12.2017.85
Mandato di esecutore testamentario, carente esecuzione; mancata presentazione della risposta; capacità di difendersi in giudizio, mancata padronanza della lingua italiana; presupposto della valida con
14 novembre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.85
Lugano
14 novembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Giani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.9 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 13 giugno 2016 da
AO
1 (E)
rappr. dall'avv. __________,
contro
AP
1
rappr. dall' RA 1
con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 63'000.- oltre
interessi al 5% dal 29 maggio 2005 quale risarcimento danni e di
fr. 6'131.- oltre
interessi al 5% dal 29 maggio 2005 per costi legali pre-processuali;
domanda sulla quale il
convenuto non si è espresso nel merito, limitandosi a contestare
la competenza del Pretore
adito, e che il Pretore supplente ha accolto integralmente con decisione 8 maggio
2017;
appellante il convenuto con appello 8 giugno 2017, con cui ha
chiesto l'annullamento
del querelato giudizio e il rinvio della causa alla prima istanza
per l'emanazione di una
nuova decisione, protestando spese e ripetibili;
mentre l'attrice con risposta 9 agosto 2017 ha postulato la
reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. F__________,
domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 29 maggio 2005. In un testamento
pubblico redatto dal notaio C__________ di __________, egli ha istituito quali
eredi i suoi due figli, A__________ e N__________ (quest'ultima poi unica erede
della successione a causa della premorienza del fratello A__________), ha conferito
a J__________ __________, quale legataria, diversi immobili situati a __________
(canton Vaud) e in __________, specificando che le imposte relative al legato sarebbero
state a carico degli eredi, e ha designato C__________ suo esecutore testamentario
(doc. A, D).
B. Nel
2007 C__________ ha venduto alcuni immobili situati a __________, ha versato a J__________
una parte del prezzo di vendita ma ha trattenuto l''importo di fr. 63'000.- quale
garanzia per le imposte di successione (doc. AA e MM), poi depositato sul conto
clienti del notaio __________ di __________ (doc. DD).
C. Fra il
2007 e il 2008, le autorità fiscali dei Cantoni di Vaud e Ticino hanno emesso
le rispettive notifiche di tassazione (doc. G e H). In particolare, l'autorità
fiscale ticinese ha quantificato in fr. 46'622.10 l'imposta relativa al legato
di J__________, prendendo atto della disposizione testamentaria che poneva
quest'onere a carico dell'unica erede ma evocando altresì la responsabilità
solidale della legataria in virtù dell'art. 152 cpv. 2 LT. La relativa
decisione di tassazione, trasmessa a C__________ e a N__________, secondo le
indicazioni fornite dall'esecutore testamentario, è passata in giudicato (doc.
N e U).
D. Il 21
febbraio 2011 l'Ufficio esazione e condoni ha comunicato alla legataria il
mancato pagamento da parte di N__________ dell'imposta di fr. 46'622.10 e l'ha
diffidata a saldare il relativo importo in applicazione dell'art. 151 LT così
come del vincolo di solidarietà sancito dall'art. 152 LT (doc. N, Q).
E. Il 18
dicembre 2014 AP 1 ha informato la legataria della vendita di alcuni immobili
situati a __________, della sua intenzione di utilizzare il ricavato per pagare,
almeno parzialmente, la citata imposta e di saldare il resto dell'imposta
avvalendosi della trattenuta di fr. 63'000.- depositata sul conto clienti del
notaio __________ (doc. DD).
F. Il 29 maggio 2015 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio sud, quale foro dell'ultimo domicilio del defunto,
un'istanza di conciliazione nei confronti di N__________ e di AP 1, chiedendo
che quest'ultimo fosse condannato a pagarle fr. 69'131.- oltre accessori a
fronte della sua responsabilità quale esecutore testamentario (fr. 63'000.-) rispettivamente
dei costi legali pre-processuali da lei sostenuti in relazione alla successione
di F__________ (fr. 6'131.-). Costatata l'assenza della parte convenuta, che in
una lettera del 7 luglio 2015 contestava la competenza del Pretore adito e
descriveva i passi intrapresi per la liquidazione della successione come pure
le difficoltà a dialogare con N__________ (doc. 2), l'autorità di conciliazione
ha rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire (doc. GG).
