12.2017.71
Contratto di compravendita di azioni e cessione di credito soggetto a condizione sospensiva - transazione giudiziaria in materia LAFE Mora del compratore - risarcimento del danno
14 gennaio 2019Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.71
Lugano
14 gennaio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.256
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 12
novembre 2015 da
AO 1
AO 2
tutti
rappr. dallo RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 343'000.-, oltre
interessi del 5% dal 19 dicembre 2014, a titolo di risarcimento del danno per
inadempimento contrattuale, pretesa ridotta con le conclusioni scritte a fr.
283'000.-;
domanda integralmente avversata
dalla controparte e che il Pretore con sentenza 14 aprile 2017 ha accolto,
condannando il convenuto a versare agli attori in solido l’importo di fr. 283'000.-,
oltre interessi, con accollo delle spese giudiziarie secondo il rispettivo grado
di soccombenza;
appellante il convenuto
con appello 19 maggio 2017 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, nel
senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre gli attori con
risposta 7 luglio 2017 hanno postulato la reiezione del gravame, con conferma
della sentenza impugnata “salvo la rettifica al rapporto solidale tra gli
attori”, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AO 2, cittadini
italiani residenti a B__________ (I) erano proprietari in ragione di ½ ciascuno
dell’intero certificato azionario al portatore della T__________ SA, società di
diritto svizzero con sede a __________, avente per scopo, tra altro, la
compravendita, la gestione e la messa in valore di beni immobili, rispettivamente
la partecipazione a qualsiasi azienda commerciale, industriale o finanziaria e
immobiliare svizzera o estera (doc. C). Nel 1963 la T__________ SA ha
acquistato quattro appartamenti e quattro autorimesse site al fondo base part.
n. __________ RFD di __________ (doc. D).
Nel 2001, a seguito
delle norme italiane sull’emersione di capitali, AO 1 e AO 2 hanno intestato a
titolo fiduciario la loro partecipazione azionaria della società T__________ SA
alla __________ Fiduciaria __________, con sede in Italia (doc. F).
B. Il 20/31 agosto 2014 AO
1 e AO 2 hanno sottoscritto con AP 1, cittadino svizzero con domicilio a __________,
un contratto di “compravendita di azioni e di cessione di credito soggetto a
condizione sospensiva”, in base al quale i primi si sono impegnati a cedere
al secondo l’intero pacchetto azionario della società e il loro credito correntista
verso la T__________ SA, dietro versamento di un prezzo di
vendita di complessivi fr. 1'392'000.-, da suddividere tra i venditori in ragione
di metà ciascuno (di cui fr. 938'911.80 quale controvalore delle azioni cedute
e fr. 453'088.20 corrispondente al controvalore del credito correntista verso T__________
SA, doc. E). La validità del contratto era subordinata alla “concessione
della sanatoria in materia di LAFE”, per la quale i venditori si erano
impegnati a inoltrare la domanda (doc E, pto. G e 1). Il contratto prevedeva inoltre
un diritto di recesso unilaterale dell’acquirente, nel caso in cui entro il 31
dicembre 2014 la decisione di sanatoria LAFE (Legge federale sull’acquisto di
fondi da parte di persone all’estero, in seguito LAFE) non fosse stata
rilasciata o non fosse cresciuta in giudicato (doc. E, pto. 8). In
merito alle modalità di consegna delle azioni e di pagamento del prezzo, la
clausola n. 4 prevedeva, tra altro, che ad avvenuta trasmissione all’acquirente
della “decisione di accoglimento della sanatoria LAFE cresciuta in giudicato”,
quest’ultimo avrebbe pagato, “nel termine indicato dall’ autorità, la
sanzione LAFE imposta ai venditori”, da dedursi dal prezzo complessivo di
vendita delle azioni (punto 4.2). La cessione delle azioni sarebbe avvenuta
dopo la crescita in giudicato della decisione LAFE previa conversione “delle
azioni al portatore della T__________ SA in azioni nominative intestate alla __________
Fiduciaria __________”, da girare “a nome dei cedenti”, i quali a loro volta avrebbero
girato le azioni in bianco all’acquirente (doc. E, pto. 4.3).
