12.2017.9
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - litispendenza internazionale
24 luglio 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.9
Lugano
24 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti) - inc. n. SO.2016.4616
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 30
settembre 2016 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA 2
con cui l’istante ha
chiesto la condanna delle convenute al pagamento di € 90'500.-, domanda
avversata da queste ultime, che hanno postulato la reiezione dell’istanza e in
via subordinata l’accertamento della sua irricevibilità, e che il Pretore con
decisione 5 gennaio 2017 ha dichiarato irricevibile;
appellante l'istante
con appello 19 gennaio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza e in via subordinata di sospendere
la procedura finché il Tribunale civile di Roma avesse reso la sua decisione
nella causa ivi pendente tra le stesse parti, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre le convenute con
osservazioni (recte: risposta) 8 febbraio 2017 hanno postulato la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che il 23 aprile 2016 la
società svizzera AP 1 da una parte e le società italiane AO 1 e AO 2 dall’altra
hanno sottoscritto un contratto denominato “scrittura privata” (doc. A), in
base al quale le seconde, nella loro qualità di organizzatrici di eventi in
Italia, garantivano alla prima, nella sua qualità di titolare in via esclusiva
dei diritti dell’artista __________, l’effettuazione, tra il 25 giugno e il 25
settembre 2016, di non meno di 10 concerti, da retribuirsi in ragione di € 10'500.-
l’uno, ritenuto che per efficacia dell’accordo era stato allora versato un
acconto di € 10'000.- che sarebbe poi stato dedotto in ragione di € 1'000.- ad
ognuna delle 10 retribuzioni almeno previste;
che la collaborazione tra
le parti si è interrotta dopo l’effettuazione, il 24 giugno 2016, del primo
concerto;
che con istanza 30
settembre 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti (art. 257 CPC), AP 1, rimproverando a AO 1 e AO 2 (recte:
AO 2) di averle versato solo un importo di € 5'000.- per il primo concerto e di
non aver più organizzato ed anzi annullato gli almeno altri 9 concerti previsti,
ha convenuto in giudizio entrambe innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendo la loro condanna al pagamento di € 90'500.- a titolo di
risarcimento del danno contrattuale;
che con osservazioni 24 ottobre
2016 le convenute hanno chiesto di respingere l’istanza e in via subordinata di
dichiararla irricevibile;
che con decisione 5
gennaio 2017 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza, ponendo le spese
processuali di fr. 500.- a carico dell’istante, obbligata altresì a rifondere
alle controparti
fr. 1’500.- per ripetibili: egli ha rilevato che con un’azione presentata al Tribunale
civile di Roma il 25 (recte: 18) luglio 2016, notificata alla
controparte il 17 (recte: 2) agosto 2016, le qui convenute avevano
chiesto di dichiarare la nullità della “scrittura privata” di cui al doc. A e
di condannare la qui istante a risarcire loro il danno causato dal suo
inadempimento contrattuale (doc. 3 [recte: doc. 5]), ed ha pertanto concluso
che in tali circostanze non appariva manifesto che l’istanza in esame fosse
ammissibile ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. d CPC, ossia, di fatto, per
l’esistenza di una litispendenza altrove;
che con l’appello 19 gennaio
2017 che qui ci occupa, avversato dalle convenute con risposta 8 febbraio 2017,
l'istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
l’istanza e in via subordinata, nei considerandi, di sospendere la procedura finché
il Tribunale civile di Roma avesse reso la sua decisione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi: a suo dire, l’oggetto delle due cause era
differente, per cui il presupposto processuale dell’assenza di litispendenza
altrove era senz’altro adempiuto; e in ogni caso, qualora l’oggetto delle due
cause fosse stato il medesimo, il Pretore avrebbe dovuto applicare l’art. 9
cpv. 1 LDIP, anziché l’art. 59 cpv. 2 lett. d CPC, ciò che gli avrebbe senz’altro
permesso, non essendo presumibile che il tribunale italiano prendesse entro un congruo
termine una decisione riconoscibile in Svizzera, di decidere egli stesso sull’istanza,
o tutt’al più, se l’emanazione di una tale decisione da parte del tribunale italiano
in tempi ragionevoli fosse invece stata ritenuta presumibile, gli avrebbe imposto
di sospendere il procedimento pendente innanzi a lui;
che
giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2),
accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono
incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara
(cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel
merito (cpv. 3);
che,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la questione a
sapere se l’istanza in esame, a seguito dell’inoltro della causa in Italia di
cui si è detto, possa risultare problematica per l’eventuale esistenza di una precedente
litispendenza altrove, non può essere esaminata in base al CPC (e meglio giusta
l’art. 59 cpv. 1 e 2 lett. d CPC), e ciò in quanto la fattispecie, coinvolgendo
anche parti con sedi al di fuori della Svizzera, riveste un carattere
internazionale; diversamente da quanto sostenuto in questa sede dalle parti, la
questione non va però nemmeno decisa in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 e 3 LDIP
bensì, visto che le sedi delle parti si trovano in Stati (la Svizzera e
l’Italia) che hanno sottoscritto e ratificato la CLug, in forza dell’art. 27 cpv.
