12.2017.86
Contratto di agenzia - indennità per disdetta immediata ingiustificata - indennità per clientela
10 ottobre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.86
Lugano
10 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Walser
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.261
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17
dicembre 2012 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 69'924.75 oltre interessi
al 5% dall’11 maggio 2012;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 8 maggio 2017 ha respinto;
appellante l'attrice
con appello 8 giugno 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 28 agosto 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. La società svizzera AP
1 e la società italiana AO 1 sono state legate per alcuni anni da un contratto
di agenzia, retto dal diritto svizzero, in base al quale la prima, in qualità
di agente, si impegnava a promuovere in Svizzera, Germania e Austria i prodotti
vitivinicoli (e meglio dei vini della zona del __________) della seconda, in
qualità di mandante.
La loro collaborazione,
iniziata nel 2003 / 2004, è terminata a seguito di un incontro tra le parti
avvenuto il 24 gennaio 2012.
2. Con petizione 17
dicembre 2012, inoltrata dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad
agire, AP 1, sostenendo che il contratto le era stato rescisso con effetto
immediato senza che vi fossero dei motivi gravi a lei imputabili, ha convenuto
in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1, al
fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 69'924.75 oltre interessi al 5%
dall’11 maggio 2012, somma pari alle provvigioni che sarebbero maturate nel
periodo di disdetta (art. 418r cpv. 2 e 337c cpv. 1 CO) e all’indennità per la
clientela (art. 418u CO).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Con l’appello 8
giugno 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 28 agosto
2017, l'attrice, preso atto che il Pretore con decisione 8 maggio 2017 aveva
respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr.
2'300.- e le spese, comprensive di quelle della procedura di conciliazione di
fr. 100.-, a suo carico, obbligandola altresì a rifondere alla controparte fr.
6'500.- per ripetibili (dispositivo n. 2), ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
Delle argomentazioni
del giudice di prime cure e delle parti si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
4. Giusta l’art. 418r
CO tanto il mandante quanto l’agente possono in ogni tempo sciogliere
immediatamente il contratto per cause gravi (cpv. 1), ritenuto che in tal caso le
disposizioni relative al contratto di lavoro sono applicabili per analogia
(cpv. 2).
Per l’art. 337c
cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha
diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla
scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata del
contratto.
4.1. Nella sua decisione il
Pretore, esprimendosi sulla pretesa attorea relativa alle provvigioni che
sarebbero maturate nel periodo di disdetta (art. 418r cpv. 2 e 337c cpv. 1 CO),
ha ritenuto che la versione della convenuta, secondo cui in occasione
dell’incontro avvenuto il 24 gennaio 2012 le parti avrebbero rescisso
consensualmente il contratto, confermata dalla deposizione del nuovo (dal
luglio 2010) amministratore delegato (recte: membro del consiglio di
amministrazione) della convenuta M__________ d__________ P__________ (interrogatorio
M__________ d__________ P__________ p. 11) nonché dalla comunicazione,
allestita congiuntamente tra le parti (interrogatorio __________ d__________ P__________)
e poi inviata ai clienti (doc. 7), apparisse senz’altro più verosimile della
versione dell’attrice, secondo cui la controparte avrebbe allora deciso di
interrompere unilateralmente la collaborazione, riportata unicamente dal suo
amministratore (recte: socio e gerente) A__________ S__________ (interrogatorio
A__________ S__________ p. 7). E ha aggiunto che in ogni caso l’attrice non aveva
provato che a quel momento la convenuta aveva rescisso il contratto con effetto
immediato, con il che il riconoscimento di quanto da lei rivendicato era
escluso.
