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Decisione

12.2018.1

Responsabilità dell’organo societario

17 luglio 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con contratto di

lavoro 16 marzo 2000, AP 1 è stato assunto da AO 1, società attiva nell’ambito

dei trasporti e delle spedizioni nazionali e internazionali e dell’importazione

ed esportazione di merci, in qualità di direttore della società (doc. B). In

tale qualità è stato iscritto nel Registro di commercio, con diritto di firma

individuale. Dal 9 dicembre 2004 egli è pure divenuto membro del consiglio

d’amministrazione, con potere di firma immutato (doc. A).

B. Il 31 marzo 2006, in

nome e per conto diAO 1, AP 1 ha firmato un contratto di costituzione di pegno

in favore di __________ SA, avente quale oggetto in particolare tutte le

cartevalori, i crediti, denaro e beni patrimoniali societari esistenti presso

la banca, per garantire ogni pretesa creditoria di questa verso __________, __________

doc. C), persona terza senza alcun legame con la società. Con contratto di

medesima data, __________ SA ha concesso a __________ un credito di fr. 400’000.-,

allo scopo di acquisire la partecipazione azionaria di maggioranza della __________

SA, __________” (Doc. D). Tale contratto è stato pure sottoscritto da AP 1 sempre in nome e per conto della AO 1 quale

garante. Successivamente, tale credito è stato rinnovato il 31 ottobre 2006, il

6 novembre 2006, il 6 marzo 2007, il 14 maggio 2007 e il 12 giugno 2007. I

relativi contratti sono stati pure sempre sottoscritti da AP 1 per conto di AO

1 quale garante tramite il contratto di pegno già menzionato (doc. D e edizione

documenti da __________ SA).

C. Il 27 luglio 2007 AP

1 è stato cancellato dal Registro di commercio sia quale direttore, sia quale

membro del CdA della società (doc. A).

D. Con comunicazione 24

agosto 2007 indirizzata a AO 1 all’attenzione di AP 1 __________ SA ha chiesto

alla garante il rimborso del credito concesso a __________, nel frattempo

salito a 410’040.05, entro il 31 agosto 2007, “come da accordi intrapresi

con il vostro __________, Direttore con diritto di firma individuale della

vostra spettabile società” (doc. E). Con successivo scritto 31 agosto 2007

la banca ha comunicato a AO 1, sempre all’attenzione di AP 1, il suo accordo al

posticipo del rimborso della somma, ascesa a fr. 410’866.55, come da accordi

con quest’ultimo (doc. F). Con le stesse modalità, in data 12 settembre 2007 __________

SA, riferendosi all’intesa raggiunta con AP 1 di procedere al rimborso mediante

addebito dell’importo sulla relazione bancaria della società, ha confermato l’addebito,

con valuta 12 settembre 2017 (doc. G). Tale identico importo (fr. 410’866.55)

risulta pure da un contratto di mutuo, invero recante una data anteriore (20

aprile 2007), sottoscritto da AP 1 in nome e per conto di AO 1 con __________, ove

la società concedeva a quest’ultimo un mutuo oneroso (interessi al 7%) per sostenerlo

nello sviluppo di __________ SA Group. Quale garanzia, la controparte offriva

in pegno svariati macchinari (doc. H). Giusta quanto si evince dal relativo

estratto del Registro di commercio, la __________ SA Group è fallita il __________.

__________ ha successivamente offerto, a garanzia del suo debito, pure

un’abitazione.

E. Il 4 marzo 2011 AO 1

ha avviato un’esecuzione in via di pignoramento per l’importo di fr. 410’866.55

nei confronti di __________, che si è tuttavia conclusa con l’ottenimento, in

data 18 ottobre 2011, di un attestato di carenza beni (cfr. edizione documenti

dalla parte attrice e doc. L).

