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Decisione

12.2017.81

Gestione patrimoniale, reati penali commessi dal funzionario bancario - documenti firmati in bianco dal cliente - colpa concomitante del cliente e interruzione del nesso di causalità adeguata, in conc

6 marzo 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 3 luglio 2001 __________ F__________ ha aperto una relazione

cifrata, denominata Waldorf, presso la Banca __________ di L__________ (in

seguito: B__________), ora AP 1 che ne ha ripreso attivi e passivi nel 2012. La

titolare aveva diritto di firma singola sulla relazione (v. doc. 2.1). Detto

conto era alimentato da averi propri in precedenza presso un’altra banca. Il

contratto con la banca non prevedeva un mandato di gestione o di

amministrazione (v. petizione, pag. 3, punto 4; risposta, pag. 4, punto 1.4). Il

funzionario di riferimento incaricato di occuparsi del conto è sempre stato

unicamente __________ C__________ (v. doc. 3/B3: verbale 12 gennaio 2005 della

testimone __________ F__________ presso il Ministero pubblico, pag. 3; v. anche

petizione, pag. 3, punto 2).

B.

Il 13 dicembre 2004 B__________ ha denunciato __________ C__________

al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP) per una serie di fatti

considerati di rilevanza penale; la banca si costituiva in paritempo parte

civile (v. doc. C). Dalla denuncia emerge che la titolare della relazione __________

“non riconosceva tutta una serie di prelevamenti” (v. doc. C, pag. 5 in alto).

C.

Nel corso dell’interrogatorio 10 giugno 2011 dinanzi al procuratore

pubblico __________ C__________ ha confermato la richiesta del difensore di

procedere con la procedura abbreviata nonché di averne compreso il significato;

ha quindi ammesso tutte le ricostruzioni fatte dal MP e dai periti come pure le

malversazioni contestategli (v. doc. 3/ A14, pag. 1 e 2 in particolare).

Il 31 agosto 2012 __________ C__________ è così stato condannato dalla Corte

delle assise correzionali di Lugano, nella procedura abbreviata giusta gli art.

358 seg. CPP, alla pena detentiva di 24 mesi sospesa condizionalmente per 3

anni, per ripetuta amministrazione infedele qualificata, ripetuta truffa,

ripetuta appropriazione indebita aggravata e ripetuta falsità in documenti. In

relazione a 7 operazioni ai danni del conto __________, __________ C__________

è stato condannato per ripetuta truffa (su un totale di 33 operazioni oggetto

di quel reato) e ripetuta falsità in documenti. In particolare, C__________

aveva prelevato in contanti ITL 510'000'000 (pari a EUR 263'393.-) in data 7

dicembre 2001, ITL 50'000'000.- (pari a EUR 25'822,84) in data 19 dicembre

2001, EUR 33'000.- in data 5 febbraio 2002, CHF 8'000.- (pari a EUR 5'479.-) in

data 13 marzo 2002, EUR 50'500.- in data 23 maggio 2002 e EUR 25'250.-

in data 11 giugno 2002, in tutti questi casi utilizzando un ordine di

prelevamento, rispettivamente dei fogli firmati in bianco da __________ F__________,

mentre in data 17 dicembre 2001 C__________, a danno della citata relazione, aveva

ordinato il bonifico di EUR 15'500.- a favore di un terzo utilizzando un falso

ordine di pagamento da lui compilato. Per gli importi suddetti le pretese

civili e di indennizzo sono state riconosciute con i relativi interressi. Per

quanto precede si rinvia alla citata sentenza, in particolare alle pagine 3, 4,

5 e 11(v. doc. E).

D.

Con petizione 15 giugno 2014, preceduta dal tentativo di

conciliazione fallito in data 21 marzo 2014, __________ F__________ (cui sono

subentrati, in seguito al decesso avvenuto il 20 marzo 2015, il coniuge AO 1 e

la figlia AO 2) ha convenuto in giudizio la AP 1 dinnanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 413'526.35 e

di CHF 8'000.- oltre interessi del 5% a partire dal 7 dicembre 2001 su EUR

263'393.-, dal 17 dicembre 2001 su EUR 15'500.51, dal 19 dicembre 2001 su EUR

25'822.84, dal 5 febbraio 2002 su EUR 33'000.-, dal 13 marzo 2002 su fr.

