12.2017.89
Azione di rivendicazione, tutela giurisdizionale nei casi manifesti, rinvio dello sgombero dell'immobile per motivi umanitari. Richiesta di esecuzione anticipata e misure di esecuzione
31 agosto 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.89
Lugano
31 agosto 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SO.2017.2010 (tutela
giurisdizionale nei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3 – promossa con istanza 21 aprile 2017 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto di condannare
la convenuta alla liberazione immediata dell’abitazione situata in via __________
a __________ (fondo n. __________ RFD) – sotto la comminatoria dell'art. 292
CP, con l’avvertimento che la trasgressione costituisce un valido titolo per
esigere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede e con ordine
alla Polizia comunale, in via sussidiaria quella cantonale, di prestare man
forte nell'esecuzione della decisione a semplice richiesta e in caso di mancato
ritiro dei mobili e degli oggetti di depositarli in un luogo indicato
dall'istante ponendo le spese a carico della controparte,– nonché di versargli
a titolo di indennità per occupazione abusiva fr. 2'900.- mensili dal 14 aprile
2017 fino alla completa liberazione del fondo occupato, così come di dichiarare
il pronunciato “eseguibile anticipatamente (art. 336 CPC) e direttamente (art.
337 CPC)”;
richieste che la
convenuta ha avversato con osservazioni 15 maggio 2017, postulando in via
principale la reiezione dell’istanza, in via sussidiaria aderendo all’azione di
rivendicazione ma domandando il rinvio dell’esecuzione effettiva della
decisione di espulsione al 1° dicembre 2017 e la fissazione dell’indennità di
occupazione a fr. 1'500.- mensili;
sulle quali la Pretora
si è pronunciata con decisione 7 giugno 2017, con cui ha accolto parzialmente
l’istanza, ordinando alla convenuta la liberazione con effetto immediato
dell’abitazione situata sul fondo in questione – sotto la comminatoria
dell’art. 292 CP, con l’avvertimento che in caso contrario l’istante potrà
avvalersi di ogni usciere o agente della forza pubblica e che i mobili e gli
oggetti saranno depositati a spese della convenuta in un luogo da ella indicato
o, in difetto di indicazione, in un posto ritenuto adeguato, nonché che
l’inesecuzione della decisione darà titolo all’istante per chiedere il
risarcimento dei anni in separata sede – e dichiarando invece irricevibile la
domanda di indennità per occupazione abusiva;
appellante la
convenuta con appello 12 giugno 2017, con cui afferma di contestare il
giudizio querelato e chiede che le sia concesso “un po’ di tempo supplementare
per poter dignitosamente uscire dalla casa”;
mentre l’istante con
risposta 22 giugno 2017 postula la reiezione del gravame nella misura in cui
ricevibile, chiedendo in via preliminare l’autorizzazione all’esecuzione
anticipata della decisione impugnata dalla controparte, con protesta di spese processuali
e ripetibili di seconda sede;
vista la replica
spontanea 6 luglio 2017 dell’appellante, con la quale si conferma nella propria
richiesta e chiede che all’appello sia “concesso l’effetto sospensivo”, nel
senso che “l’esecuzione della decisione pretorile (sia) sospesa per il termine
di 4 mesi dalla data del presente giudizio”, con protesta di spese giudiziarie;
nonché la duplica
spontanea 12 luglio 2017, con cui la parte appellata ribadisce la propria
posizione;
ritenuto
in fatto: A. AO 1 si è aggiudicato il 16 febbraio 2017 ai pubblici incanti la part. n. __________ RFD di __________
(doc. C). Tale bene apparteneva in precedenza ad AP 1 (doc. D). L’iscrizione
del trapasso di proprietà nel registro fondiario è avvenuta il 20 marzo 2017 (doc.
B). Il 25 marzo 2017 AO 1 ha chiesto ad AP 1 di consegnargli il fondo entro il
13 aprile successivo (doc. E). Il 12 aprile 2017 AP 1, per il tramite del suo
legale avv. RA 1, ha risposto di non essere nello stato psicofisico per poter
lasciare l’abitazione a breve (facendo riferimento a un certificato medico allegato)
e ha domandato di volerle concedere “un ragionevole tempo affinché possa
riprendersi”, proponendo la pattuizione di una “ragionevole” pigione (doc. H).
B. Il 21 aprile
2017 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza
a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché AP 1 fosse condannata – dichiarando
il pronunciato “eseguibile anticipatamente (art. 336 CPC) e direttamente (art.