G. Con petizione
9 novembre 2015 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois (doc. HH), che, tuttavia, il 14 marzo 2016 ha declinato la sua
competenza (doc. II). L'attrice ha appellato tale decisione e il 13 giugno 2016
ha promosso un'analoga azione davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio sud, postulando la sospensione della procedura in attesa della definizione
di quella pendente nel canton Vaud. Nel merito essa ha sostenuto in sintesi che
l'esecutore testamentario, contravvenendo al proprio mandato, non si era
sufficientemente premurato di liquidare tempestivamente la successione e di
pagare, tramite il ricavato, le relative imposte. A causa di tale mancata
diligenza, l'imposta relativa al legato non aveva potuto essere integralmente
saldata mediante i beni della successione. Non avendo ricevuto l'intero valore
del suo legato privo di oneri fiscali, AO 1 ha rivendicato il risarcimento dei
danni, quantificati in fr. 63'000.-, pari all'importo trattenuto in garanzia
delle imposte di successione. Essa ha chiesto altresì fr. 6'131.-
per costi legali pre-processuali, avendo dovuto
rivolgersi a un patrocinatore prima dell'avvio della causa per tutelare i
propri diritti nei confronti delle autorità fiscali e dell'esecutore
testamentario (doc. M).
H. Il 15 giugno 2016 il
Pretore ha notificato la petizione al convenuto e ha contestualmente sospeso la
procedura. Il 13 dicembre 2016
l'attrice, preso atto che con decisione del 31 agosto 2016 la Cour d'appel
civile del canton Vaud aveva confermato il giudizio di irricevibilità del tribunale
di prima istanza, ha chiesto al Pretore di riattivare la procedura. Invitato a
presentare un allegato di risposta, con lettera del 16 febbraio 2017 il
convenuto si è limitato a sollevare l'eccezione di incompetenza del Pretore,
senza entrare nel merito della petizione. E ciò nemmeno dopo che il 17 febbraio
2017 il primo giudice, dopo avergli segnalato di ritenersi competente a
dirimere la vertenza, lo aveva nuovamente invitato a presentare una risposta.
I. Al
dibattimento del 4 maggio 2017, l'attrice ha confermato la propria domanda,
producendo il doc. MM a complemento della stessa, mentre il convenuto ha contestato
nuovamente la competenza del Pretore, producendo due documenti (doc. 1 e 2).
L. Con
decisione 8 maggio 2017 il Pretore supplente ha accertato la propria competenza
e, vista la mancata contestazione da parte del convenuto, ha ritenuto le
pretese dell'attrice sufficientemente fondate sulla base della petizione e dei
documenti agli atti, donde l'accoglimento della petizione.
M. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 8
giugno 2017 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli
atti al primo giudice. Con risposta 9 agosto 2017, AO 1 ha postulato la
reiezione del gravame.
Considerato
Considerandi
1.
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- (in concreto: fr. 69'131.-) la
decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC)
entro il termine di 30 giorni. Sia l'appello 8 giugno 2017, sia la risposta 9
agosto 2017 sono tempestivi.
2.1
L'appellante sostiene innanzitutto
di non essere stato in grado di difendersi adeguatamente in prima sede a causa
della sua difficoltà di comprensione della lingua italiana, già comunicata al
Pretore in fase di conciliazione con lo scritto 7 luglio 2015 (doc. 2). Ciò ha
comportato una mancata comprensione della natura della causa, del suo contenuto
e delle particolarità procedurali ticinesi, che lo hanno indotto a eccepire
unicamente l'incompetenza del giudice adito, senza sollevare contestazioni di
merito. A suo parere, il Pretore avrebbe dunque dovuto invitarlo a farsi
rappresentare, oppure nominargli un difensore d'ufficio. Non avendolo fatto, il
primo giudice è incorso in una violazione del suo diritto di essere sentito.
