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Decisione

12.2017.69

Domanda cautelare - rendiconto

30 gennaio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i recapiti telefonici e i documenti), per altro generiche e neppure

oggettivamente identificabili, da lui richieste al fine di poter “prendere

pieno possesso” di A__________ Ltd potessero in realtà essere idonee a

comprendere se quest’ultima fosse stata effettivamente radiata dal registro

delle società il 19 aprile 2016 e soprattutto a porvi se del caso rimedio,

tanto più se si pensa che l’istante stesso aveva ammesso di essere stato informato

della sua nomina il 25 novembre 2015 a direttore di quella società (cfr. istanza

p. 4 e doc. C) e di aver già ricevuto dalla convenuta “quella che si presume

essere la documentazione di A__________ Ltd” (cfr. istanza p. 4), con il che

egli, se l’avesse voluto, sarebbe certamente già stato in grado di “prendere

pieno possesso” di A__________ Ltd senza dover ora far capo alle informazioni

richieste alla controparte;

che la domanda d’appello

formulata in via ancor più subordinata non ha miglior sorte: in effetti, per

giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore aggiunto gode

di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di

eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti

Considerandi

rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 3 marzo

2015.

inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16,

11.

ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 12 maggio 2017 inc. n. 12.2017.7; III CCA

14.

febbraio 2011 inc. 13.2011.3), ritenuto che nel caso concreto, considerato un

valore litigioso di € 57'250.- (somma per il cui riconoscimento giudiziale

l’istante aveva formulato la sua domanda cautelare di informazioni, cfr. DTF

126.

III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 pubbl. in

SZZP 2008 p. 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2, 17 dicembre 2014

4A_343/2014 consid. 1) e rammentato che in presenza di un tale valore l’art. 11

cpv. 1 RTar prevedeva un’aliquota dall’8% al 15%, percentuale questa poi da

ridurre in virtù dell’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar tra il 20% ed il 70% trattandosi

di una procedura speciale civile, il giudice di prime cure, attribuendo

un’indennità per ripetibili di fr. 3'000.- (pari circa al 4.75%), è rimasto entro

i limiti delle tariffe applicabili, per cui il suo giudizio, per altro congruo,

sfugge di principio a ogni critica;

che

l’appello dell’istante deve pertanto essere respinto nella misura in cui è

ricevibile;

che

le spese giudiziarie della procedura d’appello,

calcolate su un valore di € 57'250.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 15 maggio

2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 1’500.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il

termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF),

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100

cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le

decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

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