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Decisione

12.2017.82

Gestione patrimoniale, reati penali commessi dal funzionario bancario - documenti firmati in bianco dal cliente - colpa concomitante del cliente e interruzione del nesso di causalità adeguata, in conc

6 marzo 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 25 luglio 2001 AO 1, dal 21 settembre 2001 divenuta AO 1 (in

liquidazione volontaria dal 17 dicembre 2003: v. doc. B2) ha aperto una

relazione nominativa presso la AP 1 di __________ (in seguito: __________), ora

AP 1 che ne ha ripreso attivi e passivi nel 2012. I diritti di firma, singola,

erano in capo a __________ B__________, amministratrice unica e a __________ D__________,

procuratrice (v. doc. 2.1). Nessun mandato di gestione o di amministrazione è

mai stato conferito alla banca o a terzi (v. petizione, pag. 3, punto 3;

risposta, pag. 6 in alto). Il funzionario di riferimento incaricato di

occuparsi del conto è sempre stato unicamente __________ C__________ (v.

petizione, pag. 3, punto 2; risposta, pag. 6 in alto).

B.

Il 13 dicembre 2004 AP 1 ha denunciato __________ C__________ al

Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP) per una serie di fatti

considerati di rilevanza penale; la banca si costituiva in paritempo parte

civile (v. doc. C). Nella denuncia venivano segnalate operazioni di acquisto e

vendita di obbligazioni emesse dal governo argentino, eseguite per il conto

10.6000.58 GP Srl (G__________ Srl), con una perdita di EUR 2'500'796,33

(acquisti per EUR 5'063'277,84 seguiti da vendite degli stessi titoli per EUR

2'562'481,51 (v. doc. C, pt. 14). Dal medesimo documento emerge che, se le

firme sulle istruzioni apparivano originali, le clienti __________ B__________

e __________ D__________ hanno sostenuto di non aver mai fornito istruzioni

relative alle predette operazioni, mentre __________ C__________ avrebbe detto

loro che si trattava di una finta perdita ai fini di uno sgravio fiscale, ciò

che sarebbe tuttavia in urto con l’evidenza documentale.

Dal RAPPORTO sulla RICOSTRUZIONE dell’Operato di __________. C__________: le

transazioni in OBBLIGAZIONI “Argentina” della relazione “600058 G__________

SRL”, allestito da un perito indipendente incaricato dalla banca denunciante,

emerge da un lato che tutte le operazioni di acquisto e di vendita sono

supportate da adeguati ordini (v. doc. 6, in particolare pag. 7 e10), d’altro

lato che le rappresentanti della relazione hanno dichiarato di non riconoscere

alcun movimento, non avendo mai fornito istruzioni in tal senso (v. doc. 6,

pag. 3).

Nell’inchiesta penale sono stati altresì rilevati addebiti dal conto della

società G__________ Srl, in parte sotto forma di bonifico e in parte di prelievi

a contanti, non riconosciuti dalle titolari della relazione (v. doc. 4:

Rapporto dell’Equipe finanziaria del Ministero pubblico, in particolare

allegato 10.5)

C.

Nel corso dell’interrogatorio 10 giugno 2011 dinanzi al procuratore

pubblico __________ C__________ ha confermato la richiesta del suo difensore di

procedere con la procedura abbreviata nonché di averne compreso il significato;

ha quindi ammesso tutte le ricostruzioni fatte dal MP e dai periti, nonché le

malversazioni contestategli (v. doc. 3/ A14, pag. 1, 2, 4 e 5 in alto).

Il 31 agosto 2012 __________ C__________ è così stato condannato dalla Corte

delle assise correzionali di Lugano, nella procedura abbreviata giusta gli art.

358 seg. CPP, alla pena detentiva di 24 mesi sospesa condizionalmente per 3

anni, per ripetuta amministrazione infedele qualificata, ripetuta truffa,

ripetuta appropriazione indebita aggravata e ripetuta falsità in documenti (v.

doc. E). Le operazioni di investimento ad alto rischio sul conto G__________,

contrarie alla gestione desiderata dalle clienti, con una perdita accertata di

EUR 2'500'796.-, sono state qualificate quali ripetuta amministrazione infedele

qualificata (v. doc. E, pt. 1 e 1.1). I prelevamenti a contanti dal conto

intestato a G__________, utilizzando degli ordini di prelevamento,

rispettivamente dei fogli firmati in bianco da una delle titolari, sono stati

qualificati quali ripetuta truffa, così come un bonifico dal citato conto a

quello di un’altra parte danneggiata presso la medesima banca (v. doc. E, pt.

2, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19). L’importo complessivo delle truffe

ammonta a EUR 332'007.- (o EUR 241'000.- e CHF 131'000.-). L’abuso delle firme

autentiche apposte sui diversi documenti che hanno permesso la realizzazione

della ripetuta truffa è stato infine qualificato quale ripetuta falsità in

documenti (v. doc. E pt. 4, 4.1, 4.2), così come l’allestimento di fogli excel

riportanti situazioni patrimoniali inveritiere (v. doc. E, pt. 4.3). Per

gli importi suddetti le pretese civili e di indennizzo sono state riconosciute

con i relativi interressi (v. doc. E, pag. 11).

D.

Con petizione 16 giugno 2014, preceduta dal tentativo di

conciliazione fallito in data 21 marzo 2014, AO 1 in liq ha convenuto in

giudizio la AP 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne la

condanna in via principale al pagamento di EUR 2'832'803.- oltre interessi al

5% dal 1° dicembre 2001 su EUR 2'500'796.-, dal 5 agosto 2002 su EUR 21'607.-,

dal 4 settembre 2002 su EUR 10'000.-, dal 13 settembre 2002 su EUR 30’300.-,

dal 15 ottobre 2002 su EUR 69'100.-, dal 25 ottobre 2002 su EUR 60'600.-, dal

10 dicembre 2002 su EUR 20’400.-, dal 23 dicembre 2002 su EUR 120'000.-, nonché

della somma di CHF 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012, infine

dell’importo di CHF 250.- per le spese della procedura di conciliazione, con

riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie; in via

subordinata al pagamento di EUR 2'742'096.- e CHF 131'000.- oltre interessi al

5% dal 1° dicembre 2001 su EUR 2'500'796.-, dal 5 agosto 2002 su CHF 31'000.-,

dal 4 settembre 2002 su EUR 10'000.-, dal 13 settembre 2002 su EUR 30’300.-,

dal 15 ottobre 2002 su CHF 100'000.-, dal 25 ottobre 2002 su EUR 60'600.-, dal

10 dicembre 2002 su EUR 20’400.-, dal 23 dicembre 2002 su EUR 120'000.-, nonché

della somma di CHF 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012; infine

dell’importo di CHF 250.- per le spese della procedura di conciliazione, con

riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie.

L’attrice, in estrema

sintesi, richiamata la sentenza di condanna di C_______, ritiene pacifico che

alla banca convenuta vada imputato il comportamento del suo dipendente ai sensi

dell’art. 101 CO, ossia che sia chiamata a rispondere per le operazioni svolte

a sua insaputa, rispettivamente senza il suo accordo.

Con risposta 9 ottobre 2014 la AP 1. SA ha

chiesto di respingere la petizione contestando l’esistenza di una sua

responsabilità per le operazioni svolte da C__________.

Nel secondo scambio di scritti e alle

prime arringhe le parti si sono riconfermate nelle proprie

antitetiche posizioni.

E.

Con disposizione ordinatoria 22 ottobre 2015 il Pretore ha considerato

che, trattandosi di una relazione in raccolta d’ordini, la banca poteva

investire solo in base a ordini scritti e telefonici e per tutte le posizioni

che figurano nella sentenza penale C__________ aveva usato fogli firmati in

bianco dalle titolari del diritto di firma, occorreva decidere preliminarmente (ossia

con decisione incidentale) il tema dell’eventuale interruzione del nesso di

causalità e/o quello dell’eventuale colpa concomitante grave della vittima. Il

primo giudice ha così citato le parti alle arringhe finali, ritenuto che non

occorreva richiamare l’incarto penale dato che i documenti già agli atti davano

atto della consegna a C__________ di ordini firmati in bianco come del loro

utilizzo da parte di quest’ultimo, come non occorreva procedere a una prova

peritale né a prove testimoniali, trattandosi di fatti ammessi.

Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali. Con le conclusioni 29 gennaio 2016

l’attrice ha negato l’esistenza di un’interruzione del nesso di causalità

adeguata e/o di una colpa concomitante.

Di segno opposto le conclusioni 26 gennaio 2016 della banca.

F.

In data 8 maggio 2017 il Pretore ha deciso in via incidentale che

non era data interruzione del nesso di causalità adeguata, né colpa

concomitante dell’attrice per aver firmato in bianco a mezzo di B__________ __________,

rispettivamente da lei stessa e da D__________ R__________ e consegnato alla convenuta

(a mezzo del funzionario C__________) i documenti usati da quest’ultimo per

eseguire le operazioni oggetto dell’azione.

Il primo giudice ha spiegato che non poteva esserci colpa concomitante del

cliente e, a maggior ragione comportamento interruttivo del nesso di causalità,

quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale ma ha

approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi indebitamente, con

un agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Ha quindi aggiunto

che, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, dinnanzi a dei reati

penali, le banche non possono trovare giustificazioni nell’agire del cliente,

laddove peraltro i documenti firmati in bianco rendono possibile ma non certo

probabile il risultato prodottosi in concreto.

G.

Con appello 6 giugno 2017 la convenuta è insorta contro il giudizio

testé menzionato, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di

accertare che è data interruzione del nesso di causalità adeguata per

l’eventuale responsabilità della banca convenuta, per colpa concomitante

dell’attrice per aver firmato in bianco e consegnato a __________ C__________ i

documenti utilizzati per eseguire le operazioni oggetto di quest’azione; di

conseguenza ne ha postulato la reiezione.

Degli argomenti a sostegno dell’appello, come di quelli contenuti nella

risposta 19 luglio 2017 dell’attrice si dirà, per quanto necessario, nei

considerandi di diritto.

Considerato

Considerandi

1.

L’appello 6 giugno 2017 contro la decisione 8 maggio 2017 del

Pretore, notificata il giorno successivo, è certamente tempestivo (art. 311

cpv. 1 CPC), come lo è la risposta 19 luglio 2017 a fronte dell’assegno termine

di questa Camera di data 16 giugno 2017 (art. 145 cpv. 1 lett. b e 312 cpv. 2

CPC).

2.

Nella prima parte del suo appello (pag. 5 seg.) la banca sostiene

che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sarebbe

assolutamente pacifico che le operazioni oggetto della causa sarebbero state

eseguite da __________ C__________ in modo illecito usando documenti firmati in

bianco. L’appellante premette che il rilascio sistematico di firme in bianco

comprova l’esistenza di un rapporto specialissimo fra C__________ e le titolari

del diritto di firma per la società attrice. In merito alla cosiddetta

“operazione Argentina” la banca, rinviando ai suoi allegati di prima sede e al

rapporto allestito dal perito __________ G__________ (doc. 6), rileva che le

firme delle titolari della relazione sarebbero state apposte a posteriori per

ratifica. Per quanto concerne le operazioni definite monetarie l’appellante,

riferendosi nuovamente ai suoi allegati di prima sede, contesta in buona

sostanza che la firma autentica delle rappresentanti della società sia stata

apposta prima che il documento fosse compilato. Nel prosieguo del suo appello

(pag. 8 seg.) la banca rimprovera al Pretore di essersi fondato in modo

acritico sul giudizio penale. A dire dell’appellante la condanna di __________

C__________ per l’”operazione Argentina” sarebbe frutto di una strana

confessione “quando era già per lui chiaro che avrebbe beneficiato di una

condanna con rito abbreviato sospesa con la condizionale” (v. appello, pag. 9,

pt. 2.2.1) mentre numerosi riscontri oggettivi porterebbero in un’altra

direzione. L’appellante ritiene parimenti inattendibili le ammissioni di __________

C__________ relative alle cosiddette operazioni monetarie, anche queste a suo

dire influenzate dalla possibilità di ottenere una sentenza con rito

abbreviato. In conclusione, su quanto sopra riportato, la banca contesta “che

l’agire di C__________ fosse abusivo e costituisse addirittura reato” (v.

appello, pag. 15, secondo periodo).