F. Con petizione 30

ottobre 2012, previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto AP

1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord chiedendo la sua

condanna al pagamento di fr. 412’913.55 oltre interessi del 7% dal 12 settembre

2007 quale risarcimento del danno patito dalla società. Essa ha affermato di

non essere stata al corrente né di avere tantomeno approvato il contratto di

costituzione di pegno con __________ SA né il successivo contratto di mutuo con

__________, entrambi sottoscritti dal convenuto abusando del suo potere di

firma, in quanto l’operazione nulla aveva a che vedere con lo scopo societario

e le sue attività. Ha pure rimarcato di avere rinvenuto il contratto di mutuo

(doc. H) negli archivi societari solo dopo la partenza del convenuto, che il

documento è stato redatto a posteriori per giustificare l’operazione e che tale

posizione di credito è stata da lui celata nel bilancio, inserendola nella voce

contabile che raggruppava i prestiti infragruppo, dunque pure denominati “__________”.

G. Con risposta 6

febbraio 2013 AP 1 si è opposto alla petizione, sostenendo in sintesi che la

società, e in particolare l’allora presidente del CdA __________ e il suo

contabile __________, erano al corrente dell’operazione e che essa poteva

essere considerata come rientrante nello scopo sociale, nell’interesse della

società e conforme alla sua prassi di effettuare degli investimenti

diversificati. Pertanto, egli sarebbe stato legittimato a concludere tali

contratti e non avrebbe violato alcun suo dovere. A suo dire, la società

avrebbe da parte sua avuto una grave colpa nell’insorgere del danno, non avendo

agito tempestivamente per recuperare il credito da __________, in particolare

realizzando le garanzie da lui ricevute (cfr. doc. H) prima che la società __________

fallisse.

H. Con replica 6 marzo

2013 e duplica 19 aprile 2013, le parti si sono riconfermate nelle loro

antitetiche posizioni. Esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni

scritte, il Pretore con sentenza 16 novembre 2017 ha parzialmente accolto la

petizione dell’attrice, condannando AP 1 a versarle fr. 410’866.55 oltre

interessi al 5% dal 12 settembre 2007 a titolo di risarcimento del danno

provocato (responsabilità dell’organo societario ai sensi dell’art. 754 CO).

I. Con appello 29

dicembre 2017, avversato dalla controparte con risposta 20 settembre 2018, il

convenuto è insorto contro il giudizio pretorile, chiedendo la riforma del

giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, l’ammissione al

gratuito patrocinio e protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con

decisione 20 aprile 2018 (inc. 12.2018.2), questa Camera ha respinto la

richiesta dell’appellante di ammissione all’assistenza giudiziaria.

E considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10’000.-

(cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una

controversia dal valore superiore ai fr. 10’000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311

CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 16 novembre 2017 è stata

notificata all’appellante il 17 novembre 2017, per cui l’appello 29 dicembre 2017,

tenuto conto delle ferie giudiziarie, è senz’altro tempestivo. Si può quindi

procedere all’esame del gravame.

2.

Con l’appello, AP 1 censura

due accertamenti pretorili relativi ai presupposti di cui all’art. 754 CO: la

violazione di un dovere e il nesso causale adeguato.

3.

Il primo giudice ha

accertato una violazione dell’art. 718a CO da parte del convenuto, e meglio un’abuso

delle facoltà di rappresentanza a lui conferite (“Vertretungsbefugnis”).

Nello specifico, egli non poteva in buona fede ritenere il negozio giuridico

concretamente stipulato conforme allo scopo sociale, rispettivamente in grado

di promuoverlo, poiché l’operazione era volta a permettere alla __________ di

sviluppare la produzione di puntine per le penne a sfera, ambito che nulla

aveva a che vedere con l’attività societaria (trasporti e spedizioni), così

come confermato dal teste __________. Inoltre, essa non poteva essere

considerata parte di una politica societaria di differenziazione degli

investimenti, non essendo una tale prassi stata dimostrata.