4.2. In questa sede (appello
p. 10 seg.) l’attrice ha evidenziato che la comunicazione poi inviata ai
clienti (doc. 7) era stata sottoscritta solo dal nuovo (dal luglio 2010) amministratore
delegato della convenuta R__________ L__________ e che il neo membro del
consiglio di amministrazione della stessa M__________ d__________ P__________ in
occasione della sua deposizione aveva dichiarato che la controparte era stata
semplicemente informata in merito a quel documento, che costituiva così “un’iniziativa
unilaterale” della convenuta e non “una scelta comune”
(interrogatorio M__________ d__________ P__________: “questo è il comunicato
che abbiamo preparato per i clienti e mandato agli stessi. Penso di averlo mandato
anche al signor S__________, quantomeno per conoscenza”); essa ha aggiunto
che quel membro del consiglio di amministrazione della convenuta aveva pure affermato
che vi erano in seguito state discussioni tra le parti, poi non sfociate in un
accordo, per l’attribuzione a suo favore di un’indennità, il che provava
l’esistenza di una rescissione del contratto con effetto immediato
(interrogatorio M__________ d__________ P__________: “non credo che in
quella sede facemmo un’offerta di pagamento di un’indennità, mentre dopo
quell’offerta fu senz’altro fatta, ed era qualcosa attorno ai 15 / 17 mila
euro, ossia una proporzione di quanto pagato nell’anno precedente, ma fu
rifiutata …”).
4.2.1. La censura è
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e
considerato che l’attrice non ha spiegato per quali ragioni il giudizio con cui
il Pretore aveva ritenuto senz’altro più verosimile la versione della convenuta
e comunque non provata la rescissione del contratto con effetto immediato fosse
errato e dovesse con ciò essere modificato (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1;
TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid.
9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). L’attrice non si è in
effetti confrontata con l’assunto pretorile secondo cui la versione della
convenuta era stata confermata dalla deposizione del suo nuovo membro del
consiglio di amministrazione e secondo cui, sempre da quella deposizione, era
risultato che la comunicazione poi inviata ai clienti (doc. 7), che pure
confermava quella versione, era stata allestita congiuntamente tra le parti.
4.2.2. La censura sarebbe
comunque stata destinata all’insuccesso anche se per ipotesi fosse stata
ricevibile. È in effetti a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che
la versione della convenuta fosse stata confermata dalla deposizione del suo neo
membro del consiglio di amministrazione (interrogatorio M__________ d__________
P__________ p. 11: “… verso gennaio 2012, ci siamo incontrati io e il sig. S__________
e abbiamo deciso di interrompere la collaborazione … Per quanto riguarda ora il
tema dell’interruzione del rapporto contrattuale con la AP 1, io ho parlato a
più riprese con il sig. S__________ e mi ricordo che andò da lui dove fu
condivisa con lui la nostra decisione di interrompere i nostri rapporti contrattuali
…”) e che, sempre da quella deposizione, fosse risultato che la
comunicazione poi inviata ai clienti (doc. 7), che a sua volta confermava tale
versione, era stata allestita congiuntamente tra le parti (interrogatorio M__________
d__________ P__________ p. 11 seg.: “Ricordo che ci siamo lasciati dicendoci
di preparare un comunicato stampa da dare al mercato … Mi viene mostrato il
doc. 7. Questo è il comunicato che abbiamo preparato per i clienti e mandato
agli stessi …”). Il fatto che il neo membro del consiglio di
amministrazione della convenuta possa aver pure affermato che vi erano in
seguito state discussioni tra le parti per l’attribuzione di un’indennità a
favore dell’attrice è per contro irrilevante, da quella deposizione non
risultando che quell’indennità, per altro mai corrisposta, potesse essere
dovuta proprio per la rescissione ingiustificata del contratto con effetto
immediato (art. 418r cpv. 2 e 337c cpv. 1 CO) e non piuttosto per compensare
l’aumento di clientela di cui la convenuta avrebbe eventualmente potuto
beneficiare al termine del contratto (art. 418u CO).
In tali
circostanze, il giudizio con cui il primo giudice ha ritenuto che in ogni caso l’attrice
non avesse provato che a quel momento la convenuta aveva rescisso il contratto con
effetto immediato, di modo che il riconoscimento di quanto da lei rivendicato era
escluso, è del tutto ineccepibile.