3.

Le contestazioni della banca al giudizio pretorile, riassunte al

punto che precede, sono prive di fondamento.

Si rileva avantutto che l’appellante si contraddice quando da un lato riferisce

del rilascio sistematico di firme in bianco a comprova di un “rapporto

specialissimo fra C__________ e le due donne e la loro società” (appello, pag.

6, secondo periodo) e d’altro lato si appoggia sul doc. 6 per giustificare la

ratifica a posteriori degli investimenti in titoli argentini. Comunque sia, in

che modo una relazione assimilabile a una relazione sentimentale fra C__________

e la B__________ (v. appello, pag. 6, terzo periodo) possa giustificare, o

anche solo far apparire meno grave, l’agire del primo non è dato comprendere.

In ogni modo, rimproverando al primo giudice di essersi fondato sul giudizio

penale riassunto nei fatti, l’appellante sembra misconoscere i presupposti

della procedura abbreviata che ha essa stessa avallato (v. doc. E, pag. 12

i.f.), come meglio si dirà ancora in seguito. Si impone quindi di rammentare

che, in virtù dell’art. 358 cpv. 1 CPP, l’imputato può chiedere al pubblico

ministero di procedere con rito abbreviato se ammette i fatti essenziali ai

fini dell’apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le

pretese civili. D’altro canto, ai sensi dell’art. 361 cpv. 2 CPP nel

dibattimento il tribunale interroga l’imputato e accerta se ammette i fatti su

cui poggia l’accusa e se l’ammissione concorda con quanto risulta dagli atti.

Infine, secondo l’art. 362 cpv. 2 CPP, se sono adempiute le condizioni del

giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le

fattispecie penali (les faits, die Straftatbestände), le sanzioni e le pretese

civili figuranti nell’atto d’accusa.

Nel caso concreto, e come già sopra ricordato, nel corso del suo interrogatorio

del 10 giugno 2011 __________ C__________ ha confermato le ricostruzioni effettuate

dagli inquirenti e mostrategli nel corso dei verbali (v. doc. 3/A14), senza

alcuna obiezione da parte del rappresentante legale di B__________, mentre nel

corso del dibattimento del 31 agosto 2012 la Corte delle assise correzionali di

Lugano, per quanto qui interessa, ha accertato che l’imputato ha ammesso i

fatti, ha ritenuto legale e opportuna la procedura abbreviata, ha considerato

che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa, ha riconosciuto le pretese civili e di indennizzo degli accusatori

privati, tra cui pure B__________, nella misura ivi indicata (v. doc. E, in

particolare pag. 12 e13). Pertanto, il tentativo dell’appellante di sminuire la

portata di un giudizio reso nella procedura abbreviata e con essa le ammissioni

dell’imputato è palesemente inopportuno, oltre che contrario alla buona fede

processuale poiché in aperta contraddizione con il suo stesso comportamento in

sede penale.

In ogni modo, riprendendo le contestazioni dell’appellante, si può aggiungere

quanto segue.

Contrariamente a quanto sostiene la banca, il RAPPORTO sulla RICOSTRUZIONE

dell’OPERATO di E: C__________: le transazioni in OBBLIGAZIONI “Argentina”della

relazione “600058 G__________ SRL” (doc. 6), non è stato allestito dal perito G__________

su richiesta del Ministero pubblico (v. appello, pag. 6, 5 periodo), ma su

mandato della B__________) SA (v. doc. 6, pag. 1), come dà anche atto il

Rapporto E__________ (doc. 4, pag. 3). Anche volendo prescindere da quanto

precede è evidente che delle semplici ipotesi sull’allestimento delle schede di

acquisto non diminuiscono certo la portata delle ammissioni di __________ C__________

(su cui si dirà ancora in seguito). Non va poi dimenticato che sia __________ B__________

(v. doc. 3/B1, pag. 13 i.f., 14 inizio), sia __________ D__________ (v. doc.