8'000.-, dal 23 maggio 2002 su EUR 50'500.- e dall’11 giugno 2002 su EUR

25'250.-, nonché la somma di fr. 45'636.10 oltre interessi al 5% dal 31 agosto

2012, con l’aggiunta delle spese della procedura di conciliazione pari a fr.

200.-. L’attrice, in estrema sintesi, richiamata la sentenza di condanna di __________

C__________, ha ritenuto pacifico che alla banca convenuta venisse imputato il

comportamento del suo dipendente ai sensi dell’art. 101 CO, ossia che fosse

chiamata a rispondere per le operazioni svolte a sua insaputa, rispettivamente

senza il suo accordo.

Con risposta 9 ottobre 2014 la banca ha

chiesto di respingere la petizione contestando l’esistenza di una sua

responsabilità per le operazioni svolte da C__________.

Nel secondo scambio di scritti e alle

prime arringhe le parti si sono riconfermate nelle proprie

antitetiche posizioni.

E.

Con disposizione ordinatoria 31 ottobre 2015 il Pretore, premesso

che l’asserita amicizia tra l’attrice e C__________ non è in concreto

rilevante, che non è applicabile la logica della colpa concomitante funzionale

alla passività della cliente, che alla luce della relazione in questione

(raccolta d’ordini) la banca è tributaria della dimostrazione dell’esistenza di

un’istruzione firmata dal cliente o dallo stesso ratificata a giustificazione

di qualsiasi movimento sul conto, ha osservato che secondo l’atto d’accusa 6

operazioni sono avvenute riempendo illecitamente un’istruzione firmata in

bianco mentre un’operazione è avvenuta falsificando la firma della cliente e

che in questo scenario si inseriva il tema, rilevante per il giudizio riferito

alla responsabilità della banca, dell’eventuale interruzione o meno del nesso

di causalità e/o della colpa concomitante grave della vittima, si imponeva di

limitare il processo a questi aspetti ex art. 125 lett. a CPC e convocava di

conseguenza le parti alle arringhe finali.

Le parti hanno rinunciato alle arrinche

finali. Con le conclusioni 25 marzo 2016 AO 1 e AO 2, quali membri della

comunione ereditaria fu __________ F__________, hanno negato l’esistenza di

un’interruzione del nesso di causalità adeguata e/o di una colpa concomitante

della loro congiunta.

Di segno opposto le conclusioni 31 marzo 2016 della banca.

F.

In data 8 maggio 2017 il Pretore ha deciso in via incidentale che

non era data interruzione del nesso di causalità adeguata, né colpa

concomitante della defunta signora __________ F__________ per aver firmato in

bianco e consegnato alla convenuta (a mezzo del funzionario C__________) i

documenti usati da quest’ultimo per eseguire le operazioni oggetto dell’azione.

Il primo giudice ha spiegato che non poteva esserci colpa concomitante del

cliente e, a maggior ragione comportamento interruttivo del nesso di causalità,

quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale ma ha

approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi indebitamente, con

un agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Ha quindi aggiunto

che, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, dinnanzi a dei reati

penali, le banche non possono trovare giustificazioni nell’agire del cliente,

laddove peraltro i documenti firmati in bianco rendono possibile ma non certo

probabile il risultato prodottosi in concreto.

G.

Con appello 6 giugno 2017 la convenuta è insorta contro il giudizio

testé menzionato, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di

accertare che è data interruzione del nesso di causalità adeguata per

l’eventuale responsabilità della banca convenuta, per colpa concomitante

dell’attrice per aver firmato in bianco e consegnato a __________ C__________ i

documenti utilizzati per eseguire le operazioni oggetto di quest’azione; di conseguenza

ne ha postulato la reiezione, fatta eccezione della pretesa di EUR 15'500.51

relativa all’operazione 17 dicembre 2001, da giudicare successivamente. Degli

argomenti a sostegno dell’appello, come di quelli contenuti nella risposta 19

luglio 2017 di AO 1 e AO 2 si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di

diritto.

