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Decisione

12.2017.90

Mutuo - restituzione - azione semplificata

13 settembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i quali ha provveduto a pagare diverse mie fatture, per complessivi fr. 8'062.45

… La differenza tra quanto prelevato e quanto utilizzato per pagare le fatture

di fr. 11'937.45 è rimasta nelle mani del signor A__________ __________, il

quale è purtroppo deceduto in data 19.6.2014. Tali soldi sono pertanto passati

ai suoi eredi, qui convenuti, signor AP 2 e signora AP 1. Gli eredi, oltre ad

essersi opposti alla restituzione del denaro di cui sopra, … Chiedo pertanto

che i convenuti mi restituiscano i soldi …”, cfr. petizione p. 1 seg.) per

cui la convenuta, che non era stata pregiudicata nei suoi diritti tant’è che

aveva compreso in cosa consisteva la richiesta della controparte (“controparte

sostiene che il defunto A__________ __________ avrebbe prelevato un importo di

fr. 20'000.- dai conti dell’attrice nell’agosto 2013 e che con ciò avrebbe

pagato sue fatture per fr. 8'062.45. Le andrebbero pertanto restituiti fr.

11'937.45 (recte: fr. 11'937.55)”, cfr. risposta p. 5) e aveva potuto

determinarsi al proposito, era malvenuta a lamentare il fatto che la stessa non

avesse poi fatto oggetto di un formale petitum (cfr. per analogia TF 15

febbraio 2013 5A_713/2012 consid. 4.1, 17 ottobre 2014 4A_42/2014 consid. 4.2,

secondo cui il tribunale, sanzionando in un caso del genere l’irregolarità

procedurale, incorrerebbe in un eccesso di formalismo); e nella procedura semplificata

diversamente che in quella ordinaria, la petizione non deve contenere

l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti

(nell’art. 244 CPC non è in effetti stata prevista una disposizione analoga all’art.

221 cpv. 1 lett. e CPC);

che la convenuta, nell’evenienza

- qui verificatasi - in cui la petizione avente per oggetto le pretese

creditorie fosse stata considerata ricevibile, ha preteso che la stessa avrebbe

comunque dovuto essere respinta nel merito e che la sua domanda riconvenzionale

avrebbe dovuto essere ammessa per fr. 5'613.50 oltre interessi: la censura,

come si dirà qui di seguito, è parzialmente fondata;

che a questo stadio della

lite è ormai pacifico che A__________ __________ aveva prelevato dal conto

dell’attrice almeno fr. 20'000.- (il 13 agosto 2013) e aveva effettuato

versamenti in favore della stessa per almeno fr. 15'948.60 (dal 18 dicembre

2012 all’11 agosto 2013); resta ancora da esaminare, anche perché in questa

sede l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui la prova

documentale dell’esistenza di prelevamenti di A__________ __________ per complessivi

fr. 52'000.-, mai offerta all’udienza di discussione, era stata versata agli

atti tardivamente solo con le conclusioni, se debbano pure essere presi in considerazione

i prelevamenti di complessivi fr. 19'000.- avvenuti dal 21 settembre 2011 al 26

novembre 2012, e se, oltre ai versamenti effettuati in favore dell’attrice dal

13 agosto 2013 al 14 marzo 2014, di fr. 8'370.55, dovessero essere considerati

anche quelli effettuati il 12 agosto 2013, che a suo dire aumentavano quella

somma a fr. 9'664.90;

che, sulla prima

questione, la convenuta ha rimproverato al Pretore supplente di aver preso in

considerazione l’allegato di replica, con cui l’attrice aveva in sostanza

preteso e provato l’esistenza dei prelevamenti di complessivi fr. 19'000.-

avvenuti dal 21 settembre 2011 al 26 novembre 2012, e ciò nonostante a quella parte

non fosse stato assegnato alcun termine per inoltrare quel memoriale scritto,

che dunque costituiva un allegato spontaneo non ammissibile nella procedura

semplificata ed era tardivo: la censura è manifestamente infondata, dato che a

fronte dell’introduzione di una domanda riconvenzionale scritta e motivata da

parte della convenuta, avvenuta per altro dopo che in precedenza le era stato

assegnato un termine per presentare la sua risposta scritta, il Pretore, in

base ai combinati disposti degli art. 245 cpv. 2 e 224 cpv. 3 CPC, avrebbe a

sua volta dovuto assegnare all’attrice un termine per presentare una risposta

scritta alla stessa (sul tema cfr. pure Killias,

Berner Kommentar, n. 16 ad art. 245 CPC; Hauck,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 245

Considerandi

CPC), e inoltre siccome il giudice nemmeno avrebbe potuto ignorare, specie a

quello stadio della lite, l’esistenza di un eventuale allegato spontaneo di una

parte, quand’anche per ipotesi non fosse stato tempestivo (cfr. TF 17 aprile

2013.

