12.2017.83
Lavoro - disdetta abusiva - indennità
14 agosto 2018Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.83
Lugano
14 agosto 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.35 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 10 febbraio
2015 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 63'493.70, somma aumentata in replica a fr. 68'385.85 e in
sede conclusionale a fr. 103'930.55, oltre interessi al 5% dal 23 settembre
2014;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 28 aprile
2017 ha accolto per fr. 86'730.55 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2015 su
fr. 3'856.70, dal 1° ottobre 2015 su fr. 52'873.85 e dal 28 aprile 2017 su fr.
30'000.-;
appellante la convenuta con appello 29 maggio 2017,
con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione o in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 9'962.-,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con risposta 17 agosto 2017 ha postulato,
previa concessione del gratuito patrocinio, la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 ha lavorato dal
1° maggio 2012 per AP 1 in qualità di tecnico di servizio per il Centro di
assistenza di __________ con un salario mensile, dovuto per 13 mensilità, di
fr. 5’200.- lordi (doc. D), poi aumentato nel 2014 a fr. 5'500.- lordi (doc.
D1), a cui si aggiungevano fr. 300.- per indennità pasti e fr. 400.- per
assegni familiari (cfr. doc. T).
2. Il 26 aprile 2013 il
lavoratore ha subito un infortunio professionale che gli ha provocato una
plessopatia cervico- brachiale sinistra con un’inabilità lavorativa del 100% “a
singhiozzo” fino al 2 luglio 2013 e del 50% fino al 20 dicembre 2013.
Il 17 dicembre 2013 egli è
stato vittima di un nuovo infortunio professionale, di cui meglio si dirà più
avanti, che gli ha causato un trauma distorsivo alla spalla sinistra con
lesione dei legamenti gleno-omerali anteriori con un’inabilità lavorativa inizialmente
del 100%, poi del 50% dal 27 novembre 2014, terminata - a detta della S__________
- a far tempo dal 1° gennaio 2015 (doc. O).
Nel frattempo, il 15 maggio
2014 (doc. R), la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro in via
ordinaria con effetto al 31 agosto 2014, osservando come il lavoratore avesse “potuto
svolgere la sua attività lavorativa per circa 11 mesi su un totale di 24”,
ciò che aveva provocato “un carico di lavoro supplementare” per i suoi
colleghi. Il provvedimento è stato contestato dal lavoratore il 3 giugno 2014
(doc. S).
3. Con petizione 10
febbraio 2015 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
C), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, la sua
condanna al pagamento di fr. 63'493.70, somma aumentata in replica a fr.
68'385.85 e in sede conclusionale a fr. 103'930.55, oltre interessi al 5% dal
23 settembre 2014. Egli, rilevando di essere stato licenziato abusivamente e di
essere stato inabile al lavoro anche dopo il 1° gennaio 2015 e meglio al 100%
fino al 30 ottobre 2015 ed al 50% fino al 30 novembre 2015, ha in sintesi
preteso un’indennità per licenziamento abusivo di fr. 37'200.-, il risarcimento
del danno patrimoniale di fr. 56'730.55 (perdite salariali da gennaio 2014 ad
aprile 2016 di fr. 50'313.85, bonus e partecipazione agli utili societari 2014
di fr. 2'560.- e spese legali preprocessuali di fr. 3'856.70) nonché
un’indennità per torto morale di fr. 10'000.-.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
4. Con decisione 28
aprile 2017 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione
(dispositivo n. 1), ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 86'730.55 oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2015 su fr. 3'856.70, dal 1° ottobre 2015 su fr.
52'873.85 e dal 28 aprile 2017 su fr. 30'000.- (dispositivo n. 1.1), ponendo la
tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese di fr. 300.- per fr. 2'500.- a
carico dell’attore e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico
dello Stato e per fr. 3'800.- a carico della convenuta, tenuta altresì a
rifondere alla controparte fr. 6’000.- per ripetibili parziali (dispositivo n.
2). Il giudice di prime cure ha in sostanza riconosciuto all’attore un’indennità
per licenziamento abusivo di fr. 30'000.- e gli ha attribuito i fr. 56'730.55
rivendicati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (perdite salariali
da gennaio 2014 ad aprile 2016 di fr. 50'313.85, bonus e partecipazione agli
utili societari 2014 di fr. 2'560.- e spese legali preprocessuali di fr.
3'856.70). Le spese giudiziarie sono state espressamente attribuite tenendo
conto di un grado di soccombenza di 4/5 per la convenuta e di 1/5 per l’attore
(anche se poi nel dispositivo le spese processuali sono state di fatto
assegnate alle parti in considerazione di un grado di soccombenza del 60%
rispettivamente del 40%).
