (doc. 6) la IS 1 ha invitato CO 1 a voler
adeguare a fr. 3'750.- mensili, retroattivamente alla data di assunzione, lo
stipendio minimo del suo dipendente __________ e a volerle dare scarico dell’avvenuto
versamento (che comportava un esborso di ulteriori fr. 57'000.-, cfr. doc. 5),
sottoscritto da quest’ultimo, infliggendole nel contempo una multa di fr.
1'000.-; essa ha poi aggiunto che contro quella pronuncia era dato ricorso
all’arbitro unico entro 30 giorni;
che
con ricorso 14 novembre 2016 (doc. 7) CO 1 ha impugnato la decisione facendo notare
tra le altre cose che lo stesso, in base al contratto collettivo relativo agli
anni 2010-2014 (doc. E) a suo dire in vigore ed in particolare al suo art. 42
cpv. 6, avrebbe in realtà dovuto essere trattato dal collegio arbitrale;
che
con istanza 10 maggio 2017 la IS 1, preso atto della mancata volontà di CO 1 di
nominare di comune accordo l’arbitro o il collegio arbitrale (cfr. doc. 8-21), si
è rivolta alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendo di
designare l’arbitro unico previsto dall’art. 42.8 del contratto collettivo
relativo agli anni 2015-2017 (doc. 2);
che
con osservazioni 9 giugno 2017 CO 1 si è opposta all’istanza con protesta di
spese e ripetibili, rilevando da una parte di non essere mai stata parte al
contratto collettivo ed evidenziando dall’altra come la disposizione che
stabiliva la via di ricorso contro le decisioni della IS 1 non beneficiasse
dell’obbligatorietà generale nonché come la mancata emanazione di una decisione
sul ricorso entro 60 giorni, causata dall’inadempienza della controparte nella
nomina del collegio arbitrale, avesse comportato giusta l’art. 42 cpv. 6 del
doc. E la decadenza della decisione impugnata;
che le
parti si sono confermate nelle loro antitetiche domande con replica spontanea 21
giugno 2017 e duplica spontanea 23 giugno 2017;
che,
come rilevato dall’istante, il contratto collettivo applicabile alla presente fattispecie,
avente per oggetto fatti avvenuti nell’estate 2016 (cfr. doc. 3 e 4), è
senz’altro quello relativo agli anni 2015-2017 (concluso nel maggio 2016 e
valido dal 1° gennaio 2016, cfr. doc. 2), di modo che è di principio a ragione
che nell’istanza è stata auspicata la nomina di un arbitro unico (cfr. art.
42.8 e 44.1 del doc. 2) anziché di un collegio arbitrale;
che ai
sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a e 362 cpv. 1 lett. a CPC la designazione
dell’arbitro unico da parte di un altro tribunale superiore o di un tribunale
superiore composto in altro modo, agente quale istanza unica, designato dal
Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, è possibile, su richiesta di una
parte, se il patto di arbitrato non specifica l’ente incaricato della
designazione del tribunale arbitrale o se l’ente incaricato non designa gli
arbitri entro un congruo termine;
che
nel caso di specie il patto d’arbitrato, individuabile nell’art. 44.1 del contratto
collettivo relativo agli anni 2015-2017 (doc. 2), dispone che l’arbitro unico è
nominato “di comune accordo dalle parti contraenti”, ossia da __________
e da __________, e dunque specifica chiaramente l’ente incaricato della
designazione del tribunale arbitrale (nulla permettendo invece di condividere
la tesi dell’istante secondo cui la disposizione potesse entrare in linea di
conto soltanto per le questioni che riguardavano le stesse parti contraenti,
cfr. anzi il chiaro tenore degli art. 42.8 e 44.1): sennonché l’istante non ha assolutamente
preteso, ancor prima di averlo provato, che l’ente incaricato della
designazione del tribunale arbitrale, ovvero queste ultime due società, sia
stato richiesto di provvedere a quella nomina, per cui non si è ancora in
presenza di un’inazione dell’ente incaricato della designazione del tribunale
arbitrale, ciò che esclude che la sua nomina possa essere attualmente effettuata
dal tribunale statale (cfr. Habegger,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 7b ad art. 362 CPC e Boog/Stark-Traber, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 362 CPC,
secondo i quali l’art. 362 cpv. 1 CPC presuppone che l’ente incaricato della
designazione del tribunale arbitrale venga richiesto di provvedervi, ritenuto
che in caso contrario, mancando un’inazione dello stesso, il tribunale statale
può senz’altro respingere in ordine l’istanza, salvo beninteso che la
controparte - ciò che non è qui stato il caso - si sia costituita in giudizio
senza sollevare eccezioni sulla nomina);
che
quindi la Camera, statuendo nella composizione a giudice unico giusta l’art. 48
lett. b n. 7 LOG, non può che respingere in ordine l’istanza in esame;
che le
spese processuali e le ripetibili, calcolate sulla base di un valore litigioso di
fr. 58'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
per questi motivi
visti,
per le spese, l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L'istanza
di nomina di arbitro 10 maggio 2017 della IS 1 è respinta in ordine.
2. Le
spese processuali di fr. 200.- sono a carico dell’istante, che rifonderà alla
controparte fr. 500.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
Fatti
A.
Fiscalini
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
Considerandi
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).