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Decisione

12.2017.99

Autenticità di un documento - lettera di conferma commerciale

5 ottobre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di pagamento scaturiti dal contratto;

che dopo aver sollecitato

il pagamento delle rate di leasing scadute, con due lettere datate 14 settembre

2015 (doc. 8 e 9), AO 1 ha disdetto il contratto chiedendo separatamente a G__________

SA e a AP 1 il pagamento del saldo contrattuale di fr. 19'339.60;

che con il PE n. __________

dell’UE di Mendrisio (doc. B inc. n. SO.2015.818 rich.) AO 1 ha escusso AP 1

per il pagamento di fr. 19'604.40 oltre interessi al 9% dal 29 settembre 2015,

indicando come motivo del credito “contratto di leasing n. __________ del

28.04.2014 / 30.04.2014. Debitore solidale con: G__________ SA, __________”;

al PE è stata interposta opposizione;

che in data 9 febbraio

2016 (doc. A) l’opposizione al PE è stata rigettata in via provvisoria (8

canoni trimestrali per fr. 19'564.80 e spese di 2 solleciti per fr. 40.-);

che con petizione 29

febbraio 2016 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord per far disconoscere il debito di fr. 19'604.40

oltre interessi: egli, in estrema sintesi, ha sostenuto che la firme apposte

sul contratto di leasing non erano sue ma erano false e ha rilevato che in ogni

caso l’“assunzione cumulativa di debito” contenuta nel contratto costituiva una

fideiussione nulla siccome non allestita nella forma pubblica e non recante

l’entità della somma garantita;

che la convenuta si è

integralmente opposta alla petizione, rievocando le circostanze fattuali di cui

si è detto;

che con la decisione 24

maggio 2017 qui impugnata il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa

di giustizia di fr. 880.- e le spese di fr. 120.- a carico dell’attore, tenuto

altresì a rifondere alla controparte fr. 1’300.- a titolo di ripetibili: egli,

dopo aver confermato la correttezza delle somme poste in esecuzione, per altro

non contestate nel loro ammontare, e dopo aver accertato che nelle particolari

circostanze la clausola di “assunzione cumulativa di debito” andava intesa

conformemente al suo tenore letterale, ha in sostanza concluso che l’attore non

aveva motivato sufficientemente la contestazione dell’autenticità delle firme

apposte sul contratto (art. 178 CPC) e, se anche per ipotesi la sua

contestazione fosse stata sufficiente, allo stesso andava comunque

rimproverato, non avendo fornito al perito giudiziario nel termine assegnatogli

le necessarie firme di confronto (ossia coeve a quelle contestate) ed essendosi

con ciò indebitamente rifiutato di cooperare all’assunzione della prova

peritale (art. 164 CPC), di aver impedito alla convenuta di poter dimostrare la

loro autenticità; e in ogni caso, a prescindere da tutto ciò, il fatto che

l’attore non avesse reagito alla raccomandata di cui al doc. 4 costituiva una

tacita accettazione ex art. 6 CO degli impegni derivanti dal contratto;

che con l’appello 23

giugno 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 25

settembre 2017, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi: egli ha sostenuto di aver sufficientemente motivato la contestazione

dell’autenticità delle firme apposte sul contratto e ha contestato che

l’assenza di reazione alla raccomandata di cui al doc. 4 potesse essere intesa

come una tacita accettazione degli impegni contrattuali;

che a questo stadio della

lite è ormai pacifico che le somme poste in esecuzione, per altro non

contestate nel loro ammontare, erano corrette e che nelle particolari

circostanze la clausola di “assunzione cumulativa di debito” andava intesa

Considerandi

conformemente al suo tenore letterale; resta da esaminare se quella clausola

fosse vincolante per l’attore, quesito quest’ultimo a cui il Pretore ha dato

una risposta affermativa in virtù di tre argomentazioni alternative e

indipendenti, evidenziando da una parte che l’attore non aveva motivato sufficientemente

la contestazione dell’autenticità delle firme apposte sul contratto, rilevando

dall’altra che, se per ipotesi così non fosse, allo stesso andava comunque

rimproverato di aver impedito alla convenuta di poter dimostrare la loro

autenticità e osservando infine che, a prescindere da queste considerazioni,

l’assenza di reazione alla raccomandata di cui al doc. 4 doveva in ogni caso

essere intesa come una tacita accettazione degli impegni contrattuali;

che in questa sede

l’attore - come detto - si è limitato, sul tema ancora controverso, a censurare

la prima e la terza argomentazione resa dal Pretore, ma non si è assolutamente

espresso sulla seconda, con il che l’appello deve essere dichiarato

irricevibile (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a

ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher,

DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid.

