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Decisione

12.2017.87

Contratto d'appalto - mercede - risarcimento danni

22 gennaio 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i tasselli in plastica per la fissazione meccanica del “cappotto”), salvo poi

aver respinto la deduzione richiesta siccome gli atti di causa non contenevano

alcuna indicazione sulle metrature che rispecchierebbero un’esecuzione

diligente. Tale assunto non può essere condiviso, visto e considerato che, come

è stato confermato dal rapporto stilato dalla direzione dei lavori (doc. I/J di

parte convenuta), ritenuto - come detto - fedefacente dallo stesso Pretore

aggiunto, quell’omissione aveva di fatto imposto la mancata posa dei tasselli

in plastica per la fissazione meccanica del “cappotto” su una superficie di 12

mq (a fr. 13.- al metro) invece fatturata.

8.7. Contrariamente a

quanto preteso dal convenuto, il mancato stralcio integrale della pos. 8

(supplemento alla pos. 5 per carica supplementare di collante: fr. 575.34) può

senz’altro essere confermato. Nel caso di specie è in effetti incontestato che

l’attrice abbia effettivamente posato 95.89 m di lastre in polistirolo di cui

alla pos. 5 (tant’è che - come si è visto - la relativa mercede neppure era

stata contestata, cfr. consid. 8.1) ed è pertanto evidente che il convenuto, avendo

accettato nell’offerta di dover pagare quel supplemento in ragione di fr. 6.-

per ogni metro lineare posato (doc. A), debba essere tenuto a corrispondere la

somma esposta nella pos. 8. Poco importa se il prezzo unitario fatturato e i

quantitativi di collante effettivamente forniti siano ora stati da lui ritenuti

eccessivi.

8.8. La richiesta del

convenuto di dedurre fr. 172.26 dalla pos. 10 (fornitura e posa di paraspigoli:

fr. 746.90, ammessa dal giudice di prime cure in ragione di fr. 738.98) può

essere ammessa. Come si è visto, nella perizia giudiziaria era stato indicato

che le prestazioni fatturate, tra le quali dunque anche questa, erano state

eseguite, sennonché il perito, pur avendo confermato la correttezza delle

misure oggetto della fattura di cui al doc. C, aveva in seguito affermato di

non poter confermare, per questa ed altre posizioni, ossia per le posizioni non

visibili, lo “spessore del materiale utilizzato”, aggiungendo poi di non

poter neppure procedere a una verifica della fattura di cui al doc. K; il teste

M__________ W__________ aveva a sua volta confermato che in occasione dell’allestimento

del doc. K si era limitato ad una verifica delle misure in facciata, ossia

delle superfici, ma non aveva invece potuto verificare cosa era stato

effettivamente posato sotto. In tali circostanze, non si può ritenere provato con

certezza che i paraspigoli, non visibili dall’esterno, siano stati effettivamente

posati per tutti i 67.90 m esposti nella fattura, con il che appare

giustificato fondarsi sul rapporto stilato dalla direzione dei lavori (doc. L

di parte convenuta), da cui risultava che gli stessi erano stati posati solo

per 50.52 m (a fr. 11.- al metro).

8.9. La richiesta del

convenuto di dedurre fr. 458.02 dalla pos. 12 (esecuzione di vari raccordi a

tetto e a materiali di diversa natura: fr. 662.40, ammessa dal giudice di prime

cure in ragione di fr. 495.83) non può essere ammessa. Il convenuto si è in

effetti limitato a sostenere, senza per altro averlo provato (il primo rapporto

di M__________ W__________ da lui evocato al proposito non essendo come detto vincolante),

che i raccordi al tetto sarebbero stati eseguiti in ragione di 27.04 m, ma non

si è però espresso sulla misura dell’esecuzione dei raccordi a materiali di

diversa natura, che, sommati ai primi (senza che nel doc. K risultasse la

ripartizione tra quelle due posizioni), avevano comportato una fatturazione di complessivi

88.32 m (a fr. 7.50 al metro). In tali circostanze, ritenuto che secondo il

perito le prestazioni fatturate, tra le quali dunque anche queste, erano state

effettivamente eseguite e considerato che il teste M__________ W__________ aveva

a sua volta implicitamente confermato, trattandosi di una prestazione visibile,

la bontà della posizione così fatturata nel doc. K, non vi è tutto sommato

motivo di scostarsi dalla conclusione pretorile.

