12.2017.90
Mutuo - restituzione - azione semplificata
13 settembre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.90
Lugano
13 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2015.1 della Pretura
del Distretto di Leventina - promossa con scritto (recte: petizione) 24
gennaio 2015 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
CE
1 composta da:
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha in sostanza chiesto la condanna
della convenuta alla restituzione di alcuni suoi effetti personali e al
pagamento di fr. 11'937.45 (recte: fr. 11'937.55), somma aumentata in
replica a fr. 14'988.85, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di fr. 4'011.05, somma aumentata all’udienza a fr.
5'906.15, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2014 e alla restituzione di
alcuni elettrodomestici e gioielli dal valore sostitutivo di fr. 4'290.-,
pretesa quest’ultima poi limitata in sede conclusionale ad un solo
elettrodomestico dal valore sostitutivo di fr. 1'290.-;
sulle quali il Pretore supplente si è pronunciato, con
decisione 11 maggio 2017, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando
la convenuta al pagamento di fr. 14'680.85, e ha respinto la domanda
riconvenzionale;
appellante la convenuta con appello 13 giugno 2017, con cui ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in ordine o
nel merito e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, di condannare
la controparte al pagamento di fr. 5'613.50 oltre interessi al 5% dal 1° aprile
2014, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
visti lo scritto (recte: risposta all’appello) 17
luglio 2017 dell’attrice e le osservazioni spontanee 24 aprile (recte:
luglio) 2017 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 e A__________
__________ hanno convissuto per diversi anni, fino a inizio aprile 2014;
durante la loro convivenza AO 1, che si era trasferita nell’abitazione
di A__________ __________ a __________, ha conferito a quest’ultimo la procura sul suo conto n. __________ presso la Banca __________;
che dopo essersi fatta
rilasciare l’autorizzazione ad agire, con scritto (recte: petizione) 24
gennaio 2015 AO 1, non rappresentata da un patrocinatore professionista, ha
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Leventina la CE 1 fu A__________ __________,
composta da AP 1 e AP 2, per ottenerne la condanna alla restituzione di alcuni
suoi effetti personali rimasti presso il domicilio dell’ex convivente, nel
frattempo deceduto, e al pagamento di una somma poi aumentata in replica dagli
iniziali fr. 11'937.45 (recte: fr. 11'937.55) a fr. 14'988.85, pari ai
prelevamenti effettuati dal suo conto presso la Banca __________ e non utilizzati in suo favore; con memoriale 23 marzo 2015 la
convenuta, rappresentata da un patrocinatore professionista, rilevando come A__________
__________ avesse anticipato alla controparte queste e altre somme e come dal
suo domicilio di __________ fossero stati sottratti alcuni elettrodomestici e
gioielli, si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna dell’attrice al pagamento di una somma poi aumentata all’udienza dagli
iniziali fr. 4'011.05 a fr. 5'906.15 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2014 e
alla restituzione di quegli oggetti, dal valore sostitutivo di fr. 4'290.-, ritenuto
che in sede conclusionale quest’ultima pretesa è poi stata limitata a un solo
elettrodomestico dal valore di fr. 1'290.-;
che con decisione 11
maggio 2017 il Pretore supplente, in parziale accoglimento della petizione
(dispositivo n. 1), ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 14'680.85
(dispositivo n. 1.1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese
di fr. 500.- per 3/5 a carico della convenuta e per 2/5 a carico dell’attrice
(dispositivo n. 1.2), tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 1'000.- per
parti di ripetibili (dispositivo n. 1.3), e ha respinto la domanda