3.1

L’appellante con la

sua censura sostiene dapprima che solo in casi eccezionali un atto giuridico

può essere considerato contrario allo scopo sociale e dunque non compreso nel

potere di rappresentanza di un organo: vietate sarebbero solo quelle operazioni

escluse dallo scopo della società. Egli tuttavia si limita a ripetere una tesi

già esposta in prima sede (cfr. risposta 6 febbraio 2013, p. 11-12) senza

confrontarsi con quanto osservato dal primo giudice, non distinguendo

opportunamente le facoltà di rappresentanza di un organo a livello interno (“Vertretungsbefugnis”,

“rechtliches Dürfen”) e il potere di rappresentanza esterna, ovvero il

potere di vincolare la società verso terzi tramite la conclusione di negozi

giuridici.

3.2

Come già esposto

nell’impugnata decisione (consid. 2.4.2, p. 12-13), alla quale si rinvia, nei

confronti di un terzo in buona fede, l’art. 718a CO viene interpretato in modo

esteso, sia per sua tutela, sia a protezione del commercio giuridico, nel senso

che la società, tramite l’agire dell’organo, viene vincolata non solo per

quanto riguarda negozi giuridici utili, rispettivamente che rientrano nell’attività

abituale della società, bensì pure per quelli inconsueti che coinvolgono anche

solo indirettamente lo scopo sociale e che potrebbero obiettivamente

promuoverlo, ovvero che non sono da questi espressamente esclusi (DTF 4A_617/2013,

consid. 5.1; DTF 111 II 284, consid. 3b; Watter,

in: Honsell/Vogt/Watter [ed.],

Basler Kommentar OR II, 2016, n. 2 seg. ad art. 718a CO). Simili negozi sono

dunque vincolanti per la società indipendentemente da sue concrete direttive o

prassi che il terzo non poteva conoscere (DTF 4A_147/2014 del 19 novembre 2014,

consid. 3.2.5; DTF 4A_617/2013, consid. 5.1). Ciò vale a livello esterno (“Vertretungsmacht”,

“rechtliches Können”), ma non a livello interno, siccome un organo che

ha il potere di vincolare la società tramite determinati atti non è

necessariamente autorizzato a farlo. In altre parole, il potere di

rappresentanza è spesso più esteso delle facoltà e delle autorizzazioni

interne. Tali limitazioni possono derivare dal contratto di lavoro, da regolamenti,

direttive, istruzioni o anche implicitamente dall’organizzazione e dal campo di

attività della società. Determinati atti giuridici possono pertanto costituire

un abuso del potere di rappresentanza anche se non espressamente vietati,

poiché contravvengono alla volontà presunta della società e ai suoi scopi. Ciò presuppone

un esame delle circostanze del caso concreto, per accertare se l’organo potesse

in buona fede ritenere il negozio giuridico stipulato conforme allo scopo

sociale oppure in grado di promuoverlo. Ove ciò sia negato, ne consegue una

violazione dei doveri dell’organo e può far sorgere una sua responsabilità per

i danni causati alla società, soprattutto laddove l’atto concluso in suo nome è

per essa vincolante (Watter, op.

cit., n. 7 ad art. 718a CO).

3.3

Nella fattispecie,

l’appellante non contesta che l’ambito di attività della __________ SA Group fosse

del tutto estraneo a quello dell’attrice, né torna a sostenere, come aveva

fatto in prima sede, che altri membri del CdA, in particolare __________, fossero

al corrente o avessero approvato la contestata operazione. Sostiene invece che,

contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, l’operazione conclusa era

compresa nei suoi poteri di rappresentanza poiché era atta a promuovere lo

scopo societario e rientrava in un’usuale prassi dell’attrice di

diversificazione degli investimenti, dimostrata in particolare dall’investimento

in una società assicurativa e dalla gestione di uno yacht, come confermato in

sede istruttoria e in particolare dal teste __________, mentre il teste __________

non sarebbe attendibile in quanto personalmente interessato alla controversia. Trattavasi

peraltro non tanto di un investimento nello sviluppo della __________ SA Group,

quanto piuttosto di un mutuo con interesse favorevole da rimborsare in tempi

brevi, assicurato tramite garanzie a tutela dell’incasso, considerato pure che

la debitrice avrebbe avuto a breve sufficienti beni a disposizione per far

fronte al rimborso e che essa sarebbe potenzialmente potuta diventare una

cliente della società. L’operazione avrebbe dunque avuto per scopo la

generazione di utili per la società, rispettivamente una massimizzazione dei

profitti.