5. Ai sensi dell’art.
418u CO se con la sua attività, l’agente ha considerevolmente aumentato il
numero dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale trae
notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo
scioglimento del contratto, l’agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto
ciò non sia contrario all’equità, ad un’adeguata indennità, ritenuto che tale
diritto non può essere soppresso (cpv. 1); detta indennità non può tuttavia sorpassare
il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media
degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva
se questa è più breve (cpv. 2); nessuna indennità è dovuta se il contratto è
stato sciolto per una causa imputabile all’agente (cpv. 3). In base all’art. 8
CC, l’agente deve provare di aver considerevolmente aumentato il numero dei
clienti del mandante e che quest’ultimo o il suo successore legale trae
notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo
scioglimento del contratto, ritenuto che per l’adempimento di quest’ultima
condizione non è richiesto un particolare rigore probatorio (DTF 103 II 277
consid. 2 e 4b).
5.1. Il Pretore,
esprimendosi sulla pretesa attorea relativa all’indennità per la clientela
(art. 418u CO), ha ritenuto che l’aumento della clientela grazie all’attività
dell’attrice non potesse essere considerato chiaro o provato. Da un lato ha
rilevato che il mantenimento della clientela preesistente ad opera dell’attrice
non aveva necessariamente comportato un valore aggiunto per la convenuta.
Dall’altro ha evidenziato che l’attrice all’inizio aveva acquisito alcuni nuovi
clienti, ma tuttavia li aveva poi persi a fronte dell’aumento dei prezzi nel
2011. Quanto alla prova peritale, la stessa non aveva infine potuto generare
sicurezza, non potendosi paragonare i dati apportati dalle parti. Dall’analisi
dei dati non era stato in pratica possibile evincere il dato qualificato
necessario al fine di ritenere la pretesa provata, ossia l’effettivo aumento
della clientela grazie all’attività dell’attrice.
Sempre a suo
giudizio, l’affermazione dell’attrice secondo cui nel 2012 la convenuta avrebbe
poi mantenuto la clientela da lei procurata abbassando i prezzi proprio grazie
al venir meno della commissione dovutale andava a sua volta relativizzata,
visto e considerato che non era dato a sapere quanti clienti fossero rimasti
presso la convenuta e con quanti di loro il prezzo fosse stato abbassato e
ritenuto come la riduzione dei prezzi praticati dalla convenuta fosse pure
dovuta all’eliminazione delle “superpromozioni” effettuate in corso di
contratto (teste S__________ C__________ C__________), sicché il prezzo dei
vini del 2012 sarebbe stato maggiore di circa € 2.- rispetto al 2010.
Per altro, proprio il
fatto che l’attrice avesse dapprima aumentato la clientela e poi, a seguito
dell’aumento dei prezzi, l’avesse persa, era un indizio di un suo inadempimento
contrattuale, essa non essendosi di fatto indirizzata alla tipologia di clienti
auspicata dalla convenuta, cioè a quelli che avrebbero saputo apprezzare la
qualità dei suoi prodotti, per la particolare modalità di produzione biologica
e biodinamica, a prescindere dal prezzo.
5.2. In questa sede
(appello p. 11 segg.) l’attrice ha innanzitutto illustrato le risultanze
istruttorie che proverebbero l’avvenuto aumento della clientela a seguito della
sua attività, menzionando in particolare: la testimonianza di M__________ S__________
J__________, che aveva confermato che i doc. K - O erano le statistiche
dell’attrice relative al fatturato provvigioni per le vendite dei prodotti
della convenuta; la testimonianza di P__________ B__________, secondo cui, da
una lista di clienti, risultava che a fronte di 20 clienti preesistenti ve
n’erano altri 400 acquisiti dall’attrice direttamente o indirettamente tramite
la convenuta; la testimonianza di M__________ S__________, che aveva riferito
come a fronte di 2 grossi clienti “ereditati” ne fossero stati acquisti 5 di
nuovi; il tutto, rilevando che quest’ultima circostanza era stata riportata
anche dal precedente (fino al luglio 2010) amministratore delegato della
convenuta C__________ T__________, sentito quale teste. Ne ha così concluso che
“l’aumento appare palese anche esaminando le cifre prodotte dalle parti”
e che “le differenze esposte in sede di perizia sono comunque minime e non
possono … costituire una prova contraria alle tesi della AP 1”.
