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Decisione

12.2017.89

Azione di rivendicazione, tutela giurisdizionale nei casi manifesti, rinvio dello sgombero dell'immobile per motivi umanitari. Richiesta di esecuzione anticipata e misure di esecuzione

31 agosto 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi di salute asseriti da AP 1 non assurgono a diritto prevalente di

natura reale od obbligatoria atto a contrastare la domanda avversaria. Ne ha così

desunto che il caso merita tutela giurisdizionale in procedura sommaria e che

all'istante va riconosciuto il diritto di entrare in possesso immediatamente degli

immobili occupati dalla convenuta senza valido titolo.

10. L'appellante chiede di

dilazionare l'esecutività della sentenza impugnata, sostenendo di trovarsi in

difficoltà di salute (allegando un certificato medico) ed economiche. Ella

afferma di essersi attivata nella ricerca di un posto dove trasferirsi ma

avendo 72 anni e non essendo “proprio in forma” necessita di “un po’ di tempo

supplementare per poter dignitosamente uscire dalla casa che dal 1999 è stata

la mia dimora”. Con la replica spontanea quantifica tale richiesta in “4 mesi

dalla data del presente giudizio” (richiesta di giudizio), rispettivamente “ad

almeno quattro mesi” (motivazione, pag. 5 in mezzo).

10.1 Come testé detto, l’appellante

afferma che l’“esecutività dev’essere sospesa”. Sembra quindi intendere

erroneamente – cosa che peraltro emerge dalla richiesta di concedere al gravame

l’effetto sospensivo (vedi sopra, consid. 2) – che l’appello non abbia tale

effetto già solo a seguito dell’inoltro del gravame. Sia come sia, anche

volendo interpretare, invece, tale richiesta come una censura del merito del

giudizio querelato, nel senso che è criticata la decisione della prima giudice

di ordinare la liberazione con effetto immediato del fondo in questione, la

stessa non avrebbe miglior sorte per i motivi seguenti.

10.2 AP 1 non contesta di dover

rimettere il fondo alla controparte. Nemmeno pretende di occupare con qualche

legittimità il medesimo. Insta unicamente affinché le sia accordato un termine

più lungo entro cui consegnare la proprietà. In prima sede aveva quantificato

tale periodo in “almeno 4/6 mesi”. Nell’appello lo indica in “un po’ di tempo

supplementare per poter dignitosamente uscire dalla casa”. Nella replica spontanea

lo cifra, nelle richieste di giudizio, in 4 mesi “dalla data del presente

giudizio” (lasciando quindi intendere dalla decisione di questa Camera), mentre

nelle motivazioni del gravame reputa congrua “una sospensione dell’esecutività

della sentenza pretorile (…) ad almeno 4 mesi” (pag. 5 in mezzo) (facendo

pertanto dipartire tale termine dalla decisione di prima istanza). A parte il

fatto che una quantificazione di tale lasso di tempo con la replica spontanea è

tardivo, dato che tale memoriale non può servire a colmare lacune dell’appello,

anche le conclusioni, rispettivamente le richieste ivi contenute, sono

contraddittorie e tali da non soddisfare i requisiti di ricevibilità (art. 310

e 311 cpv. 1 CPC).

10.3 Sia come sia, anche qualora

Considerandi

l’appellante avesse quantificato la propria richiesta in maniera ricevibile e occorrerebbe

quindi vagliare l’esigenza di lasciare un termine di breve durata per eseguire

il trasloco alla luce di motivi umanitari, l’appello è destinato all’insuccesso

per le ragioni qui di seguito illustrate.

Il Tribunale federale ha

spiegato che il giudice dell’esecuzione (nella fattispecie la Pretora che in

applicazione della facoltà concessale all’art. 236 cpv. 3 CPC ha emesso le

misure d’esecuzione) deve tener conto del principio della proporzionalità (DTF

117.

Ia 336). Tale giurisprudenza, emessa sotto l’egida delle procedure

cantonali, è stata confermata successivamente all’entrata in vigore del CPC (TF

4A_207/2014 del 19 maggio 2014 consid. 3.1). Secondo l’Alta Corte, qualora lo

sgombero concerne un’abitazione, occorre evitare che l’interessato si trovi

improvvisamente senza dimora. In particolare, occorre vagliare se dei motivi

umanitari impongono un rinvio dello stesso oppure dei seri e concreti indizi

permettono di ritenere che l’occupante si trasferirà spontaneamente entro un

termine ragionevole. Tuttavia, tale differimento dev’essere relativamente breve

(sulla questione, applicata all’ambito locativo, vedi Verda Chiocchetti, Esecuzione di una decisione di espulsione

in materia di locazione, in RtiD I-2015, p. 245). Al contrario di quanto

affermato dalla parte appellata, che contesta l’applicazione della

giurisprudenza summenzionata al di fuori di fattispecie vertenti su rapporti di

locazione, il Tribunale federale ha indicato che il giudice dell’esecuzione è

in generale tenuto ad applicare il principio della proporzionalità. D’altra

parte, non si ravvede alcun motivo per cui la presenza di eventuali motivi

umanitari possano essere contemplati in presenza di un ex inquilino e non di un

ex proprietario dell’abitazione rivendicata. A nulla muta, al riguardo, che

tale giurisprudenza sia stata emessa in fattispecie vertenti sul diritto

locativo.

Nel presente caso, malgrado

AP 1 abbia affermato di avere problemi finanziari e di salute (e che questi

ultimi siano stati certificati dal medico di famiglia dr. __________ __________

e dalla psichiatra e psicoterapeuta __________ __________ __________, documenti

comunque irricevibili per i motivi indicati sopra), ha ammesso di essere stata

in grado di “appoggiarsi anche a dei conoscenti per poter vagliare più

appartamenti possibili” con lo scopo di “velocizzare la cosa”. L’appellante non

ha tuttavia prodotto, né in prima sede né dinanzi a questa Camera, alcunché in

relazione agli oggetti vagliati e che lasci desumere un suo serio impegno nel

cercare in tempi ragionevolmente brevi una nuova sistemazione. Per tacere che

nelle more della presente causa ha già potuto beneficiare, di fatto, di quasi

quattro mesi per vagliare – come ha affermato aver effettuato tramite l’aiuto

di terzi – altre sistemazioni. Se ne conclude che, non fosse irricevibile,

l'appello sarebbe destinato in ogni modo all'insuccesso.

11.

Le spese dell'attuale giudizio

seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle verosimili

difficoltà economiche in cui versa la convenuta si tiene conto, in ogni modo,

riducendo per quanto possibile le spese processuali.

12.

Circa i

rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), in appello rimaneva litigioso unicamente il termine

fissato dalla Pretora per la restituzione del fondo. Considerati i valori

indicati dalle parti quali corrispettivi per la sua occupazione, il valore

litigioso non appare raggiungere la soglia di fr. 30'000.- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 12 giugno

2017 di AP 1 è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico dell'appellante, con

l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 600.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-

negli altri casi. . Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).