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Decisione

12.2017.77

Contratto informatico di durata - rescissione immediata - risarcimento del danno - onere della prova

22 gennaio 2019Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i contratti … legittima AP 1 a richiedere che le venga rifuso l’interesse

positivo”, che “la parte che rescinde il contratto per giusti motivi,

deve in ogni caso equamente indennizzare il proprio partner contrattuale,

ritenuto che in tal caso il giudice è tenuto a stabilire l’ammontare del risarcimento

… qualora invece venga stabilito che non sussista alcun grave motivo atto a

legittimare le rescissione unilaterale …, la parte a cui è stata significata la

disdetta ha diritto al risarcimento del danno patito, corrispondente a

“l’intérêt positif”” e che “in considerazione di tutto quanto

sopraesposto… AP 1 intende pertanto chiedere la condanna giudiziale della convenuta

al risarcimento del danno … pari all’importo massimo di fr. 5'621'365.73, oltre

interessi”; in tal senso pure replica p. 2, 40, 41 e 50, laddove ha

allegato che “la disdetta … notificata alla qui attrice … non è valida e dà

diritto a quest’ultima di ottenere il risarcimento del danno occorsole”, che

“all’attrice vanno pertanto riconosciuti i risarcimenti richiesti con la

petizione”, che “a seguito della ingiustificata, intempestiva e abusiva

risoluzione del contratto, all’attrice è dovuto il risarcimento del danno … il

risarcimento del danno è pertanto dovuto come da petizione” e che “per

quanto tutto sopra esposto, la risoluzione del contratto notificata dalla

convenuta non è valida: essa deve essere condannata a risarcire il danno all’attrice”),

si osserva in effetti che nel caso in cui avesse invece voluto pretendere dalla

controparte il versamento delle mercedi in adempimento del contratto, avrebbe

dovuto formulare una diversa richiesta in tal senso - in realtà inesistente - e

a quel momento avrebbe oltretutto dovuto allegare - ciò che non ha assolutamente

preteso di aver fatto - di aver da parte sua già eseguito la propria prestazione

oppure ancora di averla regolarmente offerta senza però che la stessa fosse

stata accettata.

13.2. Nella misura in cui sia

stato qui confermato - com’è il caso - che la petizione aveva effettivamente

per oggetto il risarcimento del danno subito a seguito della rescissione

anticipata del contratto, l’attrice ha contestato l’assunto pretorile secondo

cui il fatto che essa, pur avendo allegato e provato la sua perdita di guadagno

lorda, non avesse allegato e provato i costi / spese da porre in deduzione che

aveva risparmiato in seguito all’interruzione dei rapporti contrattuali, basterebbe

per respingere la sua pretesa. La convenuta, da parte sua, ha condiviso la

conclusione del Pretore e ha aggiunto che l’attrice era già venuta meno

all’obbligo di sostanziare la sua perdita di guadagno lorda.

13.2.1. La censura con cui la

convenuta ha lamentato il fatto che negli allegati preliminari l’attrice non

avesse sufficientemente sostanziato la sua perdita di guadagno lorda va

disattesa.

Essa è innanzitutto

irricevibile in ordine, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non potendo

bastare il fatto che essa abbia ora dichiarato che “si contesta inoltre che

la quantificazione del danno sia formulata in modo sufficientemente

sostanziato. Al riguardo si osserva che la quantificazione del danno si trova

unicamente nell’allegato doc. RR (“conteggi”) della petizione” (cfr.

risposta all’appello p. 25).

La censura sarebbe

comunque stata da respingere anche nel merito. A p. 12 della petizione

l’attrice ha in effetti allegato che “la cessazione unilaterale immediata …

di tutti i contratti … legittima AP 1 a richiedere che le venga rifuso

l’interesse positivo, ovvero che la stessa venga posta nelle condizioni

finanziarie in cui si troverebbe qualora i contratti fossero stati regolarmente

e legittimamente adempiuti” e che “come emerge dai conteggi qui

riprodotti sub doc. RR, l’ammontare dovuto dalla convenuta all’attrice per la

disdetta dei contratti è pari a fr. 5'225'835.38, oltre interessi ed accessori”.

Preso atto della generica contestazione della convenuta, a p. 39 seg., secondo

cui “la risoluzione e cessazione del contratto è giustificata sotto ogni

aspetto … Non è dovuto nessun risarcimento, né a titolo contrattuale né sulla

base di altri titoli giuridici … Sulla base di tutto quanto esposto nulla è

dovuto alla parte attrice. Oltre a ciò si contesta anche recisamente la

quantificazione operata dalla parte attrice … In base a quanto esposto la

convenuta non deve nulla all’attrice. Oltre a ciò non viene nemmeno presentata

una base di calcolo comprensibile e la quantificazione non è esatta”, a p.

