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Decisione

12.2017.76

Lavoro - riconoscimento di debito - pretese salariali arretrate

29 novembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Non avendo le parti

raggiunto un accordo, previo tentativo di conciliazione (inc. n. CM.2014.675),

il 21 gennaio 2015 AO 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione

chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 147'094.10, oltre

interessi al 5% dal 18 settembre 2014, a titolo di salario e indennità per

licenziamento abusivo, chiedendo inoltre il rilascio di un attestato di lavoro

(art. 330a CO).

In breve, egli ha lamentato di essere stato abusivamente licenziato per aver

avanzato pretese salariali, chiedendo quindi un’indennità di fr. 45'000.- ai

sensi dell’art. 337c CO, oltre al salario arretrato, rispettivamente dovuto

fino al termine del rapporto di impiego il 30 novembre 2014, dedotto quanto già

incassato.

C. Con risposta 8 maggio

2015 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione. In sintesi, essa

ha sostenuto che un accordo stipulato tra le parti subordinava il versamento

degli stipendi arretrati all’esito di un importante progetto di edificazione

industriale in Italia per conto di clienti della ditta convenuta. Inoltre, a

seguito di verifiche, sarebbe emerso che il dipendente aveva lavorato con un

grado di occupazione pari al 42.7% e che pertanto il corrispondente salario gli

sarebbe già stato integralmente versato. La convenuta, rilevato di aver nel

frattempo evaso la richiesta di rilascio del certificato di lavoro, ha inoltre

contestato di aver licenziato il dipendente che, anzi, non si sarebbe più

presentato sul posto di lavoro lasciando intendere di essersi licenziato con

effetto immediato.

D. Con replica e duplica

le parti hanno contestato le tesi e le domande avversarie, riconfermandosi

nelle proprie richieste e argomentazioni.

Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione

finale. Nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito

le proprie antitetiche posizioni, l’attore riducendo la pretesa a fr.

143'971.35, oltre interessi e presentando una nuova domanda nel senso di

rigettare definitivamente l’opposizione al PE fatto spiccare nei confronti

della convenuta.

E. Con sentenza 26

aprile 2017 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione,

riconoscendo all’attore l’importo complessivo di fr. 102'787.85 netti, oltre

interessi al 5% dal 18 settembre 2014.

F. Con appello 26 maggio

2017 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere integralmente la petizione con protesta delle spese processuali e

delle ripetibili di entrambi i gradi di giudizio.

Con risposta 18 settembre 2017 l’attore postula la reiezione del gravame,

protestando spese e ripetibili.

Considerato

in diritto: 1. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione pretorile è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). L’appello

è pertanto tempestivo, così come la risposta.

2. Nel giudizio

impugnato il Pretore aggiunto ha anzitutto dichiarato inammissibile la domanda

di rigetto definitivo dell’opposizione al PE, siccome presentata la prima volta

con le conclusioni, in contrasto con le esigenze poste dal codice di rito (art.

230 cpv. 1 lett. b CPC).

Non avendovi le parti più fatto cenno negli allegati conclusivi, il primo

giudice ha poi considerato evasa la richiesta dell’attore di ottenere un

certificato di lavoro e ritenuto parimenti abbandonata l’obiezione della

convenuta in merito al preteso impiego a tempo ridotto del dipendente e alla

riduzione salariale corrispondente.

Con riferimento alla pretesa attorea di fr. 109'841.75 per salari netti fino al

mese di agosto 2014, il Pretore aggiunto ne ha quindi riconosciuto la

fondatezza alla luce della mancata contestazione da parte della convenuta,

deducendo però l’importo di fr. 2'500.- sulla base di circostanze emerse

dall’istruttoria.

Negata un’indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell’art. 336a CO,

siccome l’attore non avrebbe dato seguito all’onere probatorio che gli

incombeva in merito alle modalità e ai motivi del licenziamento, il giudice di

prime cure ha per contro riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, corrispondente

ai salari di settembre, ottobre e novembre 2014 per complessivi fr. 19'341.75

netti, che il dipendente ha subito a seguito della disdetta per causa grave

inoltrata a seguito della violazione contrattuale della datrice di lavoro.

Il giudizio pretorile ha infine concluso che nessuna prova sarebbe stata

apportata dalla convenuta a dimostrazione dell’asserita pattuizione tra le

parti a proposito del differimento del saldo degli stipendi arretrati fino al

momento del perfezionamento di un progetto in corso e del relativo incasso

dell’onorario, che avrebbe permesso all’azienda di superare le difficoltà

finanziarie alla base del ritardo nel pagamento del salario a tutti i

dipendenti.

