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Decisione

12.2017.86

Contratto di agenzia - indennità per disdetta immediata ingiustificata - indennità per clientela

10 ottobre 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i doc. K - O erano le statistiche dell’attrice relative al fatturato

provvigioni per le vendite dei prodotti della convenuta (teste M__________ S__________

J__________ p. 1 seg.), che, da una lista di clienti, risultavano 20 clienti

preesistenti e altri 400 acquisiti dall’attrice direttamente o indirettamente

tramite la convenuta (teste P__________ B__________ p. 4), che a fronte di 2

grossi clienti “ereditati” ne erano stati acquisti 5 di nuovi (teste M__________

S__________ p. 4), che tra il 2004 e il 2010 le vendite e il fatturato in

Svizzera, Germania e Austria erano aumentati molto (teste C__________ T__________

p. 3 seg.) e che “le differenze esposte in sede di perizia sono comunque

minime”.

5.2.2. Atteso che la censura

non poteva essere accolta già per le considerazioni appena esposte, non sarebbe

invero necessario esaminare se il Pretore ha ritenuto a ragione o meno che

l’attrice nemmeno avesse provato che la convenuta avrebbe tratto notevole

profitto, anche dopo lo scioglimento del contratto, dalle sue relazioni

d’affari con i clienti procacciati dall’attrice.

Ad ogni buon conto le

censure sollevate dall’attrice su tale questione sarebbero state a loro volta

destinate all’insuccesso. L’attrice non si è in effetti confrontata con

l’assunto pretorile principale, secondo cui non era dato a sapere quanti

clienti nel corso del 2012 fossero rimasti presso la convenuta e con quanti di

loro il prezzo fosse stato abbassato. E anche laddove si è confrontata effettivamente

con l’ulteriore assunto pretorile, e meglio con quello secondo cui la riduzione

dei prezzi praticati dalla convenuta, chiaramente dimostrata dal confronto dei

listini prezzi 2011 e 2012 (doc. F e Q), era riconducibile anche all’eliminazione

delle “superpromozioni” autorizzate in vigenza del contratto, non è tuttavia stata

in grado di dimostrarne l’erroneità (cfr. anzi teste S__________ C__________ C__________

p. 4 seg. e interrogatorio R__________ L__________ p. 6 e 9), tanto più che

quell’eventuale circostanza, quand’anche fosse stata dimostrata, nemmeno

sarebbe stata tale da migliorare la sua posizione, quell’argomentazione del

Pretore essendo anche qui di natura abbondanziale rispetto a quella precedente.

Del resto, come meglio

si dirà (sub consid. 5.3), non è dato di comprendere come il fatto che la

convenuta avrebbe poi mantenuto la clientela procurata dall’attrice abbassando

i prezzi proprio grazie al venir meno della commissione del 10% a lei dovuta

fosse tale da provare che essa, anche dopo lo scioglimento del contratto, avrebbe

tratto notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con i clienti così

procacciati.

5.2.3. L’attrice può invece

essere seguita - ma ciò a ben vedere è irrilevante per l’esito della lite - laddove

ha rimproverato al Pretore di averle imputato un inadempimento contrattuale per

non essersi indirizzata alla tipologia di clienti che avrebbero saputo

apprezzare la qualità dei suoi prodotti a prescindere dal prezzo applicato. A

parte il fatto che nemmeno la controparte aveva mai sostenuto una tale tesi, è

in effetti incontestabile che l’aumento della clientela e della cifra d’affari

intervenuto a seguito dell’iniziale politica dei prezzi bassi era conforme al

contratto ed in particolare ai desiderata del precedente (fino al luglio 2010) amministratore

delegato della convenuta, che mirava in un primo tempo a ricostituire il

mercato rispettivamente a guadagnare quote di mercato (teste C__________ T__________

p. 4 segg. e 10), poco importando se gli azionisti della convenuta, ritenuto

che la politica così adottata dei prezzi “sotto costo” generava continue

perdite per la società (interrogatori R__________ L__________ p. 6 seg. e M__________

d__________ P__________ p. 9 segg., testi S__________ C__________ C__________

p. 3 seg. e C__________ T__________ p. 10), avrebbero invece preferito prezzi

più alti e ciò pure a scapito di un minor smercio (teste C__________ T__________

p. 4).

5.3. A titolo abbondanziale,

Considerandi

si osserva che il giudizio con cui la pretesa relativa all’indennità per la

clientela è stata respinta sarebbe stato da confermare anche per un’altra

ragione.