3.4

Ora, con riferimento

all’asserita diversificazione degli investimenti da parte dell’attrice e alla

sua dimostrazione, la questione relativa allo yacht, appena accennata

dall’appellante senza alcun concreto riferimento, nemmeno trova riscontro negli

atti introduttivi (art. 317 CPC) o negli atti istruttori. Quanto al progetto dell’attrice

volto a costituire una propria società assicurativa, confermato dal teste __________,

il primo giudice ha già accertato che il progetto non poteva supportare

l’esistenza di una tale asserita politica d’investimento, avendo l’attrice

semplicemente deciso di adempiere una sua necessità (ovvero di essere

assicurata) tramite una propria società, mentre i suoi investimenti in società

terze riguardavano ditte attive nel campo dei trasporti oppure prestiti

infragruppo (circostanza in effetti confermata non solo da __________, ma pure

da __________, pure membro del CdA, e da __________). Non confrontandosi la

censura appellatoria sufficientemente con tali accertamenti e limitandosi

invece a riproporre una propria tesi, essa è dunque irricevibile per carente motivazione

(art. 310 e 311 CPC), oltre a essere infondata nel merito.

3.5

Pertanto, d’accordo

con il primo giudice, se ne deve concludere non solo che l’operazione

realizzata dal convenuto (concessione di garanzia, rispettivamente di un mutuo)

riguardasse un’attività estranea allo scopo societario, ma pure che l’attrice

investiva e concedeva prestiti limitatamente a società facenti parte del gruppo

__________ oppure attive nell’ambito dei trasporti. Alla luce degli scopi e

delle attività societarie, il convenuto non poteva dunque in buona fede

ritenersi autorizzato a concludere i negozi giuridici in questione. Che essi, a

dire dell’appellante, mirassero al conseguimento di un reddito mediante

pattuizione di interessi del 7% e di un rimborso a breve termine nulla muta a

tal riguardo. Evidentemente, a fronte di un campo di attività societario ben

limitato, non si può ammettere che un organo, pure con diritto di firma

individuale, possa effettuare a sua discrezione qualsiasi tipo di operazione

che presenti un’opportunità di profitto. Nemmeno può bastare in tal senso

l’argomentazione dell’appellante, in ogni caso mai avanzata negli allegati

introduttivi e dunque inammissibile (art. 317 CPC), che la __________ SA Group sarebbe

in futuro potuta diventare una cliente dell’attrice, avvalendosi ai suoi

servizi per il trasporto di merci: trattasi di una mera ipotesi di parte del

tutto generica e priva di riscontri oggettivi.

3.6

Non essendo il

convenuto autorizzato, a livello interno, a concedere la garanzia e il mutuo in

questione in nome e per conto dell’attrice, è dunque solo a livello abbondanziale

che si sottolineano i dubbi in merito all’asserita sicurezza e redditività dell’operazione.

Ciò non solo alla luce del suo concreto esito e dei rischi in essa insiti, ma

pure della sua evoluzione. Difatti, inizialmente (31 marzo 2006), il convenuto

ha impegnato la società in un contratto di pegno rinnovato più volte (cfr.

consid. B) che non stabiliva in alcun modo controprestazioni quali il

versamento di interessi. Un tale contratto è stato stipulato più di un anno

dopo. Esso riporta la data del 20 aprile 2007, ma potrebbe in effetti risalire

a un periodo successivo in considerazione dello specifico importo ivi riportato

(cfr. consid. D), come già osservato dal primo giudice (impugnata decisione,

consid. 2.4.2, p. 10) e non debitamente contestato nell’appello. Più

specificamente, esso potrebbe risalire ad agosto 2007 o a un periodo

successivo, ovvero a un momento in cui, per stessa ammissione di __________, la

__________ SA Group versava già in difficoltà finanziarie (cfr. deposizione del

23.

giugno 2014, p. 5).

3.7

Per tutti questi

motivi, la decisione pretorile di ammettere una violazione dei doveri

dell’organo da parte del convenuto resiste alla critica e dev’essere

confermata.

4.

L’appellante critica

il Pretore pure per aver accertato il nesso di causalità adeguata fra il suo

agire e il danno, rispettivamente per avere negato l’interruzione del nesso

causale per grave colpa dell’attrice, che invece a suo dire avrebbe potuto

impedire l’insorgere del danno attivandosi tempestivamente per recuperare

l’importo da __________.

4.1

Nello specifico, il

primo giudice ha osservato che il danno (fr. 410’866.55) si è verificato nel

momento in cui la banca ha operato l’addebito sul conto dell’attrice (12

settembre 2007). Era inoltre oggettivamente prevedibile che la sottoscrizione

di una garanzia per un prestito concesso da una banca a una terza società

potesse provocare un danno nel momento in cui la banca si fosse avvalsa della

garanzia. Siccome l’attrice non era a conoscenza del contratto di mutuo (doc.

H), non le poteva peraltro essere rimproverato di non aver realizzato le garanzie

ivi offerte per recuperare l’importo in questione, considerato pure che la

redazione di tale contratto poteva in effetti essere successiva alla richiesta

di pagamento della banca (cfr. sopra, consid. B e 3.6) e che l’abitazione

offerta in garanzia dal debitore nemmeno gli apparteneva.

Il Pretore ha poi

ritenuto che la ricezione, da parte dell’attrice, degli scritti raccomandati

della banca (doc. E, F e G) poteva essere presunta, siccome inviati alla sede

sociale in un momento in cui il convenuto aveva già terminato la sua attività.

Essa poteva pertanto essere a conoscenza del pegno (averi bancari) e della sua

imminente realizzazione, ma non avrebbe verosimilmente potuto impedirla,

siccome vincolata nei confronti della banca, quale terzo in buona fede, dal

contratto di garanzia. Il primo giudice ha pure osservato che la posizione

creditoria nei confronti di __________ era visibile nei bilanci societari dal

2007.

e poteva essere individuata al momento della relativa verifica, ovvero nel

2008.

Tuttavia, in tale momento il danno si era già verificato.

Nessuno dei citati motivi

poteva dunque interrompere il nesso causale adeguato fra la violazione e il

danno.

4.2

Con l’appello, il

convenuto non contesta il vincolo dell’attrice al contratto di pegno stipulato

con la banca (doc. C), né sostiene che l’attrice poteva impedire la

realizzazione del pegno (e meglio l’addebito sul suo conto). Egli invece

sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, il danno non si è

realizzato al momento dell’addebito, ma è insorto solamente quando l’attrice

non ha potuto incassare il suo credito nei confronti di __________. Essa

avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’operazione e del credito con la

ricezione delle comunicazioni bancarie del mese di agosto 2007 (doc. E, F e G),

rispettivamente nel 2008, al momento della verifica dei bilanci. Peraltro, la

società doveva pure essere a conoscenza del contratto di mutuo e delle relative

garanzie, poiché il suo dipendente __________ ne era al corrente. Conseguentemente,

avrebbe dovuto avviare tempestivamente opportuni accertamenti e attivarsi per

ottenere il pagamento di quanto dovuto. Avendo atteso ben quattro anni prima di

agire, è stata dunque la negligenza attorea a determinare il mancato incasso

dell’importo, con conseguente interruzione del nesso di causalità adeguata.

Subordinatamente, l’appellante sostiene che tale negligenza dovrebbe essere

comunque tenuta in considerazione.

4.3

Con riferimento

all’insorgenza del danno si può in effetti ritenere che, secondo la vigente

dottrina e giurisprudenza, fondata sull’esame dello stato del patrimonio prima

e dopo l’evento in questione (“Differenztheorie”), non si può di

principio ammettere la presenza di un danno qualora alla diminuzione di una

posizione attiva corrisponda il contemporaneo aumento di una diversa posizione

attiva oppure la diminuzione di una posizione passiva. Ciò si verifica ad

esempio quando una società paga un proprio debito o concede un prestito: nel

primo caso, attivi e passivi diminuiscono specularmente. Nel secondo caso, la

liquidità della società diminuisce, ma nel contempo si registra negli attivi

una posizione creditoria verso terzi. In quest’ultimo caso, sono le prospettive

negative di recuperare l’importo rispettivamente la certezza di non poterlo più

incassare a determinare l’insorgere di un danno. Nella presente fattispecie,

laddove si possa ammettere che, in seguito all’addebito effettuato dalla banca

in data 12 settembre 2017, sia sorta una corrispondente pretesa creditoria

verso __________, e meglio tramite surrogazione (art. 110 cifra 1 CO) oppure

tramite il contratto di mutuo, valgono le stesse riflessioni. La problematica in

casu ha rilevanza solo qualora si ammetta l’interruzione del nesso causale

adeguato, questione che verrà affrontata qui di seguito.

4.4

A questo stadio della

procedura è pacifico che l’attrice non è stata informata della stipulazione del

contratto di pegno e del successivo contratto di mutuo né dal convenuto, né dal

suo dipendente __________ (responsabile finanziario e amministrativo), che ne era

al corrente. Giusta quanto riferito da quest’ultimo, è stato il convenuto, suo

diretto superiore, ad avviare l’operazione e a gestirla, in particolare

trattando con la banca e con __________, rassicurandolo pure che __________ era

già informato. Il contabile ha conseguentemente confermato di non essersi mai

riferito a quest’ultimo, e di non averlo coinvolto nemmeno nei successivi infruttuosi

tentativi di recupero del credito nei confronti del debitore, da lui effettuati

unitamente al convenuto dopo l’addebito dell’importo sul conto societario (teste

__________, deposizione del 12 maggio 2014, p. 4-6).

A tal riguardo il

Pretore ha osservato che, siccome solo __________,

e non i vertici della società, era al corrente del contratto di mutuo di cui al

doc. H e delle relative garanzie, la società non ne era a conoscenza. In altre

parole, la conoscenza del solo dipendente non poteva bastare, rispettivamente

non poteva essere imputata alla società. A tal riguardo l’appellante, limitandosi

ad affermare che siccome __________ ne era al corrente, anche la società ne era

al corrente, senza alcuna ulteriore spiegazione, non oppone al giudizio

pretorile una critica circostanziata, bensì si limita a contrapporvi una

propria tesi, ciò che costituisce carente motivazione e rende la censura

irricevibile.

A titolo abbondanziale, di

regola si possono imputare alla società le conoscenze dei propri organi (cfr.

art. 55 CC) e non di semplici dipendenti. La questione è controversa in

dottrina e giurisprudenza, che a dipendenza del caso concreto propone

un’imputazione della conoscenza (“Wissenszurechnung”) di dipendenti con

posizione qualificata o funzioni particolari, oppure di quelle conoscenze che

l’organo, in presenza di un corretto flusso di informazioni e una corretta

organizzazione, avrebbe avuto a disposizione (DTF 4C.335/1999 del 25 agosto

2000, consid. 5; DTF 4C.26/2000 del 6 settembre 2000, consid. 2 c) aa); DTF 109

II 338, consid. 2b; Von

der Crone/Reichmuth, Aktuelle Rechtsprechung zum Aktienrecht, SZW/RSDA

4/2018, p. 410 seg.; Abegglen,

Wissenszurechnung bei der juristischen Person und im Konzern, bei Banken und

Versicherungen, Stämpfli 2004, p. 11 seg., 28 seg. e 46 seg.; Kiss-Peter, Glaube und Verschulden bei

mehrgliedrigen Organen, BJM 1990, p. 281 seg.). Ciò non sembra essere

il caso nella fattispecie, non solo a fronte del ruolo di __________,ma anche

di quanto da lui dichiarato, ovvero che il convenuto l’aveva rassicurato sul

coinvolgimento di __________, ostacolando così il flusso di informazioni. La

questione in casu non deve essere approfondita, in mancanza di

pertinenti argomentazioni dell’appellante.

4.5

Per contro, come già

accertato dal primo giudice, non vi sono agli atti elementi per ritenere che le

comunicazioni della banca relative al contratto di pegno (doc. E-G) non siano

state recapitate o siano state trafugate, seppure sia __________, sia __________

abbiano dichiarato di non averle mai visionate. Inoltre, il credito verso __________

era inserito in contabilità ed era dunque individuabile perlomeno nel 2008, in

occasione della verifica dei bilanci, seppure inserito senza alcuna

specificazione in un sottoconto relativo ai prestiti infragruppo e ai prestiti

a ditte terze attive nel mondo dei trasporti (doc. I; teste __________,

deposizione del 12 maggio 2014, p. 5 e teste __________, deposizione del 23

giugno 2014, p. 2).

4.6

In sostanza,

l’accertamento pretorile secondo cui la società non sapeva dell’esistenza del

contratto di mutuo e delle relative garanzie resiste alla critica e dev’essere

confermato. Si può d’altra parte ammettere una sua lieve negligenza nella

misura in cui era in grado di conoscere l’esecuzione dell’addebito, scoprire

l’esistenza del credito nei confronti di __________ e compiere con agio i necessari

accertamenti, conoscendo il suo contabile i dettagli dell’operazione. Che

tuttavia l’appellante si avvalga di ciò per negare la propria responsabilità,

laddove egli è stato la causa primaria delle lacune informative societarie, è contrario

alla buona fede. La questione non è tuttavia rilevante per il presente

giudizio, per i motivi che seguiranno.

4.7

Con l’appello, il

convenuto sostiene che l’attrice, rivolgendosi per tempo a __________ e

realizzando le garanzie (macchinari) da questi offerte, avrebbe potuto impedire

l’insorgere del danno. Peraltro, già in prima sede egli rimproverava

all’attrice che essa avrebbe dovuto agire prima che la __________ SA Group

fallisse.

Ora, è innanzitutto

opportuno ribadire che, nella fattispecie, l’attrice ha maturato un credito,

rispettivamente stipulato un contratto con il solo __________ a titolo

personale. Egli era dunque il suo debitore, non la __________ SA Group. Come

detto, vigono poi parecchi dubbi sul reale momento di stipulazione del doc. H,

siccome la data ivi indicata appare sospetta. È poi accertato che l’attrice non

fosse al corrente dell’esistenza del contratto e delle garanzie. Inoltre, nulla

si sa a proposito dei citati macchinari, se non quanto dichiarato da __________

in merito al loro valore (svariati milioni di franchi, cfr. deposizione del 23

giugno 2014, p. 4) e quanto indicato al punto IV del contratto stesso, ovvero

che si trattava di una serie di macchinari di cui a un allegato A neppure agli

atti e nemmeno prodotto da __________ nell’ambito dell’edizione documenti a lui

rivolta. Per il resto, il doc. H menziona solamente che due di essi erano già

stati venduti a una terza società. Ma vi è di più: nemmeno risulta che __________

fosse il reale proprietario degli stessi. Dall’istruttoria è difatti emerso come

essi fossero di proprietà di __________ SA Group (teste __________, deposizione

del 12 maggio 2014, p. 4; teste __________, deposizione del 23 giugno 2014, p.