Considerato

Considerandi

1.

L’appello 6 giugno 2017 contro la decisione 8 maggio 2017 del

Pretore, notificata il 10 maggio successivo, è certamente tempestivo (art. 311

cpv. 1 CPC), come lo è la risposta 19 luglio 2017 a fronte dell’assegno termine

di questa Camera di data 16 giugno 2017 (art. 145 cpv. 1 lett. b e 312 cpv. 2

CPC).

2.

Nella prima parte del suo appello (punto 1, pag. 5 a 10) la banca

sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sarebbe assolutamente

pacifico che le operazioni oggetto della causa sarebbero state eseguite da C__________

in modo illecito e usando documenti firmati in bianco. Essa solleva al riguardo

una serie di contestazioni rinviando ai suoi allegati di prima sede,

sottolineando come non sia dimostrato che le firme sarebbero state rilasciate

prima della compilazione degli ordini, che C__________ non aveva ammesso che

tutte le operazioni fossero delle malversazioni, che mancava una confessione

finale dell’imputato, che le sue dichiarazioni sono su certi punti

inattendibili, che certe operazioni potevano essere avvenute per un’infinità di

motivi, visti gli stretti rapporti tra gli accusatori privati, che il

Dispositivo

dispositivo della sentenza penale è una semplice approvazione dell’atto

d’accusa e che questo si era limitato a riprendere le conclusioni del rapporto __________,

che con particolare disinvoltura Cupolo “per avere il beneficio di un processo

di un quarto d’ora con pena preconcordata sospesa aveva ammesso ciò che gli si

chiedeva di ammettere”.

Dette contestazioni sono prive di fondamento. L’appellante sembra misconoscere

i presupposti della procedura abbreviata che ha essa stessa avallato (v. doc.

E, pag. 12 i.f.). Si impone quindi di rammentare in particolare che in virtù

dell’art. 358 cpv. 1 CPP l’imputato può chiedere al pubblico ministero di

procedere con rito abbreviato se ammette i fatti essenziali ai fini

dell’apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese

civili. D’altro canto, ai sensi dell’art. 361 cpv. 2 CPP, nel dibattimento il tribunale

interroga l’imputato e accerta se ammette i fatti su cui poggia l’accusa e se

l’ammissione concorda con quanto risulta dagli atti. Infine, secondo l’art. 362

cpv. 2 CPP, se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato,

il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali (les faits, die

Straftatbestände), le sanzioni e le pretese civili figuranti nell’atto d’accusa

.

Nel caso concreto, e come già sopra ricordato, nel corso del suo interrogatorio

del 10 giugno 2011 __________ C__________ aveva confermato le ricostruzioni

effettuate dagli inquirenti e mostrategli nel corso dei verbali (v. doc. 3/A14),

senza alcuna obiezione al riguardo da parte del rappresentante legale di __________,

mentre nel corso del dibattimento del 31 agosto 2012 la Corte delle assise

correzionali di Lugano ha accertato che l’imputato aveva ammesso i fatti, ha

ritenuto legale e oppurtuna la procedura abbreviata, ha considerato che

l’accusa concordava con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa,

ha riconosciuto le pretese civili e di indennizzo degli accusatori privati, tra

cui figura pure __________, nella misura ivi indicata (v. doc. E, in

particolare pag. 12 e13). Pertanto, il tentativo dell’appellante di sminuire la

portata di un giudizio reso nella procedura abbreviata e con essa le ammissioni

dell’imputato è palesemente inopportuno. Ne consegue che le 7 operazioni svolte

da Edoardo Cupolo descritte ai punti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11,

riprese nella petizione alle pagine 6 e 7, sono delle truffe ai danni della

relazione __________ di cui __________ F__________ era avente diritto

economico, svolte con le modalità ivi indicate (ossia con documenti falsi). Come

il carattere illecito delle operazioni svolte da __________ C__________ possa

essere messo in dubbio non è dato comprendere mentre non è serio sostenere,

dopo un’approfondita inchiesta penale alla quale ha partecipato la banca

stessa, che quelle operazioni sono state poste a carico del dipendente della

banca solo perché non riconosciute dall’attrice (v. appello, pag. 8 i.f.).