Ha poi ribadito la
rilevanza del fatto che nel 2012 la convenuta avesse mantenuto la clientela da
lei procurata abbassando i prezzi proprio grazie al venir meno della
commissione del 10% a lei dovuta, osservando che la riduzione dei prezzi
praticati dalla convenuta tra il 2011 e il 2012, chiaramente dimostrata dal
confronto dei relativi listini prezzi (doc. F e Q), non era in alcun modo
riconducibile all’eliminazione delle “superpromozioni”.
Ed ha infine contestato
l’assunto pretorile, per altro mai addotto nemmeno dalla controparte, che le
aveva imputato un inadempimento contrattuale per non essersi indirizzata alla
tipologia di clienti auspicata dalla convenuta, rilevando che l’aumento della
clientela e della cifra d’affari intervenuto non era mai stato contestato ed
anzi era stato salutato con favore dal precedente amministratore delegato della
stessa.
5.2.1. La censura dev’essere
disattesa già per il fatto che in questa sede l’attrice non è stata in grado di
dimostrare l’erroneità dell’argomentazione principale addotta sul tema dal
Pretore, quella secondo cui dall’analisi dei dati non era stato possibile
evincere l’effettivo aumento della clientela grazie alla sua attività.
L’attrice non si è
in effetti confrontata con l’assunto pretorile, anch’esso principale, secondo
cui il mantenimento della clientela preesistente non aveva necessariamente
comportato un valore aggiunto per la convenuta e soprattutto secondo cui essa,
pur avendo inizialmente acquisito alcuni nuovi clienti, in seguito li aveva
tuttavia persi a fronte dell’aumento dei prezzi nel 2011. Il fatto che essa, confrontata
con l’ulteriore assunto pretorile, secondo cui la prova peritale non aveva
infine potuto generare sicurezza non essendo possibile paragonare i dati
apportati dalle parti, abbia qui obiettato, a ragione (perizia p. 3 seg.), che
“le differenze esposte in sede di perizia sono comunque minime e non possono
… costituire una prova contraria alle tesi della AP 1” non basta a
migliorare la sua posizione, quell’argomentazione del Pretore essendo di natura
abbondanziale rispetto a quella precedente.
Del resto neppure dalle
prove testimoniali e peritali addotte in questa sede dall’attrice è in
definitiva stato possibile evincere se e quale fosse stato l’effettivo aumento
della clientela a seguito dell’attività da lei svolta, non potendo bastare la
sua apodittica affermazione, generica e non suffragata dalle necessarie prove,
secondo cui “l’aumento appare palese anche esaminando le cifre prodotte
dalle parti”. Da quelle prove si poteva in effetti evincere unicamente che
Fatti
i doc. K - O erano le statistiche dell’attrice relative al fatturato
provvigioni per le vendite dei prodotti della convenuta (teste M__________ S__________
J__________ p. 1 seg.), che, da una lista di clienti, risultavano 20 clienti
preesistenti e altri 400 acquisiti dall’attrice direttamente o indirettamente
tramite la convenuta (teste P__________ B__________ p. 4), che a fronte di 2
grossi clienti “ereditati” ne erano stati acquisti 5 di nuovi (teste M__________
S__________ p. 4), che tra il 2004 e il 2010 le vendite e il fatturato in
Svizzera, Germania e Austria erano aumentati molto (teste C__________ T__________
p. 3 seg.) e che “le differenze esposte in sede di perizia sono comunque
minime”.
5.2.2. Atteso che la censura
non poteva essere accolta già per le considerazioni appena esposte, non sarebbe
invero necessario esaminare se il Pretore ha ritenuto a ragione o meno che
l’attrice nemmeno avesse provato che la convenuta avrebbe tratto notevole
profitto, anche dopo lo scioglimento del contratto, dalle sue relazioni
d’affari con i clienti procacciati dall’attrice.