C. In data
9 settembre 2014 AO 1 e AO 2, per il tramite del loro patrocinatore, hanno
inoltrato alla competente autorità LAFE un’”istanza spontanea di sanatoria
LAFE - T__________ SA, __________, __________ part. __________ RFD __________” (doc.
F, doc. I°-33,39, 42).
D. Il 20
ottobre 2014 l’Autorità Cantonale di Sorveglianza in materia LAFE e l’Autorità
di Ia istanza LAFE del Distretto di __________, da una parte, e AO 1,
AO 2 e T__________ SA, dall’altra, hanno sottoscritto una transazione mediante
la quale l’autorità cantonale, preso atto del rispristino della legalità, rinunciava
a promuovere l’azione per la rimozione dello stato illecito mentre AO 1, AO 2 e
T__________ SA, solidalmente, si impegnavano a versare l’importo di fr.
60'000.- quale sanzione pecuniaria per l’assenza di un’autorizzazione LAFE
inerente l’acquisto delle unità PPP del fondo base part. __________ RFD di __________,
di proprietà di T__________ SA (doc. I° no. 30, 31; 32, doc. H).
E. Con
scritto 18 novembre 2014 AP 1, tramite il suo patrocinatore, ha contestato il
contenuto della transazione, rilevando come la stessa si riferisse a tutt’altra
fattispecie, ritenuto che come acquirente risultava una società invece di una
persona fisica e come essa non facesse riferimento alcuno al contratto
sottoscritto di cui al doc. E. Egli ha pertanto richiesto l’invio di una “decisione
di sanatoria LAFE che faccia riferimento al contratto…e che menzioni pure la
detenzione e la successiva cessione diretta dei crediti correntisti e la
detenzione (nonché la successiva cessione) delle azioni tramite __________”,
specificando che solo a ricevimento di quanto richiesto avrebbe provveduto a
pagare la sanzione pecuniaria LAFE come da contratto (doc. N).
F. Il 28
novembre 2014 l’Autorità cantonale di sorveglianza in materia LAFE ha emanato
una nuova transazione (che annullava e sostituiva quella precedente), con la
quale è stata corretta l’indicazione secondo cui l’acquirente era una persona
fisica e non una società (doc. I).
G. Con i successivi
scritti AP 1 ha rifiutato di provvedere al pagamento della dazione
pecuniaria LAFE, contestando il corretto adempimento da parte diAO 1 e AO 2
degli obblighi previsti nel contratto (punto G e 4). Con scritto 6 febbraio
2015 egli ha infine dichiarato di recedere dal contratto conformemente al punto
8 della convenzione di cui al doc. E e all’art. 107 CO (doc. Z).
H. Con petizione 12
novembre 2015 AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr.
343'000.-, oltre interessi moratori del 5% dal 19 dicembre 2014, quale
risarcimento del danno cagionato dal mancato adempimento dell’accordo di “compravendita
di azioni e di cessione di credito” sottoscritto dalle parti nell’agosto 2014
(doc. E). A loro dire, la condizione sospensiva concernente l’ottenimento della
sanatoria LAFE sarebbe stata adempiuta con la produzione della transazione di
cui ai doc. H e I, di modo che il contratto avrebbe assunto piena efficacia e
il convenuto, non avendo pagato il prezzo, sarebbe stato in mora.
