Lexipedia

Decisione

12.2017.85

Mandato di esecutore testamentario, carente esecuzione; mancata presentazione della risposta; capacità di difendersi in giudizio, mancata padronanza della lingua italiana; presupposto della valida con

14 novembre 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. F__________,

domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 29 maggio 2005. In un testamento

pubblico redatto dal notaio C__________ di __________, egli ha istituito quali

eredi i suoi due figli, A__________ e N__________ (quest'ultima poi unica erede

della successione a causa della premorienza del fratello A__________), ha conferito

a J__________ __________, quale legataria, diversi immobili situati a __________

(canton Vaud) e in __________, specificando che le imposte relative al legato sarebbero

state a carico degli eredi, e ha designato C__________ suo esecutore testamentario

(doc. A, D).

B. Nel

2007 C__________ ha venduto alcuni immobili situati a __________, ha versato a J__________

una parte del prezzo di vendita ma ha trattenuto l''importo di fr. 63'000.- quale

garanzia per le imposte di successione (doc. AA e MM), poi depositato sul conto

clienti del notaio __________ di __________ (doc. DD).

C. Fra il

2007 e il 2008, le autorità fiscali dei Cantoni di Vaud e Ticino hanno emesso

le rispettive notifiche di tassazione (doc. G e H). In particolare, l'autorità

fiscale ticinese ha quantificato in fr. 46'622.10 l'imposta relativa al legato

di J__________, prendendo atto della disposizione testamentaria che poneva

quest'onere a carico dell'unica erede ma evocando altresì la responsabilità

solidale della legataria in virtù dell'art. 152 cpv. 2 LT. La relativa

decisione di tassazione, trasmessa a C__________ e a N__________, secondo le

indicazioni fornite dall'esecutore testamentario, è passata in giudicato (doc.

N e U).

D. Il 21

febbraio 2011 l'Ufficio esazione e condoni ha comunicato alla legataria il

mancato pagamento da parte di N__________ dell'imposta di fr. 46'622.10 e l'ha

diffidata a saldare il relativo importo in applicazione dell'art. 151 LT così

come del vincolo di solidarietà sancito dall'art. 152 LT (doc. N, Q).

E. Il 18

dicembre 2014 AP 1 ha informato la legataria della vendita di alcuni immobili

situati a __________, della sua intenzione di utilizzare il ricavato per pagare,

almeno parzialmente, la citata imposta e di saldare il resto dell'imposta

avvalendosi della trattenuta di fr. 63'000.- depositata sul conto clienti del

notaio __________ (doc. DD).

F. Il 29 maggio 2015 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio sud, quale foro dell'ultimo domicilio del defunto,

un'istanza di conciliazione nei confronti di N__________ e di AP 1, chiedendo

che quest'ultimo fosse condannato a pagarle fr. 69'131.- oltre accessori a

fronte della sua responsabilità quale esecutore testamentario (fr. 63'000.-) rispettivamente

dei costi legali pre-processuali da lei sostenuti in relazione alla successione

di F__________ (fr. 6'131.-). Costatata l'assenza della parte convenuta, che in

una lettera del 7 luglio 2015 contestava la competenza del Pretore adito e

descriveva i passi intrapresi per la liquidazione della successione come pure

le difficoltà a dialogare con N__________ (doc. 2), l'autorità di conciliazione

ha rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire (doc. GG).

G. Con petizione

9 novembre 2015 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Tribunal d'arrondissement de

l'Est vaudois (doc. HH), che, tuttavia, il 14 marzo 2016 ha declinato la sua

competenza (doc. II). L'attrice ha appellato tale decisione e il 13 giugno 2016

ha promosso un'analoga azione davanti al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio sud, postulando la sospensione della procedura in attesa della definizione

di quella pendente nel canton Vaud. Nel merito essa ha sostenuto in sintesi che

l'esecutore testamentario, contravvenendo al proprio mandato, non si era

sufficientemente premurato di liquidare tempestivamente la successione e di

pagare, tramite il ricavato, le relative imposte. A causa di tale mancata

diligenza, l'imposta relativa al legato non aveva potuto essere integralmente

saldata mediante i beni della successione. Non avendo ricevuto l'intero valore

del suo legato privo di oneri fiscali, AO 1 ha rivendicato il risarcimento dei

danni, quantificati in fr. 63'000.-, pari all'importo trattenuto in garanzia

delle imposte di successione. Essa ha chiesto altresì fr. 6'131.-

per costi legali pre-processuali, avendo dovuto

rivolgersi a un patrocinatore prima dell'avvio della causa per tutelare i

propri diritti nei confronti delle autorità fiscali e dell'esecutore

testamentario (doc. M).

