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Decisione

12.2017.71

Contratto di compravendita di azioni e cessione di credito soggetto a condizione sospensiva - transazione giudiziaria in materia LAFE Mora del compratore - risarcimento del danno

14 gennaio 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Esperita

l’istruttoria di causa le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e

presentato i rispettivi memoriali conclusivi, gli attori riducendo la pretesa a

fr. 283'000.-.

L. Con decisione 14

aprile 2017 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento

di fr. 283'000.-, oltre interessi dal 19 dicembre 2014, in favore di AO 1 e AO

2 in solido, ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese a carico

degli attori in ragione di ¼ e per i rimanenti ¾ a carico del convenuto, con

l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte in solido fr. 18'000.-

a titolo di ripetibili parziali.

M. Con appello19 maggio

2017 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con risposta 7 luglio 2017 gli attori si sono opposti integralmente al gravame,

con protesta di spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto: 1. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Entro il medesimo termine deve essere inoltrata la risposta (art. 312

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia la risposta sono tempestivi.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore ha concluso, in sintesi, che gli attori avevano

correttamente adempiuto alla condizione sospensiva relativa all’ottenimento

della sanatoria LAFE nei termini previsti dal contratto sottoscritto dalle

parti (punti G e 8 del doc. E), il quale aveva pertanto assunto piena

efficacia. Constatata la mora del convenuto, il primo giudice, in applicazione

dell’art. 215 CO, ha riconosciuto il diritto degli attori di computare il loro

danno secondo la differenza tra il prezzo di vendita pattuito e quello cui la

cosa è stata posteriormente venduta in buona fede, l’istruttoria non avendo

permesso di stabilire né che tale valore al momento della seconda compravendita

potesse essere superiore o uguale al valore stabilito contrattualmente tra le

parti in causa, né che gli attori avessero agito contrariamente alla buona fede.

Il Pretore ha pertanto condannato il convenuto al pagamento dell’importo di fr.

283'000.- a favore degli attori in solido, ponendo le spese processuali a

carico di questi ultimi in ragione di ¼ e per il rimanente a carico del

convenuto, obbligandolo altresì a rifondere alla controparte fr. 18'000.- a

titolo di ripetibili parziali.

3. Con la prima serie

di censure l’appellante contesta la conclusione del Pretore, secondo cui la

condizione sospensiva relativa all’ottenimento della sanatoria LAFE è stata

adempiuta e, di conseguenza, il contratto sottoscritto dalle parti ha assunto

piena efficacia. A suo dire, entro il termine del 31 dicembre 2014 (punto 8 del

contratto doc. E) non sarebbe stata rilasciata alcuna decisione di sanatoria

LAFE. Al riguardo egli rileva che la transazione prodotta agli atti (doc. H, I)

non sarebbe sufficiente per costituire una “sanatoria LAFE”. Essa si fonderebbe

su una fattispecie diversa rispetto a quella prevista dal contratto, mancando

qualsiasi riferimento ai diversi passaggi di proprietà delle azioni,

rispettivamente di titolarità dei crediti, così come previsto al punto 4.3 dell’accordo

di cui al doc. E. Secondo tale pattuizione, dopo la crescita in giudicato della

sanatoria LAFE, le azioni al portatore di __________ SA avrebbero dovuto essere

convertite in azioni nominative intestate alla società fiduciaria __________,

con contestuale emissione dei certificati azionari nominativi, i quali sarebbero

stati in seguito girati ai cedenti e poi in bianco all’acquirente (punto 4.3

doc. E). A sostegno della sua tesi l’appellante rileva inoltre che, contrariamente

a quanto concluso dal Pretore, nel negozio fiduciario secondo il diritto

italiano vi è “traslazione del diritto - …del diritto reale sul titolo e dei

diritti personali incorporati nello stesso… - dal fiduciante al fiduciario”,

di modo che la sanatoria avrebbe dovuto indicare esplicitamente anche questo

passaggio di proprietà, per evitare il rischio di incorrere in ulteriori

sanzioni LAFE (appello, ad 2.2, pag. 3).

3.1 La validità del contratto di

“compravendita di azioni e di cessione di credito” sottoscritto dalle

parti era subordinata “alla concessione della sanatoria in materia LAFE”,

ovvero alla decisione attestante il ripristino di una situazione di legalità in

capo alla società __________ SA rispetto alle norme concernenti la LAFE,

considerato che l’intero pacchetto azionario era detenuto da persone residenti

all’estero in violazione delle relative disposizioni in materia: dapprima dai

cedenti, che nel 2001 lo avevano poi intestato fiduciariamente alla __________ __________

Fiduciaria __________ con sede in Italia (doc. E, pto. A, doc. F). Il contratto

prevedeva inoltre l’obbligo dei cedenti (e qui appellati) di inoltrare la domanda

di sanatoria entro cinque giorni lavorativi dalla sua firma (doc. E, pto. G e

pto. 1) e il diritto dell’acquirente di recedere dallo stesso “qualora entro

il 31.12.2014 non sia rilasciata, o non sia cresciuta in giudicato, la

sanatoria LAFE” (doc. E, pto. 8).

