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Decisione

12.2017.95

Contratto di appalto. Garanzia per difetti. Tempestività e specificità della notifica. Onere di allegazione. Valore probatorio di una perizia di parte

22 gennaio 2019Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nel corso della

primavera 2012 AP 1, proprietario in ragione di un ½ delle part. __________, ha

incaricato AO 1 (in seguito: AO 1), impresa attiva nell’ambito dell’esecuzione

di lavori di pittura, intonaci e gessi, di eseguire lavori di “intonacatura

e stuccatura delle pareti e dei soffitti interni, di tinteggiatura dei locali

interni (soffitti/pareti), intonacatura e stuccatura delle pareti esterne,

tinteggiatura della facciata esterna, colla- rete per giunti- paraspigoli per

finestre e porte, varie” (doc. P, inc. CM.2014.715) su un preesistente

edificio sito sul mapp. n. __________, nonché su uno stabile di nuova edificazione

posto sul mappale n. __________. Gli accordi tra le parti sono stati conclusi -

essenzialmente - in maniera orale.

B. Per quanto attiene alla mercede AO 1 ha trasmesso

al committente diverse richieste di acconto, in base allo stato di avanzamento

dei lavori; acconti che sono stati solo parzialmente saldati (doc. da D a L in

inc. CM.2014.715). A partire da novembre 2012, infatti, AP 1 non ha più versato

quanto richiestogli (doc. O).

C. Non avendo ottenuto risposta ai solleciti di

pagamento inviati al committente, in data 8 gennaio 2013, G__________ in rappresentanza

di AO 1 si quindi è recato sul cantiere dove ha incontrato AP 1. In quel

frangente quest’ultimo ha comunicato verbalmente alla controparte che i lavori

eseguiti presentavano dei difetti. G__________ si è dichiarato disponibile ad

effettuare alcuni interventi di siliconatura e ritocchi di pittura alle pareti

interne, purché il committente procedesse al pagamento di almeno fr. 20'000.-,

corrispondenti alla metà degli acconti scoperti (doc. Q). Non avendo AP 1 dato

seguito a questa richiesta, in data 15 gennaio 2013 AO 1 ha trasmesso al

committente le liquidazioni finali relative alle opere eseguite sui mappali n. __________

dalle quali, dopo deduzione degli acconti già percepiti, risultava un saldo

scoperto di complessivi fr. 42'710.-, di cui fr. 1'170.- relativi al mappale n.

__________ e fr. 41'540.- relativi al mappale n. __________ RFD di __________ (doc.

M, doc. N in inc. CM.2014.715).

D. Con scritto raccomandato datato 19 gennaio 2013 ma

inviato il successivo 21 gennaio (doc. P in inc. CM.2014.715), AP 1 ha notificato

all’impresa di pittura di ritenere “il lavoro carente e difettoso”,

segnalando che esternamente “la verniciatura esterna presenta screpolature e

in qualche punto si sono aperte delle fessure (…) il colore presenta delle

problematiche di fissaggio alla parete e diversa granulometria (…) le finiture

a ridosso dei serramenti sono scadenti e imprecise (…) tutti i serramenti sono

sporchi con vernice”. In relazione all’interno egli ha rilevato che “sono

visibili diverse crepe nelle pareti, e a ridosso dei serramenti (…) il colore

del soffitto e delle pareti si sta già staccando in diversi punti (…) le

finiture a ridosso dei serramenti sono scadenti e mancano gli angolari (…)

tutti i serramenti sono sporchi con vernice (…) la granulometria dei soffitti e

delle pareti non sono uniformi, in alcuni punti della stessa parete sono lisci

e in altri sono ruvidi, e questo non è ammissibile, va completamente rifatto

internamente” (doc. P in inc. CM.2014.715).

Con scritto del 23 gennaio 2013 AO 1 ha

risposto a AP 1 manifestando la propria disponibilità “ad effettuare i

seguenti lavori a spese nostre: copertura, siliconature e ritocchi di

pittura a pareti interne oltre a raddrizzare la spalletta storta”” purché

egli provvedesse a versare l’importo di fr. 20'000.-, come già richiestogli,

ciò che il committente non ha però fatto (doc. Q, inc. CM.2014.715).

A fine gennaio AP 1 ha incaricato le società G__________

SA e G__________ SA (in seguito: G__________ SA) di verificare lo stato dei

lavori realizzati dall’impresa di pittura, ciò che ha portato all’allestimento di

una perizia tecnica doc. R dell’inc. CM.2014.715 e di un rapporto definitivo doc.

8, dei quali si dirà per quanto necessario in seguito.

E. In data 26 febbraio 2013 AO 1 ha inoltrato

un’istanza di annotazione provvisoria di ipoteca legale per l’importo di fr. 42'710.-,

accolta limitatamente all’importo di fr. 1'170.-, poiché era stato richiesto

unicamente di gravare il fondo n. __________ (inc. SO.2013.858). In seguito

l’impresa ha rinunciato all’ipoteca legale e ne ha chiesto e ottenuto la

cancellazione in data 23 luglio 2013.

F. Previo

tentativo di conciliazione, in data 19 febbraio 2015 AO 1 ha inoltrato presso

la Pretura di Lugano, sezione 3, una petizione con cui ha chiesto la condanna

di AP 1 al pagamento di fr. 42'710.- oltre interessi del 5% dal

21 gennaio 2013, a saldo delle fatture per i lavori eseguiti sui fondi mapp. __________.

In breve, l’attrice ha affermato che le prestazioni da lei effettuate erano

state eseguite su specifiche richieste del convenuto - facente funzione di DL -

ed ha precisato che il dettaglio di quanto realizzato risultava dalle fatture

allegate agli atti. In merito alle opere interne, essa ha spiegato di aver consigliato

al convenuto di far posare le reti d’armatura in fibra sintetica e di applicare

due strati di colla cementizzata, ma questi avrebbe deciso di non far eseguire

queste opere per ragioni di costo. L’attrice ha, inoltre, aggiunto di aver

provveduto a inviare al committente delle richieste di acconto in base allo

stato di avanzamento dei lavori ma che a partire da novembre 2012 questi

avrebbe smesso di saldato il dovuto e si sarebbe reso difficilmente reperibile,

senza fornire alcuna spiegazione. Solo in data 8 gennaio 2013, in occasione di

una visita sul cantiere da parte di G__________, il committente avrebbe

comunicato allo stesso di ritenere difettosi i lavori, senza però entrare nel

dettaglio. Solo in data 21 gennaio 2013, dopo ricezione delle fatture di liquidazione

finali, AP 1 avrebbe notificato all’impresa una serie di presunti difetti.

Difetti che l’attrice ha contestato e che comunque, a detta della stessa, non

giustificherebbero il mancato pagamento della mercede in misura del 60%. Essa

ha contestato, altresì, il contenuto e la forza probatoria dei referti fatti

allestire dalla convenuta ed ha, inoltre, aggiunto che i lamentati difetti

sarebbero da attribuire alle particolari scelte esecutive imposte dal

committente. La notifica degli stessi sarebbe comunque tardiva.

Il convenuto si è opposto

alla petizione ed ha contestato integralmente le pretese creditorie, con la

sola eccezione dell’importo di fr. 1'170.- relativo alle opere effettuate

nell’immobile sito sul mapp. __________. In sintesi, AP 1 ha affermato di non

essere stato presente sul cantiere, di non avere avuto funzioni di DL, di non

conoscere le regole dell’arte e pertanto di non essere stato in grado di

muovere lamentele. A detta dello stesso, tenuto conto delle ferie natalizie, la

notifica dell’8 gennaio 2013, poi concretizzatasi nello scritto di data 19 gennaio,

sarebbe da ritenersi tempestiva, essendo stata “scritta con l’ausilio di

terzi, sia per il contenuto, sia per la lingua”.

Egli ha sostenuto,

inoltre, che i difetti sarebbero stati riconosciuti dalla controparte oltre che

attestati dai referti tecnici elaborati dalle ditte G__________ SA e G__________

SA. AP 1 ha contestato genericamente il contenuto degli incarichi conferiti e

delle prestazioni effettuate dall’attrice e affermato di non aver mai

sottoscritto né un preventivo né un’offerta. I difetti rilevati sarebbero

ingenti e assommerebbero, stando alla perizia della società G__________ SA, a

fr. 92'590.-. Egli ha pertanto chiesto, in via riconvenzionale, il versamento

di complessivi fr. 50'687.-, corrispondenti alla metà dei costi di ripristino

stimati dal rapporto della G__________ SA, a cui andavano, da un canto, dedotti

fr. 1'170.- riconosciuti alla controparte, ma dall’altro, sommati i costi di

allestimento del citato referto.

In sede di replica e risposta riconvenzionale,

l’attrice ha ribadito la propria tesi contestando, da un canto, la tempestività

della notifica e, dall’altro, che i lamentati difetti potessero essere a lei

addebitati affermando che gli stessi andavano imputati a precise richieste esecutive

del committente. Essa ha, inoltre, sostenuto l’infondatezza della richiesta riconvenzionale

in quanto non supportata da alcuna prova.

In sede di duplica e replica riconvenzionale il

convenuto ha ribadito la tesi della tempestiva notifica ed ha affermato che i

difetti erano da imputare alla carente esecuzione dei lavori da parte

dell’attrice. In merito alla riconvenzionale ha affermato che i costi per la

riparazione dell’opera e quelli per le perizie tecniche andavano posti a carico

dell’attrice.

In sede di duplica riconvenzionale l’attrice ha

ribadito la propria posizione e negato la legittimità della pretesa.

Esperita l’istruttoria, i

contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i

propri memoriali conclusivi, con i quali si sono sostanzialmente confermati

nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni

G. Con decisione del 22 maggio

2017, il Pretore ha accolto la petizione e respinto l’istanza riconvenzionale.

H. Con

atto di appello del 21 giugno 2017 AP 1 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere l’azione

riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e ripetibili. AO 1 con risposta

del 7 agosto 2017 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse,

spese e ripetibili.

E considerato

Considerandi

1.

Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

2.

Nel proprio

giudizio il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha ritenuto generiche e non

sufficientemente motivate le contestazioni del convenuto in relazione alle opere

effettuate dalla controparte ed esposte nella fattura doc. N, che egli ha

pertanto confermato sia dal profilo delle prestazioni eseguite che da quello

degli importi fatturati. In seguito, il primo giudice ha analizzato la problematica

del corretto esercizio dei diritti di garanzia per difetti dell’opera, giungendo

alla conclusione che la notifica del convenuto non rispettasse le premesse di

legge e fosse intempestiva, con conseguente perdita per lo stesso di ogni

diritto a far valere eventuali pretese avverso la ditta appaltatrice. Il

Pretore ha quindi respinto la domanda riconvenzionale del convenuto.

A titolo abbondanziale il

giudice di prime cure ha, inoltre, spiegato che si sarebbe arrivati alla stessa

soluzione anche ammettendo la tempestività della notifica in quanto l’istruttoria

aveva evidenziato come i difetti fossero prevalentemente da addebitare a scelte

esecutive imposte dal committente, nonostante il diverso avviso dell’appaltatrice.

Secondo il Pretore, infine, i referti fatti allestire dal convenuto non permettevano

di pronunciarsi compiutamente né sulle responsabilità della ditta di pittura né

sui costi di riparazione.

3.

Con

l’appello AP 1 contesta l’attendibilità della fattura di cui al doc. N e

rimprovera al Pretore di non aver correttamente applicato l’onere della prova

che ricadrebbe sulla controparte. L’appellante sostiene, inoltre, la tesi

secondo cui la notifica dei difetti sarebbe stata tempestiva e sufficientemente

circostanziata, ciò che emergerebbe in particolare dagli allegati di causa, dai

documenti agli atti e dalle dichiarazioni del teste R__________. Egli prosegue

quindi contestando le considerazioni espresse dal Pretore in relazione alle

perizie e ne ribadisce la forza probatoria in relazione all’accertamento e

all’entità dei difetti.

4.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata

spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con

ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.

36.

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le

tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, la

portata del doc. N, il contenuto della notifica dell’8 gennaio 2013 e dei successivi

contatti con R__________ e il momento in cui sarebbero terminati i lavori pattuiti

contrattualmente. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui

rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio

pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che

non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

5.

Come

accennato poc’anzi l’appellante contesta la portata del doc. N quo ai lavori

svolti e agli importi fatturati e rimprovera al Pretore di aver fatto assurgere

detta fattura “a prova della fondatezza e correttezza sia delle prestazioni

eseguite da parte AO 1 che dei relativi importi fatturati” (cfr. appello

pag. 9), sovvertendo in questo modo l’onere probatorio.

5.1

A prescindere dalla

sua ammissibilità (cfr. consid. 4), tale censura è priva di fondamento.

L’appellante pare, infatti, confondere l’onere probatorio in relazione ai

lavori svolti e alla mercede - che gravava controparte - con l’onere di

allegazione e contestazione - che ricadeva invece su di lui. Nella propria

sentenza il Pretore non ha rovesciato l’onere probatorio, bensì ha ritenuto che

l’attrice avesse adempiuto allo stesso producendo la fattura doc. N e

illustrando le opere eseguite, mentre ha giudicato generiche e insufficienti le

critiche mosse dal convenuto al riguardo e pertanto non atte a contestare

efficacemente quanto addotto dalla controparte. Questa valutazione merita di

essere condivisa.

Risulta, infatti, dagli

atti che su questo punto AP 1 si è limitato a formulare una critica generica

senza mai precisare o sostanziare le proprie obbiezioni. In particolare, in

sede di risposta egli ha sostenuto unicamente che i “preventivi/offerte”

“non sono mai stati approvati, avvallati, firmati”, senza però esprimersi

o sollevare contestazioni in merito al contenuto della fattura finale (cfr.

risposta, pag. 3 seg.). Anche in sede di duplica le critiche del convenuto si

sono concentrate sulle scelte del committente senza però affrontare la

questione dell’esecuzione o meno delle prestazioni, rispettivamente degli

importi fatturati per le stesse. L’unica prestazione che il committente parrebbe

contestare è la posa dei paraspigoli in relazione ai quali egli scrive nel

proprio allegato “la fattura fa pure riferimento alla posa di paraspigoli”

per poi aggiungere poco sotto “la perizia Galli evidenzia la mancanza di

paraspigoli” (cfr. duplica, pag. 5 seg.). Anche in questo caso egli omette

però di entrare nel dettaglio della lamentela e di fornire indicazioni più

precise.

Alla luce di tutto quanto

precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto la fattura emessa

da AO 1 incontestata e ne ha confermato il contenuto riconoscendo, nel

contempo, il buon fondamento delle pretese attoree.

6.

L’appellante

prosegue quindi contestando la decisione pretorile nella misura in cui il

Pretore gli ha negato la possibilità di avvalersi dei diritti di garanzia per

difetti in ragione sia dell’insufficiente precisione che della tardività della

notifica. Più nel dettaglio, rivedendo quanto asserito in prima istanza, egli

sostiene ora che la comunicazione dell’8 gennaio 2013 “benché (…) non

dettagliata e tecnicamente precisa” era “sufficiente a salvaguardare i

diritti di garanzia per difetti dell’opera” ed afferma di aver “formulato

le sue contestazioni (…) in modo sufficientemente esplicito e comprensibile”

(cfr. appello, pag. 11). A sostegno della propria tesi egli fa pure riferimento

al sopralluogo che si sarebbe svolto il giorno stesso con R__________. Egli

sostiene, inoltre, che l’attrice “ha di fatto riconosciuto l’esistenza di

difetti e mancanze cui si è dichiarata disposta ad ovviare”, pur “subordinandone

l’esecuzione al pagamento della somma di CHF 20'000.-“.

Per quanto attiene

alla tempestività l’appellante afferma che l’attrice ha abbandonato il cantiere

senza terminare i lavori e che non vi sarebbe pertanto stata alcuna consegna

dell’opera. Egli ribadisce, inoltre, la tesi secondo cui in considerazione

delle ferie natalizie la comunicazione effettuata l’8 gennaio 2013 era da

considerare tempestiva per la notifica dei difetti.

6.1

Il Pretore si è già ampiamente espresso sulla dottrina

e la giurisprudenza applicabili nel presente caso. A questo stadio della lite

basta pertanto ricordare che, giusta l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna

dell'opera, il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari,

deve verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. L’opera deve di regola essere verificata quando

tutti i lavori contrattualmente pattuiti sono stati portati a termine

dall’appaltatore (v. per tutti Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2109, pag. 765). La mancata verifica e il mancato avviso

all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera

consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua

responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria

verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente

dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di

tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (v. Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti

si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati

scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi

(art. 370 cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la

dottrina maggioritaria, l'onere della prova della tempestiva notifica dei

difetti spetta al committente, che deve inoltre dimostrare quando il difetto

gli è divenuto riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza (v. DTF

4A_202/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.1 con riferimenti, DTF 4A_51/2007

dell’11 settembre 2007 consid. 4.5; Zindel/Pulver/Schott,

Basler Kommentar, 6ª ed., n. 32 ad art. 367 CO; Tercier/Bieri/ Carron, Les

contrats spéciaux, 5ª ed., 2016, n. 3830; Gauch, op. cit., n. 2164 segg.).

L’appaltatore

può però rinunciare a prevalersi della tardività della notifica dei difetti,

ritenuto che una tale rinuncia può avvenire anche per atti concludenti, ad

esempio nel caso in cui egli riconosca senza riserve la propria responsabilità

per i difetti, oppure laddove egli - pur consapevole dell’intempestività della

notifica - si adoperi senza riserve nell’eliminazione degli stessi. L’onere

della prova della rinuncia incombe al committente che se ne prevale (v. per

tutti Gauch, op. cit., n.

2163.

con rinvii).

Dottrina

e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in base ai quali va esaminata la

tempestività della notifica di cui all'art. 367 CO. Così, il termine entro il

quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo

conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso ritenuto

che, nella maggior parte delle situazioni, un termine da 7 a 10 giorni dovrebbe

essere adeguato. Il termine è però più breve se v’è il rischio che l’attesa

aggravi ulteriormente il danno, mentre negli altri casi la valutazione circa

l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per

evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (v. Gauch, op. cit., n.

2180.

e 2180; Tercier/Bieri/ Carron,

op. cit., n. 3818 segg.; Chaix,

Commentaire Romand CO-I, n. 8 segg. e 17 ad art. 370 CO;

DTF 118 II 142 consid. 3b).

La notifica deve essere

inoltre sufficientemente dettagliata affinché all’appaltatore possa essere

chiaro quali delle opere eseguite debbano essere considerate come non

accettate. Una generica indicazione dell’esistenza di difetti non è sufficiente

per ritenere data l’esistenza di una valida notifica dei difetti ai sensi

dell’art. 367 CO (v. DTF 4A_51/2007 dell’11 settembre 2007 consid. 4.5; Gauch, op. cit., n.

2128.

segg.; Tercier/Bieri/ Carron,

op. cit., 3815 ).

6.2

Per quanto attiene alla

questione della sufficiente o meno precisione della notifica di data 8 gennaio

2013, contestata dall’attrice, si osserva che negli allegati di prima istanza

il convenuto - contrariamente a quanto cerca ora di sostenere in questa sede -

ha di fatto ammesso di non aver formulato in quel frangente delle contestazioni

dettagliate adducendo quale giustificazione una pretesa mancata conoscenza

delle regole dell’arte e un’insufficiente padronanza della lingua italiana. Per

tali ragioni egli avrebbe pertanto necessitato dell’aiuto di terzi per redigere

la notifica datata 19 gennaio 2013. Al riguardo il legale di AP 1 ha indicato “(…)

pertanto era ben difficile potesse muovere lamentele” ed ancora “ (…)

difetti/mancanze, poi concretizzati nella lettera del 19 gennaio 2013, scritta

con l’ausilio di terzi, sia per il contenuto, sia per la lingua” (cfr.

risposta, pag. 4); e poi in maniera ancora più esplicita “la notifica per

difetti avvenuta nel corso dell’incontro dell’8 gennaio 2013 non poteva essere

precisa, dettagliata, proprio perché AP 1 non aveva le cognizioni, le

competenze per esprimere una critica definitiva. Per questo motivo, come pure

per la difficoltà ad esprimersi in italiano, AP 1 ha chiesto l’ausilio di terzi

(…) per scrivere la lettera del 19 gennaio 2013, (doc. P) a valere quale valida

notifica dei difetti” (cfr. duplica, pag. 4).

Egli è pertanto malvenuto

a cercare di sostenere il contrario in sede di appello.

Ciò detto, non permette di

trarre conclusioni diverse neppure il contenuto dello scritto inviato il 23

gennaio 2013 da AO 1 al committente e invocato a più riprese da quest’ultimo nel

proprio allegato ricorsuale al fine di avvalorare la propria tesi (doc. Q). Infatti,

i lavori che l’attrice si sarebbe offerta di fare dopo l’incontro avuto l’8

gennaio 2013 con AP 1, ovvero “le siliconature e i ritocchi di pittura a

pareti interne”, e indicati in predetta missiva, non corrispondono - se non

in minima parte - ai difetti poi notificati con lo scritto inviato il 21

gennaio 2013, elemento che porta a ritenere che in quel momento essa non fosse

ancora stata informata di quali fossero nel dettaglio le contestazioni a lei

mosse.

In merito al sopralluogo sul

cantiere che avrebbe dovuto aver luogo il pomeriggio dell’8 gennaio 2013 con R__________,

non è stato possibile stabilire se detto incontro abbia effettivamente avuto

luogo - o se vi sia stato solo un contatto telefonico tra le parti - e

tantomeno se in quel frangente si sia entrati nel dettaglio dei lamentati

difetti, ciò che per altro neppure l’appellante afferma esplicitamente.

L’audizione di R__________ non ha permesso di fare chiarezza su questo aspetto,

il teste, infatti , ha dichiarato di non ricordare se vi fosse stato un

incontro con il rappresentante della ditta attrice (cfr. audizione testimoniale

dell’11 maggio 2016, pag. 5).

Nello scritto del 23

gennaio 2013 di AO 1, che AP 1 cerca ora di opporre alla controparte, l’impresa

di pittura ha indicato di aver “chiamato telefonicamente la nuova direzione

lavori, il signor R__________” e di aver “fissato un appuntamento per un

sopralluogo nel pomeriggio” senza però null’altro aggiungere al riguardo;

essa accenna, per contro, ad un incontro con R__________ del 15 gennaio 2013 in

cui avrebbe nuovamente ribadito la propria disponibilità ad effettuare le

siliconature e i ritocchi di pittura, previo pagamento di fr. 20'000.- (doc. Q),

circostanza che - per i motivi indicati poc’anzi - lascia ragionevolmente suppore

che in quel momento AO 1 non sapesse ancora quali erano nel dettaglio le opere

non accettate. Ad ogni buon conto - contrariamente a quanto sostiene

l’appellante - né questa proposta né quanto indicato dall’attrice in seguito, ovvero

dopo ricezione della notifica dei difetti inviatale in data 21 gennaio 2013 (e

più precisamente, “sono disposto a venire ad effettuare (…) a spese nostre:

copertura, siliconature e ritocchi di pittura a pareti interne oltre a

raddrizzare la spalletta storta. (…) solo dopo aver ricevuto CHF 20'000.-”

cfr. doc. Q) può essere inteso quale riconoscimento incondizionato da parte

della stessa dei lamentati difetti ma va semmai considerato come un tentativo dell’impresa

di trovare un accordo conciliativo con la controparte, senza però che vi sia

una contestuale assunzione di responsabilità.

Alla luce di quanto

precede non si può che constatare la mancata dimostrazione del fatto che la comunicazione

dell8 gennaio 2013 soddisfaceva i requisiti di precisione e specificità

fissati dalla legge. Le conseguenze di questa mancanza sono da porre in capo a AP

1.

su cui ricadeva, nello specifico, l’onere della prova.

Dagli accertamenti istruttori

risulta pertanto che solo la notifica circostanziata dei difetti inviata alla

ditta appaltatrice il 21 gennaio 2013 adempiva i presupposti dell’art. 367 CO.

6.3

In relazione alla

tempestività della notifica si osserva, a titolo preliminare, che

l’affermazione - riproposta in questa sede - del convenuto secondo cui

l’attrice non avrebbe “portato a termine i propri lavori” ed avrebbe

abbandonato il cantiere non ha trovato alcun risconto agli atti ed è pertanto

da ritenere infondata.

A questo vada aggiunto

che, come accennato in precedenza (cfr. consid. 4), AP 1 non si è confrontato

criticamente con gli accertamenti pretorili quo al momento della fine dei

lavori, ragion per cui la questione della tempestività va esaminata alla luce

di quanto stabilito dal giudice di prima istanza che ha fatto risalire la fine

dei lavori alla seconda metà del mese di dicembre 2012, “prima delle ferie

natalizie del 2012” (cfr. sentenza impugnata, pag. 11).

Tenuto conto di quanto

precede, pur volendo ammettere, nell’ipotesi più favorevole all’appellante, che

i lavori siano terminati nell’imminenza delle ferie natalizie e che il cantiere

sia rimasto chiuso sino all’8 gennaio 2013, la notifica inviata dal committente

solo in data 21 gennaio 2013, e pertanto 13 giorni dopo che il rappresentante

di AO 1 si era recato, non preannunciato, sul cantiere per incontrarlo e

discutere la questione del mancato pagamento degli acconti, si rivela tardiva in

quanto eccedente i termini ammessi dalla giurisprudenza ricordati in precedenza

(cfr. consid. 6.1). La valutazione pretorile si rivela pertanto corretta e va

confermata.

Nel caso specifico,

neppure si giustifica un’attenuazione dell’onere di notifica previsto dall’art.

367.

CO, ciò che peraltro neppure l’appellante invoca esplicitamente. Le

spiegazioni addotte in prima sede da AP 1 per giustificare l’invio di una notifica

scritta e dettagliata “in data 19 gennaio 2013” (in realtà, malgrado

quanto da egli ripetutamente indicato l’invio è avvenuto solo il 21 gennaio, cfr.

timbro postale, doc. P in inc. CM.2014.715 )

si rivelano prive di fondamento. Come rettamente rilevato dal Pretore gli

accertamenti istruttori hanno evidenziato che AP 1, pur non avendo svolto in

precedenza formalmente ruolo di DL su altri cantieri, ha ricoperto, di fatto,

questa funzione sul cantiere qui in discussione trattando direttamente coi vari

artigiani e impartendo istruzioni. L’istruttoria ha altresì dimostrato che egli

era perfettamente cognito dei lavori svolti dall’attrice tanto da operare

scelte determinanti sia in relazione ai materiali da utilizzare che agli

accorgimenti tecnici da adottare (cfr. sentenza impugnata, pag. 12 e audizioni

testimoniali di Ri__________ del 24 febbraio 2016, pag. 1 seg., di A__________

dell’11 maggio 2016, pag. 4, di O__________ del 10 dicembre 2015, pag. 2 nonché

interrogatorio di G__________ del 17 ottobre 2016, pag. 3; cfr. anche doc. C,

D, E, F). Neppure può assurgere a valida giustificazione la pretesa

problematica linguistica dovuta alla mancata conoscenza dell’italiano da parte

del convenuto, ritenuto che le parti comunicavano abitualmente in inglese,

lingua nota ad entrambe (cfr. interrogatorio di G__________ cit., pag. 3 a metà

e interrogatorio di AP 1 del 17 ottobre 2016, pag. 4).

Alla luce di quanto precede,

tutto ben considerato, non si può che concludere che AP 1 non ha adempiuto agli

obblighi di tempestiva notifica imposti dall’art. 367 CO, con conseguente

perdita di tutti i diritti di garanzia per difetti dell’opera garantiti al

committente dall’art. 368 CO, così come stabilito dal Pretore.