3. L’appellante

rimprovera al Pretore aggiunto di aver riconosciuto un credito a favore

dell’attore per salari arretrati sulla base della sottoscrizione dello schema

riassuntivo degli arretrati (doc. E) allestito dal dipendente il 5 giugno 2014.

L’accertamento pretorile sarebbe errato siccome essa, con la sottoscrizione di

quel documento, non firmava un riconoscimento di debito, bensì “vistava

unicamente il resoconto attoreo dei salari, senza alcun obbligo di rimborsare

la predetta somma” (appello, pag. 6 n. 2). Il Pretore aggiunto avrebbe

quindi a torto conferito al documento il valore di riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 17 CO.

L’appellante contesta pure la conclusione pretorile, qualificata come errata e

arbitraria, secondo la quale la pretesa a titolo di salari non sarebbe stata da

lei contestata; al contrario essa avrebbe più volte indicato negli allegati di

causa di ritenere che nulla fosse più dovuto al dipendente. Il Pretore aggiunto

avrebbe quindi violato l’art. 8 CC per non aver posto a carico dell’attore

Considerandi

l’onere della prova in merito alla circostanza “di aver adempiuto alle

proprie ore lavorative settimanali come da contratto” (appello, pag. 7 n.

3).

Le censure non possono essere accolte.

Il Pretore aggiunto ha infatti correttamente rilevato l’assenza di una

contestazione. Seppur in modo succinto, ma comunque conforme alle esigenze di

motivazione, il primo giudice ha interpretato il conteggio sottoscritto dalle

parti secondo il suo chiaro e univoco significato, ovvero quale riconoscimento

da parte della datrice di lavoro dei saldi aggiornati mensilmente, da aprile

2013.

fino al “saldo corrente” al 31 maggio, rispettivamente fino al 12

settembre 2014 (doc. E).

L’appellante si contraddice ed è ai limiti della malafede quando pretende di

dare un altro significato a tale accordo scritto e nel contempo riconosce di

aver versato solo una parte dello stipendio invocando l’esistenza di un accordo

tacito per il versamento della differenza in un secondo tempo.

La deduzione pretorile merita conferma. Infatti, la correttezza dei conteggi

salariali e dell’ammontare delle pretese arretrate formulate a più riprese dal

dipendente non risulta essere stata contestata nella corrispondenza scambiata

tra le parti prima dell’avvio della causa. La datrice di lavoro si è in tal

frangente limitata a opporre la conclusione di un accordo che differiva

l’esigibilità del credito, senza contestarne l’esistenza e l’entità. Pure nelle

comparse in causa la convenuta ha insistito nel rivendicare l’esistenza di un

tale accordo di differimento, proponendo per la prima volta, non senza

contraddizione e lacune allegatorie, il rimprovero al dipendente di non aver

lavorato a tempo pieno, ma solo in una percentuale quantificata nel 42.7%, per

invocare una non meglio quantificata conseguente riduzione delle pretese

salariali maturate negli anni e riconoscere un saldo a suo favore di soli fr.

23'895.65.

Viste le circostanze, è a ragione che il Pretore aggiunto ha ritenuto presunto

l’adempimento degli obblighi lavorativi del dipendente, deducibile già per il

fatto che la datrice di lavoro abbia proseguito la collaborazione senza mai

nulla rilevare al proposito. Giustamente il giudice di prime cure ha quindi

posto a carico della convenuta l’onere probatorio in merito alle circostanze da

questa invocate per sovvertire tale presunzione, rimaste però allo stadio di

generiche affermazioni altresì prive di riscontro.

4.

L’appellante

rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto fondata e provata l’obiezione

secondo la quale “i salari erano da corrispondere in base al successo del

progetto di edificazione dello stabilimento industriale di __________”

(appello, pag. 7 n. 4). L’istruttoria avrebbe infatti provato che l’attore ha

lavorato su tale progetto e che le difficoltà nell’incasso dell’onorario, ammontante

a vari milioni, erano alla base del mancato regolare pagamento dei salari di

tutti i dipendenti dell’azienda, come loro spiegato e da questi accettato,

nella prospettiva di continuare a lavorare per vedersi un giorno pagare il

saldo degli stipendi arretrati.