riconvenzionale (dispositivo n. 2), ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.-
e le spese di fr. 100.- a carico della convenuta (dispositivo n. 2.1): per
quanto qui interessa, egli ha ritenuto che A__________ __________, a fronte dei
fr. 39'000.- da lui prelevati dal conto dell’attrice (fr. 19'000.- dal 21 settembre
2011 al 26 novembre 2012 + fr. 20'000.- il 13 agosto 2013), avesse utilizzato in
favore di quest’ultima solo fr. 24'319.15 (fr. 15'948.60 dal 18 dicembre 2012
all’11 agosto 2013 + fr. 8'370.55 dal 13 agosto 2013 al 14 marzo 2014);
che con l’appello 13
giugno 2017 che qui ci occupa, a cui hanno fatto seguito lo scritto (recte:
risposta all’appello) 17 luglio 2017 dell’attrice e le osservazioni spontanee
24 aprile (recte: luglio) 2017 della convenuta, quest’ultima ha chiesto
la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in
ordine o nel merito e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, di
condannare la controparte al pagamento di fr. 5'613.50 oltre interessi al 5%
dal 1° aprile 2014, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: a suo
dire, A__________ __________ avrebbe prelevato dal conto dell’attrice unicamente
fr. 20'000.- (il 13 agosto 2013) e avrebbe effettuato versamenti in suo favore
per ben fr. 25'613.50 (fr. 15'948.60 dal 18 dicembre 2012 all’11 agosto 2013 +
fr. 9'664.90 dal 12 agosto 2013 al 14 marzo 2014);
che la convenuta ha
sostenuto che la petizione, e meglio - per quanto qui interessa - la sua parte
avente per oggetto la pretesa creditoria, avrebbe già dovuto essere dichiarata
irricevibile in ordine siccome non conteneva alcuna formale domanda di causa e
le prove allora offerte dall’attrice non erano riferite alle singole
allegazioni; il rilievo, come già spiegato dal giudice di prime cure - senza
per altro che quel suo assunto sia stato qui censurato -, è manifestamente
infondato: nel caso di specie la relativa domanda di causa, che in base all’art.
244 cpv. 1 lett. b CPC doveva essere contenuta nell’atto introduttivo di causa,
era in effetti chiaramente evincibile dalla motivazione esposta nella petizione
(“Ho convissuto con il signor A__________ __________ … Lui aveva la procura
sui miei conti. Il 13. agosto 2013 ha prelevato dal mio conto fr. 20'000.- con
Fatti
i quali ha provveduto a pagare diverse mie fatture, per complessivi fr. 8'062.45
… La differenza tra quanto prelevato e quanto utilizzato per pagare le fatture
di fr. 11'937.45 è rimasta nelle mani del signor A__________ __________, il
quale è purtroppo deceduto in data 19.6.2014. Tali soldi sono pertanto passati
ai suoi eredi, qui convenuti, signor AP 2 e signora AP 1. Gli eredi, oltre ad
essersi opposti alla restituzione del denaro di cui sopra, … Chiedo pertanto
che i convenuti mi restituiscano i soldi …”, cfr. petizione p. 1 seg.) per
cui la convenuta, che non era stata pregiudicata nei suoi diritti tant’è che
aveva compreso in cosa consisteva la richiesta della controparte (“controparte
sostiene che il defunto A__________ __________ avrebbe prelevato un importo di
fr. 20'000.- dai conti dell’attrice nell’agosto 2013 e che con ciò avrebbe
pagato sue fatture per fr. 8'062.45. Le andrebbero pertanto restituiti fr.
11'937.45 (recte: fr. 11'937.55)”, cfr. risposta p. 5) e aveva potuto
determinarsi al proposito, era malvenuta a lamentare il fatto che la stessa non
avesse poi fatto oggetto di un formale petitum (cfr. per analogia TF 15
febbraio 2013 5A_713/2012 consid. 4.1, 17 ottobre 2014 4A_42/2014 consid. 4.2,
secondo cui il tribunale, sanzionando in un caso del genere l’irregolarità
procedurale, incorrerebbe in un eccesso di formalismo); e nella procedura semplificata
diversamente che in quella ordinaria, la petizione non deve contenere
l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti
(nell’art. 244 CPC non è in effetti stata prevista una disposizione analoga all’art.
