12.2017.99
Autenticità di un documento - lettera di conferma commerciale
5 ottobre 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.99
Lugano
5 ottobre 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.6 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 29 febbraio 2016
da
AP
1
contro
AO
1
rappr. dagli avv. RA 1
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del
debito di fr. 19'604.40 oltre interessi al 9% dal 29 settembre 2015 di cui al
PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 24 maggio 2017 ha respinto;
appellante l'attore con appello 23 giugno 2017, con
cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 25 settembre 2017 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 28 / 30 aprile 2014
la società G__________ SA ha stipulato con la società AO 1 il contratto di
leasing nr. __________ avente per oggetto il sistema automatico notturno per la
vendita di carburante “__________”: il contratto (doc. B), che prevedeva il
versamento di un canone mensile di fr. 815.20 pagabile in rate trimestrali
anticipate, risulta essere stato firmato, per la società G__________ SA, dal
suo amministratore unico AP 1, il quale risulta pure aver sottoscritto, questa
volta a titolo personale, un’ulteriore clausola contrattuale denominata
“assunzione cumulativa di debito”;
che il 30 aprile 2014 AO 1
ha inviato a AP 1 una lettera raccomandata (doc. 4) con cui lo ringraziava per
la dichiarazione di assunzione cumulativa del debito di cui al contratto di
leasing n. __________, di cui aveva allegato una copia, e gli confermava, a
seguito dell’avvenuta consegna dell’oggetto, la validità dello stesso e con ciò
la sua responsabilità personale e diretta, insieme a G__________ SA, per tutti
Fatti
i diritti di pagamento scaturiti dal contratto;
che dopo aver sollecitato
il pagamento delle rate di leasing scadute, con due lettere datate 14 settembre
2015 (doc. 8 e 9), AO 1 ha disdetto il contratto chiedendo separatamente a G__________
SA e a AP 1 il pagamento del saldo contrattuale di fr. 19'339.60;
che con il PE n. __________
dell’UE di Mendrisio (doc. B inc. n. SO.2015.818 rich.) AO 1 ha escusso AP 1
per il pagamento di fr. 19'604.40 oltre interessi al 9% dal 29 settembre 2015,
indicando come motivo del credito “contratto di leasing n. __________ del
28.04.2014 / 30.04.2014. Debitore solidale con: G__________ SA, __________”;
al PE è stata interposta opposizione;
che in data 9 febbraio
2016 (doc. A) l’opposizione al PE è stata rigettata in via provvisoria (8
canoni trimestrali per fr. 19'564.80 e spese di 2 solleciti per fr. 40.-);
che con petizione 29
febbraio 2016 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord per far disconoscere il debito di fr. 19'604.40
oltre interessi: egli, in estrema sintesi, ha sostenuto che la firme apposte
sul contratto di leasing non erano sue ma erano false e ha rilevato che in ogni
caso l’“assunzione cumulativa di debito” contenuta nel contratto costituiva una
fideiussione nulla siccome non allestita nella forma pubblica e non recante
l’entità della somma garantita;
che la convenuta si è
integralmente opposta alla petizione, rievocando le circostanze fattuali di cui
si è detto;
che con la decisione 24
maggio 2017 qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa
di giustizia di fr. 880.- e le spese di fr. 120.- a carico dell’attore, tenuto
altresì a rifondere alla controparte fr. 1’300.- a titolo di ripetibili: egli,
dopo aver confermato la correttezza delle somme poste in esecuzione, per altro
non contestate nel loro ammontare, e dopo aver accertato che nelle particolari
circostanze la clausola di “assunzione cumulativa di debito” andava intesa
conformemente al suo tenore letterale, ha in sostanza concluso che l’attore non
aveva motivato sufficientemente la contestazione dell’autenticità delle firme
apposte sul contratto (art. 178 CPC) e, se anche per ipotesi la sua
contestazione fosse stata sufficiente, allo stesso andava comunque
rimproverato, non avendo fornito al perito giudiziario nel termine assegnatogli
le necessarie firme di confronto (ossia coeve a quelle contestate) ed essendosi
con ciò indebitamente rifiutato di cooperare all’assunzione della prova
peritale (art. 164 CPC), di aver impedito alla convenuta di poter dimostrare la
loro autenticità; e in ogni caso, a prescindere da tutto ciò, il fatto che
l’attore non avesse reagito alla raccomandata di cui al doc. 4 costituiva una
tacita accettazione ex art. 6 CO degli impegni derivanti dal contratto;
che con l’appello 23
giugno 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 25
settembre 2017, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi: egli ha sostenuto di aver sufficientemente motivato la contestazione
dell’autenticità delle firme apposte sul contratto e ha contestato che
l’assenza di reazione alla raccomandata di cui al doc. 4 potesse essere intesa
come una tacita accettazione degli impegni contrattuali;
che a questo stadio della
lite è ormai pacifico che le somme poste in esecuzione, per altro non
contestate nel loro ammontare, erano corrette e che nelle particolari
circostanze la clausola di “assunzione cumulativa di debito” andava intesa
Considerandi
conformemente al suo tenore letterale; resta da esaminare se quella clausola
fosse vincolante per l’attore, quesito quest’ultimo a cui il Pretore ha dato
una risposta affermativa in virtù di tre argomentazioni alternative e
indipendenti, evidenziando da una parte che l’attore non aveva motivato sufficientemente
la contestazione dell’autenticità delle firme apposte sul contratto, rilevando
dall’altra che, se per ipotesi così non fosse, allo stesso andava comunque
rimproverato di aver impedito alla convenuta di poter dimostrare la loro
autenticità e osservando infine che, a prescindere da queste considerazioni,
l’assenza di reazione alla raccomandata di cui al doc. 4 doveva in ogni caso
essere intesa come una tacita accettazione degli impegni contrattuali;
che in questa sede
l’attore - come detto - si è limitato, sul tema ancora controverso, a censurare
la prima e la terza argomentazione resa dal Pretore, ma non si è assolutamente
espresso sulla seconda, con il che l’appello deve essere dichiarato
irricevibile (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a
ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher,
DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid.
