12.2017.78
Appello prolisso o sconveniente
6 luglio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
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12.2017.79
Lugano
6 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2015.37 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 17 febbraio
2015 da
AO
1
rappr. dall' RA 1
contro
AP
1
che, con sentenza 21 aprile
2017, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accolto, accertando
l'inesistenza del credito di fr. 200'000.- oltre interessi vantato dalla
convenuta nei confronti dell'attore attraverso 16 precetti esecutivi dell'Ufficio
esecuzioni di Lugano, fatti spiccare annualmente (tranne nel 2013), per tale
importo, tra il 3 novembre 2000 e il 26 gennaio 2016, annullando inoltre i
precetti in rassegna, ordinando all'Ufficio esecuzioni di Lugano di non dar
notizia a terzi delle esecuzioni suddette, facendo divieto alla convenuta di
reiterare l'esecuzione nei confronti dell'attore con la comminatoria penale dell'art.
292 CP e respingendo in pari tempo la domanda riconvenzionale con cui la
convenuta aveva chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 10'000.-;
appellante AP 1, che, con appello 23 maggio 2017, chiede di annullare
il querelato giudizio, di respingere la petizione, di accertare l'esistenza del
credito di fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 21 aprile 1997, di
accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di
entrambi i gradi di giudizio e chiedendo altresì di essere messa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, constatato
come l'atto d'appello in oggetto risultasse molto sconveniente, per i termini
gratuitamente (molto) offensivi utilizzati nel definire la controparte ed altri
professionisti, e fosse, altresì, estremamente prolisso e ripetitivo, con
decisione 6 giugno 2017 il presidente della Camera ha fissato all'appellante un
termine fino al 30 giugno 2017 per ripresentare una memoria d'appello, in 3
copie, che fosse ossequiosa dell'art. 132 cpv. 1 e 2 del Codice di procedura
civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), secondo cui gli atti illeggibili,
sconvenienti, incomprensibili o prolissi devono essere sanati entro il termine
fissato dal giudice, altrimenti l'atto verrà considerato come non presentato;
il presidente ha anche rammentato all'appellante che l'obbligo di motivare
l'appello ancorato all'art. 311 cpv. 1 CPC significa che l'appellante deve
confrontarsi criticamente con i considerandi del giudizio impugnato;
che, con allegato datato 29
maggio (recte: giugno) 2017, l'appellante ha ripresentato la memoria
d'appello;
che l'atto contiene ora solo due
affermazioni offensive nei confronti di controparte, comunque sia perfettamente
ininfluenti ai fini del giudizio; ma soprattutto, in luogo delle 39 pagine della
memoria 23 maggio 2017, quella del 29 giugno 2017 ne conta 48, scritte in modo
fitto (oltre 55 righe per pagina) e che contengono per decine (e decine) di
volte le stesse, ripetitive affermazioni, talora sino a due o tre volte per
pagina; affermazioni che, sia detto per inciso, non sono minimamente atte a rimettere
in forse gli argomenti addotti dal giudice di prima istanza;
che si è dunque palesemente in
presenza di un atto prolisso ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 CPC ed, in subordine
sconveniente a tenore della stessa disposizione e immotivato giusta l'art. 311
cpv. 1 CPC;
che, conformemente alla comminatoria
di cui all'art. 132 cpv. 1 2ª frase CPC, l'atto dev'essere ritenuto come non
presentato; questo implica, quando si tratta di un atto d'appello, che
quest'ultimo dev'essere dichiarato irricevibile (Peter Reetz/Stephanie Theiler, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, ZPO, 3ª edizione, 2016, n. 33 ad art. 311);
che la domanda di assistenza
giudiziaria va, di conseguenza, respinta (art. 117 CPC);
che, ferme queste
premesse, non è nemmeno necessario intimare il ricorso alla controparte per la
presentazione di una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);
che la tassa di
giudizio, simbolica, calcolata a tenore degli art. 2 cpv. 2 e 13 LTG, dev'essere
posta a carico dell'insorgente; alla controparte, che non è stata invitata a
presentare una risposta, non vengono assegnate ripetibili;
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 23 maggio 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. La domanda di
assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di
giustizia, di fr. 100.-, è posta a carico dell'appellante. Non si assegnano
ripetibili.
4. Notificazione:
-;
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).