337 CPC)”, nonché sotto la comminatoria dell'art. 292 CP – a consegnargli il
fondo summenzionato, con l'avvertenza che la trasgressione dell'ordine avrebbe
costituito un valido titolo per esigere il risarcimento dei danni da liquidare
in separata sede. L'istante ha chiesto inoltre che la Polizia comunale, in via
sussidiaria quella cantonale, fosse tenuta a prestare man forte nell'esecuzione
della decisione a semplice richiesta e che qualora la convenuta non avesse
provveduto a ritirare i mobili e gli oggetti di sua pertinenza, la forza
pubblica avrebbe fatto depositare tali beni in un luogo indicato dall'istante
ponendo le spese a carico della convenuta. A titolo di indennità per
occupazione abusiva l’istante ha chiesto, altresì, di condannare la controparte
al pagamento di fr. 2'900.- mensili dal 14 aprile 2017 fino alla completa
liberazione del fondo.
C. Con
osservazioni 15 maggio 2017 la convenuta ha avversato le richieste avversarie:
in via principale ha postulato la reiezione dell’istanza; in via sussidiaria ha
aderito all’azione di rivendicazione ma ha domandato il rinvio dell’esecuzione
effettiva della decisione di espulsione al 1° dicembre 2017 e di fissare
l’indennità di occupazione a fr. 1'500.- mensili.
D. Statuendo
il 7 giugno 2017 la Pretora ha accolto parzialmente l’istanza, ordinando alla
convenuta la liberazione con effetto immediato dell’abitazione situata sul
fondo in questione – sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, con l’avvertimento
che in caso contrario l’istante potrà avvalersi di ogni usciere o agente della
forza pubblica e che i mobili e gli oggetti saranno depositati a spese della
convenuta in un luogo da essa indicato o, in difetto di indicazione, in un
luogo ritenuto adeguato, nonché che l’inesecuzione della decisione darà titolo
all’istante per chiedere il risarcimento dei danni in separata sede – e dichiarando
invece irricevibile la domanda di indennità per occupazione abusiva.
E. Con
appello 12 giugno 2017 AP 1 è insorta contro il giudizio testé
menzionato. Essa afferma, in sintesi, di contestare il giudizio querelato e
chiede che le sia concesso “un po’ di tempo supplementare per poter
dignitosamente uscire dalla casa”. Con risposta 22 giugno 2017 la controparte
postula invece la reiezione del gravame nella misura in cui è ricevibile. In
via preliminare chiede l’autorizzazione all’esecuzione anticipata della
decisione impugnata. Con replica spontanea 6 luglio 2017 l’appellante si è confermata
nella propria richiesta e ha chiesto che all’appello sia “concesso l’effetto
sospensivo”, nel senso che “l’esecuzione della decisione pretorile (sia)
sospesa per il termine di 4 mesi dalla data del presente giudizio”, con
protesta di spese giudiziarie. Con duplica spontanea 12 luglio 2017 la parte
appellata ha ribadito la propria posizione.
considerato
in diritto: 1. Le decisioni prese a
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili,
trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314 cpv. 1 CPC). L’appello e la risposta sono senz’altro tempestivi. Lo stesso
dicasi dei memoriali spontanei, pervenuti a questa Camera prima dell’inizio
della deliberazione del presente giudizio.
2. I giudizi pronunciati
in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso
secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione querelata è di almeno
fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto la Pretora ha accertato che il
valore litigioso supera l’importo testé menzionato. Le parti non contestano
tale accertamento. D’altronde, lo stesso è senz’altro corretto, stante sia
l’ammontare dell’indennità per occupazione indicata dall’istante (fr. 2'900.-
mensili) sia quello riconosciuto in via subordinata dalla convenuta (fr.
1'500.- mensili).
3. La controversia
concerne un’azione di rivendicazione. La circostanza che la convenuta abbia
proposto di continuare a occupare il fondo in questione versando un
corrispettivo non comporta evidentemente per sé sola la competenza di questa
Camera, dato che in discussione è l’esercizio di un diritto reale. A dover
trattare il presente gravame sarebbe quindi la prima Camera civile, che giudica
in seconda istanza gli appelli contro le decisioni dei Pretori concernenti, tra
le altre cose, i diritti reali (art. 48 lett. a cfr. 1 LOG). L’incarto qui in
esame è stato tuttavia attribuito alla seconda Camera civile. Motivi di
economia processuale impongono quindi che l’appello sia evaso da questa Camera.
