12.2017.75
Contratto di appalto - legittimazione passiva - iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani, tempestività
3 ottobre 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.75
Lugano
3 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
Vicecancelliera
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.392
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 6
novembre 2015 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice postula
la condanna delle controparti al pagamento di fr. 16'809.10, oltre interessi al
5% dal 10 giugno 2015, nonché la conferma definitiva dell’ipoteca legale già
iscritta in via provvisoria a carico del foglio PPP n. __________ del fondo
base n. __________ RFD di Agno, di loro proprietà,
domande avversate dai
convenuti che postulano la reiezione della petizione e la cancellazione
dell’ipoteca legale, e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza del
6 aprile 2017,
appellanti i convenuti
con atto di appello del 23 maggio 2017 con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e ordinare la
cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta sul loro fondo, con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice con
risposta del 10 agosto 2017 chiede la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Con
rogito n. 2107 del 14 maggio 2013 del notaio __________ B__________, A__________
SA ha costituito un diritto di compera a favore di AP 1 e AP 2 avente per
oggetto l’appartamento corrispondente alla PPP n. __________ di
cui al fondo base particella n. __________ RFD di __________, in fase di
edificazione (doc. D).
Nel
novembre 2014 AO 1, ditta specializzata in impianti
termici e di ventilazione, ha installato in tale appartamento un impianto di climatizzazione e ha inviato, in data 2 dicembre 2014, a AP 1 e a AP 2 una
fattura di fr. 14'904.- (doc. E), ritenendo gli stessi i committenti dei lavori.
Questi non hanno però accettato l’opera perché a loro dire i condizionatori
sarebbero stati posati senza la rasatura a gesso delle pareti. In data 18 marzo
2015 AO 1 ha pertanto provveduto a smontare l’impianto, lo stesso è poi stato
rimontato e collaudato in data 27 maggio 2018. Per queste prestazioni la ditta ha
emesso, in data 9 giugno 2015, una fattura di fr. 1'905.10 sempre a carico di AP
1 e AP 2 (doc. F, G, H, I). Le due fatture sono però rimaste scoperte.
Fatti
B. AO
1 ha quindi chiesto e ottenuto, a garanzia del proprio credito di complessivi
fr. 16'809.10, l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori a carico della citata quota di PPP, in quel momento ancora
di proprietà della società A__________ SA di L__________ (cfr. incarti CA.__________
e SO.__________ della Pretura di Lugano, sezione 2, e sentenza della ICCA del
10 febbraio 2016, inc. 11.2015.102).
C. In
data 8 settembre 2015 AP 1 e AP 2 hanno esercitato il diritto di compera
diventando proprietari della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________
RFD di __________. Con scritto del 19 ottobre 2015 essi hanno comunicato al Pretore
di voler subentrare nella causa alla precedente proprietaria.
D. Con
petizione del 6 novembre 2015, e pertanto nel termine assegnatole con sentenza
pretorile dell’8 settembre 2015, AO 1 ha avviato nei confronti di AP 1 e AP 2 la
causa tendente alla conferma definitiva dell’ipoteca, con relativa domanda di
condanna al pagamento del vantato credito di fr. 16'809.10 oltre interessi. In
breve, l’attrice ha spiegato di aver ricevuto l’incarico di posare i
condizionatori dagli attuali proprietari dell’appartamento e di aver poi
proceduto al loro smontaggio e nuovo rimontaggio con contestuale messa in
funzione e collaudo sempre su loro richiesta. Tra le parti in causa sarebbe
pertanto venuto in essere un contratto di appalto con conseguente obbligo dei
committenti di pagare la mercede. AO 1 ha argomentato che la fornitura di
materiale e di lavoro a favore della PPP n. __________ di cui al fondo base
particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dei qui convenuti era incontestabile
come pure assodata era la circostanza che l’immobile avesse beneficiato di un
aumento di valore grazie alle prestazioni da lei fornite, da qui la presente
richiesta.