Con risposta 19
febbraio 2016 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione,
osservando che nessuna inadempienza contrattuale poteva essergli rimproverata,
poiché la condizione sospensiva cui era subordinato il contratto non si era mai
realizzata, di modo che egli aveva legittimamente esercitato il proprio diritto
di recesso. Egli ha rilevato che la “sanatoria LAFE” prevista dal contratto
avrebbe dovuto riguardare non solo la situazione d’illegalità in cui si
trovavano gli attori, bensì anche quella della __________ __________ Fiduciaria
__________, in quanto proprietaria del pacchetto azionario della società __________
SA, e avrebbe dovuto estendersi anche ai crediti correntisti, di cui tuttavia
non fa menzione.
Fatti
I. Esperita
l’istruttoria di causa le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e
presentato i rispettivi memoriali conclusivi, gli attori riducendo la pretesa a
fr. 283'000.-.
L. Con decisione 14
aprile 2017 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento
di fr. 283'000.-, oltre interessi dal 19 dicembre 2014, in favore di AO 1 e AO
2 in solido, ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese a carico
degli attori in ragione di ¼ e per i rimanenti ¾ a carico del convenuto, con
l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte in solido fr. 18'000.-
a titolo di ripetibili parziali.
M. Con appello19 maggio
2017 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 7 luglio 2017 gli attori si sono opposti integralmente al gravame,
con protesta di spese e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Entro il medesimo termine deve essere inoltrata la risposta (art. 312
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia la risposta sono tempestivi.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore ha concluso, in sintesi, che gli attori avevano
correttamente adempiuto alla condizione sospensiva relativa all’ottenimento
della sanatoria LAFE nei termini previsti dal contratto sottoscritto dalle
parti (punti G e 8 del doc. E), il quale aveva pertanto assunto piena
efficacia. Constatata la mora del convenuto, il primo giudice, in applicazione
dell’art. 215 CO, ha riconosciuto il diritto degli attori di computare il loro
danno secondo la differenza tra il prezzo di vendita pattuito e quello cui la
cosa è stata posteriormente venduta in buona fede, l’istruttoria non avendo
permesso di stabilire né che tale valore al momento della seconda compravendita
potesse essere superiore o uguale al valore stabilito contrattualmente tra le
parti in causa, né che gli attori avessero agito contrariamente alla buona fede.
Il Pretore ha pertanto condannato il convenuto al pagamento dell’importo di fr.
283'000.- a favore degli attori in solido, ponendo le spese processuali a
carico di questi ultimi in ragione di ¼ e per il rimanente a carico del
convenuto, obbligandolo altresì a rifondere alla controparte fr. 18'000.- a
titolo di ripetibili parziali.
3. Con la prima serie
di censure l’appellante contesta la conclusione del Pretore, secondo cui la
condizione sospensiva relativa all’ottenimento della sanatoria LAFE è stata
adempiuta e, di conseguenza, il contratto sottoscritto dalle parti ha assunto
piena efficacia. A suo dire, entro il termine del 31 dicembre 2014 (punto 8 del
contratto doc. E) non sarebbe stata rilasciata alcuna decisione di sanatoria
LAFE. Al riguardo egli rileva che la transazione prodotta agli atti (doc. H, I)
non sarebbe sufficiente per costituire una “sanatoria LAFE”. Essa si fonderebbe
su una fattispecie diversa rispetto a quella prevista dal contratto, mancando
qualsiasi riferimento ai diversi passaggi di proprietà delle azioni,
rispettivamente di titolarità dei crediti, così come previsto al punto 4.3 dell’accordo
di cui al doc. E. Secondo tale pattuizione, dopo la crescita in giudicato della
sanatoria LAFE, le azioni al portatore di __________ SA avrebbero dovuto essere
convertite in azioni nominative intestate alla società fiduciaria __________,
con contestuale emissione dei certificati azionari nominativi, i quali sarebbero
stati in seguito girati ai cedenti e poi in bianco all’acquirente (punto 4.3
doc. E). A sostegno della sua tesi l’appellante rileva inoltre che, contrariamente
a quanto concluso dal Pretore, nel negozio fiduciario secondo il diritto
italiano vi è “traslazione del diritto - …del diritto reale sul titolo e dei
diritti personali incorporati nello stesso… - dal fiduciante al fiduciario”,
di modo che la sanatoria avrebbe dovuto indicare esplicitamente anche questo
passaggio di proprietà, per evitare il rischio di incorrere in ulteriori
sanzioni LAFE (appello, ad 2.2, pag. 3).
