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Decisione

12.2017.93

Banca - contratto di consiglio agli investimenti - responsabilità - valuta

27 novembre 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti dell’errore essenziale (art. 24 CO).

9.1 In questa sede

l’attrice ribadisce che la convenuta era invece tenuta a risarcirla anche in

base alle regole dell’errore essenziale, rilevando che il mandato conferito da

lei e dalla sorella era quello di investire soltanto in investimenti sicuri,

cioè che garantissero la salvaguardia del capitale investito, ciò che a suo

dire non era invece il caso per i prodotti __________ __________ qui in esame,

che costituivano titoli ad alto grado di rischio.

9.2 Il rilievo dev’essere

una volta ancora dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), in quanto l’attrice non si è confrontata con la motivazione

addotta sul tema dal giudice di prime cure ed in particolare non ha spiegato

per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa non potesse essere condivisa

e dovesse dunque essere modificata (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7

dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid.

9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).

Esso sarebbe stato

in ogni caso destinato all’insuccesso anche nel merito, visto e considerato

che, come si è visto in precedenza (consid. 8.3), nulla permette effettivamente

di confermare che i titoli consigliati nell’occasione dalla convenuta fossero

ad altro rischio e dunque non fossero conformi al profilo di rischio

pacificamente richiesto.

10. A titolo abbondanziale

il Pretore aggiunto ha infine rilevato che in ogni caso l’attrice, in

applicazione dell’art. 84 CO, non avrebbe potuto chiedere in causa la rifusione

in franchi svizzeri (ossia in ragione di fr. 118'647.60) dell’investimento di €

78'000.- e della relativa commissione di € 780.-. A fronte di un investimento

effettuato in valuta straniera era in effetti in tale valuta, e non in quella

svizzera, che doveva essere inoltrata la domanda di causa, poco importando se nell’occasione

fosse stato preteso il risarcimento del danno (e non la restituzione del

credito) o se la moneta di riferimento dei conti fosse il franco svizzero.

10.1 In questa sede

l’attrice obietta nuovamente che il risarcimento del danno provocato in un

conto la cui moneta di riferimento era il franco svizzero doveva essere fatto

valere in quella valuta.

10.2 Nel caso concreto è pacifico

che le parti, entrambe con domicilio rispettivamente sede in Svizzera, siano

legate da un rapporto contrattuale retto dal diritto svizzero e che sia

Considerandi

pertanto applicabile l’art. 84 CO, in virtù del quale i debiti pecuniari devono

essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato

contratto il debito (cpv. 1), ritenuto che se il debito è invece espresso in

una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà

farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la

parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato

l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà

alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv.

2.

della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con sentenza

14.

gennaio 2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 e 2.5), ponendo fine a una

prassi tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito

contratto in valuta estera, come nel caso di specie, era tenuto a formulare in

causa la sua pretesa in quella valuta (TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid.

5.1

pubbl. in RtiD I 2011 p. 677, 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1) e

che il tribunale aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al

pagamento di quella valuta (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl.

in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto

che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (TF 27

marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15

dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3).

10.3

Contrariamente a quanto

preteso dall’attrice, non è vero che nella presente fattispecie il fatto che la

moneta di riferimento del conto fosse il franco svizzero farebbe sì che, per

quanto riguardava l’investimento di € 78'000.- (e la relativa commissione di €

780.

-), non si era confrontati con una controversia avente per oggetto un

debito espresso in valuta straniera. La dottrina e la giurisprudenza hanno in

effetti già avuto modo di precisare, in considerazione del fatto che lo scopo

della domanda di risarcimento è quello di rimediare al danno subito, che in tal

caso appare sensato provvedervi proprio mediante la valuta nella quale la

diminuzione del patrimonio si è realizzata (cfr. TF 7 settembre 2004 4C.191/2004

consid. 6, pubbl. in SJ 2005 I 174, 19 luglio 2017 4A_39/2017 consid. 2; cfr.

pure per analogia DTF 137 III 158 consid. 3.2 e 3.3, sia pure riferita a una

pretesa extracontrattuale), che in concreto è per l’appunto quella straniera

(cfr. pure Weber, Berner

Kommentar, 2ª ed., n. 314 ad art. 84 CO e Weber,

Fremdwährungsschulden in der Praxis, in BJM 1983 p. 109, secondo cui in caso di

risarcimento contrattuale si giustifica di regola un parallelismo con la valuta

del contratto; in tal senso ancora la già menzionata TF 7 settembre 2004 4C.191/2004

consid. 6, secondo cui ciò dev’essere segnatamente il caso quando il

risarcimento deve rimpiazzare una prestazione in pagamento; medesima soluzione

in II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2011.224).

11.

Ne

discende che l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile, con conferma della decisione pretorile.

Le

spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 178'000.-, seguono la soccombenza

(art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 19 giugno

2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali di fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 6’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).