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Decisione

12.2017.75

Contratto di appalto - legittimazione passiva - iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani, tempestività

3 ottobre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. AO

1 ha quindi chiesto e ottenuto, a garanzia del proprio credito di complessivi

fr. 16'809.10, l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori a carico della citata quota di PPP, in quel momento ancora

di proprietà della società A__________ SA di L__________ (cfr. incarti CA.__________

e SO.__________ della Pretura di Lugano, sezione 2, e sentenza della ICCA del

10 febbraio 2016, inc. 11.2015.102).

C. In

data 8 settembre 2015 AP 1 e AP 2 hanno esercitato il diritto di compera

diventando proprietari della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________

RFD di __________. Con scritto del 19 ottobre 2015 essi hanno comunicato al Pretore

di voler subentrare nella causa alla precedente proprietaria.

D. Con

petizione del 6 novembre 2015, e pertanto nel termine assegnatole con sentenza

pretorile dell’8 settembre 2015, AO 1 ha avviato nei confronti di AP 1 e AP 2 la

causa tendente alla conferma definitiva dell’ipoteca, con relativa domanda di

condanna al pagamento del vantato credito di fr. 16'809.10 oltre interessi. In

breve, l’attrice ha spiegato di aver ricevuto l’incarico di posare i

condizionatori dagli attuali proprietari dell’appartamento e di aver poi

proceduto al loro smontaggio e nuovo rimontaggio con contestuale messa in

funzione e collaudo sempre su loro richiesta. Tra le parti in causa sarebbe

pertanto venuto in essere un contratto di appalto con conseguente obbligo dei

committenti di pagare la mercede. AO 1 ha argomentato che la fornitura di

materiale e di lavoro a favore della PPP n. __________ di cui al fondo base

particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dei qui convenuti era incontestabile

come pure assodata era la circostanza che l’immobile avesse beneficiato di un

aumento di valore grazie alle prestazioni da lei fornite, da qui la presente

richiesta.

AP

1 e AP 2 si sono opposti alla petizione contestando integralmente le pretese

creditorie dell’attrice. In sintesi, essi hanno negato di essere parte al contratto

e hanno affermato che i lavori sono stati commissionati dalla ditta A__________

SA. Nel contempo, essi hanno rimproverato alla controparte il mancato rispetto

del termine di 4 mesi per richiedere l’iscrizione dell’ipoteca legale. I

convenuti hanno, infatti, argomentato che i lavori erano finiti già nel

dicembre 2014. A dire degli stessi l’intervento del marzo - maggio 2015 sarebbe

stato fatto sulla base di un nuovo contratto.

In sede di replica e

duplica, orali, le parti hanno ribadito le reciproche posizioni,

approfondendone alcuni aspetti.

Esperita l’istruttoria, i

contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i

propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente confermati

nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.

L’attrice, sulla base degli

accertamenti istruttori, ha ribadito e approfondito la tesi secondo cui committente

dei lavori era AP 1 la quale, in veste di comproprietaria, aveva agito anche

quale rappresentante dell’altro comproprietario AP 2.

E. Con decisione del 6

aprile 2017, il Pretore ha accolto integralmente la petizione.

F. Con

atto di appello del 23 maggio 2017 AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e ordinare la

cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta sul loro immobile, con

protesta di tasse, spese e ripetibili. Mentre l’attrice con risposta del 10

agosto 2017 chiede la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili.

E considerato

Considerandi

1.

Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

2.

Nel

proprio giudizio il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha analizzato la

questione della legittimazione passiva dei convenuti, giungendo alla

conclusione che, sulla base delle risultanze istruttorie, gli stessi fossero i

committenti nei confronti dell’attrice dell’installazione dell’impianto di

climatizzazione e del suo successivo smontaggio e rimontaggio e che, pertanto,

la loro legittimazione fosse data. In seguito, il primo giudice ha constatato

che l’ammontare del credito e il vincolo di solidarietà non erano stati

contestati dai convenuti ed erano pertanto ammessi.

In merito

all’iscrizione dell’ipoteca legale, il Pretore ha giudicato che le prestazioni

effettuate dall’attrice erano riconducibili a due contratti di appalto: il

primo relativo ai lavori eseguiti nel mese di novembre 2014 e fatturati il 2

dicembre 2014, e il secondo per quelli dei mesi marzo - maggio 2015 e fatturati

in data 8 giugno 2015. Secondo il primo giudice, però, il fatto che il collaudo

fosse stato effettuato solo il 27 maggio 2015 dopo il rimontaggio dell’impianto

permetteva di ritenere che solo a questo punto tutti i lavori potessero essere

considerati conclusi. Il termine di 4 mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale

provvisoria decorreva pertanto da questa data, con la conseguenza che la

richiesta di iscrizione era tempestiva.