3/B2, pag. 8, in questo interrogatorio alla presenza dei legali della banca),

sentite quali testimoni dal Ministero pubblico, hanno dichiarato di non aver

mai dato ordini di acquisto o vendita di titoli argentini o di altri titoli,

ciò che ha ben altra valenza probatoria rispetto alle ipotesi formulate dalla

banca. Anche in merito alle operazioni monetarie quest’ultima si limita a

formulare ipotesi e, a parte il mancato riconoscimento da parte delle clienti, che

è ovviamente primordiale, nemmeno si vede perché sarebbero “manifestamente

inattendibili” (v. appello pag. 14, primo periodo) le ammissioni di __________

C__________ che, nel suo interrogatorio del 10 giugno 2011 (v. doc. 3/A14, pag.

5.

in alto), confrontato con 4 prelevamenti, così si è espresso: “Confermo di

non aver ricordo preciso di queste operazioni, che però si configurano

esattamente come le malversazioni da me già ammesse. Per le ultime due

operazioni ritengo di aver utilizzato un modulo firmato in bianco dalla

cliente”; dichiarazione resa alla presenza del rappresentante legale della

banca senza che questi opponesse una qualsiasi obiezione.

Erra certamente la banca nel definire strana la confessione di __________ C__________

sul tema dei titoli argentini poiché resa “quando era già per lui chiaro che

avrebbe beneficiato di una condanna con rito abbreviato sospesa con la

condizionale”. (v. appello, pag. 9, quarto periodo): essa risale infatti al 9

maggio 2008 (v. doc. 3/A11, in particolare pag. 7) mentre la proposta di rito

abbreviato è ben posteriore, ossia del giugno 2011 (v. doc. 3/A14, pag. 1). Non

va omesso di segnalare che la confessione di C__________ è avvenuta dopo un

breve incontro con il suo difensore, il rappresentante legale delle parti

civili e quello della banca (v. doc. 3/A11, pag. 7 i.f.). Come già sopra

ricordato, mal si concilia quindi la tesi dell’inattendibilità delle

dichiarazioni di C__________ poiché influenzate dalla prospettiva di un rito

abbreviato allorquando la banca medesima vi ha aderito. Già si è detto che

questo comportamento contraddittorio è contrario alla buona fede processuale e costituisce

pertanto un abuso di diritto.

La banca rimprovera pure alla controparte di aver contestato le operazioni “non

riconosciute” soltanto nell’inchiesta penale (v. appello, pag. 12, quinto

periodo) ma cade ancora una volta in contraddizione con sé stessa dal momento

che nella sua denuncia 13 dicembre 2014 al Ministero pubblico si legge, tra

l’altro, che “In occasione dei recenti incontri, di cui si è detto sopra, dopo

che C__________ era sparito, le clienti hanno contestato le operazioni in

obbligazioni argentine” (v. doc. C, pag. 8, in particolare quinto periodo). D’altra

parte la banca non spiega come le clienti tratte in inganno avrebbero potuto

accorgersi prima delle malversazioni poste in atto dal suo funzionario allorquando

essa stessa non se ne era accorta, senza contare che subito dopo che C__________

era sparito sia __________ B__________ (v. doc. 3/B1, pag. 9) che R________ (v.

doc. 3/B2, pag. 6) hanno consegnato la documentazione in loro possesso, ossia

le tabelle excel successivamente oggetto di condanna per falsità in

documenti (v. doc. E, pt. 4, 4.3), per cui non si vede quale rimprovero possa

essere loro mosso .

Comunque sia, che la tesi della perdita fittizia a fini fiscali (correttamente:

ai fini di evasione fiscale), non stesse in piedi (era una grossa stupidaggine,

per riprendere i termini dell’avv. fiscalista della G__________ : v. doc. 3/B5,

a metà pagina), la banca lo ha capito già al momento della sua denuncia (v.

doc. C, pag. 8 i.f.), ossia non appena verificato che la perdita era reale e per

niente fittizia.

In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non vi sono

elementi oggettivi che consentono di anche solo mettere in dubbio il carattere

illecito delle azioni di __________ C__________ così come accertate in sede

penale e le cui conclusioni devono così valere anche in questa sede civile.

Ne consegue che trattandosi di una relazione in raccolta d’ordine, aspetto

questo pacifico, la banca non è riuscita a dimostrare, come le incombeva (v.

decisione pretorile, pag. 1, primo periodo i.f.), di disporre di validi ordini

da parte delle titolari di G__________ Srl per le operazioni oggetto della

petizione.

