12.2017.7
Mandato - legittimazione passiva - onorario
12 maggio 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.7
Rinvio TF
Lugano
12 maggio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.47 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 febbraio
2012 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
con cui l’attrice ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di € 56'591.73 oltre interessi dall’8
ottobre 2011 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE
n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 3 settembre 2013 ha accolto, condannando la convenuta al pagamento di
€ 56'591.73 oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2011 e rigettando in via
definitiva per tale somma l’opposizione interposta al PE;
appellante la convenuta con
appello 7 ottobre 2013, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l'attrice con risposta
26 novembre 2013 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
preso atto della sentenza 20
dicembre 2016 (inc. n.4A_533/2015) con cui la Prima Corte di diritto civile
del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato il
30 settembre 2015 dall’attrice, ha annullato la decisione 26 agosto 2015 di questa
Camera (inc. n. 12.2013.167), rinviando la causa all’autorità cantonale per una
nuova decisione;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel corso del 2008 P__________
__________, direttore della società del Liechtenstein AO 1 e titolare della
ditta individuale austriaca W__________ __________, è entrato in contatto con G__________
__________, direttore della succursale svizzera della società lussemburghese AP
1 (in seguito anche: AP 1), in vista della costituzione, congiuntamente alla
società sudafricana C__________ __________ (in seguito: C__________ __________
o anche C__________), della società lussemburghese con succursale in Svizzera
Co__________ __________ (in seguito: Co__________ __________ o anche CR), poi tuttavia
mai perfezionata.
A seguito dell’attività di
consulenza prestata, P__________ __________ ha emesso, tramite le due società AO
1 e W__________ __________, diverse fatture per complessivi
€ 56'591.73 (cfr. doc. X), che non gli sono tuttora state pagate.
2. Con petizione 23
febbraio 2012, non preceduta dalla procedura di conciliazione, AO 1, agente per
sé e quale cessionaria delle pretese di W__________ __________ (doc. F), ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, foro naturale della succursale svizzera di quest’ultima, per
ottenere la sua condanna al pagamento di € 56'591.73 oltre interessi dall’8
ottobre 2011 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE
n. __________ dell’UE di Lugano (doc. E1).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 3 settembre 2013, ha accolto la petizione (dispositivo
n. 1.1) e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di € 56'591.73
oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2011 (dispositivo n. 1.2), somma per la
quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE
(dispositivo n. 1.3), ponendo la tassa di giustizia di fr. 7’000.- e le spese a
carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr.
10’000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).
4. Con l’appello 7
ottobre 2013 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 26 novembre
2013, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Delle rispettive
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
5. Invero, con decisione
26 agosto 2015 (inc. n. 12.2013.167) la scrivente Camera, in accoglimento
dell’appello, aveva riformato la decisione pretorile nel senso che aveva
dichiarato la petizione inammissibile perché, avendo l’attrice avviato la
procedura giudiziaria senza aver proposto una procedura di conciliazione,
mancava una valida autorizzazione ad agire ex art. 209 CPC. Sennonché, questa argomentazione
è stata sconfessata dalla Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale,
che, con sentenza 20 dicembre 2016 (inc. n.4A_533/2015), rilevando come nella
fattispecie una procedura di conciliazione non si imponesse stante la sede
estera della convenuta ai sensi dell’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, ha accolto il
ricorso in materia civile presentato il 30 settembre 2015 dall’attrice ed ha pertanto
annullato la decisione d’appello, rinviando la causa all’autorità cantonale per
una nuova decisione. Di qui la necessità di una nuova pronuncia da parte di
questa Camera.
6. Nella sua decisione
il Pretore, dopo aver preso atto che la fattispecie presentava connotazioni di
carattere internazionale, ha preliminarmente confermato la sua competenza per
territorio, per altro ammessa anche dalla stessa convenuta (che al termine del
suo interrogatorio aveva provveduto a ritirare l’eccezione in tal senso
sollevata negli allegati preliminari), così come l’applicabilità del diritto
svizzero, che a suo giudizio era stato pacificamente scelto dalle parti nei
loro allegati scritti.
In questa sede la
competenza per territorio del giudice adito e l’applicabilità del diritto
svizzero non sono più state contestate, per cui la questione non necessita di essere
approfondita.
