12.2017.74
Banca - responsabilità per ordini falsi - onere della prova
11 dicembre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.74
Lugano
11 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
vicepresidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.20 della
Pretura della giurisdizionecon cui l’attrice ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di EUR 280'466.43 (o controvalore in CHF) oltre
interessi al 5% su EUR 100'000.- (o controvalore in CHF) dal 29 febbraio 2012 e
su EUR 180'466.43 (o controvalore in CHF) dall’8 marzo 2012, nonché di CHF
15'500.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2013;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione - e ha denunciato la
lite a LI 1 (rappr. da RA 3 ), che non è tuttavia intervenuto -, e che
il Pretore con decisione 18 aprile 2017 ha respinto;
appellante l'attrice con
appello 23 maggio 2017, con cui ha chiesto, previa assunzione di una nuova
perizia giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 11 agosto 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 16 ottobre 1996
(cfr. doc. B e 3) AP 1, cittadina __________ residente in __________, ha aperto
presso la succursale di __________ di __________ il conto cifrato “__________”,
sottoscrivendo, tra le altre cose e per quanto qui interessa, le condizioni
generali. Il 13 gennaio 2000 (cfr. doc. B e 3) essa ha conferito una procura
generale sulla relazione bancaria al suo compagno di vita C__________ __________,
poi deceduto il 6 gennaio 2012; il 13 ottobre 2009 (cfr. doc. B e 3) ha poi conferito
un’analoga procura a L__________ __________.
Dal 2009 / 2010 il consulente
di riferimento della cliente all’interno della banca è stato __________ B__________.
2. Il 24 febbraio 2012 AO
1, successore in diritto di __________, ha ricevuto per posta un’istruzione dattiloscritta
apparentemente a firma di AP 1, datata “__________, 20 febbraio 2012”, del
seguente tenore (doc. F):
“All’attenzione del Sig
B__________
Con la presente la
prego di voler eseguire con cortese sollecitudine il seguente bonifico
Centomila euro
addebitandomi il conto __________
a favore del Sig __________
S__________ [N.d.R.: uno dei tre figli di C__________ __________]
Bank __________ Branch
conto __________
Iban __________
Swift __________
Specificando
anticipo successione Sig C__________ __________
La prego inoltre di
vendere al meglio il portafoglio che ho girato dal conto __________ e
bonificare il netto ricavo allo stesso beneficiario sempre per debito del mio
stesso conto con la specifica: saldo successione Sig. C__________ __________
Cordiali saluti
AP 1 conto __________”
A seguito di questo
scritto, che a detta dell’istituto di credito sarebbe stato accompagnato da un
ulteriore bigliettino manoscritto, non firmato e nel frattempo cestinato, con
cui la cliente pregava la banca di non contattarla per nessun motivo, AO 1 ha
effettuato, il 28 febbraio e l’8 marzo 2012, due bonifici a favore di S__________
__________, rispettivamente di EUR 100'000.- e di EUR 180'466.43, addebitando in
modo corrispondente il conto cifrato “__________”.
In occasione della visita
in banca avvenuta il 24 aprile 2012, informata dal consulente __________ B__________
dell’avvenuta esecuzione dei due bonifici, AP 1, mostrandosi stupita, ha immediatamente
contestato l’operazione.
3. Con petizione 26
giugno 2014 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
C), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-sud, per ottenere la sua condanna al pagamento di EUR 280'466.43 (o
controvalore in CHF) oltre interessi al 5% su EUR 100'000.- (o controvalore in
CHF) dal 29 febbraio 2012 e su EUR 180'466.43 (o controvalore in CHF) dall’8
marzo 2012, nonché di CHF 15'500.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2013. Ritenendo
che nell’aver dato seguito alla falsa istruzione di cui al doc. F la
controparte avesse agito con grave negligenza, essa, in sintesi, ha preteso la
rifusione delle somme addebitate sul suo conto (EUR 100'000.- e EUR 180'466.43)
nonché il risarcimento delle spese legali preprocessuali (CHF 15'500.-).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione e nel contempo ha denunciato la lite a S__________
__________, beneficiario dei due bonifici contestati, che non è tuttavia
intervenuto.
4. Esperita
l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è in particolare stata assunta
una perizia giudiziaria calligrafica, e raccolti gli allegati conclusivi delle
parti, il Pretore, con la decisione 18 aprile 2017 qui impugnata, ha respinto
la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 15'000.-, le spese e le
spese processuali della procedura di conciliazione a carico dell’attrice,
tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 25’000.- a titolo di
ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la firma
apposta sul doc. F fosse autentica e che in ogni caso, se così non fosse stato,
alla convenuta non potesse essere rimproverata una colpa grave.
5. Con l’appello 23
maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 11 agosto
2017, l’attrice, riproponendo gli argomenti già addotti innanzi al primo
giudice, ha chiesto, previa assunzione di una nuova perizia giudiziaria, di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
6. Nel diritto
svizzero, pacificamente applicabile nella presente fattispecie, il denaro
depositato su di un conto bancario aperto a nome di un cliente è di proprietà
della banca, verso la quale il cliente ha unicamente un credito. Pertanto,
girando o versando questi soldi a un terzo, la banca trasferisce il proprio
denaro. Quando lo fa in esecuzione di un ordine del cliente essa, nella misura
in cui regolarmente esegua il mandato, acquisisce verso di lui un credito
dell’importo corrispondente (art. 402 cpv. 1 CO). Per contro, quando esegue
l’ordine di pagamento senza ordine del cliente, per esempio sulla base di un
ordine di un terzo non autorizzato, non nasce alcun credito di rimborso verso
il cliente non implicato nell’operazione: il danno derivante dal pagamento
indebito rimane così un danno della banca, non del cliente, e la questione
della riparazione del danno subito da quest’ultimo in relazione con una
violazione del dovere di diligenza della banca non si pone. Tutt’al più la
banca può chiedere il risarcimento del proprio danno al cliente, nella misura
in cui egli abbia contribuito colpevolmente a crearlo; ma al di fuori di questa
ipotesi il cliente non deve sopportare il pregiudizio, nemmeno in difetto di
una colpa della banca (cfr. DTF 132 III 449 consid. 2; TF 29 gennaio 2008
4A_438/2007 consid. 5.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1).
Questa
regolamentazione è tuttavia di carattere dispositivo e può dunque essere
modificata mediante convenzione. Nel quadro dei rapporti appena descritti una
tale convenzione si propone di ribaltare sul cliente il danno della banca, non
di escludere o di limitare la sua responsabilità per un danno del cliente (cfr.
DTF 112 II 450 consid. 3a). Per giurisprudenza consolidata, a queste clausole è
applicabile per analogia l’art. 100 CO, che disciplina l’esclusione preventiva
della responsabilità per inadempimento del contratto (DTF 112 II 450 consid. 3a,
132 III 449 consid. 2). Esse sono pertanto prive di ogni portata qualora alla
banca sia imputabile un dolo o una colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO). Nel caso
di colpa lieve la clausola di trasferimento del rischio può invece essere
dichiarata nulla secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 100 cpv. 2
CO), fermo restando che non si potrà procedere in tal senso se la colpa lieve è
imputabile a un ausiliario dell’istituto di credito (art. 101 cpv. 3 CO; DTF
132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1).
7. In questa sede
l’attrice ha innanzitutto censurato l’assunto pretorile secondo cui
l’istruttoria di causa avrebbe permesso di accertare che la firma apposta
sull’istruzione di cui al doc. F era effettivamente autentica, per cui la
convenuta, dando seguito a quell’istruzione, aveva acquisito verso l’attrice un
credito pari alla somma oggetto dei bonifici. La censura è fondata.