4.

Come sopra esposto il Pretore ha escluso l’esistenza di una colpa

concomitante della cliente, e a maggior ragione un’interruzione del nesso

causale, quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale

ma ha approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi

indebitamente, con agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Il

primo giudice ha altresì precisato che, in base alla giurisprudenza del TF

(4C.5/2007 e 4C.210/2002), dinanzi a dei reati penali le banche non possono

trovare giustificazioni nell’agire del cliente, nel senso che il mancato

controllo di questi sull’agire del suo consulente non è causale con l’illecita

appropriazione.

5.

Nella parte finale del suo appello (pag. 14 a 18) la AP 1 SA

sostiene che si impone invece l’applicazione della giurisprudenza secondo la

quale costituisce una gravissima concolpa del cliente, tale da escludere ogni

responsabilità della banca, il fatto di aver rilasciato a un funzionario un

documento firmato in bianco che questi ha poi compilato a suo vantaggio, e che

essa intravvede nella sentenza del 7 maggio 2002 di questa Camera, inc.

10.1995

/106/107, confermata dal Tribunale federale con sentenza del 12

novembre 2002, inc.4C.210/2002. L’appellante fa quindi riferimento ad altre

sentenze che andrebbero nella stessa direzione. Infine l’appellante contesta

l’applicazione al caso concreto della sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno

2007, che condurrebbe a suo dire a un risultato urtante in ragione dei

strettissimi rapporti fra le clienti e __________ C__________ e per il cumulo

delle negligenze delle prime.

6.

Le tesi dell’appellante, nella misura in cui sono ricevibili, vanno

respinte per i seguenti motivi.

Certamente a torto l’appellante ritiene che la sentenza di questa Camera 7

maggio 2002, inc. 10.1995.105/106/107, debba qui trovare applicazione. In quel

caso si era creato un rapporto contrattuale diretto tra il funzionario e il

cliente, su iniziativa del primo, chiaramente riconoscibile dal secondo e

concluso all’insaputa della banca, ai fini dell’operazione ivi descritta (v. in

particolare consid. 3.1). Il cliente aveva invano contestato dinanzi al

Tribunale federale l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra lui e il

funzionario (STF 4C.210/2002, 12 novembre 2002, consid. 2). Trattasi pertanto

di una situazione completamente diversa rispetto a quella qui in esame. Nulla

dimostra in effetti che gli stretti rapporti di amicizia in particolare tra __________

B__________ ed __________ C__________ abbiano mutato la natura del rapporto

contrattuale risultante dal doc. 2.1. L’amministratrice unica di G__________

Srl ha dichiarato al Ministero pubblico di essersi accordata con C__________

nel senso di una gestione tranquilla, non rischiosa (v. doc. 3/B1, pag. 7,

terz’ultimo periodo), rispettivamente di non aver mai ordinato o fornito a C__________

istruzioni di investire in titoli di Argentina, Turchia o altre nazioni, né di

aver ricevuto proposte in tal senso dal funzionario, questi conoscendo la sua

posizione al riguardo (v. doc. 3/B1, pag. 13 i.f., 14 inizio). Quanto appena

riportato in merito ai titoli esteri __________ B__________ lo ha confermato

nel verbale di confronto con __________ C__________ (v. doc. 3/A4, pag. 5, in

particolare ultima frase). Di tenore analogo sono le dichiarazioni di __________

D__________ (v. doc. 3/B2, pag. 6 ultimo periodo, sul conto nominativo G__________

Srl: “Comunque ripeto che questo non era un conto che doveva essere operativo”;

v. anche pag. 8, terzo periodo i.f.: “Io comunque non ho mai dato nessun ordine

di acquistare né di vendere dei titoli Argentina e di nessun tipo di titolo.”).