8.10. La richiesta del

convenuto di dedurre fr. 142.24 (recte:

fr. 141.12) dalla pos. 14 (applicazione di gocciolatoio: fr. 141.12) può essere

ammessa. Nonostante nella perizia giudiziaria sia stato indicato che le

prestazioni fatturate, tra le quali dunque anche questa, erano state eseguite,

i testi M__________ N__________ e M__________ M__________ (cfr. verbale 4

febbraio 2016 p. 2 rispettivamente 7) hanno in effetti dichiarato l’esatto

contrario. Questa situazione di incertezza deve così essere risolta a sfavore

dell’attrice, gravata dell’onere della prova (art. 8 CC).

8.11. La richiesta del

convenuto di stralciare la mercede per la pos. 12 (supplemento per formazione di

archi: fr. 900.-) non può essere ammessa. Il convenuto si è in effetti limitato

a sostenere, senza per altro averlo provato (il teste M__________ M__________

da lui evocato al proposito non essendosi espresso come da lui preteso), che la

relativa prestazione non era stata fornita. Ritenuto che secondo il perito le

prestazioni fatturate, tra le quali dunque anche questa, erano invece state

eseguite e considerato che anche il teste M__________ W__________ aveva a sua

volta implicitamente confermato, trattandosi di una prestazione visibile, la

bontà della posizione così fatturata nel doc. K, non vi è tutto sommato motivo

di scostarsi dalla conclusione pretorile. Del tutto irrilevante è invece il

fatto che il convenuto, per la prima volta in questa sede e con ciò in modo

irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), possa aver evidenziato che il collaboratore del

perito (recte: la ditta concorrente F____________________ SA, cfr.

perizia pt. 3.1.4) avrebbe offerto per quella posizione un importo di solo fr.

300.-: nell’offerta (doc. A), da lui accettata, quella prestazione doveva in

effetti essere remunerata in ragione di fr. 900.-, ossia fr. 300.- per ogni

arco.

8.12. Il convenuto ha

ribadito la richiesta di dedurre fr. 128.80 dalla pos. NP 01 (supplemento per

formazione di velette: fr. 347.20). A torto. Egli si è in effetti limitato a

sostenere, senza per altro averlo provato (il fatto che l’esecuzione di una

tapparella esistente avrebbe impedito di fare una veletta, da lui addotto per

la prima volta, e con ciò in modo irrito, solo in questa sede, non dimostrando

ancora l’erroneità delle misure fatturate), che le velette sarebbero state

eseguite solo in ragione di 3.12 m anziché dei 4.96 m fatturati (a fr. 70.- al

metro). Ritenuto nuovamente che secondo il perito le prestazioni fatturate, tra

le quali dunque anche questa, erano state effettivamente eseguite e considerato

che il teste M__________ W__________ aveva a sua volta implicitamente

Considerandi

confermato, trattandosi di una prestazione visibile, la bontà della posizione

così fatturata nel doc. K, non vi è tutto sommato motivo di scostarsi dalla

conclusione pretorile.

8.13

La richiesta del

convenuto di stralciare la mercede per la pos. NP 03 (fornitura e posa di 18

supporti per gelosie a fr. 50.- cadauno: fr. 900.-) non può essere ammessa. È

in effetti a ragione che il giudice di prime cure ha rilevato che, rispondendo

con un “questo è già meglio” all’offerta di un prezzo di fr. 50.-

cadauno al posto di quello di fr. 98.- propostogli dall’attrice (doc. H), il

convenuto abbia accettato di farsi fornire per un tale prezzo quei 18 supporti,

che in seguito sono stati incontestabilmente posati (appello p. 7 e 18). Il

convenuto, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non ha per contro

dimostrato che i supporti siano stati poi forniti e posati da un’altra ditta e

soprattutto che ciò possa essere avvenuto previo annullamento consensuale

dell’accordo di fornitura concluso in precedenza con l’attrice.

8.14

Il convenuto ha

ribadito la richiesta di dedurre fr. 122.50 dalla pos. NP 04 (supplemento per

colore tinta forte: fr. 510.-). A torto.