40 della replica l’attrice ha precisato che “il calcolo esperito

dall’attrice in merito a quanto dovutole dalla convenuta è corretto. Il doc. RR

è chiaro in tal senso: allegato allo schema che evidenzia quanto fatturato

negli anni 2005-2009 e quanto ancora da incassare per gli anni 2009-2012 vi

sono le specifiche degli onorari mensili e annuali previsti nei singoli

contratti. Per il 2009 (doc. RR, p. 6), gli onorari contrattuali complessivi

ammontano a fr. 1'650'662.- (IVA esclusa); di questi

fr. 1'291'863.- (IVA esclusa) sono già stati pagati; fr. 116'368.- (IVA

esclusa) (doc. HH) e fr. 242'434.- (IVA esclusa) per i mesi di novembre e

dicembre 2009 (doc. RR, p. 1) non sono stati pagati. Per il 2010 (doc. RR, p.

7), gli onorari contrattuali complessivi ammontano a fr. 1'534'294.- (IVA

esclusa); allo stesso modo per gli anni 2011 e 2012 (doc. RR, p. 8 e 9). Ne

discende che, dopo l’applicazione dell’IVA, il credito dell’attrice per onorari

contrattualmente pattuiti sia pari a fr. 5'351'049.38 (doc. RR, p. 1)”:

nelle particolari circostanze la pretesa è senz’altro stata allegata e

sostanziata in modo sufficiente. Poco importa se la convenuta, a p. 58 della

duplica, abbia poi sostenuto, ancora una volta in modo generico, che “la

base di calcolo fornita dall’attrice non è né sostanziata né comprensibile e

viene rigettata sotto tutti gli aspetti”.

13.2.2. Ammesso con ciò che

negli allegati preliminari l’attrice aveva sufficientemente allegato e

sostanziato la sua perdita di guadagno lorda, di per sé - come si è detto nel

precedente considerando - contestata solo in modo generico e dunque insufficiente

dalla convenuta e comunque dimostrata dal doc. RR, si deve ritenere che essa abbia

ossequiato agli obblighi che le incombevano e abbia di principio diritto alla

pretesa lorda da lei azionata (cfr. DTF 132 III 186 consid. 8.2 e 8.3).

13.2.3. Resta ancora da

esaminare a chi incomba concretamente l’onere di allegare e di provare l’entità

degli eventuali costi / spese risparmiati a seguito dell’interruzione dei

rapporti contrattuali, e se lo stesso sia stato correttamente ossequiato.

13.2.3.1. Trattandosi di un aspetto

tale da diminuire o da azzerare la pretesa risarcitoria dell’attrice,

debitamente allegata, e non di un aspetto che attiene al cosiddetto “Beweisthema”,

è chiaro, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che il relativo onere

della prova debba essere posto a carico della convenuta e non dell’attrice (art.

8 CC; cfr. pure Venturi-Zen-Ruffinen,

La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, n. 1514; cfr. pure,

sul tema generale dell’onere di allegazione e della prova in caso di un

cosiddetto “Vorteilsanrechnung”: Kummer,

Berner Kommentar, n. 171 ad art. 8 CC; DTF 132 III 186 consid. 8.3; TF 12

agosto 2009 4A_70/2008 consid. 5.4). Del resto nell’ambito di una fattispecie,

del tutto simile, concernente i risparmi da dedurre dal guadagno conseguibile

da un lavoratore licenziato in tronco ingiustificatamente fino alla scadenza

del normale termine di disdetta rispettivamente fino al decorso della durata

determinata del contratto, la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo

di stabilire che il relativo onere della prova incombeva di principio alla

controparte (cfr. Streiff/Von

Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 6 ad art. 337c CO; DTF 78 II

441 consid. 6c).

13.2.3.2. Nel caso di specie è poi indubbio

che la convenuta, gravata così dell’onere di allegazione e della prova, non lo

ha ossequiato.

Da una parte non è vero che

la questione dei “risparmi” conseguiti dall’attrice, da lei sollevata in sede

conclusionale (il che non basta però ancora per ammetterne la ricevibilità,

cfr. art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 1° aprile 2014

inc. n. 12.2013.63, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 27 gennaio 2015 inc. n.