Ad ogni buon conto le
censure sollevate dall’attrice su tale questione sarebbero state a loro volta
destinate all’insuccesso. L’attrice non si è in effetti confrontata con
l’assunto pretorile principale, secondo cui non era dato a sapere quanti
clienti nel corso del 2012 fossero rimasti presso la convenuta e con quanti di
loro il prezzo fosse stato abbassato. E anche laddove si è confrontata effettivamente
con l’ulteriore assunto pretorile, e meglio con quello secondo cui la riduzione
dei prezzi praticati dalla convenuta, chiaramente dimostrata dal confronto dei
listini prezzi 2011 e 2012 (doc. F e Q), era riconducibile anche all’eliminazione
delle “superpromozioni” autorizzate in vigenza del contratto, non è tuttavia stata
in grado di dimostrarne l’erroneità (cfr. anzi teste S__________ C__________ C__________
p. 4 seg. e interrogatorio R__________ L__________ p. 6 e 9), tanto più che
quell’eventuale circostanza, quand’anche fosse stata dimostrata, nemmeno
sarebbe stata tale da migliorare la sua posizione, quell’argomentazione del
Pretore essendo anche qui di natura abbondanziale rispetto a quella precedente.
Del resto, come meglio
si dirà (sub consid. 5.3), non è dato di comprendere come il fatto che la
convenuta avrebbe poi mantenuto la clientela procurata dall’attrice abbassando
i prezzi proprio grazie al venir meno della commissione del 10% a lei dovuta
fosse tale da provare che essa, anche dopo lo scioglimento del contratto, avrebbe
tratto notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con i clienti così
procacciati.
5.2.3. L’attrice può invece
essere seguita - ma ciò a ben vedere è irrilevante per l’esito della lite - laddove
ha rimproverato al Pretore di averle imputato un inadempimento contrattuale per
non essersi indirizzata alla tipologia di clienti che avrebbero saputo
apprezzare la qualità dei suoi prodotti a prescindere dal prezzo applicato. A
parte il fatto che nemmeno la controparte aveva mai sostenuto una tale tesi, è
in effetti incontestabile che l’aumento della clientela e della cifra d’affari
intervenuto a seguito dell’iniziale politica dei prezzi bassi era conforme al
contratto ed in particolare ai desiderata del precedente (fino al luglio 2010) amministratore
delegato della convenuta, che mirava in un primo tempo a ricostituire il
mercato rispettivamente a guadagnare quote di mercato (teste C__________ T__________
p. 4 segg. e 10), poco importando se gli azionisti della convenuta, ritenuto
che la politica così adottata dei prezzi “sotto costo” generava continue
perdite per la società (interrogatori R__________ L__________ p. 6 seg. e M__________
d__________ P__________ p. 9 segg., testi S__________ C__________ C__________
p. 3 seg. e C__________ T__________ p. 10), avrebbero invece preferito prezzi
più alti e ciò pure a scapito di un minor smercio (teste C__________ T__________
p. 4).
5.3. A titolo abbondanziale,
Considerandi
si osserva che il giudizio con cui la pretesa relativa all’indennità per la
clientela è stata respinta sarebbe stato da confermare anche per un’altra
ragione.