3.1 La validità del contratto di
“compravendita di azioni e di cessione di credito” sottoscritto dalle
parti era subordinata “alla concessione della sanatoria in materia LAFE”,
ovvero alla decisione attestante il ripristino di una situazione di legalità in
capo alla società __________ SA rispetto alle norme concernenti la LAFE,
considerato che l’intero pacchetto azionario era detenuto da persone residenti
all’estero in violazione delle relative disposizioni in materia: dapprima dai
cedenti, che nel 2001 lo avevano poi intestato fiduciariamente alla __________ __________
Fiduciaria __________ con sede in Italia (doc. E, pto. A, doc. F). Il contratto
prevedeva inoltre l’obbligo dei cedenti (e qui appellati) di inoltrare la domanda
di sanatoria entro cinque giorni lavorativi dalla sua firma (doc. E, pto. G e
pto. 1) e il diritto dell’acquirente di recedere dallo stesso “qualora entro
il 31.12.2014 non sia rilasciata, o non sia cresciuta in giudicato, la
sanatoria LAFE” (doc. E, pto. 8).
3.2 In concreto, dagli atti
risulta che gli attori il 9 settembre 2014 hanno inoltrato alla competente
autorità un’”istanza spontanea di sanatoria LAFE” concernente la società
__________ SA (doc. F). Il 20 ottobre 2014 essi, il rappresentante della
società __________ SA, l’Autorità di Ia istanza e l’Autorità
Cantonale di Sorveglianza LAFE hanno sottoscritto una transazione giudiziaria,
in base alla quale, preso atto di una situazione non conforme alle prescrizioni
in materia di acquisto di fondi da parte di persone all’estero, considerato
tuttavia che il pacchetto azionario sarebbe stato acquistato da una persona non
soggetta alla LAFE, con conseguente ripristino di una corretta applicazione
della stessa, è stato stabilito, da una parte la rinuncia dell’Autorità
Cantonale di Sorveglianza a promuovere l’azione di rimozione dello stato
illecito e, dall’altra, l’obbligo degli attori e della società __________ SA di
pagare una sanzione pecuniaria di fr. 60'000.- in sanatoria della situazione
pregressa (doc. H). Questa transazione è stata annullata e sostituita con una
nuova di medesimo contenuto datata 28 novembre 2014, con la quale è stato
specificato che l’acquirente del pacchetto azionario era una persona fisica e
non una società, come erroneamente indicato nel doc. H (doc. I).
3.3 Come già rilevato dal
Pretore, non è competenza del giudice civile verificare la correttezza delle
modalità di adozione di una decisione in materia LAFE (sulla prassi
consolidatasi nel Canton Ticino di regolare le violazioni alle disposizioni
della LAFE mediante transazioni giudiziarie, cfr. Pedrazzini, in RDAT 1982, pag. 419 segg., in particolare 428
segg). Per quanto non regolato dalle disposizioni concernenti l’acquisto di
fondi da parte di persone all’estero, le norme della Legge di procedura amministrativa
trovano applicazione in via suppletoria (art. 27 della Legge di applicazione
della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero,
LALAFE). La transazione giudiziaria è un istituto del diritto processuale, che
si configura come un contratto di diritto amministrativo, mediante il quale le
parti si accordano sulla soluzione di un litigio e pongono fine ad uno stato di
incertezza giuridica per mezzo di concessioni reciproche; la transazione è
quindi assoggettata - per quanto concerne la conclusione, il contenuto, la
forma, la validità e l'interpretazione - al regime generale applicabile ai
contratti di diritto amministrativo. L’autorità competente è obbligata a istruire il
procedimento e verificare se la transazione rispetta la legalità e il
diritto imperativo applicabile (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 27 PAmm, n. 1 e segg.; Messaggio
n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la Revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966). La transazione
giudiziaria ha forza di decisione (art. 27 vLPAmm, art. 23 cpv. 3 LPamm). Una decisione amministrativa, con la quale è stato
accertato il ripristino della conformità alle disposizioni di diritto pubblico vincola
il giudice civile, il quale non può riesaminarla né sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'autorità competente, salvo che la decisione sia
nulla (DTF 138 III 56 consid. 4.4.3, 137 III 13 consid. 3.3.1 con rinvii; Knapp, Précis de droit administratif, 4ª edizione, pag. 12 n. 47), ipotesi estranea al caso in esame e nemmeno fatta valere
in questa sede.