12.2013.152, 17 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.153, 14 aprile 2016 inc. n.

12.2013.134, 12 giugno 2017 inc. n. 12.2016.11, 12 settembre 2017 inc. n.

12.2016.103, 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96), sia già stata da lei affrontata

in precedenza “in particolare, e già in modo prominente, nella cifra 4 della

risposta (p. 53 segg.) e nuovamente nella duplica alla nota 288, a p. 58

(“danno non sostanziato né comprensibile”)” (cfr. risposta all’appello p.

26). A parte che questa sua obiezione è irricevibile già per il fatto che -

come detto - il semplice rinvio alle motivazioni esposte in un precedente

allegato di causa non è sufficiente, si osserva in effetti che nella cifra

della risposta da lei citata (p. 53 segg.) essa si era limitata ad esporre il

principio secondo cui il danneggiato aveva l’obbligo di ridurre il danno e di

farsi imputare ciò che aveva effettivamente guadagnato altrove o tralasciato di

guadagnare a seguito della fine del contratto, mentre che nella nota della duplica

da lei menzionata (p. 58) nulla aveva sostenuto a tale proposito.

Dall’altra è del tutto

Considerandi

pacifico che la misura di quegli eventuali “risparmi” non sia stata in ogni

caso minimamente provata.

13.2.3.3

Alla luce di quanto

precede, l’attrice può senz’altro pretendere, senza alcuna deduzione, la somma

di fr. 5'225'835.38 da lei azionata a titolo di perdita di guadagno.

13.3

Stando così le cose,

non sarebbe necessario esaminare se, come ulteriormente sostenuto dall’attrice,

il Pretore avesse eventualmente sbagliato nel non aver effettuato un interpello

ai sensi dell’art. 56 CPC e segnatamente nel non aver ritenuto di richiamare

l’attenzione delle parti sul tema degli eventuali “risparmi” da lei conseguiti.

Ad ogni buon conto, la censura sarebbe stata destinata all’insuccesso, atteso

che l’istituto dell’interpello non permette in realtà al giudice né di rendere

le parti attente su eventuali fatti che esse non hanno considerato né di

aiutarle ad impostare meglio la causa o di suggerire loro quali argomenti

pertinenti allegare per vincerla (cfr. DTF 142 III 462 consid. 4.3; TF 26 marzo

2018.

4A_596/2017).

altre pretese attoree

14.

Nel prosieguo del suo

esposto il Pretore ha ritenuto che all’attrice potesse essere riconosciuto il saldo

delle mercedi maturate prima della disdetta (fr. 125'214.-). Egli ha rilevato

che negli allegati introduttivi la convenuta non aveva mai contestato

l’esecuzione dei lavori posti alla base delle relative fatture (doc. HH) e

neppure aveva contestato in maniera precisa l’importo rivendicato, visto che a

fronte della precisa allegazione con cui l’attrice aveva richiesto la somma di cui

sopra (cfr. petizione p. 12) si era accontentata di una contestazione del tutto

generica (cfr. risposta p. 40) e con ciò non sufficiente.

14.1

In questa sede la

convenuta ha evidenziato che “il testo delle fatture … accenna semplicemente

ai contratti, e non indica neppure una volta in modo [non] generico,

quali prestazioni casomai potrebbero essere effettivamente interessate”,

che “a queste fatture mancano i decisivi allegati (“attachments), i quali

sono menzionati su ogni singola fattura”, che “solo questi allegati,

semmai, avrebbero potuto fornire chiarimenti circa quali prestazioni fossero

reali ed erano ricomprese nelle fatture”, che “solo in seguito a tali

elenchi le medesime potevano essere ancora ulteriormente contestate” e che

“fintanto che difetta questa specificazione e vengono indicati gli importi

delle fatture solo forfettariamente” a lei “non resta altro che

contestare in modo altrettanto forfettario” (cfr. appello incidentale p. 12

seg.).

14.2

La censura, secondo cui

in definitiva l’attrice non avrebbe adempiuto al suo onere di allegazione e della

prova, è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), la convenuta

non essendosi confrontata criticamente con la motivazione contenuta nella

decisione pretorile e non avendo in particolare spiegato per quali ragioni di

fatto e di diritto il giudice di prime cure avrebbe sbagliato nel ritenere che

l’attrice a p. 12 della petizione avesse invece allegato in modo preciso la sua

pretesa senza che la stessa fosse mai stata sufficientemente contestata dalla

controparte. Le obiezioni sollevate dalla convenuta in questa sede, per altro

nemmeno suffragate da alcun riscontro, sono oltretutto nuove e pertanto

irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).