2.2
La capacità di
procedere con atti propri è espressione della capacità processuale ed è dunque un
presupposto processuale. Essa concretizza il diritto di essere sentiti (art. 53
CPC e 29 cpv. 2 Cost) come pure la garanzia di accesso alla giustizia ai sensi
dell'art. 29a Cost (Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a
ed., Vol. 2, n. 1, 16 e 33 seg. ad art. 69). L'art. 69 cpv. 1 CPC prevede che, se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria
causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte
non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le
designa un rappresentante d'ufficio. L'incapacità di condurre la causa dev'essere
manifesta e presuppone che la parte sia totalmente incapace di condurre la propria
causa senza l'assistenza di un patrocinatore, così che questa disposizione deve
applicarsi in maniera restrittiva.
Tale norma
si applica dunque soltanto in casi eccezionali, ritenuto altresì che il Codice
di diritto processuale civile non sancisce l'obbligo di far capo a un
patrocinatore, fondando conseguentemente il diritto delle parti ad agire
personalmente in giudizio. Costatata un'incapacità manifesta, il
giudice dispone nondimeno di un margine di apprezzamento sull'opportunità
di applicare tale norma, dovendo valutare, in particolare, la fattispecie in
esame, la tipologia della lite, la formazione professionale delle parti, la
loro personalità e il loro comportamento (DTF 5A_541/2015 del 14 gennaio 2016,
consid. 4.1; CCR del 24 luglio 2017, inc. 16.2017.17, consid. 5a; Trezzini, op. cit., n. 16 seg. ad art.
69.
CPC). La mancata padronanza della lingua di per sé non basta per ammettere
un'incapacità manifesta nel condurre la causa (DTF 6P.95/2002 del 2 giugno
2003, consid. 9.3; Staehlin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 8 ad art. 69 CPC).
2.3
Nella
fattispecie, il convenuto sostiene di non conoscere la lingua italiana tant'è
che gli atti da lui presentati in prima sede sono stati redatti in francese. Ciò,
tuttavia, non è sufficiente per ritenerlo manifestamente incapace a difendersi
adeguatamente. Oltretutto l'argomentazione appare finanche pretestuosa ove appena
si pensi che egli dispone di una formazione giuridica. Dagli atti si evince che,
in veste di notaio, egli ha confezionato il testamento pubblico di F__________,
come pure che egli si presenta quale titolare di un Master in diritto e di uno
studio di consulenza giuridica (“__________”, cfr. doc. 2). In circostanze siffatte
il Pretore poteva dunque ritenere che il convenuto fosse a conoscenza dei
propri diritti e doveri procedurali e che fosse in grado di valutare l'opportunità
di fare capo a un patrocinatore, a dipendenza delle sue difficoltà linguistiche
o della poca familiarità con l'organizzazione giudiziaria ticinese, come ha poi
fatto per la procedura di appello. Per di più, per tacere del fatto che agli
atti vi è inoltre uno scritto da lui redatto in lingua italiana (doc. 1), già il
17.
febbraio 2017 il Pretore aveva invitato il convenuto a redigere i propri
scritti in italiano oppure a far capo a un traduttore, e dopo avergli
comunicato di ritenersi competente, l'ha espressamente invitato a formulare
tutte le proprie contestazioni in un allegato di risposta. Né egli poteva ignorare
le pretese avversarie già per il fatto che prima di inoltrare la presente
procedura, AO 1 aveva promosso, il 9 novembre 2015, un'analoga azione,
in lingua francese, nel canton Vaud. Il tutto senza dimenticare che già i
tribunali vodesi avevano esposto nelle rispettive decisioni del 14 marzo e 31
agosto 2016 i motivi per i quali la causa andasse promossa al foro della
successione, e ciò prima che al convenuto fosse stata richiesta una risposta di
causa nella presente procedura. Ne segue che l'operato del Pretore, che non ha
ritenuto necessario ingiungere al convenuto di far capo a un rappresentante,
non presta il fianco ad alcuna critica.