4.
; II CCA 18 maggio 2015 inc. n. 12.2013.146, 28 gennaio 2016 inc. n.
12.2014
, 18 maggio 2017 inc. n. 12.2016.13 secondo cui l’appellante deve,
sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le
argomentazioni alternative e indipendenti addotte dal giudice spiegando perché
sarebbero errate e l’appello può essere accolto soltanto se le critiche volte
contro tutte quelle argomentazioni risultano essere fondate: difatti, se una
sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici
inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità inferiore);
che ad ogni buon conto
l’esito della lite non sarebbe stato diverso nemmeno qualora l’appello fosse
risultato ricevibile;
che, in merito alla prima
censura, si osserva che l’attore non ha spiegato, ancor prima di averlo
dimostrato, in che modo il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a ritenere
che egli, essendosi limitato ad affermare che le firme “sono false”
(petizione pt. 4) e che il documento “è quindi apocrifo” (petizione pt.
7), rispettivamente a sostenere - ciò che per il giudice di prime cure, per i
motivi addotti nella decisione, risultava però privo di plausibilità - che un
funzionario della convenuta avrebbe rilasciato una falsa dichiarazione
attestante la sua presenza al momento dell’apposizione della firma (petizione
pt. 5), non avesse motivato sufficientemente, ai sensi dell’art. 178 CPC, la
contestazione dell’autenticità delle firme apposte sul contratto; l’attore non
potrebbe comunque essere seguito laddove ha preteso che la palese differenza
tra le firme autentiche (doc. F1-F14) e quelle apposte sul contratto,
risultante da un loro confronto, e l’inoltro di una denuncia penale per falso
in documenti basterebbero a ritenere sufficientemente motivata la sua
contestazione (cfr. per analogia TF 4 agosto 2016 4A_197/2016 consid. 4.2 e 4.3),
tanto più se si pensa poi che ad un esame sommario le firme in discussione
risultano in realtà essere compatibili nei loro tratti caratteristici, che al
contratto era stata allegata una fotocopia della carta d’identità dell’attore
con l’annotazione, firmata da una funzionaria della convenuta, “Kd. identifiziert
und Original eingesehen” e che l’attore neppure aveva poi reagito alla
raccomandata di cui al doc. 4;
che, per quanto riguarda
la terza censura, è infine pure a ragione che il giudice di prime cure, alla
luce delle particolari circostanze del caso e segnatamente del fatto che
l’attore era l’amministratore unico della prenditrice del leasing G__________
SA ed era cognito nel ramo commerciale, ha ritenuto che la sua assenza di
reazione alla raccomandata di cui al doc. 4 (che costituiva incontestabilmente
una lettera di conferma in ambito commerciale), da lui pacificamente ricevuta
(cfr. anche doc. 5), potesse in ogni caso essere intesa come una tacita
accettazione (cfr. Gauch/Schluep/ Schmid/Emmenegger,
Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 9ª ed., n. 1163;
DTF 100 II 18 consid. 3a, 114 II 250 consid. 2a, 123 III 35 consid. 2c/aa; TF
12.
marzo 2002 4C.382/2001 consid. 3b; II CCA 25 gennaio 2007 inc. n.
12.2006
, 13 giugno 2018 inc. n. 12.2016.204) della clausola di “assunzione
cumulativa di debito” contenuta nel contratto, per altro non sottoposto a
particolari esigenze di forma;
che, stando così le cose,
l’appello in esame deve senz’altro essere respinto nella misura in cui è
ricevibile con accollo alla parte soccombente delle spese giudiziarie (art. 106
CPC), calcolate sul valore litigioso di fr. 19'604.40.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 23 giugno
2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 1’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).