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Decisione

12.2018.10

Gratuito patrocinio - reclamo

11 marzo 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.10

Lugano

11 marzo 2019/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.231

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1°

dicembre 2016 da

CO

1

rappr. da PA 2

contro

RE

1

rappr. da PA 3

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.- oltre

interessi al 5% dal 13 febbraio 2015 su fr. 15'000.- e dal 27 maggio 2015 su

fr. 45'000.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte

ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla

convenuta;

ed ora sull’istanza di

ammissione al gratuito patrocinio presentata dalla convenuta contestualmente

alle conclusioni 8 novembre 2017, e che il Pretore con decisione 3 gennaio 2018

(inc. n. SO.2017.5800) ha respinto;

reclamante la convenuta con

reclamo 22 gennaio 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio, protestando spese e

ripetibili;

mentre l'attrice con

osservazioni 26 ottobre 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con petizione 1°

dicembre 2016 CO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di complessivi fr. 60'000.-

oltre interessi e accessori, chiedendo da una parte la restituzione dell’anticipo

provigionale di fr. 15'000.- corrisposto nell'ambito dell’ “accordo di

collaborazione” (doc. 2), per il quale la controparte non avrebbe maturato

alcun credito nei suoi confronti, e pretendendo altresì la rifusione degli

ulteriori fr. 45'000.- consegnatile nell’ambito di un contratto di mutuo;

che la convenuta si è

opposta alla petizione;

che in data 8 novembre

2017, contestualmente all’inoltro delle conclusioni di causa, la convenuta ha

instato per l'ottenimento del gratuito patrocinio nella procedura di primo grado;

che con decisione 3

gennaio 2018 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio, senza

prelevare spese processuali e assegnare ripetibili: il giudice di prime cure ha

in sostanza ritenuto che nell’ambito della causa la convenuta si fosse opposta

alle domande di petizione argomentando in modo confuso e contraddittorio le sue

tesi, cioè con una posizione processuale destinata all’insuccesso;

che con decisione di

pari data il Pretore ha in seguito accolto la petizione (salvo sulla data di

Considerandi

decorrenza degli interessi), ponendo a carico della convenuta le spese

processuali e le ripetibili;

che con il reclamo 22

gennaio 2018 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con osservazioni 26

ottobre 2018, la convenuta ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso

di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio, protestando spese e ripetibili:

essa ha in particolare lamentato il fatto che il Pretore,

rifiutando l'assunzione di tutte le prove da lei preannunciate negli allegati

preliminari e da lei poi confermate in occasione dell'udienza di prime

arringhe, le avesse di fatto impedito di provare alcune circostanze da lei a

suo tempo allegate, ossia che l'attività da lei svolta nell'ambito

dell'accordo di collaborazione di cui al doc. 2 era costitutiva

di un contratto di lavoro e che in ogni caso essa, nell'ambito

di quell'accordo, aveva maturato il diritto a provvigioni per almeno

fr. 60'000.-;

che ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all'art.

117.

CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);

che il Pretore, avendo

ritenuto che la resistenza in lite della convenuta apparisse già priva di

probabilità di successo, non ha esaminato se quest’ultima si trovasse pure in

uno stato di indigenza: atteso che la situazione d’indigenza della convenuta è

stata contestata in questa sede dall’attrice, qualora il giudizio sulla

probabilità di successo della resistenza in lite della convenuta non dovesse

qui trovare conferma, l’incarto dovrebbe così essere ritornato al giudice di

prime cure per l’esame di quest’altro requisito;

che, relativamente

alle probabilità di successo della resistenza nella causa, la giurisprudenza

definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui

prospettive di successo sono notevolmente più ridotte che i rischi di sconfitta

e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per

contro che una resistenza nella causa non è considerata priva di successo

quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le

prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva

sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si

determinerebbe a resistere nella causa in base alle spese che si esporrebbe a

sopportare (DTF 142 III 140 consid. 5.1; cfr. Huber, in Brunner/Gasser/Schwander,

Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini,

Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 589); la

questione a sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo deve

essere valutata in base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato

sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di

gratuito patrocinio (DTF 142 III 140 consid. 5.1; cfr. Emmel, in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3ª ed., n.

13.

ad art. 117 CPC; Trezzini, op.

cit., p. 590);

che nel suo

gravame la convenuta non si è innanzitutto confrontata con l’argomentazione che

aveva indotto il giudice di prime cure a respingere la sua istanza di

gratuito patrocinio ed in particolare non ha spiegato per quale motivo egli avrebbe

sbagliato nel ritenere che nell’ambito della causa essa si fosse opposta alle

domande di petizione argomentando in modo confuso e contraddittorio le sue tesi,

cioè con una posizione processuale destinata all’insuccesso: in tali

circostanze il reclamo deve già essere dichiarato irricevibile

per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

che ad ogni buon conto

è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che al momento

dell’inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio, ossia in pratica al termine

della procedura di primo grado, la resistenza nella causa della convenuta

appariva priva di probabilità di successo: come si evince dalla decisione resa

in data odierna dalla scrivente Camera sull’appello della convenuta contro il

giudizio di merito (inc. n. 12.2018.30), a cui si può senz’altro rinviare, i

rimproveri mossi al giudice di prime cure di aver rifiutato l'assunzione di

tutte le prove da lei preannunciate negli allegati preliminari e da lei poi

confermate in occasione dell'udienza di prime arringhe e di averle con ciò

impedito di provare alcune circostanze da lei a suo tempo allegate, ossia che

l'attività da lei svolta nell'ambito dell'accordo di collaborazione di

cui al doc. 2 era costitutiva di un contratto di lavoro e che in

ogni caso essa, nell'ambito di quell'accordo, aveva maturato il diritto a provvigioni per almeno fr. 60'000.-, sono

in effetti risultati privi di fondamento, ciò che ha in sostanza comportato la

conferma del giudizio pretorile che aveva accolto la petizione dell’attrice;

che il reclamo della convenuta

deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

che nella procedura

per il conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate

spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC), né vengono assegnate ripetibili (DTF

139.

III 334 consid. 4.2);

che l'impugnabilità

di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di gratuito patrocinio,

segue la via dell'azione principale (DTF 137 III 261 consid. 1.4; TF 14

febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1), ritenuto che il valore litigioso

ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale deve così essere stabilito

in fr. 60'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 119 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. Il reclamo 22

gennaio 2018 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).

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