Il rimprovero mosso

all’attrice di aver utilizzato 510 kg di vernice (a fr. 1.- al kg) nonostante,

in base alle indicazioni poi fornite da un fornitore, sarebbe stato sufficiente

utilizzarne 387.50 kg, è in effetti privo di fondamento già per il fatto che

per lo stesso convenuto (risposta p. 15) l’indicazione del fornitore in merito

ad un consumo di 2.5 kg per mq era in realtà solo approssimativa (“circa”) e dunque

non vincolante. Atteso pure che il materiale di consumo poteva normalmente

variare, a dipendenza dell’intervento, tra il 10% e il 30% di quello previsto

(perizia pt. 3.1.6), l’aumento del quantitativo utilizzato nell’occasione dall’attrice

rispetto all’indicazione approssimativa del fornitore, pari a circa il 31.6% (con

ciò di poco superiore alla norma), non può essere considerato una violazione

contrattuale.

8.15

La richiesta del

convenuto di stralciare la mercede per la pos. NP 06 (formazione di zoccolo su

facciata nord: fr. 900.-) non può essere ammessa. Il perito “per quanto

attiene … la formazione dello zoccolo” aveva in effetti precisato

di ritenere “giustificato l’importo esposto dalla parte attrice sia per quanto

attiene alle ore impiegate per l’esecuzione sia per l’importo fatturato per le

ore a regia … che per il materiale impiegato” (perizia pt. 3.1.5) e in

questa sede il convenuto non ha assolutamente spiegato o dimostrato se e in che

modo l’attrice si fosse allora limitata a mettere “uno strato di colla sopra

il “cappotto”” (appello p. 18).

9.

In merito alle

pretese di risarcimento del danno formulate dal convenuto e da lui poste in

compensazione al saldo residuo a favore dell’attrice si osserva invece quanto

segue.

9.1

Il convenuto, pur

avendo riproposto in questa sede le pretese risarcitorie per la pittura della scala

e del portico (fr. 3'629.-), per la pulizia dei canali e delle beole (fr.

1'500.-), per le maggiori spese di ponteggio (fr. 700.-) e per il tinteggio della

ringhiera al secondo piano (fr. 213.60), non ha in realtà fornito alcuna

spiegazione a sostegno delle stesse, limitandosi a postulare che quei danni “tutti

figuranti agli atti e quanto chiesto … con la risposta e nel memoriale finale …

siano scalati dall’importo figurante nella decisione del Pretore” (appello

p. 20). Alla luce della giurisprudenza evocata in precedenza (consid. 7), la relativa

censura deve pertanto essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC).

9.2

La richiesta del convenuto

di farsi risarcire la somma di

fr. 504.90 fatturatale dalla ditta S__________ SA (doc. Sch di parte convenuta)

per ripristinare le due sonde esterne del riscaldamento, la prima imbrattata e

con ciò resa inutilizzabile dai lavori dell’attrice e la seconda addirittura coperta

dalle lastre in polistirolo posate da quest’ultima, può essere accolta. Nonostante

il giudice di prime cure abbia giustamente dato atto che il convenuto aveva

chiesto agli operai di lasciare così com’era la prima sonda, si osserva che ciò

non valeva per la seconda. E nemmeno si può poi ammettere che la pretesa

risarcitoria dovesse in ogni caso essere disattesa per il fatto che il convenuto

non aveva dimostrato di aver pagato la fattura inviatagli dalla ditta

incaricata degli interventi di rispristino: a parte il fatto che l’attrice non

aveva mai eccepito in causa una tale circostanza, si osserva in effetti che la

fattura di un terzo, ancorché non pagata dalla parte danneggiata, è di principio

sufficiente a provare il danno subito da quella parte se, come nel caso

concreto, si può ritenere con certezza che il terzo creditore farà comunque valere

nei suoi confronti, con esito positivo, la pretesa da lui fatturata (cfr. TF 20

luglio 2009 4A_520/2008 consid. 5.1; II CCA 31 gennaio 2017 inc. n.

12.2015

).