7. Nella prima parte
del suo giudizio il Pretore ha esaminato se l’attrice rispettivamente, per le
pretese poi cedutele, la sua cedente W__________ __________ avessero prestato
la loro attività di consulenza nell’ambito di un contratto di mediazione oppure
nell’ambito di un contratto di mandato, concludendo a favore di quest’ultima
eventualità. Egli ha al proposito rilevato che nel caso concreto la convenuta
aveva ammesso di aver avuto un interesse diretto nei progetti portati avanti
con C__________ __________ in Sud Africa, volti a costituire la società Co__________
__________ e ad acquisirne un’importante partecipazione, seppur minoritaria
rispetto a quella di C__________ __________, mentre che l’istruttoria aveva
smentito che tale interesse sarebbe stato comune anche a P__________ __________,
e dunque alle sue due società, che invece era interessato, ciò di cui la
convenuta era senz’altro a conoscenza, ad ottenere un onorario per i suoi
servizi. La questione della sua remunerazione era infatti stata affrontata già
nella corrispondenza e-mail intercorsa nel mese di ottobre 2008 tra lui, il
direttore della convenuta G__________ __________ e il collaboratore della stessa
Gi__________ __________ (cfr. doc. H foglio 1 e J p. 2) e si era poi concretizzata
nella sua “Offer for Consulting Services” 21 dicembre 2008 (doc. I), intestata
alla costituenda Co__________ __________ e ai suoi promotori (C__________ __________
e la convenuta), in cui aveva offerto i propri servizi di consulenza nell’ambito
del progetto di costituzione di Co__________ __________ contro pagamento di una
mercede, le cui modalità erano descritte al suo punto 3.
7.1. In questa sede la
convenuta ha ribadito che l’interesse di P__________ __________ nell’operazione
era invece costituito dalla partecipazione nella costituenda Co__________ __________,
rilevando che ciò sarebbe stato provato dalla deposizione resa dallo stesso
(verbale 9 ottobre 2013 p. 13), dalla deposizione di G__________ __________
(verbale 27 febbraio 2013 p. 2 seg.) e dallo scritto 24 aprile 2012 allestito
da C__________ __________ __________ (doc. 16A). Del resto, proprio per questa
ragione essa, non appena aveva ricevuto le relative fatture, aveva chiesto
(doc. 11 e V), e immediatamente ottenuto (cfr. doc. X), che le stesse fossero intestate
a Co__________ __________.
7.2. La censura della
convenuta deve senz’altro essere disattesa.
7.2.1. Essa è innanzitutto
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e
considerato che la convenuta non si è assolutamente confrontata con le circostanze
di fatto e le risultanze istruttorie, riassunte diffusamente al considerando
precedente, che avevano indotto il giudice di prime cure a decidere a suo
sfavore sulla particolare questione.
7.2.2. Essa sarebbe stata in
ogni caso destinata all’insuccesso anche nel merito, non essendo stato
sufficientemente provato che l’interesse di P__________ __________
nell’operazione fosse costituito dalla partecipazione nella costituenda Co__________
__________ (cfr. anzi doc. P): non è in effetti vero che lo stesso P__________ __________,
nell’ambito della sua deposizione (verbale 9 ottobre 2013), si sia espresso in
tal senso, egli, a p. 13, essendosi limitato ad affermare che “come risulta
dalla mia proposta doc. I, a partire da una certa fase, avrei potuto
eventualmente in parte essere remunerato per l’attività con una partecipazione
in CR” e meglio “nei termini da me esposti a p. 3 della proposta di
remunerazione e in particolare a quanto da me indicato sotto la fase 3”, ritenuto
che la fatturazione qui litigiosa è invece pacificamente quella inerente le “fasi
1 e 2” (cfr. petizione p. 4, replica p. 3; cfr. pure infra consid. 9), per
le quali nel doc. I era stata prevista una remunerazione mediante una mercede; è
invece di per sé vero che G__________ __________, nella sua deposizione
(verbale 27 febbraio 2013 p. 2 seg.), e C__________ __________, nel suo scritto
24 aprile 2012 (doc. 16A), si siano espressi in quei termini, sennonché la circostanza
non è ancora tale da far ritenere erroneo il diverso accertamento del Pretore,
visto e considerato che quelle due prove, rese da persone chiaramente interessate
all’esito della lite, segnatamente da un organo di fatto della convenuta (G__________
__________, cfr. infra consid. 8 e 8.2.2.) rispettivamente, oltretutto
in tempi sospetti e su richiesta proprio di quest’ultima, dall’eventuale
debitrice in solido delle fatture (C__________ __________), sono assai meno
convincenti di quelle, come detto neppure censurate nell’appello, indicate
nella decisione impugnata ed effettivamente risultanti dagli atti.