1 e 2 CLug (cfr. pure TF 19 novembre 2008 4A_298/2008 consid. 2), disposizione
secondo cui qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla CLug e
tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e
il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il
procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in
precedenza (cpv. 1), ritenuto che se la competenza del giudice precedentemente adito
è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza
a favore del primo (cpv. 2);
che nel caso di specie è a
torto che l’istante ha preteso che le due cause, ancorché riguardanti le stesse
parti, non potessero essere considerate “identiche” ai sensi dell’art. 27 CLug,
siccome il loro oggetto era differente: il Tribunale federale, fondandosi sulla
giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee, ha in effetti
già avuto modo di stabilire, nell’ambito dell’interpretazione (autonoma) di una
norma del tutto analoga (e meglio l’art. 21 CL), che in contestazioni di
carattere pecuniario avevano il medesimo oggetto tutte le azioni per le quali
il punto centrale era l’efficacia o l’inefficacia di un contratto, e che erano
tali, ad esempio, le azioni che tendevano all’accertamento vero e proprio
dell’efficacia o dell’inefficacia di un contratto, ma anche quelle con le quali
erano chiesti l’adempimento o la restituzione di prestazioni eseguite, oppure
il risarcimento del danno consecutivo al mancato adempimento (TF 25 gennaio
2001 4C.207/2000 consid. 6a), ritenuto che nel caso concreto, come in quello
deciso a suo tempo dall’Alta Corte (consid. 6b), le parti fondavano per
l’appunto le loro rispettive pretese sul medesimo rapporto giuridico, ovvero
sulla “scrittura privata” (doc. A), e entrambe le procedure giudiziarie
vertevano sull’efficacia o meno di quel contratto, per cui l’esito delle due liti
sarebbe in definitiva dipeso dalla misura nella quale le inadempienze che esse
si rimproveravano erano imputabili all’una o all’altra (cfr. pure, sul tema, DTF
123 III 414 consid. 5; Kropholler/Von Hein,
Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 7 seg. ad art. 27 EuGVO; Bucher, Commentaire Romand, n. 11 ad
art. 27 CLug; Mabillard, Basler
Kommentar, n. 32 ad art. 27 CLug; Dasser,
Lugano-Übereinkommen Kommentar (LugÜ), n. 14 e 16 ad art. 27 CLug, secondo i
quali avevano il medesimo oggetto e titolo le azioni volte al risarcimento del
danno per inadempimento o per violazione del contratto e quelle tendenti all’accertamento
della sua nullità);
che l’applicazione di
questa disposizione (art. 27 cpv. 1 CLug) obbliga di principio il giudice
successivamente adito, ossia in concreto il Pretore, a sospendere il
procedimento finché sia accertata la competenza del giudice preventivamente adito,
ossia il Tribunale civile di Roma; il fatto che nell’occasione il Pretore sia stato
adito nell’ambito di una procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC) non è di per sé tale da imporre una soluzione diversa
ed in particolare da permettergli di dichiarare già sin d’ora irricevibile l’istanza,
per quel motivo, ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC;
che, con riferimento
sempre all’art. 257 cpv. 3 CPC, si aggiunga che in questa sede le convenute non
hanno spiegato in modo sufficiente (cfr. art. 312 CPC con rinvio all’art. 311
CPC), non bastando al proposito il semplice rinvio da loro formulato “alle
osservazioni rese nel primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente
trascritte” (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011
consid. 3, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 14 maggio 2013
4D_103/2012), per quali eventuali altre ragioni di fatto e di diritto nel caso
di specie i fatti non sarebbero incontestati o immediatamente comprovabili e/o
la situazione giuridica non sarebbe chiara e con ciò il giudizio di irricevibilità
dell’istanza, reso dal Pretore sulla base dell’unica motivazione di cui si è
detto in precedenza, avrebbe potuto essere confermato: la questione non può
pertanto essere oggetto di disamina da parte di questa Camera;
che, stando così le cose,
l’appello dell’istante deve essere parzialmente accolto nel senso che la
procedura di cui all'istanza va sospesa finché il giudice italiano avrà
accertato la propria competenza a decidere la causa ivi pendente;
che l’esito della lite
giustifica di caricare alle parti, in ragione di metà ciascuna, le spese processuali
di secondo grado, calcolate su un valore litigioso di € 90'500.-, e di
compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 19
gennaio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione
5 gennaio 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e riformata
nel senso che la procedura di cui all'istanza 30 settembre 2016 è sospesa finché
il Tribunale civile di Roma avrà accertato la propria competenza a decidere la
causa promossa innanzi a lui il 18 luglio 2016 da AO 1 e AO 2 nei confronti di AP
1.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 1’000.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).