9.3

Anche la richiesta del

convenuto di farsi risarcire, in ragione di

fr. 500.-, la fattura, questa volta regolarmente pagata, emessa dalla ditta V__________

M__________ SA (doc. V di parte convenuta) per la fornitura di un nuovo davanzale

in granito e le relative spese di sostituzione del manufatto può essere

accolta. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la responsabilità

dell’attrice per la rottura di quel davanzale era in effetti stata provata dalla

dichiarazione scritta allestita da M__________ M__________ (doc. V di parte

convenuta), che non risulta essere stata contraddetta dalle altre dichiarazioni

da lui rese in sede testimoniale, nonché dal rapporto stilato dalla direzione

dei lavori (doc. I/J di parte convenuta), già ritenuto fedefacente dallo stesso

giudice (cfr. consid. 8.6). Del resto una tale prova nemmeno sarebbe stata necessaria,

atteso che nella replica l’attrice non aveva validamente contestato la sua

responsabilità per questo danno, essendosi limitata a rilevare, solo in modo generico

e con ciò insufficiente, come i rimproveri mossile a quel proposito dalla

controparte costituissero delle “presunte e contestate inadempienze

contrattuali” (p. 4).

10.

Ricapitolando, all’attrice,

per le prestazioni da lei svolte e fatturate nel doc. K, può essere riconosciuta

una mercede di

fr. 31'790.78 (fr. 30'346.30 = pos. 1 fr. 1'200.-, pos. 2 fr. 600.-, pos. 3 fr.

1'881.50, pos. 5 fr. 11'027.35, pos. 5.02 fr. 3'199.38, pos. 6 fr. 3'025.-,

pos. 6.01 fr. 2'070.50, pos. 7 fr. 1'502.67, pos. 8 fr. 575.34, pos. 9 fr.

201.

, pos. 10 fr. 574.64, pos. 12

fr. 495.83, pos. 15 fr. 900.-, pos. NP 01 fr. 347.20, pos. NP 03

fr. 900.-, pos. NP 04 fr. 510.-, pos. NP 06 fr. 504.- e fr. 100.80, pos. NP 07

fr. 282.31, pos. NP 08 fr. 448.18; ./. fr. 910.38 sconto 3%; + 2'354.87 IVA

8%), importo da cui vanno poi dedotti

fr. 1'004.90 per i danni causatigli in occasione dei lavori (danno alle sonde

del riscaldamento fr. 504.90, sostituzione di un davanzale fr. 500.-) e gli

acconti di fr. 21'427.-.

11.

Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile può essere

riformata nel senso che il convenuto deve essere obbligato a pagare all’attrice fr. 9'358.88 oltre interessi al

5% dal 26 luglio 2013, somma per la quale dev’essere altresì ordinata l’iscrizione

dell’ipoteca legale.

Le spese giudiziarie di

entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2

CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado esse sono state calcolate

sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 22'113.40, e meglio di

fr. 11'056.70 per la petizione 10 aprile 2014 e di fr. 11'056.70 per la

petizione 4 luglio 2014.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 9 giugno 2017 di AP 1 è

parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 maggio 2017 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

1. Le petizioni 10 aprile 2014 e 4 luglio 2014 sono parzialmente

accolte. Di conseguenza:

1.1 AP 1 è condannato

a pagare a AO 1 fr. 9'358.88 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013.

1.2 È fatto

ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere in via definitiva

un’ipoteca legale degli imprenditori e degli artigiani di

fr. 9'358.88 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013 a favore di AO 1 e a carico della part. n. __________ RFD di __________

di proprietà di AP 1.

2. Le

spese processuali della procedura di cui all’inc. n. SE.2014.15 di complessivi

fr. 3'500.- e quelle della procedura di cui all’inc. n. CM.2013.66 di

complessivi fr. 550.- sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo

ciascuna. Compensate le ripetibili.

3. Le

spese processuali della procedura di cui all’inc. n. SE.2014.32 di complessivi

fr. 2'800.- e quelle della procedura di cui all’inc. n. SO.2013.511 di

complessivi fr. 700.- sono poste a carico dall’attrice per 1/4 e per 3/4 sono a

carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 1’000.- per

ripetibili ridotte.

II. Le

spese processuali della procedura di appello di fr. 2’000.- sono a carico

dell’appellante per 6/7 e per 1/7 sono poste a carico dell’appellata, a cui

l’appellante rifonderà fr. 1'000.- per ripetibili parziali.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città (la quale provvederà, ad avvenuta crescita

in giudicato, alla notificazione all’Ufficiale dei registri di Locarno per

l’esecuzione dell’ordine di cui al dispositivo n. I.1.2)

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

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