H. Il 15 giugno 2016 il

Pretore ha notificato la petizione al convenuto e ha contestualmente sospeso la

procedura. Il 13 dicembre 2016

l'attrice, preso atto che con decisione del 31 agosto 2016 la Cour d'appel

civile del canton Vaud aveva confermato il giudizio di irricevibilità del tribunale

di prima istanza, ha chiesto al Pretore di riattivare la procedura. Invitato a

presentare un allegato di risposta, con lettera del 16 febbraio 2017 il

convenuto si è limitato a sollevare l'eccezione di incompetenza del Pretore,

senza entrare nel merito della petizione. E ciò nemmeno dopo che il 17 febbraio

2017 il primo giudice, dopo avergli segnalato di ritenersi competente a

dirimere la vertenza, lo aveva nuovamente invitato a presentare una risposta.

I. Al

dibattimento del 4 maggio 2017, l'attrice ha confermato la propria domanda,

producendo il doc. MM a complemento della stessa, mentre il convenuto ha contestato

nuovamente la competenza del Pretore, producendo due documenti (doc. 1 e 2).

L. Con

decisione 8 maggio 2017 il Pretore supplente ha accertato la propria competenza

e, vista la mancata contestazione da parte del convenuto, ha ritenuto le

pretese dell'attrice sufficientemente fondate sulla base della petizione e dei

documenti agli atti, donde l'accoglimento della petizione.

M. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 8

giugno 2017 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli

atti al primo giudice. Con risposta 9 agosto 2017, AO 1 ha postulato la

reiezione del gravame.

Considerato

Considerandi

1.

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- (in concreto: fr. 69'131.-) la

decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC)

entro il termine di 30 giorni. Sia l'appello 8 giugno 2017, sia la risposta 9

agosto 2017 sono tempestivi.

2.1

L'appellante sostiene innanzitutto

di non essere stato in grado di difendersi adeguatamente in prima sede a causa

della sua difficoltà di comprensione della lingua italiana, già comunicata al

Pretore in fase di conciliazione con lo scritto 7 luglio 2015 (doc. 2). Ciò ha

comportato una mancata comprensione della natura della causa, del suo contenuto

e delle particolarità procedurali ticinesi, che lo hanno indotto a eccepire

unicamente l'incompetenza del giudice adito, senza sollevare contestazioni di

merito. A suo parere, il Pretore avrebbe dunque dovuto invitarlo a farsi

rappresentare, oppure nominargli un difensore d'ufficio. Non avendolo fatto, il

primo giudice è incorso in una violazione del suo diritto di essere sentito.

2.2

La capacità di

procedere con atti propri è espressione della capacità processuale ed è dunque un

presupposto processuale. Essa concretizza il diritto di essere sentiti (art. 53

CPC e 29 cpv. 2 Cost) come pure la garanzia di accesso alla giustizia ai sensi

dell'art. 29a Cost (Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a

ed., Vol. 2, n. 1, 16 e 33 seg. ad art. 69). L'art. 69 cpv. 1 CPC prevede che, se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria

causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte

non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le

designa un rappresentante d'ufficio. L'incapacità di condurre la causa dev'essere

manifesta e presuppone che la parte sia totalmente incapace di condurre la propria

causa senza l'assistenza di un patrocinatore, così che questa disposizione deve

applicarsi in maniera restrittiva.

Tale norma

si applica dunque soltanto in casi eccezionali, ritenuto altresì che il Codice

di diritto processuale civile non sancisce l'obbligo di far capo a un

patrocinatore, fondando conseguentemente il diritto delle parti ad agire

personalmente in giudizio. Costatata un'incapacità manifesta, il

giudice dispone nondimeno di un margine di apprezzamento sull'opportunità

di applicare tale norma, dovendo valutare, in particolare, la fattispecie in

esame, la tipologia della lite, la formazione professionale delle parti, la

loro personalità e il loro comportamento (DTF 5A_541/2015 del 14 gennaio 2016,

consid. 4.1; CCR del 24 luglio 2017, inc. 16.2017.17, consid. 5a; Trezzini, op. cit., n. 16 seg. ad art.

69.

CPC). La mancata padronanza della lingua di per sé non basta per ammettere

un'incapacità manifesta nel condurre la causa (DTF 6P.95/2002 del 2 giugno

2003, consid. 9.3; Staehlin

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 8 ad art. 69 CPC).