15.

Il Pretore ha in

seguito accolto la richiesta dell’attrice volta alla restituzione delle

attrezzature e delle macchine indicate nella lista di cui al doc. PP tuttora in

possesso della convenuta. Premesso che quest’ultima non aveva rivendicato alcun

diritto su tali beni, egli ha ritenuto che l’attrice, contrariamente a quanto

preteso dalla controparte, non fosse allora stata in mora con il ritiro di

quelle apparecchiature, visto e considerato che lo scritto di cui al doc. JJ

non poteva essere interpretato come un invito a ritirarli entro un determinato

termine.

15.1

In questa sede la

convenuta si è limitata a ritenere “erroneo” l’assunto pretorile, adducendo

che essa “invero ha sempre offerto a AP 1 la possibilità di procedere al

ritiro e l’ha invitata a tale riguardo: ciò è sufficiente” (cfr. appello

incidentale p. 22 ad cifra 4.6).

15.2

La censura è

irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che la

convenuta, che per altro non ha addotto alcuna prova a sostegno di questa sua

allegazione, non si è confrontata criticamente con la decisione impugnata ed in

particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto il doc. JJ

avrebbe dovuto essere interpretato in modo diverso.

Si aggiunga, per

completezza di motivazione, che nella replica all’appello incidentale la stessa

convenuta, dichiarando che si era “espressa alla cifra 4.6 sui costi per l’“aggiornamento”

(costi di controllo, ecc.) e non sull’obbligo di restituzione” (p. 5), parrebbe

persino aver ammesso di non essere mai stata intenzionata a censurare l’assunto

pretorile su quest’ultima tematica e comunque di aver ora ritirato una sua eventuale

censura in tal senso.

16.

Il Pretore ha pure

attribuito all’attrice i costi da lei rivendicati per il controllo, formattazione

e riassetto delle attrezzature e delle macchine indicate nell’allegato di cui

al doc. PP (fr. 102’060.-). A suo giudizio, il perito giudiziario aveva in

effetti stimato in tale misura i costi per il controllo, formattazione e

riassetto di quelle apparecchiature (cfr. perizia p. 61) ed aveva evidenziato

che la loro formattazione aveva ancora un senso (cfr. perizia p. 66).

16.1

In questa sede la

convenuta, dopo aver lamentato la mancanza di “un’argomentazione in merito a

quali motivi o in base a quale titolo questi costi devono essere riconosciuti”,

ha obiettato che “anche nei contratti non è previsto da nessuna parte tale

obbligo di rimborso e non sussiste neppure un motivo giuridico al riguardo”

(cfr. appello incidentale p. 22).

16.2

La censura è fondata.

Come rilevato dalla convenuta, nessuna disposizione contrattuale e nessuna

norma di legge, per altro nemmeno evocate dalla controparte, prevedono in

effetti l’obbligo di rifusione di questi costi, che del resto sarebbero sorti

anche in caso di corretto adempimento dei contratti.

17.

Il Pretore ha infine

disatteso la pretesa attorea avente per oggetto le spese legali preprocessuali (fr.

12'679.15 e

fr. 15'887.20). Il giudice di prime cure ha ritenuto che l’attrice, gravata

dell’onere di allegazione (TF 28 luglio 2016 4D_24/2016 consid. 4.6.3, 10

agosto 2015 4A_264/2015 consid. 4.2.2) e confrontata con la puntuale

contestazione della convenuta (cfr. risposta p. 40), non avesse allegato nulla

in merito alle circostanze che avevano reso necessario, utile e appropriato, ai

sensi della giurisprudenza (DTF 131 II 121 consid. 2.1), l’intervento di un

legale nella fase preprocessuale, essendosi limitata a rinviare alla propria

nota d’onorario di cui al doc. SS.