Nel caso di specie
è pacifico che i documenti e le testimonianze agli atti non hanno permesso di
stabilire se la firma sul doc. F sia stata apposta dall’attrice, la quale per
altro, dopo averla già contestata in occasione della visita in banca del 24
aprile 2012, nell’ambito del suo interrogatorio ha ribadito di non esserne
stata l’autrice (cfr. verbale 27 agosto 2015 p. 2). In tali circostanze, contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, il solo fatto che il perito giudiziario abbia in
un primo tempo definito “plausibile” e “verosimile” l’autenticità
di quella firma (cfr. perizia p. 11) e in seguito, confrontato
con le obiezioni dell’attrice, abbia relativizzato quella sua
conclusione - in quanto le divergenze riscontrate, sia pure meno preponderanti
rispetto alle convergenze, “non permettono di giungere a conclusioni finali
certe” (cfr. complemento peritale p. 8) - definendo allora solo “plausibile”
la sua autenticità (cfr. complemento peritale p. 9), non è ancora sufficiente per
ritenere provato che la firma sia effettivamente stata apposta dall’attrice,
poco importando se nei due referti egli abbia aggiunto che l’ipotesi di una
falsificazione non era suffragata in un primo tempo “da alcun elemento o
osservazione” (cfr. perizia p. 11) e in seguito “da
elementi rilevanti e probanti” (cfr. complemento peritale p. 9).
La questione doveva e deve
pertanto essere risolta a sfavore della convenuta, gravata del relativo onere
della prova (art. 8 CC; TF 8 maggio 2001 4C.357/2000 consid. 3 pubbl. in: SJ
2001 p. 583; II CCA 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94, 10 marzo 2011 inc. n.
12.2009.46), senza che sia necessario assumere la nuova perizia giudiziaria ora
richiesta dall’attrice.
8. Con la seconda
censura d’appello l’attrice ha rimproverato al Pretore di aver ritenuto,
nell’ipotesi - come detto verificatasi - in cui l’autenticità della firma
apposta sul doc. F non fosse stata confermata, che la convenuta, in base all’art.
4 delle condizioni generali (nel plico doc. 3), avesse ribaltato su di lei il
danno derivante dall’incompleta legittimazione o da falsificazioni non rilevate,
non essendole imputabile una grave negligenza per aver dato seguito
all’istruzione contenuta in quel documento.
8.1. Il giudizio sulla
questione di sapere se, nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale, il
debitore abbia fatto prova della diligenza che il creditore poteva
legittimamente attendersi spetta al giudice, il quale, a tal fine, deve tenere in
considerazione il tipo di relazione contrattuale instauratasi fra le parti,
eventuali pattuizioni particolari stipulate nel caso concreto, gli usi vigenti
nel settore professionale interessato nonché le regole dell’arte (Thier, in: Honsell, Kurzkommentar OR, n.
4 ad art. 99 CO; Thévenoz, Commentaire
Romand, n. 15 ad art. 100 CO e n. 1 seg. ad art. 99 CO; TF 2 maggio 2006 4C.315/2005
consid. 6.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 6.1). Con riferimento al
dovere di diligenza delle banche, il Tribunale federale ha già avuto modo di
precisare che, in linea di principio, la banca è tenuta a verificare
l’autenticità degli ordini impartitile solamente secondo le modalità convenute
con il cliente o, se del caso, specificate dalla legge, ritenuto che essa deve
tuttavia procedere a delle verifiche supplementari se esistono indizi di falso
o se l’ordine non concerne un’operazione prevista dal contratto né abitualmente
richiesta o ancora se circostanze particolari suscitano in lei il dubbio (DTF 132
III 449 consid. 2; TF 2 maggio 2006 4C.315/2005 consid. 6.1, 23 febbraio 2010
4A_398/2009 consid. 6.1, 5 dicembre 2016 4A_386/2016 consid. 2.2.6, 15 giugno
2017 4A_379/2016 consid. 3.3.2).
8.2.