5. Con l’appello 29
maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 17 agosto
2017 nella quale ha altresì instato per l’ottenimento del gratuito patrocinio,
la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione o in via subordinata, qualora si volessero ritenere giustificati
un’indennità per licenziamento abusivo di fr. 5'500.- e un risarcimento del
danno patrimoniale dal 17 dicembre 2013 ad agosto 2014 di fr. 4'462.50 (pari al
10% del salario netto di fr. 5'250.- per 8 mesi e mezzo), di accoglierla
limitatamente a fr. 9'962.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
6. Il Pretore aggiunto
ha innanzitutto esaminato le circostanze alla base dell’infortunio subito
dall’attore il 17 dicembre 2013, riconducibile al fatto che, mentre costui e il
collega L__________ __________ stavano trasportando all’interno del montacarichi
del Centro di assistenza di __________, tramite un carrellino della convenuta,
un parchimetro rotto prelevato a __________, quest’ultimo si era repentinamente
inclinato inducendo l’attore, altrettanto repentinamente, a fermarne la caduta,
prima che potesse rovinare sul collega, utilizzando il braccio sinistro già
interessato dal primo infortunio.
6.1.1. A tale proposito egli
ha accertato che l’unico carrellino di cui disponeva il Centro di assistenza di
__________ era piegato al centro del piano di carico come riportato dalla
figura a p. 12 del doc. G, la cui corrispondenza alla realtà era stata confermata
dall’istruttoria (doc. I, testi L__________ __________ e T__________ __________)
e neppure era stata contestata dalla convenuta. Ha poi evidenziato che la
dinamica del sinistro, descritta a p. 15 seg. del doc. G, era stata utilizzata
dalla stessa convenuta in occasione dell’annuncio dell’infortunio alla S__________
(doc. H) ed era stata sostanzialmente confermata in sede testimoniale da L__________
__________, il quale aveva invero precisato che la relativa rappresentazione
grafica era “speculare”, ossia che era lui e non l’attore ad essere
stato in prossimità della porta del montacarichi e che il braccio utilizzato in
realtà dall’attore era così quello sinistro anziché il destro, tanto più che
queste discordanze non inficiavano la descrizione dei fatti data dall’attore. Ed
ha quindi fatto notare che L__________ __________, sempre in sede testimoniale,
aveva escluso che la perdita di stabilità del parchimetro fosse dipesa da una
negligenza dell’attore, aggiungendo poi che, visto quanto era capitato a
quest’ultimo, aveva provveduto a riporre il carrellino difettoso tra gli
oggetti da smaltire anche perché nel frattempo la convenuta ne aveva acquistati
due nuovi.
6.1.2. Il giudice di prime
cure, sulla base di questi accertamenti, ha ritenuto da una parte che all’attore
non potesse essere rimproverata una negligenza nel sinistro e dall’altra che la
messa a disposizione di un carrellino con il pianale piegato per il trasporto
di macchinari del peso di almeno 90 kg (cfr. p. 13 del doc. G, teste T__________
__________, che aveva riconosciuto nel modello raffigurato il parchimetro
dell’infortunio) costituisse un concreto pericolo per l’integrità fisica dei
dipendenti addetti a questa incombenza per cui la convenuta era tenuta a sostituirlo
appena era stata informata del suo danneggiamento (testi L__________ __________
e T__________ __________, interrogatorio dell’attore), essendo evidente che un
pesante oggetto dalla forma allungata - si aggiunga qui - alto 176 cm e con una
base di soli 29 cm x 27 cm (cfr. p. 13 del doc. G) qual era il parchimetro allora
trasportato (doc. 1), appoggiato in posizione verticale su di un piano non
perfettamente regolare e uniforme, era soggetto a instabilità e quindi a
pericolo di caduta, tanto più che la piegatura centrale del carrellino, comportando
necessariamente una minore resistenza al peso e un rischio di ulteriori
cedimenti, era tale da accrescere ulteriormente l’instabilità degli oggetti
riposti.
In definitiva, a
suo giudizio, l’infortunio dell’attore era stato causato o da un’erronea
manipolazione da parte di L__________ __________, da imputare alla convenuta in
virtù dell’art. 101 CO, oppure dallo stato difettoso del carrellino fornito da
quest’ultima, alla quale andava in ogni caso rimproverata una violazione
dell’art. 328 CO, fermo restando che a far propendere per la seconda ipotesi vi
era il fatto che dopo l’accaduto lo stesso si presentava con una piegatura più
accentuata (interrogatorio dell’attore) e il fatto che la convenuta, nell’arco
di due settimane, aveva acquistato due nuovi carrellini e si era liberata di
quello danneggiato (teste L__________ __________).
6.2. In questa sede la
convenuta ha censurato in più punti gli accertamenti di fatto e le conclusioni
di diritto del Pretore aggiunto. Come si dirà, le censure devono essere
disattese.
6.2.1. Essa ha sostenuto di
aver contestato, negli allegati preliminari (risposta p. 4), la tesi
dell’attore secondo cui il suo infortunio fosse da ricondurre al cedimento del
carrellino. Il suo assunto è privo di rilevanza, il Pretore aggiunto non avendo
mai preteso nella sua decisione che ciò non fosse invece stato il caso.
Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che l’attore, negli allegati preliminari (replica
p. 7 e 9), aveva altresì sostenuto che il suo infortunio potesse essere
riconducibile anche a una negligenza di L__________ __________.
6.2.2. Essa ha rimproverato al
Pretore aggiunto di aver rilevato che la dinamica del sinistro descritta a p.
15 seg. del doc. G era stata da lei utilizzata in occasione dell’annuncio
dell’infortunio alla S__________ (doc. H), quando in realtà quest’ultimo
documento era stato per lei allestito dallo stesso attore. La censura è
irricevibile essendo stata sollevata per la prima volta solo in questa sede
(art. 317 cpv. 1 CPC), ritenuto che essa nell’ambito della risposta (p. 3), pur
avendo contestato, oltretutto genericamente e con ciò in modo irrito, il tenore
del doc. H prodotto dall’attore con la petizione, non aveva mai preteso che lo
stesso sarebbe irrilevante siccome era stato allestito da costui, e ritenuto che
in seguito nell’ambito della duplica (p. 3), confrontata espressamente con la
tesi di controparte secondo cui essa aveva annunciato l’incidente alla S__________
allegando proprio la descrizione inviatale dall’attore (replica p. 6), si era
limitata laconicamente a contestare “ogni deduzione, dalla descrizione
inviata alla S__________”.
6.2.3. Essa ha affermato che L__________
__________ aveva in realtà smentito, e non confermato, la versione dei fatti
descritta dall’attore a p. 15 seg. del doc. G, da lei sempre contestata, che
non era con ciò stata dimostrata. La censura dev’essere disattesa già per il
fatto che essa - come detto (cfr. supra consid. 6.2.2) - non è stata in
grado di censurare validamente l’assunto pretorile secondo cui la correttezza
della versione dei fatti prospettata dall’attore era stata da lei confermata in
occasione dell’annuncio dell’infortunio alla S__________ (doc. H). In ogni
caso, contrariamente a quanto da lei ora sostenuto, il fatto che il collega
dell’attore possa aver precisato che la relativa rappresentazione grafica
fornita a p. 15 seg. del doc. G era “speculare” rispetto alla realtà è a
sua volta tale da confermare la correttezza della versione resa dall’attore,
visto e considerato che a p. 16 del doc. G era stato chiaramente indicato che “la
dinamica esposta è solo illustrativa e circa veritiera, poiché la ricostruzione
viene effettuata con il braccio destro (sano)”; il teste ha del resto
aggiunto che, fatto salvo il carattere “speculare” dell’immagine a p. 16
del doc. G di cui si è detto, quella ricostruzione era verosimile.
6.2.4. Essa ha rimproverato al
Pretore aggiunto di aver ritenuto accertato che prima dei fatti il carrellino
avesse una piegatura, per altro senza averne indicato le dimensioni. La censura
non può essere accolta. Essa è innanzitutto irricevibile in ordine in quanto la
convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non si è confrontata con la motivazione resa sul tema dal Pretore aggiunto,
secondo cui il carrellino era piegato al centro del piano di carico come
riportato dalla figura a p. 12 del doc. G, la cui corrispondenza alla realtà
era stata confermata dall’istruttoria (doc. I e testi L__________ __________ e
T__________ __________) e neppure era stata da lei contestata. Essa sarebbe per
altro stata da respingere anche nel merito, visto e considerato che le prove
menzionate dal giudice di prime cure erano del tutto pertinenti (ed anzi la
convenuta aveva pure ammesso nella risposta, a p. 3 seg., e nelle conclusioni,
a p. 3 e 5 seg., che il carrellino presentava una piegatura), e ciò anche sul
tema, per altro evocato per la prima volta e con ciò irritualmente solo in
questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), della dimensione della piegatura (cfr. teste
L__________ __________, secondo cui la piegatura del carrellino che si vedeva a
p. 12 del doc. G era verosimilmente paragonabile alla situazione reale del
carrellino stesso a quella data).
6.2.5. Essa ha ritenuto errato
l’accertamento secondo cui dopo l’accaduto il carrellino si presentava con una
piegatura più accentuata, sicché vi era stato un suo ulteriore cedimento. La
censura è infondata. Il fatto, per altro da lei evocato per la prima volta e
con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che i testi L__________
__________ e T__________ __________ non si fossero espressi sul tema e che essa
avesse sempre contestato la circostanza non toglie in effetti che la stessa sia
stata provata da altre risultanze istruttorie, segnatamente dall’interrogatorio
dell’attore menzionato dal Pretore aggiunto e qui non oggetto di censura, dalla
deposizione del responsabile del materiale della convenuta nella Svizzera
Interna (teste C__________ __________, secondo cui il carrellino “war
beschädigt und nicht mehr zu gebrauchen”) e dalle prese di posizione scritte
rese dal precedente legale della stessa convenuta (doc. 5 e AE, in cui era
stato ammesso che in occasione del sinistro il carrellino aveva subito un “Totalschaden”).