3.2 In concreto, dagli atti

risulta che gli attori il 9 settembre 2014 hanno inoltrato alla competente

autorità un’”istanza spontanea di sanatoria LAFE” concernente la società

__________ SA (doc. F). Il 20 ottobre 2014 essi, il rappresentante della

società __________ SA, l’Autorità di Ia istanza e l’Autorità

Cantonale di Sorveglianza LAFE hanno sottoscritto una transazione giudiziaria,

in base alla quale, preso atto di una situazione non conforme alle prescrizioni

in materia di acquisto di fondi da parte di persone all’estero, considerato

tuttavia che il pacchetto azionario sarebbe stato acquistato da una persona non

soggetta alla LAFE, con conseguente ripristino di una corretta applicazione

della stessa, è stato stabilito, da una parte la rinuncia dell’Autorità

Cantonale di Sorveglianza a promuovere l’azione di rimozione dello stato

illecito e, dall’altra, l’obbligo degli attori e della società __________ SA di

pagare una sanzione pecuniaria di fr. 60'000.- in sanatoria della situazione

pregressa (doc. H). Questa transazione è stata annullata e sostituita con una

nuova di medesimo contenuto datata 28 novembre 2014, con la quale è stato

specificato che l’acquirente del pacchetto azionario era una persona fisica e

non una società, come erroneamente indicato nel doc. H (doc. I).

3.3 Come già rilevato dal

Pretore, non è competenza del giudice civile verificare la correttezza delle

modalità di adozione di una decisione in materia LAFE (sulla prassi

consolidatasi nel Canton Ticino di regolare le violazioni alle disposizioni

della LAFE mediante transazioni giudiziarie, cfr. Pedrazzini, in RDAT 1982, pag. 419 segg., in particolare 428

segg). Per quanto non regolato dalle disposizioni concernenti l’acquisto di

fondi da parte di persone all’estero, le norme della Legge di procedura amministrativa

trovano applicazione in via suppletoria (art. 27 della Legge di applicazione

della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero,

LALAFE). La transazione giudiziaria è un istituto del diritto processuale, che

si configura come un contratto di diritto amministrativo, mediante il quale le

parti si accordano sulla soluzione di un litigio e pongono fine ad uno stato di

incertezza giuridica per mezzo di concessioni reciproche; la transazione è

quindi assoggettata - per quanto concerne la conclusione, il contenuto, la

forma, la validità e l'interpretazione - al regime generale applicabile ai

contratti di diritto amministrativo. L’autorità competente è obbligata a istruire il

procedimento e verificare se la transazione rispetta la legalità e il

diritto imperativo applicabile (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 27 PAmm, n. 1 e segg.; Messaggio

n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la Revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966). La transazione

giudiziaria ha forza di decisione (art. 27 vLPAmm, art. 23 cpv. 3 LPamm). Una decisione amministrativa, con la quale è stato

accertato il ripristino della conformità alle disposizioni di diritto pubblico vincola

il giudice civile, il quale non può riesaminarla né sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell'autorità competente, salvo che la decisione sia

nulla (DTF 138 III 56 consid. 4.4.3, 137 III 13 consid. 3.3.1 con rinvii; Knapp, Précis de droit administratif, 4ª edizione, pag. 12 n. 47), ipotesi estranea al caso in esame e nemmeno fatta valere

in questa sede.

Considerandi

3.4

In concreto, la volontà

espressa dalle parti mediante la transazione in oggetto era chiara ed

inequivocabile e facilmente deducibile dal tenore dell’accordo. Con lo stesso è

stato attestato il ripristino dello stato di legalità e il non assoggettamento

del nuovo acquirente del pacchetto azionario alle normative della LAFE, essendo

egli domiciliato in Svizzera, nonché la rinuncia da parte dell’autorità cantonale

di Sorveglianza a promuovere azione per la rimozione dello stato illecito in

relazione alla società __________ SA, previo pagamento della dazione pecuniaria.

Con l’accordo si è quindi proceduto a sanare la situazione illecita riferita

alla società T__________ SA di tutto il periodo antecedente all’acquisto del

pacchetto azionario da parte del nuovo acquirente, non soggetto alla LAFE.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, non si vede pertanto la

necessità di indicare nel dettaglio le modalità di consegna del pacchetto

azionario previste al punto 4.3 del contratto nella transazione giudiziaria,

rispettivamente di fare riferimento esplicito al contratto di cui al doc. E.