6.4

Così stando le cose è

pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che, venendo meno le

premesse per porre in compensazione delle pretese attoree (cfr. consid. 5.1) eventuali

costi derivanti dai difetti dell’opera, le eccezioni sollevate dal convenuto al

pagamento richiesto devono essere respinte e di conseguenza anche la sua

domanda riconvenzionale.

7.

In virtù di

quanto esposto in precedenza si potrebbe prescindere dall’entrare nel merito

delle lagnanze sollevate dall’appellante in relazione al valore probatorio dei referti

che egli ha fatto allestire e al loro contenuto. Al riguardo è nondimeno utile

ricordare che - diversamente da quanto egli sembra credere - le perizie di

parte rivestono unicamente un ruolo di quasi-mezzo di prova e vanno valutate

quali dichiarazioni della parte che le ha allegate; esse non godono pertanto della

forza probatoria di una perizia giudiziaria e neppure rientrano nel perimetro

dell’art. 157 CPC. Per quanto attiene invece all’audizione del loro estensore

quale testimone perito ai sensi dell’art 175 CPC, ritenuta ammissibile da

un’ampia parte della dottrina, essa sottostà al libero apprezzamento del

giudice (v. Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 1, n. 14, 17 ad art. 157 con rinvii, n. 7 seg. ad art. 175 CPC).

Nel caso concreto, come

rettamente osservato dal primo giudice, i referti di parte fatti allestire da AP

1, e confermati in sede di audizione testimoniale dai loro estensori (cfr.

audizioni testimoniali di Re__________ dell’11 maggio 2016 e di F__________ del

25.

agosto 2016) non stabiliscono in maniera chiara ed univoca le cause dei

difetti ma, in vari punti, si limitano a formulare delle ipotesi il cui

acclaramento avrebbe necessitato degli approfondimenti ulteriori che non

risultano essere stati fatti (cfr. ad esempio doc. 8 rapporto definitivo della G__________

SA, pag. 3 segg. in cui viene più volte indicato che ”si rimanda alla

verifica delle modalità di esecuzione, alfine di verificare le cause di

formazione di fessure all’interno dello stabile. E’ probabile che necessitava

la posa di rete in fibra” ed ancora doc. 8 perizia tecnica di F__________,

pag. 2 e suo verbale di audizione cit., pag. 2, dove si evidenzia quale difetto

la presenza di microfessure nell’intonaco senza però stabilirne con precisione

la causa); per quanto attiene alla stima dei costi di ripristino, le misure

proposte sembrano, inoltre, eccedere gli standard esecutivi richiesti dal

committente - tendenti, stando a quanto emerso in istruttoria, a un’esecuzione

rapida ed economica dei lavori - e non paiono pertanto sufficientemente

attendibili.

A questo vada aggiunto che,

stando al contenuto dei citati referti e alle dichiarazioni rese dal teste Re__________

parte dei difetti rilevati sarebbe da attribuire alla mancata posa della rete

d’armatura in fibra sintetica e all’uso di una sola mano di colla (cfr. verbale

audizione di Re__________ cit., pag. 3), scelte esecutive che, come emerso in

fase istruttoria, sono state imposte dal committente nonostante il diverso

avviso della ditta appaltatrice (cfr. audizioni di O__________ cit., pag. 2 e

di Ri__________ cit., pag. 2). Situazione che configura un caso di responsabilità

del committente per i difetti sopraggiunti ai sensi dell’art. 369 CO.

Ne discende che la

valutazione pretorile secondo cui, anche ammettendo la tempestività della

notifica, si sarebbe giunti alla reiezione della pretesa di AP 1, vista l’impossibilità

di pronunciarsi compiutamente sia sulle responsabilità dell’appaltatrice che

sui costi di ripristino, è corretta.

8.

In definitiva, l’appello

deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante, il

quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di

appello. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente

giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera

(art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda

riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1).

Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda

riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il

valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per

quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella

fattispecie sia il valore litigioso della domanda principale che quello della

domanda riconvenzionale superano i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la

LTG,

decide:

1. L’appello 21 giugno 2017 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese d’appello di complessivi fr. 6'000.-, già anticipate dall’appellante,

restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 4'500.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).