Contrariamente a quanto
preteso dalla convenuta, il fatto che essa, non appena aveva ricevuto le
relative fatture, avesse chiesto, ed immediatamente ottenuto, che le stesse fossero
intestate a Co__________ __________, non ha invece rilevanza sulla questione qui
in esame, volta a sapere se l’interesse di P__________ __________
nell’operazione fosse costituito dalla volontà di ottenere un onorario per i
suoi servizi piuttosto che dalla partecipazione nella costituenda Co__________ __________.
8. Posto che l’offerta
di P__________ __________ di cui alla “Offer for Consulting Services” 21
dicembre 2008 (doc. I) non era in seguito stata firmata da nessun mandante, il
Pretore, nel prosieguo della sua decisione, ha esaminato se il contratto di
mandato proposto nell’occasione fosse comunque venuto in essere, tacitamente o
per atti concludenti, tra le parti qui in causa ed in particolare proprio con
la convenuta. Per rispondere al quesito, il giudice di prime cure ha dapprima evidenziato
che dall’istruttoria era risultato che G__________ __________,
indipendentemente dalla restrizione del suo potere di rappresentanza iscritta a
RC, decideva regolarmente da solo per la convenuta (teste Gi__________ __________
verbale 9 gennaio 2013 p. 2 e 5, deposizione di G__________ __________ verbale
27 febbraio 2013 p. 5), di modo che P__________ __________, in assenza di una qualsiasi
reazione contraria della società prima di questa procedura, poteva senz’altro desumere,
in buona fede, che questi fosse autorizzato, quanto meno in forza di una
procura apparente, a rappresentare individualmente la convenuta. Ciò premesso,
egli ha rilevato che il 16 ottobre 2008 (doc. H) P__________ __________ aveva
inviato a G__________ __________ e a Gi__________ __________, su richiesta di
quest’ultimo (doc. 3 e 5), un e-mail con cui preannunciava tra le altre cose
l’invio di una proposta per il suo onorario; che, dopo aver incontrato il 4
novembre 2008 G__________ __________, P__________ __________ aveva formulato
almeno una proposta per i suoi servizi di consulenza, quella datata 10 novembre
2008 e inviata ai rappresentanti di C__________ __________ con copia a G__________
__________ e a Gi__________ __________ (doc. 6 e 7); che a quella proposta A__________
__________, presidente di C__________ __________, aveva reagito chiedendo, con
e-mail 13 novembre 2008 (doc. K1), di intestare l’offerta a ““Co__________ __________”,
a company jointly owned by C__________ and AP 1”; che P__________ __________
aveva accettato questa richiesta (cfr. doc. L1) e, dopo aver discusso anche con
G__________ __________, con e-mail 21 dicembre 2008 (doc. I) aveva inviato a
quest’ultimo, a Gi__________ __________ ed ai rappresentanti di C__________ __________
la sua proposta definitiva, intestata così a Co__________ __________ e ai suoi promotori
(C__________ __________ e la convenuta), indicando chiaramente quanto aveva
modificato rispetto all’offerta precedente e dichiarando di intendere l’offerta
così modificata accettata da costoro (“I understand that you have accepted
the offer under these adjusted terms”); che il 7 gennaio 2009 (doc. C1) A__________ __________ aveva risposto a P__________ __________ che
“G__________ __________ was mandated by the Board to complete all issues
relating to your appointment. I trust that we will have a mutually
beneficial relationship”; e che dall’istruttoria non era invece emersa
alcuna valida prova che la convenuta avesse reagito alla proposta di P__________
__________. Da queste circostanze, ed in particolare in considerazione delle
trattative in corso tra le parti coinvolte al momento in cui P__________ __________
aveva inviato la sua proposta e del fatto che questa era stata formulata definitivamente
sulla base delle modifiche richieste da C__________ __________ e dopo averne
discusso proprio con G__________ __________, il primo giudice ha concluso che P__________
__________ poteva in buona fede ritenere che il silenzio della convenuta
significasse accettazione; che poi quell’accettazione fosse da intendere solo
per sé o per la costituenda Co__________ __________ ed eventualmente anche per
C__________ __________ poco importava, visto e considerato che anche in tale
evenienza, siccome quella società non era poi stata costituita, la convenuta,
in applicazione dell’art. 645 CO, sarebbe stata in ogni caso responsabile degli
obblighi da questa assunti.