Ciò a maggior ragione nel caso di specie, atteso che l’Autorità di Ia

istanza LAFE e quella di Sorveglianza, interpellate direttamente dal rappresentante

legale dell’acquirente circa l’estensione della transazione sottoscritta (in

particolare se essa riguardava “tutto quanto descritto e previsto nel contratto

di compravendita di azioni e di cessione di credito del 20/31 agosto 2014, qui

allegato”, inc.richiamato I° doc. 3) hanno confermato che le decisioni di

sanatoria, pur non entrando nei dettagli di ogni singola fattispecie, “vengono

emesse solo ed a condizione che sia stato accertato che la legalità LAFE è

stata ripristinata. Le modalità del procedimento con il quale si perviene al

ripristino, che devono essere state indicate all’Autorità, come nel caso

presente, non vengono quindi dettagliate nell’accordo” (inc. richiamato I°

doc. 1, doc. U).

3.5

Ne discende che gli attori

hanno adempiuto alla condizione sospensiva conformemente al punto G e 1 del

contratto entro i termini concordati, di modo che esso ha assunto piena

efficacia. All’appellante è quindi imputabile una mora, non avendo dato seguito

agli impegni assunti contrattualmente. Su questo punto l’appello è pertanto

respinto e la decisione impugnata è confermata.

4.

L’appellante rimprovera

poi al Pretore di avere erroneamente considerato provato il danno fatto valere

dagli attori e lamenta una violazione dell’art. 215 CO.

4.1

Ai sensi dell’art. 215 cpv. 1

CO nei rapporti commerciali, se il compratore è in mora, il venditore ha il

diritto di computare il suo danno secondo la differenza fra il prezzo di

vendita della cosa e quello a cui l’ha posteriormente venduta in buona fede. Il

danno giusta l’art. 215 cpv. 1 CO è calcolato in maniera concreta secondo la

teoria della differenza (Differenztheorie, DTF 65 II 171 consid. 2; Kren Kostkiewicz, in Kren

Kostkiewicz/Wolf/Amstuz/ Frankhauser, OR Kommentar, 3a ed., 2016, n.

2.

ad art. 215 CO). Il venditore deve vendere l’oggetto rispettando il principio

della buona fede: secondo le circostanze del caso concreto egli è tenuto ad

agire con la dovuta diligenza e fare tutto il necessario per ridurre

l’eventuale danno. La congruità del prezzo della vendita sostitutiva si valuta

in base al momento, al luogo e alle condizioni contrattuali (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 3 ad art.

215.

CO; Hrubesch-Millauer,

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 6 segg. ad art. 215 CO). La buona

fede è presunta (art. 3 cpv. 1 CC) e incombe pertanto all’acquirente l’onere di

dimostrare che il venditore non ha agito con la dovuta diligenza imposta dalle

circostanze concrete (Cavin, La

vente, l’échange, la donation, Traité de droit privé suisse, Tome VII, 1, pag.

60.

con rinvio alla pag. 51).

4.2

L’appellante rimprovera al

primo giudice di non avere considerato le sue contestazioni in merito all’identità

dell’oggetto del contratto e ai differenti parametri per la definizione del

prezzo alla base del primo e del secondo contratto di compravendita. A suo dire

gli attori non avrebbero provato che l’oggetto dei due contratti di

compravendita era il medesimo. La censura, nella misura in cui si riferisce

all’identità dell’oggetto, è infondata. In entrambi i casi il contratto verteva

infatti sulla vendita del “pacchetto azionario della società e dell’intero

credito correntista” detenuti dagli attori nei confronti della società __________

SA, esclusi i suoi attivi e passivi (pto. E e F doc. E e doc. F1). Nella misura

in cui le argomentazioni dell’appellante si riferiscono alle condizioni contrattuali,

esse saranno valutate nel prossimo considerando contestualmente alla questione

della buona fede.

4.3

L’appellante ribadisce in

questa sede la tesi secondo cui gli attori non avrebbero fatto tutto il

possibile per trarre il maggior guadagno dalla vendita sostitutiva in riduzione

del loro danno conformemente alle regole della buona fede. Al riguardo, egli adduce

che la vendita sostitutiva sarebbe avvenuta in un’epoca di molto posteriore

rispetto a quella pattuita con lui, che gli attori non avrebbero intrapreso

nulla per reperire un acquirente sostitutivo sul mercato ove sono situati gli

immobili e che essi non avrebbero nemmeno cercato di proporre le azioni e i

crediti correntisti a un prezzo uguale o superiore a quello tra loro pattuito. Le

contestazioni riproposte in questa sede dall’appellante, a cui incombeva

l’onere della prova (cfr. consid. 4.1), non hanno trovato alcun riscontro agli

atti.