Considerandi
3.4
In concreto, la volontà
espressa dalle parti mediante la transazione in oggetto era chiara ed
inequivocabile e facilmente deducibile dal tenore dell’accordo. Con lo stesso è
stato attestato il ripristino dello stato di legalità e il non assoggettamento
del nuovo acquirente del pacchetto azionario alle normative della LAFE, essendo
egli domiciliato in Svizzera, nonché la rinuncia da parte dell’autorità cantonale
di Sorveglianza a promuovere azione per la rimozione dello stato illecito in
relazione alla società __________ SA, previo pagamento della dazione pecuniaria.
Con l’accordo si è quindi proceduto a sanare la situazione illecita riferita
alla società T__________ SA di tutto il periodo antecedente all’acquisto del
pacchetto azionario da parte del nuovo acquirente, non soggetto alla LAFE.
Contrariamente a quanto pretende l’appellante, non si vede pertanto la
necessità di indicare nel dettaglio le modalità di consegna del pacchetto
azionario previste al punto 4.3 del contratto nella transazione giudiziaria,
rispettivamente di fare riferimento esplicito al contratto di cui al doc. E.
Ciò a maggior ragione nel caso di specie, atteso che l’Autorità di Ia
istanza LAFE e quella di Sorveglianza, interpellate direttamente dal rappresentante
legale dell’acquirente circa l’estensione della transazione sottoscritta (in
particolare se essa riguardava “tutto quanto descritto e previsto nel contratto
di compravendita di azioni e di cessione di credito del 20/31 agosto 2014, qui
allegato”, inc.richiamato I° doc. 3) hanno confermato che le decisioni di
sanatoria, pur non entrando nei dettagli di ogni singola fattispecie, “vengono
emesse solo ed a condizione che sia stato accertato che la legalità LAFE è
stata ripristinata. Le modalità del procedimento con il quale si perviene al
ripristino, che devono essere state indicate all’Autorità, come nel caso
presente, non vengono quindi dettagliate nell’accordo” (inc. richiamato I°
doc. 1, doc. U).
3.5
Ne discende che gli attori
hanno adempiuto alla condizione sospensiva conformemente al punto G e 1 del
contratto entro i termini concordati, di modo che esso ha assunto piena
efficacia. All’appellante è quindi imputabile una mora, non avendo dato seguito
agli impegni assunti contrattualmente. Su questo punto l’appello è pertanto
respinto e la decisione impugnata è confermata.
4.
L’appellante rimprovera
poi al Pretore di avere erroneamente considerato provato il danno fatto valere
dagli attori e lamenta una violazione dell’art. 215 CO.
4.1
Ai sensi dell’art. 215 cpv. 1
CO nei rapporti commerciali, se il compratore è in mora, il venditore ha il
diritto di computare il suo danno secondo la differenza fra il prezzo di
vendita della cosa e quello a cui l’ha posteriormente venduta in buona fede. Il
danno giusta l’art. 215 cpv. 1 CO è calcolato in maniera concreta secondo la
teoria della differenza (Differenztheorie, DTF 65 II 171 consid. 2; Kren Kostkiewicz, in Kren
Kostkiewicz/Wolf/Amstuz/ Frankhauser, OR Kommentar, 3a ed., 2016, n.