Poco importa se, come pure qui rilevato dalla convenuta, l’attore, sentito in
sede di interrogatorio, avesse aggiunto che dopo l’incidente il carrellino “non
è che lo stesso non fosse più servibile”, egli avendo comunque confermato
che lo stesso presentava una piegatura più accentuata.
6.2.6. La convenuta ha rimproverato
al Pretore aggiunto di aver ritenuto che essa avesse obbligato i suoi dipendenti
ad utilizzare quel carrellino e che essa fosse stata in precedenza informata
della sua difettosità e non avesse provveduto a sostituirlo. Le due censure
devono essere disattese. Esse sono innanzitutto irricevibili in ordine in
quanto la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), non si è confrontata con le motivazioni rese sul tema dal Pretore
aggiunto, secondo cui il carrellino in questione era l’unico presente nel Centro
di assistenza di __________ (doc. I, testi L__________ __________ e T__________
__________), rispettivamente secondo cui essa era stata informata del suo
danneggiamento (testi L__________ __________ e T__________ __________,
interrogatorio dell’attore). Esse sarebbero per altro state da respingere anche
nel merito, visto e considerato che le prove menzionate dal giudice di prime
cure erano in larga misura pertinenti (cfr. in particolare, sulla seconda
questione, doc. I, teste T__________ __________ e interrogatorio dell’attore,
rispettivamente, sulla prima, anche l’ammissione della convenuta a p. 3 della
risposta, a p. 3 delle conclusioni e ancora a p. 5 dell’appello). Il fatto che
il responsabile del materiale della convenuta nella Svizzera Interna, C__________
__________, sentito in qualità di teste, possa aver riferito di non essere stato
a conoscenza di una richiesta di sostituzione del carrellino difettoso non è
tale da modificare la situazione, l’attore avendo riferito di aver comunicato il
problema al suo superiore ossia al capo team T__________ __________
(interrogatorio dell’attore) e quest’ultimo avendo dichiarato di averne
informato i suoi diretti superiori (doc. I e teste T__________ __________), che
non sono stati meglio designati e dunque non si identificavano necessariamente
con il predetto C__________ __________.
6.2.7. Essa, in conclusione,
ha rilevato che nulla permetteva di concludere che la difettosità del carrellino,
ovvero il suo cedimento, che per altro a detta del Pretore aggiunto
costituivano delle mere ipotesi, avessero causato la caduta del parchimetro. La
censura dev’essere disattesa già per il fatto che la convenuta - come si è
visto - non è assolutamente stata in grado di inficiare gli accertamenti di
fatto operati dal giudice di prime cure nella sua decisione, tanto più che è assai
verosimile, secondo la comune esperienza e il corso normale della vita, che
quelle circostanze abbiano contribuito a provocare il sinistro. Atteso che la
convenuta nemmeno si è poi confrontata con l’altro assunto pretorile secondo
cui l’infortunio dell’attore sarebbe stato causato, non sulla base di
un’ipotesi ma piuttosto di fatti alternativi, o dallo stato difettoso del carrellino
oppure, non potendosi ascrivere alcuna negligenza all’attore (teste L__________
__________), da un’erronea manipolazione dell’ausiliario della convenuta L__________
__________, di per sé neppure censurata in questa sede, la conclusione del
giudice di prime cure secondo cui alla convenuta doveva in ogni caso essere rimproverata
una violazione dell’art. 328 CO merita di essere confermata.
Oltretutto la convenuta,
pur avendo evocato in questa sede l’eventualità che l’infortunio dell’attore
fosse dovuto ad altre cause, non le ha minimamente indicate e provate.
7. Il Pretore aggiunto,
dopo aver rammentato che in base alla giurisprudenza (DTF 125 III 70 consid.
2a) il datore di lavoro che provoca o non impedisce un danno fisico a un lavoratore
e contravviene con ciò all’art. 328 CO non può giustificare il licenziamento di
quest’ultimo con le conseguenze della violazione contrattuale da lui stesso
commessa, ha ritenuto che nel caso di specie il licenziamento dell’attore,
motivato con il lungo periodo d’inabilità causato - come si è visto - dalla
convenuta (doc. R), dovesse essere considerato abusivo.