2.3

Nella

fattispecie, il convenuto sostiene di non conoscere la lingua italiana tant'è

che gli atti da lui presentati in prima sede sono stati redatti in francese. Ciò,

tuttavia, non è sufficiente per ritenerlo manifestamente incapace a difendersi

adeguatamente. Oltretutto l'argomentazione appare finanche pretestuosa ove appena

si pensi che egli dispone di una formazione giuridica. Dagli atti si evince che,

in veste di notaio, egli ha confezionato il testamento pubblico di F__________,

come pure che egli si presenta quale titolare di un Master in diritto e di uno

studio di consulenza giuridica (“__________”, cfr. doc. 2). In circostanze siffatte

il Pretore poteva dunque ritenere che il convenuto fosse a conoscenza dei

propri diritti e doveri procedurali e che fosse in grado di valutare l'opportunità

di fare capo a un patrocinatore, a dipendenza delle sue difficoltà linguistiche

o della poca familiarità con l'organizzazione giudiziaria ticinese, come ha poi

fatto per la procedura di appello. Per di più, per tacere del fatto che agli

atti vi è inoltre uno scritto da lui redatto in lingua italiana (doc. 1), già il

17.

febbraio 2017 il Pretore aveva invitato il convenuto a redigere i propri

scritti in italiano oppure a far capo a un traduttore, e dopo avergli

comunicato di ritenersi competente, l'ha espressamente invitato a formulare

tutte le proprie contestazioni in un allegato di risposta. Né egli poteva ignorare

le pretese avversarie già per il fatto che prima di inoltrare la presente

procedura, AO 1 aveva promosso, il 9 novembre 2015, un'analoga azione,

in lingua francese, nel canton Vaud. Il tutto senza dimenticare che già i

tribunali vodesi avevano esposto nelle rispettive decisioni del 14 marzo e 31

agosto 2016 i motivi per i quali la causa andasse promossa al foro della

successione, e ciò prima che al convenuto fosse stata richiesta una risposta di

causa nella presente procedura. Ne segue che l'operato del Pretore, che non ha

ritenuto necessario ingiungere al convenuto di far capo a un rappresentante,

non presta il fianco ad alcuna critica.

3.

Per quanto concerne la

competenza del Pretore adito, che l'appellante non pare più rimettere in discussione,

giovi ribadire che le azioni di diritto successorio, tra le quali rientra

quella in esame avente quale oggetto delle pretese di una legataria nei

confronti dell'esecutore testamentario, vanno proposte al giudice dell'ultimo

domicilio del defunto (art. 28 CPC). Posto che __________ era domiciliato a __________ (doc. A, D), la

competenza del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud deve pacificamente

essere ammessa.

4.1

L'appellante lamenta il

fatto che le parti indicate nella petizione del 13 giugno 2016

divergono da quelle menzionate nell'autorizzazione ad agire rilasciata

il 7 luglio 2015.

4.2

L'avvenuta conciliazione e

la validità della relativa autorizzazione ad agire sono un presupposto

processuale che il giudice esamina d'ufficio, per cui poco importa che, come

nel caso in esame, la questione sia sollevata per la prima volta in appello (DTF

139.

III 273, consid. 2.1). L'art. 209 cpv. 2 CPC, che sancisce il contenuto

obbligatorio dell'autorizzazione ad agire, ha lo scopo di individualizzare la

causa che la parte potrà proporre al giudice. Per essere valida, l'autorizzazione

deve corrispondere nel suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione.

L'oggetto litigioso è quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte

durante l'udienza di conciliazione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione

giusta l'art. 227 CPC (ICCA del 24 giugno 2015, inc. 11.2013.44, consid. 5a; Honegger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,

op. cit., n. 10 seg. ad art. 202 CPC). In particolare, l'attore non può

estendere la sua azione a dei convenuti contro i quali non ha ottenuto l'autorizzazione

ad agire (cfr. Trezzini, op. cit.,

n. 18 ad art. 209 CPC; DTF 4A_266/2016 del 25 luglio 2016, consid. 3).

4.3

In concreto l'autorizzazione

ad agire rilasciata il 7 luglio 2015 (doc. GG) indicava AP 1 e N__________ quali

parti convenute, mentre con la petizione 13 giugno 2016 l'attrice

ha convenuto in giudizio il solo AP 1. Ciò non viola palesemente

il presupposto processuale della preventiva conciliazione né comporta l'inammissibilità