4. Dato il rimedio
dell’appello, in via preliminare occorre chinarsi sulla questione, sollevata a
più riprese dalle parti, dell’effetto sospensivo nonché dell’autorizzazione
all’esecuzione anticipata. In effetti, da un lato l’appellante chiede con il
gravame la concessione dell’effetto sospensivo, domanda ribadita con replica
spontanea, seppur con la specificazione che “l’esecuzione della decisione
pretorile è sospesa per il termine di 4 mesi dalla data del presente giudizio”,
dall’altro lato la parte appellata postula in via principale la reiezione della
richiesta avversaria, in via subordinata che sia autorizzata l’esecuzione
anticipata della decisione impugnata. In relazione alla questione dell’effetto
sospensivo, questa Camera si è già pronunciata con scritto 12 giugno 2017. Essa
ha spiegato che l’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia
e l’esecutività della decisione querelata (art. 315 cpv. 1 CPC). La richiesta
dell’appellante di conferire al gravame tale effetto cade quindi nel vuoto,
essendo l’effetto sospensivo dato per legge. Viceversa, l’autorità giudiziaria
superiore può autorizzare l’esecuzione anticipata del giudizio impugnato (art.
315 cpv. 2 prima frase CPC). Competente a emettere una simile autorizzazione è pertanto
questa Camera, non l’autorità giudiziaria inferiore, ossia la Pretora.
L’emanazione della presente decisione rende tuttavia priva di oggetto la
relativa domanda.
5. In relazione agli
aspetti trattati sopra e alla contestazione sollevata dalla parte appellata a
pag. 3 in mezzo della risposta, vale la pena precisare che non bisogna
incorrere nell’errore di credere che qualora il primo giudice ordini misure
d’esecuzione (facoltà concessagli all’art. 236 cpv. 3 CPC) si sia in presenza
di un’autorizzazione all’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 315 cpv. 2
CPC. Semplicemente, la circostanza che il primo giudice abbia già ordinato
simili misure rappresenta un’eccezione alle conseguenze
dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata decisa dalla seconda istanza. In
altre parole, in virtù dell’art. 315 cpv. 2 prima frase CPC l’autorità di
appello può unicamente dichiarare eseguibile la decisione querelata.
L’effettiva esecuzione della medesima dipende, infatti, dall’emissione di una
decisione del giudice del rigetto (art. 80 seg. LEF) o dell’esecuzione (art.
336 cpv. 1 lett. b e 337 cpv. 1 CPC). Come detto, in relazione a quest’ultimo
aspetto sussiste tuttavia un’eccezione quando il primo giudice ha ordinato
misure d’esecuzione in virtù dell’art. 236 cpv. 3. In tal caso, infatti, la
decisione è suscettibile di esecuzione diretta (art. 337 cpv. 1 CPC) e in
presenza di una decisione dell’autorità giudiziaria superiore che autorizza
l’esecuzione anticipata non occorre più rivolgersi, a tal fine, al giudice
dell’esecuzione. Inoltre, sebbene come evidenziato dall’appellato parte della
dottrina (e non la maggioranza) sostenga che dall’art. 236 cpv. 3 CPC e dalle
esigenze di celerità alla base del medesimo deriva implicitamente la facoltà
per il primo giudice di ordinare l’esecuzione anticipata del suo giudizio senza
necessità di attendere una decisione in tal senso dell’autorità giudiziaria
superiore (Reetz/Theiler in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3ͣ ediz., Art. 311 N 30; Reetz/Hilber in op. cit., Art. 314 N 5 e
Art. 315 N 19 e 23), non si giustifica di elargire al primo giudice una
competenza inerente all’autorizzazione all’esecuzione anticipata che il
legislatore ha attribuito chiaramente al tribunale di seconda istanza cantonale
(art. 315 cpv. 2 CPC). D’altronde, se così non fosse basterebbe alla parte
formulare una richiesta ai sensi dell’art. 236 cpv. 3 CPC e al primo giudice
darvi seguito per levare all’appello l’effetto sospensivo, che, invece, assurge
a regola di tale rimedio di diritto.
6. L’appellante produce
con la replica spontanea il certificato 26 giugno 2017 del medico di famiglia
dr. __________ __________. Con scritto 2 agosto 2017, poi, produce
un’attestazione non datata della psichiatria e psicoterapeuta __________ __________
__________. Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi
alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). Tali
produzioni non soddisfano la prima condizione del disposto testé menzionato.