4.

; II CCA 18 maggio 2015 inc. n. 12.2013.146, 28 gennaio 2016 inc. n.

12.2014

, 18 maggio 2017 inc. n. 12.2016.13 secondo cui l’appellante deve,

sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le

argomentazioni alternative e indipendenti addotte dal giudice spiegando perché

sarebbero errate e l’appello può essere accolto soltanto se le critiche volte

contro tutte quelle argomentazioni risultano essere fondate: difatti, se una

sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici

inammissibili critiche dei motivi della decisione dell’autorità inferiore);

che ad ogni buon conto

l’esito della lite non sarebbe stato diverso nemmeno qualora l’appello fosse

risultato ricevibile;

che, in merito alla prima

censura, si osserva che l’attore non ha spiegato, ancor prima di averlo

dimostrato, in che modo il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a ritenere

che egli, essendosi limitato ad affermare che le firme “sono false”

(petizione pt. 4) e che il documento “è quindi apocrifo” (petizione pt.

7), rispettivamente a sostenere - ciò che per il giudice di prime cure, per i

motivi addotti nella decisione, risultava però privo di plausibilità - che un

funzionario della convenuta avrebbe rilasciato una falsa dichiarazione

attestante la sua presenza al momento dell’apposizione della firma (petizione

pt. 5), non avesse motivato sufficientemente, ai sensi dell’art. 178 CPC, la

contestazione dell’autenticità delle firme apposte sul contratto; l’attore non

potrebbe comunque essere seguito laddove ha preteso che la palese differenza

tra le firme autentiche (doc. F1-F14) e quelle apposte sul contratto,

risultante da un loro confronto, e l’inoltro di una denuncia penale per falso

in documenti basterebbero a ritenere sufficientemente motivata la sua

contestazione (cfr. per analogia TF 4 agosto 2016 4A_197/2016 consid. 4.2 e 4.3),

tanto più se si pensa poi che ad un esame sommario le firme in discussione

risultano in realtà essere compatibili nei loro tratti caratteristici, che al

contratto era stata allegata una fotocopia della carta d’identità dell’attore

con l’annotazione, firmata da una funzionaria della convenuta, “Kd. identifiziert

und Original eingesehen” e che l’attore neppure aveva poi reagito alla

raccomandata di cui al doc. 4;

che, per quanto riguarda

la terza censura, è infine pure a ragione che il giudice di prime cure, alla

luce delle particolari circostanze del caso e segnatamente del fatto che

l’attore era l’amministratore unico della prenditrice del leasing G__________

SA ed era cognito nel ramo commerciale, ha ritenuto che la sua assenza di

reazione alla raccomandata di cui al doc. 4 (che costituiva incontestabilmente

una lettera di conferma in ambito commerciale), da lui pacificamente ricevuta

(cfr. anche doc. 5), potesse in ogni caso essere intesa come una tacita

accettazione (cfr. Gauch/Schluep/ Schmid/Emmenegger,

Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 9ª ed., n. 1163;

DTF 100 II 18 consid. 3a, 114 II 250 consid. 2a, 123 III 35 consid. 2c/aa; TF

12.

marzo 2002 4C.382/2001 consid. 3b; II CCA 25 gennaio 2007 inc. n.

12.2006

, 13 giugno 2018 inc. n. 12.2016.204) della clausola di “assunzione

cumulativa di debito” contenuta nel contratto, per altro non sottoposto a

particolari esigenze di forma;

che, stando così le cose,

l’appello in esame deve senz’altro essere respinto nella misura in cui è

ricevibile con accollo alla parte soccombente delle spese giudiziarie (art. 106

CPC), calcolate sul valore litigioso di fr. 19'604.40.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 23 giugno

2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 1’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).