3.

Con

l’appello AP 1 e AP 2 censurano gli accertamenti istruttori effettuati dal

Pretore, in particolare contestano la forza probatoria dell’email con cui AP 1

avrebbe conferito l’ordine d’installazione dell’impianto e rimproverano al

Pretore di non aver considerato le dichiarazioni testimoniali nella loro

interezza. Nel contempo, gli appellanti sostengono che il primo giudice non ha “attentamente

valutato il contesto contrattuale in cui le parti interagivano tra loro”. In

merito al termine per l’iscrizione dell’ipoteca legale, essi affermano che il

termine di 4 mesi non è stato rispettato in quanto lo stesso ha iniziato a

decorrere alla fine dei primi lavori, terminati in novembre e fatturati il 2

dicembre 2014, e non, come ammesso dal Pretore, solo dopo il secondo intervento

ovvero nel maggio 2015.

4.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto

e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata

spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con

ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.

36.

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e

una propria lettura dei fatti. Problematica che concerne, in particolare,

le censure relative alla venuta in essere dei due contratti di appalto (cfr.

appello, punto 2) e la questione del collaudo (cfr. appello, punto 3). L’appello

in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi

sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre

non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono

alcuna critica al giudizio impugnato.

5.

Come accennato sopra, la prima contestazione concerne la venuta in

essere di un contratto di appalto tra le parti per la fornitura e posa del

sistema di raffreddamento e il suo successivo smontaggio e rimontaggio,

circostanza che a detta degli appellanti non sarebbe provata e che comunque

essi negano. A supporto della propria tesi essi contestano, in maniera invero

piuttosto confusa e generica, la validità e la forza probatoria dell’email di

cui al doc. K come pure la portata delle dichiarazioni rese dai testi. Essi

rimproverano, inoltre, al Pretore di non aver “attentamente valutato il contesto

contrattuale” e di non aver tenuto conto del fatto che il contratto di

costituzione di diritto di compera prevedeva che eventuali opere supplementari

dovessero essere appaltate alla G__________ SA.

5.1

L’art. 157 CPC sancisce il

principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice. Questo

principio vale naturalmente anche per i documenti prodotti dalle parti e anche

per le email da esse allegate, il cui apprezzamento sottostà ai principi

generali validi per tutti i mezzi di prova. Per quanto attiene più specificatamente

alle email non securizzate la loro intensità probatoria dipende sostanzialmente

dall’esistenza o meno di riscontri probatori esterni oppure dalle contestazioni

o meno sollevate da controparte in merito all’autenticità, al contenuto e alla ricezione

delle stesse (v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,

IIa ed., vol. 1, n. 8 seg., n. 71 e 72 ad art. 157).

In relazione alle

dichiarazioni testimoniali, anch’esse sottoposte al libero apprezzamento del

giudice, vale la pena ricordare che in base a questo disposto legale è

fondamentale anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal

testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio

giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio. Nel contempo egli

deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte

o se questi è interessato all’esito della vertenza. A ogni buon conto le

dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze

istruttorie (v. Trezzini , op.

cit., n. 89 seg. ad art. 157).

5.2

In primis, è

necessario rilevare che gli appellanti contestano per la prima volta in questa

sede, e pertanto in maniera irrituale e palesemente tardiva, di aver inviato

l’email di cui al doc. K (cfr. appello pag. 3 in fine). Innanzi al Pretore essi

si sono, infatti, limitati a sostenere in maniera generica l’assenza di forza

probatoria di un’email non securizzata senza però contestare concretamente né

l’autenticità né il contenuto del predetto doc. K. Anche in sede di appello,

essi omettono di sostanziare la loro censura e si limitano a un’allegazione

generica priva di qualsiasi supporto probatorio con la conseguenza che la

stessa non può che essere giudicata irricevibile (cfr. anche consid. 4).

Priva di buon fondamento e

finanche bizzarra si rivela, inoltre, la tesi appellatoria secondo cui un’email

non costituirebbe valida manifestazione di volontà; gli appellanti paiono,

infatti, dimenticare che il contratto di appalto non prevede alcuna forma

particolare per lo scambio di volontà tra le parti.