3.
Per quanto concerne la
competenza del Pretore adito, che l'appellante non pare più rimettere in discussione,
giovi ribadire che le azioni di diritto successorio, tra le quali rientra
quella in esame avente quale oggetto delle pretese di una legataria nei
confronti dell'esecutore testamentario, vanno proposte al giudice dell'ultimo
domicilio del defunto (art. 28 CPC). Posto che __________ era domiciliato a __________ (doc. A, D), la
competenza del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud deve pacificamente
essere ammessa.
4.1
L'appellante lamenta il
fatto che le parti indicate nella petizione del 13 giugno 2016
divergono da quelle menzionate nell'autorizzazione ad agire rilasciata
il 7 luglio 2015.
4.2
L'avvenuta conciliazione e
la validità della relativa autorizzazione ad agire sono un presupposto
processuale che il giudice esamina d'ufficio, per cui poco importa che, come
nel caso in esame, la questione sia sollevata per la prima volta in appello (DTF
139.
III 273, consid. 2.1). L'art. 209 cpv. 2 CPC, che sancisce il contenuto
obbligatorio dell'autorizzazione ad agire, ha lo scopo di individualizzare la
causa che la parte potrà proporre al giudice. Per essere valida, l'autorizzazione
deve corrispondere nel suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione.
L'oggetto litigioso è quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte
durante l'udienza di conciliazione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione
giusta l'art. 227 CPC (ICCA del 24 giugno 2015, inc. 11.2013.44, consid. 5a; Honegger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,
op. cit., n. 10 seg. ad art. 202 CPC). In particolare, l'attore non può
estendere la sua azione a dei convenuti contro i quali non ha ottenuto l'autorizzazione
ad agire (cfr. Trezzini, op. cit.,
n. 18 ad art. 209 CPC; DTF 4A_266/2016 del 25 luglio 2016, consid. 3).
4.3
In concreto l'autorizzazione
ad agire rilasciata il 7 luglio 2015 (doc. GG) indicava AP 1 e N__________ quali
parti convenute, mentre con la petizione 13 giugno 2016 l'attrice
ha convenuto in giudizio il solo AP 1. Ciò non viola palesemente
il presupposto processuale della preventiva conciliazione né comporta l'inammissibilità
della petizione. Infatti, i principi sopra esposti mirano ad assicurare che non
vi siano, nella causa di merito, parti o pretese non inserite nella procedura
conciliativa, e impediscono pertanto una modifica o estensione dell'oggetto del
contendere a questioni che non sono state oggetto di conciliazione oppure a
parti inizialmente non coinvolte, in assenza di determinati e restrittivi
presupposti, ma non impediscono invece un'eventuale divisione o limitazione
dell'azione (cfr. l'art. 86 CPC, l'art. 125 lett. b CPC e l'art. 227 cpv. 3
CPC) o il suo ritiro nei confronti di uno o più litisconsorti facoltativi. Nel
caso in esame, non solo tutte le pretese dell'attrice sono state oggetto di una
conciliazione espressamente rivolta all'appellante quale parte convenuta, ma le
richieste di giudizio indicate nell'autorizzazione ad agire e il loro
fondamento giuridico sono pure uguali alla successiva petizione,
ovvero la condanna del solo AP 1 al pagamento di fr. 63'000.- quale differenza
fra quanto ricevuto dall'attrice e quanto avrebbe dovuto ricevere in virtù del
suo legato esente da oneri fiscali, e di fr. 6'131.- per costi pre-processuali,
a fronte della sua responsabilità quale esecutore testamentario (doc. GG). L'autorizzazione
ad agire d'altronde evidenziava chiaramente che l'attrice non avanzava pretese
nei confronti di N__________, per cui la mancata indicazione della stessa quale
parte convenuta nella successiva petizione non poteva certo sorprendere. Del
resto, l'appellante nemmeno indica quale pregiudizio avrebbe subito da tale
circostanza, né questa poteva peraltro generare confusione sulle pretese
attoree, sin dall'inizio rivolte nei suoi esclusivi confronti. La relativa
censura, pretestuosa, non è dunque atta a rimettere in discussione il giudizio
impugnato.