In altri termini, se è vero che il giudice civile non è di principio vincolato

dagli accertamenti del giudice penale, è altrettanto vero che non può certo

dipartirsi dagli stessi sulla base di considerazioni della banca semplicemente volte

a ipotizzare altri scenari, rispettivamente volte a minare la credibilità delle

dichiarazioni rilasciate dall’accusato.

Occorre infine sottolineare che il comportamento contraddittorio della banca,

che in sede penale ha aderito al rito abbreviato mentre in sede civile ne mette

in dubbio le risultanze, costituisce una palese violazione del principio della

buona fede processuale (art. 52 CPC).

Il Pretore, che ha ripreso il contenuto del giudizio penale, precisando che

alla luce dello scenario dell’utilizzo illecito di istruzioni firmate in

bianco, si imponeva l’esame del tema dell’interruzione o meno del nesso di

causalità, rispettivamente della colpa concomitante della vittima (v. decisione

impugnata, pag. 1 e 2 all’inizio), non ha pertanto affatto accertato in modo

errato, o addirittuta arbitrario i fatti, come preteso dall’appellante.

3.

Come sopra esposto il Pretore ha escluso l’esistenza di una colpa

concomitante della cliente, e a maggior ragione un’interruzione del nesso

causale, quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale

ma ha approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi

indebitamente, con agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Il

primo giudice ha altresì precisato che, in base alla giurisprudenza del TF

(4C.5/2007 e 4C.210/2002), dinanzi a dei reati penali le banche non possono

trovare giustificazioni nell’agire del cliente, nel senso che il mancato controllo

di questi sull’agire del suo consulente non è causale con l’illecita

appropriazione.

4.

Secondo l’appellante si impone invece l’applicazione della

giurisprudenza secondo la quale costituisce una gravissima concolpa del

cliente, tale da escludere ogni responsabilità della banca, il fatto di aver

rilasciato a un funzionario un documento firmato in bianco che questi ha poi

compilato a suo vantaggio, e che essa intravvede nella sentenza del 7 maggio

2002 di questa Camera, inc. 10.1995.105/106/107, confermata dal Tribunale

federale con sentenza del 12 novembre 2002, inc.4C.210/2002. L’appellante fa

quindi riferimento ad altre sentenze che andrebbero nella stessa direzione (v.

appello, pt. 2.1). In seguito la banca contesta l’applicazione al caso concreto

della sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, che condurrebbe a suo dire a

un risultato urtante in ragione dei strettissimi rapporti fra la cliente e __________

C__________ e per il cumulo delle negligenze della cliente.

5.

L’appello si rivela avantutto su questo aspetto irricevibile poiché

l’appellante non si confronta con il giudizio impugnato spiegando per quali

ragioni le argomentazioni del Pretore sarebbero errate ma si limita a opporre le

sue opinioni in merito ad alcune sentenze per poi fornire una sua lettura dei

rapporti tra __________ F__________ e __________ C__________, dalla quale

vorrebbe dedurre delle negligenze a carico della prima, tali da escludere la

sua responsabilità. Ciò premesso appare nondimeno opportuno esprimere alcune

considerazioni che conducono alla conferma della pronuncia pretorile.

Manifestamente a torto l’appellante ritiene che la sentenza di questa Camera 7

maggio 2002, inc. 10.1995.105/106/107, debba qui trovare applicazione. In quel

caso si era creato un rapporto contrattuale diretto tra il funzionario e il

cliente, su iniziativa del primo, chiaramente riconoscibile dal secondo e

concluso all’insaputa della banca, ai fini dell’operazione ivi descritta (v. in

particolare consid. 3.1). Il cliente aveva invano contestato dinanzi al

Tribunale federale l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra lui e il

funzionario (STF 4C.210/2002, 12 novembre 2002, consid. 2). Trattasi pertanto

di una situazione completamente diversa rispetto a quella qui in esame.

Già si è detto che il semplice richiamo a “altre sentenze, anche recenti,

cantonali e federali” (v. appello, pag. 12 in alto), è irricevibile per assenza

di motivazione.