Inoltre, è del tutto errato che “fra C__________ e le due titolari della G__________

fosse stato concordato un rendimento del 10%” (v. appello, pag. 17, secondo

periodo). __________ B__________ ha dichiarato che “Abbiamo deciso di aprire

una relazione bancaria presso questa Banca in Svizzera su consiglio come detto

di C______, che aveva garantito sia a me che a D__________ l’interesse del 10%

sul capitale versato all’azienda (Ndr: G__________)” (v. doc. 3/B1, pag. 6,

quinto periodo), mentre nel verbale di confronto ha ribadito che “Fra l’altro

noi nemmeno abbiamo mai preteso di avere il 10% di interesse sul capitale” (v.

doc. 3/A4, pag. 5, primo periodo). Dello stesso tenore le dichiarazioni di __________

D__________ (v. doc. 3/B2, pag. 3, secondo periodo: “In una e-mail C__________

ci aveva promesso un 10 % di interesse, senza nessun rischio, in quanto non

avrebbe fatto alcun tipo di investimento azionario, …… omissis.”; confermato nel

verbale di confronto con C__________: v. doc. 3/A4, pag. 5). Nel verbale di

confronto __________ C__________ ha affermato, in merito al conto della G__________:

“per garantire una rendita vitalizia dovevano rendere tra l’8 e il 10%.” (v.

doc. 3/A4, pag. 3, terzo periodo). Ora, tutto ciò è ben diverso da quanto

sostenuto dall’appellante.

In sintesi, i rapporti di amicizia, di qualsiasi natura essi siano stati, non

giustificano minimamente gli abusi commessi dal funzionario, come vorrebbe la

banca.

Chiaramente a torto quest’ultima ritiene pertanto inapplicabili al caso

concreto i principi esposti nella sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007,

richiamata invece a ragione dal Pretore a fondamento del suo giudizio.

Anche nel caso in esame infatti l’assenza di causalità adeguata tra il

comportamento delle clienti nell’ambito della relazione G__________ Srl e il

danno subito è evidente, poiché il corso ordinario delle cose e l’esperienza

della vita non vogliono affatto che le banche, tramite loro ausiliari,

effettuino operazioni speculative e prelevamenti all’insaputa dei clienti con

agire illecito. Ne deriva che la banca deve rispondere del suo ausiliario C__________

come se avesse agito lei stessa, ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CO (v. ancora TF

4C.5/2007, 1° giugno 2007, consid. 5.3). Con altre parole, la fiducia riposta

nel funzionario è per definizione strettamente connessa alla fiducia riposta

nell’istituto bancario, pertanto quest’ultimo non può sottrarsi in modo

pretestuoso dalla propria responsabilità, codificata dall’art. 101 CO, in

presenza reati penali commessi dal primo, senza dimenticare che essa esercita

un’attività soggetta a una particolare sorveglianza, che a sua volta origina fiducia

da parte dei clienti. Sempre riprendendo il ragionamento espresso dal TF (v.

sentenza citata, consid. 8.5), il dolo commesso dal dipendente di B__________ __________

C__________ è talmente enorme da privare di qualsiasi rilevanza, sotto il

profilo della causalità adeguata, e di conseguenza della colpa concomitante, il

comportamento di __________ B__________ e __________ D__________ per essersi

fidate della documentazione sottoposta loro e per aver firmato dei documenti in

bianco. Ancora una volta giova ricordare che sia la documentazione allestita da

__________ C__________ (fogli excel), sia i fogli firmati in bianco sono

stati gli strumenti per effettuare le malversazioni, rispettivamente per

occultarle (v. doc. E, pt. 4, pag. 9 i.f. e 10).

7.

Alla luce di quanto precede l’appello della AP 1, nella misura in

cui è ricevibile, dev’essere respinto con conseguente conferma della decisione

8.

maggio 2017 del Pretore del Distretto di Lugano. Le spese processuali e le

ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante. Trattandosi di una decisione

incidentale la tassa di giustizia è fissata in considerazione degli elementi

indicati all’art. 2 cpv. 1 LTG, non giustificandosi in seconda istanza di

fissare gli oneri processuali con una per ora ipotetica ulteriore decisione. Le

ripetibili sono invece calcolate in base agli art. 6, 11, 13 e 14 Rtar.

L’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è

superiore a fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 104 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

I. L’appello 6 giugno

2017 della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

II. Le spese

processuali dell’appello, di complessivi fr. 5'000, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata

fr. 7’000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).