8.1. In questa sede la
convenuta ha rilevato che le prove menzionate dal Pretore non erano
assolutamente tali da fondare la sua legittimazione passiva, le stesse essendo
al più irrilevanti (doc. 3 e 5) e dimostrando semmai che la mandante era C__________
__________ (doc. 6 e 7, K1, L1 e C1), in rappresentanza della quale G__________
__________ e/o la convenuta avevano chiaramente agito (cfr. doc. 16A e C1); che
lo stesso giudice di prime cure aveva invero riconosciuto a quella società il
ruolo di mandante, laddove aveva affermato che la proposta era stata formulata
definitivamente sulla base delle modifiche richieste da C__________ __________,
la quale per altro non aveva mai accettato la proposta inviatale il 21 dicembre
2008 da P__________ __________ (cfr. doc. C1); e che il primo giudice era
caduto in contraddizione allorché dapprima aveva individuato in C__________ __________
la mandante e poi si era posto il dilemma se G__________ __________ avesse
agito quale rappresentante di costei o della costituenda Co__________ __________,
ed infine aveva concluso in via del tutto imprevista che la mandante fosse
stata la convenuta, tanto più che sul punto il giudice non aveva offerto
spiegazioni e non aveva chiarito neppure in rappresentanza di chi G__________ __________
avesse agito, né tanto meno aveva giustificato il vincolo di solidarietà in
ragione del quale questi e la convenuta fossero stati precettati quali debitori
solidali.
8.2. La censura con cui la
convenuta ha preteso che il ruolo di mandante di C__________ __________ fosse
stato riconosciuto dal Pretore, rispettivamente risultasse anche dalle prove
documentali da lei indicate, dev’essere disattesa.
8.2.1. Innanzitutto, pur
essendo vero che il giudice di prime cure aveva affermato, a p. 9 della
sua decisione, che la proposta di cui al doc. I era stata formulata
definitivamente, dopo averne discusso con G__________ __________, anche sulla
base delle modifiche richieste da C__________ __________, dal suo giudizio non risulta
affatto che ne avesse poi dedotto che a quella società doveva così essere
riconosciuto il ruolo di (sola) mandante.
8.2.2. Quanto alle prove documentali
qui indicate dalla convenuta, le stesse sono ben lungi dal dimostrare che la
mandante fosse (solo) C__________ __________ e non invece (anche) la convenuta
o almeno la costituenda Co__________ __________, delle cui obbligazioni in ogni
caso quest’ultima era pacificamente tenuta a rispondere in solido (art. 645 CO).
Pur essendo vero che in un primo tempo quella società sembrava aver svolto il
ruolo di capofila nell’operazione (tant’è che la proposta 10 novembre 2008 di
cui al doc. 7, nella quale oltretutto P__________ __________ dava atto che “I
appreciate the opportunity to offer my services to C__________ __________”,
era stata inviata ai rappresentanti di quest’ultima, mentre che quell’invio, come
risulta dal doc. 6, era stato trasmesso a G__________ __________ e a Gi__________
__________ solo in copia), la situazione è in effetti mutata dopo l’invio
dell’e-mail 13 novembre 2008 (doc. K1) con cui la presidente di C__________ __________
aveva chiesto a P__________ __________, che aveva poi accettato (doc. L1), di intestare l’offerta a ““Co__________ __________”, a
company jointly owned by C__________ and AP 1”: l’e-mail 21 dicembre 2008 (doc.