della petizione. Infatti, i principi sopra esposti mirano ad assicurare che non

vi siano, nella causa di merito, parti o pretese non inserite nella procedura

conciliativa, e impediscono pertanto una modifica o estensione dell'oggetto del

contendere a questioni che non sono state oggetto di conciliazione oppure a

parti inizialmente non coinvolte, in assenza di determinati e restrittivi

presupposti, ma non impediscono invece un'eventuale divisione o limitazione

dell'azione (cfr. l'art. 86 CPC, l'art. 125 lett. b CPC e l'art. 227 cpv. 3

CPC) o il suo ritiro nei confronti di uno o più litisconsorti facoltativi. Nel

caso in esame, non solo tutte le pretese dell'attrice sono state oggetto di una

conciliazione espressamente rivolta all'appellante quale parte convenuta, ma le

richieste di giudizio indicate nell'autorizzazione ad agire e il loro

fondamento giuridico sono pure uguali alla successiva petizione,

ovvero la condanna del solo AP 1 al pagamento di fr. 63'000.- quale differenza

fra quanto ricevuto dall'attrice e quanto avrebbe dovuto ricevere in virtù del

suo legato esente da oneri fiscali, e di fr. 6'131.- per costi pre-processuali,

a fronte della sua responsabilità quale esecutore testamentario (doc. GG). L'autorizzazione

ad agire d'altronde evidenziava chiaramente che l'attrice non avanzava pretese

nei confronti di N__________, per cui la mancata indicazione della stessa quale

parte convenuta nella successiva petizione non poteva certo sorprendere. Del

resto, l'appellante nemmeno indica quale pregiudizio avrebbe subito da tale

circostanza, né questa poteva peraltro generare confusione sulle pretese

attoree, sin dall'inizio rivolte nei suoi esclusivi confronti. La relativa

censura, pretestuosa, non è dunque atta a rimettere in discussione il giudizio

impugnato.

5.1

L'appellante contesta la

sua legittimazione passiva. Sollevata per la prima volta in questa sede, ci si

potrebbe chiedere se tale obiezione sia ammissibile ai sensi dell'art. 317 CPC,

che prevede l'inammissibilità non solo di fatti nuovi, ma anche di argomentazioni

giuridiche che non trovano riscontro in fatti allegati già in prima sede (DTF

4A_233/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.3; Verda

Chiocchetti, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Vol. 2, 2a ed., n. 36 seg. ad art. 317 CPC). Trattandosi

di un presupposto di merito, la legittimazione delle parti deve essere

esaminata d'ufficio dal giudice di ogni grado sulla base dei fatti allegati (DTF 4A_1/2014 del 26 marzo 2014, consid. 2.3; DTF 5A_44/2016 del 25

aprile 2016, consid. 3.4; IICCA del 26 febbraio 2014, inc. 12.2012.83, consid.

4).

5.2

Nella fattispecie l'azione ha per oggetto pretese creditorie di una legataria

nei confronti dell'esecutore testamentario, e specificamente di un'azione

volta a ottenere dall'esecutore testamentario l'integrale conferimento del legato

rispettivamente il risarcimento dei danni per quei valori che non dovessero più

essere presenti e per le relative spese sostenute. Secondo la giurisprudenza, l'esecutore

testamentario può essere convenuto in giudizio non solo a fronte di una

responsabilità per carente esecuzione del suo mandato (DTF 101 II

47, consid. 2; DTF 5A_522/2014 del 16 dicembre 2015, consid. 4.1), ma anche per

ottenere la devoluzione di beni oggetto di legato ancora in suo possesso (DTF

105.

II 253, consid. 2e; Rouiller/Gygax

in: Commentaire du droit des successions, 2012, n. 3 ad art. 601 CC; Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen

Klagen, p. 142; Abt in:

Praxiskommentar Erbrecht, n. 9 ad art. 601 CC). In tali circostanze

legittimazione passiva dell'apppellante deve essere ammessa e la censura in esame

risulta pertanto infondata.

6.1

L'appellante critica

infine il primo giudice per avere ammesso una sua responsabilità nella veste di

esecutore testamentario per il danno subito dall'attrice, sottolineando in

sintesi di avere compiuto tutto quanto in suo potere per adempiere alle disposizioni

di ultima volontà del defunto, anche in considerazione del suo dovere di pagare

le imposte di successione.

6.2

Al riguardo il Pretore

supplente ha rilevato che, in mancanza di una risposta, il convenuto non poteva

più contestare in seguito le pretese dell'attrice rispettivamente proporre la

propria versione dei fatti o produrre illimitatamente nuovi mezzi di prova

(art. 229 cpv. 2 CPC), dovendo piuttosto ossequiare le condizioni poste dall'art.

229.

cpv. 1 CPC e limitarsi ad argomentazioni giuridiche, a considerazioni sull'apprezzamento

delle prove oppure a una presa di posizione su eventuali fatti nuovi addotti

dall'attrice (decisione impugnata pag. 3, cfr. anche Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 2017, n. 24 ad art.