8.2.1. Nel caso di specie è incontestabile
che l’ordine di bonifico di cui al doc. F, avente per altro per oggetto una
somma importante (pari a circa un terzo degli averi in conto), non era
un’operazione richiesta abitualmente dall’attrice, visto e considerato che in
precedenza quest’ultima non aveva mai impartito istruzioni per posta (risposta
p. 3; teste __________ B__________ verbale 8 giugno 2015 p. 1) e, quando
intendeva prelevare, veniva di persona in banca (teste __________ B__________
verbale 8 giugno 2015 p. 1 seg.). Pure anomalo era poi il fatto, debitamente provato
dal consulente della convenuta (teste __________ B__________ verbale 8 giugno
2015 p. 2) e dalla sua assistente (teste __________ verbale 8 giugno 2015 p. 4)
nonché dal documento interno denominato “panoramica dei contatti” (doc. 6), che
quell’ordine fosse stato accompagnato da un bigliettino manoscritto, non
firmato, con cui l’attrice, che in precedenza aveva sempre fatto capo ai
contatti telefonici con la banca (cfr. “panoramica dei contatti” di cui al doc.
6, teste __________ verbale 8 giugno 2015 p. 4) anche se aveva dichiarato “di
non gradir[li] di principio” (petizione p. 8; teste __________
B__________ verbale 8 giugno 2015 p. 1), avrebbe ora pregato la banca di non
contattarla per nessun motivo.
8.2.2. Le circostanze conosciute
dalla convenuta erano a loro volta tali da imporre a quel momento una cautela
accresciuta.
Essa aveva in effetti
ammesso di essere stata “perfettamente a conoscenza, da tempo, della
situazione che legava la signora AP 1 al signor C__________ __________
rispettivamente ai di lui figli, fra cui il signor S__________ [recte: S__________]
__________” (risposta p. 9) ed in particolare della “diatriba in corso
quanto alla successione del compagno di vita di parte attrice, signor C__________
__________” (risposta p. 8). È in particolare stato provato che in
occasione della visita in banca risalente a un mese prima, e meglio al 23
gennaio 2012, l’attrice, accompagnata dal suo procuratore L__________ __________,
aveva avuto modo di informare il consulente della convenuta __________ B__________
che S__________ __________ “le rompeva le scatole” e, dopo avergli riferito
che “non si sentiva più sicura con quel numero di conto, sul quale erano
probabilmente confluiti dei bonifici fatti da C__________ __________”,
aveva persino chiesto di poter chiudere il conto esistente, prelevando per
contanti gli attivi, e di riversare il saldo su un nuovo conto (teste __________
B__________ verbale 8 giugno 2015 p. 1 seg.), ritenuto che a giustificazione di
quella richiesta, a cui però, sulla base delle risposte ottenute dal consulente
della convenuta, aveva poi rinunciato, l’attrice aveva tra l’altro addotto
l’esistenza di minacce da parte di S__________ __________ riferite anche a quel
conto (cfr. teste L__________ __________ verbale 19 novembre 2015 p. 2,
interrogatorio dell’attrice verbale 27 agosto 2015 p. 2).
8.2.3. Confrontata dunque nelle
particolari circostanze con un ordine di bonifico anomalo (doc. F) e corredato
da un bigliettino altrettanto anomalo e non firmato, entrambi oltretutto ricevuti
dopo un solo mese dalla visita in cui l’attrice aveva esternato le sue
preoccupazioni per gli attivi sul conto per l’esistenza di gravi contrasti con
S__________ __________ in merito alla successione di C__________ __________, la
convenuta, che neppure è riuscita a dimostrare le ulteriori circostanze da lei
addotte negli allegati preliminari - ossia che in occasione di quella visita
l’attrice aveva già “ventilato la possibilità che i propri telefoni fossero
sotto controllo” (risposta p. 5), rispettivamente che costei aveva dichiarato
che “i versamenti erano stati preavvisati come possibili” (risposta p.