Infatti, AP 1 avrebbe già potuto produrre entrambi i documenti con l’appello. Per
tacere del fatto che l’appellante nemmeno spiega il motivo della loro tardiva
produzione. Ne consegue l’inammissibilità di tali documenti. Va precisato che
quand’anche fossero ricevibili, per i motivi illustrati di seguito l’esito del
presente giudizio non avrebbe miglior sorte. Quanto indicato sopra vale anche
per lo scritto 27.7.2017 anch’esso prodotto dal legale dell’appellante in data
2 agosto 2017. Tale missiva è stata redatta da AP 1 all’attenzione del proprio
patrocinatore. Si tratta quindi di mere allegazioni di parte – anch’esse
tardive per i motivi testé esposti – e sprovviste della benché minima valenza
probatoria.
7. Secondo l'art. 257
cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i
fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la
situazione giuridica è chiara (lett. b). Secondo giurisprudenza un fatto è
immediatamente comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza
dispendio particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa.
L'istante deve recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui
fonda le sue richieste. D'altro lato il convenuto deve, per contrastare gli
estremi di un caso manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza necessariamente
essere rese verosimili, appaiano concludenti e non possano essere subito
confutate. Inoltre una situazione giuridica è chiara soltanto se, sulla base di
dottrina o giurisprudenza invalse, il diritto invocato risulti applicarsi nel
caso specifico e dispieghi i suoi effetti in modo evidente. Ciò non si verifica
– almeno di regola – se l'applicazione della norma implica una decisione
fondata sull'apprezzamento o sull'equità (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c con
rinvii; DTF 141 III 25 consid. 3.2 con rinvii).
8. L'azione di
rivendicazione che l'istante ha promosso nella fatti-specie consente al
proprietario di esigere la consegna di una cosa contro chiunque la ritenga
senza diritto e di respingere qualsiasi indebita ingerenza (art. 641 cpv. 2
CC). All'attore incombe dimostrare il suo diritto di proprietà (RtiD I-2005
pag. 792 n. 70c con rimandi). Dandosi rivendicazione di un immobile, il
titolare iscritto nel registro fondiario si presume proprietario. Da parte sua
il convenuto può opporsi all'azione di rivendicazione dimostrando un suo
diritto prevalente sull'immobile, sia esso di natura reale o obbligatoria (I
CCA, sentenza inc. 11.2014.49 del 16 giugno 2015, consid. 4 con riferimenti).
9. La Pretora ha
rilevato che è incontestato che l’istante è proprietario della part. __________
RFD di __________ dal 20 marzo 2017 a seguito di aggiudicazione ai pubblici
incanti, così come che la convenuta, precedente proprietaria, continua a
occupare l’abitazione senza il suo accordo. La prima giudice ha poi spiegato che
Fatti
i problemi di salute asseriti da AP 1 non assurgono a diritto prevalente di
natura reale od obbligatoria atto a contrastare la domanda avversaria. Ne ha così
desunto che il caso merita tutela giurisdizionale in procedura sommaria e che
all'istante va riconosciuto il diritto di entrare in possesso immediatamente degli
immobili occupati dalla convenuta senza valido titolo.
10. L'appellante chiede di
dilazionare l'esecutività della sentenza impugnata, sostenendo di trovarsi in
difficoltà di salute (allegando un certificato medico) ed economiche. Ella
afferma di essersi attivata nella ricerca di un posto dove trasferirsi ma
avendo 72 anni e non essendo “proprio in forma” necessita di “un po’ di tempo
supplementare per poter dignitosamente uscire dalla casa che dal 1999 è stata
la mia dimora”. Con la replica spontanea quantifica tale richiesta in “4 mesi
dalla data del presente giudizio” (richiesta di giudizio), rispettivamente “ad
almeno quattro mesi” (motivazione, pag. 5 in mezzo).
10.1 Come testé detto, l’appellante
afferma che l’“esecutività dev’essere sospesa”. Sembra quindi intendere
erroneamente – cosa che peraltro emerge dalla richiesta di concedere al gravame
l’effetto sospensivo (vedi sopra, consid. 2) – che l’appello non abbia tale
effetto già solo a seguito dell’inoltro del gravame. Sia come sia, anche
volendo interpretare, invece, tale richiesta come una censura del merito del
giudizio querelato, nel senso che è criticata la decisione della prima giudice
di ordinare la liberazione con effetto immediato del fondo in questione, la
stessa non avrebbe miglior sorte per i motivi seguenti.