2.
ad art. 215 CO). Il venditore deve vendere l’oggetto rispettando il principio
della buona fede: secondo le circostanze del caso concreto egli è tenuto ad
agire con la dovuta diligenza e fare tutto il necessario per ridurre
l’eventuale danno. La congruità del prezzo della vendita sostitutiva si valuta
in base al momento, al luogo e alle condizioni contrattuali (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 3 ad art.
215.
CO; Hrubesch-Millauer,
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 6 segg. ad art. 215 CO). La buona
fede è presunta (art. 3 cpv. 1 CC) e incombe pertanto all’acquirente l’onere di
dimostrare che il venditore non ha agito con la dovuta diligenza imposta dalle
circostanze concrete (Cavin, La
vente, l’échange, la donation, Traité de droit privé suisse, Tome VII, 1, pag.
60.
con rinvio alla pag. 51).
4.2
L’appellante rimprovera al
primo giudice di non avere considerato le sue contestazioni in merito all’identità
dell’oggetto del contratto e ai differenti parametri per la definizione del
prezzo alla base del primo e del secondo contratto di compravendita. A suo dire
gli attori non avrebbero provato che l’oggetto dei due contratti di
compravendita era il medesimo. La censura, nella misura in cui si riferisce
all’identità dell’oggetto, è infondata. In entrambi i casi il contratto verteva
infatti sulla vendita del “pacchetto azionario della società e dell’intero
credito correntista” detenuti dagli attori nei confronti della società __________
SA, esclusi i suoi attivi e passivi (pto. E e F doc. E e doc. F1). Nella misura
in cui le argomentazioni dell’appellante si riferiscono alle condizioni contrattuali,
esse saranno valutate nel prossimo considerando contestualmente alla questione
della buona fede.
4.3
L’appellante ribadisce in
questa sede la tesi secondo cui gli attori non avrebbero fatto tutto il
possibile per trarre il maggior guadagno dalla vendita sostitutiva in riduzione
del loro danno conformemente alle regole della buona fede. Al riguardo, egli adduce
che la vendita sostitutiva sarebbe avvenuta in un’epoca di molto posteriore
rispetto a quella pattuita con lui, che gli attori non avrebbero intrapreso
nulla per reperire un acquirente sostitutivo sul mercato ove sono situati gli
immobili e che essi non avrebbero nemmeno cercato di proporre le azioni e i
crediti correntisti a un prezzo uguale o superiore a quello tra loro pattuito. Le
contestazioni riproposte in questa sede dall’appellante, a cui incombeva
l’onere della prova (cfr. consid. 4.1), non hanno trovato alcun riscontro agli
atti.
In particolare, per quanto
riguarda la tesi, secondo cui la vendita sostitutiva sarebbe avvenuta “sette
mesi dopo la presunta mora dell’appellante”, giova rilevare che di principio è
determinante il momento in cui il venditore rinuncia all’adempimento o, nel
caso di vendite commerciali, il termine fissato all’acquirente per
l’adempimento del contratto (DTF 120 II 296). In concreto risulta dagli atti
che i venditori hanno fissato al convenuto un termine scadente il 23 febbraio
2015.
per adempiere il contratto (doc. B1) mentre con scritto 15 luglio 2015 essi
hanno rinunciato all’adempimento (doc. D1). Il contratto concernente la vendita
sostitutiva, sul quale si basano gli attori per calcolare l’entità del danno, è
stato sottoscritto il 24 luglio 2015 (doc. F1). In queste circostanze e
considerato l’oggetto del contratto ben si può ritenere che la vendita
sostitutiva sia avvenuta in tempi ragionevoli.