L’appellante pretende che da tali circostanze emergerebbe la prova della

pattuizione di una riduzione del salario per atti concludenti e che “l’accettazione

della riduzione è data dal fatto che i dipendenti rimasti, fra cui l’attore,

sapevano che in caso di incasso per il progetto __________ avrebbero ricevuto i

loro salari arretrati. Per questo motivo hanno continuato a lavorare (cfr. teste

F__________, deposizione V__________). Da qui l’accordo fra le parti (cfr.

teste P__________)” (appello, pag. 8 n. 4). Sarebbe quindi provato che “i

responsabili della convenuta comunicarono il differimento dell’esigibilità del

salario, con conseguente riduzione del salario. Se poi tale proposta fu

accettata o meno, lo si desume dal comportamento stesso dei dipendenti: alcuni

si licenziarono altri no, come lo stesso attore, che ha continuato a lavorare

per ben 2 anni a salario differito e quindi ridotto” (appello, pag. 9 n.

4).

Non essendo ancora giunto a conclusione il progetto denominato “__________”, i

salari non sarebbero ancora divenuti esigibili (art. 323 CO) e nulla sarebbe

più dovuto.

La censura, qui riproposta testualmente per farne emergere la contraddittorietà

già dal punto di vista terminologico, è priva di senso logico. L’appellante

pretende infatti che il pagamento di una parte della pretesa salariale maturata

dai lavoratori secondo il contratto sia stato differito, ciò che implica perlomeno

che anche questa parte di salario sia pacificamente dovuta e quindi il credito

esistente, sebbene non ancora esigibile. Tale scenario collide però con la

pretesa pattuizione di una riduzione di stipendio, dalla quale deriverebbe

invece che il salario effettivamente versato ai dipendenti sia il totale di

quanto dovuto, secondo il modificato contratto di lavoro.

La contraddittoria censura dell’appellante non è atta a scalfire la conclusione

del Pretore aggiunto in merito alla carenza probatoria a proposito

dell’asserita pattuizione del differimento.

5.

Va abbondanzialmente

rilevato come in ogni caso, anche se un simile accordo fosse stato

adeguatamente provato, questo sarebbe comunque da ritenere nullo, siccome

contrario all’art. 341 CO che impedisce al lavoratore di rinunciare ai crediti

salariali, non potendosi subordinare la corresponsione del compenso del

lavoratore a circostanze che esulano dall’adempimento dei suoi doveri

professionali e rientrano piuttosto nella sfera dei rischi aziendali, quali l’incasso

di fatture e la risoluzione di problemi di liquidità della società. Ai sensi

dell’art. 323 cpv. 1 CO il salario del dipendente è da considerare esigibile al

termine di ogni mese.

6.

L’appellante cita la

sentenza 11 aprile 2006 di questa Camera (inc. n. 12.2005.68) a sostegno della

validità dell’invocato accordo tacito di riduzione salariale. Sennonché tale

giudizio riguardava tutt’altra fattispecie a proposito del tema della riduzione

salariale; una corrispondenza con quella qui in esame è peraltro ravvisabile a

proposito dell’inconciliabilità di una rinuncia alle pretese salariali con i

principi che discendono dall’art. 341 CO (considerando 2.4 di quel giudizio).

7.

L’appellante

contesta infine la conclusione del Pretore aggiunto che avrebbe erroneamente

riconosciuto le pretese salariali per i mesi da settembre a novembre 2014 per

complessivi fr. 19'341.75 netti. A fronte di un consensuale scioglimento del

rapporto di impiego per atti concludenti con effetto immediato a partire dal 23

settembre 2014 nulla sarebbe infatti più dovuto.

La censura è infondata. Anzitutto poiché, anche sulla base delle circostanze

invocate dall’appellante, il dipendente avrebbe perlomeno diritto alla

remunerazione dal 12 al 23 settembre 2014, siccome questo periodo non era

pacificamente compreso nel conteggio doc. E.

La tesi non può comunque essere accolta nemmeno per le ulteriori pretese

salariali, siccome presuppone, a torto, che la datrice di lavoro non fosse

stata in mora con il pagamento delle spettanze salariali al momento della

disdetta del contratto. Ma la situazione di mora non può essere in buona fede

contestata perlomeno per la somma di fr. 23'895.65 successivamente riconosciuta

e versata dalla convenuta. Cadono pertanto nel vuoto tutte le considerazioni

dell’appellante in merito alle intenzioni del dipendente e alla sua mancata

presentazione sul posto di lavoro in relazione all’applicazione dell’art. 335

CO e al licenziamento in tronco con perdita di diritto alla remunerazione.

8.

Ne discende che

l’appello della convenuta deve essere respinto, nei limiti della sua

ricevibilità e la decisione impugnata confermata.

Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e

sono calcolate tenendo conto del valore ancora litigioso di fr. 102'787.85.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide: I. L’appello

26 maggio 2017 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

II. Le spese processuali

di fr. 6'000.,- sono a carico dell’appellante che rifonderà all’appellato fr.

6'000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi.