12.2017.95
Contratto di appalto. Garanzia per difetti. Tempestività e specificità della notifica. Onere di allegazione. Valore probatorio di una perizia di parte
22 gennaio 2019Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto
n.
12.2017.95
Lugano
22
gennaio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.40 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 19 febbraio
2015 da
AO
1
rappr.
dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr.
dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 42'710.- oltre
interessi,
pretesa avversata dal
convenuto che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che, in via
riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr.
50'687.-,
domande sulle quali ha
statuito il Pretore con sentenza del 22 maggio 2017, accogliendo la petizione e
respingendo l’azione riconvenzionale,
appellante il convenuto
con atto di appello del 21 giugno 2017 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere l’azione
riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice con
risposta del 7 agosto 2017 postula la reiezione del gravame, pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A.
Nel corso della
primavera 2012 AP 1, proprietario in ragione di un ½ delle part. __________, ha
incaricato AO 1 (in seguito: AO 1), impresa attiva nell’ambito dell’esecuzione
di lavori di pittura, intonaci e gessi, di eseguire lavori di “intonacatura
e stuccatura delle pareti e dei soffitti interni, di tinteggiatura dei locali
interni (soffitti/pareti), intonacatura e stuccatura delle pareti esterne,
tinteggiatura della facciata esterna, colla- rete per giunti- paraspigoli per
finestre e porte, varie” (doc. P, inc. CM.2014.715) su un preesistente
edificio sito sul mapp. n. __________, nonché su uno stabile di nuova edificazione
posto sul mappale n. __________. Gli accordi tra le parti sono stati conclusi -
essenzialmente - in maniera orale.
B. Per quanto attiene alla mercede AO 1 ha trasmesso
al committente diverse richieste di acconto, in base allo stato di avanzamento
dei lavori; acconti che sono stati solo parzialmente saldati (doc. da D a L in
inc. CM.2014.715). A partire da novembre 2012, infatti, AP 1 non ha più versato
quanto richiestogli (doc. O).
C. Non avendo ottenuto risposta ai solleciti di
pagamento inviati al committente, in data 8 gennaio 2013, G__________ in rappresentanza
di AO 1 si quindi è recato sul cantiere dove ha incontrato AP 1. In quel
frangente quest’ultimo ha comunicato verbalmente alla controparte che i lavori
eseguiti presentavano dei difetti. G__________ si è dichiarato disponibile ad
effettuare alcuni interventi di siliconatura e ritocchi di pittura alle pareti
interne, purché il committente procedesse al pagamento di almeno fr. 20'000.-,
corrispondenti alla metà degli acconti scoperti (doc. Q). Non avendo AP 1 dato
seguito a questa richiesta, in data 15 gennaio 2013 AO 1 ha trasmesso al
committente le liquidazioni finali relative alle opere eseguite sui mappali n. __________
dalle quali, dopo deduzione degli acconti già percepiti, risultava un saldo
scoperto di complessivi fr. 42'710.-, di cui fr. 1'170.- relativi al mappale n.
__________ e fr. 41'540.- relativi al mappale n. __________ RFD di __________ (doc.
M, doc. N in inc. CM.2014.715).
D. Con scritto raccomandato datato 19 gennaio 2013 ma
inviato il successivo 21 gennaio (doc. P in inc. CM.2014.715), AP 1 ha notificato
all’impresa di pittura di ritenere “il lavoro carente e difettoso”,
segnalando che esternamente “la verniciatura esterna presenta screpolature e
in qualche punto si sono aperte delle fessure (…) il colore presenta delle
problematiche di fissaggio alla parete e diversa granulometria (…) le finiture
a ridosso dei serramenti sono scadenti e imprecise (…) tutti i serramenti sono
sporchi con vernice”. In relazione all’interno egli ha rilevato che “sono
visibili diverse crepe nelle pareti, e a ridosso dei serramenti (…) il colore
del soffitto e delle pareti si sta già staccando in diversi punti (…) le
finiture a ridosso dei serramenti sono scadenti e mancano gli angolari (…)
tutti i serramenti sono sporchi con vernice (…) la granulometria dei soffitti e
delle pareti non sono uniformi, in alcuni punti della stessa parete sono lisci
e in altri sono ruvidi, e questo non è ammissibile, va completamente rifatto
internamente” (doc. P in inc. CM.2014.715).
Con scritto del 23 gennaio 2013 AO 1 ha
risposto a AP 1 manifestando la propria disponibilità “ad effettuare i
seguenti lavori a spese nostre: copertura, siliconature e ritocchi di
pittura a pareti interne oltre a raddrizzare la spalletta storta”” purché
egli provvedesse a versare l’importo di fr. 20'000.-, come già richiestogli,
ciò che il committente non ha però fatto (doc. Q, inc. CM.2014.715).
A fine gennaio AP 1 ha incaricato le società G__________
SA e G__________ SA (in seguito: G__________ SA) di verificare lo stato dei
lavori realizzati dall’impresa di pittura, ciò che ha portato all’allestimento di
una perizia tecnica doc. R dell’inc. CM.2014.715 e di un rapporto definitivo doc.
8, dei quali si dirà per quanto necessario in seguito.
E. In data 26 febbraio 2013 AO 1 ha inoltrato
un’istanza di annotazione provvisoria di ipoteca legale per l’importo di fr. 42'710.-,
accolta limitatamente all’importo di fr. 1'170.-, poiché era stato richiesto
unicamente di gravare il fondo n. __________ (inc. SO.2013.858). In seguito
l’impresa ha rinunciato all’ipoteca legale e ne ha chiesto e ottenuto la
cancellazione in data 23 luglio 2013.
F. Previo
tentativo di conciliazione, in data 19 febbraio 2015 AO 1 ha inoltrato presso
la Pretura di Lugano, sezione 3, una petizione con cui ha chiesto la condanna
di AP 1 al pagamento di fr. 42'710.- oltre interessi del 5% dal
21 gennaio 2013, a saldo delle fatture per i lavori eseguiti sui fondi mapp. __________.
In breve, l’attrice ha affermato che le prestazioni da lei effettuate erano
state eseguite su specifiche richieste del convenuto - facente funzione di DL -
ed ha precisato che il dettaglio di quanto realizzato risultava dalle fatture
allegate agli atti. In merito alle opere interne, essa ha spiegato di aver consigliato
al convenuto di far posare le reti d’armatura in fibra sintetica e di applicare
due strati di colla cementizzata, ma questi avrebbe deciso di non far eseguire
queste opere per ragioni di costo. L’attrice ha, inoltre, aggiunto di aver
provveduto a inviare al committente delle richieste di acconto in base allo
stato di avanzamento dei lavori ma che a partire da novembre 2012 questi
avrebbe smesso di saldato il dovuto e si sarebbe reso difficilmente reperibile,
senza fornire alcuna spiegazione. Solo in data 8 gennaio 2013, in occasione di
una visita sul cantiere da parte di G__________, il committente avrebbe
comunicato allo stesso di ritenere difettosi i lavori, senza però entrare nel
dettaglio. Solo in data 21 gennaio 2013, dopo ricezione delle fatture di liquidazione
finali, AP 1 avrebbe notificato all’impresa una serie di presunti difetti.
Difetti che l’attrice ha contestato e che comunque, a detta della stessa, non
giustificherebbero il mancato pagamento della mercede in misura del 60%. Essa
ha contestato, altresì, il contenuto e la forza probatoria dei referti fatti
allestire dalla convenuta ed ha, inoltre, aggiunto che i lamentati difetti
sarebbero da attribuire alle particolari scelte esecutive imposte dal
committente. La notifica degli stessi sarebbe comunque tardiva.
Il convenuto si è opposto
alla petizione ed ha contestato integralmente le pretese creditorie, con la
sola eccezione dell’importo di fr. 1'170.- relativo alle opere effettuate
nell’immobile sito sul mapp. __________. In sintesi, AP 1 ha affermato di non
essere stato presente sul cantiere, di non avere avuto funzioni di DL, di non
conoscere le regole dell’arte e pertanto di non essere stato in grado di
muovere lamentele. A detta dello stesso, tenuto conto delle ferie natalizie, la
notifica dell’8 gennaio 2013, poi concretizzatasi nello scritto di data 19 gennaio,
sarebbe da ritenersi tempestiva, essendo stata “scritta con l’ausilio di
terzi, sia per il contenuto, sia per la lingua”.
Egli ha sostenuto,
inoltre, che i difetti sarebbero stati riconosciuti dalla controparte oltre che
attestati dai referti tecnici elaborati dalle ditte G__________ SA e G__________
SA. AP 1 ha contestato genericamente il contenuto degli incarichi conferiti e
delle prestazioni effettuate dall’attrice e affermato di non aver mai
sottoscritto né un preventivo né un’offerta. I difetti rilevati sarebbero
ingenti e assommerebbero, stando alla perizia della società G__________ SA, a
fr. 92'590.-. Egli ha pertanto chiesto, in via riconvenzionale, il versamento
di complessivi fr. 50'687.-, corrispondenti alla metà dei costi di ripristino
stimati dal rapporto della G__________ SA, a cui andavano, da un canto, dedotti
fr. 1'170.- riconosciuti alla controparte, ma dall’altro, sommati i costi di
allestimento del citato referto.
In sede di replica e risposta riconvenzionale,
l’attrice ha ribadito la propria tesi contestando, da un canto, la tempestività
della notifica e, dall’altro, che i lamentati difetti potessero essere a lei
addebitati affermando che gli stessi andavano imputati a precise richieste esecutive
del committente. Essa ha, inoltre, sostenuto l’infondatezza della richiesta riconvenzionale
in quanto non supportata da alcuna prova.
In sede di duplica e replica riconvenzionale il
convenuto ha ribadito la tesi della tempestiva notifica ed ha affermato che i
difetti erano da imputare alla carente esecuzione dei lavori da parte
dell’attrice. In merito alla riconvenzionale ha affermato che i costi per la
riparazione dell’opera e quelli per le perizie tecniche andavano posti a carico
dell’attrice.
In sede di duplica riconvenzionale l’attrice ha
ribadito la propria posizione e negato la legittimità della pretesa.
Esperita l’istruttoria, i
contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i
propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente confermati
nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni
G. Con decisione del 22 maggio
2017, il Pretore ha accolto la petizione e respinto l’istanza riconvenzionale.
H. Con
atto di appello del 21 giugno 2017 AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere l’azione
riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili. AO 1 con risposta
del 7 agosto 2017 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili.
E considerato
Considerandi
1.
Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
2.
Nel proprio
giudizio il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha ritenuto generiche e non
sufficientemente motivate le contestazioni del convenuto in relazione alle opere
effettuate dalla controparte ed esposte nella fattura doc. N, che egli ha
pertanto confermato sia dal profilo delle prestazioni eseguite che da quello
degli importi fatturati. In seguito, il primo giudice ha analizzato la problematica
del corretto esercizio dei diritti di garanzia per difetti dell’opera, giungendo
alla conclusione che la notifica del convenuto non rispettasse le premesse di
legge e fosse intempestiva, con conseguente perdita per lo stesso di ogni
diritto a far valere eventuali pretese avverso la ditta appaltatrice. Il
Pretore ha quindi respinto la domanda riconvenzionale del convenuto.
A titolo abbondanziale il
giudice di prime cure ha, inoltre, spiegato che si sarebbe arrivati alla stessa
soluzione anche ammettendo la tempestività della notifica in quanto l’istruttoria
aveva evidenziato come i difetti fossero prevalentemente da addebitare a scelte
esecutive imposte dal committente, nonostante il diverso avviso dell’appaltatrice.
Secondo il Pretore, infine, i referti fatti allestire dal convenuto non permettevano
di pronunciarsi compiutamente né sulle responsabilità della ditta di pittura né
sui costi di riparazione.
3.
Con
l’appello AP 1 contesta l’attendibilità della fattura di cui al doc. N e
rimprovera al Pretore di non aver correttamente applicato l’onere della prova
che ricadrebbe sulla controparte. L’appellante sostiene, inoltre, la tesi
secondo cui la notifica dei difetti sarebbe stata tempestiva e sufficientemente
circostanziata, ciò che emergerebbe in particolare dagli allegati di causa, dai
documenti agli atti e dalle dichiarazioni del teste R__________. Egli prosegue
quindi contestando le considerazioni espresse dal Pretore in relazione alle
perizie e ne ribadisce la forza probatoria in relazione all’accertamento e
all’entità dei difetti.
4.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata
spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con
ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.
36.
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le
tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, la
portata del doc. N, il contenuto della notifica dell’8 gennaio 2013 e dei successivi
contatti con R__________ e il momento in cui sarebbero terminati i lavori pattuiti
contrattualmente. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui
rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio
pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che
non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
5.
Come
accennato poc’anzi l’appellante contesta la portata del doc. N quo ai lavori
svolti e agli importi fatturati e rimprovera al Pretore di aver fatto assurgere
detta fattura “a prova della fondatezza e correttezza sia delle prestazioni
eseguite da parte AO 1 che dei relativi importi fatturati” (cfr. appello
pag. 9), sovvertendo in questo modo l’onere probatorio.
5.1
A prescindere dalla
sua ammissibilità (cfr. consid. 4), tale censura è priva di fondamento.
L’appellante pare, infatti, confondere l’onere probatorio in relazione ai
lavori svolti e alla mercede - che gravava controparte - con l’onere di
allegazione e contestazione - che ricadeva invece su di lui. Nella propria
sentenza il Pretore non ha rovesciato l’onere probatorio, bensì ha ritenuto che
l’attrice avesse adempiuto allo stesso producendo la fattura doc. N e
illustrando le opere eseguite, mentre ha giudicato generiche e insufficienti le
critiche mosse dal convenuto al riguardo e pertanto non atte a contestare
efficacemente quanto addotto dalla controparte. Questa valutazione merita di
essere condivisa.
Risulta, infatti, dagli
atti che su questo punto AP 1 si è limitato a formulare una critica generica
senza mai precisare o sostanziare le proprie obbiezioni. In particolare, in
sede di risposta egli ha sostenuto unicamente che i “preventivi/offerte”
“non sono mai stati approvati, avvallati, firmati”, senza però esprimersi
o sollevare contestazioni in merito al contenuto della fattura finale (cfr.
risposta, pag. 3 seg.). Anche in sede di duplica le critiche del convenuto si
sono concentrate sulle scelte del committente senza però affrontare la
questione dell’esecuzione o meno delle prestazioni, rispettivamente degli
importi fatturati per le stesse. L’unica prestazione che il committente parrebbe
contestare è la posa dei paraspigoli in relazione ai quali egli scrive nel
proprio allegato “la fattura fa pure riferimento alla posa di paraspigoli”
per poi aggiungere poco sotto “la perizia Galli evidenzia la mancanza di
paraspigoli” (cfr. duplica, pag. 5 seg.). Anche in questo caso egli omette
però di entrare nel dettaglio della lamentela e di fornire indicazioni più
precise.
Alla luce di tutto quanto
precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto la fattura emessa
da AO 1 incontestata e ne ha confermato il contenuto riconoscendo, nel
contempo, il buon fondamento delle pretese attoree.
6.
L’appellante
prosegue quindi contestando la decisione pretorile nella misura in cui il
Pretore gli ha negato la possibilità di avvalersi dei diritti di garanzia per
difetti in ragione sia dell’insufficiente precisione che della tardività della
notifica. Più nel dettaglio, rivedendo quanto asserito in prima istanza, egli
sostiene ora che la comunicazione dell’8 gennaio 2013 “benché (…) non
dettagliata e tecnicamente precisa” era “sufficiente a salvaguardare i
diritti di garanzia per difetti dell’opera” ed afferma di aver “formulato
le sue contestazioni (…) in modo sufficientemente esplicito e comprensibile”
(cfr. appello, pag. 11). A sostegno della propria tesi egli fa pure riferimento
al sopralluogo che si sarebbe svolto il giorno stesso con R__________. Egli
sostiene, inoltre, che l’attrice “ha di fatto riconosciuto l’esistenza di
difetti e mancanze cui si è dichiarata disposta ad ovviare”, pur “subordinandone
l’esecuzione al pagamento della somma di CHF 20'000.-“.
Per quanto attiene
alla tempestività l’appellante afferma che l’attrice ha abbandonato il cantiere
senza terminare i lavori e che non vi sarebbe pertanto stata alcuna consegna
dell’opera. Egli ribadisce, inoltre, la tesi secondo cui in considerazione
delle ferie natalizie la comunicazione effettuata l’8 gennaio 2013 era da
considerare tempestiva per la notifica dei difetti.
6.1
Il Pretore si è già ampiamente espresso sulla dottrina
e la giurisprudenza applicabili nel presente caso. A questo stadio della lite
basta pertanto ricordare che, giusta l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna
dell'opera, il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari,
deve verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. L’opera deve di regola essere verificata quando
tutti i lavori contrattualmente pattuiti sono stati portati a termine
dall’appaltatore (v. per tutti Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2109, pag. 765). La mancata verifica e il mancato avviso
all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera
consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua
responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria
verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente
dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di
tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (v. Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti
si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati
scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi
(art. 370 cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la
dottrina maggioritaria, l'onere della prova della tempestiva notifica dei
difetti spetta al committente, che deve inoltre dimostrare quando il difetto
gli è divenuto riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza (v. DTF
4A_202/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.1 con riferimenti, DTF 4A_51/2007
dell’11 settembre 2007 consid. 4.5; Zindel/Pulver/Schott,
Basler Kommentar, 6ª ed., n. 32 ad art. 367 CO; Tercier/Bieri/ Carron, Les
contrats spéciaux, 5ª ed., 2016, n. 3830; Gauch, op. cit., n. 2164 segg.).
L’appaltatore
può però rinunciare a prevalersi della tardività della notifica dei difetti,
ritenuto che una tale rinuncia può avvenire anche per atti concludenti, ad
esempio nel caso in cui egli riconosca senza riserve la propria responsabilità
per i difetti, oppure laddove egli - pur consapevole dell’intempestività della
notifica - si adoperi senza riserve nell’eliminazione degli stessi. L’onere
della prova della rinuncia incombe al committente che se ne prevale (v. per
tutti Gauch, op. cit., n.
2163.
con rinvii).
Dottrina
e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in base ai quali va esaminata la
tempestività della notifica di cui all'art. 367 CO. Così, il termine entro il
quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo
conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso ritenuto
che, nella maggior parte delle situazioni, un termine da 7 a 10 giorni dovrebbe
essere adeguato. Il termine è però più breve se v’è il rischio che l’attesa
aggravi ulteriormente il danno, mentre negli altri casi la valutazione circa
l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per
evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (v. Gauch, op. cit., n.
2180.
e 2180; Tercier/Bieri/ Carron,
op. cit., n. 3818 segg.; Chaix,
Commentaire Romand CO-I, n. 8 segg. e 17 ad art. 370 CO;
DTF 118 II 142 consid. 3b).
La notifica deve essere
inoltre sufficientemente dettagliata affinché all’appaltatore possa essere
chiaro quali delle opere eseguite debbano essere considerate come non
accettate. Una generica indicazione dell’esistenza di difetti non è sufficiente
per ritenere data l’esistenza di una valida notifica dei difetti ai sensi
dell’art. 367 CO (v. DTF 4A_51/2007 dell’11 settembre 2007 consid. 4.5; Gauch, op. cit., n.
2128.
segg.; Tercier/Bieri/ Carron,
op. cit., 3815 ).
6.2
Per quanto attiene alla
questione della sufficiente o meno precisione della notifica di data 8 gennaio
2013, contestata dall’attrice, si osserva che negli allegati di prima istanza
il convenuto - contrariamente a quanto cerca ora di sostenere in questa sede -
ha di fatto ammesso di non aver formulato in quel frangente delle contestazioni
dettagliate adducendo quale giustificazione una pretesa mancata conoscenza
delle regole dell’arte e un’insufficiente padronanza della lingua italiana. Per
tali ragioni egli avrebbe pertanto necessitato dell’aiuto di terzi per redigere
la notifica datata 19 gennaio 2013. Al riguardo il legale di AP 1 ha indicato “(…)
pertanto era ben difficile potesse muovere lamentele” ed ancora “ (…)
difetti/mancanze, poi concretizzati nella lettera del 19 gennaio 2013, scritta
con l’ausilio di terzi, sia per il contenuto, sia per la lingua” (cfr.
risposta, pag. 4); e poi in maniera ancora più esplicita “la notifica per
difetti avvenuta nel corso dell’incontro dell’8 gennaio 2013 non poteva essere
precisa, dettagliata, proprio perché AP 1 non aveva le cognizioni, le
competenze per esprimere una critica definitiva. Per questo motivo, come pure
per la difficoltà ad esprimersi in italiano, AP 1 ha chiesto l’ausilio di terzi
(…) per scrivere la lettera del 19 gennaio 2013, (doc. P) a valere quale valida
notifica dei difetti” (cfr. duplica, pag. 4).
Egli è pertanto malvenuto
a cercare di sostenere il contrario in sede di appello.
Ciò detto, non permette di
trarre conclusioni diverse neppure il contenuto dello scritto inviato il 23
gennaio 2013 da AO 1 al committente e invocato a più riprese da quest’ultimo nel
proprio allegato ricorsuale al fine di avvalorare la propria tesi (doc. Q). Infatti,
i lavori che l’attrice si sarebbe offerta di fare dopo l’incontro avuto l’8
gennaio 2013 con AP 1, ovvero “le siliconature e i ritocchi di pittura a
pareti interne”, e indicati in predetta missiva, non corrispondono - se non
in minima parte - ai difetti poi notificati con lo scritto inviato il 21
gennaio 2013, elemento che porta a ritenere che in quel momento essa non fosse
ancora stata informata di quali fossero nel dettaglio le contestazioni a lei
mosse.
In merito al sopralluogo sul
cantiere che avrebbe dovuto aver luogo il pomeriggio dell’8 gennaio 2013 con R__________,
non è stato possibile stabilire se detto incontro abbia effettivamente avuto
luogo - o se vi sia stato solo un contatto telefonico tra le parti - e
tantomeno se in quel frangente si sia entrati nel dettaglio dei lamentati
difetti, ciò che per altro neppure l’appellante afferma esplicitamente.
L’audizione di R__________ non ha permesso di fare chiarezza su questo aspetto,
il teste, infatti , ha dichiarato di non ricordare se vi fosse stato un
incontro con il rappresentante della ditta attrice (cfr. audizione testimoniale
dell’11 maggio 2016, pag. 5).
Nello scritto del 23
gennaio 2013 di AO 1, che AP 1 cerca ora di opporre alla controparte, l’impresa
di pittura ha indicato di aver “chiamato telefonicamente la nuova direzione
lavori, il signor R__________” e di aver “fissato un appuntamento per un
sopralluogo nel pomeriggio” senza però null’altro aggiungere al riguardo;
essa accenna, per contro, ad un incontro con R__________ del 15 gennaio 2013 in
cui avrebbe nuovamente ribadito la propria disponibilità ad effettuare le
siliconature e i ritocchi di pittura, previo pagamento di fr. 20'000.- (doc. Q),
circostanza che - per i motivi indicati poc’anzi - lascia ragionevolmente suppore
che in quel momento AO 1 non sapesse ancora quali erano nel dettaglio le opere
non accettate. Ad ogni buon conto - contrariamente a quanto sostiene
l’appellante - né questa proposta né quanto indicato dall’attrice in seguito, ovvero
dopo ricezione della notifica dei difetti inviatale in data 21 gennaio 2013 (e
più precisamente, “sono disposto a venire ad effettuare (…) a spese nostre:
copertura, siliconature e ritocchi di pittura a pareti interne oltre a
raddrizzare la spalletta storta. (…) solo dopo aver ricevuto CHF 20'000.-”
cfr. doc. Q) può essere inteso quale riconoscimento incondizionato da parte
della stessa dei lamentati difetti ma va semmai considerato come un tentativo dell’impresa
di trovare un accordo conciliativo con la controparte, senza però che vi sia
una contestuale assunzione di responsabilità.
Alla luce di quanto
precede non si può che constatare la mancata dimostrazione del fatto che la comunicazione
dell8 gennaio 2013 soddisfaceva i requisiti di precisione e specificità
fissati dalla legge. Le conseguenze di questa mancanza sono da porre in capo a AP
1.
su cui ricadeva, nello specifico, l’onere della prova.
Dagli accertamenti istruttori
risulta pertanto che solo la notifica circostanziata dei difetti inviata alla
ditta appaltatrice il 21 gennaio 2013 adempiva i presupposti dell’art. 367 CO.
6.3
In relazione alla
tempestività della notifica si osserva, a titolo preliminare, che
l’affermazione - riproposta in questa sede - del convenuto secondo cui
l’attrice non avrebbe “portato a termine i propri lavori” ed avrebbe
abbandonato il cantiere non ha trovato alcun risconto agli atti ed è pertanto
da ritenere infondata.
A questo vada aggiunto
che, come accennato in precedenza (cfr. consid. 4), AP 1 non si è confrontato
criticamente con gli accertamenti pretorili quo al momento della fine dei
lavori, ragion per cui la questione della tempestività va esaminata alla luce
di quanto stabilito dal giudice di prima istanza che ha fatto risalire la fine
dei lavori alla seconda metà del mese di dicembre 2012, “prima delle ferie
natalizie del 2012” (cfr. sentenza impugnata, pag. 11).
Tenuto conto di quanto
precede, pur volendo ammettere, nell’ipotesi più favorevole all’appellante, che
i lavori siano terminati nell’imminenza delle ferie natalizie e che il cantiere
sia rimasto chiuso sino all’8 gennaio 2013, la notifica inviata dal committente
solo in data 21 gennaio 2013, e pertanto 13 giorni dopo che il rappresentante
di AO 1 si era recato, non preannunciato, sul cantiere per incontrarlo e
discutere la questione del mancato pagamento degli acconti, si rivela tardiva in
quanto eccedente i termini ammessi dalla giurisprudenza ricordati in precedenza
(cfr. consid. 6.1). La valutazione pretorile si rivela pertanto corretta e va
confermata.
Nel caso specifico,
neppure si giustifica un’attenuazione dell’onere di notifica previsto dall’art.
367.
CO, ciò che peraltro neppure l’appellante invoca esplicitamente. Le
spiegazioni addotte in prima sede da AP 1 per giustificare l’invio di una notifica
scritta e dettagliata “in data 19 gennaio 2013” (in realtà, malgrado
quanto da egli ripetutamente indicato l’invio è avvenuto solo il 21 gennaio, cfr.
timbro postale, doc. P in inc. CM.2014.715 )
si rivelano prive di fondamento. Come rettamente rilevato dal Pretore gli
accertamenti istruttori hanno evidenziato che AP 1, pur non avendo svolto in
precedenza formalmente ruolo di DL su altri cantieri, ha ricoperto, di fatto,
questa funzione sul cantiere qui in discussione trattando direttamente coi vari
artigiani e impartendo istruzioni. L’istruttoria ha altresì dimostrato che egli
era perfettamente cognito dei lavori svolti dall’attrice tanto da operare
scelte determinanti sia in relazione ai materiali da utilizzare che agli
accorgimenti tecnici da adottare (cfr. sentenza impugnata, pag. 12 e audizioni
testimoniali di Ri__________ del 24 febbraio 2016, pag. 1 seg., di A__________
dell’11 maggio 2016, pag. 4, di O__________ del 10 dicembre 2015, pag. 2 nonché
interrogatorio di G__________ del 17 ottobre 2016, pag. 3; cfr. anche doc. C,
D, E, F). Neppure può assurgere a valida giustificazione la pretesa
problematica linguistica dovuta alla mancata conoscenza dell’italiano da parte
del convenuto, ritenuto che le parti comunicavano abitualmente in inglese,
lingua nota ad entrambe (cfr. interrogatorio di G__________ cit., pag. 3 a metà
e interrogatorio di AP 1 del 17 ottobre 2016, pag. 4).
Alla luce di quanto precede,
tutto ben considerato, non si può che concludere che AP 1 non ha adempiuto agli
obblighi di tempestiva notifica imposti dall’art. 367 CO, con conseguente
perdita di tutti i diritti di garanzia per difetti dell’opera garantiti al
committente dall’art. 368 CO, così come stabilito dal Pretore.