Come illustrato poc’anzi,

la forza probatoria di un’email non securizzata va valutata, da un canto, alla

luce dei riscontri esterni – come si dirà meglio in seguito, in concreto dati -

e dall’altro, dalla presenza o meno di contestazioni, in concreto presenti ma

- come visto - inconsistenti.

Contrariamente a quanto

cercano di sostenere gli appellanti, il loro ruolo di committenti nei due contratti

venuti in essere con AO 1 per l’installazione del sistema di climatizzazione,

prima, e per lo smontaggio e rimontaggio dello stesso, poi, emerge in maniera

chiara dagli atti di causa.

Per quanto attiene

all’installazione dell’impianto, la conclusione di un contratto di appalto tra

le parti in causa è confermata anche dai testi i quali, in maniera convergente,

riferiscono dell’incarico conferito direttamente da AP 1. Al riguardo il teste M__________

ha dichiarato: “Confermo di aver ricevuto dalla signora P__________

conferma per l’installazione di un impianto di climatizzazione nel suo

appartamento. (…) Mi viene ostenso il doc. K: mi ricordo di questa mail e ne

confermo il contenuto, è questo l’ordine di installazione a cui facevo

riferimento poc’anzi. (…) Committente dell’opera era la signora P__________. (…)

Confermo che per tutti gli impianti di condizionamento eseguiti nei singoli

appartamenti (…) i committenti erano sempre i proprietari dei singoli

appartamenti” (cfr. audizione testimoniale del 5 aprile 2016, pag.

3).

Dal conto suo il teste Ma__________

ha riferito in maniera inequivocabile che: “(…) Nel caso

concreto i costi dell’impianto di condizionamento erano a carico della signora

P__________ la quale aveva commissionato i lavori direttamente a K__________. (…)

La signora P__________ commissionò direttamente l’impianto di condizionamento

alla K__________. Aveva contatti diretti con l’ing. M__________. Sono molto

categorico nel dire che né da parte della A__________ né da parte di G__________

non venne mai dato alcun ordine alla ditta attrice di installare l’impianto.

Ribadisco che la signora P__________ commissionò direttamente i lavori alla K__________.

Mi ricordo anche una delibera nella quale la signora P__________ confermava

l’esecuzione die lavori, i costi erano evidentemente a suo carico. (…)” (cfr.

audizione testimoniale del 5 aprile 2016, pag. 5).

Dichiarazioni quelle

riportate qui sopra della cui veridicità non vi è motivo di dubitare e che

trovano sostanziale conferma anche nelle testimonianze di data 5 aprile 2016

rese dai testi A__________ V__________ e M__________ C__________ come pure

nell’interrogatorio formale di G__________ R__________ di data 10 maggio 2016,

a cui si rinvia.

Alla luce di questi

riscontri, tutto ben considerato, è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha

riconosciuto forza probatorio al doc. K e ha accertato la venuta in essere di

un contratto di appalto tra le parti relativo all’installazione dell’impianto

di climatizzazione. Le asserzioni degli appellanti secondo cui il Pretore non

avrebbe considerato le dichiarazioni testimoniali nella loro interezza sono

prive di fondamento, dalla sentenza impugnata traspare, infatti, l’esatto

contrario, ovvero che egli ha valutato le prove in maniera approfondita e completa.

Anche per quanto attiene

al successivo intervento di smontaggio e rimontaggio dell’impianto effettuato

nel corso dei mesi di marzo e maggio 2015 il Pretore ha ritenuto, sulla base

delle risultanze istruttorie, che i committenti dell’opera fossero i qui

appellanti, valutazione che merita di essere condivisa. Al riguardo vale la

pena citare il teste A__________ V__________, il quale ha riferito che la

richiesta venne fatta dalla DL su “ordine della signora P__________” la

quale “sospettava che gli apparecchi fossero stati posati senza la rasatura

e tinteggiatura gesso” (cfr. audizione cit., pag. 1), circostanza che trova

puntualmente riscontro in quanto affermato dal teste M__________ C__________, incaricato

della DL, il quale ha a sua volta precisato che “la signora

lamentava dei problemi, in particolare lamentava una non corretta esecuzione

della rasatura a gesso dietro gli apparecchi di climatizzazione. L’appartamento

non era ancora stato consegnato ed eravamo ancora in fase di cantiere. Su

richiesta della signora P__________ abbiamo dato ordine di smontare gli

apparecchi dalle pareti. (…)” (cfr. audizione cit.,

pag. 4). Anche in questo caso le dichiarazioni dei testi attestano in maniera

chiara e convergente il ruolo di committente avuto dalla signora AP 1.