Anche volendo prescindere dalla carenza di motivazione, chiaramente a torto

l’appellante ritiene inapplicabili al caso concreto i principi esposti nella

sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, in ragione degli asseriti “stretti

rapporti personali” __________ F__________ e __________ C__________. Ricordato

che, come esposto nei fatti, il contratto tra __________ F__________ e la banca

__________ non prevedeva alcun mandato di gestione o amministrazione, aspetto

su cui le parti concordano, si deve sottolineare che l’esistenza di “accordi

particolari di gestione e amministrazione tra C__________ e la cliente” in

virtù di “stretti rapporti personali”, è priva di riscontri concreti, come

rettamente evidenziato dalla parte appellata (v. risposta 19 luglio 2017, pag.

13). Il contenuto del verbale d’interrogatorio 12 gennaio 2005 di __________ F__________

(v. doc. 3/B3, ossia il medesimo verbale richiamato dall’appellante), smentisce

infatti ampiamente la tesi dell’esistenza dei pretesi accordi.

In altri termini, è perfettamente corretto quanto rilevato dal Pretore sul tema

dell’inesistenza di un comportamento interruttivo del nesso di causalità

(adeguata), e quindi sull’assenza di colpa concomitante, nel senso che __________

C__________ aveva semplicemente approfittato dei documenti che aveva chiesto

alla cliente di firmare in bianco (cliente che si fidava di lui ed era convinta

che comunque per i prelevamenti occorreva la sua firma: v. ancora doc. 3/B3,

pag. 3, quarta riga, pag. 4, righe 6 a 8) per appropriarsi indebitamente, ossia

con agire di rilevanza penale, degli averi di quella stessa cliente (v.

giudizio impugnato, pag. 2 i.f., 3 in alto). Ne segue, come precisa il TF nella

sentenza 4C.5/2007 del 1° giugno 2007, richiamata dal primo giudice, che la

banca deve rispondere del suo ausiliario C__________ come se avesse agito lei

stessa, ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CO (v. consid. 5.3). Come in quel caso infatti

l’assenza di causalità adeguata tra il comportamento dell’attrice e il danno

subito è evidente, poiché il corso ordinario delle cose e l’esperienza della

vita non vogliono affatto che le banche, tramite loro ausiliari, si approprino

degli averi dei clienti che hanno rilasciato documenti firmati in bianco. Con

altre parole, la fiducia riposta nel funzionario è per definizione strettamente

connessa alla fiducia riposta nell’istituto bancario, pertanto quest’ultimo non

può sottrarsi in modo pretestuoso dalla propria responsabilità, codificata

dall’art. 101 CO, in presenza di violazioni del rapporto di fiducia commesse

dal primo, senza dimenticare che esercita un’attività soggetta a una

particolare sorveglianza.

Sempre riprendendo i ragionamenti espressi dal TF (v. sentenza citata, consid.

8.5), il dolo commesso dal dipendente di __________ __________ C__________

nell’appropriarsi degli averi della cliente __________ F__________ è talmente

enorme (v. sopra consid. C e consid. 2) da privare di qualsiasi rilevanza,

sotto il profilo della causalità adeguata, e di conseguenza della colpa

concomitante, il comportamento di quest’ultima.

Per concludere, e riassumendo, la banca deve rispondere delle malefatte del suo

ausiliario come se le avesse compiute lei stessa.

6.

Alla luce di quanto precede l’appello della AP 1, nella misura in

cui è ricevibile, dev’essere respinto con conseguente conferma della decisione

8 maggio 2017 del Pretore del Distretto di Lugano. Le spese processuali e le

ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante. Trattandosi di una decisione

incidentale la tassa di giustizia è fissata in considerazione degli elementi

indicati all’art. 2 cpv. 1 LTG, non giustificandosi in seconda istanza di

fissare gli oneri processuali con una (per ora ipotetica) ulteriore decisione. Le

ripetibili sono invece calcolate in base agli art. 6, 11, 13 e 14 Rtar.

L’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è

superiore a fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 104 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

I. L’appello 6 giugno

2017 della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

II. Le spese

processuali dell’appello, di complessivi fr. 5'000, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2

complessivi fr. 7’000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (v. pag.

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).