Dagli atti di causa ed in
particolare dal doc. 6 è in effetti risultato che dalla stipulazione del
contratto (approssimativamente ad inizio 2004) alla sua conclusione
(approssimativamente ad inizio 2012) la cifra d’affari annuale in Svizzera,
Germania e Austria della convenuta - che invero durante il contratto, in alcuni
anni, era anche raddoppiata e persino triplicata - si era per finire ridotta, dopo
l’aumento dei prezzi deciso nel 2011, di oltre l’11% rispetto a quella
iniziale. Stando così le cose, non si può certamente ritenere che l’attrice
abbia aumentato, oltretutto in modo considerevole, il numero dei clienti della
convenuta e che quest’ultima possa trarre un profitto, oltretutto notevole,
dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del
contratto. Il fatto che nel corso del 2012 la convenuta abbia poi provveduto a
ridurre i prezzi, fors’anche - ma non solo - in ragione della provvigione contrattuale
che in tal caso aveva “risparmiato”, non modifica in alcun modo questa
situazione, anche perché l’attrice non ha provato che la controparte sia in tal
modo riuscita a “recuperare” almeno una parte dei clienti, che erano stati da
lei procacciati quando, tra il 2004 e il 2010, i prezzi erano stati tenuti
bassi e che si erano poi rivolti altrove quando, nel 2011, i prezzi erano stati
aumentati.
Oltretutto, se, per
ipotesi, nel corso del 2012 la convenuta avesse invece riproposto la politica
dei prezzi adottata con l’attrice fino al 2011, più che conseguire un profitto
avrebbe semmai continuato a subire delle perdite, ciò che avrebbe a sua volta impedito
l’attribuzione di un’indennità per la clientela.
6.
Ma, a prescindere da
quanto precede, si osserva che l’eventuale accoglimento delle censure sollevate
dall’attrice non avrebbe in ogni caso permesso di accogliere le pretese da lei
azionate.
Dalla decisione pretorile
e dall’appello, del tutto silenti sul tema, non è in effetti possibile
comprendere a quanto ammontino singolarmente queste due pretese, come le stesse
siano state calcolate e sulla base di quali circostanze di fatto (si pensi già
solo alle cifre d’affari conseguite dalla convenuta e alle provvigioni incassate
dall’attrice) e di diritto, addotte prima e accertate poi, quei calcoli potessero
eventualmente essere riconosciuti. Ritenuto che la procedura d’appello è un
procedimento indipendente (DTF 142 III 413 consid. 2.2.1 con rif. al Messaggio
concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in FF 2006
p. 6746) e non è la semplice prosecuzione di quello innanzi al Pretore, le
allegazioni delle parti e le risultanze istruttorie che non risultano già dalla
decisione pretorile, per poter essere se del caso considerate in seconda sede,
devono esservi riproposte dalle parti, per cui in assenza di questi elementi un
giudizio da parte di questa Camera non è possibile (cfr. DTF 142 III 413
consid. 2.2.4).
Ravvisando implicitamente
la problematica, l’attrice, in questa sede (appello p. 18 seg.), ha ritenuto
che la stessa potesse essere risolta con la sua seguente affermazione “senza
voler riprendere quanto già affermato nei precedenti allegati di causa a cui ci
si permette di riferirsi, si dirà come sono chiaramente date le condizioni
degli art. 337c, cpv. 1 e 418u CO”. A torto. Alla luce delle esigenze di
motivazione imposte dall’art. 311 cpv. 1 CPC, il semplice rinvio agli atti di
prima istanza come quello formulato nell’occasione dall’attrice, generico e per
nulla concreto, non è in effetti sufficiente (cfr. Verda Chiocchetti in Commentario pratico al CPC, IIª ed.,
Vol. 2, n. 27 ad art. 311; cfr. pure TF 28 maggio 2015 5A_751/2014 consid. 2.2
e 2.6 in cui l’Alta Corte ha ritenuto conforme al diritto federale l’opinione
dell’Obergericht di Zurigo [OG/ZH 22 agosto 2014 LC130032 consid. 5.4 p. 55],
secondo cui in una fattispecie in cui il Bezirksgericht, a seguito dell’esito
della causa, non aveva ritenuto possibile o necessario trattare una determinata
questione regolarmente sollevata innanzi a lui, la parte appellante, per far sì
che la stessa fosse invece esaminata in seconda sede, poteva eccezionalmente
accontentarsi di rinviare sul tema ai suoi allegati di prima istanza ma solo
indicando concretamente le pagine e i paragrafi dell’atto di causa dove aveva
sollevato quella questione).
7.
Ne
discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di €
69'924.75, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 8 giugno
2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 3’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).