Riassunte le condizioni
per l’attribuzione di un’indennità per licenziamento abusivo ex art. 336a CO,
che non poteva superare le 6 mensilità, e tenuto conto delle circostanze del
caso, e meglio da una parte del fatto che durante il contratto l’attore si era
dimostrato attaccato al lavoro e agli interessi della convenuta, del fatto che
questi si era messo a disposizione e si era impegnato nel limite del possibile
ad attutire le ripercussioni sul lavoro dei due infortuni professionali di cui
era stato vittima senza colpa, del fatto che costui aveva regolarmente tenuto
informato la convenuta sull’evoluzione della sua inabilità lavorativa
sollecitando anche l’assicuratore infortuni a fare chiarezza sul suo stato e
sul procedere terapeutico per poter dare alla controparte dei tempi concreti
di rientro (testi L__________ __________ e T__________ __________,
interrogatorio dell’attore, richiamo dalla S__________), del fatto che la
convenuta per tutta risposta non aveva fatto nulla per rassicurarlo e per
agevolare il suo rientro dopo l’infortunio (interrogatorio dell’attore) ed anzi
lo aveva licenziato senza alcun preavviso o remora, del fatto che l’attore, non
potendo cercare una nuova occupazione a causa dei postumi dell’infortunio, si
era visto costretto a rivolgersi alla pubblica assistenza per mantenere la sua
famiglia con due figli in giovane età e d’altra parte del fatto che la relazione
professionale tra le parti era stata di breve durata tant’è che il contratto,
sia pure preceduto da una collaborazione interinale nei due anni precedenti,
perdurava da soli due anni, il giudice di prime cure ha concluso che all’attore
potesse essere riconosciuta un’indennità per licenziamento abusivo di fr.
30'000.-, pari a circa 5 mensilità di fr. 6'258.30.
7.1. In questa sede la
convenuta ha sostenuto che il motivo che aveva portato alla disdetta del
contratto di lavoro non era stato tanto l’assenza dell’attore riconducibile
all’incidente del 17 dicembre 2013 quanto quella dovuta all’incidente del 26
aprile 2013, per cui il licenziamento dell’attore, notificato diversi mesi dopo
la scadenza del termine di protezione dell’art. 336c cpv. 1 lett. b CO, non era
abusivo. La censura dev’essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile in
ordine non essendo mai stata sollevata in precedenza (art. 317 cpv. 1 CPC). Ma
sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito, visto e considerato che
l’assenza dell’attore conseguente all’incidente del 17 dicembre 2013 era
incontestabilmente il motivo principale che aveva indotto la convenuta a
disdire il contratto: l’infortunio del 26 aprile 2013, per altro già più
lontano nel tempo, ha in effetti comportato un’inabilità lavorativa del 100%
solo a singhiozzo fino al 2 luglio 2013 e del 50% fino al 17 dicembre 2013 (ossia
complessivamente per 2 mesi e 6 giorni, ma solo “a singhiozzo”, al 100% e per 5
mesi e 15 giorni al 50%), mentre quello del 17 dicembre 2013 ha provocato un’inabilità
lavorativa del 100% fino alla data del licenziamento, il 15 maggio 2014, ossia
per 4 mesi e 28 giorni, di modo che il secondo periodo d’assenza, oltretutto
ancora perdurante a quest’ultima data senza che si potesse prevedere una sua
prossima scadenza, risultava pure più lungo, rapportato a un’attività al 100%,
del primo e di fatto andava a cumularsi a quest’ultimo aggravando ancor più la
situazione della convenuta.
7.2. La convenuta ha in
seguito censurato l’attribuzione all’attore di un’indennità per licenziamento
abusivo pari a circa 5 mensilità, lamentando in primo luogo il fatto che il
Pretore aggiunto non avesse specificato i motivi alla base del suo giudizio. A
torto.
Il diritto di
ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito
sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre in effetti una garanzia minima e
sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC.
Esso impone all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni
che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo
tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di
proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439 consid.
3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2).
Nel caso di specie la
motivazione della decisione pretorile in merito all’entità dell’indennità per
licenziamento abusivo, riassunta sopra, non può essere considerata
insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e
di diritto che avevano indotto il primo giudice a decidere in quel senso, tanto
più che la convenuta è stata in grado di censurarle con cognizione di causa
nell’appello qui in esame.
7.3. La convenuta ha in
ogni caso rilevato che alla luce di tutte le circostanze del caso, che a suo
dire sarebbero in parte diverse da quelle accertate dal Pretore aggiunto, e
conformemente alla giurisprudenza in materia, l’attribuzione all’attore di
un’indennità per licenziamento abusivo pari ad una (fr. 5'500.-) o al massimo
due mensilità (fr. 11’000.-) sarebbe stata maggiormente adeguata.