221 cpv. 1 lett. e CPC);
che la convenuta, nell’evenienza
- qui verificatasi - in cui la petizione avente per oggetto le pretese
creditorie fosse stata considerata ricevibile, ha preteso che la stessa avrebbe
comunque dovuto essere respinta nel merito e che la sua domanda riconvenzionale
avrebbe dovuto essere ammessa per fr. 5'613.50 oltre interessi: la censura,
come si dirà qui di seguito, è parzialmente fondata;
che a questo stadio della
lite è ormai pacifico che A__________ __________ aveva prelevato dal conto
dell’attrice almeno fr. 20'000.- (il 13 agosto 2013) e aveva effettuato
versamenti in favore della stessa per almeno fr. 15'948.60 (dal 18 dicembre
2012 all’11 agosto 2013); resta ancora da esaminare, anche perché in questa
sede l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui la prova
documentale dell’esistenza di prelevamenti di A__________ __________ per complessivi
fr. 52'000.-, mai offerta all’udienza di discussione, era stata versata agli
atti tardivamente solo con le conclusioni, se debbano pure essere presi in considerazione
i prelevamenti di complessivi fr. 19'000.- avvenuti dal 21 settembre 2011 al 26
novembre 2012, e se, oltre ai versamenti effettuati in favore dell’attrice dal
13 agosto 2013 al 14 marzo 2014, di fr. 8'370.55, dovessero essere considerati
anche quelli effettuati il 12 agosto 2013, che a suo dire aumentavano quella
somma a fr. 9'664.90;
che, sulla prima
questione, la convenuta ha rimproverato al Pretore supplente di aver preso in
considerazione l’allegato di replica, con cui l’attrice aveva in sostanza
preteso e provato l’esistenza dei prelevamenti di complessivi fr. 19'000.-
avvenuti dal 21 settembre 2011 al 26 novembre 2012, e ciò nonostante a quella parte
non fosse stato assegnato alcun termine per inoltrare quel memoriale scritto,
che dunque costituiva un allegato spontaneo non ammissibile nella procedura
semplificata ed era tardivo: la censura è manifestamente infondata, dato che a
fronte dell’introduzione di una domanda riconvenzionale scritta e motivata da
parte della convenuta, avvenuta per altro dopo che in precedenza le era stato
assegnato un termine per presentare la sua risposta scritta, il Pretore, in
base ai combinati disposti degli art. 245 cpv. 2 e 224 cpv. 3 CPC, avrebbe a
sua volta dovuto assegnare all’attrice un termine per presentare una risposta
scritta alla stessa (sul tema cfr. pure Killias,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 245 CPC; Hauck,
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 245
Considerandi
CPC), e inoltre siccome il giudice nemmeno avrebbe potuto ignorare, specie a
quello stadio della lite, l’esistenza di un eventuale allegato spontaneo di una
parte, quand’anche per ipotesi non fosse stato tempestivo (cfr. TF 17 aprile
2013.
5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5); essa nel caso concreto risulta comunque pretestuosa,
atteso che nel corso dell’udienza di dibattimento del 12 ottobre 2015, nella
quale - a prescindere da quanto era stato anticipato nei precedenti allegati
scritti di replica e di duplica e ciò tanto più se (come ora preteso dalla
convenuta) questi precedenti memoriali dovevano essere considerati irriti - le
parti avrebbero in ogni caso potuto e dovuto dibattere sull’azione principale e
sulla domanda riconvenzionale (art. 245 cpv. 1 e 2 CPC), l’attrice si era poi espressamente
riconfermata nel suo allegato di replica (“la parte attrice si oppone alla
modifica del petitum … riconfermandosi nel suo allegato di replica del 2 maggio
2015”), con il quale aveva aumentato le sue richieste a fr. 14'988.85 e di
conseguenza, implicitamente, aveva pure contestato le pretese creditorie
oggetto della domanda riconvenzionale;
che, sul secondo aspetto, la
convenuta ha ritenuto arbitrario il fatto che il Pretore supplente non avesse
tenuto conto dei versamenti effettuati da A__________ __________ in favore
dell’attrice in data 12 agosto 2013; la censura è fondata: come rilevato con
pertinenza dalla convenuta, non si riesce innanzitutto a comprendere come mai,
visto pure che l’attrice non aveva mai fornito alcuna spiegazione al proposito,
il Pretore supplente aveva deciso di dedurre tutti i versamenti effettuati da A__________
__________ in favore dell’attrice dal 18 dicembre 2012 al 14 marzo 2014 salvo
proprio quelli del 12 agosto 2013 (e meglio quelli dal 18 dicembre 2012 all’11
agosto 2013 e quelli dal 13 agosto 2013 al 14 marzo 2014), tanto più che, come
nuovamente rilevato a ragione dalla convenuta, l’attrice aveva ammesso in replica
(p. 3) e nelle conclusioni (p. 1) che anche i versamenti fatti il 12 agosto
2013, che a suo dire erano però già compresi nella somma di fr. 8’062.55 da lei
esposta in precedenza, dovevano essere dedotti dalla sue spettanze;
che, ciò detto ed essendo
stato appurato, sulla base delle ricevute postali versate agli atti (doc. D e I,
ritenuto che il primo documento è la fotocopia delle p. 98 - 115 del “libretto
di ricevute” in originale, che costituisce invece il secondo), che i versamenti
effettuati da A__________ __________ in favore dell’attrice il 12 agosto 2013
non erano stati, come ritenuto dal Pretore, di complessivi fr. 806.55 (fr.