I) contenente la proposta definitiva (nella quale P__________ __________
aveva invero mantenuto la frase “I appreciate the opportunity to offer my
services to C__________ __________”, ciò che non è però ancora decisivo),
intestata così a Co__________ __________ e ai suoi promotori (C__________ __________
e la convenuta), è così stato inviato a G__________ __________, a Gi__________ __________
ed ai rappresentanti di C__________ __________, con l’esplicita indicazione
secondo cui l’offerta così modificata era da intendersi accettata da costoro, senza
che sia seguita alcuna dichiarazione di diniego delle persone interpellate (cfr.
anzi l’e-mail 7 gennaio 2009 di C__________ __________ di cui al doc. C1 - per
altro inviato per conoscenza a G__________ __________ - dal cui tenore, secondo
cui “G__________ __________ was mandated by the Board to complete all issues
relating to your appointment”, non risulta affatto il ruolo di mandante di
quella società nell’operazione e la funzione della convenuta quale mera coordinatrice
del progetto). In tali circostanze, incontestato a questo stadio della lite che
G__________ __________ potesse rappresentare a titolo individuale la convenuta,
è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che il silenzio della stessa
dovesse essere inteso come accettazione della proposta di cui al doc. I con conseguente
riconoscimento (anche) alla medesima del ruolo di mandante (e, sempre in base
al doc. I, di destinataria delle fatture, cfr. infra consid. 10),
rispettivamente che quell’accettazione fosse in ogni caso avvenuta, ad opera
della convenuta e/o di C__________ __________, a nome e per conto della costituenda
Co__________ __________.
8.2.3. Anche la censura
secondo cui G__________ __________ e/o la convenuta avevano in realtà agito (solo)
in rappresentanza di C__________ __________ dev’essere disattesa.
Essa, per altro già
irricevibile in ordine (art. 317 cpv. 1 CPC) siccome mai addotta negli allegati
preliminari e in sede conclusionale ove era semmai stato preteso un loro ruolo
di coordinatori di quella società, sarebbe stata in ogni caso destinata
all’insuccesso anche nel merito, visto e considerato che le risultanze
probatorie menzionate nell’occasione dalla convenuta, e meglio lo scritto 24
aprile 2012 - già ritenuto inattendibile nei considerandi precedenti - di C__________
__________ (doc. 16A) e l’e-mail 7 gennaio 2009 di quella stessa società (doc.
C1), erano, il primo, del tutto silenti sul tema, rispettivamente non erano, il
secondo, tali da dimostrarlo in modo sufficientemente chiaro (laddove era stato
detto che “G__________ __________ was mandated by the Board to complete all
issues relating to your appointment”).
8.3. La convenuta ha ritenuto
che il Pretore fosse caduto in contraddizione allorché dapprima aveva
individuato in C__________ __________ la mandante e poi si era posto il dilemma
se G__________ __________ avesse agito quale rappresentante di costei o della
costituenda Co__________ __________, ed infine aveva concluso in via del tutto
imprevista che la mandante fosse stata la convenuta. Il rilievo è infondato. Già
si è detto che non è vero che il giudice di prime cure avesse individuato in C__________
__________ la (sola) mandante. E neppure è vero che egli si fosse poi posto il
dilemma se G__________ __________ avesse allora agito quale rappresentante di quest’ultima
o della costituenda Co__________ __________, egli avendo invece esaminato se
quel suo operato vincolasse solo la convenuta (in tal senso, pure, infra
consid. 9) o la costituenda Co__________ __________, ritenuto che il fatto che costui
potesse a quel momento aver agito in rappresentanza di C__________ __________ non
costituiva invece un’alternativa a quelle due ipotesi (dal che l’uso del
termine “anche” nella sua decisione). Per il resto, già si è spiegato il motivo
per cui il fatto che G__________ __________ avesse allora agito per la convenuta
o per la costituenda Co__________ __________ era tale da innescare l’obbligo di
pagamento da parte della prima.