10.2 AP 1 non contesta di dover
rimettere il fondo alla controparte. Nemmeno pretende di occupare con qualche
legittimità il medesimo. Insta unicamente affinché le sia accordato un termine
più lungo entro cui consegnare la proprietà. In prima sede aveva quantificato
tale periodo in “almeno 4/6 mesi”. Nell’appello lo indica in “un po’ di tempo
supplementare per poter dignitosamente uscire dalla casa”. Nella replica spontanea
lo cifra, nelle richieste di giudizio, in 4 mesi “dalla data del presente
giudizio” (lasciando quindi intendere dalla decisione di questa Camera), mentre
nelle motivazioni del gravame reputa congrua “una sospensione dell’esecutività
della sentenza pretorile (…) ad almeno 4 mesi” (pag. 5 in mezzo) (facendo
pertanto dipartire tale termine dalla decisione di prima istanza). A parte il
fatto che una quantificazione di tale lasso di tempo con la replica spontanea è
tardivo, dato che tale memoriale non può servire a colmare lacune dell’appello,
anche le conclusioni, rispettivamente le richieste ivi contenute, sono
contraddittorie e tali da non soddisfare i requisiti di ricevibilità (art. 310
e 311 cpv. 1 CPC).
10.3 Sia come sia, anche qualora
Considerandi
l’appellante avesse quantificato la propria richiesta in maniera ricevibile e occorrerebbe
quindi vagliare l’esigenza di lasciare un termine di breve durata per eseguire
il trasloco alla luce di motivi umanitari, l’appello è destinato all’insuccesso
per le ragioni qui di seguito illustrate.
Il Tribunale federale ha
spiegato che il giudice dell’esecuzione (nella fattispecie la Pretora che in
applicazione della facoltà concessale all’art. 236 cpv. 3 CPC ha emesso le
misure d’esecuzione) deve tener conto del principio della proporzionalità (DTF
117.
Ia 336). Tale giurisprudenza, emessa sotto l’egida delle procedure
cantonali, è stata confermata successivamente all’entrata in vigore del CPC (TF
4A_207/2014 del 19 maggio 2014 consid. 3.1). Secondo l’Alta Corte, qualora lo
sgombero concerne un’abitazione, occorre evitare che l’interessato si trovi
improvvisamente senza dimora. In particolare, occorre vagliare se dei motivi
umanitari impongono un rinvio dello stesso oppure dei seri e concreti indizi
permettono di ritenere che l’occupante si trasferirà spontaneamente entro un
termine ragionevole. Tuttavia, tale differimento dev’essere relativamente breve
(sulla questione, applicata all’ambito locativo, vedi Verda Chiocchetti, Esecuzione di una decisione di espulsione
in materia di locazione, in RtiD I-2015, p. 245). Al contrario di quanto
affermato dalla parte appellata, che contesta l’applicazione della
giurisprudenza summenzionata al di fuori di fattispecie vertenti su rapporti di
locazione, il Tribunale federale ha indicato che il giudice dell’esecuzione è
in generale tenuto ad applicare il principio della proporzionalità. D’altra
parte, non si ravvede alcun motivo per cui la presenza di eventuali motivi
umanitari possano essere contemplati in presenza di un ex inquilino e non di un
ex proprietario dell’abitazione rivendicata. A nulla muta, al riguardo, che
tale giurisprudenza sia stata emessa in fattispecie vertenti sul diritto
locativo.
Nel presente caso, malgrado
AP 1 abbia affermato di avere problemi finanziari e di salute (e che questi
ultimi siano stati certificati dal medico di famiglia dr. __________ __________
e dalla psichiatra e psicoterapeuta __________ __________ __________, documenti
comunque irricevibili per i motivi indicati sopra), ha ammesso di essere stata
in grado di “appoggiarsi anche a dei conoscenti per poter vagliare più
appartamenti possibili” con lo scopo di “velocizzare la cosa”. L’appellante non
ha tuttavia prodotto, né in prima sede né dinanzi a questa Camera, alcunché in
relazione agli oggetti vagliati e che lasci desumere un suo serio impegno nel
cercare in tempi ragionevolmente brevi una nuova sistemazione. Per tacere che
nelle more della presente causa ha già potuto beneficiare, di fatto, di quasi
quattro mesi per vagliare – come ha affermato aver effettuato tramite l’aiuto
di terzi – altre sistemazioni. Se ne conclude che, non fosse irricevibile,
l'appello sarebbe destinato in ogni modo all'insuccesso.
11.
Le spese dell'attuale giudizio
seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle verosimili
difficoltà economiche in cui versa la convenuta si tiene conto, in ogni modo,
riducendo per quanto possibile le spese processuali.
12.
Circa i
rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), in appello rimaneva litigioso unicamente il termine
fissato dalla Pretora per la restituzione del fondo. Considerati i valori
indicati dalle parti quali corrispettivi per la sua occupazione, il valore
litigioso non appare raggiungere la soglia di fr. 30'000.- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 12 giugno
2017 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico dell'appellante, con
l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 600.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-
negli altri casi. . Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).