5.1
L'appellante contesta la
sua legittimazione passiva. Sollevata per la prima volta in questa sede, ci si
potrebbe chiedere se tale obiezione sia ammissibile ai sensi dell'art. 317 CPC,
che prevede l'inammissibilità non solo di fatti nuovi, ma anche di argomentazioni
giuridiche che non trovano riscontro in fatti allegati già in prima sede (DTF
4A_233/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.3; Verda
Chiocchetti, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Vol. 2, 2a ed., n. 36 seg. ad art. 317 CPC). Trattandosi
di un presupposto di merito, la legittimazione delle parti deve essere
esaminata d'ufficio dal giudice di ogni grado sulla base dei fatti allegati (DTF 4A_1/2014 del 26 marzo 2014, consid. 2.3; DTF 5A_44/2016 del 25
aprile 2016, consid. 3.4; IICCA del 26 febbraio 2014, inc. 12.2012.83, consid.
4).
5.2
Nella fattispecie l'azione ha per oggetto pretese creditorie di una legataria
nei confronti dell'esecutore testamentario, e specificamente di un'azione
volta a ottenere dall'esecutore testamentario l'integrale conferimento del legato
rispettivamente il risarcimento dei danni per quei valori che non dovessero più
essere presenti e per le relative spese sostenute. Secondo la giurisprudenza, l'esecutore
testamentario può essere convenuto in giudizio non solo a fronte di una
responsabilità per carente esecuzione del suo mandato (DTF 101 II
47, consid. 2; DTF 5A_522/2014 del 16 dicembre 2015, consid. 4.1), ma anche per
ottenere la devoluzione di beni oggetto di legato ancora in suo possesso (DTF
105.
II 253, consid. 2e; Rouiller/Gygax
in: Commentaire du droit des successions, 2012, n. 3 ad art. 601 CC; Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen
Klagen, p. 142; Abt in:
Praxiskommentar Erbrecht, n. 9 ad art. 601 CC). In tali circostanze
legittimazione passiva dell'apppellante deve essere ammessa e la censura in esame
risulta pertanto infondata.
6.1
L'appellante critica
infine il primo giudice per avere ammesso una sua responsabilità nella veste di
esecutore testamentario per il danno subito dall'attrice, sottolineando in
sintesi di avere compiuto tutto quanto in suo potere per adempiere alle disposizioni
di ultima volontà del defunto, anche in considerazione del suo dovere di pagare
le imposte di successione.
6.2
Al riguardo il Pretore
supplente ha rilevato che, in mancanza di una risposta, il convenuto non poteva
più contestare in seguito le pretese dell'attrice rispettivamente proporre la
propria versione dei fatti o produrre illimitatamente nuovi mezzi di prova
(art. 229 cpv. 2 CPC), dovendo piuttosto ossequiare le condizioni poste dall'art.
229.
cpv. 1 CPC e limitarsi ad argomentazioni giuridiche, a considerazioni sull'apprezzamento
delle prove oppure a una presa di posizione su eventuali fatti nuovi addotti
dall'attrice (decisione impugnata pag. 3, cfr. anche Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 2017, n. 24 ad art.
223.
CPC e Trezzini, op. cit., n.
18.
seg. ad art. 223 CPC). Per tali ragioni, il primo giudice non ha considerato
i due documenti (doc. 1 e 2) prodotti dal convenuto in sede di udienza dibattimentale
(osservando del resto che un semplice rinvio a degli scritti nemmeno
costituirebbe una sufficiente contestazione), e ha ritenuto non controversi i
fatti così come esposti dall'attrice, alla luce degli art. 222 e 223 CPC. In
particolare, ha concluso che l'inattività del convenuto (mancata vendita
tempestiva di beni della successione per pagare le imposte) ha configurato una
violazione del suo mandato.