17.1

In questa sede

l’attrice ha evidenziato che da una parte “con il proprio allegato di

risposta, la convenuta, in realtà ha semplicemente e laconicamente eccepito che

“le spese preprocessuali non rappresentano un danno”” senza che vi sia “stata

alcuna puntuale contestazione in merito alla quantificazione di questa”; che

dall’altra essa aveva “per contro dimostrato quali siano state le

circostanze che hanno reso utile e appropriato l’intervento di un legale nella

fase preprocessuale … in particolare, allegando che: … lo scrivente studio

legale sia intervenuto con scritto 30 novembre 2009 … ribadendo la contestazione

circa la validità della disdetta immediata … e producendo il relativo doc. LL;

sempre per il tramite dello scrivente studio legale … ha trasmesso lo scritto

19.

dicembre 2009 … producendo il corrispondente doc. NN; producendo l’ulteriore

scambio di corrispondenza delle parti, curato per AP 1 dallo scrivente studio

legale (plico doc. OO)”; che inoltre “a fronte di tali circostanziate

allegazioni di fatto corredate dai relativi elementi probatori documentali, AO

1.

non ha contestato in alcuna parte che lo scrivente studio legale non avesse

effettuato tali prestazioni, che le stesse non fossero da giudicare necessarie,

utili e appropriate e/o che la relativa nota di onorario (doc. SS) non fosse

congrua”; e infine che “in ogni caso, dal testo stesso della

corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase preprocessuale risulta del

tutto evidente che l’attività legale svolta precedentemente all’instaurazione

della procedura giudiziaria fosse necessaria, utile ed appropriata” (cfr.

appello p. 12 seg.).

17.2

La censura è infondata.

Come rilevato dal giudice di prime cure sulla base della giurisprudenza sopra

menzionata, l’onere di allegazione sul tema non è in effetti rispettato se la

parte che chiede il versamento delle spese legali preprocessuali si limita ad

esporre la sua pretesa a questo titolo e a rinviare per il resto alla nota

d’onorario annessa al proprio allegato di causa, potendosi e dovendosi al

contrario esigere che essa abbia a concretizzare e a spiegare il tenore della

nota d’onorario, per consentire alla controparte e al giudice di esaminare se

le posizioni azionate adempiano le condizioni poste per la loro eventuale

risarcibilità, rispettivamente per permettere se del caso la loro puntuale

contestazione. In questa sede non è invece stato preteso, e comunque non

risulta, che negli allegati preliminari l’attrice abbia concretizzato e

spiegato il tenore della nota d’onorario di cui al doc. SS, non essendo

sufficiente il fatto che in petizione sia stato da lei menzionato che il suo

legale aveva provveduto ad allestire alcuni scritti (doc. LL, NN e OO)

all’indirizzo della controparte. Non essendo così stato adempiuto l’onere di

allegazione, non occorre esaminare se la convenuta abbia in seguito adempiuto

al suo onere di contestazione.

conclusioni

18.

In definitiva, alla

luce di quanto precede, la decisione pretorile deve essere riformata nel senso

che la convenuta deve essere obbligata a pagare all’attrice

fr. 5'351'049.38 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2009 su fr. 125'214.- e

dal 15 ottobre 2009 su fr. 5'225'835.38 nonché a restituirle

le attrezzature e le macchine indicate nell’allegato di cui al doc. PP,

con accollo delle spese processuali di complessivi fr. 217'750.- per 1/20 a

carico dell’attrice e per 19/20 a carico della convenuta, tenuta altresì a

rifondere alla controparte - così come richiesto nell’appello -

fr. 87'500.- per ripetibili parziali.

19.

Ne discende che

l’appello dell’attrice deve essere parzialmente accolto, mentre l’appello

incidentale della convenuta deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie delle

due procedure di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora

litigioso di

fr. 5'481'675.73 e di € 387'344.- (fr. 5'254'401.73 per l’appello,

rispettivamente € 387'344.- [valore della apparecchiature di cui al doc. PP

(cfr. pure petizione p. 11)] e fr. 227'274.- per l’appello incidentale),

seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 29 maggio 2017 di AP 1 è

parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 26 aprile 2017 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr.

5'351'049.38 oltre interessi al 5% dal 25 settembre 2009 su fr. 125'214.- e dal

15 ottobre 2009 su fr. 5'225'835.38.

AO 1

è condannata a restituire a AP 1 le

attrezzature e le macchine indicate nell’allegato doc. PP.

2. La

tassa di giustizia (compresa quella della procedura di conciliazione) di

fr. 35’250.- e le spese (comprese quelle della procedura di conciliazione e

quelle peritali) di fr. 182'500.- sono a carico dall’attrice

per 1/20 e per 19/20 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr.

87'500.- per ripetibili parziali.

II. Le

spese processuali della procedura di appello di fr. 60’000.- sono a carico

dell’appellante per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’appellata, che

rifonderà alla controparte fr. 45'000.- per ripetibili parziali di appello.

III. L’appello incidentale

21 agosto 2017 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di

fr. 20’000.- sono a carico dell’appellante in via incidentale, che

rifonderà alla controparte fr. 15'000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).