9’177.10 totale versamenti risultanti dal doc. D ./. fr. 8’370.55 versamenti dal
13.
agosto 2013 al 14 marzo 2014 considerati dal giudice; cfr. p. 98 - 99 del
doc. D), ma erano stati di complessivi fr. 1'296.- (dovendosi in effetti aggiungere
anche i versamenti di complessivi fr. 489.45 risultanti da p. 96 - 97 del doc.
I), si ha che le somme da dedurre dalle spettanze dell’attrice per versamenti
in suo favore effettuati dal 12 agosto 2013 al 14 marzo 2014, rivendicati in
questa sede dalla convenuta in ragione di fr. 9'664.90, ammontavano in realtà a
fr. 9'666.55;
che, in parziale
accoglimento dell’appello, la somma dovuta dalla convenuta deve così essere
ridotta a fr. 13'384.85 (prelevamenti dal conto dell’attrice: fr. 19'000.- dal
21.
settembre 2011 al 26 novembre 2012 + fr. 20'000.- il 13 agosto 2013;
versamenti in suo favore: fr. 15'948.60 dal 18 dicembre 2012 all’11 agosto 2013
+ fr. 9’666.55 dal 12 agosto 2013 al 14 marzo 2014);
che le spese processuali di
entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto
che per la procedura di appello sono state calcolate sulla base di un valore di
fr. 20’294.35 (fr. 14'680.85 per l’azione principale e fr. 5'613.50 per la
domanda riconvenzionale); per quanto riguarda il giudizio sulle ripetibili di
prima istanza, si osserva che lo stesso, nonostante il parziale accoglimento
dell’appello della convenuta, non può essere riformato in suo favore, siccome risultava
per lei già ampiamente benevolo, visto che le attribuiva ripetibili nonostante
fosse risultata allora vincente solo per 2/5 ed ora per 7/15 (cfr. per analogia
TF 21 gennaio 2003 4P.226/2002 consid. 4, commentata in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 60 e n.
276.
ad art. 150, secondo cui, in presenza di allegati di entrambe le parti, si
imponeva una “compensazione” delle rispettive pretese per ripetibili, anche se
una delle parti non era stata rappresentata da un patrocinatore professionista;
in tal senso pure II CCA 14 luglio 2008 inc. n. 12.2007.162); diversa è invece la
soluzione per le ripetibili della procedura di secondo grado: non avendo
l’attrice di fatto presentato la risposta all’appello, tant’è che si era
limitata ad allestire un allegato di tre righe con cui aveva offerto una nuova
prova documentale e per il resto “ci riferiamo al giudizio del Pretore”,
alla convenuta possono essere riconosciute ripetibili nella limitata misura in
cui è risultata vincente, ossia per 1/15 (non essendovi di fatto pretese per ripetibili
da “mettere in compensazione” a quelle dell’appellante, cfr. II CCA 10 febbraio
2014.
inc. n. 12.2012.162, 21 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.23, 9 settembre 2016
inc. n. 12.2016.50, 19 maggio 2017 inc. n. 12.2015.222).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
13 giugno 2017 della CE 1 fu A__________ __________, composta da AP 1 e AP 2, è
parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 11 maggio 2017 della
Pretura del Distretto di Leventina, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
1.1 Di
conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare a AO 1 la somma di
fr. 13'384.85.
1.2 La
tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese di fr. 500.- sono a carico
dall’attrice per 7/15 e per 8/15 sono a carico dei convenuti in solido.
II. Le
spese processuali di fr. 2’100.- sono a carico dell’appellante per 14/15 e per 1/15
sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 100.-
per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).