4). Risulta dunque che il debitore ha offerto come pegno a garanzia di un suo

debito personale dei beni che nemmeno gli appartenevano, come del resto è già

stato accertato dal primo giudice con riferimento alla citata abitazione (cfr.

consid. D e 4.1). È pure bene sottolineare non solo che la __________ SA Group

è fallita nella prima metà del 2008 (cfr. consid. D), ma anche che, secondo

quanto dichiarato dallo stesso __________, le sue difficoltà finanziarie si

sono manifestate già verso il mese di agosto 2007, ovvero prima ancora che la

banca effettuasse l’addebito (12 settembre 2007). Infine, l’appellante nemmeno

sostiene che l’attrice doveva essere a conoscenza di tale precaria situazione

finanziaria e dunque agire immediatamente.

Per tutti questi motivi, non

solo non si poteva pretendere dall’attrice che procedesse alla realizzazione

delle garanzie in questione alla fine del 2007/inizio del 2008, ma non è anche

dimostrato che, se l’avesse fatto, avrebbe impedito l’insorgere del suo danno.

4.8

Quanto all’asserito

dovere, da parte dell’attrice, di escutere più tempestivamente __________, si

osserva preliminarmente che, di principio, è nel diritto di un creditore

scegliere il momento in cui procedere al recupero del suo credito entro i

termini di prescrizione, rispettivamente scegliere in che modo procedere, ad

esempio tramite trattative private oppure con un’immediata esecuzione. In

effetti, si potrebbe ammettere un’obbligo di azione immediata laddove ciò fosse

necessario per impedire il danno, oppure nell’ottica di una sua limitazione. L’appellante

tuttavia non sostanzia in alcun modo l’eventuale solvibilità di __________

negli anni precedenti all’effettiva escussione, se non riferendosi alle

garanzie di cui si è già detto, né sostiene che si potesse prevedere un

peggioramento della sua situazione finanziaria. Al contrario, vi sono numerosi

elementi agli atti che fanno dubitare di una sua effettiva solvibilità sin

dall’inizio dei fatti di cui trattasi. Innanzitutto, la __________ SA, prima di

concedergli il credito, ha preteso una garanzia, che non ha fornito lui, né

tantomeno __________ SA Group, bensì l’attrice tramite lo stesso convenuto. Il

teste __________, impiegato della banca, ha inoltre confermato che il credito e

la relativa garanzia sono stati più volte rinnovati, siccome __________ non era

in grado di restituire l’importo ottenuto (deposizione del 12 maggio 2014, p.

1-2). Oltretutto risulta dagli atti che, dopo l’addebito bancario, il convenuto

e __________ si sono concretamente attivati per ottenere il rimborso del mutuo,

senza successo (teste __________, deposizione del 12 maggio 2014, p. 5-6, cfr.

anche risposta di causa del 6 febbraio 2013, p. 5 e 7).

4.9

Da tutto ciò ne

consegue che l’appellante non ha dimostrato che l’attrice avesse l’obbligo di

agire anticipatamente nei confronti di __________ (precedentemente al 2011), né

che facendolo essa avrebbe recuperato il debito o parte di esso, evitando o

riducendo dunque il suo danno. La decisione del primo giudice di negare

l’interruzione del nesso di causalità adeguata per grave concolpa della società

danneggiata dev’essere dunque confermata.

5.

A fronte di quanto

sopra esposto, nemmeno si può ammettere, da parte dell’attrice, una negligenza

tale da imporre una riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 44 CO,

ritenuto pure che l’appellante si limita soltanto a un vago accenno alla

questione.

6.

Per tutti questi

motivi, l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 410’866.55, seguono la soccombenza

dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 29

dicembre 2017 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 8’000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà all’appellata fr. 8’000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la

seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30’000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).