AP
1 e AP 2 si sono opposti alla petizione contestando integralmente le pretese
creditorie dell’attrice. In sintesi, essi hanno negato di essere parte al contratto
e hanno affermato che i lavori sono stati commissionati dalla ditta A__________
SA. Nel contempo, essi hanno rimproverato alla controparte il mancato rispetto
del termine di 4 mesi per richiedere l’iscrizione dell’ipoteca legale. I
convenuti hanno, infatti, argomentato che i lavori erano finiti già nel
dicembre 2014. A dire degli stessi l’intervento del marzo - maggio 2015 sarebbe
stato fatto sulla base di un nuovo contratto.
In sede di replica e
duplica, orali, le parti hanno ribadito le reciproche posizioni,
approfondendone alcuni aspetti.
Esperita l’istruttoria, i
contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i
propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente confermati
nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni.
L’attrice, sulla base degli
accertamenti istruttori, ha ribadito e approfondito la tesi secondo cui committente
dei lavori era AP 1 la quale, in veste di comproprietaria, aveva agito anche
quale rappresentante dell’altro comproprietario AP 2.
E. Con decisione del 6
aprile 2017, il Pretore ha accolto integralmente la petizione.
F. Con
atto di appello del 23 maggio 2017 AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e ordinare la
cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta sul loro immobile, con
protesta di tasse, spese e ripetibili. Mentre l’attrice con risposta del 10
agosto 2017 chiede la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
E considerato
Considerandi
1.
Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
2.
Nel
proprio giudizio il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha analizzato la
questione della legittimazione passiva dei convenuti, giungendo alla
conclusione che, sulla base delle risultanze istruttorie, gli stessi fossero i
committenti nei confronti dell’attrice dell’installazione dell’impianto di
climatizzazione e del suo successivo smontaggio e rimontaggio e che, pertanto,
la loro legittimazione fosse data. In seguito, il primo giudice ha constatato
che l’ammontare del credito e il vincolo di solidarietà non erano stati
contestati dai convenuti ed erano pertanto ammessi.
In merito
all’iscrizione dell’ipoteca legale, il Pretore ha giudicato che le prestazioni
effettuate dall’attrice erano riconducibili a due contratti di appalto: il
primo relativo ai lavori eseguiti nel mese di novembre 2014 e fatturati il 2
dicembre 2014, e il secondo per quelli dei mesi marzo - maggio 2015 e fatturati
in data 8 giugno 2015. Secondo il primo giudice, però, il fatto che il collaudo
fosse stato effettuato solo il 27 maggio 2015 dopo il rimontaggio dell’impianto
permetteva di ritenere che solo a questo punto tutti i lavori potessero essere
considerati conclusi. Il termine di 4 mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale
provvisoria decorreva pertanto da questa data, con la conseguenza che la
richiesta di iscrizione era tempestiva.
3.
Con
l’appello AP 1 e AP 2 censurano gli accertamenti istruttori effettuati dal
Pretore, in particolare contestano la forza probatoria dell’email con cui AP 1
avrebbe conferito l’ordine d’installazione dell’impianto e rimproverano al
Pretore di non aver considerato le dichiarazioni testimoniali nella loro
interezza. Nel contempo, gli appellanti sostengono che il primo giudice non ha “attentamente
valutato il contesto contrattuale in cui le parti interagivano tra loro”. In
merito al termine per l’iscrizione dell’ipoteca legale, essi affermano che il
termine di 4 mesi non è stato rispettato in quanto lo stesso ha iniziato a
decorrere alla fine dei primi lavori, terminati in novembre e fatturati il 2
dicembre 2014, e non, come ammesso dal Pretore, solo dopo il secondo intervento
ovvero nel maggio 2015.
4.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto
e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata
spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con
ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.
36.
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e
una propria lettura dei fatti. Problematica che concerne, in particolare,
le censure relative alla venuta in essere dei due contratti di appalto (cfr.
appello, punto 2) e la questione del collaudo (cfr. appello, punto 3). L’appello
in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi
sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre
non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono
alcuna critica al giudizio impugnato.