8.4. La convenuta non può
essere seguita nemmeno laddove ha rilevato che sul punto che precede il Pretore
non aveva offerto spiegazioni e non aveva chiarito neppure in rappresentanza di
chi G__________ __________ avesse agito, né tanto meno aveva giustificato il
vincolo di solidarietà in ragione del quale costui e la convenuta fossero stati
precettati quali debitori solidali. Intanto si osserva che le spiegazioni
fornite dal giudice di prime cure sul tema, anche sulla questione a sapere in
nome di chi avesse agito G__________ __________, erano più che sufficienti. Non
avendo poi mai concluso per l’esistenza di un vincolo di solidarietà tra G__________
__________ e la convenuta, il primo giudice, contrariamente a quanto preteso
dalla convenuta, nemmeno aveva motivo di giustificare le eventuali ragioni alla
base di un tale vincolo in ragione del quale entrambi erano stati a suo tempo precettati
quali debitori solidali (cfr. doc. E1).
9. Nella sua decisione il
Pretore ha in seguito rilevato che nel caso di specie l’obbligo relativo al
pagamento di una mercede, in particolare, era regolato al punto 3 della
proposta 21 dicembre 2008 (doc. I): per una prima fase, e meglio per le
prestazioni fornite da P__________ __________ fino al mese di ottobre 2008, le
parti avevano pattuito una mercede fissa di € 3'000.-; per il periodo da
novembre 2008 a febbraio 2009, denominato “fase 2”, avevano invece concordato
una mercede di € 12'000.- mensili, partendo dal presupposto che l’esecuzione
del contratto richiedesse un impegno pari (in media) a due settimane intere al
mese di lavoro, con la riserva di accordarsi in merito ad un adeguamento della
stessa nel caso di una variazione significativa del tempo impiegato; era pure
stata prevista una “fase 3”, da discutere nel mese di febbraio 2009 e valida
dal successivo mese di marzo, in cui la mercede avrebbe potuto prevedere, in
aggiunta ad una quota fissa, pure componenti flessibili (orientati verso bonus
e altre partecipazioni agli utili). Sennonché, con scritto 23 marzo 2009 (doc.
V foglio 2) ed e-mail 15 aprile 2009 (doc. P fogli 2 segg.), P__________ __________,
in considerazione degli sviluppi della collaborazione in essere tra le parti,
aveva proposto a G__________ __________ di estendere il periodo da onorare con
una mercede fissa dapprima fino a fine marzo o aprile 2009 e poi fino a fine
maggio dello stesso anno, senza che costui nelle sue risposte a questi scritti
(doc. V foglio 1 e P foglio 1) avesse contestato tale modifica contrattuale,
che - analogamente al contratto - andava dunque ritenuta approvata dalla
convenuta.
L’assunto pretorile
non è stato censurato in questa sede e deve così essere considerato come assodato.
10. Il Pretore ha quindi osservato
che, sulla base di quanto pattuito, P__________ __________ aveva fatturato le
sue prestazioni, intestando le fatture dapprima alla convenuta (come da lui proposto
- si aggiunga qui - nel doc. I, secondo cui “with your
consent, I would like to invoice the € 12'000.- now in December and suggest to
direct the invoice to AP 1, Swiss Branch. I suggest that either AP 1 charges
the invoiced amount to CR, after its foundation will have been completed, or I
reiussue the invoice after its foundation to CR”) e a partire dal marzo
2009, su richiesta di quest’ultima, a Co__________ __________, sostituendo pure
la fatture originali emesse fino a quel momento con fatture identiche intestate
però alla costituenda società. P__________ __________ aveva inviato le
fatture sostitutive il 5 marzo 2009 alla convenuta (doc. V foglio 2), che aveva
confermato con scritto 23 marzo 2009 (doc. V foglio 1) di averle ricevute. Con e-mail
15 aprile 2009 (doc. P fogli 2 segg.) aveva poi informato G__________ __________
e Gi__________ __________ che avrebbe emesso un’ulteriore fattura per un
importo di € 13'000.- (+IVA e spese) per il periodo febbraio-marzo 2009, accennando
anche al fatto che le fatture precedenti erano ancora scoperte. Le ultime fatture
recavano la data del 27 maggio 2009 e coprivano i mesi di aprile e maggio (doc.
X). Riassumendo, per il periodo oggetto della presente causa, durante il quale
in base agli accordi sarebbe stato possibile fatturare una mercede di €
87'000.-, erano state emesse fatture per € 56'591.73, per cui la pretesa ora azionata,
di molto inferiore, meritava integrale accoglimento. Oltretutto la convenuta
non aveva mai contestato le prestazioni fatturate e la relativa mercede (cfr.
doc. P, U e B1; teste Gi__________ __________ verbale 9 gennaio 2013 p. 4) e
nemmeno l’aveva fatto C__________ __________ (doc. 16A).
