12.2018.10
Gratuito patrocinio - reclamo
11 marzo 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.10
Lugano
11 marzo 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.231
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1°
dicembre 2016 da
CO
1
rappr. da PA 2
contro
RE
1
rappr. da PA 3
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre
interessi al 5% dal 13 febbraio 2015 su fr. 15'000.- e dal 27 maggio 2015 su
fr. 45'000.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte
ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla
convenuta;
ed ora sull’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio presentata dalla convenuta contestualmente
alle conclusioni 8 novembre 2017, e che il Pretore con decisione 3 gennaio 2018
(inc. n. SO.2017.5800) ha respinto;
reclamante la convenuta con
reclamo 22 gennaio 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio, protestando spese e
ripetibili;
mentre l'attrice con
osservazioni 26 ottobre 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con petizione 1°
dicembre 2016 CO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di complessivi fr. 60'000.-
oltre interessi e accessori, chiedendo da una parte la restituzione dell’anticipo
provigionale di fr. 15'000.- corrisposto nell'ambito dell’ “accordo di
collaborazione” (doc. 2), per il quale la controparte non avrebbe maturato
alcun credito nei suoi confronti, e pretendendo altresì la rifusione degli
ulteriori fr. 45'000.- consegnatile nell’ambito di un contratto di mutuo;
che la convenuta si è
opposta alla petizione;
che in data 8 novembre
2017, contestualmente all’inoltro delle conclusioni di causa, la convenuta ha
instato per l'ottenimento del gratuito patrocinio nella procedura di primo grado;
che con decisione 3
gennaio 2018 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio, senza
prelevare spese processuali e assegnare ripetibili: il giudice di prime cure ha
in sostanza ritenuto che nell’ambito della causa la convenuta si fosse opposta
alle domande di petizione argomentando in modo confuso e contraddittorio le sue
tesi, cioè con una posizione processuale destinata all’insuccesso;
che con decisione di
pari data il Pretore ha in seguito accolto la petizione (salvo sulla data di
Considerandi
decorrenza degli interessi), ponendo a carico della convenuta le spese
processuali e le ripetibili;
che con il reclamo 22
gennaio 2018 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con osservazioni 26
ottobre 2018, la convenuta ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso
di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili:
essa ha in particolare lamentato il fatto che il Pretore,
rifiutando l'assunzione di tutte le prove da lei preannunciate negli allegati
preliminari e da lei poi confermate in occasione dell'udienza di prime
arringhe, le avesse di fatto impedito di provare alcune circostanze da lei a
suo tempo allegate, ossia che l'attività da lei svolta nell'ambito
dell'accordo di collaborazione di cui al doc. 2 era costitutiva
di un contratto di lavoro e che in ogni caso essa, nell'ambito
di quell'accordo, aveva maturato il diritto a provvigioni per almeno
fr. 60'000.-;
che ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all'art.
117.
CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che il Pretore, avendo
ritenuto che la resistenza in lite della convenuta apparisse già priva di
probabilità di successo, non ha esaminato se quest’ultima si trovasse pure in
uno stato di indigenza: atteso che la situazione d’indigenza della convenuta è
stata contestata in questa sede dall’attrice, qualora il giudizio sulla
probabilità di successo della resistenza in lite della convenuta non dovesse
qui trovare conferma, l’incarto dovrebbe così essere ritornato al giudice di
prime cure per l’esame di quest’altro requisito;
che, relativamente
alle probabilità di successo della resistenza nella causa, la giurisprudenza
definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui
prospettive di successo sono notevolmente più ridotte che i rischi di sconfitta
e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per
contro che una resistenza nella causa non è considerata priva di successo
quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le
prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva
sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si
determinerebbe a resistere nella causa in base alle spese che si esporrebbe a
sopportare (DTF 142 III 140 consid. 5.1; cfr. Huber, in Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini,
Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 589); la
questione a sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo deve
essere valutata in base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato
sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di
gratuito patrocinio (DTF 142 III 140 consid. 5.1; cfr. Emmel, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3ª ed., n.
13.
ad art. 117 CPC; Trezzini, op.
cit., p. 590);
che nel suo
gravame la convenuta non si è innanzitutto confrontata con l’argomentazione che
aveva indotto il giudice di prime cure a respingere la sua istanza di
gratuito patrocinio ed in particolare non ha spiegato per quale motivo egli avrebbe
sbagliato nel ritenere che nell’ambito della causa essa si fosse opposta alle
domande di petizione argomentando in modo confuso e contraddittorio le sue tesi,
cioè con una posizione processuale destinata all’insuccesso: in tali
circostanze il reclamo deve già essere dichiarato irricevibile
per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che ad ogni buon conto
è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che al momento
dell’inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio, ossia in pratica al termine
della procedura di primo grado, la resistenza nella causa della convenuta
appariva priva di probabilità di successo: come si evince dalla decisione resa
in data odierna dalla scrivente Camera sull’appello della convenuta contro il
giudizio di merito (inc. n. 12.2018.30), a cui si può senz’altro rinviare, i
rimproveri mossi al giudice di prime cure di aver rifiutato l'assunzione di
tutte le prove da lei preannunciate negli allegati preliminari e da lei poi
confermate in occasione dell'udienza di prime arringhe e di averle con ciò
impedito di provare alcune circostanze da lei a suo tempo allegate, ossia che
l'attività da lei svolta nell'ambito dell'accordo di collaborazione di
cui al doc. 2 era costitutiva di un contratto di lavoro e che in
ogni caso essa, nell'ambito di quell'accordo, aveva maturato il diritto a provvigioni per almeno fr. 60'000.-, sono
in effetti risultati privi di fondamento, ciò che ha in sostanza comportato la
conferma del giudizio pretorile che aveva accolto la petizione dell’attrice;
che il reclamo della convenuta
deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che nella procedura
per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate
spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF
139.
III 334 consid. 4.2);
che l'impugnabilità
di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di gratuito patrocinio,
segue la via dell'azione principale (DTF 137 III 261 consid. 1.4; TF 14
febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1), ritenuto che il valore litigioso
ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale deve così essere stabilito
in fr. 60'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 119 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. Il reclamo 22
gennaio 2018 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano
spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).