7.3.1. Le circostanze poste
dal giudice di prime cure alla base del giudizio sull’ammontare dell’indennità
per licenziamento abusivo a favore dell’attore sono state censurate dalla convenuta
solo nella misura in cui era stato accertato che essa non aveva fatto nulla per
rassicurarlo e per agevolare il suo rientro dopo l’infortunio e nella misura in
cui era stato appurato che l’attore si era visto costretto a rivolgersi alla
pubblica assistenza. In merito alla prima circostanza la convenuta ha
evidenziato che la stessa non era stata minimamente provata, le affermazioni
rese dallo stesso attore nel suo interrogatorio non essendo ancora sufficienti
allo scopo: la censura, invero di portata assai limitata, può tutto sommato essere
accolta. In merito alla seconda questione essa ha contestato che l’attore a
seguito dei fatti si sia visto costretto a rivolgersi alla pubblica assistenza,
sennonché, a parte il fatto che in duplica non aveva contestato l’assunto in
tal senso reso dall’attore con la replica (a p. 12), ciò che costituisce già un’ammissione
processuale, si osserva che dagli atti di causa, segnatamente da quelli
relativi alla domanda di gratuito patrocinio dell’attore (inc. n. SO.2015.688),
risulta inequivocabilmente che già tra l’aprile e il maggio 2015 egli ha
beneficiato di prestazioni assistenziali da parte del Comune di __________
rispettivamente del Soccorso Svizzero d’inverno, tanto più che dalla documentazione
da lui poi prodotta in sede conclusionale a sostegno delle pretese salariali sorte
dopo il giugno 2015 si evince che altre prestazioni assistenziali gli erano
state versate da agosto a novembre 2015 (doc. AN).
È invece a ragione che la convenuta
ha rilevato che il contratto non era stato immediatamente disdetto dopo la
scadenza del termine di protezione di 90 giorni dell’art. 336c cpv. 1 lett. b
CO, ma quasi due mesi dopo, ed ha chiesto di tenerne pure conto.
7.3.2. Alla luce delle
circostanze del caso, così parzialmente corrette, e della giurisprudenza in
materia (a questo proposito si osserva che le decisioni qui menzionate dalla
convenuta non erano rilevanti, le sentenze TF 12 novembre 2014 4A_384/2014 e 13
gennaio 2017 4A_401/2016 non avendo per oggetto casi analoghi al presente,
mentre la sentenza TF 4 dicembre 2015 4A_437/2015, di per sé relativa a un caso
assai simile, non esprimendosi però sull’entità dell’indennità da riconoscere),
l’attribuzione all’attore di un’indennità per licenziamento abusivo di fr.
30'000.-, pari a circa 5 mensilità, appare eccessivamente generosa e deve
essere corretta. Tenuto conto in particolare del fatto che il contratto di
lavoro era durato solo due anni e che la convenuta non lo aveva immediatamente disdetto
dopo la scadenza del termine di protezione dell’art. 336c cpv. 1 lett. b CO,
l’attribuzione all’attore, a cui non potevano essere formulati rimproveri
particolari, di un’indennità per licenziamento abusivo di fr. 18'000.-, pari a
circa 3 mensilità, appare così maggiormente consona alla reale situazione.
8. Il Pretore aggiunto ha
infine passato in rassegna le pretese per risarcimento del danno patrimoniale fatte
valere dall’attore (costituite, di fatto, dalle perdite salariali da lui subite
ex art. 328 e 97 CO dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2015 di fr. 14'769.15, dalla
perdita ex art. 328 e 97 CO del bonus e della partecipazione agli utili
societari 2014 di fr. 2'560.- e dalle spese legali preprocessuali di fr.
3'856.70), giungendo alla conclusione che le stesse, anche quelle poi aggiunte
in sede conclusionale senza che la convenuta avesse avuto da ridire (costituite,
di fatto, dalle perdite salariali subite dall’attore dal 1° giugno 2015 al 1° aprile
2016 di fr. 35'544.70), erano pienamente fondate. Tutte queste pretese, esposte
dall’attore in modo preciso e dettagliato in fatto e in diritto, erano in
effetti state contestate dalla convenuta solo in modo generico, il che non era
sufficiente, ritenuto che le pretese per perdite salariali avevano pure trovato
conferma nella documentazione agli atti (doc. D1, T, AG e AI).
8.1. In questa sede la convenuta
ha contestato il fatto che il giudice di prime cure abbia attribuito all’attore
fr. 9'877.- con riferimento alle perdite salariali da lui subite da gennaio a
dicembre 2014.
8.1.1. Essa ha innanzitutto sostenuto
che l’attore, con riferimento a quelle pretese, sarebbe già stato liquidato con
le prestazioni erogate dalla S__________ fino al 1° gennaio 2015,
rispettivamente potrebbe al più pretendere, fino al 31 agosto 2014, solo il 10%
del salario che essa non gli aveva allora versato. La censura è nuova e con ciò
irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso
anche nel merito, non tenendo minimamente conto del fatto che alla convenuta
era stato in realtà rimproverato di essere responsabile dell’infortunio del 17
dicembre 2013 e dunque del danno che aveva in tal modo causato all’attore, costituito
dalla differenza tra quanto costui avrebbe percepito senza l’infortunio (il
100% del salario) e quanto ha effettivamente incassato a seguito dello stesso
(il 90% del salario fino al 31 agosto 2014 e in seguito, fino al 31 dicembre
2014, le prestazioni erogate dalla S__________ e dalla cassa di disoccupazione).