In particolare, per quanto

riguarda la tesi, secondo cui la vendita sostitutiva sarebbe avvenuta “sette

mesi dopo la presunta mora dell’appellante”, giova rilevare che di principio è

determinante il momento in cui il venditore rinuncia all’adempimento o, nel

caso di vendite commerciali, il termine fissato all’acquirente per

l’adempimento del contratto (DTF 120 II 296). In concreto risulta dagli atti

che i venditori hanno fissato al convenuto un termine scadente il 23 febbraio

2015.

per adempiere il contratto (doc. B1) mentre con scritto 15 luglio 2015 essi

hanno rinunciato all’adempimento (doc. D1). Il contratto concernente la vendita

sostitutiva, sul quale si basano gli attori per calcolare l’entità del danno, è

stato sottoscritto il 24 luglio 2015 (doc. F1). In queste circostanze e

considerato l’oggetto del contratto ben si può ritenere che la vendita

sostitutiva sia avvenuta in tempi ragionevoli.

Pure la contestazione

secondo cui gli attori non avrebbero intrapreso nulla per reperire un

acquirente sostitutivo sul mercato ove sono situati gli immobili di proprietà

della __________ SA non è suffragata da alcun elemento agli atti, risultando

piuttosto dagli stessi che l’acquirente sostitutivo è la S__________ SA,

società anonima di diritto svizzero con sede a __________, rappresentata dal

suo presidente __________ V__________, pure residente in Svizzera (doc. F1,

audizione testimoniale __________ V__________). In merito alla contestazione

secondo cui gli attori non avrebbero nemmeno cercato di proporre le azioni e il

credito correntista a un prezzo uguale o superiore a quello pattuito con

l’appellante, si rileva che l’oggetto della compravendita era costituito

dall’intero pacchetto azionario della T__________ SA e dal credito correntista

degli attori verso questa società. Come ammesso dallo stesso appellante, la

definizione del prezzo di compravendita si basava, oltre che sul valore dei

beni immobili, anche su quello della società e delle sue azioni, valore che,

secondo il normale andamento delle cose, varia in funzione del tempo e della

situazione del mercato immobiliare. Dall’istruttoria non è emerso che tale

valore al momento della vendita sostitutiva potesse essere superiore o uguale

al valore stabilito in occasione della conclusione del primo contratto, risultando

del tutto plausibile invece quanto sostenuto dagli attori, ovvero che al

momento della seconda vendita (oltre un anno dopo la pattuizione del primo

contratto) il valore dell’oggetto compravenduto fosse diminuito. In concreto la

definizione del prezzo nei due contratti teneva conto, oltre che del valore

degli immobili, anche del valore delle azioni, degli attivi e dei passivi della

società e del saldo della sua relazione bancaria (punto 2 doc. E e F1). Secondo

il normale andamento delle cose è altresì verosimile che la gestione di una

società immobiliare possa comportare delle spese e che pertanto il saldo del

conto corrente risulti inferiore (cfr. punto D dei doc. E e F1), rispettivamente

che a un anno di distanza il valore degli immobili e delle azioni diminuisca. Appare

inoltre poco plausibile che i venditori abbiano avvantaggiato un terzo

acquirente, incassando volutamente un prezzo inferiore, assumendosi poi il

rischio e le spese connesse con una procedura giudiziaria volta al risarcimento

del relativo danno.

In queste circostanze, non

sussistendo alcuna prova della malafede degli attori, la decisione del Pretore

di riconoscere la loro pretesa per fr. 283'000.- in applicazione dell’art. 215

cpv. 1 CO deve essere confermata.

5.

L’appellante

rimprovera poi al Pretore di averlo condannato a pagare la somma di fr.

283'000.- “in solido”. A suo dire, tra gli attori non sussisterebbe alcun

vincolo di solidarietà ai sensi dell’art. 150 CO e gli stessi non sarebbero

nemmeno “creditori in comune”.

Ai sensi dell’art. 150

cpv. 1 CO vi è solidarietà fra creditori soltanto quando il debitore dichiara

la volontà di autorizzare ciascuno di essi a pretendere l’intero credito oppure

nei casi previsti dalla legge. Nel caso di specie non vi è agli atti una

dichiarazione di tal genere da parte del convenuto e nemmeno è stata dimostrata

l’esistenza di una comunione tra gli attori. Considerato il carattere

divisibile del credito, si deve piuttosto presumere che gli appellati siano

creditori “parziali”, di modo che il dispositivo di condanna del convenuto al

pagamento della somma di fr. 283'000.- a favore degli attori deve essere

corretto, togliendo la dicitura “in solido”.

6.

Omissis.

7.

Omissis.

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello

19 maggio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 14 aprile 2017 della Pretura di Lugano, sezione 3, invariati gli altri

dispositivi, è così riformata:

2. Il convenuto AP 1, __________,

verserà a AO 1 e AO 2, in ragione di un mezzo ciascuno, l’importo di fr.

283'000.-, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2014.

II. Omissis.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).