6.3
Ora, che l'esecutore
testamentario sia obbligato a pagare i debiti della successione (e in
particolare le relative imposte) e possa di distanziarsi dalle disposizioni
testamentarie qualora queste non possano essere attuate è fors'anche possibile.
Se non che, ciò non giova all'appellante, il Pretore supplente avendogli rimproverato
una negligente inattività o perlomeno un suo tardivo intervento, ovvero di non
aver fatto tutto il possibile per esaudire le volontà del defunto.
6.4
Per quanto riguarda
invece le considerazioni di fatto contenute nell'appello sull'asserito agire
diligente dell'esecutore testamentario, in questa sede egli non critica le
conclusioni pretorili in merito alla mancata contestazione delle pretese della
legataria, alla mancata considerazione dei doc. 1 e 2 e alla conseguente facoltà
del primo giudice di accertare la fondatezza delle pretese dell'attrice
esclusivamente sulla base delle sue allegazioni e della documentazione da lui
prodotta. Per tale motivo la sua censura di merito, non confrontandosi con il
giudizio impugnato, soffre di carente motivazione ed è dunque irricevibile
(art. 311 CPC).
6.5
Per il resto, l'appellante,
in prima sede, non è entrato nel merito delle pretese dell'attrice, trasmettendo
unicamente un semplice scritto in cui ha contestato la competenza del giudice
adito. Ciò, tuttavia, non costituisce una risposta di causa, che deve in particolare
indicare quali fatti, così come esposti dall'attore, vengono
riconosciuti o contestati (art. 222 cpv. 2 CPC). Per di
più il convenuto, nel menzionato scritto, neppure chiedeva, in applicazione
degli art. 125 CPC e 222 cpv. 3 CPC, una limitazione del
procedimento, rispettivamente della risposta, all'esame del presupposto
processuale (cfr. Killias in:
Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 3-5 ad art. 223 CPC; Willisegger, op. cit., n. 34 ad art. 222 CPC e n. 8 ad art.
223.
CPC), né ha reagito dopo che il primo giudice, con la comunicazione del 17
febbraio 2017, gli aveva preannunciato la sua competenza e lo aveva invitato a
esprimersi nel merito. Così facendo, egli si è assunto il rischio
che, qualora la sua obiezione fosse sprovvista di fondamento (come poi è successo),
le pretese della legataria sarebbero risultate non controverse e non avrebbero
dovuto essere oggetto di prova (art. 223 cpv. 2 CPC in connessione con l'art.
150.
cpv. 1 CPC).
Inoltre, all'udienza dibattimentale,
il convenuto si è riconfermato nella sua obiezione (incompetenza del primo
giudice) e ha prodotto due documenti. Se non che, il primo è una lettera da lui
trasmessa al Dipartimento delle finanze e dell'economia il 12 ottobre 2012,
ovvero prima dell'avvio della presente causa, la cui produzione è inammissibile
ai sensi dell'art. 229 cpv. 1 CPC. Il secondo è uno scritto da lui trasmesso in
fase di conciliazione, in cui egli oltre a esprimere una serie di
considerazioni generali in merito alla vertenza, riassumeva i problemi legati
alla successione di F__________ e sottolineava gli sforzi da lui compiuti per
risolverli. In realtà, non si tratta, a ben vedere, di un mezzo di difesa che
il convenuto avrebbe potuto presentare in quella fase procedurale (sopra consid.
6.
), ma piuttosto di un'esposizione della propria versione dei fatti che a
quello stadio di causa non era più possibile presentare e dunque tanto meno in
questa sede. La decisione del Pretore resiste dunque alla critica anche su
questo punto e non può più essere rimessa in discussione sulla base di
contestazioni tardive.
7.
Ne discende che l'appello
dev'essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile e la decisione
impugnata deve essere confermata. Le spese giudiziarie della procedura di secondo
grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 69'131.-, seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L'appello 8 giugno
2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 3'000.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2'500.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).