8.1.2. Essa ha quindi osservato
che le pretese azionate dall’attore e poi accolte dal Pretore aggiunto sarebbero
state esposte al lordo anziché al netto. La censura, per altro illustrata in
modo del tutto carente (tant’è che nemmeno erano state riportate le circostanze
di fatto rilevanti, segnatamente il calcolo proposto dall’attore poi ammesso
dal giudice di prime cure) e con ciò in modo irrito (art. 311 cpv. 1 CPC), è
nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Oltretutto, come rilevato
dal Pretore aggiunto, le pretese fatte valere dall’attore, che - si aggiunga
qui - stante la difficoltà di poter fornire un calcolo preciso erano state
esposte con dei calcoli un po’ semplicistici (cfr. petizione p. 10 e 12), senza
che la convenuta avesse però avuto da ridire al proposito, non erano state
validamente contestate da quest’ultima ed avevano pure trovato conferma nella
documentazione agli atti, senza che quel suo assunto sia qui stato censurato. In
tali circostanze la convenuta è malvenuta a lamentare ora il fatto, neppure
provato, che il calcolo esposto a suo tempo dall’attore si fonderebbe su
importi al lordo e comporterebbe un indebito arricchimento a suo danno, tanto
più che la stessa neppure ha per finire indicato come quelle pretese avrebbero dovuto
essere modificate.
8.2. La convenuta ha pure rimproverato
al Pretore aggiunto di aver riconosciuto all’attore fr. 40'436.85 per perdite
salariali subite successivamente al 1° gennaio 2015 (fr. 4'892.15 da gennaio a
maggio 2015, fr. 32'162.45 da giugno a novembre 2015 e fr. 3'382.25 da dicembre
2015 ad aprile 2016).
8.2.1. A tale proposito, essa
ha sostenuto che dopo il 1° gennaio 2015 l’attore, alla luce degli accertamenti
della S__________ (doc. O), sarebbe stato abile al lavoro al 100%. La censura è
nuova e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), ritenuto che in precedenza
la convenuta non aveva contestato il fatto, addotto dall’attore in petizione
(p. 12) e in replica (p. 10 seg.) rispettivamente comprovato documentalmente (cfr.
in particolare doc. AL e AM), che egli sarebbe stato invece inabile al lavoro
anche nel periodo successivo e meglio al 100% fino al 31 ottobre 2015 ed al 50%
fino al 30 novembre 2015, nonché il fatto, a sua volta addotto dall’attore in
replica (p. 10) e da lei contestato per la prima volta e con ciò irritualmente solo
in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), che quella sua inabilità al lavoro sarebbe
in relazione di causalità con l’infortunio del 17 dicembre 2013.
8.2.2. Stando così le cose, richiamato
per analogia quanto esposto ai precedenti consid. 8.1.1 e 8.1.2, le ulteriori
pretese salariali dell’attore possono essere evase come segue.
8.2.2.1. Ritenuto che, come
rilevato dal Pretore aggiunto e qui nemmeno censurato, la convenuta non ha
contestato in duplica l’inabilità lavorativa dell’attore al 100% dal 1° gennaio
al 31 maggio 2015 e la pretesa salariale che gliene derivava, entrambe debitamente
comprovate, e che quest’ultima pretesa è stata contestata dalla convenuta,
oltretutto solo genericamente, per la prima volta e con ciò in modo irrito solo
in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), il giudizio con cui la pretesa di fr.
4'892.15 formulata a quel titolo dall’attore è stata accolta va senz’altro
confermato.
8.2.2.2. Dovendosi ammettere, sulla
base degli ulteriori certificati medici agli atti (doc. AL e AM), l’inabilità
lavorativa dell’attore al 100% dal 1° giugno al 1° novembre 2015 ed al 50% fino
al 1° dicembre 2015 (inabilità che alla luce di quanto si è detto in precedenza
deve pure essere considerata in relazione di causalità con l’infortunio del 17
dicembre 2013) e non essendo stata validamente contestata in questa sede - non
bastando l’obiezione generica della convenuta “si osserva l’evidente
indebito arricchimento dell’attore provocato dalla sentenza” rispettivamente
“la pretesa deve dunque essere respinta, per mancanza di danno” o ancora
l’accenno al fatto che “gli elementi sono tutti agli atti, in primis le
decisioni della S__________ ed inoltre tutti i documenti relativi alle
indennità di disoccupazione (doc. AI e ss), nonché alle prestazioni
assistenziali (doc. AN) ricevute dall’attore” - l’entità della pretesa
salariale per quel periodo fatta valere con le conclusioni dall’attore (p. 14
seg.) poi accolta dal Pretore aggiunto, che l’aveva ritenuta non contestata e
documentata, quella pretesa, pari a fr. 32'162.45, non può essere rimessa in
discussione. Del resto la convenuta, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha ritenuto di spiegare per quali
ragioni, oltre a quelle già evase sopra al consid. 8.2.1, il giudice di prime
cure avrebbe sbagliato a riconoscere il risarcimento di quella somma né ha
proposto un eventuale calcolo alternativo.
8.2.2.3. Atteso che l’attore non
ha più preteso di essere inabile al lavoro successivamente al 30 novembre 2015,
nulla può invece essergli risarcito per le eventuali perdite salariali da
dicembre 2015 ad aprile 2016, che non risultano così essere in relazione di
causalità con l’infortunio del 17 dicembre 2013.
8.3. La convenuta ha
obiettato che la pretesa dell’attore relativa al bonus e alla partecipazione
agli utili societari 2014, pari a fr. 2'560.-, non poteva essergli riconosciuta,
essendo stata esplicitamente contestata al punto 6 (recte: 6.1 e 7)
della risposta e non essendo stato provato che quell’importo fosse dovuto ai
dipendenti. La censura non può trovare accoglimento. La convenuta, in
violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in
effetti confrontata con l’assunto pretorile secondo cui questa pretesa, come le
altre per risarcimento del danno patrimoniale, sarebbe stata da lei contestata
solo in modo generico, ritenuto che l’altra sua obiezione secondo cui non era
stato provato che quell’importo fosse dovuto ai dipendenti era nuova e con ciò
irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). È per altro incontestabile che le frasi ai
punti 6.1 e 7 della risposta “per questo motivo, le pretese salariali
contenute in questo punto, sono integralmente contestate, comprese le spese
pre-processuali, nonché quelle per torto morale” rispettivamente “per i
motivi esposti in precedenza, si contesta ogni singola pretesa in questo punto”
costituivano una contestazione generica, di per sé tale da consentire al
giudice di accogliere la pretesa senza necessità di assumere altre prove.
8.4. La convenuta ha
contestato di essere tenuta a risarcire all’attore le spese legali
preprocessuali, pari a fr. 3'856.70 (doc. V). La censura dev’essere disattesa.
Nella misura in cui essa ha preteso che la pretesa fosse stata esplicitamente
contestata al punto 6 (recte: 6.1 e 7) della risposta, si può rinviare
per analogia a quanto si è appena detto con riferimento alla pretesa per il
bonus e la partecipazione agli utili societari 2014. Nuova e con ciò
irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) è invece l’altra tesi della convenuta
secondo cui le spese preprocessuali così fatturate, oltretutto sproporzionate,
neppure avrebbero potuto essere risarcite essendo riferite al tentativo di
raggiungimento di un accordo bonale (petizione p. 11) che era però stato sin
dall’inizio escluso dai suoi rappresentanti (doc. 2).
9. Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello della convenuta, che la petizione può essere
accolta per fr. 71'348.30 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2015 su fr.
3'856.70, dal 1° ottobre 2015 su fr. 49'491.60 e dal 28 aprile 2017 su fr. 18'000.-.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza
delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le
stesse sono state calcolate su un valore litigioso di fr. 86'730.55.
10. Appurata
documentalmente la persistenza dello stato di indigenza dell’attore (attestata
segnatamente dalla comprovata esistenza di attestati di carenza beni a suo
carico) e considerato che la sua resistenza in seconda istanza, a prescindere
dall’esito dell’appello, non poteva di principio essere considerata priva di
probabilità di esito favorevole già in considerazione del giudizio, a lui
favorevole, di primo grado (DTF 139 III 475 consid. 2.3; II CCA 10 marzo 2017
inc. n. 12.2015.139 e 194), la sua richiesta volta alla concessione del gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale può senz'altro essere accolta.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello
29 maggio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza
la sentenza 28 aprile 2017 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, è
così riformata:
1. La petizione 10 febbraio 2015 è parzialmente accolta.
1.1 AP 1 è
condannata a pagare a AO 1 fr. 71'348.30 oltre interessi al 5% dal 1°
marzo 2015 su fr. 3'856.70, dal 1° ottobre 2015 su fr. 49’491.60 e dal 28
aprile 2017 su fr. 18'000.-.
2. La
tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese di fr. 300.- sono
poste per fr. 3'800.- a carico di AP 1 e per fr. 2'500.- a carico di AO 1
e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. AP
1 deve inoltre corrispondere a AO 1 fr. 3'500.- per
ripetibili parziali. Questo importo sarà dedotto dalla
nota del patrocinatore a carico dello Stato.
§ Rimane riservata la revoca del gratuito patrocinio in caso di
crescita in giudicato della presente sentenza.
Considerandi
II. L’istanza
17.
agosto 2017 di gratuito patrocinio per la procedura di appello di AO 1 è accolta,
con il gratuito patrocinio dell’RA 2.
III. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante
per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico dell’appellato e
per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 2'500.- per parti di
ripetibili di appello.
IV. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).