5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5); essa nel caso concreto risulta comunque pretestuosa,

atteso che nel corso dell’udienza di dibattimento del 12 ottobre 2015, nella

quale - a prescindere da quanto era stato anticipato nei precedenti allegati

scritti di replica e di duplica e ciò tanto più se (come ora preteso dalla

convenuta) questi precedenti memoriali dovevano essere considerati irriti - le

parti avrebbero in ogni caso potuto e dovuto dibattere sull’azione principale e

sulla domanda riconvenzionale (art. 245 cpv. 1 e 2 CPC), l’attrice si era poi espressamente

riconfermata nel suo allegato di replica (“la parte attrice si oppone alla

modifica del petitum … riconfermandosi nel suo allegato di replica del 2 maggio

2015”), con il quale aveva aumentato le sue richieste a fr. 14'988.85 e di

conseguenza, implicitamente, aveva pure contestato le pretese creditorie

oggetto della domanda riconvenzionale;

che, sul secondo aspetto, la

convenuta ha ritenuto arbitrario il fatto che il Pretore supplente non avesse

tenuto conto dei versamenti effettuati da A__________ __________ in favore

dell’attrice in data 12 agosto 2013; la censura è fondata: come rilevato con

pertinenza dalla convenuta, non si riesce innanzitutto a comprendere come mai,

visto pure che l’attrice non aveva mai fornito alcuna spiegazione al proposito,

il Pretore supplente aveva deciso di dedurre tutti i versamenti effettuati da A__________

__________ in favore dell’attrice dal 18 dicembre 2012 al 14 marzo 2014 salvo

proprio quelli del 12 agosto 2013 (e meglio quelli dal 18 dicembre 2012 all’11

agosto 2013 e quelli dal 13 agosto 2013 al 14 marzo 2014), tanto più che, come

nuovamente rilevato a ragione dalla convenuta, l’attrice aveva ammesso in replica

(p. 3) e nelle conclusioni (p. 1) che anche i versamenti fatti il 12 agosto

2013, che a suo dire erano però già compresi nella somma di fr. 8’062.55 da lei

esposta in precedenza, dovevano essere dedotti dalla sue spettanze;

che, ciò detto ed essendo

stato appurato, sulla base delle ricevute postali versate agli atti (doc. D e I,

ritenuto che il primo documento è la fotocopia delle p. 98 - 115 del “libretto

di ricevute” in originale, che costituisce invece il secondo), che i versamenti

effettuati da A__________ __________ in favore dell’attrice il 12 agosto 2013

non erano stati, come ritenuto dal Pretore, di complessivi fr. 806.55 (fr.

9’177.10 totale versamenti risultanti dal doc. D ./. fr. 8’370.55 versamenti dal

13.

agosto 2013 al 14 marzo 2014 considerati dal giudice; cfr. p. 98 - 99 del

doc. D), ma erano stati di complessivi fr. 1'296.- (dovendosi in effetti aggiungere

anche i versamenti di complessivi fr. 489.45 risultanti da p. 96 - 97 del doc.

I), si ha che le somme da dedurre dalle spettanze dell’attrice per versamenti

in suo favore effettuati dal 12 agosto 2013 al 14 marzo 2014, rivendicati in

questa sede dalla convenuta in ragione di fr. 9'664.90, ammontavano in realtà a

fr. 9'666.55;

che, in parziale

accoglimento dell’appello, la somma dovuta dalla convenuta deve così essere

ridotta a fr. 13'384.85 (prelevamenti dal conto dell’attrice: fr. 19'000.- dal

21.

settembre 2011 al 26 novembre 2012 + fr. 20'000.- il 13 agosto 2013;

versamenti in suo favore: fr. 15'948.60 dal 18 dicembre 2012 all’11 agosto 2013

+ fr. 9’666.55 dal 12 agosto 2013 al 14 marzo 2014);

che le spese processuali di

entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto

che per la procedura di appello sono state calcolate sulla base di un valore di

fr. 20’294.35 (fr. 14'680.85 per l’azione principale e fr. 5'613.50 per la

domanda riconvenzionale); per quanto riguarda il giudizio sulle ripetibili di

prima istanza, si osserva che lo stesso, nonostante il parziale accoglimento

dell’appello della convenuta, non può essere riformato in suo favore, siccome risultava

per lei già ampiamente benevolo, visto che le attribuiva ripetibili nonostante

fosse risultata allora vincente solo per 2/5 ed ora per 7/15 (cfr. per analogia

TF 21 gennaio 2003 4P.226/2002 consid. 4, commentata in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 60 e n.

276.

ad art. 150, secondo cui, in presenza di allegati di entrambe le parti, si

imponeva una “compensazione” delle rispettive pretese per ripetibili, anche se

una delle parti non era stata rappresentata da un patrocinatore professionista;

in tal senso pure II CCA 14 luglio 2008 inc. n. 12.2007.162); diversa è invece la

soluzione per le ripetibili della procedura di secondo grado: non avendo

l’attrice di fatto presentato la risposta all’appello, tant’è che si era

limitata ad allestire un allegato di tre righe con cui aveva offerto una nuova

prova documentale e per il resto “ci riferiamo al giudizio del Pretore”,

alla convenuta possono essere riconosciute ripetibili nella limitata misura in

cui è risultata vincente, ossia per 1/15 (non essendovi di fatto pretese per ripetibili

da “mettere in compensazione” a quelle dell’appellante, cfr. II CCA 10 febbraio

2014.

inc. n. 12.2012.162, 21 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.23, 9 settembre 2016

inc. n. 12.2016.50, 19 maggio 2017 inc. n. 12.2015.222).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

13 giugno 2017 della CE 1 fu A__________ __________, composta da AP 1 e AP 2, è

parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 11 maggio 2017 della

Pretura del Distretto di Leventina, invariati gli altri dispositivi, è così

riformata:

1.1 Di

conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare a AO 1 la somma di

fr. 13'384.85.

1.2 La

tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese di fr. 500.- sono a carico

dall’attrice per 7/15 e per 8/15 sono a carico dei convenuti in solido.

II. Le

spese processuali di fr. 2’100.- sono a carico dell’appellante per 14/15 e per 1/15

sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 100.-

per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).