In questo ambito, vale la

pena ricordare che gli appellanti non contestano né che AP 1 abbia agito quale

rappresentante dell’altro comproprietario AP 2 né il vincolo di solidarietà tra

gli stessi.

5.3

. Inconferenti

si rivelano, inoltre, le lagnanze degli appellanti secondo cui le opere

supplementari avrebbero dovuto essere appaltate a G__________ SA. Il teste M__________

S__________ ha, infatti, ben illustrato lo svolgersi dei fatti e spiegato che

la promotrice aveva autorizzato gli acquirenti a far installare a loro spese un

impianto di climatizzazione da parte della ditta AO 1 già presente sul

cantiere. Al riguardo egli ha affermato che “ (…) AO 1 aveva ricevuto

incarico dalla G__________ di eseguire le opere di riscaldamento, ventilazione

e raffrescamento. Quando parlo di raffrescamento intendo dire che ciascun

proprietario aveva la possibilità di far installare nel proprio appartamento un

impianto di condizionamento.” Il teste ha così riassunto lo svolgersi dei

fatti: “(…) le parti hanno concluso il diritto di compera, in seguito in

corso di edificazione la signora AP 1 ha espresso il desiderio di vedersi

installare un impianto di climatizzazione. L’esecutore del total contract ha

preso in carico la richiesta della signora AP 1, confermando che l’opera poteva

essere eseguita tenuto conto dei tempi di edificazione. Con “presa in carico”

intendo dire che G__________ ha preso atto della richiesta della signora AP 1

ed ha confermato che secondo lo stato di avanzamento del cantiere i lavori

avrebbero ancora potuto essere eseguiti. I costi erano comunque a carico della

signora AP 1. Quindi la signora AP 1 si è incontrata con l’ing. M__________ di AO

1.

(…)” (cfr. audizione testimoniale cit., pag. 5 seg.).

Sulla

base di quanto precede le censure si rivelano con ogni evidenza prive di buon

fondamento e vanno pertanto respinte.

6.

Da ultimo,

gli appellanti negano che sia stato rispettato il termine di 4 mesi per

l’iscrizione dell’ipoteca legale e rimproverano al Pretore di aver trovato “una

soluzione del tutto inattesa e illegale” (cfr. appello, pag. 6). A detta

degli stessi il termine ha iniziato a decorrere nel novembre 2014 alla fine dei

lavori d’installazione, mentre che i successivi interventi del marzo - maggio

2015.

non darebbero diritto all’iscrizione di un’ipoteca legale in quanto non “portano

alcun valore aggiunto al fondo” (cfr. appello, pag. 7).

6.1

Preliminarmente è necessario

osservare che gli appellanti non si confrontano col concetto di collaudo

considerato dal Pretore ma si limitano a relativizzare l’importanza dei lavori

svolti nei mesi di marzo – maggio 2015. Essi sostengono, infatti, che questo

intervento di smontaggio e rimontaggio sarebbe stato di secondaria importanza

per non dire irrilevante. Questa tesi non può essere condivisa. Nella loro

esposizione dei fatti, gli appellanti sottacciono (volutamente) che l’impianto

non è stato da loro accettato tant’è che essi hanno preteso che gli apparecchi

fossero smontati e poi rimontati. Solo dopo il secondo montaggio, nel maggio

2015, l’impianto è stato effettivamente messo in funzione e collaudato,

circostanza non contestata in questa sede (cfr. anche audizione testimoniale di

M__________ M__________ cit., pag. 3). Contrariamente a quanto sembrano credere

gli appellanti questi controlli non possono essere considerati di secondaria importanza

ma anzi il collaudo è un atto indispensabile per la consegna dell’impianto

finito ai committenti.

Alla luce di quanto

precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto quale data di

fine dei lavori il 27 maggio 2015, termine da cui decorre il periodo di quattro

mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale. Ne discende pertanto la tempestività

della richiesta di cui alla decisione superprovvisionale dell’8 luglio 2015.

Anche su questo punto la sentenza pretorile merita conferma.

7.

In

definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore

litigioso di

fr. 16'809.10 seguono la soccombenza degli appellanti, i quali rifonderanno

alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la

LTG,

decide:

1. L’appello 23 maggio 2017 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Le

spese d’appello di complessivi fr. 1’800.-, già anticipate dagli appellanti,

restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare alla controparte fr.

1'500.-, in solido, per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).