6) -, avrebbe dovuto essere maggiormente diffidente di fronte a un tale ordine
di bonifico, di carattere straordinario, che, contro ogni previsione e senza
alcuna preventiva informazione in tal senso, pareva invece ora risolvere ogni
diatriba con un ingente versamento a favore di S__________ __________, e in
particolare avrebbe dovuto effettuare delle verifiche supplementari. In ogni
caso non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che il doc. F riportava,
secondo l’opinione del suo consulente __________ B__________ prima e
dell’ufficio interno preposto ai controlli di firma per le relazioni cifrate
poi, una firma palesemente somigliante a quella depositata in banca dall’attrice
(risposta p. 4), recava come luogo di allestimento il domicilio dell’attrice a
“__________”, menzionava come destinatario il suo consulente “B__________”,
indicava il numero di conto dell’attrice “__________”, faceva riferimento a una
precedente operazione da lei svolta e meglio al “portafoglio che ho girato
dal conto __________” e precisava che il bonifico riguardava una questione
di sua pertinenza ossia la “successione Sig C__________ __________” e
meglio il “saldo” della stessa: diversamente da quanto indicato nella
“panoramica dei contatti” di cui al doc. 6 (cfr. allestito da __________ B__________),
queste circostanze non erano in effetti tali da far apparire quell’ordine di
bonifico “pertinente” con quanto l’attrice “mi ha raccontato
ultimamente”. D’altronde, se, come era stato allora prospettato, l’ordine
di bonifico fosse stato effettivamente impartito a seguito della soluzione della
diatriba con gli eredi di C__________ __________ ed in particolare con S__________
__________, l’unica problematica nota alla convenuta, non si vede perché
l’attrice avrebbe a quel momento dovuto invitare la banca a non contattarla per
nessun motivo, non essendovi in tal caso più alcun rischio di subire le temute “ingerenze”
di S__________ __________.
Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che la convenuta, contrariamente a quanto da lei
sostenuto, ha invero percepito che la situazione era anomala o comunque dubbia.
Non si comprenderebbe altrimenti per quale ragione il consulente __________ B__________
abbia ritenuto di dover sottoporre il doc. F, prima della sua esecuzione, al
suo diretto superiore __________ (cfr. testi __________ B__________ verbale 8
giugno 2015 p. 2 e __________ verbale 8 giugno 2015 p. 5), procedura questa che,
in base alle direttive interne della banca, andava per l’appunto messa in atto solo
in presenza di incertezze o di operazioni non consuete (cfr. doc. rich. III°
sul tema “verifica delle firme”).
8.3. Ma soprattutto, a
prescindere da quanto si è appena detto, la convenuta ha a quel momento omesso
di rispettare le norme interne applicabili in presenza di istruzioni scritte
spedite per posta e meglio in punto all’esigenza di effettuazione di un “call
back”, che a ben vedere codificavano le regole dell’arte rispettivamente gli
usi vigenti nel settore professionale.
In effetti, in base
alle direttive interne della convenuta, in presenza - come nel caso di specie -
di ordini scritti (con o senza firma) superiori a CHF 100'000.- si imponeva un
“call back”, a meno che l’istruzione impartita rientrava nell’usuale
linea di condotta del cliente, poteva essere dedotta dalla natura della
relazione d’affari, era stata preavvisata personalmente dal cliente / ordinante
(visita del cliente) o per telefono oppure era stata trasmessa tramite “__________
Mailbox (fonte sicura)” (cfr. doc. rich. III° sul tema “call back”),
circostanze queste che non si erano assolutamente verificate nel caso di specie,
essendo evidente che l’operazione, non rientrante nella natura della relazione
d’affari, non preavvisata dall’attrice di persona o per telefono e non
trasmessa tramite “__________ Mailbox (fonte sicura)”, neppure era, come già
detto sopra, usuale.
Il fatto poi che quell’istruzione
fosse stata accompagnata da un bigliettino manoscritto, per altro non firmato,
con cui l’attrice avrebbe allora pregato la banca di non contattarla per nessun
motivo, non era ovviamente sufficiente per derogare a quanto previsto dalle
direttive, non rientrando nelle eventualità tali da escludere il “call back”.
Anzi, proprio la presenza di un simile bigliettino manoscritto, del tutto
anomalo nella forma e nei contenuti, avrebbe dovuto destare maggiori sospetti e
indurre la convenuta a procedere quantomeno a una verifica semplice come quella
effettuabile con un “call back”. Nulla avrebbe comunque impedito alla stessa,
stante il carattere non urgente dell’ordine di bonifico, di perlomeno contattare
L__________ __________, pacificamente al beneficio di una procura generale sul
conto.
