12.2017.80
Espulsione - appello irricevibile
8 giugno 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.80
Lugano
8 giugno 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2017.400 (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti, espulsione del conduttore) della Pretura di Locarno-Campagna,
promossa con istanza 28 aprile 2017 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
chiedente l’espulsione immediata della
convenuta, domanda che il Pretore ha accolto con decisione 24 maggio 2017;
appellante la convenuta che con appello del 2 giugno 2017 dichiara di
“opporsi alla decisione”;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AP 1
conduce in locazione dei locali adibiti ad uso commerciale nello stabile in via
B a T, per una pigione mensile di fr. 5’132.-, in virtù del contratto di
ripresa sottoscritto il 23/28 maggio 2014 (doc. B);
che il 2 gennaio
2017 la locatrice AO 1 ha diffidato la
conduttrice a voler versare il saldo scoperto per le pigioni, prospettando la disdetta del contratto per mora (doc. D);
che con
raccomandata 15 febbraio 2017 la locatrice ha notificato, con modulo ufficiale,
la disdetta straordinaria del contratto per il 31 marzo 2017 (doc. F);
che, non
avendo la conduttrice provveduto alla riconsegna dei locali entro la data
fissata, con istanza 28 aprile 2017 nella procedura sommaria a tutela nei casi
manifesti, la locatrice ha chiesto alla Pretura di ordinarne l’espulsione;
che con giudizio 24 maggio 2017 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato
l’espulsione immediata della conduttrice, con le comminatorie di rito;
che con
scritto non datato, ma inviato il 2 giugno 2017, la convenuta dichiara di
opporsi alla decisione;
che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo
questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere
decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b
cfr. 3 LOG);
che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429 pag. 260);
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e
l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore;
che nel caso concreto l’appellante ha presentato un testo di poche righe, con
il quale si limita a esprimere la sua contrarietà (“sono contro la decisione
perché amerei portare degli elementi e chiedere alle persone di manifestare per
fare dire la verità”) senza indicare quale sarebbe la conclusione pretorile
soggetta a critica;
che l’appellante, già assente in prima sede in occasione dell’udienza di
discussione, non può seriamente ritenere di poter inibire gli effetti della
decisione a lei sgradita con una comunicazione che si riduce sostanzialmente
alla sola dichiarazione di voler fare appello, come se neppure sussistesse
l’onere di esprimere i motivi della propria richiesta, perlomeno in modo
succinto e informale;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità del
gravame per carente motivazione, non essendo manifestamente adempiuti i
presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC,
ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che si ritiene opportuno soprassedere alla richiesta di un anticipo per le
spese, il cui effetto sarebbe solo quello di procrastinare una decisione a
fronte della chiara inconsistenza dell’allegato ricorsuale;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della
procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, ammonta a fr. 15'370,56, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla
controparte alla quale l'appello non è stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 2 giugno 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente
Fatti
D.
Bozzini
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
Considerandi
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).