6.4
Così stando le cose è
pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che, venendo meno le
premesse per porre in compensazione delle pretese attoree (cfr. consid. 5.1) eventuali
costi derivanti dai difetti dell’opera, le eccezioni sollevate dal convenuto al
pagamento richiesto devono essere respinte e di conseguenza anche la sua
domanda riconvenzionale.
7.
In virtù di
quanto esposto in precedenza si potrebbe prescindere dall’entrare nel merito
delle lagnanze sollevate dall’appellante in relazione al valore probatorio dei referti
che egli ha fatto allestire e al loro contenuto. Al riguardo è nondimeno utile
ricordare che - diversamente da quanto egli sembra credere - le perizie di
parte rivestono unicamente un ruolo di quasi-mezzo di prova e vanno valutate
quali dichiarazioni della parte che le ha allegate; esse non godono pertanto della
forza probatoria di una perizia giudiziaria e neppure rientrano nel perimetro
dell’art. 157 CPC. Per quanto attiene invece all’audizione del loro estensore
quale testimone perito ai sensi dell’art 175 CPC, ritenuta ammissibile da
un’ampia parte della dottrina, essa sottostà al libero apprezzamento del
giudice (v. Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 1, n. 14, 17 ad art. 157 con rinvii, n. 7 seg. ad art. 175 CPC).
Nel caso concreto, come
rettamente osservato dal primo giudice, i referti di parte fatti allestire da AP
1, e confermati in sede di audizione testimoniale dai loro estensori (cfr.
audizioni testimoniali di Re__________ dell’11 maggio 2016 e di F__________ del
25.
agosto 2016) non stabiliscono in maniera chiara ed univoca le cause dei
difetti ma, in vari punti, si limitano a formulare delle ipotesi il cui
acclaramento avrebbe necessitato degli approfondimenti ulteriori che non
risultano essere stati fatti (cfr. ad esempio doc. 8 rapporto definitivo della G__________
SA, pag. 3 segg. in cui viene più volte indicato che ”si rimanda alla
verifica delle modalità di esecuzione, alfine di verificare le cause di
formazione di fessure all’interno dello stabile. E’ probabile che necessitava
la posa di rete in fibra” ed ancora doc. 8 perizia tecnica di F__________,
pag. 2 e suo verbale di audizione cit., pag. 2, dove si evidenzia quale difetto
la presenza di microfessure nell’intonaco senza però stabilirne con precisione
la causa); per quanto attiene alla stima dei costi di ripristino, le misure
proposte sembrano, inoltre, eccedere gli standard esecutivi richiesti dal
committente - tendenti, stando a quanto emerso in istruttoria, a un’esecuzione
rapida ed economica dei lavori - e non paiono pertanto sufficientemente
attendibili.
A questo vada aggiunto che,
stando al contenuto dei citati referti e alle dichiarazioni rese dal teste Re__________
parte dei difetti rilevati sarebbe da attribuire alla mancata posa della rete
d’armatura in fibra sintetica e all’uso di una sola mano di colla (cfr. verbale
audizione di Re__________ cit., pag. 3), scelte esecutive che, come emerso in
fase istruttoria, sono state imposte dal committente nonostante il diverso
avviso della ditta appaltatrice (cfr. audizioni di O__________ cit., pag. 2 e
di Ri__________ cit., pag. 2). Situazione che configura un caso di responsabilità
del committente per i difetti sopraggiunti ai sensi dell’art. 369 CO.
Ne discende che la
valutazione pretorile secondo cui, anche ammettendo la tempestività della
notifica, si sarebbe giunti alla reiezione della pretesa di AP 1, vista l’impossibilità
di pronunciarsi compiutamente sia sulle responsabilità dell’appaltatrice che
sui costi di ripristino, è corretta.
8.
In definitiva, l’appello
deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante, il
quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di
appello. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente
giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera
(art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda
riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1).
Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda
riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il
valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per
quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella
fattispecie sia il valore litigioso della domanda principale che quello della
domanda riconvenzionale superano i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la
LTG,
decide:
1. L’appello 21 giugno 2017 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 6'000.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 4'500.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).