223.

CPC e Trezzini, op. cit., n.

18.

seg. ad art. 223 CPC). Per tali ragioni, il primo giudice non ha considerato

i due documenti (doc. 1 e 2) prodotti dal convenuto in sede di udienza dibattimentale

(osservando del resto che un semplice rinvio a degli scritti nemmeno

costituirebbe una sufficiente contestazione), e ha ritenuto non controversi i

fatti così come esposti dall'attrice, alla luce degli art. 222 e 223 CPC. In

particolare, ha concluso che l'inattività del convenuto (mancata vendita

tempestiva di beni della successione per pagare le imposte) ha configurato una

violazione del suo mandato.

6.3

Ora, che l'esecutore

testamentario sia obbligato a pagare i debiti della successione (e in

particolare le relative imposte) e possa di distanziarsi dalle disposizioni

testamentarie qualora queste non possano essere attuate è fors'anche possibile.

Se non che, ciò non giova all'appellante, il Pretore supplente avendogli rimproverato

una negligente inattività o perlomeno un suo tardivo intervento, ovvero di non

aver fatto tutto il possibile per esaudire le volontà del defunto.

6.4

Per quanto riguarda

invece le considerazioni di fatto contenute nell'appello sull'asserito agire

diligente dell'esecutore testamentario, in questa sede egli non critica le

conclusioni pretorili in merito alla mancata contestazione delle pretese della

legataria, alla mancata considerazione dei doc. 1 e 2 e alla conseguente facoltà

del primo giudice di accertare la fondatezza delle pretese dell'attrice

esclusivamente sulla base delle sue allegazioni e della documentazione da lui

prodotta. Per tale motivo la sua censura di merito, non confrontandosi con il

giudizio impugnato, soffre di carente motivazione ed è dunque irricevibile

(art. 311 CPC).

6.5

Per il resto, l'appellante,

in prima sede, non è entrato nel merito delle pretese dell'attrice, trasmettendo

unicamente un semplice scritto in cui ha contestato la competenza del giudice

adito. Ciò, tuttavia, non costituisce una risposta di causa, che deve in particolare

indicare quali fatti, così come esposti dall'attore, vengono

riconosciuti o contestati (art. 222 cpv. 2 CPC). Per di

più il convenuto, nel menzionato scritto, neppure chiedeva, in applicazione

degli art. 125 CPC e 222 cpv. 3 CPC, una limitazione del

procedimento, rispettivamente della risposta, all'esame del presupposto

processuale (cfr. Killias in:

Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 3-5 ad art. 223 CPC; Willisegger, op. cit., n. 34 ad art. 222 CPC e n. 8 ad art.

223.

CPC), né ha reagito dopo che il primo giudice, con la comunicazione del 17

febbraio 2017, gli aveva preannunciato la sua competenza e lo aveva invitato a

esprimersi nel merito. Così facendo, egli si è assunto il rischio

che, qualora la sua obiezione fosse sprovvista di fondamento (come poi è successo),

le pretese della legataria sarebbero risultate non controverse e non avrebbero

dovuto essere oggetto di prova (art. 223 cpv. 2 CPC in connessione con l'art.

150.

cpv. 1 CPC).

Inoltre, all'udienza dibattimentale,

il convenuto si è riconfermato nella sua obiezione (incompetenza del primo

giudice) e ha prodotto due documenti. Se non che, il primo è una lettera da lui

trasmessa al Dipartimento delle finanze e dell'economia il 12 ottobre 2012,

ovvero prima dell'avvio della presente causa, la cui produzione è inammissibile

ai sensi dell'art. 229 cpv. 1 CPC. Il secondo è uno scritto da lui trasmesso in

fase di conciliazione, in cui egli oltre a esprimere una serie di

considerazioni generali in merito alla vertenza, riassumeva i problemi legati

alla successione di F__________ e sottolineava gli sforzi da lui compiuti per

risolverli. In realtà, non si tratta, a ben vedere, di un mezzo di difesa che

il convenuto avrebbe potuto presentare in quella fase procedurale (sopra consid.

6.

), ma piuttosto di un'esposizione della propria versione dei fatti che a

quello stadio di causa non era più possibile presentare e dunque tanto meno in

questa sede. La decisione del Pretore resiste dunque alla critica anche su

questo punto e non può più essere rimessa in discussione sulla base di

contestazioni tardive.

7.

Ne discende che l'appello

dev'essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile e la decisione

impugnata deve essere confermata. Le spese giudiziarie della procedura di secondo

grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 69'131.-, seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L'appello 8 giugno

2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 3'000.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2'500.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).