5.
Come accennato sopra, la prima contestazione concerne la venuta in
essere di un contratto di appalto tra le parti per la fornitura e posa del
sistema di raffreddamento e il suo successivo smontaggio e rimontaggio,
circostanza che a detta degli appellanti non sarebbe provata e che comunque
essi negano. A supporto della propria tesi essi contestano, in maniera invero
piuttosto confusa e generica, la validità e la forza probatoria dell’email di
cui al doc. K come pure la portata delle dichiarazioni rese dai testi. Essi
rimproverano, inoltre, al Pretore di non aver “attentamente valutato il contesto
contrattuale” e di non aver tenuto conto del fatto che il contratto di
costituzione di diritto di compera prevedeva che eventuali opere supplementari
dovessero essere appaltate alla G__________ SA.
5.1
L’art. 157 CPC sancisce il
principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice. Questo
principio vale naturalmente anche per i documenti prodotti dalle parti e anche
per le email da esse allegate, il cui apprezzamento sottostà ai principi
generali validi per tutti i mezzi di prova. Per quanto attiene più specificatamente
alle email non securizzate la loro intensità probatoria dipende sostanzialmente
dall’esistenza o meno di riscontri probatori esterni oppure dalle contestazioni
o meno sollevate da controparte in merito all’autenticità, al contenuto e alla ricezione
delle stesse (v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,
IIa ed., vol. 1, n. 8 seg., n. 71 e 72 ad art. 157).
In relazione alle
dichiarazioni testimoniali, anch’esse sottoposte al libero apprezzamento del
giudice, vale la pena ricordare che in base a questo disposto legale è
fondamentale anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal
testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio
giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio. Nel contempo egli
deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte
o se questi è interessato all’esito della vertenza. A ogni buon conto le
dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze
istruttorie (v. Trezzini , op.
cit., n. 89 seg. ad art. 157).
5.2
In primis, è
necessario rilevare che gli appellanti contestano per la prima volta in questa
sede, e pertanto in maniera irrituale e palesemente tardiva, di aver inviato
l’email di cui al doc. K (cfr. appello pag. 3 in fine). Innanzi al Pretore essi
si sono, infatti, limitati a sostenere in maniera generica l’assenza di forza
probatoria di un’email non securizzata senza però contestare concretamente né
l’autenticità né il contenuto del predetto doc. K. Anche in sede di appello,
essi omettono di sostanziare la loro censura e si limitano a un’allegazione
generica priva di qualsiasi supporto probatorio con la conseguenza che la
stessa non può che essere giudicata irricevibile (cfr. anche consid. 4).
Priva di buon fondamento e
finanche bizzarra si rivela, inoltre, la tesi appellatoria secondo cui un’email
non costituirebbe valida manifestazione di volontà; gli appellanti paiono,
infatti, dimenticare che il contratto di appalto non prevede alcuna forma
particolare per lo scambio di volontà tra le parti.
Come illustrato poc’anzi,
la forza probatoria di un’email non securizzata va valutata, da un canto, alla
luce dei riscontri esterni – come si dirà meglio in seguito, in concreto dati -
e dall’altro, dalla presenza o meno di contestazioni, in concreto presenti ma
- come visto - inconsistenti.
Contrariamente a quanto
cercano di sostenere gli appellanti, il loro ruolo di committenti nei due contratti
venuti in essere con AO 1 per l’installazione del sistema di climatizzazione,
prima, e per lo smontaggio e rimontaggio dello stesso, poi, emerge in maniera
chiara dagli atti di causa.