10.1. In questa sede la
convenuta ha ribadito la propria carente legittimazione passiva, riproponendo
la tesi secondo cui essa, non appena aveva ricevuto le relative fatture, aveva
chiesto (doc. 11 e V), e immediatamente ottenuto (cfr. doc. X), che le stesse
fossero intestate a Co__________ __________. Ed ha osservato che la qualità
delle prestazioni fatturate era stata contestata da C__________ __________
(cfr. doc. A4).
10.2. La censura inerente la
reintestazione delle fatture è infondata. Questa Camera ha in effetti già avuto
modo di stabilire che la sola reintestazione di una o più fatture, a maggior
ragione se, come nel caso di specie, è avvenuta su richiesta di un terzo, non
consente ancora di trarre indicazioni certe circa la titolarità nel rapporto
contrattuale del nuovo intestatario in luogo di quello precedente (II CCA 29
febbraio 1996 inc. n. 12.95.311, 10 dicembre 1996 inc. n. 12.96.186, 11 gennaio
2002 inc. n. 12.2001.155, 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75, 18 agosto 2015 inc.
n. 12.2014.227, 16 giugno 2016 inc. n. 12.2015.117, secondo cui ciò non
comporta consenso alla sostituzione del partner contrattuale). In ogni caso,
già si è detto che la convenuta doveva rispondere per le obbligazioni assunte
dalla costituenda e mai costituita Co__________ __________.
10.3. La censura relativa
all’eventuale contestazione da parte di C__________ __________ delle
prestazioni fatturate non ha miglior sorte. A parte il fatto che la questione
sarebbe persino irrilevante, importante in questa causa essendo semmai se ed
eventualmente in che modo le fatture siano state contestate dalla convenuta
(ciò che il primo giudice ha escluso, senza che il suo assunto sia stato
censurato), si osserva che la convenuta, venendo meno al suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato perché la diversa
conclusione resa dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze
probatorie da lui menzionate fosse errata, e in ogni caso non lo ha minimamente
dimostrato, la prova da lei qui menzionata, rappresentata da un non meglio
precisato doc. A4, essendo in realtà inesistente.
11. Con l’ultima censura d’appello
la convenuta ha contestato la somma posta a suo carico in prima sede a titolo
di ripetibili, da lei ritenuta eccessiva ed iniqua, siccome calcolata “nella
misura di almeno il 12.5% sul valore di causa, nonostante si sia trattato di
vertenza di normale difficoltà, nell’ambito della quale le reciproche tesi
erano chiare fin dall’inizio e l’istruttoria è stata pressoché rapida e snella”,
chiedendone pertanto “la riforma”.
La censura è innanzitutto
irricevibile, in quanto la convenuta non ha indicato l’entità delle ripetibili
che a suo dire sarebbe stata congrua, il fatto di ritenere eccessivo quanto
attribuito nel querelato giudizio e di chiederne la modifica non costituendo ancora
una sufficiente domanda d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC
(ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad
art. 311 CPC; cfr. pure, con riferimento a domande di riduzioni di importi
assegnati dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e 6.3 e II
CCA 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 21
ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24).
Essa sarebbe stata in ogni
caso infondata anche nel merito.
Per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un
ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o
di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano
tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (II CCA 19 agosto 2013 inc.
n. 12.2013.115, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n.
12.2014.66, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n.
12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016
inc. n. 12.2016.16, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24, 11 novembre 2016 inc.
n. 12.2016.101; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ora, ritenuto che in
presenza di un valore litigioso di € 56'591.73, asseritamente pari a fr. 69’438.-,
l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
prevede un’aliquota dall’8% al 15%, il giudice di prime cure, attribuendo
un’indennità per ripetibili di fr. 10’000.- (ossia circa il 14.4% del valore
litigioso), è rimasto nei limiti della tariffa applicabile, per cui il suo
giudizio sul tema sfugge di principio ad ogni critica.
12. Ne discende che
l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di € 56'591.73, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 7 ottobre
2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 3’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 3’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).