Pure la contestazione
secondo cui gli attori non avrebbero intrapreso nulla per reperire un
acquirente sostitutivo sul mercato ove sono situati gli immobili di proprietà
della __________ SA non è suffragata da alcun elemento agli atti, risultando
piuttosto dagli stessi che l’acquirente sostitutivo è la S__________ SA,
società anonima di diritto svizzero con sede a __________, rappresentata dal
suo presidente __________ V__________, pure residente in Svizzera (doc. F1,
audizione testimoniale __________ V__________). In merito alla contestazione
secondo cui gli attori non avrebbero nemmeno cercato di proporre le azioni e il
credito correntista a un prezzo uguale o superiore a quello pattuito con
l’appellante, si rileva che l’oggetto della compravendita era costituito
dall’intero pacchetto azionario della T__________ SA e dal credito correntista
degli attori verso questa società. Come ammesso dallo stesso appellante, la
definizione del prezzo di compravendita si basava, oltre che sul valore dei
beni immobili, anche su quello della società e delle sue azioni, valore che,
secondo il normale andamento delle cose, varia in funzione del tempo e della
situazione del mercato immobiliare. Dall’istruttoria non è emerso che tale
valore al momento della vendita sostitutiva potesse essere superiore o uguale
al valore stabilito in occasione della conclusione del primo contratto, risultando
del tutto plausibile invece quanto sostenuto dagli attori, ovvero che al
momento della seconda vendita (oltre un anno dopo la pattuizione del primo
contratto) il valore dell’oggetto compravenduto fosse diminuito. In concreto la
definizione del prezzo nei due contratti teneva conto, oltre che del valore
degli immobili, anche del valore delle azioni, degli attivi e dei passivi della
società e del saldo della sua relazione bancaria (punto 2 doc. E e F1). Secondo
il normale andamento delle cose è altresì verosimile che la gestione di una
società immobiliare possa comportare delle spese e che pertanto il saldo del
conto corrente risulti inferiore (cfr. punto D dei doc. E e F1), rispettivamente
che a un anno di distanza il valore degli immobili e delle azioni diminuisca. Appare
inoltre poco plausibile che i venditori abbiano avvantaggiato un terzo
acquirente, incassando volutamente un prezzo inferiore, assumendosi poi il
rischio e le spese connesse con una procedura giudiziaria volta al risarcimento
del relativo danno.
In queste circostanze, non
sussistendo alcuna prova della malafede degli attori, la decisione del Pretore
di riconoscere la loro pretesa per fr. 283'000.- in applicazione dell’art. 215
cpv. 1 CO deve essere confermata.
5.
L’appellante
rimprovera poi al Pretore di averlo condannato a pagare la somma di fr.
283'000.- “in solido”. A suo dire, tra gli attori non sussisterebbe alcun
vincolo di solidarietà ai sensi dell’art. 150 CO e gli stessi non sarebbero
nemmeno “creditori in comune”.
Ai sensi dell’art. 150
cpv. 1 CO vi è solidarietà fra creditori soltanto quando il debitore dichiara
la volontà di autorizzare ciascuno di essi a pretendere l’intero credito oppure
nei casi previsti dalla legge. Nel caso di specie non vi è agli atti una
dichiarazione di tal genere da parte del convenuto e nemmeno è stata dimostrata
l’esistenza di una comunione tra gli attori. Considerato il carattere
divisibile del credito, si deve piuttosto presumere che gli appellati siano
creditori “parziali”, di modo che il dispositivo di condanna del convenuto al
pagamento della somma di fr. 283'000.- a favore degli attori deve essere
corretto, togliendo la dicitura “in solido”.
6.
Omissis.
7.
Omissis.
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello
19 maggio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 14 aprile 2017 della Pretura di Lugano, sezione 3, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
2. Il convenuto AP 1, __________,
verserà a AO 1 e AO 2, in ragione di un mezzo ciascuno, l’importo di fr.
283'000.-, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2014.
II. Omissis.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).