Per quanto attiene
all’installazione dell’impianto, la conclusione di un contratto di appalto tra
le parti in causa è confermata anche dai testi i quali, in maniera convergente,
riferiscono dell’incarico conferito direttamente da AP 1. Al riguardo il teste M__________
ha dichiarato: “Confermo di aver ricevuto dalla signora P__________
conferma per l’installazione di un impianto di climatizzazione nel suo
appartamento. (…) Mi viene ostenso il doc. K: mi ricordo di questa mail e ne
confermo il contenuto, è questo l’ordine di installazione a cui facevo
riferimento poc’anzi. (…) Committente dell’opera era la signora P__________. (…)
Confermo che per tutti gli impianti di condizionamento eseguiti nei singoli
appartamenti (…) i committenti erano sempre i proprietari dei singoli
appartamenti” (cfr. audizione testimoniale del 5 aprile 2016, pag.
3).
Dal conto suo il teste Ma__________
ha riferito in maniera inequivocabile che: “(…) Nel caso
concreto i costi dell’impianto di condizionamento erano a carico della signora
P__________ la quale aveva commissionato i lavori direttamente a K__________. (…)
La signora P__________ commissionò direttamente l’impianto di condizionamento
alla K__________. Aveva contatti diretti con l’ing. M__________. Sono molto
categorico nel dire che né da parte della A__________ né da parte di G__________
non venne mai dato alcun ordine alla ditta attrice di installare l’impianto.
Ribadisco che la signora P__________ commissionò direttamente i lavori alla K__________.
Mi ricordo anche una delibera nella quale la signora P__________ confermava
l’esecuzione die lavori, i costi erano evidentemente a suo carico. (…)” (cfr.
audizione testimoniale del 5 aprile 2016, pag. 5).
Dichiarazioni quelle
riportate qui sopra della cui veridicità non vi è motivo di dubitare e che
trovano sostanziale conferma anche nelle testimonianze di data 5 aprile 2016
rese dai testi A__________ V__________ e M__________ C__________ come pure
nell’interrogatorio formale di G__________ R__________ di data 10 maggio 2016,
a cui si rinvia.
Alla luce di questi
riscontri, tutto ben considerato, è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha
riconosciuto forza probatorio al doc. K e ha accertato la venuta in essere di
un contratto di appalto tra le parti relativo all’installazione dell’impianto
di climatizzazione. Le asserzioni degli appellanti secondo cui il Pretore non
avrebbe considerato le dichiarazioni testimoniali nella loro interezza sono
prive di fondamento, dalla sentenza impugnata traspare, infatti, l’esatto
contrario, ovvero che egli ha valutato le prove in maniera approfondita e completa.
Anche per quanto attiene
al successivo intervento di smontaggio e rimontaggio dell’impianto effettuato
nel corso dei mesi di marzo e maggio 2015 il Pretore ha ritenuto, sulla base
delle risultanze istruttorie, che i committenti dell’opera fossero i qui
appellanti, valutazione che merita di essere condivisa. Al riguardo vale la
pena citare il teste A__________ V__________, il quale ha riferito che la
richiesta venne fatta dalla DL su “ordine della signora P__________” la
quale “sospettava che gli apparecchi fossero stati posati senza la rasatura
e tinteggiatura gesso” (cfr. audizione cit., pag. 1), circostanza che trova
puntualmente riscontro in quanto affermato dal teste M__________ C__________, incaricato
della DL, il quale ha a sua volta precisato che “la signora
lamentava dei problemi, in particolare lamentava una non corretta esecuzione
della rasatura a gesso dietro gli apparecchi di climatizzazione. L’appartamento
non era ancora stato consegnato ed eravamo ancora in fase di cantiere. Su
richiesta della signora P__________ abbiamo dato ordine di smontare gli
apparecchi dalle pareti. (…)” (cfr. audizione cit.,
pag. 4). Anche in questo caso le dichiarazioni dei testi attestano in maniera
chiara e convergente il ruolo di committente avuto dalla signora AP 1.
In questo ambito, vale la
pena ricordare che gli appellanti non contestano né che AP 1 abbia agito quale
rappresentante dell’altro comproprietario AP 2 né il vincolo di solidarietà tra
gli stessi.
5.3
. Inconferenti
si rivelano, inoltre, le lagnanze degli appellanti secondo cui le opere
supplementari avrebbero dovuto essere appaltate a G__________ SA. Il teste M__________
S__________ ha, infatti, ben illustrato lo svolgersi dei fatti e spiegato che
la promotrice aveva autorizzato gli acquirenti a far installare a loro spese un
impianto di climatizzazione da parte della ditta AO 1 già presente sul
cantiere. Al riguardo egli ha affermato che “ (…) AO 1 aveva ricevuto
incarico dalla G__________ di eseguire le opere di riscaldamento, ventilazione
e raffrescamento. Quando parlo di raffrescamento intendo dire che ciascun
proprietario aveva la possibilità di far installare nel proprio appartamento un
impianto di condizionamento.” Il teste ha così riassunto lo svolgersi dei
fatti: “(…) le parti hanno concluso il diritto di compera, in seguito in
corso di edificazione la signora AP 1 ha espresso il desiderio di vedersi
installare un impianto di climatizzazione. L’esecutore del total contract ha
preso in carico la richiesta della signora AP 1, confermando che l’opera poteva
essere eseguita tenuto conto dei tempi di edificazione. Con “presa in carico”
intendo dire che G__________ ha preso atto della richiesta della signora AP 1
ed ha confermato che secondo lo stato di avanzamento del cantiere i lavori
avrebbero ancora potuto essere eseguiti. I costi erano comunque a carico della
signora AP 1. Quindi la signora AP 1 si è incontrata con l’ing. M__________ di AO
1.
(…)” (cfr. audizione testimoniale cit., pag. 5 seg.).
Sulla
base di quanto precede le censure si rivelano con ogni evidenza prive di buon
fondamento e vanno pertanto respinte.
6.
Da ultimo,
gli appellanti negano che sia stato rispettato il termine di 4 mesi per
l’iscrizione dell’ipoteca legale e rimproverano al Pretore di aver trovato “una
soluzione del tutto inattesa e illegale” (cfr. appello, pag. 6). A detta
degli stessi il termine ha iniziato a decorrere nel novembre 2014 alla fine dei
lavori d’installazione, mentre che i successivi interventi del marzo - maggio
2015.
non darebbero diritto all’iscrizione di un’ipoteca legale in quanto non “portano
alcun valore aggiunto al fondo” (cfr. appello, pag. 7).
6.1
Preliminarmente è necessario
osservare che gli appellanti non si confrontano col concetto di collaudo
considerato dal Pretore ma si limitano a relativizzare l’importanza dei lavori
svolti nei mesi di marzo – maggio 2015. Essi sostengono, infatti, che questo
intervento di smontaggio e rimontaggio sarebbe stato di secondaria importanza
per non dire irrilevante. Questa tesi non può essere condivisa. Nella loro
esposizione dei fatti, gli appellanti sottacciono (volutamente) che l’impianto
non è stato da loro accettato tant’è che essi hanno preteso che gli apparecchi
fossero smontati e poi rimontati. Solo dopo il secondo montaggio, nel maggio
2015, l’impianto è stato effettivamente messo in funzione e collaudato,
circostanza non contestata in questa sede (cfr. anche audizione testimoniale di
M__________ M__________ cit., pag. 3). Contrariamente a quanto sembrano credere
gli appellanti questi controlli non possono essere considerati di secondaria importanza
ma anzi il collaudo è un atto indispensabile per la consegna dell’impianto
finito ai committenti.
Alla luce di quanto
precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto quale data di
fine dei lavori il 27 maggio 2015, termine da cui decorre il periodo di quattro
mesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale. Ne discende pertanto la tempestività
della richiesta di cui alla decisione superprovvisionale dell’8 luglio 2015.
Anche su questo punto la sentenza pretorile merita conferma.
7.
In
definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore
litigioso di
fr. 16'809.10 seguono la soccombenza degli appellanti, i quali rifonderanno
alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la
LTG,
decide:
1. L’appello 23 maggio 2017 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 1’800.-, già anticipate dagli appellanti,
restano a loro carico, in solido, con obbligo di versare alla controparte fr.
1'500.-, in solido, per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).