Dagli atti di causa ed in

particolare dal doc. 6 è in effetti risultato che dalla stipulazione del

contratto (approssimativamente ad inizio 2004) alla sua conclusione

(approssimativamente ad inizio 2012) la cifra d’affari annuale in Svizzera,

Germania e Austria della convenuta - che invero durante il contratto, in alcuni

anni, era anche raddoppiata e persino triplicata - si era per finire ridotta, dopo

l’aumento dei prezzi deciso nel 2011, di oltre l’11% rispetto a quella

iniziale. Stando così le cose, non si può certamente ritenere che l’attrice

abbia aumentato, oltretutto in modo considerevole, il numero dei clienti della

convenuta e che quest’ultima possa trarre un profitto, oltretutto notevole,

dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del

contratto. Il fatto che nel corso del 2012 la convenuta abbia poi provveduto a

ridurre i prezzi, fors’anche - ma non solo - in ragione della provvigione contrattuale

che in tal caso aveva “risparmiato”, non modifica in alcun modo questa

situazione, anche perché l’attrice non ha provato che la controparte sia in tal

modo riuscita a “recuperare” almeno una parte dei clienti, che erano stati da

lei procacciati quando, tra il 2004 e il 2010, i prezzi erano stati tenuti

bassi e che si erano poi rivolti altrove quando, nel 2011, i prezzi erano stati

aumentati.

Oltretutto, se, per

ipotesi, nel corso del 2012 la convenuta avesse invece riproposto la politica

dei prezzi adottata con l’attrice fino al 2011, più che conseguire un profitto

avrebbe semmai continuato a subire delle perdite, ciò che avrebbe a sua volta impedito

l’attribuzione di un’indennità per la clientela.

6.

Ma, a prescindere da

quanto precede, si osserva che l’eventuale accoglimento delle censure sollevate

dall’attrice non avrebbe in ogni caso permesso di accogliere le pretese da lei

azionate.

Dalla decisione pretorile

e dall’appello, del tutto silenti sul tema, non è in effetti possibile

comprendere a quanto ammontino singolarmente queste due pretese, come le stesse

siano state calcolate e sulla base di quali circostanze di fatto (si pensi già

solo alle cifre d’affari conseguite dalla convenuta e alle provvigioni incassate

dall’attrice) e di diritto, addotte prima e accertate poi, quei calcoli potessero

eventualmente essere riconosciuti. Ritenuto che la procedura d’appello è un

procedimento indipendente (DTF 142 III 413 consid. 2.2.1 con rif. al Messaggio

concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in FF 2006

p. 6746) e non è la semplice prosecuzione di quello innanzi al Pretore, le

allegazioni delle parti e le risultanze istruttorie che non risultano già dalla

decisione pretorile, per poter essere se del caso considerate in seconda sede,

devono esservi riproposte dalle parti, per cui in assenza di questi elementi un

giudizio da parte di questa Camera non è possibile (cfr. DTF 142 III 413

consid. 2.2.4).

Ravvisando implicitamente

la problematica, l’attrice, in questa sede (appello p. 18 seg.), ha ritenuto

che la stessa potesse essere risolta con la sua seguente affermazione “senza

voler riprendere quanto già affermato nei precedenti allegati di causa a cui ci

si permette di riferirsi, si dirà come sono chiaramente date le condizioni

degli art. 337c, cpv. 1 e 418u CO”. A torto. Alla luce delle esigenze di

motivazione imposte dall’art. 311 cpv. 1 CPC, il semplice rinvio agli atti di

prima istanza come quello formulato nell’occasione dall’attrice, generico e per

nulla concreto, non è in effetti sufficiente (cfr. Verda Chiocchetti in Commentario pratico al CPC, IIª ed.,

Vol. 2, n. 27 ad art. 311; cfr. pure TF 28 maggio 2015 5A_751/2014 consid. 2.2

e 2.6 in cui l’Alta Corte ha ritenuto conforme al diritto federale l’opinione

dell’Obergericht di Zurigo [OG/ZH 22 agosto 2014 LC130032 consid. 5.4 p. 55],

secondo cui in una fattispecie in cui il Bezirksgericht, a seguito dell’esito

della causa, non aveva ritenuto possibile o necessario trattare una determinata

questione regolarmente sollevata innanzi a lui, la parte appellante, per far sì

che la stessa fosse invece esaminata in seconda sede, poteva eccezionalmente

accontentarsi di rinviare sul tema ai suoi allegati di prima istanza ma solo

indicando concretamente le pagine e i paragrafi dell’atto di causa dove aveva

sollevato quella questione).

7.

Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di €

69'924.75, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 8 giugno

2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 3’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).