8.4. Contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore, il fatto che in concreto la convenuta non abbia riconosciuto
che l’ordine di bonifico non concerneva un’operazione abitualmente richiesta
(cfr. supra consid. 8.2.1 e 8.2.3), non abbia tenuto conto
dell’esistenza di altre circostanze particolari atte a suscitare in lei il
dubbio, da lei anzi percepito (cfr. supra consid. 8.2.2 e 8.2.3), e soprattutto
non abbia rispettato le direttive interne che in presenza di ordini scritti
superiori a CHF 100'000.- le imponevano un “call back” (cfr. supra
consid. 8.3), non è costitutivo di una negligenza estremamente lieve - che va
ammessa quando una persona non fa prova della prudenza che ci si potrebbe
aspettare, senza che si possa tuttavia ravvedere nel suo comportamento, non
scusabile, una violazione delle più elementari regole di prudenza (cfr. Thévenoz, op. cit., n. 15 ad art. 100 CO;
TF 2 maggio 2006 4C.315/2005 consid. 6.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid.
6.1) - ma di una vera e propria negligenza grave - che va per contro ammessa
laddove vengano trascurate le più elementari regole della prudenza che ogni
persona ragionevole rispetterebbe se fosse posta nella medesima situazione (DTF
128 III 76 consid. 1b, 119 II 443 consid. 2a; TF 2 maggio 2006 4C.315/2005 consid. 6.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 6.1). Del resto, se avesse tenuto un
comportamento maggiormente consono ai suoi doveri, la convenuta sarebbe
senz’altro stata in grado di chiarire la situazione e con ciò di evitare
l’effettuazione dei due bonifici.
In tali circostanze
la clausola contrattuale finalizzata a ribaltare sull’attrice il danno della
convenuta derivante dall’incompleta legittimazione o da falsificazioni non rilevate
deve essere considerata priva di ogni portata ai sensi dell’art. 100 cpv. 1 CO.
9. Alla luce di quanto si
è detto (consid. 7 e 8), la convenuta, nonostante l’avvenuto bonifico a favore
di S__________ __________, non poteva di principio addebitare il conto
dell’attrice e, avendolo invece fatto, deve essere obbligata a riaccreditarle
le somme bonificate, oltre agli interessi dalla data di esecuzione delle
relative operazioni. Non essendo (più) state addotte in questa sede altre
circostanze eventualmente atte a compensare quella pretesa, la stessa deve
pertanto essere riconosciuta.
Stando così le
cose, anche la pretesa avente per oggetto le spese legali preprocessuali - ridotta
dagli originari CHF 18'000.- a CHF 15'500.- in considerazione del fatto che una
parte delle sue spettanze era già stata liquidata in sede di conciliazione (cfr.
doc. C) - risultate necessarie, utili e appropriate (DTF 117 II 101 consid.
6b), merita a sua volta di essere ammessa, oltre agli interessi dalla data
della relativa nota d’onorario (doc. M), come per altro richiesto nella
petizione.
10. Ne discende che
l’appello dell’attrice deve essere accolto, con conseguente riforma della
decisione pretorile nel senso dei considerandi che precedono.
Le
spese processuali e le ripetibili della procedura di primo e secondo grado,
calcolate sulla base di un valore litigioso superiore a CHF 300'000.- (EUR
280'466.43 + CHF 15'500.-), seguono la
soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 23 maggio 2017 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 18 aprile 2017 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-sud è così riformata:
1. La petizione 26 giugno 2014 di AP 1 è accolta.
§ Di
conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 EUR 280'466.43 oltre
interessi al 5% su EUR 100'000.- dal 29 febbraio 2012 e su EUR 180'466.43
dall’8 marzo 2012, nonché CHF 15'500.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre
2013.
2. La
tassa di giustizia di CHF 15'000.-, le spese e le spese processuali
della procedura di conciliazione sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 CHF 25’000.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali di complessivi CHF 12’000.-
sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante CHF 10’000.- per
ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).